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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Nicola Ricciardi</title>
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		<title>Riforma del processo tributario e strumenti deflattivi del contenzioso</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 24 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, contenente la riforma di alcuni istituti dell&#8217;ordinamento tributario.  In linea generale, l&#8217;intervento normativo ha previsto l&#8217;estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; l&#8217;estensione della tutela cautelare al processo tributario; l&#8217;immediata esecutività delle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data 24 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, contenente la riforma di alcuni istituti dell&#8217;ordinamento tributario.</p>
<p style="text-align: justify;"> In linea generale, l&#8217;intervento normativo ha previsto</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;</li>
<li>l&#8217;estensione della tutela cautelare al processo tributario;</li>
<li>l&#8217;immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non passate in giudicato;</li>
<li>l&#8217;ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all&#8217;assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie;</li>
<li>il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per quanto qui interessa, ci soffermeremo sul primo di questi punti e, dall’esame di esso, emerge che il legislatore ha esteso il reclamo finalizzato alla mediazione (art. 17- bis del decreto) a tutte le controversie indipendentemente dall&#8217;ente impositore (finora l&#8217;istituto era riservato alle sole cause dell&#8217;Agenzia delle Entrate).</p>
<p style="text-align: justify;">È stato lasciato inalterato il tetto di 20.000 euro di valore delle cause per le quali è obbligatorio il reclamo, nonostante le numerose proposte di innalzamento dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reclamo è stato inoltre esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite ecc.) che, a causa del valore indeterminabile ne sarebbero state escluse e, dal punto di vista soggettivo, è stato esteso sia agli Agenti della riscossione (Equitalia) che ai soggetti iscritti nell&#8217;albo di cui all&#8217;art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (i concessionari della riscossione, per gli enti che non si avvalgono dell&#8217;Agente Equitalia).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con le modifiche apportate all&#8217;articolo 17-bis, anche le controversie proposte avverso atti reclamabili possono essere oggetto di conciliazione; ciò al fine di potenziare gli istituti deflattivi non solo nella fase anteriore alla instaurazione del giudizio ma anche in quella di pendenza di causa; la conciliazione poi è stata estesa anche al giudizio di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE (ART. 17-BIS)</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione in esame prevede che il ricorso diventi procedibile solo una volta trascorso il tempo utile (novanta giorni, oltre la sospensione feriale dei termini laddove prevista) per esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite. Il nuovo meccanismo risulta in concreto attuato dalla previsione che il ricorso produce anche gli effetti del reclamo, che può o meno contenere una dettagliata proposta di mediazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;ambito di applicazione oggettivo dell&#8217;istituto, si conferma che sono soggette a reclamo tutte le controversie di valore non superiore ai 20.000 euro (ivi comprese quelle di rimborso, non espressamente previste nel testo attuale).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i commi 1 e 10 dell&#8217;art. 17-bis prevedono che non sono reclamabili esclusivamente gli atti di valore indeterminabile e gli atti di recupero di aiuti di stato di cui all&#8217;art. 47-bis.</p>
<p style="text-align: justify;">È stata invece prevista la reclamabilità degli atti di cui all&#8217;art. 2, comma 2, primo periodo, relativi al classamento ed all&#8217;attribuzione di rendita catastale, pur essendo questi di valore indeterminabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, invece, all&#8217;ambito soggettivo di applicazione, l&#8217;istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ sempre ammessa poi la conciliazione giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto invece agli Agenti della riscossione ed ai soggetti privati di cui all&#8217;articolo 53 del d.lgs. n. 446/97, il comma 9 della disposizione in esame prevede che il reclamo risulti applicabile solo ove compatibile. Tenuto conto che tali soggetti non hanno la disponibilità del tributo, si ritiene che l’unica applicazione sia relativa ai casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento da essi emesse, ovvero di impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di ipoteche (art. 19, comma I, lett. e-bis) ed e-ter) del decreto).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del comma 6 del predetto articolo 17-bis, qualora la procedura amministrativa di reclamo abbia esito positivo, la mediazione si perfeziona con il versamento &#8211; entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell&#8217;accordo tra le parti &#8211; dell&#8217;intero importo ovvero della prima rata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la mediazione ha per oggetto rimborsi d&#8217;imposta, la stessa si perfeziona sin dal momento della sottoscrizione dell&#8217;accordo; detto accordo deve contenere l&#8217;indicazione delle somme dovute con i termini e le modalità di pagamento e costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Detto titolo, quindi, consente al contribuente nei casi in cui la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato di agire in via monitoria davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo, la giurisprudenza ha infatti precisato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l&#8217;Amministrazione abbia riconosciuto la definitiva spettanza del tributo (Cass.15.10.2009 n. 21893).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto disposto dal comma 7 dell&#8217;articolo 17-bis, le sanzioni sono dovute nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi del medesimo criterio di irrogazione della sanzione previsto nella conciliazione, fatta salva la diversa percentuale applicabile. Viene confermata la disposizione secondo la quale sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, ai sensi del comma 8 dell&#8217;articolo in esame si prevede che, in pendenza del termine utile a concludere la mediazione, la riscossione delle somme dovute in base all&#8217;atto oggetto di contestazione sia sospesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle controversie di cui all’art. 17-bis le spese del giudizio sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">CONCILIAZIONE IN UDIENZA E DEFINIZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA E DI SANZIONI (ARTT. 48-BIS E 48-TER).</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;articolo in esame si riconosce a ciascuna delle parti la possibilità, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l&#8217;udienza di discussione, di presentare alla Commissione tributaria davanti alla quale pende la causa l&#8217;istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 del predetto articolo stabilisce che il giudice, dopo un vaglio preliminare dell’istanza, laddove ritenga che sussistano i presupposti di ammissibilità della stessa (ammissibilità del ricorso introduttivo, imposte di competenza della Commissione tributaria, esistenza del potere di conciliare ecc..), inviti le parti alla conciliazione; qualora l&#8217;accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice può, comunque, concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l&#8217;eventuale perfezionamento dell&#8217;accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il comma 3 dispone che la conciliazione debba risultare da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d&#8217;imposta, di sanzioni e interessi; detto verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all&#8217;ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al comma 4 della disposizione in esame, in caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate; trattasi di disposizioni comuni alla conciliazione perfezionatasi in udienza e fuori udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 1 del predetto articolo stabilisce che, in caso di conciliazione, le sanzioni amministrative si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi del medesimo criterio di determinazione della sanzione previsto nella mediazione, fatta salva l&#8217;incremento della percentuale applicabile, posto che la definizione della controversia avviene in una fase successiva del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 dell&#8217;art. 48-ter dispone che il versamento dell&#8217;intero importo o della prima rata debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell&#8217;accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p>
