<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Alessio Foligno</title>
	<atom:link href="http://www.informat-press.it/giornalecomuni/index.php?author=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 12:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Cassazione Civile Sez. VI ordinanza n.20213/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5282&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassazione-civile-sez-vi-ordinanza-n-202132015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5282</guid>
		<description><![CDATA[Termini prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali afferenti i tributi locali Le cartelle esattoriali adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell&#8217;esistenza del titolo, in quanto nel caso di specie si trattava di TARSU per il quale era stato formato il ruolo in ragione di omesso versamento senza che fosse necessaria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Termini prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali afferenti i tributi locali</h3>
<p style="text-align: justify;">Le cartelle esattoriali adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell&#8217;esistenza del titolo, in quanto nel caso di specie si trattava di TARSU per il quale era stato formato il ruolo in ragione di omesso versamento senza che fosse necessaria la emissione dell’atto di accertamento essendo i ruoli riferiti a periodi di imposta antecedenti alla entrata in vigore della legge 296/2006, non possono considerarsi rette dalla irretrattabilità e definitività del titolo e ad esse si applica la medesima prescrizione del tributo. Infatti l’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria decennale è tutta riferibile a titoli di accertamento o di condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che &#8211; se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell&#8217;esistenza del titolo &#8211; non possono per questo considerarsi rette dall&#8217;irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità dalla legge che regola i termini decadenziali o prescrizionali della entrata sottostante.</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/cc6o_1520213.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale dell&#8217;ordinanza</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/e del 7 agosto 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4912&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=circolare-agenzia-delle-entrate-n-29-e-del-7-agosto-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4912#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso. Tali disposizioni si applicano anche ai tributi locali in quanto per essi valgono i medesimi principi stabiliti per i tributi erariali. Testo della circolare]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso.</em></p>
<p>Tali disposizioni si applicano anche ai tributi locali in quanto per essi valgono i medesimi principi stabiliti per i tributi erariali.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/ae_29e_7815.pdf" target="_blank">Testo della circolare</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione SSUU Ordinanza n.15354 del 22 luglio 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4804&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-cassazione-ssuu-ordinanza-n-15354-del-22-luglio-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[I provvedimenti di Fermo Amministrativo e di iscrizione ipotecaria inerenti alle sanzioni amministrative e alle entrate patrimoniali in genere debbono essere impugnati davanti al giudice ordinario competente per valore e non davanti al giudice dell&#8217;esecuzione essendo tali istituti misure afflittive alternative alla esecuzione. Qualora tali provvedimenti siano invece riferiti alle entrate Tributarie andranno impugnati davanti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I provvedimenti di Fermo Amministrativo e di iscrizione ipotecaria inerenti alle sanzioni amministrative e alle entrate patrimoniali in genere debbono essere impugnati davanti al giudice ordinario competente per valore e non davanti al giudice dell&#8217;esecuzione essendo tali istituti misure afflittive alternative alla esecuzione. Qualora tali provvedimenti siano invece riferiti alle entrate Tributarie andranno impugnati davanti alle commissioni tributarie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/15354_07_2015.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo integrale</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È legittimo il regolamento comunale sui canoni concessori non ricognitorio</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4795&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-legittimo-il-regolamento-comunale-sui-canoni-concessori-non-ricognitorio</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4795#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 10:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato, si è espresso in merito alla legittimità dei regolamenti comunali applicativi del canone di concessione previsto dall&#8217;articolo 27 del Codice della strada, posto a carico dei gestori di servizi pubblici. Con le ordinanze 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219 del 28 luglio 2015 il Supremo Collegio della Giustizia Amministrativa ha sospeso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, si è espresso in merito alla legittimità dei regolamenti comunali applicativi del canone di concessione previsto dall&#8217;articolo 27 del Codice della strada, posto a carico dei gestori di servizi pubblici.<br />
Con le ordinanze 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219 del 28 luglio 2015 il Supremo Collegio della Giustizia Amministrativa ha sospeso l&#8217;efficiacia di precedenti sentenze di primo grado, le quali avevano annullato i regolamenti comunali che prevedevano il pagamento del canone concessorio. I giudici di primo grado, secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato, non hanno tenuto in considerazione la potestà regolamentare riconosciuta agli Enti Locali dagli stessi giudici di Palazzo Spada con la sentenza 6459 del 2014.<br />
Con le ordinanze di luglio, il Consiglio di Stato ha riconfermato questa potestà non ordinando l&#8217;illegittimità dei regolamenti comunali contestati.</p>
<p style="text-align: justify;">Documenti correlati:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/Ordinanza-CdS-3215_15.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Ordinanza 3214</span></a>|<a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/Ordinanza-CdS-3215_15.pdf" target="_blank">Ordinanza 3215</a>|<a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/Ordinanza-CdS-3216_15.pdf" target="_blank">Ordinanza 3216</a>|<a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/Ordinanza-CdS-3217_15.pdf" target="_blank">Ordinanza 3217</a>|<a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/Ordinanza-CdS-3218_15.pdf" target="_blank">Ordinanza 3218</a>|</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/Ordinanza-CdS-3219_15.pdf" target="_blank">Ordinanza 3219</a>|</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Sentenza n. 14225 dell&#8217;8 LUGLIO 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4748&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassazione-sentenza-n-14225-dell8-luglio-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4748#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[ICI &#8211; SCUOLE PARITARIE CON RETTE A PAGAMENTO &#8211; ATTIVITA&#8217; COMMERCIALE &#8211; ESENZIONE &#8211; NON SUSSISTE L&#8217;esenzione ai sensi dell&#8217;art. 7 comma 1 lettera i del d.lgs. 504/1992 è limitata all&#8217;ipotesi in cui gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici siano dedicati all&#8217;esercizio in via esclusiva di una attività di religione o di culto tra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">ICI &#8211; SCUOLE PARITARIE CON RETTE A PAGAMENTO &#8211; ATTIVITA&#8217; COMMERCIALE &#8211; ESENZIONE &#8211; NON SUSSISTE</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esenzione ai sensi dell&#8217;art. 7 comma 1 lettera i del d.lgs. 504/1992 è limitata all&#8217;ipotesi in cui gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici siano dedicati all&#8217;esercizio in via esclusiva di una attività di religione o di culto tra le quali non rientrano le attività didattiche,così come le alberghiere salvo che siano svolte con modalità non commerciali e cioè senza pagamento di corrispettivi.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/20150709_snciv_s50_a2015_n14225.pdf" target="_blank"><strong>Testo integrale della sentenza</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Sentenza 14541 del 13/7/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4742&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassazione-sentenza14541-del-1372015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4742</guid>
		<description><![CDATA[TARSU/TIA  Irregolarità nel servizio diraccolta e smaltimento rifiuti &#8211; Smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati &#8211; riduzione tariffa non esonero dal pagamento L&#8217;art.49 comma 3 del D.Lgs.507/1993 (che prevede l&#8217;obbligo di corresponsione della tassa per la mera detenzione dei locali, a qualunque uso adibiti)  e gli artt.7 e 21 del D.Lgs. n.22 del 1997 hanno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">TARSU/TIA  Irregolarità nel servizio diraccolta e smaltimento rifiuti &#8211; Smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati &#8211; riduzione tariffa non esonero dal pagamento</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art.49 comma 3 del D.Lgs.507/1993 (che prevede l&#8217;obbligo di corresponsione della tassa per la mera detenzione dei locali, a qualunque uso adibiti)  e gli artt.7 e 21 del D.Lgs. n.22 del 1997 hanno affidato alle amministrazioni comunali una privativa per l&#8217;attività di smaltimento dei rifiuti, anche rispetto a quelli assimilati  che &#8220;costituiscono rifiuti urbani ad ogni effetto&#8221;, senza che rilevi la circostanza che l&#8217;utente del servizio provveda direttamente allo smaltimento (mediante cessione onerosa a terzi) dei rifiuti prodotti. Dall&#8217;eventuale insufficienza del servizio non può conseguire la declaratoria di esenzione ma la semplice riduzione della tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imposizione tributaria  è infatti dovuta indipendentemente dal fatto che l&#8217;utente utilizzi il servizio, salva l&#8217;autorizzazione dell&#8217;ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall&#8217;ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/20150713_snciv_s65_a2015_n14541.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il testo della sentenza</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 13023 Anno 2015 del 24.06.2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4739&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-cassazione-civile-sent-sez-5-num-13023-anno-2015-del-24-06-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4739#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 08:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4739</guid>
		<description><![CDATA[imposta comunale sulla pubblicità &#8211; tassazione distribuìori automatici di alimenti e bevande nell’ambito delle stazioni ferroviarie &#8211; ammissibilità Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma l, lett. e) esenta dall&#8217;imposta &#8220;la pubblicità esposta all&#8217;interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l&#8217;attività esercitata dall&#8217;impresa di trasporto, nonché le tabelle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>imposta comunale sulla pubblicità &#8211; tassazione distribuìori automatici di alimenti e bevande nell’ambito delle stazioni ferroviarie &#8211; ammissibilità</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma l, lett. e) esenta dall&#8217;imposta &#8220;la pubblicità esposta all&#8217;interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l&#8217;attività esercitata dall&#8217;impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all&#8217;esterno delle stazioni stesse o lungo l&#8217;itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella normativa citata è venuto meno il riferimento più ampio,contenuto in precedenza del d.p.r 639/1972 alle scritte che riguardano servizi dei viaggiatori, essendo la ratio dell&#8217;esenzione allora legata alla sussistenza del collegamento tra la pubblicità e l&#8217;attività esercitata dall&#8217;impresa di trasporto, sicché, in considerazione del fatto che le norme che prevedano esenzioni o agevolazioni fiscali sono norme di stretta interpretazione non può in alcun modo ritenersi l&#8217;attività di commercializzazione di alimenti e bevande ad opera di distributori automatici connessa al servizio di trasporto ferroviario</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 13023 Anno 2015 del 24.06.2015</strong></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso 18076-2010 proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">FAST SERVICE ITALIA SRL in persona dell&#8217;Amm.re Unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell&#8217;avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CHRISTIAN CALIFANO giusta delega a margine;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>- ricorrente -</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">ABACO SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell&#8217;avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende</p>
<p style="text-align: justify;">giusta delega a margine;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>-  </em></strong><strong><em>controricorrente </em></strong>- avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM.TRIB.REG.</p>
<p style="text-align: justify;">di VENEZIA, depositata il 18/05/2009;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;<br />
udito per il controricorrente l&#8217;Avvocato DI BENEDETTO che ha chiesto il rigetto;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;">Svolgimento del processo</p>
<p>La società ABACO spa in qualità di concessionario per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell&#8217;imposta sulla pubblicità per il Comune di Castelfranco Veneto notificò a Fast Service Italia srl un avviso di accertamento relativo ad imposta comunale sulla pubblicità TOSAP dovuta per l&#8217;anno 2006 in riferimento alla pubblicità esposta sui pannelli degli apparecchi automatici di distribuzione di alimenti e bevande localizzati all&#8217;interno della stazione ferroviaria.</p>
<p>La Fast Service Italia srl impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso la quale respinse il ricorso con sentenza confermata in appello dalla Commissione Tributaria regionale del Veneto.</p>
<p>Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione Fast Service Italia srl con sei motivi, e la Abaco spa ha resistito con controricorso e memoria.</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Fast Service Italia srl lamenta violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.3 legge 241/1990 ed art.7 legge 212/2000 nonché art. 10 D.lgs 507/1993 in riferimento all&#8217;art. 360 comma 1 n.3 cpc perché la Commissione Tributaria regionale del Veneto ha ritenuto adeguatamente motivato l&#8217;avviso di accertamento mentre, al contrario, non risultano spiegati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti i giudici di appello hanno diffusamente motivato in ordine alla censura sollevata dalla ricorrente e respinto con argomentazioni esaurienti e condivisibili il motivo in quanto nell&#8217;avviso di accertamento &#8220;emergeva con chiarezza la presenza di tre distributori automatici di cibo e bevande all&#8217;interno della stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto, la superficie pubblicitaria di ciascuno in mq, i nomi dei prodotti pubblicizzati</p>
<p style="text-align: justify;">nonché la tariffa per ciascun mq&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso il motivo è inammissibile perché</p>
<p style="text-align: justify;">carente in ordine al requisito di autosufficienza 2</p>
<p style="text-align: justify;">del ricorso, essendo le caratteristiche proprie dell&#8217;avviso di accertamento solo sommariamente descritte e non contenendo la riproduzione testuale degli elementi essenziali della motivazione dell&#8217;atto, come invece necessario, essendo l&#8217;avviso di accertamento atto non processuale, ma amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. 5 19 aprile 2013, n. 9536; Cass. civ. sez. 5 13 agosto 2004, n. 15867).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Fast Service Italia srl lamenta violazione e falsa applicazione in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5</p>
<p style="text-align: justify;">(l comma) che prevede che &#8220;la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all&#8217;imposta sulla pubblicità&#8221; di cui al citato decreto perché i giudici di appello non avrebbero</p>
