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Informat Paper News - inps_it

Messaggio numero 1330 del 24-03-2017 inps_it - Pubblicato 2017.03.24

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 24-03-2017 Messaggio n. 1330 Allegati n.3 OGGETTO: avvio attività termale 2017. Trasmissione elenchi strutture convenzionate. Si fa seguito ai messaggi n. 658 del 13.02.2017 e n. 1274 del 21/3/2017 per trasmettere gli elenchi aggiornati degli alberghi e degli stabilimenti termali convenzionati che potranno ospitare gli assicurati dell’Istituto

Messaggio numero 1324 del 24-03-2017 inps_it - Pubblicato 2017.03.24

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 24-03-2017 Messaggio n. 1324 OGGETTO: Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Pagamento diretto dellassegno ordinario. Istruzioni operative e contabili. Con il Decreto Interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016, pubblicato nella G.U. n. 180 del 03/08/2016, in attuazione dellart. 40 del D.lgs n. 148/2015, è stato istituito presso lINPS il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo Trentino (dora in avanti Fondo). Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro per il tramite dellassegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione dellattività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia dintegrazione salariale ordinaria e straordinaria. La prestazione è garantita in favore dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dellorganico, appartenenti a settori che non rientrano nellambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 148/2015 e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, a norma dellart. 39 del D.lgs 148/2015 si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di cassa integrazioni guadagni stabilite dallart. 7, commi da 1 a 4, del Decreto legislativo citato. Pertanto il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dallINPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. In attesa delle istruzioni Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, in fase di prima applicazione, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, il pagamento dellassegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. Con successivo messaggio sarà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio nella denuncia contributiva mensile limporto anticipato. Con la circolare n. 197 dell11 novembre 2016 è stata illustrata la disciplina del Fondo, relativamente anche allambito di applicazione del Fondo ed ai datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione ordinaria, mentre con il messaggio n. 327 del 24 gennaio 2017 sono state illustrate le modalità di presentazione delle istanze di assegno ordinario che, per il Fondo in commento, devono essere presentate esclusivamente alla sede di Trento. Istruzioni procedurali I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessati da processi di sospensione o di riduzione dellattività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui al msg. 327 citato, per consentire listruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41. Linvio dei modelli SR41, raggruppati in files aziendali, avverrà con periodicità mensile. Linvio degli SR41 dovrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione ed al rilascio dellautorizzazione da parte della struttura territoriale di Trento. La concessione dellintervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti. Una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla struttura territoriale di Trento per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto indispensabile per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati. Nellautorizzazione di pagamento, rilasciata sulla base della conforme deliberazione dal Comitato, sarà indicato il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e limporto autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata e la stessa sarà notificata allazienda istante, insieme alla relativa delibera, dalla struttura territoriale di Trento. Il Fondo provvede inoltre, ai sensi dellart. 6, c. 4, del D.I. n. 96077/2016, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata allassegno ordinario. Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il contributo è elevato all8 per cento nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio. Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dallIstituto avverranno secondo le modalità operative individuate nel msg 1113 del 10/03/2017. Istruzioni contabili Per la rilevazione dellonere relativo allerogazione degli assegni ordinari ai lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dellattività lavorativa, tramite il pagamento diretto, e del conseguente onere relativo alla contribuzione correlata a carico del Fondo Trentino, si rimanda alle istruzioni contabili rese note in occasione della pubblicazione della circolare n. 197 dell11 novembre 2016. Per quanto attiene, invece, alla rilevazione contabile della contribuzione addizionale, si rinvia a quanto disposto nel citato msg 1113/2017. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Circolare numero 64 del 21-03-2017 inps_it - Pubblicato 2017.03.21