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		<title>L&#8217;architetto può difendere</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 7179/64/2014) in tema di soggetti abilitati alla rappresentanza in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie; la pronuncia acquista maggiore vigore perché conferma la volontà del Legislatore di ampliare il numero dei soggetti abilitati alla difesa, seppure in determinate materie, innanzi ai giudici tributari Per i giudici [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 7179/64/2014) in tema di soggetti abilitati alla rappresentanza in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie; la pronuncia acquista maggiore vigore perché conferma la volontà del Legislatore di ampliare il numero dei soggetti abilitati alla difesa, seppure in determinate materie, innanzi ai giudici tributari</p>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici lombardi infatti, anche l’architetto può difendere il contribuente nelle liti fiscali relative all’ICI purché si tratti di questioni tecnico-catastali e urbanistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda sottoposta all&#8217;esame del Collegio riguardava un contribuente che si era avvalso di un architetto per opporsi innanzi al giudice tributario e contestare degli accertamenti a lui notificati dal Comune, accertamenti con cui l&#8217;Ente Locale contestava la base imponibile delle aree edificabili dichiarate, considerando la stessa inferiore ai valori di mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contribuente si opponeva ed impugnava l&#8217;atto dinanzi ai giudici provinciali, sul presupposto che una ridotta capacità edificatoria dell&#8217;area giustifica un minor versamento; l&#8217;Ente si costituiva in giudizio e contestava sotto vari punti l&#8217;atto di difesa del ricorrente, tra questi ritenendo il ricorso inammissibile perché la difesa era stata affidata ad un architetto.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di primo grado, però, non ravvisavano sul punto irregolarità e ritenevano legittima la sottoscrizione dell&#8217;atto da parte di un architetto sul presupposto che &#8220;<em><i>al secondo comma dell’articolo 12 del Dlgs 546/92 sono previste le figure professionali abilitate all’assistenza tecnica, se iscritti negli appositi albi; tra questi è espressamente prevista la figura degli architetti</i></em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale pronuncia si opponeva il Comune e la questione arrivava innanzi ai giudici di secondo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la Commissione Tributaria Regionale, le eccezioni dell&#8217;appellante sono da respingere e, di conseguenza, la sentenza da confermare; per il Collegio infatti, l’architetto risulta essere un difensore abilitato anche per l’ICI per varie ragioni: perché &#8220;<em><i>l’articolo 12 del Dlgs 546/92 elenca, tra gli altri abilitati all’assistenza tecnica, anche gli architetti</i></em>&#8220;, perché la controversia &#8220;<em><i>investe questioni squisitamente tecniche attinenti la superficie dell’area sottoposta al tributo in relazione alle risultanze catastali e al piano di lottizzazione e alla portata dello strumento urbanistico</i></em>&#8221; e perché la norma che consente agli architetti la difesa nel processo tributario &#8220;<em><i>non contiene alcun esplicito riferimento in via esclusiva agli atti emessi dall’agenzia del Territorio</i></em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>La sentenza si sostituisce all&#8217;atto</title>
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		<pubDate>Wed, 06 May 2015 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante pronuncia delle Corte di Cassazione (sentenza n. 4574 del 2015) in merito all&#8217;efficacia della sentenza nel processo tributario: a tal proposito, la Suprema Corte chiarisce in modo netto ed incontrovertibile che la sentenza tributaria si sostituisce all’atto impositivo impugnato. La tematica non è di poco conto e la sentenza chiarisce i dubbi che fino ad [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interessante pronuncia delle Corte di Cassazione (<a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/05/Cass_4574_2015.pdf" target="_blank">sentenza n. 4574 del 2015</a>) in merito all&#8217;efficacia della sentenza nel processo tributario: a tal proposito, la Suprema Corte chiarisce in modo netto ed incontrovertibile che la sentenza tributaria si sostituisce all’atto impositivo impugnato. La tematica non è di poco conto e la sentenza chiarisce i dubbi che fino ad ora erano frequenti nel panorama del processo tributario; sul punto, i Supremi Giudici affermano che la pronuncia è titolo per la riscossione della pretesa da essa avallata che deve avvenire nel rispetto del termine decennale di prescrizione previsto per la “actio iudicati”.</p>
<p style="text-align: justify;">Situazione invece nettamente diversa si verifica nell&#8217;ipotesi in cui all’estinzione del processo non sopravviva alcuna sentenza: in questo caso, opera il termine decadenziale contemplato per la riscossione a fronte del provvedimento resosi definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa impostazione è in linea con il riconoscimento al giudice tributario del potere di statuire sul provvedimento controverso, tramite il relativo contenzioso, e rappresenta anche l&#8217;espressione dell’adeguamento del giudizio tributario a quello civile, i cui principi sempre rilevano nel processo tributario.</p>
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		<title>TIA: no al vuoto per pieno</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza 94/1/12, la Commissione Tributaria di primo grado di Trento si &#232; nuovamente occupata di tributi locali con specifico riferimento alla Tariffa di Igiene Ambientale, stabilendo due importanti principi. In primis, per i Giudici in relazione alla determinazione della quota variabile della tariffa, si deve guardare all&#8217;effettiva quantit&#224; di rifiuti prodotti, non potendosi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img style="border: 1px solid black;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/img_2014_08_28_001-263x300.jpg" /></p>
<p align="justify">Con   la sentenza 94/1/12, la Commissione Tributaria di primo grado di Trento si &egrave;   nuovamente occupata di tributi locali con specifico riferimento alla Tariffa di   Igiene Ambientale, stabilendo due importanti principi.<U></U><U></U></p>
<p align="justify"><em>In   primis, </em>per i Giudici in relazione alla determinazione della quota variabile   della tariffa, si deve guardare all&#8217;effettiva quantit&agrave; di rifiuti prodotti, non   potendosi accettare quale valutazione efficace quella che fa riferimento, per la   quantificazione degli stessi rifiuti, al numero degli svuotamenti dei   contenitori dei rifiuti effettuato secondo il principio del cd. &quot;vuoto per   pieno&quot;.</p>
<p align="justify">I   giudici di primo grado poi hanno sentenziato che &#8211; con riferimento all&#8217;aspetto   prettamente processuale della vertenza con riferimento all&#8217;interesse ad agire   del ricorrente soggetto passivo &#8211; manca l&#8217;interesse del ricorrente qualora   questi chieda la non assoggettabilit&agrave; ad IVA delle somme versate &nbsp;a titolo di   tariffa poich&eacute;, essendo soggetto passivo IVA, il ricorrente ha la facolt&agrave; di   detrarre l&#8217;IVA passiva e quindi l&#8217;operazione risulta per lo stesso priva di   conseguenze.</p>
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		<title>Ici: ci vuole la prova contraria</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; illegittima la pretesa impositiva riferita all&#8217;ICI qualora l&#8217;Ufficio non fornisca la prova contraria. A stabilirlo &#232; la sentenza 3314/38/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio La vicenda riguarda un atto con cui l&#8217;Ufficio contestava al contribuente, per una pluralit&#224; di anni di imposta, tramite altrettanti avvisi accertamento, il mancato pagamento dell&#8217;ICI; l&#8217;Ufficio, senza fornire [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img style="border: 1px solid black;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/07/img_001_2014_07_28-300x224.jpg" /></p>