<p style="text-align: justify;">colto la differenza tra stazione ferroviaria generalmente intesa ed area di accesso ai binari cui potrebbero accedere, secondo regolamento di Trenitalia, i soli possessori di biglietto ferroviario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo è anch&#8217;esso infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. 5 15 febbraio 2012, n. 2167, resa in controversia similare tra le stesse parti), ai fini specifici dell&#8217;imposta si deve considerare comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio; ciò in quanto, dalla richiamata disposizione normativa, si evince che il presupposto impositivo debba essere individuato nell&#8217;astratta possibilità del messaggio, in rapporto all&#8217;ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (cfr. anche Cass. civ. sez. 5 2 ottobre 2009, n. 21161 e Cass. civ. sez. 5 8 settembre 2008, n. 22572).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo e quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, in relazione all&#8217;art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c., per avere escluso che allafattispecie in esame potesse applicarsi l&#8217;ipotesi di esenzione prevista dal citato decreto, relativa alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l&#8217;attività cui si riferiscono, di superficie complessiva inferiore a 5 mq.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo motivo è del pari privo di fondamento. Infatti l&#8217;art. 17 comma l bis recita: &#8220;L&#8217;imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l&#8217;attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l&#8217;esenzione dal pagamento dell&#8217;imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie deve essere esclusa l&#8217;applicabilità della norma in esame in quanto la macchina distributrice di alimenti e bevande sulla quale erano posti i pannelli pubblicitari non puòessere identificata come sede dell&#8217;imprea„a,essendo la ricorrente una società di capitali e pertanto secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. lav. 12 marzo 2009, n. 60121; Cass. civ. sez. lav. 13 aprile 2004, n. 7037) per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell&#8217;ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. Pertanto il distributore automatico non è la sede dello svolgimento dell&#8217;attività &#8211; unità commerciale. Sul punto si è recentemente pronunciata questa Corte con sentenza 27503/2014 secondo la quale: &#8220;l&#8217;esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione,di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma l bis non può essere applicata ai distributori automatici di cibi o bevande ai quali non può ricondursi il concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell&#8217;attività sociale come sopra richiamati, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell&#8217;ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sedesociale. Pertanto appare decisivo nell&#8217;escludere che al punto automatico di esercizio possa attribuirsi la qualificazione di sede il rilievo che tale concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l&#8217;applicazione di norma&#8221;.Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente Fast Service Italia srl lamenta violazione e falsa applicazione in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art.17 comma 1 lett.e) perché la Commissione Tributaria regionale del Veneto ha escluso che alla fattispecie in esame potesse applicarsi l&#8217;ipotesi di esenzione di cui all&#8217;art. 17, comma l, lett. e) del citato decreto, non trattandosi &#8220;di messaggi che pubblicizzano l&#8217;attività esercitata dall&#8217;impresa di trasporto o informano sulle modalità di effettuazione del servizio di trasporto&#8221; mentre, al contrario, secondo la ricorrente, il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande sarebbe comunque inerente al servizio dei viaggiatori, in quanto atto a rendere il viaggio più confortevole ed a migliorare la qualità del servizio reso e pertanto esente da imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma l, lett. e) esenta dall&#8217;imposta &#8220;la pubblicità esposta all&#8217;interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l&#8217;attività esercitata dall&#8217;impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all&#8217;esterno delle stazioni stesse o lungo l&#8217;itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La formulazione letterale della norma appare in modo significativo diversa rispetto alla previsione dell&#8217;abrogato D.P.R. n. 639 del 1972, art. 20 (punto 7) che prevedeva l&#8217;oggettiva esenzione dall&#8217;imposta di pubblicità di &#8220;tutte le scritte apposte all&#8217;interno o all&#8217;esterno delle stazioni ferroviarie che riguardano i servizi dei viaggiatori&#8221;, nel cui vigore si era espresso il precedente di questa Corte richiamato dalla ricorrente (la citata Cass. n. 3674/1988), che aveva ritenuto esente dall&#8217;imposta l&#8217;insegna luminosa di un&#8217;edicola di giornali posta all&#8217;interno di una stazione ferroviaria, essendo la lettura dei giornali in treno volta ad assicurare &#8220;un viaggio più confortevole&#8221;. Nel vigore della nuova normativa è venuto meno il riferimento piùampio alle scritte che riguardano servizi dei viaggiatori, essendo la ratio dell&#8217;esenzione legata alla sussistenza del collegamento tra la pubblicità e l&#8217;attività esercitata dall&#8217;impresa di trasporto, sicché, in considerazione del fatto che le norme che prevedano esenzioni o agevolazioni fiscali sono norme di stretta interpretazione (cfr. tra le altre, più di recente, Cass. civ. sez. 5 7 febbraio 2013, n. 2915) non può in alcun modo ritenersi l&#8217;attività di commercializzazione di alimenti e bevande ad opera di distributori automatici connessa al servizio di trasporto ferroviario (vedi recentemente sez.5 nr. 27503 del 21/10/2004).Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente Fast Service Italia srl lamenta omessa motivazione in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma l, n. 5,perché la Commissione Tributaria Regionale non si è pronunciata in relazione al motivo di appello concernente la violazione degli artt.8,10 e 12 D.L.gs 507/1993.Il motivo è inammissibile perchè carente in ordine al requisito di autosufficienza del ricorso, in quanto la ricorrente nel censurare l&#8217;omessa motivazione avrebbe dovuto trascrivere i motivi diappello sui quali la CTR non si è pronunciata.</p>
<p>Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto con condanna alle spese della ricorrente.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Respinge il ricorso proposto e condanna Fast Service Italia srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in e 1.200,00 complessive oltre spese accessorie e forfetarie.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 10/4/2015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia &#8211; Milano, Sezione 4 Sentenza 18 giugno 2015, n. 1410</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4729&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tribunale-amministrativo-regionale-lombardia-milano-sezione-4-sentenza-18-giugno-2015-n-1410</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4729#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Extratributarie Enti Territoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[Canone non ricognitorio ex art. 27 codice della strada – natura – cumulabilità con altre imposizioni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Imposizione da parte del Comune del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto dall’art. 27 del codice della strada, in relazione alle occupazioni di suolo pubblico correlate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica &#8211; incompatibile con la disciplina dettata dal codice delle comunicazioni elettroniche art. 93 del d.l.vo 1° agosto 2003 n. 259</p>
<p style="text-align: center;"> REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE QUARTA</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 632 del 2014, proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">Te. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Pi.Fe., En.Ro., con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via (&#8230;);</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Cuggiono, rappresentato e difeso dagli avv. Ro.Ca., Lu.Pi., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, viale (&#8230;);</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cuggiono del 20 giugno 2013 n. 30 recante l’approvazione del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, nella parte in cui impone agli operatori del settore delle telecomunicazioni degli oneri patrimoniali ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche e comunque ulteriori rispetto a TOSAP e COSAP;</p>
<p style="text-align: justify;">- del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio approvato con la delibera suindicata nella parte in cui impone agli operatori del settore delle telecomunicazioni degli oneri patrimoniali ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche e comunque ulteriori rispetto a TOSAP e COSAP;</p>
<p style="text-align: justify;">- della nota prot. n. 9957 del 4 dicembre 2013 con la quale il Comune di Oggiono ha formulato la prima richiesta economica nei confronti di Te. spa pari ad Euro 36.400,00;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota prot. n. 8763 del 23 ottobre 2013 con la quale il Comune di Oggiono ha chiesto la comunicazione da parte di Te. spa della reale estensione della rete;</p>
<p style="text-align: justify;">- della nota del Comune di Oggiono prot. n. 7777 del 19 settembre 2013;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">del carattere indebito delle pretese patrimoniali del Comune e della non debenza da parte di Te. spa del canone concessorio non ricognitorio;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">del Comune di Oggiono al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cuggiono;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Designato relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituisce in giudizio il Comune di Cuggiono, eccependo l’inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno prodotto memorie e documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del giorno 22 aprile 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Preliminarmente va rilevata d’ufficio la parziale inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, nella parte relativa all’impugnazione della nota prot. n. 9957 del 4 dicembre 2013 con la quale il Comune di Oggiono ha formulato la prima richiesta economica nei confronti di Te. spa pari ad Euro 36.400,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso ha ad oggetto tanto il regolamento comunale per l&#8217;applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cuggiono del 20 giugno 2013 n. 30, quanto la nota suindicata recante la richiesta di pagamento del canone per un determinato importo.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo in relazione alla contestazione del regolamento, mentre l’impugnazione dell’avviso di pagamento è compresa nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, il regolamento ha natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, perché costituisce una fonte secondaria del diritto ed è stato emanato in base all’art. 27 del d.l.vo 1992 n. 285, essendo diretto a disciplinare l’uso e l’occupazione dei beni pubblici, in relazione allo svolgimento su di essi di attività di rilevanza economica, compresa l’erogazione di servizi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è dubitabile, pertanto, che rispetto al regolamento la giurisdizione sia radicata in capo al giudice amministrativo, attesa che il regime formale dei regolamenti è quello proprio dei provvedimenti amministrativi, giacché si correla a posizioni di interesse legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, l’atto in questione riguarda il regime di utilizzazione dei beni pubblici, anche in vista dell’erogazione di servizi pubblici di varia natura, sicché, rispetto al regolamento, la giurisdizione del giudice amministrativo si configura come esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. b) c.p.a., trattandosi di una controversia incidente su rapporti pubblicistici relativi all’utilizzazione di beni pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, non rileva ai fini della giurisdizione, il riferimento al servizio pubblico cui può tendere l’attività dell’utilizzatore del bene, in quanto il regolamento non ha ad oggetto la disciplina di un particolare servizio pubblico, né quella del particolare rapporto pubblicistico sotteso alla sua erogazione, ma solo l’utilizzazione del bene pubblico, sicché la controversia non rientra tra le ipotesi comprese nell’art. 133 lett. c) del c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta ricondotta la materia del contendere tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di beni pubblici, è consequenziale escludere da essa la contestazione dell’avviso di pagamento, che integra un atto paritetico di mera quantificazione del debito vantato dall’amministrazione sulla base di criteri predeterminati in modo vincolante.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quest’ultimo profilo, la controversia coinvolge solo questioni meramente patrimoniali concernenti la quantificazione del debito, mentre non attiene all’an della pretesa debitoria, che è contestata attraverso l’impugnazione del regolamento, fonte del debito affermato dall’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, l’avviso di pagamento non sottende l’esercizio di un potere autoritativo, speso dall’amministrazione in sede di adozione del regolamento, ma di un potere paritetico, sottratto alla cognizione del giudice amministrativo, in coerenza con il citato art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la giurisdizione amministrativa è radicabile invocando il fatto che l’impugnazione nel suo complesso ha ad oggetto il rapporto pubblicistico, sicché la contestazione dell’avviso di pagamento sarebbe solo strumentale alla contestazione del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un’argomentazione spesso utilizzata a livello giurisprudenziale per individuare le ipotesi in cui, in relazione ad uno specifico rapporto concessorio, la contestazione non abbia ad oggetto questioni solo patrimoniali, ma incida sulla concessione, trattandosi di doglianze che mettono in discussione i poteri e gli obblighi delle parti secondo quanto risulta dal titolo concessorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto al caso in esame l’argomento è solo suggestivo, in quanto la controversia non ha ad oggetto l’esistenza di uno specifico rapporto concessorio, o il suo contenuto, o la misura dei poteri e dei doveri gravanti sulle parti di tale rapporto, ma solo il potere dell’amministrazione di determinare, con atto regolamentare adottato ai sensi dell’art. 27 del codice della strada, la debenza e la misura del c.d. canone patrimoniale non ricognitorio in dipendenza dell’uso che taluno faccia della sede stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, l’impugnazione dell’avviso di pagamento non è il veicolo per portare la contestazione sulla sostanza di un rapporto pubblicistico, poiché il titolo della pretesa non è costituito da un particolare rapporto pubblicistico, ma dalla disciplina regolamentare parimenti impugnata e, come evidenziato, sicuramente compresa nella giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure valgono in senso contrario i riferimenti ad esigenze di concentrazione ed economia processuale, in quanto, come è noto, la giurisdizione non è derogabile per ragioni di connessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, l’avviso di pagamento è rilevante nel caso di specie solo ai fini della dimostrazione in fatto dell’interesse attuale all’impugnazione, stante il carattere non immediatamente lesivo delle norme regolamentari impugnate, la cui attitudine pregiudizievole si manifesta in modo concreto solo quando l’amministrazione, ritenendo una particolare fattispecie compresa nella previsione regolamentare, faccia applicazione della nuova disciplina, quantificando la propria pretesa patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere, pertanto, ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo rispetto all’impugnazione del regolamento comunale per l&#8217;applicazione del canone concessorio non ricognitorio, mentre le contestazioni relative all’avviso di pagamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità in parte qua dell’impugnazione proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’impugnazione del regolamento sollevata dalla parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è già chiarito, che le norme regolamentari gravate non presentano attitudine immediatamente lesiva della sfera della ricorrente, trattandosi di previsioni generali ed astratte, la cui portata lesiva si manifesta in modo concreto solo quando l’amministrazione, ritenendo una particolare fattispecie compresa nella previsione regolamentare, applichi la nuova disciplina e determini la misura del canone, pretendendone il versamento attraverso l’avviso di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che l’impugnazione della norma regolamentare è tempestiva, perché proposta entro il termine perentorio di impugnazione decorrente dalla piena conoscenza dell’avviso di pagamento che ne ha fatto applicazione, manifestandone la piena e concreta attitudine lesiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta irrilevante, ai fini dell’attualità lesiva del regolamento e della decorrenza del termine per impugnare, la nota datata 23 ottobre 2013 prot. n. 8763/2013, con la quale l’amministrazione ha solo fornito chiarimenti sul fondamento legislativo del regolamento di applicazione del canone concessorio non ricognitorio e sul rapporto tra quest’ultimo e il COSAP, richiedendo, altresì, la trasmissione dei dati funzionali al “calcolo condiviso” del canone.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ evidente che si tratta di una nota priva di valore provvedimentale e che esprime l’incertezza dell’amministrazione in ordine ai dati quantitativi rilevanti, tanto che richiede la trasmissione di informazioni ai fini di una liquidazione condivisa, che, in ogni caso, non si è mai verificata.