Circolare numero 63 del 21-03-2017 inps_it - Pubblicato 2017.03.21

Messaggio numero 1274 del 21-03-2017 inps_it - Pubblicato 2017.03.21

Coordinamento Generale Medico Legale Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 21-03-2017 Messaggio n. 1274 OGGETTO: Avvio dellattività di accertamento ai fini della concessione di cure balneo-termali in regime di Assicurazione Generale Obbligatoria. Si comunica che per lanno 2017 lattività termale avrà inizio il 27/03/2017 e avrà termine il 2/12/2017. Le Unità Operative Medico Legali possono avviare i relativi accertamenti, considerando che lassicurato dovrà iniziare il trattamento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda. ADEMPIMENTI SANITARI Occorre premettere che lart. 20 del DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, ha stabilito che 1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate nell'allegato 9 al presente decreto, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari. Nel termalismo previdenziale il reale beneficio corrisponde al differimento dellerogazione delle prestazioni di invalidità/inabilità ovvero al superamento dello stato invalidante già realizzatosi. I medici legali dellIstituto sono quindi chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere a cure balneo-termali efficaci sul piano della prevenzione dellinvalidità, in ordine allinsorgenza, allevoluzione peggiorativa e alla riabilitazione degli stati morbosi invalidanti. Ne discende che le prestazioni termali trovano corretto motivo di erogazione solo allorché possano avere un reale effetto terapeutico sui processi morbosi denunciati. Restano valide in tal senso le indicazioni circa la prescrivibilità limitata alle seguenti patologie: Malattie Reumatiche: Osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari; Malattie delle vie respiratorie: bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente ostruttiva (con esclusione dellasma e dellenfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico). Fermo restando il limite massimo di erogazione stabilito in cinque cicli totali, limite per il quale a decorrere dallanno in corso non è ammessa alcuna deroga, saranno autorizzabili cicli ulteriori al terzo solo qualora sia oggettivamente documentato il reale beneficio conseguito con i precedenti trattamenti. Tanto in occasione del primo accertamento che dei successivi, lAssicurato dovrà esibire, obbligatoriamente e a propria cura, la seguente documentazione: Certificazione specialistica attestante la patologia e lindicazione terapeutica al trattamento termale; esami strumentali che documentino adeguatamente la patologia attestata (immagini radiologiche, esami di tipo funzionale quali la spirometria, ecc.); visita cardiologica ed esame elettrocardiografico recenti e comunque non anteriori a 3 mesi. In tutti i casi dovrà essere verificato che il processo morboso si trovi nella cosiddetta fase termale. In altri termini, la patologia deve essere in uno stadio clinico in cui le cure termali possano comportare un reale beneficio ai fini della prevenzione della condizione di invalidità pensionabile; è di tutta evidenza che si debbano escludere quindi le patologie in fase del tutto iniziale o in fase avanzata per le quali le cure termali non perseguirebbero in ogni caso le finalità istituzionali. Particolare attenzione andrà posta alletà del richiedente allorché la prossimità al pensionamento escluda il verificarsi, nello stesso intervallo, dello stato invalidante in dipendenza dalle patologie autorizzabili. Allesito dellesame della documentazione clinica e delle risultanze dellesame obiettivo il Medico della UO territorialmente competente che ha effettuato laccertamento formulerà la diagnosi medico legale e il parere in merito alla concessione. A tal fine la criteriologia medico legale dovrà tener conto della prognosi clinica in relazione alla capacità lavorativa attitudinale. In altri termini una medesima condizione patologica assumerà rilievo diverso, ai fini della concessione, in base allimpegno funzionale richiesto per lapparato interessato dallattività lavorativa svolta. Le patologie tutelate (malattie osteoarticolari e bronco-polmonari),infatti, comportano ripercussioni menomanti sulle sole attività che richiedono un particolare impegno motorio e/o cardio-respiratorio e quindi, più in generale, sulle attività ad alto consumo energetico. Ciò comporta che le finalità istituzionali del termalismo INPS risultano perseguite solo quando le potenziali ripercussioni funzionali delle patologie sono tali da esercitare un apprezzabile ruolo nel determinismo dello stato invalidante; alla luce dellevoluzione tecnologica dellorganizzazione del lavoro le categorie professionali interessate saranno quindi quelle per le quali risulti prevalente limpegno fisico rispetto a quello intellettuale durante larco della giornata lavorativa. E necessario inoltre escludere il ricorrere di controindicazioni. A tal fine di seguito si riporta lelenco già dettagliato nel msg. 11 aprile 2003, n. 23: Fangoterapia In generale ogni malattia che compromette, temporaneamente o permanentemente, le condizioni generali è controindicata alla prescrizione della fangoterapia. In particolare prestare massima attenzione alle seguenti patologie: - Tubercolosi in atto: la prescrizione per la fangoterapia non deve essere fatta prima di 2 anni dalla completa guarigione clinica; - Cardiopatie: Miocardiopatie medio gravi; Cardiopatie in fase di scompenso cardiocircolatorio; Cardiopatie ischemiche: Infarto miocardio acuto, esiti di infarto miocardico complicato (valutare attentamente i singoli casi); - Difetti valvolari: non esiste controindicazione assoluta; - Ipertensione arteriosa non esiste controindicazione assoluta; - Ipotensione arteriosa: non esiste controindicazione assoluta - Insufficienza respiratoria grave; - Neoplasie: tutte in fase di trattamento - Tromboflebiti in fase acuta; - Manifestazioni emorragiche in atto, recenti - Insufficienza renale medio grave - Nefropatie acute: tutte - Nefropatie croniche: da valutare caso per caso - Patologie psichiatriche o neurologiche: i due gruppi patogeni non prevedono una controindicazione assoluta (valutare caso per caso); - Epilessia: valutare linsorgenza dellultimo episodio, periodo di latenza, terapia in atto ecc.; - Gravidanza e allattamento; - Diabete mellito non compensato; - Malattie infettive e contagiose in genere; - Ulcera gastro duodenale in fase attiva; - Malattie cutanee ripugnanti. Balneoterapia - In genere vengono considerate le stesse patologie previste per la fangoterapia, in modo particolare quelle riguardanti lapparato cardiocircolatorio e respiratorio tenendo conto anche del fatto che tale terapia viene spesso associata alla fangoterapia per gli effetti benefici che tale associazione produce sullapparato osteoarticolare artrosico. A decorrere dallanno in corso il parere medico legale formulato dalla U.O medico legale territorialmente competente sarà in tutti i casi sottoposto, sia per gli accoglimenti che per le reiezioni, al giudizio medico legale definitivo del Coordinamento Generale Medico Legale. Pertanto non è più procedibile listituto dellistanza di riesame sanitario. La procedura informatica del Fascicolo Sanitario Elettronico (Sigas) verrà modificata per adeguarsi alle nuove disposizioni pertanto a conclusione della visita presso la U.O. competente, il responsabile medico avrà come unica possibilità l'inoltro al Coordinamento Generale Medico Legale. Solo dopo il giudizio medico legale definitivo di quest'ultimo, la pratica verrà restituita all'ufficio amministrativo per il consueto iter. Nelle more degli interventi evolutivi, il personale medico dovrà continuare a chiudere la visita con le stesse modalità previste da SIGAS. In questa fase temporanea le pratiche definite dalla U.O. competente, anche quelle chiuse ed inviate al responsabile amministrativo, non attiveranno liter successivo ma verranno inoltrate preliminarmente ed in modo automatico al giudizio del Coordinamento Generale Medico Legale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Messaggio numero 1231 del 17-03-2017 inps_it - Pubblicato 2017.03.17