<p align="justify">E&rsquo; illegittima la pretesa impositiva riferita all&rsquo;ICI   qualora l&#8217;Ufficio non fornisca la prova contraria. A stabilirlo &egrave; la   sentenza 3314/38/14 della Commissione Tributaria Regionale del   Lazio</p>
<p align="justify">La vicenda riguarda un   atto con cui l&#8217;Ufficio contestava al contribuente, per una pluralit&agrave; di anni di   imposta, tramite altrettanti avvisi   accertamento, il mancato pagamento dell&#8217;ICI; l&#8217;Ufficio, senza fornire adeguata   prova, aveva disconosciuto la detrazione prima casa in quanto riteneva non   sussistente il requisito della dimora abituale presso l&rsquo;immobile dove il   contribuente aveva stabilito la propria residenza anagrafica. L&#8217;azione   accertatrice traeva origine da una dichiarazione ICI &#8211; regolarmente presentata   dallo stesso contribuente &#8211; che riportava appunto una dimora abituale stabilita   in luogo diverso rispetto alla residenza anagrafica.&nbsp;</p>
<p align="justify">La Commissione,   ritiene&nbsp;illegittima la pretesa riferita   all&rsquo;Imposta Comunale sugli Immobili, anche se il contribuente abbia dichiarato   per errore una diversa ubicazione della propria prima casa ai fini della   fruizione della detrazione, poich&eacute; la residenza anagrafica ha valore presuntivo   e, per essere disconosciuta, l&rsquo;Ente Impositore deve comunque fornire adeguata   prova contraria.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Consorzi di Bonifica: senza notifica, appello inammissibile</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell&#8217;impugnazione di un&#8217;iscrizione a ruolo effettuata da un consorzio di bonifica e notificata dal concessionario tramite cartella esattoriale, nel ricorso contro l&#8217;ente impositore, la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (sentenza 231/2/2012) accoglieva il ricorso perch&#233; il ruolo era il primo e unico atto della pretesa impositiva ma non conteneva gli elementi che consentissero alla contribuente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="1px" style="border:1px solid #000000;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/contenzioso_tributario.jpg"></p>
<p align="justify">Nell&#8217;impugnazione di un&rsquo;iscrizione   a ruolo effettuata da un consorzio di bonifica e notificata dal concessionario   tramite cartella esattoriale, nel ricorso contro l&#8217;ente impositore,   la Commissione Tributaria Provinciale di   Pavia (sentenza 231/2/2012) accoglieva il ricorso perch&eacute; il ruolo era il primo e   unico atto della pretesa impositiva ma non conteneva gli elementi che   consentissero alla contribuente di comprendere le ragioni della rettifica ed   eventualmente di contestarne legittimit&agrave; e contenuto.</p>
<p align="justify">Il consorzio proponeva appello   avverso la sentenza notificando lo stesso solo all&#8217;originaria ricorrente in   quanto si riteneva estraneo alla formazione e alla notifica delle cartelle, ma   la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile   l&rsquo;impugnazione.&nbsp;</p>
<p align="justify">Ai sensi dell&rsquo;articolo 53 del Dlgs   546/1992, infatti, l&rsquo;appello va notificato a tutte le parti che hanno   partecipato al giudizio di primo grado e nei cui confronti &egrave; stata resa la   sentenza impugnata, con la conseguenza che la notifica dello stesso nei   confronti di alcune soltanto delle parti &laquo;<em>comporta la dichiarazione della sua   inammissibilit&agrave;, non potendosi considerare idoneo a determinare la regolare   instaurazione del rapporto processuale. In siffatta ipotesi si tratta di un   vizio radicale, cio&egrave; una vera e propria inesistenza e non di nullit&agrave; di detto   rapporto, che, pertanto, non &egrave; suscettibile di sanatoria prevista per i soli   casi di nullit&agrave; dell&rsquo;atto</em>&raquo;.&nbsp;</p>
<p align="justify">Per i giudici (sentenza 650/28/2014 della Ctr Lombardia)&nbsp;quindi, l&rsquo;appello non notificato a tutti i resistenti &egrave;   inammissibile d&rsquo;ufficio poich&eacute; &egrave; richiesta la notifica a tutte le parti che   hanno partecipato al processo di primo grado e nei confronti delle quali &egrave; stata   resa la sentenza.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Tosap e concessionari: onori ed oneri</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 19:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[Non &#232; pensabile che alla societ&#224; concessionaria facciano capo solo gli aspetti favorevoli della gestione in concessione e non anche gli obblighi inerenti ai beni occupati. A stabilirlo &#232; la sentenza 206/3/13 della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia. La vicenda riguarda un avviso di accertamento, emesso dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="1px" style="border:1px solid #000000;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/02/tosap_01.jpg"></p>
<p align="justify">Non   &egrave; pensabile che alla societ&agrave; concessionaria facciano capo solo gli aspetti   favorevoli della gestione in concessione e non anche gli obblighi inerenti ai   beni occupati. A stabilirlo &egrave; la sentenza 206/3/13 della Commissione Tributaria   Provinciale di La Spezia.<U></U><U></U></p>
<p align="justify">La   vicenda riguarda un avviso di accertamento, emesso dal concessionario del   servizio di accertamento e riscossione per il Comune, relativo all&#8217;occupazione   del suolo pubblico per la presenza di cavalcavia autostradale.&nbsp;</p>
<p align="justify">La   Commissione dapprima sottolinea come &laquo;l&#8217;art. 38 del D. Lgs. 507/1993 &#8230; dispone   che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate,   anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque sui beni   appartenenti al demanio &#8230;sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di   spazi soprastanti il suolo pubblico&raquo;.</p>
<p align="justify">Successivamente rileva come   la normativa citata imponga il pagamento del tributo per il soggetto che   utilizza l&#8217;area, laddove per lo stesso vi sia un beneficio economico, come nel   caso del concessionario che, sempre in base alla normativa <em>de quo</em>&nbsp;risulta   essere il soggetto tenuto al pagamento della Tosap in quanto titolare dell&#8217;atto   di concessione, non essendo applicabili al concessionario le disposizioni in   base alle quali sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate   dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, essendo l&#8217;elenco delle   categorie esentate tassativo e quindi non ampliabile.</p>
<p align="justify">Quindi, concludono i   giudici, bisogna tenere distinto il momento della concessione da quello della   gestione perch&egrave; il primo fa capo direttamente allo Stato, non essendoci   beneficio alcuno per il concessionario, mentre il secondo &egrave; riconducibile al   concessionario, essendosi ormai lo Stato spogliato del bene che &egrave; stato   trasferito con atto privatistico ad altro soggetto che, per tale ragione, pu&ograve;   legittimamente decidere chi di quel bene possa fruirne ma che, sempre per tale   ragione, risulta essere responsabile di tutti gli oneri connessi al mutamento   della gestione tra cui, anche, quelli fiscali; per i giudici infatti, dall&#8217;atto   di concessione scaturiscono onori ed oneri che il concessionario &egrave; tenuto a   rispettare.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Insegne: il marchio si paga</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 11:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;esenzione dal pagamento dell&#8217;imposta per la pubblicit&#224; riguarda solo quelle fattispecie per le quali l&#8217;insegna contiene l&#8217;indicazione dell&#8217;attivit&#224; commerciale esercitata e non anche quelle per le quali contiene anche il nome del prodotto venduto. A stabilirlo &#232; la sentenza 36/1/13 della Ct di primo grado di Trento. La vicenda riguarda degli avvisi di accertamento con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="1px" style="border:1px solid #000000;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/02/insegne_locale_01.jpg"></p>
<p align="justify">L&#8217;esenzione dal pagamento   dell&#8217;imposta per la pubblicit&agrave; riguarda solo quelle fattispecie per le quali   l&#8217;insegna contiene l&#8217;indicazione dell&#8217;attivit&agrave; commerciale esercitata e non   anche quelle per le quali contiene anche il nome del prodotto venduto. A   stabilirlo &egrave; la sentenza 36/1/13 della Ct di primo grado di   Trento.</p>