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, la nota in esame presenta carattere meramente istruttorio e non è espressiva dell’applicazione della norma regolamentare con effetti incidenti sulla sfera del destinatario, sicché ad essa non si correla l’attualità dell’effetto lesivo del regolamento impugnato, con conseguente infondatezza dell’eccezione in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">3) La ricorrente &#8211; operatore dei servizi di telecomunicazione che ha installato le proprie reti anche nel territorio del Comune di Cuggiono &#8211; contesta l’imposizione da parte del Comune del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto dall’art. 27 del codice della strada, in relazione alle occupazioni di suolo pubblico correlate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica, ritenendola incompatibile con la disciplina dettata dal codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è parzialmente fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1) Il regolamento impugnato introduce il canone concessorio non ricognitorio in espressa applicazione dell’art. 27 del d.l.vo 1992, n. 285, sicché l’esame delle censure proposte postula la ricognizione del quadro normativo rilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal coordinamento tra l’art. 25 e l’art. 27 del d.l.vo 1992, n. 285 emerge che devono essere oggetto di autorizzazione o concessione amministrativa le attività di attraversamento ed uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d&#8217;acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l&#8217;accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali provvedimenti di concessione ed autorizzazione, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l&#8217;occupazione o per l&#8217;uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è evidenziato che i provvedimenti in questione sono onerosi, perché stabiliscono il corrispettivo per l’uso particolare del bene pubblico e l’art. 27 precisa che la somma dovuta, determinata dall&#8217;ente proprietario della strada, deve essere individuata nei provvedimenti medesimi e si può stabilirne il pagamento in annualità ovvero in unica soluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 8 dell’art. 27 specifica che nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l&#8217;oggetto principale dell&#8217;impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l&#8217;utente ne ricava.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ evidente che le norme esaminate consentono alle amministrazioni locali, in coerenza con la riserva relativa di legge posta dall’art. 23 della Costituzione, di imporre una prestazione patrimoniale in dipendenza dell’uso particolare che taluno faccia di specifici beni pubblici, prestazione che costituisce proprio il corrispettivo dell’uso particolare del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma delimita il potere impositivo degli enti locali, perché sul piano oggettivo lo riferisce solo alle attività di attraversamento ed uso “della sede stradale e relative pertinenze”, inoltre fissa i parametri generali di commisurazione del canone correlandoli alle caratteristiche precipue del singolo rapporto concessorio, assegnando rilevanza alle specifiche soggezioni che derivano alla strada o autostrada, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l&#8217;utente ne ricava.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma, è chiara nello stabilire che la somma dovuta deve essere indicata nel provvedimento autorizzativo, in coerenza con la prevista valorizzazione dello specifico rapporto di concessione o di autorizzazione e quindi dei suoi peculiari caratteri.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di criteri ribaditi dall’art. 67 del d.p.r. 1992, n. 495 &#8211; recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada &#8211; ove si prevede che i provvedimenti di autorizzazione e concessione devono indicare la somma dovuta per l&#8217;uso o l&#8217;occupazione delle sedi stradali, prevista dall&#8217;articolo 27 del codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 67 stabilisce che gli enti concessionari dei servizi pubblici possono stipulare con l&#8217;ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l’uso e l’occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l&#8217;uso e l&#8217;occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall&#8217;ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a quest’ultimo profilo vale precisare che il d.m. menzionato dalla norma citata non è mai stato adottato, ma ciò non vale ad escludere l’attivabilità del canone non ricognitorio, trattandosi di una previsione regolamentare che non trova corrispondenza nella disciplina legislativa di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’art. 27 del codice della strada, da un lato, non subordina il potere degli enti locali di applicare il canone ad una previa determinazione tariffaria del Ministro dei lavori pubblici, dall’altro, reca in sé i criteri generali di determinazione della tariffa, sufficienti a delimitare la discrezionalità degli enti locali.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ di immediata percezione la stretta correlazione tra il canone di cui si tratta e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall’art. 63 del d.l.vo 1997 n. 446, ovvero la c.d. tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’art. 63 del d.l.vo 1997, n. 446, dopo avere chiarito che comuni e province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l&#8217;applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, assegna agli enti locali il potere di prevedere, con apposito regolamento, che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma precisa, da un lato, che il pagamento del canone può essere anche previsto per l&#8217;occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, dall’altro, che agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all&#8217;interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell&#8217;articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 63 impone, al comma 2 lett. c), la indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della natura del bene interessato, dell&#8217;entità dell&#8217;occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell&#8217;area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell&#8217;occupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La successiva lettera f) del medesimo comma 2 sancisce la previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell&#8217;importo risultante dall&#8217;applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l&#8217;ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora si tratti di occupazioni abusive, la lett. g) dell’art 63 dispone l’applicazione di un&#8217;indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in punto di quantificazione del canone, la norma precisa che “dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l&#8217;importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, già con riferimento alla TOSAP, l’art. 17, comma 63, della legge 1997, n. 127, stabiliva che “il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il coordinamento tra le norme citate consente di evidenziare il rapporto tra il canone non ricognitorio e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando che si tratta di considerazioni estendibili al rapporto con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, configurata come alternativa al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare: 1) il canone non ricognitorio e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, si basano sullo stesso presupposto di fatto, costituito dall’uso particolare di beni pubblici stradali, fermo restando che l’ambito di riferimento oggettivo dei secondi è più ampio e comprende quello del primo; 2) la disciplina del COSAP, successiva all’entrata in vigore del d.l.vo 1992 n. 285, definisce la misura massima del prelievo effettuabile in dipendenza della concessione o dell’autorizzazione all’uso particolare del demanio stradale, giacché impone la sottrazione dal COSAP dell&#8217;importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione; 3) ne deriva che è escluso il cumulo di una pluralità di canoni legati all’occupazione del medesimo bene e che la misura del COSAP definisce il limite massimo di prelievo realizzabile in dipendenza della medesima occupazione di suolo stradale; 4) l’effettiva attivazione del COSAP e del canone previsto dall’art. 27 del codice della strada, pur trovando base legislativa nella disciplina di riferimento, dipende dalle scelte discrezionali dell’ente locale; 5) la misura del canone non ricognitorio dipende dalla disciplina propria di ciascun rapporto concessorio, giacché è il titolo del rapporto che deve determinare la somma dovuta, in coerenza con i criteri di quantificazione che sono rapportati alle caratteristiche di ciascun rapporto; viceversa, la quantificazione del COSAP, specie se applicato per occupazioni correlate all’erogazione di servizi pubblici (come nel caso in esame), segue specifici parametri tariffari legati al numero di abitanti e di utenze attivate sul territorio dell’ente locale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2) La società ricorrente contesta che la disciplina legislativa ora richiamata, posta dal Comune a fondamento del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cuggiono del 20 giugno 2013 n. 30, sia compatibile con la disciplina applicabile agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 93 del d.l.vo 1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), dopo avere stabilito al primo comma che le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l&#8217;impianto di reti o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, prevede, al comma 2, che “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l&#8217;obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l&#8217;Ente locale, ovvero l&#8217;Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d&#8217;arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall&#8217;Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell&#8217;esecuzione delle opere di cui al Codice o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l&#8217;applicazione della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, oppure del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all&#8217;articolo 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal c. 2, lett. e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell&#8217;eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all&#8217;art. 47, c. 4, del predetto D.Lgs. 15.11.1993 n. 507”.</p>
<p style="text-align: justify;">La contestazione in esame merita condivisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto il Tribunale evidenzia, in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre Tar Piemonte Torino, sez. I, 18 aprile 2012, n. 448; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 23 gennaio 2014, n. 237) che la disposizione appena richiamata sottende l’esigenza, valorizzata in ambito comunitario, di agevolare la creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, sottraendolo ad iniziative delle amministrazioni locali che possano essere disomogenee sul territorio e sul mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine si prevede che nessun onere diverso da quelli espressamente indicati (TOSAP e COSAP) e comunque da quelli imposti da legge statale possa essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni per l’impianto o l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fermo restando l’obbligo degli operatori di ripristinare le aree oggetto di eventuali interventi e tenere indenni gli enti locali per le specifiche spese sostenute per eventuali ripristini.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, la norma è diretta a preservare la parità di trattamento tra gli operatori del mercato delle telecomunicazioni, predeterminando gli oneri economici cui essi sono sottoposti in aggiunta al dovere di ripristinare le aree oggetto di interventi necessari per il servizio di comunicazione elettronica e così sottraendo alle singole amministrazioni locali la possibilità di interferire con l’unitario mercato delle telecomunicazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il riferimento all’art. 27 del codice della strada non vale a superare le preclusioni poste dall’art. 93 del d.l.vo 2003 n. 59, che detta una disciplina speciale per gli operatori che forniscono il servizio di comunicazione elettronica, determinando gli oneri economici cui sono sottoposti, con espressa esclusione dell’applicabilità di altri oneri finanziari, reali o contributivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni trovano pieno riscontro nella valutazioni della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., sez. I, 30 giugno 2014, n. 14788; Cass. Civ., sez. I, 27 agosto 2014, n. 18374).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la Corte osserva che: 1) con il codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003) l&#8217;Italia ha recepito le direttive quadro sulle comunicazioni elettroniche e la finalità perseguita con tali direttive, come risulta anche dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 41, comma 2, lett. a1) e a8), è quella, per quanto qui interessa, di garantire: a1) agli imprenditori l&#8217;accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; a8) agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza; 2) in tale contesto si colloca e va interpretato l’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, che vieta di imporre altri oneri, rispetto a quello, gravante sugli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l&#8217;Ente locale, ovvero l&#8217;Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d&#8217;arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall&#8217;Ente locale, fatta salva l&#8217;applicazione della TOSAP oppure del COSAP, ovvero l&#8217;eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, comma 4; 3) la norma in esame è stata ritenuta dalla Corte costituzionale, con riferimento all&#8217;art. 117 Cost., ed alla competenza riservata allo Stato, &#8220;espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. E&#8217; evidente che la finalità della norma è anche quella di tutela della concorrenza, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l&#8217;ingresso di nuovi soggetti nel settore. Ad analogo criterio si ispira la disposizione che sancisce, in capo agli operatori, l&#8217;obbligo di tenere indenni gli enti locali o gli enti proprietari delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche&#8221; (Corte cost. 27 luglio 2005, n. 336, i cui principi sono stati ribaditi da Corte Cost. 28 dicembre 2006, n. 450 e da Corte cost. 22 luglio 2010, n. 272); 4) si deve, poi, escludere che &#8220;il citato art. 93 si limiterebbe a sancire una riserva di legge per così dire generica; ciò che, pertanto, non precluderebbe un intervento delle Regioni, purché esso sia disposto con atto legislativo. Sul punto è sufficiente osservare che la citata disposizione ha inteso riferirsi, con tutta evidenza, alla sola legge statale. E&#8217; quanto si desume, in primo luogo, dalla circostanza che il richiamo alla legge, contenuto in una norma dello Stato, deve essere interpretato &#8211; in assenza di ulteriori specificazioni &#8211; come rinvio ad una fonte legislativa comunque di provenienza statale&#8221;. Inoltre, se così non fosse sarebbe contraddetta &#8220;la stessa ratio legis, come individuata da questa Corte nella già citata sentenza n. 336 del 2005, e cioè evitare che ogni Regione possa liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti&#8221; (Corte cost. luglio 2010, n. 272); 5) da quanto sinora detto consegue l’impossibilità di rinvenire nella legislazione previgente altre deroghe all’esclusione di ulteriori oneri, prevista dall&#8217;art. 93 citato, poiché “il Codice delle comunicazioni elettroniche si pone come normativa speciale rispetto alla materia da esso regolata. In tal senso depongono chiaramente sia la scelta della legge di delegare al Governo &#8220;l&#8217;istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica&#8221; <a href="http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&amp;documentType=1&amp;documentId=3547979">L. n. 166 del 2002, art. 41</a>, comma 1, lett. a), sia la scelta di racchiudere in un &#8220;codice&#8221; le disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni <a href="http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&amp;documentType=1&amp;documentId=3547979">L. n. 166 del 2002, art. 41</a>, comma 2, lett. a). Non può sfuggire, infatti, che il termine &#8220;codice&#8221; sottintende un testo normativo in grado di disciplinare compiutamente la materia, un &#8220;corpo organico e sistematico comprensivo di tutte le norme pertinenti a un ramo del diritto&#8221;; 6) se ne desume il principio per cui l’attraversamento di beni pubblici (il riferimento testuale è al demanio idrico, ma si tratta di affermazioni di principio riferibili a beni pubblici diversi da esso) “da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal <a href="http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&amp;iddoctype=1&amp;idFonte=1&amp;idProvv=95362">D.Lgs. n. 259 del 2003</a> o da legge statale ad esso successiva”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni ora svolte non sono superate dalle deduzioni delle parti resistenti, che richiamano la decisione del Consiglio di Stato n. 6459/2014, rinviando, in particolare, al paragrafo 4.2 della motivazione della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, va osservato che la decisione in esame &#8211; che risulta isolata nel panorama giurisprudenziale della giustizia ordinaria e amministrativa &#8211; descrive, nella parte motivazionale richiamata dalla resistente, la struttura applicativa del canone concessorio previsto dall’art. 27 del codice della strada, ma non reca affermazioni contrastanti con le valutazioni effettuate quanto alla necessaria incidenza del canone su determinati rapporti concessori, alla relazione tra il canone e TOSAP o COSAP, nonché ai criteri di quantificazione del canone non ricognitorio dettati dal codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto al rapporto con la disciplina posta dall’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, la decisione esclude la prevalenza di questa disposizione rispetto alle previsioni del codice della strada, perché fa espressamente salva, nel suo comma 1, l’applicazione di altre disposizioni di legge che stabiliscono altri canoni o oneri per l’impianto di reti o per l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne desume che il presupposto dell’applicazione del canone concessorio non ricognitorio va rinvenuto proprio nelle fonti legislative che presuppongono la corresponsione del canone di occupazione, ossia l’art. 27, commi 7 e 8, del D.L.vo 285 del 1992, l’art. 3, comma 149, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha conferito al Governo la delega per la revisione dei tributi locali, l’art. 52, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, che in attuazione di tale delega dispone che “le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie” e l’art. 14, comma 6, del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, proprio l’insieme di tali disposizioni di legge individuerebbe le fonti legislative che, ai sensi del comma 1 dell’art. 93 del D.L.vo 59 del 2003, derogano al divieto di imposizione di oneri o canoni per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impostazione giurisprudenziale ora richiamata non è condivisa dal Tribunale, che ribadisce la propria adesione all’orientamento giurisprudenziale dominante.</p>