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 17-03-2017 Messaggio n. 1231 OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno delloccupazione e del reddito del personale del credito. Criteri di accesso al finanziamento di programmi formativi, di cui allart. 5, co.1, lett. a) punto 1) del D.Interm. 83486/2014. Chiarimenti sulla Circolare n. 213 del 02/12/2016. Con Circolare Inps n. 213 del 02/12/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno delloccupazione e del reddito del personale del credito. In particolare, al paragrafo 4.1.1 sono state descritte le modalità di accesso al finanziamento di programmi formativi finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale del personale dipendente dalle aziende del settore. Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute da alcune aziende, si precisa che, in applicazione di quanto espressamente previsto dallart. 9, comma 3, del D. Interm. 83486/2014, nelle modalità di computo del tetto aziendale sono considerate anche le prestazioni di assegno ordinario. Pertanto, nei casi di accesso a finanziamenti di programmi formativi, la misura dellintervento non può essere superiore allammontare dei contributi ordinari dovuti dallazienda istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione, nonché delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno ordinario. Si chiarisce, inoltre, che la disciplina prevista per lassegno ordinario nei casi in cui lammontare dellintervento richiesto risulti eccedente i limiti di cui allart. 9, comma 3 del D.Interm. n. 83486/2014, così come delineata al paragrafo 4.2.11 della Circolare in oggetto, non è applicabile alle richieste di finanziamento di programmi formativi e che, pertanto, in tale ipotesi, si procederà con un accoglimento parziale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Informat Paper News - covip_it