<p align="justify">La   vicenda riguarda degli avvisi di accertamento con cui il concessionario del   luogo liquidava maggiori imposte, sanzioni ed interessi per la pubblicit&agrave; di   attivit&agrave; commerciali attraverso l&#8217;affissione di tabelle reclamizzanti il   prodotto venduto presso gli stessi esercizi pubblici.&nbsp;</p>
<p align="justify">La   Commissione dapprima sottolinea come &laquo;l&#8217;imposta non &egrave; dovuta per le insegne di   esercizio di attivit&agrave; commerciali e di produzione di beni e di servizi che   contraddistinguono la sede ove si svolge l&#8217;attivit&agrave; cui si   riferiscono&raquo;,   escludendo quindi i casi in cui vi sia non solo l&#8217;indicazione dell&#8217;attivit&agrave; ma   anche quella del prodotto venduto.</p>
<p align="justify">Quindi, concludono i   giudici, poich&eacute; dalla documentazione fotografica allegata emerge che le insegne   della societ&agrave; che commercializza il prodotto rappresentano la pubblicit&agrave; dello   stesso prodotto venduto all&#8217;interno dell&#8217;esercizio e che i simboli ed i marchi   dello stesso prodotto sono rappresentati in mezzi pubblicitari&nbsp;differenti&nbsp;dalle insegne di esercizio   per le quali invece spetta l&#8217;esenzione, appare infondato il ricorso di parte e,   per l&#8217;effetto, legittima la pretesa fiscale.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Cartella: notifica nulla</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione Coattiva]]></category>

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		<description><![CDATA[La notifica&#160;della cartella da parte&#160;dall&#8217;Agente della Riscossione direttamente via posta, senza l&#8217;intermediazione&#160;di uno dei soggetti abilitati, e&#8217; inesistente.&#160;A stabilirlo &#232; la sentenza 241/1/14&#160;della Commissione Tributaria Regionale&#160;di Torino. Il contribuente, con il&#160;ricorso introduttivo di primo grado,&#160;chiedeva l&#8217;annullamento&#160;della cartella esattoriale eccependone la nullit&#224;&#160;&#160;per vari motivi, tra cui quello,riguardanteble modalita di&#160;notifica; la Commssione di primo grado respingeva il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1px" style="border:1px solid #000000;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/02/notifica_cartella_agente_riscossione.jpg"></p>
<p align="justify">La   notifica&nbsp;della cartella da parte&nbsp;dall&#8217;Agente della Riscossione direttamente via   posta, senza l&#8217;intermediazione&nbsp;di uno dei soggetti abilitati, e&#8217; inesistente.&nbsp;A   stabilirlo &egrave; la sentenza 241/1/14&nbsp;della Commissione Tributaria Regionale&nbsp;di   Torino.</p>
<p align="justify">Il contribuente, con il&nbsp;ricorso introduttivo di primo   grado,&nbsp;chiedeva l&#8217;annullamento&nbsp;della cartella esattoriale eccependone la   nullit&agrave;&nbsp;&nbsp;per vari motivi, tra cui quello,riguardanteble modalita di&nbsp;notifica; la   Commssione di primo grado respingeva il ricorso perch&eacute;, a detta dei giudici, la   notifica effettuata a mezzo del servizio postale in forza di una convenzione con   l&#8217;Agente della Riscossione, risultava corretta e, per tale motivo, condannava   anche parte ricorrente alle spese di lite.</p>
<p align="justify">Avverso tale pronuncia, la   parte proponeva ricorso in appello ed i&nbsp;Giudici di secondo grado dapprima   sottolineano&nbsp;come, dopo la modifica della legge n. 46/99, &quot;la cartella e&#8217;   notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal   concessionario nelle forme previste dalla legge &#8230; La notifica pu&ograve; essere   eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento&quot;;   successivamente concludeono&nbsp;affermando come &quot;l&#8217;espressa cancellazione del   soggetto esattore, laddove si sta aggiornando e modificando&nbsp;la norma, e&#8217;   manifestazione da parte del legislatore della volont&agrave; di escludere   la&nbsp;possibilit&agrave; che la   notifica avvenga da parte del soggetto non specificamente legittimato. Solo i   soggetti legittimati (ufficiali della riscossione, messi comunali, agenti&nbsp;della   polizia municipale) quindi, avrebbero la possibilit&agrave;&nbsp;di notificare la cartella   avvalendosi del&nbsp;servizio postale, in alternativa alla ricerca personale del   destinatario&quot;. </p>
<p align="justify">In   ragione di ci&ograve;, conclude il Collegio, non solo&nbsp;la notifica della cartella   effettuata via posta direttamente dall&#8217;Agente della Riscossione e&#8217; inesistente,   ma non e&#8217; nemmeno&nbsp;ammessa alcuna sanatoria ex art. 156&nbsp;c.p.c. che, per operare,   presuppone che la notifica anche se viziata, venga pero&#8217; effettuata da un   soggetto legittimato.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Atto di contestazione: la richiesta di colloquio è sufficiente</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 17:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[La richiesta di colloquio con l&#8217;Amministrazione Finanziaria da parte del contribuente, anzi il riferimento a precedenti contatti e scambi di informazioni contiene in s&#233; elementi di contestazione. A stabilirlo sono i Giudici della Commissione Tributaria di I grado di Trento, con la sentenza n. 73/1/2013. La vicenda trae origine da un atto di contestazione con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1px" style="border:1px solid #000000;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/02/ammin_finanziaria.jpg"></p>
<p align="justify">La richiesta di colloquio con l&#8217;Amministrazione Finanziaria da parte del contribuente, anzi il riferimento a precedenti contatti e scambi di informazioni  contiene in s&eacute; elementi di contestazione. A stabilirlo sono i Giudici della Commissione Tributaria di I grado di Trento, con la sentenza n. 73/1/2013. </p>
<p align="justify">La vicenda trae origine da un atto di contestazione con cui l&#8217;Ufficio chiedeva al contribuente il pagamento della sanzione per omessi versamenti; per l&#8217;Ufficio tale atto era da considerarsi come provvedimento di irrogazione di sanzioni non avendo il contribuente presentato deduzioni difensive e non essendo ritenute tali le prese di posizione del contribuente  ed i contatti dello stesso con l&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="justify">Per i giudici invece, anche la mera richiesta di colloquio con l&#8217;Amministrazione Finanziaria o, addirittura, anche il solo riferimento a precedenti contatti e scambi di informazioni da parte del contribuente con l&#8217;Ufficio contiene in s&eacute; gi&agrave; elementi di contestazione per il solo fatto che era stata in precedenza richiesta la conferma  della propria correttezza pur in presenza di una dichiarazione integrativa poich&eacute; al termine &quot;deduzioni&quot;, il legislatore ha attribuito un significato esteso, avendo compreso in esso ogni e qualsiasi presa di posizione del contribuente a fronte della contestazione dell&#8217;ufficio, con la conseguenza che l&#8217;emissione dell&#8217;avviso di irrogazione di sanzioni si rende necessario solo e ogniqualvolta il contribuente non replichi alla notifica dell&#8217;atto di contestazione rendendosi acquiescente col suo silenzio o la sua inattivit&agrave;.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Calcolo della superficie imponibile: quadro normativo di riferimento</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Icp - Dpa - Cimp]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

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		<description><![CDATA[Il calcolo della superficie imponibile ai fini delle insegne pubblicitarie, è stato oggetto di una serie di interventi da parte del Legislatore: da un lato infatti, il comma 1 dell&#8217;art. 2 bis della legge 24/4/2002, n, 75 ha esteso al canone per l&#8217;installazione dei mezzi pubblicitari la stessa disciplina che l&#8217;art. 10 della legge 28/12/2001, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/12/calcoli.jpg" alt="" width="300" height="199" style="border:1px solid black;" /></p>