<p style="text-align: justify;">Seppure il primo comma dell’art. 93 del D.L.vo n. 59 del 2003 consente l’imposizione per gli impianti di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica di oneri o canoni solo se stabiliti per legge, nondimeno la disposizione deve essere interpretata congiuntamente al secondo comma, che, dettando una norma speciale, esclude l’applicazione di altri oneri finanziari per l&#8217;esecuzione delle opere o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, salve le eccezioni puntualmente individuate e non comprendenti il canone concessorio non ricognitorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale coordinamento emerge, se non si vuole svuotare di significato la previsione dell’art. 93, che il legislatore ha creato un regime speciale nel settore delle telecomunicazioni, legittimando solo determinate imposizioni patrimoniali e dettando una riserva di legge per l’individuazione di ulteriori oneri.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale riserva è coerente con il regime di specialità solo se riferita a leggi successive rispetto all’art. 93, altrimenti il regime stesso sarebbe vanificato ab origine in quanto consentirebbe la permanente applicazione di ogni altro prelievo previsto da norme di rango legislativo previgenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in generale, sul piano interpretativo, se si consente che la norma speciale successiva sia derogata anche da una qualunque norma generale anteriore di pari rango legislativo, si priva di significato la previsione speciale, che si riduce ad una vuota formula, derogata tanto dalle leggi generali anteriori, quanto da quelle posteriori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la non condivisibilità dell’interpretazione prospettata dalla parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">La fondatezza della censura in esame, che presentando carattere assorbente consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso, conduce all’annullamento del regolamento comunale impugnato, nella parte in cui riferisce il canone patrimoniale non ricognitorio alle occupazioni di suolo realizzate per l’erogazione del servizio di telecomunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria, atteso che la pretesa patrimoniale non è stata portata ad esecuzione, sicché il danno lamentato risulta privo di concreta consistenza, anche in ragione dell’assenza di qualsivoglia allegazione e dimostrazione di ulteriori danni.</p>
<p style="text-align: justify;">4) In definitiva, il ricorso è solo parzialmente fondato e proprio la reciproca soccombenza delle parti consente di ravvisare giusti motivi per compensare le spese della lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte relativa all’impugnazione della richiesta di pagamento n. 9957 del 4 dicembre 2013 formulata dal Comune di Cuggiono e individua, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda;</p>
<p style="text-align: justify;">2) annulla il regolamento approvato con deliberazione consiliare del Comune di Cuggiono del 20 giugno 2013 n. 30 nella parte in cui riferisce il canone patrimoniale non ricognitorio alle occupazioni di suolo realizzate per l’erogazione del servizio di telecomunicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">3) respinge la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">4) compensa tra le parti le spese della lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: center;">Domenico Giordano &#8211; Presidente</p>
<p style="text-align: center;">Elena Quadri &#8211; Consigliere</p>
<p style="text-align: center;">Fabrizio Fornataro &#8211; Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 18 giugno 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale – ordinanza n.147 del 9 luglio 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4726&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-costituzionale-ordinanza-n-147-del-9-luglio-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4726#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 10:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione Coattiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[Aggio di riscossione previsto dall'art. 17 del d.p.r.602/1973 – Legittimità ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’ordinanza della <strong>Corte Costituzionale</strong> n. 147/2015 ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle commissioni tributarie provinciali (Ctp) di Latina e Torino.Nell’ordinanza la Corte ha rilevato che “<em>ciascuna delle ordinanze di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza.Viene quindi meno la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulle decisioni richieste ai rimettenti</em>” e che entrambe le questioni sollevate siano carenti nella parte in cui si vuole dimostrare la sproporzione tra il costo effettivo per il servizio di recupero crediti e l’onere economico per il contribuente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA N. 147 depositata il 9 luglio 2015</p>
<p style="text-align: center;">ANNO 2015</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con ordinanza del 18 dicembre 2012 e dalla Commissione tributaria provinciale di Latina con ordinanza del 29 gennaio 2013, iscritte ai nn. 152 e 206 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 40, prima serie speciale, dell’anno 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione di Equitalia Nord spa (quale incorporante di Equitalia Nomos spa), di Equitalia Sud spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nell’udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi l’avvocato Marcello Cecchetti per Equitalia Nord spa (quale incorporante di Equitalia Nomos spa) e per Equitalia Sud spa e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Torino – nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di una cartella di pagamento per tributi IRAP e IRPEF – con ordinanza depositata il 18 dicembre 2012 ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;">che nell’ordinanza di rimessione si riferisce che il ricorrente ha dedotto diversi motivi di impugnazione, tutti reputati infondati, e ha sollecitato il promovimento dell’incidente di costituzionalità con riferimento all’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.;</p>
<p style="text-align: justify;">che il giudice a quo, facendo parzialmente proprie le argomentazioni della parte ricorrente, ritenuta la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale avente ad oggetto il citato art. 17, ne sostiene la non manifesta infondatezza, reputando che il criterio di calcolo dell’aggio ivi disciplinato comporterebbe la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del canone della ragionevolezza, in quanto risulta sganciato dal costo del servizio svolto dall’agente di riscossione e include, nella base di calcolo, anche gli interessi dovuti all’ente impositore titolare del credito di imposta;</p>
<p style="text-align: justify;">che, con memoria depositata il 23 luglio 2013, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale sostiene la non fondatezza della questione sollevata, essendo indimostrato che il tasso proporzionale del 9 per cento, applicato su tutte le esecuzioni fruttuose, sia eccedentario rispetto all’obiettivo di remunerazione dell’intero sistema di riscossione, posto che, tra l’altro, la finalità cui tende l’aggio non implicherebbe una necessaria correlazione tra la sua misura e la singola operazione condotta dal concessionario;</p>
<p style="text-align: justify;">che, con memoria depositata il 23 luglio 2013, è intervenuta Equitalia Nord spa, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza della questione sollevata;</p>
<p style="text-align: justify;">che in particolare vengono eccepiti i seguenti profili di inammissibilità:</p>
<p style="text-align: justify;">− difetto assoluto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza per carenza del nesso di pregiudizialità necessaria, in quanto il giudice a quo non si pronuncerebbe, se non apparentemente, su due dei tredici motivi di ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">− sempre in punto di rilevanza, ipoteticità della questione sollevata, posto che la disciplina sarebbe censurata in quanto in grado, potenzialmente, di obbligare il debitore al pagamento di un aggio sproporzionato rispetto al costo della procedura di riscossione, mancando però specifica motivazione sulla ricorrenza di tale eventualità nel caso concreto, anzi non essendo rinvenibile nell’ordinanza l’affermazione che la somma dovuta dal debitore ricorrente nel giudizio a quo – pari a 566,88 euro – sia effettivamente sproporzionata rispetto al costo del servizio della riscossione;</p>
<p style="text-align: justify;">− contraddittorietà tra il petitum e la motivazione posta a sostegno della non manifesta infondatezza della questione sollevata, in quanto il giudice rimettente chiederebbe una pronuncia di accoglimento cosiddetta «secca», volta a caducare nella sua interezza la disposizione legislativa che prevede l’aggio, ma la motivazione dell’ordinanza sarebbe integralmente incentrata sulla irragionevolezza della disciplina (e sulla conseguente violazione del parametro costituzionale invocato) nella (sola) parte in cui impone al debitore di pagare un aggio determinato mediante percentuale fissa e dunque potenzialmente slegato dall’effettivo costo del servizio della riscossione;</p>
<p style="text-align: justify;">che, nel merito, viene sostenuta l’infondatezza del primo profilo di irragionevolezza della disciplina censurata, e ciò in quanto, in maniera assolutamente ragionevole, la fissazione del compenso sarebbe stata effettuata dal legislatore in misura fissa e unitaria, ancorandola alle rilevazioni storicamente disponibili (ovvero le misure degli aggi diversificati a livello provinciale previsti dalla normativa previgente, determinati sulla base dei costi di riscossione) e demandando a successivi decreti ministeriali il suo eventuale adeguamento, in aumento o in diminuzione, in base all’andamento della riscossione ed ai costi del sistema;</p>
<p style="text-align: justify;">che, sempre nel merito, viene sostenuta l’infondatezza anche del secondo profilo, posto che il ragionamento del rimettente sarebbe viziato dall’erroneo presupposto secondo cui la quota di aggio percepita sugli interessi riscossi sarebbe acquisita da Equitalia «a titolo di interesse», e non, invece, quale parte dell’aggio sulle somme complessivamente riscosse per conto degli enti creditori;</p>
<p style="text-align: justify;">che, in data 5 maggio 2015, Equitalia Nord spa ha depositato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni a sostegno della inammissibilità e infondatezza della questione, ed evidenziando, per l’ipotesi di accoglimento della stessa, l’opportunità di considerare l’esigenza di disporre quantomeno una limitazione della retroattività degli effetti della declaratoria di incostituzionalità della norma censurata;</p>
<p style="text-align: justify;">che la Commissione tributaria provinciale di Latina – nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di una cartella di pagamento per tributi IRAP, IVA e ritenute alla fonte – con ordinanza depositata il 29 gennaio 2013 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999;</p>
<p style="text-align: justify;">che nell’ordinanza di rimessione si riferisce che nel giudizio principale la ricorrente, oltre a richiedere in via pregiudiziale di verificare la costituzionalità della normativa richiamata dal concessionario, ha dedotto, in merito alla notifica dell’intimazione, l’assenza della relata di notifica, del numero del registro cronologico sulla busta e della sottoscrizione; in merito ai compensi dovuti per la riscossione e delle altre spese nonché agli interessi di mora, la nullità dell’avviso per difetto di motivazione per non aver, il concessionario, indicato l’articolazione dei servizi resi con i relativi costi sostenuti, nonché l’illegittimità del compenso per sproporzione rispetto al tipo di prestazione resa o da rendere;</p>
<p style="text-align: justify;">che il giudice a quo, dopo aver affermato la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale, ne sostiene la non manifesta infondatezza, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sulla base delle seguenti argomentazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">− il contrasto del citato art. 17 con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. emergerebbe per differenza di trattamento tra il cittadino in grado di pagare «immediatamente» (e cioè entro il termine per la presentazione del ricorso), essendo, in tal caso, l’aggio dovuto dal contribuente pari al 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, e quello privo dei mezzi sufficienti per effettuare tale pagamento entro il predetto termine, il quale è tenuto a versare l’aggio interamente nella misura del 9 per cento;</p>
<p style="text-align: justify;">− altro profilo di violazione del citato parametro costituzionale deriverebbe dalla fissazione di un diverso compenso a parità dei servizi offerti dall’agente di riscossione, peraltro in assenza della fissazione di un importo massimo prestabilito dello stesso;</p>
<p style="text-align: justify;">− irragionevole risulterebbe l’applicazione dell’aggio di riscossione anche sugli interessi di mora, sulla base della considerazione che l’agente della riscossione, in relazione agli importi non pagati tempestivamente dal contribuente, non ha anticipato alcuna somma all’erario;</p>
<p style="text-align: justify;">che, con memoria depositata in cancelleria il 22 ottobre 2013, è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità della questione sollevata nonché la sua non fondatezza;</p>
<p style="text-align: justify;">che, sotto il primo profilo viene argomentata la mancanza del nesso di pregiudizialità della stessa rispetto alla definizione della controversia sulla base dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento per plurimi vizi dell’atto medesimo;</p>
<p style="text-align: justify;">che, nel merito, viene sostenuto, innanzitutto, che resterebbe del tutto indimostrato che la determinazione del compenso nella misura del 9 per cento degli importi da riscuotere determini una sovracompensazione del servizio di riscossione, considerando che la remunerazione dei costi sostenuti dall’agente della riscossione non implica una necessaria correlazione tra la misura dell’aggio e la singola operazione condotta dal concessionario e che, del resto, del tutto ragionevole si dimostrerebbe la scelta di determinare la misura dell’aggio in misura proporzionale rispetto all’importo del debito, comprensivo degli interessi, che ha dato causa all’esecuzione, e, di contro, la fissazione di un limite massimo all’aggio finirebbe per riversare sulla platea dei contribuenti il cui inadempimento è minore la parte maggiore del costo delle esecuzioni infruttuose;</p>
<p style="text-align: justify;">che, sempre nel merito, parimenti infondata sarebbe la questione posta in relazione all’art. 3 Cost., per la radicale diversità di situazioni che determinano il pagamento integrale del costo dell’aggio (la mora rispetto ai termini di adempimento) o il suo pagamento solo parziale (la tempestività del pagamento);</p>
<p style="text-align: justify;">che, con memoria depositata in cancelleria il 22 ottobre 2013, è intervenuta nel giudizio di costituzionalità Equitalia Sud spa, eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità della questione sollevata sotto i seguenti profili:</p>
<p style="text-align: justify;">− difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice rimettente non avrebbe in alcun modo argomentato sul punto, limitandosi ad affermazioni meramente assertive e apodittiche;</p>
<p style="text-align: justify;">− difetto assoluto di rilevanza e, comunque, difetto di motivazione sulla rilevanza, sotto il profilo della mancata decisione degli altri motivi di ricorso che avrebbero potuto consentirne l’integrale accoglimento prescindendo dall’incidente di costituzionalità, in quanto, a fronte delle domande formulate nel ricorso principale, il giudice rimettente avrebbe dovuto esaminare e giudicare in via definitiva innanzitutto il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamentava la radicale nullità della notifica dell’avviso di pagamento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">− difetto assoluto di rilevanza e, comunque, difetto di motivazione sulla rilevanza, sotto il profilo della carente descrizione della fattispecie e della conseguente impossibilità di verificare l’applicabilità al caso in esame della disciplina legislativa censurata, in quanto l’ordinanza sarebbe priva degli elementi (tra cui la data di iscrizione a ruolo) necessari per stabilire se la norma censurata sia rilevante o meno ai fini della definizione del giudizio a quo;</p>