La COVIP pubblica oggi sul proprio sito web la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2019 e sulla situazione dei settori di competenza, unitamente alle Considerazioni del Presidente, Mario Padula covip_it - Pubblicato 2020.06.24

Comunicato stampa: pdf Relazione Annuale: pdf Considerazioni del Presidente: pdf

Il Comitato Edufin apre le candidature per il prossimo Mese dell’educazione finanziaria covip_it - Pubblicato 2020.06.09

Dal 10 giugno sono aperte le candidature per lorganizzazione di iniziative di educazione finanziaria nellambito della terza edizione del Mese di educazione finanziaria, che si svolgerà dal 1 al 31 ottobre. La presentazione della candidatura dovrà avvenire mediante lapposito form online e in conformità alle Linee Guida presenti sul portale del Comitato Edufin quellocheconta.gov.it. Questanno, in particolare, si svolgerà dal 26 al 31 ottobre - la settimana delleducazione previdenziale. Liniziativa, alla sua prima edizione, nasce con lobiettivo di aumentare la cultura previdenziale dei cittadini, a partire dai più giovani, favorendo una migliore comprensione del funzionamento del sistema di previdenza italiano, obbligatorio e complementare. Allegati COMUNICATO STAMPA: pdf LINEE GUIDA MESE DELLEDUCAZIONE FINANZIARIA 2020: pdf

AVVISO DI RINVIO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA E DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER l’assunzione di due impiegati di 2^ in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo funzioni segretariali con competenze linguistiche – codice identificativo I2PS) covip_it - Pubblicato 2020.06.05

Documento: pdf

AVVISO DI RINVIO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA E DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER l’assunzione di due impiegati di 2^ in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo informatico – codice identificativo I2PI) covip_it - Pubblicato 2020.06.05

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Audizione del Presidente COVIP – 21 maggio 2020 -11° Commissione Senato. “Affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (atto n. 453)” covip_it - Pubblicato 2020.06.05

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COMUNICATO STAMPA – La COVIP e il settore dei fondi pensione nel primo trimestre 2020 covip_it - Pubblicato 2020.06.05

Comunicato stampa La COVIP e il settore dei fondi pensione nel primo trimestre 2020: pdf La previdenza complementare. Principali dati statistici. Aggiornamento marzo 2020: pdf

Informat Paper News - lavoroprevidenza.com

I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO lavoroprevidenza.com - Pubblicato 2016.11.11

Condividi venerd 11 novembre 2016 I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO La sentenza n. 2258/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA. A partire da oggi qualunque precario per i dieci

CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI lavoroprevidenza.com - Pubblicato 2016.04.10

Condividi domenica 10 aprile 2016 CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI E' di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilit aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato. Con una sentenza in controtendenza il Supremo Collegio ha previsto che il creditore che omette di utilizzare la normale prudenza quando si accinge ad aggredire i beni del debitore incappa in responsabilit aggravata e ci significa che deve pagare anche i danni al debitore aggredito, ai sensi del comma 2 dellarticolo 96 del codice di rito. Paga i danni, quindi, chi iscrive una ipoteca per un valore sproporzionato e direi, in breve, in maniera spropositata! Il mutamento di rotta tutto nella sentenza n. 6533/2016 che stata depositata il 5 aprile 2016 dalla Corte di Cassazione. Gli Ermellini chiariscono quando "spropositato" il comportamento del creditore che iscrive ipoteca su un bene del debitore; o meglio precisa quando si ravviserebbe un comportamento illecito e quindi quando vi sia una responsabilit aggravata dello stesso. Per la Cassazione il comportamento imprudente e il processo deviato quando si supera il valore del credito di un terzo. La Cassazione cambia tendenza in questo delicatissimo settore giurisprudenziale sicuramente anche per l'influenza delle riforme che hanno coinvolto l'ordinamento giudiziario in questi ultimi tempi e che impongono una lettura della problematica orientata al rispetto del giusto processo costituzionale e al rigetto dellabuso del diritto processuale. allegato_21664_1.pdf

Eccessiva durata dei processi: indennizzi pi veloci ai cittadini lesi lavoroprevidenza.com - Pubblicato 2015.05.19