<p align="justify">Il   calcolo della superficie imponibile ai fini delle insegne   pubblicitarie, è stato oggetto di una serie di interventi da parte del   Legislatore: da un lato infatti, il comma 1 dell&#8217;art. 2 bis della legge   24/4/2002, n, 75 ha esteso al canone per l&#8217;installazione dei mezzi   pubblicitari la stessa disciplina che l&#8217;art. 10 della legge 28/12/2001,   n. 448 ha dettato per le insegne di esercizio con superficie non   eccedente i mq. 5, in cui si stabilisce che il canone &quot;<em>non è dovuto   per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione   di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge   l&#8217;attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5   mq&#8230;</em>&quot;; dall&#8217;altro, ai sensi del comma 5 dell&#8217;art. 7 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, &quot;<em>i   festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto,   ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione   tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie   imponibile, come un unico mezzo pubblicitario</em>&quot;. </p>
<p align="justify">Alla luce della predetta normativa, l&#8217;operatore del   diritto deve stabilire se sussista o meno la necessità della somma di   superfici fisiche in connessione cumulativa e, in caso positivo,   verificare se il calcolo della superficie imponibile debba essere   sviluppato come per i mezzi pubblicitari unici, vale a dire misurando le   aree delle singole fattispecie, senza arrotondamenti, e quindi sommando   tali misurazioni, con arrotondamento finale a mezzo metro quadrato   superiore, secondo quanto previsto dal predetto art. 7. </p>
<p align="justify">La stessa Cassazione (sentenza 22 luglio 1993, n.   8220) ha chiarito che lo scopo di promuovere l&#8217;immagine come presupposto   impositivo dell&#8217;imposta sulla pubblicità concerne unitariamente   l&#8217;interpretazione in senso oggettivo, ovvero indipendentemente dalla   volontà soggettiva di porre in essere il messaggio pubblicitario e dalla   finalità di fornire un&#8217;immagine positiva dell&#8217;attività nei confronti di   una pluralità di clienti potenziali. </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Unico mezzo pubblicitario anche in spazi distinti</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Costituisce unico mezzo pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile tra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non sono collocati in uno spazio unico. A stabilirlo è la sentenza 109/2/13 della Ct di primo grado di Bolzano. La vicenda riguarda un avviso di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/12/POP_webinar_robingood_marketing_online_come_intercettare_nuovi_clienti_023.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3251" alt="POP_webinar_robingood_marketing_online_come_intercettare_nuovi_clienti_023" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/12/POP_webinar_robingood_marketing_online_come_intercettare_nuovi_clienti_023-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Costituisce unico mezzo pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile tra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non sono collocati in uno spazio unico. A stabilirlo è la sentenza 109/2/13 della Ct di primo grado di Bolzano.</p>
<p>La vicenda riguarda un avviso di accertamento con cui veniva contestata la superficie complessiva delle insegne pubblicitarie installate. La società ricorrente chiede l&#8217;annullamento dell&#8217;avviso di accertamento poiché la superficie complessiva delle insegne installate risulterebbe inferiore ai 5 mq e ritiene pertanto applicabile il regime dell&#8217;esenzione. Il giudice dapprima riconosce come «lo scopo di promuovere l&#8217;immagine come presupposto impositivo dell&#8217;imposta sulla pubblicità concerne unitariamente l&#8217;interpretazione in senso oggettivo, ovvero indipendentemente dalla volontà soggettiva di porre in essere il messaggio pubblicitario e la finalità di fornire un&#8217;immagine positiva dell&#8217;attività nei confronti dei clienti potenziali»; successivamente conclude affermando che «dalla documentazione, sia fotografica quanto afferente i dati di misurazione presentata in giudizio, si può rilevare come i mezzi pubblicitari in questione abbiano non solo tra loro identico contenuto, ma vi sia tra essi una connessione sia di carattere letterale, quanto logistico, essendo questi posizionati in modo tale da costituire una relazione di interdipendenza l&#8217;uno dall&#8217;altro», con la conseguenza che è corretta la modalità di determinazione della superficie ravvisata dalla società ricorrente e che quindi il ricorso deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, l&#8217;avviso di accertamento annullato.</p>
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		<item>
		<title>Massima &#8211; Sentenza n. 54 del 14 maggio 2013 (ud. del 22 aprile 2013) della CT I grado Bolzano</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza n. 54 del 14 maggio 2013 (ud. del 22 aprile 2013) della CT I grado Bolzano, Sez. II,&#160;Pres.&#160;Fliri Margit&#160;Rel.&#160;Pichler Kurt&#160;&#8211; ACCERTAMENTO &#8211; ICI &#8211; Fabbricati rurali &#8211; Esenzione dall&#8217;imposta &#8211; Requisiti ruralit&#224;- Iscrizione atti catastali &#8211; Rilevanza &#8211; Legittimit&#224; accertamento &#8211; Consegue &#8211; Art. 9 Comma 1 D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 La [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/09/massima_sentenza.jpg" alt="" border="1px" style="border:1px solid #000000;" /></p>
<p align="justify">Sentenza n. 54 del 14 maggio 2013 (ud. del 22 aprile 2013) della CT I grado Bolzano, Sez.   II,&nbsp;<em>Pres.&nbsp;</em>Fliri Margit&nbsp;<em>Rel.</em>&nbsp;Pichler Kurt&nbsp;&#8211; ACCERTAMENTO &#8211;   ICI &#8211; Fabbricati rurali &#8211; Esenzione dall&#8217;imposta &#8211; Requisiti ruralit&agrave;-   Iscrizione atti catastali &#8211; Rilevanza &#8211; Legittimit&agrave;   accertamento &#8211; Consegue &#8211;   Art.   9 Comma 1 D.L.   30 dicembre 1993, n. 557</p>
<p align="justify">La sussistenza, ai fini   ICI, del requisito di ruralit&agrave; deve essere fotografata negli atti catastali   perch&eacute; la classificazione catastale &egrave; elemento determinante per escludere o meno   l&#8217;assoggettabilit&agrave; ad ICI di un fabbricato con la conseguenza che per i   fabbricati iscritti il Comune &egrave; tenuto ad applicare l&#8217;imposta. <em>(Nel   caso di specie la contribuente, risultata destinataria di avvisi di accertamento   per il recupero ICI per gli anni 2008 e 2009, sosteneva che il pagamento   dell&#8217;imposta non era dovuto perch&eacute; era stato chiesto in relazione ad un   fabbricato adibito alla commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai   soci di cooperativa agricola)</em>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Massima &#8211; Sentenza n. 49 del 20 maggio 2013 (ud. del 13 maggio 2013) della CT I grado Trento</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 16:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza n. 49 del 20 maggio 2013 (ud. del 13 maggio 2013) della CT I grado Trento, Sez. I,&#160;Pres. e Rel.&#160;De Benedetto Giuseppe&#160;&#8211; ACCERTAMENTO &#8211; ICI &#8211; Commissione Tributaria &#8211; Competenza territoriale &#160;&#8211; Circoscrizione Comune &#8211; Sussiste &#8211;&#160;Art. 4 comma 1 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Competente a giudicare dell&#8217;applicazione del tributo ICI [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sentenza n. 49 del 20 maggio 2013 (ud. del 13 maggio 2013) della CT I grado Trento, Sez. I,&nbsp;<em>Pres. e   Rel.&nbsp;</em>De Benedetto Giuseppe&nbsp;&#8211; ACCERTAMENTO &#8211; ICI &#8211; Commissione Tributaria &#8211;   Competenza territoriale &nbsp;&#8211; Circoscrizione Comune &#8211; Sussiste   &#8211;&nbsp;Art.   4 comma 1 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.   546</p>
<p align="justify">Competente a giudicare   dell&#8217;applicazione del tributo ICI &egrave; la Commissione Tributaria nella cui   circoscrizione &egrave; ricompreso il Comune che ha emanato l&#8217;atto impositivo ed un   giudice incompetente non pu&ograve; provvedere su questioni neppure   pregiudiziali. <em>(Nel   caso di specie la contribuente, risultata destinataria di avviso di accertamento   ICI relativo ad alcuni beni immobili, contestava la competenza territoriale   della Commissione Tributaria)</em>.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Massima &#8211; Sentenza n. 28 del 20 maggio 2013 (ud. del 4 febbraio 2013) della CT I grado Trento</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza n. 28 del 20 maggio 2013 (ud. del 4 febbraio 2013) della CT I grado Trento, Sez. II,&#160;Pres.&#160;De Benedetto Giuseppe e&#160;Rel.&#160;Mottes Maddalena&#160;&#8211; ACCERTAMENTO &#8211; ICI &#8211; Agevolazione prima casa &#8211; Controllo presupposti &#8211; Responsabilit&#224; Ente Locale &#8211; Sussiste &#8211; Mancato controllo dati &#8211; Responsabilit&#224; contribuente &#8211; Non sussiste &#8211; Illegittimit&#224; atto &#8211; Consegue &#8211;&#160;Art. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sentenza n. 28 del 20 maggio 2013 (ud. del 4 febbraio 2013) della CT I grado Trento, Sez.   II,&nbsp;<em>Pres.&nbsp;</em>De Benedetto Giuseppe e&nbsp;<em>Rel.&nbsp;</em>Mottes Maddalena&nbsp;&#8211; ACCERTAMENTO &#8211;   ICI &#8211; Agevolazione prima casa &#8211; Controllo presupposti &#8211; Responsabilit&agrave; Ente   Locale &#8211; Sussiste &#8211; Mancato controllo dati &#8211; Responsabilit&agrave; contribuente &#8211; Non   sussiste &#8211; Illegittimit&agrave; atto &#8211; Consegue &#8211;&nbsp;Art.   8 comma 2 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.   504</p>