<p style="text-align: justify;">− difetto assoluto di rilevanza e, comunque, difetto di motivazione sulla rilevanza per inapplicabilità al caso de quo della disciplina legislativa censurata, in quanto la norma applicabile (e concretamente applicata dall’agente della riscossione al momento dell’emissione dell’intimazione di pagamento oggetto del giudizio a quo) non sarebbe l’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nel testo modificato dall’art. 32, comma l, lettera a), del d.l. n. 185 del 2008 (oggetto della questione di costituzionalità), bensì lo stesso art. 17, commi l e 3, nella formulazione precedente;</p>
<p style="text-align: justify;">che, nel merito, viene sostenuta la manifesta infondatezza della questione, in quanto la disciplina della misura dell’aggio – applicabile ratione temporis al giudizio a quo – sarebbe fondata su criteri razionali ed oggettivi tali da garantire l’ancoraggio del compenso ai costi del sistema di riscossione, anche considerando che l’aggio – per la cui determinazione il legislatore avrebbe comunque avuto cura di conservare il collegamento con i costi del sistema di riscossione come storicamente rilevati in ciascun ambito territoriale provinciale – sarebbe destinato a remunerare l’attività dell’agente della riscossione non in relazione alle singole attività compiute, ma alla complessiva attività di istituzione e mantenimento in efficienza del sistema nazionale della riscossione;</p>
<p style="text-align: justify;">che viene, infine, eccepita l’inammissibilità della questione per inidoneità del decreto ministeriale 4 agosto 2000 (Remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) – cui viene demandata, ai sensi dell’art. 17 (nella versione che sarebbe stata applicata al caso di specie), la concreta fissazione dell’aggio – a formare oggetto di sindacato dinanzi la Corte costituzionale, in quanto fonte di rango secondario;</p>
<p style="text-align: justify;">che, in data 5 maggio 2015, Equitalia Sud spa ha depositato memoria, sostanzialmente ribadendo le proprie argomentazioni a sostegno della inammissibilità e infondatezza della questione ed evidenziando, come Equitalia Nord spa, l’opportunità, in caso di accoglimento della questione prospettata, di disporre quantomeno una limitazione della retroattività degli effetti della declaratoria di incostituzionalità della norma censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che la Commissione provinciale tributaria di Torino e quella di Latina dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella parte in cui addebita l’aggio in misura fissa del 9 per cento e include nella base di calcolo dello stesso anche gli interessi dovuti all’ente impositore titolare del credito di imposta;</p>
<p style="text-align: justify;">che, a parere del primo giudice rimettente, esso violerebbe l’art. 3 della Costituzione, in quanto, da un lato, non ancorando in alcun modo la remunerazione dell’agente di riscossione ai costi del servizio, esporrebbe i contribuenti a pretese di rimborso di costi non giustificati, indimostrati ed esorbitanti, addizionando di fatto al debito per imposte una «pseudo sanzione» estranea «alla asserita funzione remunerativa del costo del servizio di riscossione»; dall’altro lato, includendo, nella somma relativamente alla quale tale percentuale viene calcolata, anche gli interessi di mora, riconoscerebbe, in maniera irragionevole, all’agente di riscossione «un sovrappiù a titolo di interessi, su somme da quest’ultimo non anticipate né sborsate»;</p>
<p style="text-align: justify;">che il secondo giudice rimettente reputa che esso violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto: a) determinerebbe, a parità di servizio offerto, un’irragionevole disparità di trattamento tra il cittadino in grado di pagare immediatamente la pretesa (per il quale l’aggio dovuto è pari al 4,65 per cento, mentre il restante 4,35 per cento è dovuto dall’ente creditore) e colui che non adempie al pagamento delle somme dovute entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (il quale deve versare l’aggio nella misura del 9 per cento); b) prevedrebbe in maniera ingiustificata un compenso nella percentuale fissa del 9 per cento, non ancorato ai costi del servizio di riscossione, senza fissazione di alcun tetto minimo e massimo; c) includerebbe immotivatamente, nella somma relativamente alla quale tale percentuale viene calcolata, anche gli interessi di mora, pur non avendo, l’agente della riscossione, anticipato alcuna somma all’erario;</p>
<p style="text-align: justify;">che, data la comunanza di oggetto delle questioni sollevate, va disposta la riunione dei relativi giudizi;</p>
<p style="text-align: justify;">che le questioni sono manifestamente inammissibili, per una pluralità di ragioni concomitanti;</p>
<p style="text-align: justify;">che ciascuna delle ordinanze di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza, e che dunque resta inibita, a questa Corte, la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulle decisioni richieste ai rimettenti;</p>
<p style="text-align: justify;">che, infatti, la Commissione tributaria provinciale di Latina si limita a esporre che il ricorrente ha impugnato un’intimazione di pagamento «per importi iscritti a ruolo conseguenti alla cartella di pagamento n. 057 2007 0017869402/000, notificata il 10 maggio 2007, emessa a seguito di imposte IRAP, IVA e ritenute alla fonte sui redditi per l’anno 2002»;</p>
<p style="text-align: justify;">che da tale scarna descrizione della fattispecie non emergono una serie di elementi – tra i quali, in particolare, la data di iscrizione a ruolo dei suddetti importi – necessari per verificare se la normativa censurata sia rilevante o meno ai fini della definizione del giudizio a quo;</p>
<p style="text-align: justify;">che, nel caso in esame, la carente descrizione della fattispecie risulta tanto più determinante in quanto la disposizione censurata ha subito diversi interventi normativi e solo un’adeguata esposizione di tutti gli elementi essenziali del caso in esame avrebbe consentito di individuare con certezza la versione dell’art. 17 applicabile ratione temporis;</p>
<p style="text-align: justify;">che analoghe carenze sono ravvisabili nell’ordinanza di rimessione della Commissione tributaria provinciale di Torino, la quale si limita a riferire la data del ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento per tributi IRAP ed IRPEF, nonché la data di notifica dell’avviso di accertamento;</p>
<p style="text-align: justify;">che l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, per consolidata giurisprudenza della Corte, si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che induce alla declaratoria di inammissibilità della questione (tra le tante, sentenza n. 301 del 2012; ordinanze n. 249 e n. 93 del 2012);</p>
<p style="text-align: justify;">che, inoltre, la Commissione tributaria provinciale di Torino censura l’art. 17 in quanto in grado, potenzialmente, di obbligare il debitore al pagamento di un aggio sproporzionato rispetto al costo della procedura di riscossione, senza, però, offrire alcuna motivazione sulla ricorrenza di tale eventualità nel caso concreto, non essendo rinvenibile nell’ordinanza di rimessione l’affermazione che la somma dovuta dal ricorrente – pari a 566,88 euro – sia effettivamente sproporzionata rispetto al costo del servizio della riscossione;</p>
<p style="text-align: justify;">che va negata la rilevanza della questione di legittimità quando è proposta relativamente ad un vizio che, pur concernendo la disposizione censurata, non troverebbe riscontro nel giudizio a quo;</p>
<p style="text-align: justify;">che tali carenze argomentative e descrittive si traducono in altrettanti vizi di carente motivazione sulla rilevanza della questione (sentenza n. 360 del 2010 ed ordinanza n. 306 del 2009) e di insufficiente descrizione della fattispecie concreta (ordinanze n. 363 e n. 338 del 2010), che impediscono a questa Corte di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto in giudizio (sentenza n. 101 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">per questi motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino e dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.</p>
<p style="text-align: center;">F.to:</p>
<p style="text-align: center;">Marta CARTABIA, Presidente</p>
<p style="text-align: center;">Giancarlo CORAGGIO, Redattore</p>
<p style="text-align: center;">Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere</p>
<p style="text-align: center;">Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.</p>
<p style="text-align: center;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p style="text-align: center;">F.to: Gabriella Paola MELATTI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile Sez. 3 Sentenza n.10554/2015 del 22/05/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4645&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassazione-civile-sent-sez-3-num-105542015-del-22052015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[Ai fini del perfezionamento rispetto al destinatario della notifica dell&#8217;atto (ex art. 139 c.p.c. e ex art. 7 della Legge n.890 del 1982) avvenuta nelle mani del portiere che, ai sensi delle stesse norme, rilascia ricevuta, non è necessario che la raccomandata contenente l&#8217;avviso della avvenuta notificazione al portiere, sia stata fatta con avviso di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ai fini del perfezionamento rispetto al destinatario della notifica dell&#8217;atto (ex art. 139 c.p.c. e ex art. 7 della Legge n.890 del 1982) avvenuta nelle mani del portiere che, ai sensi delle stesse norme, rilascia ricevuta, non è necessario che la raccomandata contenente l&#8217;avviso della avvenuta notificazione al portiere, sia stata fatta con avviso di ricevimento in quanto, laddove la legge ritiene indispensabile tale modalità ai fini della regolarità della notifica, lo prevede espressamente (es. art. 140 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/06/105542252015.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo della sentenza</span></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinanza Corte di Cassazione Civile 8/5/2015 n. 9370 Aggio di Riscossione &#8211; Carattere concorsuale solo per attività intrapresa prima della dichiarazione di fallimento</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4621&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ordinanza-corte-di-cassazione-civile-852015-n-9370-aggio-di-riscossione-carattere-concorsuale-solo-per-attivita-intrapresa-prima-della-dichiarazione-di-fallimento</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4621#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[Il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio dì cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La Corte, rilevato che sul ricorso n. 23581/2013 proposto dalla Riscossione Sicilia spa nei confronti del Fallimento S.I. srl il Consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis c.p.c. la relazione che segue.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br />
&#8220;Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">Rilevato</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Che la Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso il decreto dell’11.9.13 con il quale il Tribunale di Siracusa aveva rigettato l&#8217; opposizione, relativa al mancato riconoscimento dell&#8217;aggio per l’attività esecutiva svolta per l’Amministrazione finanziaria, proposta dalla ricorrente allo stato passivo del Fallimento della S.I. srl;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">che il fallimento non ha svolto attività difensiva.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">Osserva</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’art 17 comma 1 d.lgs n. 112 del 1999 per il mancato riconoscimento dell’aggio sulle somme iscritte a ruolo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Il motivo è manifestamente fondato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione con la motivazione che il credito va ammesso sulla base degli estratti di ruolo e non delle cartelle notificate al debitore.<br />
Tale motivazione è erronea.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Come è noto, l&#8217;attività posta in essere dall&#8217;esattore dà luogo ad una procedura di riscossione speciale che comporta che l&#8217;esattore, una volta ricevuto il ruolo formato dall&#8217;Amministrazione finanziaria, che costituisce il titolo esecutivo, proceda sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale, equiparabile al precetto, con cui chiede al contribuente il pagamento delle somme portate dal ruolo. (Cass. 1230/13).<br />
Il fatto dunque del tutto pacifico che la ricorrente abbia notificato le cartelle esattoriali alla debitrice successivamente fallita costituisce di per sé titolo legittimante alla ammissione al passivo in quanto l’emissione di dette cartelle presuppone necessariamente remissione del ruolo in quanto le stesse altro non fanno che richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Va ulteriormente osservato che questa Corte ha altresì chiarito che il credito concernente l&#8217;aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta J dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio dì cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale. (Cass 6646/13).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Nel caso di specie è pacifico che le notifiche delle cartelle, avvenute negli anni 2006 e 2008, siano antecedenti alla dichiarazione di fallimento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">P.Q.M.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Roma 30.10.14</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Il Cons.relatore</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">Considerato</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;<br />
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e, sussistendo i requisiti di cui all’art 384 c.p.c.,la causa può essere decisa nel merito con ammissione al passivo del credito per aggio pari a euro 14.554,13. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">P.Q.M.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e ammette al passivo il credito per aggio della ricorrente pari a euro 14.554,13; condanna l’intimata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2200,00 oltre euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese forfettarie.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione Sentenza n. 8184 del 22 aprile 2015 Rifiuti speciali – onere della prova – incombe sul contribuente</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4614&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-cassazione-sentenza-n-8184-del-22-aprile-2015-rifiuti-speciali-onere-della-prova-incombe-sul-contribuente</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; e il relativo onere della prova incombe al contribuente
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER">Svolgimento del processo</p>
<p align="JUSTIFY">Il comune di Milano notificò alla M.B. Milano s.p.a. un avviso di accertamento in materia di Tarsu, per denuncia infedele delle superfici dell&#8217;immobile sito in Milano, alla via del X., riscontrate all&#8217;esito di una rilevazione della polizia municipale. Recuperò quindi la maggiore imposta e irrogò le prescritte sanzioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Su gravame della società l&#8217;avviso di accertamento è stato annullato dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in base alla considerazione che nell&#8217;avviso era mancata l&#8217;indicazione in concreto e in dettaglio delle superfici riprese a tassazione rispetto a quelle dichiarate. Il che, da un lato, non aveva consentito alla contribuente di difendersi adeguatamente; dall&#8217;altro, e comunque, non aveva consentito nel processo di stabilire l&#8217;esattezza delle riprese a fronte delle contestazioni mosse, non potendosi comprendere se fossero state effettivamente escluse dalla tassazione, come dall&#8217;ente impositore affermato,le aree produttive di rifiuti speciali e le aree pertinenziali, con la relativa estensione.</p>
<p align="JUSTIFY">Contro la sentenza d&#8217;appello, il comune di Milano ricorre adesso per cassazione con quattro motivi illustrati da successiva memoria.</p>
<p align="JUSTIFY">La società resiste con controricorso, a sua volta contenente un motivo di ricorso incidentale.</p>
<p align="CENTER">Motivi della decisione</p>
<p align="JUSTIFY">I. &#8211; Nel ricorso principale il comune di Milano, dopo aver riportato il testo dell&#8217;accertamento di cui si discute, denunzia nell&#8217;ordine:</p>
<p align="JUSTIFY">(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2° co., e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, 342, 1°co., e 434 c.p.c., nonché &#8220;contraddittoria pronuncia sull&#8217;insussistenza dei requisiti per unavalida proposizione dell&#8217;appello&#8221;, dolendosi che la commissione tributaria regionale abbia mancato di rilevare l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello della contribuente dopo aver riconosciuto che l&#8217;atto era consistito nella riproposizione (mera) delle argomentazioni esposte in primo grado, essendo invece mancate censure tali da incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia di primo grado;</p>
<p align="JUSTIFY">(ii) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 71, co. 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 e carente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto controverso relativo al contenuto e alla motivazione dell&#8217;accertamento, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice d&#8217;appello, l’accertamento contenente gli elementi identificativi del contribuente, dei locali, delle aree e delle loro destinazioni, dei periodi d&#8217;imposta e dei maggiori imponibili accertati, oltre che della tariffa applicata e della relativa delibera, con riferimento al contenuto essenziale delle rilevazioni della polizia municipale &#8211; non poteva essere annullato per difetto di motivazione;</p>