Condividi marted 19 maggio 2015 Eccessiva durata dei processi: indennizzi pi veloci ai cittadini lesi La Banca dItalia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dalleccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c. d. "legge Pinto"). In particolare, va segnalato che legge 24 marzo 2001, n. 89, disciplina il diritto ad una equa riparazione di chi ha subto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui allart. 6, paragrafo 1, della Convenzione. Nelle premesse dellaccordo, si legge che il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, riceve e gestisce per il pagamento un rilevante numero di decreti di corte d'appello relativi a indennizzi e spese conseguenti al contenzioso relativo alla norma citata, che interferisce con l'ordinato svolgimento dei pagamenti che fanno capo al Ministero per l'ordinaria attivit istituzionale. In considerazione del fatto che la Banca d'Italia, anche quale esercente la Tesoreria dello Stato, ha interesse al regolare ed efficiente funzionamento del sistema dei pagamenti pubblici si deciso di concludere laccordo di cui si discute, al fine di accrescere l'efficienza della gestione dei pagamenti delle somme riconosciute dalle competenti corti d'appello a favore dei beneficiari degli indennizzi liquidati ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In particolare, laccordo disciplina le modalit attraverso le quali la Banca d'Italia presta collaborazione temporanea al Ministero della Giustizia nelle attivit preparatorie del pagamento delle somme riconosciute agli aventi diritto. Per consentire il disbrigo di tutte le pratiche necessarie, il Ministero della Giustizia abiliter la Banca d'Italia ad operare, da remoto, sul database indicato nellaccordo che diverr, cos, condiviso. La Banca d'Italia implementer, allo scopo, il database con i dati relativi alle attivit compiute tempo per tempo ed il Ministero abiliter, altres, la Banca d'Italia anche all'accesso al sistema informativo per la gestione integrata della contabilit economica e finanziaria, SICOGE, ai fini della predisposizione delle minute dei mandati di pagamento da sottoporre alla firma del competente dirigente del Ministero della Giustizia. Con cadenza settimanale, il Ministero della Giustizia consegner alla Banca d'Italia - Succursale di Roma, con sede in via dei Mille, 52, le copie notificate dei decreti di corte d'appello pervenuti nel corso della settimana precedente. Al di l dei necessari dettagli tecnici delloperazione - consultabili, nello specifico, nellAccordo allegato sotto - va sottolineato lintento di dare concreta speditezza agli indennizzi per i danni subti dai cittadini per leccessiva durata dei processi.

 

Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica. lavoroprevidenza.com - Pubblicato 2014.11.26