<p align="justify">Il Comune deve procedere   alla rettifica della residenza del contribuente essendo lo stesso tenuto a   togliere la residenza ad un soggetto che per oltre met&agrave; dell&#8217;anno non abita nel   suo territorio, non essendo addebitabile nessuna responsabilit&agrave; a tal proposito   al contribuente che per tale ragione non effettua il versamento che ritiene non   dovuto in base a quanto a lui noto, in mancanza di contraria indicazione   dell&#8217;Ente. (<em>Nel   caso di specie, la contribuente risultava destinataria di avviso di accertamento   per mancato pagamento ICI relativo all&#8217;anno d&#8217;imposta 2005, con cui il Comune   contestava la sussistenza dell&#8217;agevolazione legata all&#8217;abitazione principale</em>).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Massima  &#8211; Sentenza n. 31 del 20 maggio 2013 (ud. del 6 maggio 2013) della CT I grado Trento</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2893&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=massima-sentenza-n-31-del-20-maggio-2013-ud-del-6-maggio-2013-della-ct-i-grado-trento</link>
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		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Sentenza n. 31 del 20 maggio 2013 (ud. del 6 maggio 2013) della CT I grado Trento, Sez. II,&#160;Pres. e Rel.&#160;De Benedetto Giuseppe&#160;&#8211; PROCESSO TRIBUTARIO &#8211; Nomina difensore di fiducia &#8211; Rinuncia al mandato &#8211; &#160;Impossibilit&#224; di difendersi in proprio &#8211; Mancata nomina nuovo difensore &#8211; Estinzione giudizio&#160;&#8211; Consegue &#8211;&#160;Art. 45 comma 4 D. Lgs. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sentenza n. 31 del 20   maggio 2013 (ud. del 6 maggio 2013) della CT I grado Trento, Sez. II,&nbsp;<em>Pres. e   Rel.&nbsp;</em>De Benedetto Giuseppe&nbsp;&#8211; PROCESSO TRIBUTARIO &#8211; Nomina difensore di fiducia &#8211;   Rinuncia al mandato &#8211; &nbsp;Impossibilit&agrave; di difendersi in proprio &#8211; Mancata nomina   nuovo difensore &#8211; Estinzione giudizio&nbsp;&#8211;   Consegue &#8211;&nbsp;Art.   45 comma 4 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.   546</p>
<p align="justify">Il processo deve essere   dichiarato estinto con sentenza qualora la parte, il cui procuratore abbia   rinunciato al mandato, disattenda l&#8217;invito del giudice di munirsi di nuovo   procuratore, sempre che non ci siano le condizioni per poter stare in giudizio   personalmente . (<em>Nel   caso di specie la contribuente, societ&agrave; immobiliare, risultata destinataria di   avviso di accertamento con cui l&#8217;ufficio le contestava alcune operazioni   immobiliari compiute, vedeva i suoi procuratori di fiducia rinunciare al mandato   nel corso del giudizio).</em></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Lite temeraria: occorre la prova</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Affinché il contribuente possa vedere accolta la propria richiesta, è necessaria che provi  di aver subito effettivamente un danno da lite temeraria; è questo quanto stabilito, con sentenza 79/1/13, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento. Nel caso di specie, la contribuente non aveva accatasto due fabbricati, rispettivamente entro il 31 gennaio 1930 e il 31 gennaio 1973 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3099" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/10/Ricciardi.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3099" title="Ricciardi" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/10/Ricciardi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nicola Ricciardi</p></div>
<p>Affinché il contribuente possa vedere accolta la propria richiesta, è necessaria che provi  di aver subito effettivamente un danno da lite temeraria; è questo quanto stabilito, con sentenza 79/1/13, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento.</p>
<p>Nel caso di specie, la contribuente non aveva accatasto due fabbricati, rispettivamente entro il 31 gennaio 1930 e il 31 gennaio 1973 e per tale ragione si vedeva irrogare dall&#8217;ufficio le rispettive sanzioni, ma nell&#8217;anno 2011, vale a dire rispettivamente 81 e 38 anni i fatti; per tale motivo la stessa chiedeva, oltre all&#8217;annullamento delle sanzioni, anche il risarcimento dei danni subiti danni ai sensi dell&#8217;articolo 96 del Codice di procedura civile, a causa proprio dell&#8217;enorme decorso temporale.</p>
<p>Ebbene se, relativamente al comportamento dell&#8217;amministrazione , il giudice trentino ravvisa un indubitabile &#8220;<em>sciatteria e pressapochismo sia nella fase di interpretazione delle norme sia in quelle di applicazione della sanzione (si noti il ritardo con cui sarebbe stato accertato il </em><em>preteso ritardo nel mancato accatastamento che si afferma essersi originariamente consumato nel 1930) sia in quella partecipazione alla fase processuale</em>&#8221; da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria, lo stesso collegio rileva come nessuna prova vi sia stata da parte della contribuente in ordine al fatto di avere effettivamente e concretamente subito un danno per la necessità di evocare in giudizio l&#8217;ente impositore.</p>
<p>Per i giudici, il fatto che la contribuente abbia presentato il ricorso personalmente, non si sia presentata all&#8217;udienza di discussione e abbia prodotto una pregressa sentenza a lei favorevole in tema di Ici, sono tutti elementi dai quali si può ragionevolmente ritenere che il ricorso esperito innanzi all&#8217;organo giurisdizionale sia stato tale da non provocarle alcuna particolare preoccupazione e, conseguenzialmente, escludere il risarcimento danni.</p>
<div id="attachment_3103" style="width: 586px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/10/i-quattro-del-finterr2.jpg"><img class="size-large wp-image-3103" title="i quattro del finterr" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/10/i-quattro-del-finterr2-1024x400.jpg" alt="" width="576" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La redazione di Finanaza territoriale in occasione del CONVEGNO &quot;Verifiche fiscali: manuale di sopravvivenza&quot; organizzato il 22 marzo 2013 Biblioteca Angelica, Roma</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La Cassazione dice si alla remissione in termini</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[di Nicola Ricciardi e Alessio Foligno Come sappiamo, nel processo tributario, il termine per proporre appello avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado &#232; di 60 giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza. Nel caso in cui nessuna delle parti provveda alla notifica della sentenza si applica l&#8217;art. 327 del c.p.c. con la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><em>di Nicola Ricciardi e Alessio Foligno </em></p>
<p align="center"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/remissione_in_termini.jpg" alt="" border="1px" style="border:1px solid #000000;" /></p>
<p align="justify">Come sappiamo, nel processo tributario, il termine per  proporre appello avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo  grado &egrave; di 60 giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza. Nel caso  in cui nessuna delle parti provveda alla notifica della sentenza si applica  l&rsquo;art. 327 del c.p.c. con la conseguenza che, in base alla vecchia dizione di  esso il passaggio in giudicato della sentenza avveniva decorso un anno e 46  giorni, compresa la sospensione dal 1&deg; agosto al 15 settembre, dalla data di  pubblicazione della sentenza. Tale articolo &egrave; stato modificato dalla l. 28  giugno 2009, n. 69 che preclude oggi invece la possibilit&agrave; dell&rsquo;appello e del  ricorso per cassazione decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.</p>