<p align="JUSTIFY">(iii) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, per avere la commissione tributaria ritenuto l&#8217;accertamento non motivato in relazione a riduzioni o agevolazioni che la parte non aveva richiesto;</p>
<p align="JUSTIFY">(iv) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c., 115 c.p.c., e dei principi generali in materia di esclusione e di esenzione dall&#8217;imposta, in quanto era semmai onere della contribuente fornire la prova in ordine alla produzioni di rifiuti speciali o assimilati e alla identificazione delle superfici a ciò destinate, atteggiandosi la produzione di simili rifiuti a fattispecie di esenzione dalla Tarsu.</p>
<p align="JUSTIFY">Il. &#8211; Nel controricorso la società, dopo aver difeso la statuizione della commissione tributaria, in particolare eccependo l&#8217;inammissibilità dell&#8217;avverso secondo motivo di ricorso in quanto diretto a censurare un apprezzamento riservato al giudice di merito in ordine all&#8217;adeguatezza della motivazione dell&#8217;accertamento, sottratto al sindacato di legittimità, ha prospettato un motivo di ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell&#8217;art. 23 del regolamento locale in materia»Tarsu, in ordine alla mancata applicazione di una tariffa unica riferita alla cat. 5 del regolamento detto, nonché per omessa motivazione su fatto controverso decisivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Sostiene la contribuente che in ogni caso la tassazione andava effettuata con riferimento,appunto, a una sola delle categorie individuate dal d.lgs. n. 507-93, vale a dire con riferimento alla categoria ritenuta prevalente, tenendo conto dei gruppi di attività o di utilizzazione previste nel citato d.lgs., senza ulteriori distinzioni e senza possibilità di applicare, quindi, distinte tariffe in relazione a eventuali diverse destinazioni interne.</p>
<p align="JUSTIFY">III. &#8211; Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto dell&#8217;atto di appello richiamato.</p>
<p align="JUSTIFY">E’ inoltre anche infondato nell&#8217;affermazione di principio che lo sorregge, dovendosi dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa corte secondo la quale, nel processo tributario, è legittima, e assolve l&#8217;onere di specificità imposto dall&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni dalle quali sia stata sostenuta la tesi sottoposta al giudice di primo grado.</p>
<p align="JUSTIFY">Per quanto il principio sia stato affermato in situazione speculare, con riferimento cioè alla riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno della validità dell&#8217;atto impugnato dal contribuente, in quanto considerate dall&#8217;amministrazione idonee a sostenere la legittimità dell&#8217;atto stesso e a confutare le diverse conclusioni cui può esser pervenuto il giudice di primo grado (v. in particolare Cass. n. 14031-06 e n. 4784-11).</p>
<p align="JUSTIFY">È logico che il criterio di giudizio si impone anche nella situazione opposta, in cui l&#8217;appello sia stato &#8211; come nella specie &#8211; presentato dalla parte privata.</p>
<p align="JUSTIFY">La ratio dell&#8217;insegnamento rimane ancorata difatti, in un caso come nell&#8217;altro, al carattere devolutivo pieno dell&#8217;appello, mezzo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito in relazione ai punti della decisione sottoposti a censura. La riproposizione della tesi complessivamente disattesa dal giudice di primo grado semplicemente sta a significare che tutta la materia del contendere, sulla quale si è pronunciato quel giudice, viene devoluta al giudice superiore.</p>
<p align="JUSTIFY">IV. &#8211; Il secondo e il quarto motivo del ricorso principale sono invece fondati nei termini di seguito esposti, mentre va ritenuto assorbito il terzo motivo.</p>
<p align="JUSTIFY">La commissione tributaria ha annullato l&#8217;avviso di accertamento ritenendolo affetto da carenza di motivazione in relazione a quanto previsto dall&#8217;art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale norma, nel testo che rileva in causa (prima cioè della abrogazione conseguente alla l.n. 296-06), prevede che gli avvisi di accertamento devono contenere &#8220;gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera,nonché la motivazione dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta,l’indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità&#8221;. Ancora, more solito, prevede che gli atti &#8220;devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo la commissione tributaria, in particolare, l&#8217;atto notificato alla M.B. difettava &#8220;dell&#8217;indicazione in concreto e in dettaglio delle superfici riprese a tassazione rispetto,quelle dichiarate&#8221;; il che non aveva permesso un&#8217;adeguata difesa della contribuente, né un effettivo sindacato giudiziale in ordine all&#8217;esattezza delle riprese e all&#8217;avvenuta effettiva esclusione di aree produttive di rifiuti speciali e/o di aree pertinenziali.</p>
<p align="JUSTIFY">V. &#8211; E&#8217; principio pacifico che la valutazione relativa all&#8217;adeguatezza della motivazione di un avviso di accertamento è istituzionalmente riservata al giudice di merito.</p>
<p align="JUSTIFY">Parimenti indubbio, però, è che la valutazione in proposito deve essere esplicitata in modo razionale e non arbitrario.</p>
<p align="JUSTIFY">Diversamente da quanto eccepito dalla società contribuente, il secondo motivo dell&#8217;odierno ricorso non pretende di censurare direttamente l&#8217;apprezzamento di merito di cui all&#8217;impugnata sentenza. Sollecita invece il sindacato indiretto della corte, mediante la denunzia del vizio di insufficienza (oltre che di contradditorietà) della motivazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Ebbene, la motivazione della sentenza d&#8217;appello non si sottrae alla critica del ricorrente, in quanto essa si presenta apodittica in relazione a quanto emergente, invece, dalla trascrizione del testo dell&#8217;avviso di accertamento operata nel ricorso del comune di Milano. Testo che sembra supportare l&#8217;esatto contrario di quanto dalla commissione tributaria affermato in punto di fatto, in ordine alla indicazione delle superfici riprese a tassazione, apparendo da esso immediatamente evincibili sia il luogo di ubicazione dell&#8217;immobile, sia la categoria delle singole aree, la superficie accertata, la tariffa e i periodi oggetto di disamina.</p>
<p align="JUSTIFY">Nelle condizioni date, è dunque arbitrario sostenere che ne sarebbe rimasta inficiata l&#8217;avversa possibilità di difesa.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel contempo appare errato giuridicamente, in relazione alla regola di riparto dell&#8217;onere della prova inter partes, sostenere che ne sarebbe rimasta preclusa anche la possibilità di accertamento della effettiva esclusione (dal computo delle superficie tassabili) delle aree produttive di rifiuti speciali e di quelle pertinenziali.</p>
<p align="JUSTIFY">Difatti, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l&#8217;occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui l&#8217;esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l&#8217;esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all&#8217;adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell&#8217;esclusione o dell&#8217;esenzione; e il relativo onere della prova incombe al contribuente (cfr.</p>
<p align="JUSTIFY">Cass. n. 11351-12 e, prima ancora, Cass. n. 17703-04; da ultimo Cass. n. 16858-14).</p>
<p align="JUSTIFY">Nei termini detti, il ricorso principale va accolto.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;impugnata sentenza dev&#8217;essere cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, affinché, tenendo conto del superiore principio, rinnovi l&#8217;esame di merito a essa devoluto.</p>
<p align="JUSTIFY">VI. &#8211; Il ricorso incidentale è inammissibile, giacché relativo a questione considerata assorbita dalla sentenza impugnata. Invero la contribuente risulta essere stata totalmente vittoriosa nel giudizio di merito.</p>
<p align="JUSTIFY">VII. &#8211; Il giudice di rinvio provvederà infine sulle spese, ivi comprese quelle del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.</p>
<p align="CENTER">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">Rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e il quarto, dichiara assorbito il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l&#8217;impugnata sentenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione Civile 30/4/2015 n. 8773  &#8211; Atto di classamento immobile fieristico – immobile avente rilievo commerciale &#8211; sussiste</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4611&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-cassazione-civile-3042015-n-8773-atto-di-classamento-immobile-fieristico-immobile-avente-rilievo-commerciale-sussiste</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4611#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[L'immobile "fieristico", nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l'attribuzione della categoria catastale E, quest'ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati extra commercium e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili; e poiché gli immobili "fieristici" in parola hanno una destinazione diversa rispetto alle anteriori categorie ABC, gli stessi debbono essere inquadrati nella speciale cat. D/3".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><strong>FATTO</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Con l&#8217;impugnata sentenza n. 174/13/10 depositata il 29 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accolto l&#8217;appello di Centro Affari e Convegni Arezzo S.r.l., in riforma della decisione n. 155/04/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, accoglieva il ricorso della contribuente avverso l&#8217;atto di classamento n. AR0078075/2006 relativo ad un immobile &#8220;fieristico&#8221; al quale l&#8217;Agenzia del Territorio aveva attribuito la cat. D/3, con ciò disattendendo la richiesta DOCFA formulata dalla Società di vedersi assegnata la cat. E/9.<br />
Invero a giudizio della CTR doveva ritenersi corretta l&#8217;attribuzione della cat. E/9 atteso che &#8220;il centro fieristico non potevasi paragonare ad altre strutture (come supermercati o centri commerciali&#8221;, come del resto secondo la CTR sarebbe stato confermato dal Regolamento Urbanistico secondo la cui previsione il &#8220;Centro Affari ricadeva in un&#8217;area denominata SD09, adibita a servizi sociali, culturali, ricreativi &#8230;&#8221; e altresì dalla sua rilevanza &#8220;ai fini della promozione delle attività economiche&#8221; e infine dalla circostanza che altro centro fieristico della Toscana aveva vista riconosciuta identica cat. E/9.</p>
<p align="JUSTIFY">Contro la sentenza della CTR, l&#8217;Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.<br />
La contribuente resisteva con controricorso, avvalendosi altresì della facoltà di depositare memoria.</p>
<p align="CENTER"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p align="JUSTIFY">1. Con il primo motivo di ricorso l&#8217;Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica &#8220;Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto rilevante per il giudizio (attribuzione della categoria E/9), ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 5 c. p.c.&#8221;. E questo perché, lamentava l&#8217;Agenzia del Territorio, &#8220;la sentenza impugnata non aveva considerato le argomentazioni giuridiche fornite dall&#8217;Ufficio&#8221; per cui gli immobili come quello &#8220;fieristico&#8221; in discussione dovevano essere inquadrati in D/3 essendo &#8220;destinati a eventi giuridici e ad altri eventi culturali, quali concerti, spettacoli televisivi, incontri di boxe&#8221; ecc. Il motivo è inammissibile perché, come anche espressamente ammesso dall&#8217;Ufficio, col mezzo di gravame non viene rimproverato alla CTR un vizio motivazionale censurabile ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR non viene in effetti criticata per non aver spiegato ovvero per non aver sufficientemente spiegato l&#8217;accertamento di esistenza o di inesistenza di un fatto decisivo e controverso. In realtà la CTR viene contestata per aver violato la legge e cioè per non aver tratto conseguenze giuridiche esatte dalla circostanza che l&#8217;immobile &#8220;fieristico&#8221; venisse utilizzato per manifestazioni culturali o sportive ecc. E giacché, in thesi dell&#8217;Ufficio, la legge prevederebbe che tali immobili fossero inquadrati nella cat. D/3 (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178 del 2007).</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con il secondo motivo di ricorso l&#8217;Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica &#8220;Violazione e falsa applicazione delle norme catastali, in particolare degli artt. 6, 61, 62 e 63 d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.&#8221;. Nella sostanza l&#8217;Ufficio riteneva che la &#8220;cat. D/3 fosse propria degli immobili destinati a spettacolo, al cinema e altri eventi culturali&#8221;, come ad esempio &#8220;mostre, convegni manifestazioni sportive e ricreative&#8221; ecc. che avessero carattere commerciale. In effetti, continuava l&#8217;Ufficio, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 5, lett. c) , d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, l&#8217;attività di gestione fiere e esposizioni svolta nell&#8217;immobile era presunta ex lege come avente carattere commerciale. Cosicché, concludeva l&#8217;Amministrazione, atteso che ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, d.p.r. n. 1142 cit. le categorie catastali dovevano essere attribuite in ragione delle &#8220;caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari&#8221;, erroneamente la CTR aveva accertato per l&#8217;immobile &#8220;fieristico&#8221; la residuale categoria E/9 unicamente prevista per immobili aventi funzione pubblica incompatibile con quella commerciale che non potevano essere ricompresi nelle altre categorie catastali sub E, sempre riguardanti opere con funzione pubblica senza sfruttamento commerciale.<br />
Il motivo è fondato.</p>
<p align="JUSTIFY">Deve premettersi che ai sensi degli artt. 6, comma 1; 61, comma 2, d.p.r. n. 1142 cit. la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle &#8220;caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari&#8221;. Il carattere pubblico o privato della proprietà dell&#8217;immobile &#8211; oltreché eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, come ad esempio quella ravvisata dalla CTR della promozione economica o culturale ecc. &#8211; sono pertanto irrilevanti.</p>
<p align="JUSTIFY">A riguardo l&#8217;attività &#8220;fieristica&#8221; cui è destinato l&#8217;immobile in discussione, anche comprensiva di eventi culturali o sportivi ecc., ha carattere commerciale. Dalla stessa la contribuente trae difatti reddito tassabile, con la conseguente presunzione assoluta di commercialità di cui all&#8217;art. 4, comma 5, lett. c), d. p.r. n. 633 cit. Ciò che esclude l&#8217;attribuzione della categoria E, invece esclusivamente prevista per opere considerate extra commercium perché poste a comune servizio della collettività come per esempio ponti ecc. oppure per particolari ragioni religiose o sacrali come ad esempio sono le opere cimiteriali. Opere giudicate quindi non reddituali e pertanto incommerciabili e quindi non assoggettabili a imposta. Laddove al contrario la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione commerciale, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle anteriori ABC. Cosicché, atteso lo svolgimento nell&#8217;immobile &#8220;fieristico&#8221; di manifestazioni quali fiere o spettacoli culturali o sportive ecc., il classamento in D/3 appare correttamente attribuito. Il principio di diritto che deve essere affermato è perciò il seguente: &#8220;L&#8217;immobile &#8220;fieristico&#8221;,nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l&#8217;attribuzione della categoria catastale E, quest&#8217;ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati extra commercium e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili; e poiché gli immobili &#8220;fieristici&#8221; in parola hanno una destinazione diversa rispetto alle anteriori categorie ABC, gli stessi debbono essere inquadrati nella speciale cat. D/3&#8243;.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso del contribuente.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Nella novità delle questioni affrontate, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.</p>
<p align="CENTER"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa l&#8217;impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione Civile sez. V 22/4/2015 n. 8151 Impugnazione sentenza – notifica della sentenza a mezzo raccomandata A.R. – Ammissibilità</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4608&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-cassazione-civile-sez-v-2242015-n-8151-impugnazione-sentenza-notifica-della-sentenza-a-mezzo-raccomandata-a-r-ammissibilita</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Laddove la notifica della sentenza avvenga  mediante spedizione diretta con raccomandata AR, in linea con quanto previsto per gli atti di accertamento dei tributi locali ai sensi della legge 296/2006, non trova applicazione il richiamo - disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, - al modello previsto dall'art. 137 c.p.c. e ss., che prevede nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c., comma 2, e della L. n. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1, la redazione di apposita relata di notifica sull'originale e la copia dell'atto da parte dell'Ufficiale giudiziario. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Con sentenza 14.6.2011 n. 95 la Commissione tributaria della regione Emilia-Romagna accogliendo l&#8217;appello proposto da C.L. ed in totale riforma della decisione di prime cure, dichiarava illegittimo l&#8217;avviso di accertamento emesso dall&#8217;Ufficio di Faenza della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il recupero ad imponibile ai fini IVA, IRPEF ed IRAP di compensi prodotti nell&#8217;anno 2002 relativi all&#8217;attività professionale di pilota.</p>