Condividi mercoled 26 novembre 2014 Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica. La Corte Europea ha letto la sentenza sullabuso dei contratti a termine. LItalia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per lassunzione in ruolo. Si apre cos la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di precariato e a risarcimenti danni per i docenti gi immessi in ruolo con retrodatazione della loro immissione in ruolo. Avv. Marco Dibitonto SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 26 novembre 2014 (*) Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Insegnamento - Settore pubblico - Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali - Clausola 5, punto 1 - Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Nozione di "ragioni obiettive" che giustificano tali contratti - Sanzioni - Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Assenza di diritto al risarcimento del danno Nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, da un lato, dal Tribunale di Napoli (Italia), con ordinanze del 2, 15 e 29 gennaio 2013, pervenute in cancelleria il 17 gennaio (C-22/13) e il 7 febbraio 2013 (da C-61/13 a C-63/13), e, dall'altro, dalla Corte costituzionale (Italia), con ordinanza del 3 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2013 (C-418/13), nei procedimenti Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) contro Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca, con l'intervento di: Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), e Fortuna Russo contro Comune di Napoli (C-63/13), e Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari contro Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca (C-418/13), LA CORTE (Terza Sezione), composta da M. Ilesic, presidente di sezione, A. Caoimh (relatore), C. Toader, E. Jarasiunas e C.G. Fernlund, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 27 marzo 2014, viste le osservazioni presentate: - per R. Mascolo, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, V. De Michele, S. Galleano e N. Zampieri, avvocati (C-22/13); - per A. Forni, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, M. Miscione, F. Visco e R. Garofalo, avvocati (C-61/13); - per I. Racca, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, R. Cosio, R. Ruocco e F. Chietera, avvocati (C-62/13); - per F. Russo, da P. Esposito, avvocato (C-63/13); - per C. Napolitano, S. Perrella e G. Romano, da D. Balbi e A. Coppola, avvocati (C-418/13): - per D. Cittadino e G. Zangari, da T. de Grandis e E. Squillaci, avvocati (C-418/13); - per la Federazione Gilda-Unams, da T. de Grandis, avvocato (C-62/13); - per la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), da V. Angiolini, F. Americo e I. Barsanti Mauceri, avvocati (C-62/13); - per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), da A. Andreoni, avvocato (C-62/13); - per il Comune di Napoli, da F.M. Ferrari e R. Squeglia, avvocati (C-63/13); - per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualit di agente, assistita da C. Gerardis e S. Varone, avvocati dello Stato; - per il governo ellenico, da D. Tsagaraki e M. Tassopoulou, in qualit di agenti (C-418/13); - per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualit di agente (C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13); - per la Commissione europea, da C. Cattabriga, D. Martin e J. Enegren, in qualit di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 luglio 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione delle clausole 4 e 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'accordo quadro), che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32), del principio di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonch dei principi generali del diritto dell'Unione relativi alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo affidamento, all'uguaglianza delle armi nel processo, all'effettiva tutela giurisdizionale, al diritto a un tribunale indipendente e a un equo processo, garantiti dall'articolo 6, paragrafo 2, TUE, letto in combinato disposto con l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la CEDU), e con gli articoli 46, 47 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie che vedono opposti la sig.ra Mascolo e altri otto lavoratori, tutti membri del personale di scuole pubbliche, al proprio datore di lavoro, ossia, per otto di essi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca, (in prosieguo: il Ministero) e, per l'ultimo, il Comune di Napoli, in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro che li legavano a tali datori di lavoro. Contesto normativo Il diritto dell'Unione La direttiva 1999/70 3 La direttiva 1999/70 fondata sull'articolo 139, paragrafo 2, CE e, ai sensi del suo articolo 1, diretta ad attuare l'accordo quadro (.), che figura nell'allegato, concluso (.) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale [Confederazione europea dei sindacati (CES), Unione delle confederazioni dell'industria e dei datori di lavoro dell'Europa (UNICE), Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP)]. 4 La clausola 1 dell'accordo quadro cos recita: L'obiettivo del presente accordo quadro : a) migliorare la qualit del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. 5 La clausola 2 dell'accordo quadro, intitolata Campo d'applicazione, prevede quanto segue: 1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai: a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. 6 La clausola 3 dell'accordo quadro, intitolata Definizioni, cos prevede: 1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. (.). 7 La clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata Principio di non discriminazione, prevede, al suo punto 1, quanto segue: Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 8 Ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata Misure di prevenzione degli abusi: 1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o pi misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati "successivi"; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato. La direttiva 91/533 9 L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/533 cos recita: Il datore di lavoro tenuto a comunicare al lavoratore subordinato cui si applica la presente direttiva, in appresso denominato "lavoratore", gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro. 10 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della citata direttiva, l'informazione al lavoratore, se si tratta di un contratto o di un rapporto di lavoro temporaneo, riguarda, tra l'altro, la durata prevedibile del contratto o del rapporto di lavoro. Il diritto italiano 11 L'articolo 117, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana prevede che [l]a potest legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch dei vincoli derivanti dal [diritto dell'Unione] e dagli obblighi internazionali. 