<p align="justify">Va pure ricordato che dalla notificazione della  sentenza decorrono i termini per l&rsquo;impugnazione non solo per la parte alla  quale la sentenza &egrave; stata notificata, ma anche per la parte, ove sia anch&rsquo;essa  soccombente, ad istanza della quale la notificazione stessa &egrave; avvenuta. </p>
<p align="justify">Per il computo dei termini valgono le regole fissate  dall&rsquo;art. 155 del codice di procedura civile e, trattandosi di termini di  natura processuale, trova applicazione anche l&rsquo;istituto della sospensione  feriale, di cui alla l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass. sentenza 18 gennaio 2008,  n. 1053).</p>
<p align="justify">Parallelamente a quanto previsto nel rito civile,  anche nel processo tributario trova applicazione il cosiddetto termine lungo,  la cui decorrenza mette, comunque, fine alla controversia nel caso in cui le  parti non provvedano alla notifica della sentenza. Tale termine, comincia a  decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, e cio&egrave; dal suo deposito  in cancelleria, indipendentemente dal fatto che dell&rsquo;avvenuto deposito della  sentenza medesima il cancelliere &egrave; tenuto a dare alle parti costituite; quindi,  anche nel caso che la notizia suddetta non sia stata data per una qualsiasi  ragione e ci&ograve; perch&eacute; la comunicazione del cancelliere ha un valore puramente  informativo (Cass., sez. lav., 18 gennaio 1994, n. 415).</p>
<p align="justify">Adesso per&ograve; il diritto di difesa del contribuente ha  trovato una una tutela finalmente piena nella <strong>sentenza della Cassazione n.  06048 del 23 giugno&nbsp; 2013</strong>.</p>
<p align="justify">Come sappiamo infatti, una volta che il ricorrente ha  instaurato &ndash; con la notifica del ricorso alla parte ed il conseguenziale  deposito in Commissione tributaria &#8211; il processo tributario, lo stesso rimane  in attesa di una convocazione da parte dell&#8217;organo giudicante, attesa che pu&ograve;  durare anche anni.</p>
<p align="justify">Successivamente, la segreteria d&agrave; comunicazione alle  parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima e,  dopo ancora, il dispositivo della sentenza viene comunicato alle parti  costituite entro dieci giorni dal deposito. </p>
<p align="justify">A tal proposito, per i giudici di Piazza Cavour, la  disposizione di cui all&#8217;articolo 153 del codice di procedura civile pu&ograve; essere  applicata anche al processo tributario di guisa che la parte che, senza sua  colpa, quella comunicazione non l&#8217;abbia mai ricevuta, pu&ograve; chiedere al giudice  di essere rimessa in termini. </p>
<p align="justify">Fino alla sentenza qui in commento, l&#8217;orientamento  della Cassazione era nel senso che il decorso del termine partisse &ndash; <em>tout  court</em> &#8211; dalla data di deposito della sentenza in quanto il contribuente &egrave; a  conoscenza della pendenza della controversia. Ma la posizione del contribuente  che quella comunicazione non abbia ricevuto e, conseguentemente, non abbia per  tale ragione tempestivamente esercitato il proprio diritto di impugnazione &egrave;  stata risolta, per le controversie instaurate dopo la data di entrata in vigore  della legge 69/2009 (avvenuta il 4 luglio 2009) dalla introduzione nel processo  civile &ndash; ed ora anche nel processo tributario &#8211; del secondo comma dell&#8217;articolo  153 codice di procedura civile in forza del quale &laquo;<em>la parte che dimostra di  essere decorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile pu&ograve; chiedere al  giudice di essere rimessa in termine</em>&raquo;.</p>
<p>  Di conseguenza, &ldquo;in tema di processo tributario, nella controversia in cui non  risulti applicabile il 2 comma dell&#8217;articolo 153 citato, il termine  &quot;lungo&quot; per l&#8217;impugnazione delle sentenze di cui al primo comma  dell&#8217;articolo 327 codice di procedura civile decorre per la parte cui non sia  stato debitamente comunicato n&eacute; l&#8217;avviso di trattazione n&eacute; il dispositivo della  sentenza, dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La costituzione del ricorrente</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 16:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[La costituzione del ricorrente deve avvenire, ai sensi dell&#8217;art. 22 del D. Lgs. 546/1992, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilit&#224;. Il deposito presso la cancelleria della Commissione tributaria provinciale adita pu&#242; avvenire anche a mezzo posta con spedizione in plico raccomandato senza busta con avviso di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/costituzione_ricorrente.jpg" alt="" border="1px" style="border:1px solid #000000;" /></p>
<p align="justify">La costituzione del ricorrente deve avvenire, ai sensi  dell&rsquo;art. 22 del D. Lgs. 546/1992, entro il termine perentorio di trenta giorni  dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilit&agrave;. Il deposito presso  la cancelleria della Commissione tributaria provinciale adita pu&ograve; avvenire  anche a mezzo posta con spedizione in plico raccomandato senza busta con avviso  di ricevimento. Questa forma di deposito, di portata ormai consolidata, non ha  pi&ugrave; restrizioni, pu&ograve; trovare applicazione anche con riferimento al ricorso in  appello e pu&ograve; valere anche per la costituzione in giudizio della parte  resistente e quindi anche per il comune che si costituisca in giudizio con  l&rsquo;atto di controdeduzioni per contrastare le pretese del ricorrente.</p>
<p align="justify">Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del  ricorso deve depositare l&rsquo;originale del ricorso notificato a norma degli artt.  137 e seguenti del c.p.c.; nel caso in cui il ricorso viene spedito per posta,  l&rsquo;attestazione di conformit&agrave; &egrave; operata dallo stesso ricorrente il quale si  assume tutte le responsabilit&agrave; conseguenti alla eventuale difformit&agrave; della  copia spedita o consegnata alla controparte. In caso di difformit&agrave; sostanziale,  il ricorso &egrave; dichiarato inammissibile e l&rsquo;inammissibilit&agrave; &egrave; rilevata d&rsquo;ufficio  in ogni stato e grado del processo. L&rsquo;art. 22 prevede inoltre che, unitamente  al ricorso e ai documenti, il ricorrente ha l&rsquo;obbligo di depositare il proprio  fascicolo con l&rsquo;originale o la fotocopia dell&rsquo;atto impugnato e i documenti  prodotti in originale o fotocopia.</p>
<p align="justify">L&rsquo;art. 22, comma 5 dispone che, nel caso in cui  sorgano contestazioni, il giudice ordina l&#8217;esibizione degli originali degli  atti e dei documenti; nell&rsquo;ipotesi in cui, invece, non venga depositato n&eacute; il  ricorso n&eacute; il fascicolo di parte, la Commissione non dovr&agrave; emettere alcun  provvedimento in quanto il processo non risulter&agrave; neanche incardinato.</p>
<p align="justify">Come gi&agrave; detto il termine per la costituzione &egrave; perentorio  con la conseguenza che nel caso di costituzione tardiva del ricorrente il  Presidente della sezione adita dichiarer&agrave; l&rsquo;inammissibilit&agrave; del ricorso  d&rsquo;ufficio nella fase preliminare alla trattazione della controversia; si tratta  di inammissibilit&agrave; insanabile, rilevabile anche nel caso di regolare  costituzione della parte resistente e, comunque, in ogni stato e grado del  giudizio.</p>
<p align="justify">A tal proposito, &egrave; interessante riportare una <strong>recentissima  sentenza della Ctp di Sondrio del 1 giugno 2013 (nella sentenza 15/1/13)</strong>,  secondo cui &egrave; inammissibile il ricorso tributario depositato dopo trenta giorni  dalla sua spedizione postale. <br />
  Per i giudici, nel caso in cui il ricorso venga  proposto mediante spedizione postale in plico raccomandato senza busta (una  delle forme previste dall&#8217;articolo 20 Dlgs 546/1992), lo stesso sar&agrave;  inammissibile per violazione dell&#8217;articolo 22 Dlgs 546/1992; per tale  disposizione il ricorrente, quando spedisce il ricorso per mezzo del servizio  postale, deve poi depositare nella segreteria della commissione tributaria  entro trenta giorni dalla proposizione della domanda copia del ricorso stesso  con la fotocopia della ricevuta di spedizione della relativa raccomandata. </p>