<p align="JUSTIFY">I Giudici territoriali ritenevano che il C., anagraficamente iscritto nel registro dell&#8217;AIRE essendosi trasferito fin dal 1994 nel Principato di Monaco, avesse fornito prove idonee a superare la presunzione legale di cui all&#8217;art. 2, comma 2 bis, TUIR, dimostrando che non era in Italia la sede principale dei propri affari ed interessi, come emergeva dalla proprietà di un immobile adibito a residenza familiare in Montecarlo, dalla circostanza che aveva contratto matrimonio con una cittadina di quello Stato, dalle fatture emesse per le utenze dei servizi essenziali relative a detto immobile, nonchè dalla documentazione attestante spese effettuate all&#8217;estero ed ancora dalla permanenza del contribuente, per la maggior parte del periodo di imposta, all&#8217;estero in quanto impegnato nella preparazione e partecipazione alle gare motociclistiche.</p>
<p align="JUSTIFY">Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, deducendo quattro motivi, con atto notificato nel domicilio eletto presso il difensore abilitato all&#8217;assistenza tecnica, ai sensi della L. 19 giugno 2009, n. 69, art. 55, spedito mediante raccomandata AR n. (OMISSIS) in data 30.7.2012 cron. 7146.</p>
<p align="JUSTIFY">Ha resistito il contribuente con controricorso, eccependo pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine breve di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, e per omessa indicazione degli atti e documenti ai sensi dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).<br />
La causa perveniva alla udienza 13.6.2013 avanti la 6^ sezione di questa Corte che con ordinanza in pari data rimetteva la causa alla 5^ sezione per la trattazione in pubblica udienza.<br />
Il resistente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p align="CENTER"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p align="JUSTIFY">La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine breve di impugnazione stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, è fondata.</p>
<p align="JUSTIFY">Come ammesso anche dalla Agenzia delle Entrate, nella memoria difensiva depositata in data 5.6.2013, il contribuente ha provveduto a notificare la sentenza di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, mediante spedizione in data 26.4.2012 della raccomandata AR n. (OMISSIS), pervenuta alla Direzione provinciale di Ravenna della Agenzia delle Entrate in data 2.5.2012.<br />
Il contribuente ha inoltre provveduto a depositare presso la Segreteria della CTR della Emilia-Romagna la copia autentica della sentenza con le ricevute di spedizione e di ritorno della raccomandata.<br />
Il termine di decadenza di gg. 60 per la proposizione del ricorso in cassazione è scaduto in data 2.7.2012 (essendo festivo il giorno 1 luglio), mentre il ricorso è stato proposto dalla Agenzia con atto notificato mediante spedizione di raccomandata AR in data 30.7.2012.<br />
Si è difesa la Agenzia fiscale deducendo la nullità della notifica della sentenza di appello in quanto il rinvio disposto dal medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, art. 16, indurrebbe a ritenere che anche nel caso di notifica diretta, a cura di parte, a mezzo raccomandata AR, sarebbe comunque richiesta la redazione della &#8220;relata di notifica&#8221; sulla copia della sentenza notificanda, come si evincerebbe dalla disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1999, art. 16, comma 2, (&#8220;le notificazioni sono fatte secondo le norme dell&#8217;art. 137 c.p.c. e ss., salvo quanto disposto dall&#8217;art. 17&#8243;).<br />
L&#8217;argomento difensivo non ha pregio.</p>
<p align="JUSTIFY">Premesso che nel disciplinare le modalità di notifica della sentenza di appello ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, dispone che &#8220;Le parti hanno l&#8217;onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell&#8217;art. 16, depositando nei successivi trenta giorni l&#8217;originale o copia autentica dell&#8217;originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all&#8217;avviso di ricevimento, nella segreteria che ne rilascia ricevuta e l&#8217;inserisce nel fascicolo di ufficio&#8221;, osserva il Collegio che la interpretazione della norma fornita dalla Agenzia fiscale non è rispettosa del collegamento sistematico tra detta norma e quella, alla quale viene disposto espresso rinvio, del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, che disciplina le forme della notificazione degli atti del processo tributario, distinguendo in modo inequivoco tra le notificazioni eseguite &#8220;secondo le norme dell&#8217;art. 137 c.p.c. e ss. &#8221; (comma 2) e le notificazioni &#8220;che possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell&#8217;atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento&#8230;..&#8221; (comma 3) e se dirette alla Amministrazione finanziaria od al Concessionario del servizio di riscossione, anche &#8220;mediante consegna all&#8217;impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia&#8221; (comma 3). Pertanto, attribuendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, alla parte interessata, la facoltà di avvalersi della forma di notifica della sentenza che ritiene più opportuna tra quelle sopra indicate, ne segue che laddove tale scelta ricada sulla notifica mediante spedizione diretta con raccomandata AR, non trova applicazione il richiamo &#8211; disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, &#8211; al modello previsto dall&#8217;art. 137 c.p.c. e ss., che prevede nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell&#8217;art. 149 c.p.c., comma 2, e della L. n. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1, la redazione di apposita relata di notifica sull&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto da parte dell&#8217;Ufficiale giudiziario.<br />
Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con la modifica normativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, introdotta dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), conv. in L. 22 maggio 2010, n. 73, che ha eliminato l&#8217;originario rinvio agli &#8220;art. 137 c.p.c. e ss.&#8221;, sostituendolo con il rinvio &#8220;al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16&#8243;, (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5871 del 13/04/2012; e quanto alle notifiche della sentenza precedenti la modifica legislativa: Corte Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3740 del 18/02/2014).<br />
Anche l&#8217;altra tesi difensiva della Agenzia fiscale volta ad ottenere la rimessione in termini della impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto dell&#8217;errore incolpevole indotto dalla &#8220;equivoca&#8221; modalità di notifica della sentenza di appello scelta dal contribuente, non è fondata.<br />
L&#8217;errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane infatti escluso dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;istituto della rimessione in termine già previsto dall&#8217;art. 184 bis cod. proc. civ., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all&#8217;art. 153 c.p.c., comma 2, (che concerne anche il processo tributario: Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3277 del 02/03/2012; id.<br />
Sez. 6 &#8211; 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014), in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile (cfr. Corte Cass. Sez., 6 &#8211; 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010), non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest&#8217;ultima è onerata (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011; Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23323 del 15/10/2013 che, subordina l&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione tardiva, oltre il termine &#8220;lungo&#8221; dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, alla dimostrazione dell'&#8221;ignoranza del processo&#8221;, dovendo la parte fornire prova di &#8220;non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell&#8217;avviso di fissazione dell&#8217;udienza&#8221;), postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza &#8211; e non già una impossibilità relativa, nè tantomeno di una mera difficoltà &#8211; e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8216 del 04/04/2013).</p>
<p align="JUSTIFY">Nella specie la Agenzia fiscale ha prospettato quali circostanze impeditive 1-la mancanza di indicazioni (relata di notifica; avvertimenti), nella copia della sentenza notificata, idonee a rilevare da parte dell&#8217;Ufficio destinatario la volontà del contribuente di portare a conoscenza la decisione ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione; 2-il notevole lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza (14.6.2011) e la notifica mediante spedizione della raccomandata AR (26.4.2012). Tali circostanze avrebbero falsamente indotto a ritenere che la sentenza di appello fosse stata &#8220;comunicata&#8221; dalla parte contribuente soltanto per rendere edotta l&#8217;Amministrazione finanziaria soccombente della correzione dell&#8217;errore materiale (concernente la liquidazione delle spese da distrarsi a favore dei difensori antistatari) disposta dalla CTR con ordinanza in data 8.2.2012 n. 15, come risulta dalla annotazione apposta in calce alla copia della sentenza di appello.<br />
Orbene osserva il Collegio che la prima circostanza è ex se irrilevante, ricadendo nell&#8217;errore di diritto inescusabile sulla norma processuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, che, per la esecuzione della notifica della sentenza tributaria di appello, prevede espressamente che la parte interessata possa avvalersi di un procedimento notificatorio semplificato qual è la spedizione della copia della sentenza in plico senza busta mediante raccomandata AR. Quanto alla seconda circostanza, deve rilevarsi preliminarmente che la esposizione dei fatti della Agenzia fiscale risulta carente, atteso che nel processo tributario, il procedimento di correzione degli errori materiali, si conforma, giusta il rinvio disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile (artt. 287 e 288 c.p.c.), con la conseguenza che &#8211; in assenza di contestazioni della Agenzia delle Entrate in ordine a violazioni del contraddittorio nel procedimento di correzione, ed in difetto di allegazione della ignoranza non imputabile del procedimento di correzione &#8211; deve ritenersi che l&#8217;ordinanza di correzione sia stata emessa all&#8217;esito del procedimento svoltosi nel contraddittorio delle parti, e dunque l&#8217;Ufficio finanziario era stato posto in grado di avere piena contezza del provvedimento di correzione, con la conseguenza che la successiva spedizione a mezzo raccomandata AR della sentenza di appello (corretta), in quanto conforme al modello notificatorio rivolto a far decorrere il termine di impugnazione al fine di conseguire la stabilità della decisione, non poteva in alcun modo legittimare un incolpevole affidamento della Amministrazione finanziaria sull'&#8221;effetto meramente notiziale&#8221; della correzione voluto dal contribuente, difettando lo stesso presupposto (esigenza di portare a conoscenza la correzione dell&#8217;errore materiale) che avrebbe potuto indurre in errore l&#8217;Ufficio finanziario destinatario della notifica della sentenza.</p>
<p align="JUSTIFY">Deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dal resistente ai sensi dell&#8217;art. 96 c.p.c., comma 1, con la memoria depositata, per difetto di prova di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli ulteriori rispetto alle spese di difesa.</p>
<p align="JUSTIFY">Deve essere del pari rigettata la domanda di condanna dell&#8217;Agenzia fiscale soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell&#8217;art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che il presente giudizio è stato instaurato avanti la CTP di Ravenna, con ricorso notificato il 15.10.2007 (cfr. controricorso pag, 3), e la disposizione, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 1, trova applicazione ai soli giudizi instaturati dopo la data 4.7.2009 di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.</p>
<p align="JUSTIFY">In conclusione il ricorso per cassazione, proposto dalla Agenzia fiscale oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese del giudizio di legittimità debbono essere poste a carico della Agenzia fiscale soccombente e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align="CENTER"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p align="JUSTIFY">La Corte:</p>
<p align="JUSTIFY">- dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, come da notula, in Euro 16.400,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge, da distrarsi a favore dell&#8217;avv. Salvatore Cantelli dichiaratosi antistatario;</p>
<p align="JUSTIFY">- rigetta le domande proposte dal rersistente ai sensi dell&#8217;art. 96 c.p.c., commi 1 e 3.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 settembre 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4605&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ulteriore-differimento-al-30-luglio-2015-del-termine-per-la-deliberazione-del-bilancio-di-previsione-2015-degli-enti-locali</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4605#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Decreto Ministero dell&#8217;interno 13/5/2015 Articolo 1 Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l&#8217;anno 2015 da parte degli enti locali e&#8217; ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="CENTER"><b>Decreto Ministero dell&#8217;interno 13/5/2015 </b></p>
<p style="text-align: justify;" align="CENTER">Articolo 1</p>
<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY">Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l&#8217;anno 2015 da parte degli enti locali e&#8217; ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge 24 marzo 2015, n. 34</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4399&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legge-24-marzo-2015-n-34</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4399#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l&#8217;esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. (GU n.70 del 25-3-2015 &#8211; Suppl. Ordinario n. 15 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga  la seguente legge: Art. 1 Il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l&#8217;esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.</strong></p>
<p>(GU n.70 del 25-3-2015 &#8211; Suppl. Ordinario n. 15 )</p>
<p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p style="text-align: center;">Promulga</p>
<p style="text-align: center;"> la seguente legge:</p>
<p>Art. 1</p>
<ol>
<li>Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, è convertito in legge con   le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.</li>
<li>All&#8217;articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»; b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso; c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Qualora i termini per l&#8217;espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni»</li>
<li>La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</li>
</ol>
<p>Data a Roma, addì 24 marzo 2015</p>
<p>MATTARELLA</p>
<p>Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri</p>
<p>Padoan, Ministro dell&#8217;economia e delle finanze</p>
<p style="text-align: justify;">Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;articolo 1:</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati,ubicati nei comuni delle isole minori di cui all&#8217;allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;</p>
<p style="text-align: justify;">dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">«1-bis. A decorrere dall&#8217;anno 2015, dall&#8217;imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all&#8217;allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell&#8217;articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.Nell&#8217;ipotesi in cui nell&#8217;allegato 0A, in corrispondenza dell&#8217;indicazione del comune, sia riportata l&#8217;annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 2, le parole: «L&#8217;esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «L&#8217;esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «Per il medesimo anno 2014» sono inserite le seguenti: «nonchè per gli anni successivi», dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati,ubicati nei comuni delle isole minori di cui all&#8217;allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell&#8217;IMU.»</p>
<p style="text-align: justify;">e, al quarto periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «per l&#8217;anno 2014,»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell&#8217;imposta complessivamente dovuta per l&#8217;anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015»;</p>
<p style="text-align: justify;">dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell&#8217;IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall&#8217;articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltàcon proprio Regolamento»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 7, le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;</p>