12 In Italia, il ricorso a contratti a tempo determinato nel settore pubblico disciplinato dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (supplemento ordinario alla GURI n. 106, del 9 maggio 2001; in prosieguo: il decreto legislativo n. 165/2001). 13 L'articolo 36, comma 5, di tale decreto, come modificato dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonch proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (supplemento ordinario alla GURI n. 179 del 4 agosto 2009), intitolato Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale dispone quanto segue: In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non pu comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilit e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (.). 14 Secondo le ordinanze di rinvio, il lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione altres soggetto al decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235, del 9 ottobre 2001; in prosieguo: il decreto legislativo n. 368/2001). 15 L'articolo 5, comma 4 bis, di tale decreto legislativo formulato come segue: Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (.). 16 Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 bis, di detto decreto legislativo, come modificato dall'articolo 9, comma 18, del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (in prosieguo: il decreto legge n. 70/2011), convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 (GURI n. 160, del 12 luglio 2011): (.) sono altres esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA [amministrativo, tecnico ed ausiliario], considerata la necessit di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4 bis, del presente decreto. 17 Per quanto riguarda il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato contenuta nell'articolo 4 della legge del 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (GURI n. 107, del 10 maggio 1999), come modificata dal decreto legge del 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2009 n. 167 (GURI n. 274, del 24 novembre 1999; in prosieguo: la legge n. 124/1999). Secondo il giudice del rinvio nelle cause C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13, pacifico che tale legge si applica solo alla scuola statale. Detta legge non si applica, invece, alla scuola comunale, che resta soggetta ai decreti legislativi n. 165/2001 e n. 368/2001. 18 Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124/1999: 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprech ai posti medesimi non sia stato gi assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivit didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivit didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. (.) 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivit didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge. (...) 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) (.) (.) 14 bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie (.). 19 Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131 (in prosieguo: il decreto n. 131/2007), gli incarichi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale sono di tre tipi: - supplenze annuali, su posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare; - supplenze temporanee fino al termine delle attivit didattiche, su posti non vacanti, ma ugualmente disponibili; - supplenze temporanee per ogni altra necessit, ossia supplenze brevi. 20 L'immissione in ruolo di cui all'articolo 4, comma 14 bis, della legge n. 124/1999 disciplinata dagli articoli 399 e 401 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (supplemento ordinario alla GURI n. 115 del 19 maggio 1994; in prosieguo: il decreto legislativo n. 297/1994). 21 L'articolo 399, comma 1, di tale decreto cos dispone: L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 22 L'articolo 401, commi 1 e 2, di tale decreto stabilisce quanto segue: 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gi compresi nella graduatoria permanente. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Le cause C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13 23 Le sig.re Mascolo, Forni, Racca e Russo sono state assunte mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, le prime tre in qualit di docenti presso il Ministero e l'ultima in qualit di educatrice in asili nido e in scuole materne presso il Comune di Napoli. In forza di tali contratti, esse hanno lavorato per i propri rispettivi datori di lavoro per i seguenti periodi: 71 mesi su un periodo di 9 anni per la sig.ra Mascolo (tra il 2003 e il 2012); 50 mesi e 27 giorni su un periodo di 5 anni per la sig.ra Forni (tra il 2006 e il 2011); 60 mesi su un periodo di 5 anni per la sig.ra Racca (tra il 2007 e il 2012), e 45 mesi e 15 giorni su un periodo di 5 anni per la sig.ra Russo (tra il 2006 e il 2011). 24 Ritenendo illegittimi tali contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, le ricorrenti nei procedimenti principali hanno adito il Tribunale di Napoli chiedendo, in via principale, la trasformazione di tali contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, la loro immissione in ruolo, nonch il pagamento degli stipendi corrispondenti ai periodi di interruzione tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e l'entrata in vigore di quello successivo e, in subordine, il risarcimento del danno subito. 25 Essendo stata immessa in ruolo nel corso del procedimento in virt del suo avanzamento nella graduatoria permanente, la sig.ra Racca ha modificato il suo ricorso originario in domanda di pieno riconoscimento dell'anzianit di servizio e di risarcimento del danno subito. 26 Secondo il Ministero e il Comune di Napoli, al contrario, l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 vieta qualsiasi riqualificazione del rapporto di lavoro. L'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 non sarebbe applicabile, tenuto conto dell'articolo 10, comma 4 bis, dello stesso decreto, introdotto dall'articolo 9, comma 18, del decreto legge n. 70/2011. Peraltro, le ricorrenti nei procedimenti principali non avrebbero nemmeno diritto al risarcimento del danno, visto che la procedura di assunzione era legittima e che comunque non sussistevano gli elementi costitutivi di un illecito. Infine, poich i contratti a tempo determinato non erano connessi gli uni agli altri e non costituivano pertanto n il proseguimento n la proroga dei contratti precedenti, non sussisterebbe alcun abuso. 27 Investito di tale ricorso, il Tribunale di Napoli indica, in primo luogo, che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, contrariamente a quanto dichiarato dalla Corte suprema di cassazione nella sentenza n. 10127/12, contraria alla clausola 5 dell'accordo quadro. 28 Tale normativa, infatti, non contemplerebbe alcuna misura di prevenzione ai sensi del punto 1, lettera a), di detta clausola, poich non consentirebbe di verificare concretamente, in modo obiettivo e trasparente, l'esistenza di un'esigenza reale di sostituzione temporanea e autorizzerebbe, come previsto esplicitamente dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato a copertura di posti effettivamente vacanti. Orbene, tale normativa non contemplerebbe neppure misure di prevenzione ai sensi del punto 1, lettera b), di detta clausola. Infatti, l'articolo 10, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 escluderebbe d'ora in avanti l'applicazione alle scuole statali dell'articolo 5, comma 4 bis, del suddetto decreto, che prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi siano trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, tale normativa non conterrebbe alcuna misura di prevenzione ai sensi del punto 1, lettera c), della medesima clausola. 29 Peraltro, non sarebbe prevista alcuna misura sanzionatoria, poich i contratti di lavoro a tempo determinato non potrebbero essere trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato, secondo l'articolo 4, comma 14 bis, della legge n. 124/1999, se non in caso di immissione in ruolo sulla base delle graduatorie. Inoltre, sarebbe altres escluso il diritto al risarcimento del danno causato dalla successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Secondo la sentenza n. 10127/12 della Corte suprema di cassazione, infatti, l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede, in linea di principio, un siffatto diritto nel settore pubblico, non applicabile qualora i contratti di lavoro a tempo determinato successivi abbiano superato il limite massimo di 36 mesi previsto dall'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001. 30 In secondo luogo, il giudice del rinvio, osservando che solo la scuola statale ha la facolt di assumere personale a tempo determinato senza essere soggetta ai limiti previsti dal decreto legislativo n. 368/2001, comportando cos una distorsione della concorrenza a danno della scuola privata, si chiede se la scuola statale rientri nella nozione di settori e/o categorie specifici di lavoratori ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro, che giustificano un regime distinto di prevenzione e di sanzioni per il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. 31 In terzo luogo, tale giudice si interroga sulla conformit della normativa nazionale di cui trattasi rispetto alla clausola 4 dell'accordo quadro, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore del settore pubblico illegittimamente assunto a tempo determinato, a differenza di un lavoratore assunto a tempo indeterminato illegittimamente licenziato, non abbia diritto al risarcimento del danno subito. 32 In quarto luogo, tale giudice, osservando che, nella causa che ha dato luogo all'ordinanza Affatato (C-3/10, EU:C:2010:574), il governo italiano ha sostenuto che l'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 applicabile al settore pubblico, mentre la Corte suprema di cassazione ha dichiarato il contrario nella sua sentenza n. 10127/12, si chiede se, in considerazione del principio di leale cooperazione, tale erronea interpretazione del diritto nazionale da parte del governo non si debba pi imporre ai giudici nazionali, rafforzando cos il loro obbligo di procedere a un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione. 33 In quinto luogo, il Tribunale di Napoli si interroga sulla questione se la possibilit di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001, rientri nelle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera e), della direttiva 91/533 che il datore di lavoro tenuto a comunicare al lavoratore e, in caso affermativo, se l'esclusione retroattiva dell'applicazione di tale articolo 5, comma 4 bis, alla scuola statale tramite il decreto legge n. 70/2011 sia conforme a detta direttiva. 34 Infine, in sesto luogo, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta modifica con efficacia retroattiva della normativa nazionale, che ha avuto come conseguenza di privare il personale della scuola statale di un diritto di cui godeva al momento dell'assunzione, sia compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione. 35 In tali circostanze, il Tribunale di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, di cui la settima stata sollevata unicamente nelle cause C-61/13 e C-62/13, mentre, nella causa C-63/13, sono state sollevate unicamente la seconda, la terza e la quarta questione, le quali costituiscono la prima, la seconda e la terza questione di tale ultima causa: 1) Se il contesto normativo del settore scuola, come descritto, costituisca misura equivalente ai sensi della clausola 5 della direttiva [1999/70]. 2) Quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello "Stato", ai sensi della clausola 5 della direttiva [1999/70] ed in particolare anche dell'inciso "settori e/o categorie specifiche di lavoratori" e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati. 3) Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all'articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunit e della parit di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23)], nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva [1999/70] siano comprese anche le conseguenze dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro; [i]n ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversit tra le conseguenze ordinariamente previste nell'ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4 [della direttiva 1999/70]. 4) Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte (.) un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla interpretazione offerta dallo Stato. 5) Se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla direttiva [91/533] e segnatamente dall'articolo 2, [paragrafi] 1 e 2, [lettera] e), rientri la indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si pu trasformare in contratto a tempo indeterminato. 6) In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la possibilit di far valere i suoi diritti derivanti d

 

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