<p style="text-align: justify;">dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell&#8217;IMU, derivante dall&#8217;applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell&#8217;IMU, derivante dall&#8217;applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l&#8217;importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.</p>
<p style="text-align: justify;">9-ter. All&#8217;articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, e all&#8217;imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento,istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">9-quater. Ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l&#8217;articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall&#8217;articolo 1, comma 508, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell&#8217;imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilitànella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall&#8217;esercizio di arti e professioni si applica, anche per l&#8217;imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l&#8217;ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l&#8217;anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall&#8217;anno 2015, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l&#8217;Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l&#8217;anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell&#8217;andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna,sulla base dell&#8217;esito delle verifiche di cui al periodo precedente.Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell&#8217;articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo».</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;articolo 1 è inserito il seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">«Art. 1-bis (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell&#8217;isola di Lampedusa). &#8211; 1. In considerazione del permanente stato di crisi nell&#8217;isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall&#8217;articolo 23,comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall&#8217;articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate».</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;articolo 2:</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 2, alinea, dopo le parole: «dall&#8217;articolo 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 1-bis,» e le parole:«valutati in 219,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti:«valutati in 225,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2016»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l&#8217;anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall&#8217;anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell&#8217;ambito del programma &#8220;Fondi di riserva e speciali&#8221; della missione &#8220;Fondi da ripartire&#8221;dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero;</p>
<p style="text-align: justify;">c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2015,mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,nell&#8217;ambito del programma &#8220;Fondi di riserva e speciali&#8221; della missione &#8220;Fondi da ripartire&#8221; dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro»;</p>
<p style="text-align: justify;">dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell&#8217;articolo 1,pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell&#8217;ambito del programma &#8220;Fondi di riserva e speciali&#8221; della missione &#8220;Fondi da ripartire&#8221; dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione Sentenza 11/3/2015 n. 4818</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4389&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-cassazione-sentenza-1132015-n-4818</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Impugnazione cartella esattoriale – impugnabilità per vizi propri quale primo atto di cui il contribuente ha conoscenza &#8211; sussiste La cartella esattoriale non può essere impugnata per vizi che attengono l’atto di accertamento , potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente unicamente sui vizi propri dell’atto e non sul merito , a meno che l’atto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Impugnazione cartella esattoriale – impugnabilità per vizi propri quale primo atto di cui il contribuente ha conoscenza &#8211; sussiste </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La cartella esattoriale non può essere impugnata per vizi che attengono l’atto di accertamento , potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente unicamente sui vizi propri dell’atto e non sul merito , a meno che l’atto stesso non abbia il contenuto sostanziale dell’accertamento e il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il giudizio relativo all’accertamento e il procedimento contro la cartella sono due giudizi distinti e separati in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di mento relativi all&#8217;avviso di accertamento i quali possono essere proposti soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, si che sussiste tra le due cause diversità della &#8220;causa petendi&#8221; e del &#8220;thema decidendum&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;"> In fatto e in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">La CTR di Napoli, con la sentenza n. 33/34/2013, depositata in 4.3.2013, accoglieva l’appello proposto da C.G. contro la cartella di pagamento relativa a ICI per l’anno 2002. Rilevava che il giudice di primo grado non aveva considerato la carenza di legittimazione della contribuente, risultando il terreno nel possesso della società I. Sud Europa spa a partire dal 25.7.2002. E poiché da quella data il contribuente era stato spossessato dell’area ad opera della società che aveva realizzato l’interporto, detto cespite non aveva più generato redditi. Inoltre, in forza dell’art. 20 dpr n. 327/2001 l&#8217;atto di cessione volontaria avrebbe dovuto essere trascritto entro quindici giorni presso gli uffici immobiliari. Il Comune di xxxx ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ai quali ha resistito con controricorso la parte contribuente. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 19 c. 3 d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di appello aveva esaminato doglianze attinenti al merito della pretesa fiscale già scrutinate dallo stesso giudice nel procedimento relativo all’accertamento pure impugnato dalla contribuente. Ne derivava l’inammissibilità dell’impugnazione che avrebbe potuto riguardare unicamente vizi propri della cartella.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 3 D.Lgs. n. 504/1992, 20 c. 10 dpr n. 327/2001, 2643 e 2644 cod.civ., nonché 10 D.Lgs. n. 504/1992. Deduce che l’atto di cessione era stato stipulato il 25 luglio 2002, ma trascritto soltanto il 25.7.2006. Aveva quindi errato la CTR nell’escludere la soggettività passiva del contribuente, costituendo la trascrizione l’unico elemento che l’amministrazione avrebbe potuto esaminare per la conoscenza di variazioni nella titolarità del bene. In ogni caso, la CTR non avrebbe potuto escludere detta soggettività almeno per il periodo anteriore all’atto di cessione volontaria. Ragion per cui era illegittimo l’annullamento dell’intero importo della cartella. Era comunque erroneo il convincimento del giudice di appello in ordine alla carenza di elementi dai quali desumere il valore venale del cespite, posto che quest’ultimo era stato determinato con perizia estimativa allegata all’atto impositivo, al cui interno risultavano indicati tutti gli elementi idonei a giustificare l’accertamento. Lamenta, col terzo motivo, la violazione dell’art. 16 c. 2 d.lgs. n. 504/92 e, infine, con il quarto motivo l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, al cui interno non era stato esaminato il fatto che l’alienazione dei terreni era avvenuta il 25 luglio 2002, dovendosi in ogni caso ritenere sussistente il presupposto impositivo per il periodo dell’anno 2002 anteriore alla cessione.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte contribuente, nel costituirsi con controricorso, ha eccepito l’infondatezza di tutti i profili censura, evidenziando quanto al primo che il giudice di appello era stato investito della medesima vicenda con altro procedimento relativo all’avviso di accertamento dal quale era derivata la cartella, sicché l’annullamento dell’avviso aveva travolto la cartella. Fermo restando la necessità di trattare simultaneamente i due procedimenti. Deduceva l’inconferenza della trascrizione ai fini dell’ICI dell’atto traslativo, adducendo poi che il tributo preteso dal comune era stato erroneamente calcolato sul valore venale del cespite e non su quello risultante dall’atto di cessione volontaria. Assumeva, in ogni caso, che doveva escludersi la debenza del tributo, essendo stato detto contribuente spogliato del possesso del bene nell’anno 2002 in forza dell’occupazione dello stesso da parte dell’ente espropriale. Aggiungeva che la perizia estimativa del Comune era illegittima. Osservava che l’art. 16 d.lgs. n. 504/92 non consentiva la determinazione unilaterale dell&#8217;ICI per l&#8217;anno in cui era stata disposta l’espropriazione del bene da parte del comune prevedendo, semmai, un valore differenziato del fondo per gli anni precedenti all’esproprio. Assumeva, ancora, che la censura esposta nel quarto motivo era inammissibile, dovendo semmai prospettarsi come vizio alla stregua del n. 4 dell’art. 360 c. 1 c.p.c. o, comunque, infondata nel merito. Chiedeva, infine, la riunione del procedimento all’altro relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel senso che la cartella di pagamento non può essere impugnata per vizi che attengono l’accertamento fiscale, potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente unicamente sui vizi propri dell’atto, a meno che l’atto stesso non abbia il contenuto sostanziale dell’accertamento e il contribuente era venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta &#8211; cfr, ex plurimis, Cass. n. 16641 del 29/07/2011, n. 1263 del 22/01/2014 &#8211; L’affermazione della parte controricorrente secondo la quale l’accoglimento dell’impugnazione proposta separatamente dalla parte contribuente contro l’avviso di accertamento avrebbe travolto la cartella non trova conforto nella sentenza impugnata, nella quale non vi è menzione alcuna dell’esito dell’ulteriore procedimento. Del resto, in ordine ai rapporti fra giudizio relativo all’accertamento e procedimento contro la cartella, questa Corte è ferma nel ritenere che nel processo tributano, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ., tra le cause aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell&#8217;avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di mento relativi all&#8217;avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, si che sussiste tra le due cause diversità della &#8220;causa petendi&#8221; e, per l&#8217;effetto, del &#8220;thema decidendum&#8221;; tra le due cause difetta inoltre l&#8217;identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale; irrilevante, infine, è la relazione che lega l&#8217;efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell&#8217;avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole &#8211; Cass. n. 17726 del 30/07/2009 e, proprio con riferimento ad accertamento ancora non definitivo, richiamando il contenuto dell’art. 68 d.lgs, n. 546/1002 (ndr art. 68 d.lgs, n. 546/1992), Cass. n. 17937/2004. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la riunione dei due procedimenti che hanno</p>
<p style="text-align: justify;">oggetto radicalmente diverso. Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso merita di essere accolto, con assorbimento delle altre censure.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza impugnata va cassata e la causa, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, va decisa con il rigetto del ricorso introduttivo. Le spese del giudizio di merito devono essere compensate mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte controricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della parte contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del giudizio di merito. Pone a carico della parte contribuente le spese del giudizio di legittimità liquidandole in favore del Comune di Marcianise in euro 1.500,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informativa IFEL sul D.L. n.4/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4385&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informativa-ifel-sul-d-l-n-42015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4385#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 16:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[Conversione in legge del decreto legge n. 4 e ordini del giorno accolti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in materia di IMU agricola. Nella seduta di giovedì 19 marzo 2015, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva e senza modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto legge [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conversione in legge del decreto legge n. 4 e ordini del giorno accolti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in materia di IMU agricola.</strong></p>
<p>Nella seduta di giovedì 19 marzo 2015, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva e senza modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 4 del 2015, i cui contenuti sono oggetto della nota di commento IFEL.</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/IFEL-DECRETO-LEGGE-4.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della nota</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione Civile 10/3/2015 n. 4723</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4358&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-cassazione-civile-1032015-n-4723</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4358#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[IVA &#8211; TIA – Natura Tributaria &#8211; Assoggettamento all&#8217;IVA – Mancato rimborso Illegittimità la TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l&#8217;Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>IVA &#8211; TIA – Natura Tributaria &#8211; Assoggettamento all&#8217;IVA – Mancato rimborso Illegittimità</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>la TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l&#8217;Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un&#8217;imposta, sia pure &#8220;mirata&#8221; o &#8220;di scopo&#8221; cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. Secondo la Corte di giustizia Europea , mancando una normativa adottata in base all&#8217;art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, &#8220;&#8230; tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/Corte_di_Cassazione_Civile_1032015_n_4723.pdf" target="_blank">Consulta il testo della sentenza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Ordinanza. n. 3155  del 17 Febbraio 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4354&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassazione-ordinanza-n-3155-del-17-febbraio-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[TARSU – Riproposizione in appello delle eccezioni di primo grado – riproposizione di esse per relationem – necessità – principio di autosufficienza – obbligo produrre le delibere impugnate per determinarne il contenuto e dichiararne l’illegittimità sussiste In tema di contenzioso tributario, lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado rende [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>TARSU – Riproposizione in appello delle eccezioni di primo grado – riproposizione di esse per relationem – necessità – principio di autosufficienza – obbligo produrre le delibere impugnate per determinarne il contenuto e dichiararne l’illegittimità sussiste</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In tema di contenzioso tributario, lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado rende necessaria , ai sensi dell&#8217;art. 56 del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, una &#8216;specifica&#8217; riproposizione di esse, vale a dire un&#8217;espressa riformulazione, sia pure &#8216;per relationem&#8217;, che non è ravvisabile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale.<br />
Ai fini della prova che la pronuncia di appello è giuridicamente errata nella parte in cui ha<br />
riconosciuto la competenza della giunta municipale, atteso che l&#8217;art.42 menzionato enumera fra le competenze del consiglio comunale quella dell&#8217;istituzione e dell&#8217;ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, ivi comprendendo la determinazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto (e perciò anche la fissazione dei criteri e delle modalità per la determinazione anche periodica delle aliquote del tributo in esame), così che devono ritenersi illegittime le delibere adottate dalla giunta municipale per la determinazione delle aliquote della TARSU, ai fini della ammissibilità del ricorso in cassazione per non incorrere nella violazione del principio di autosufficienza la parte ricorrente deve dettagliare in che termini le delibere de quo abbiano concretamente disciplinato la materia, e non limitarsi a prospettare che nel predetto provvedimento sia<br />
stata fatta &#8220;fissazione dei criteri e delle modalità per la determinazione anche periodica delle aliquote&#8221; e le menzionate delibere di giunta municipale debbono essere obbligatoriamente prodotte in giudizio, dovendosi in caso contrario evidenziarsi una evidente sottrazione all’onere della prova.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="ttp://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/Cassazione_Ordinanza_n_3155_del_17_Febbraio_2015.pdf" target="_blank">Consulta il Testo dell&#8217;Ordinanza</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