<p align="justify">La soluzione adottata dai giudici di Sondrio &egrave; la  stessa sostenuta dalla Cassazione con la sentenza 7373/2011, secondo cui  appunto la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in  giudizio del ricorrente &egrave; normativamente ancorata alla spedizione e non alla  ricezione del ricorso da parte del resistente, in quanto l&#8217;articolo 22 del Dlgs  546/1992 non indica, tra i documenti da depositare nel caso in cui  l&#8217;impugnazione sia spedita per posta, pure l&#8217;avviso di ricevimento. </p>
<p align="justify">Sul punto per&ograve; merita rilevare come non vi sia  uniformit&agrave; di vedute poich&eacute; la pi&ugrave; recente giurisprudenza della Suprema corte &egrave;  di avviso contrario; gli ermellini nelle sentenze&nbsp; 9173/2011 e 18373/2012 hanno ritenuto che, ai  sensi dell&#8217;articolo 16 del Dlgs 546/1992 &laquo;<em>i termini che hanno inizio dalla  notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l&#8217;atto &egrave;  ricevuto</em>&raquo; e che il termine di trenta giorni fissato dall&#8217;articolo 22 per la  costituzione in giudizio<strong> </strong>del  ricorrente non pu&ograve; decorrere che dalla data di recapito postale dell&#8217;atto al  destinatario, come avviene quando alla notifica del ricorso si procede tramite  l&#8217;ufficiale giudiziario. Il fatto, poi, che sempre l&#8217;articolo 22 del Dlgs  546/1992 consideri, ai fini della costituzione del ricorrente, la sola ricevuta  di spedizione postale del ricorso e non anche l&#8217;avviso di ricevimento significa  &ndash; secondo la Corte &ndash; &laquo;<em>che il ricorrente si pu&ograve; costituire in giudizio anche  prima e indipendentemente dal recapito dell&#8217;atto al destinatario, e non che  dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d&#8217;inammissibilit&agrave;, il termine per  costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale</em>&raquo;. </p>
<p align="justify">Per i giudici di legittimit&agrave; inoltre, il  procedimento tributario ha carattere latamente impugnatorio e quindi vale il  principio contenuto negli articoli 347 e 165 del Codice di procedura civile per  i giudizi d&#8217;appello, secondo cui il termine per la costituzione decorre dal  momento del perfezionamento della notificazione dell&#8217;atto di gravame nei  confronti del destinatario e non da quello della consegna di tale atto  all&#8217;ufficiale giudiziario, che rileva, invece, soltanto per la tempestivit&agrave;  dell&#8217;impugnazione. </p>
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		<title>Il ricorso in Commissione Tributaria: novità</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[La struttura del processo tributario degli Enti Locali, non differisce da quella del processo tributario avente ad oggetto le entrate erariali: anche questo ha inizio con la proposizione di un ricorso diretto alla Commissione tributaria provinciale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l&#8217;atto oggetto di impugnazione &#232; stato notificato. I ricorsi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/contenzioso_tributario.jpg" alt="" border="1px" style="border:1px solid #000000;" /></p>
<p align="justify">La struttura del processo tributario degli Enti  Locali, non differisce da quella del processo tributario avente ad oggetto le  entrate erariali: anche questo ha inizio con la proposizione di un ricorso  diretto alla Commissione tributaria provinciale nel termine perentorio di 60  giorni dalla data in cui l&rsquo;atto oggetto di impugnazione &egrave; stato notificato. </p>
<p align="justify">I ricorsi debbono considerarsi validi ed ammissibili  anche se privi della marca da bollo; costituisce infatti principio  consolidato, che giustifica il rigetto del ricorso dell&rsquo;amministrazione in  Camera di Consiglio <em>ex </em>art. 375 del codice di procedura civile, il fatto che  il giudice pu&ograve; assumere a fondamento della sua decisione anche atti e documenti  privi della regolamentare marca da bollo. Come &egrave; noto, il processo tributario,  resta soggetto all&rsquo;imposta di bollo non trovando applicazione in esso il &ldquo;<em>contributo unificato di iscrizione al ruolo</em>&rdquo; (art. 265 del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115)  (Cass., 23 marzo 2006, n. 11587).</p>
<p align="justify">A tal proposito per&ograve;, vi &egrave; stata un&#8217;innovazione  normativa perch&egrave; l&rsquo;articolo 37 del Decreto Legge numero 98 del 6 luglio 2011  (come convertito dalla Legge numero 111 del 15 luglio 2011) ha introdotto, con  decorrenza dal 7 luglio 2011, il contributo unificato anche nell&rsquo;ambito del  processo tributario per tutti gli atti processuali (ricorso,  appello principale e incidentale, istanza di revocazione, ricorso per  ottemperanza, atti di intervento); lo stesso &egrave; dovuto, nella misura  stabilita dall&rsquo;articolo 13 del Testo Unico delle Spese di Giustizia (TUSG), in  base al valore della lite, tenendo come riferimento l&rsquo;importo della sola imposta contestata (tranne nel caso in cui l&#8217;oggetto  del processo riguardi le sole sanzioni perch&egrave; in questo caso &egrave; a queste che  bisogna fare riferimento).<br />
  L&rsquo;importo varia  da un minimo di 30 Euro per le controversie di valore sino a Euro 2.582,28 ad  un massimo di 1.500 Euro per le controversie di valore superiore a 200.000 Euro  e differisce dal normale contributo unificato anche nella forma, essendoci  l&#8217;apposita dizione &ldquo;contributo unificato tributario&rdquo;.</p>
<p align="justify">A tal proposito,  merita riportare una recentissima sentenza della <strong>Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo &#8211; Sentenza 20 marzo 2013,  n. 81</strong> secondo cui l&#8217;invito per mancato pagamento del contributo unificato &ldquo;<em>contiene  le modalit&agrave; di calcolo dell&#8217;imposta e la calendarizzazione dei pagamenti e,  quindi, costituisce una vera e propria liquidazione dell&#8217;imposta dovuta che  incide sulla posizione patrimoniale del contribuente. L&#8217;invito contiene quindi  adeguati fattori da cui &egrave; ragionevole dedurre che ci si trovi di fronte alla  comunicazione di una pretesa impositiva, e non ad una richiesta di chiarimenti.  Esso &egrave;, pertanto, atto equipollente a quelli elencati nell&#8217;art. 19 D.L.vo n.  546/92 e, come tale, &egrave; suscettibile di autonoma impugnazione&rdquo;</em>. </p>
<p align="justify">Anche nel processo tributario degli enti locali pu&ograve;  essere richiesta &ndash; con apposita istanza &#8211; la trattazione della controversia in  pubblica udienza avendo a tal proposito chiarito la Corte Costituzionale &#8211; con  sentenza 23 aprile 1998, n. 141 &#8211; che l&rsquo;espressione &ldquo;apposita istanza&rdquo;  contenuta nell&rsquo;art. 33, comma 2 del d.lgs. 546/1972 non rende necessario che la  domanda di trattazione in pubblica udienza debba essere contenuta in un atto  separato e distinto diverso da quello introduttivo del giudizio. Il ricorso,  prima di essere depositato in originale nella segreteria della Commissione  tributaria adita, deve essere notificato all&rsquo;altra parte a norma degli artt.  137 e seguenti del codice di procedura civile. Le notificazioni possono anche  effettuarsi o depositando direttamente il ricorso all&rsquo;ufficio che ha emesso  l&rsquo;atto impugnato che deve rilasciare sulla copia attestazione del ricevimento,  o a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell&rsquo;atto in plico senza  busta con raccomandata con avviso di ricevimento.<br />
  Le comunicazioni e le notificazioni poi possono essere effettuate anche a  mezzo PEC, che va infatti indicata nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, poich&eacute;  il decreto 26 aprile 2012, n. 7425 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102  del 3 maggio, emanato dal Direttore del Dipartimento delle Finanze del  Ministero dell&#8217;Economia lo prevede espressamente (art. 39 del <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=53051" target="_blank">dl 98/2011</a>, convertito in <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=14970" target="_blank">l. n. 111/2011</a>); la mancata indicazione della stessa non d&agrave; luogo ad  inammissibilit&agrave; del ricorso, come in un primo tempo paventato, ma solamente ad  una sanzione pecuniaria pari alla met&agrave; del contributo unificato relativo alla  causa in questione. <br />
  Nel caso poi in cui il ricorso sia spedito a mezzo  posta, nelle modalit&agrave; sopra richiamate, lo stesso si intende proposto al  momento della spedizione; in tal senso, nessun dubbio anche alla luce delle  sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 e n. 520 del 6  novembre 2002, (Cass., 3 luglio 2003, n. 10481). <br />
  Relativamente alla notificazione del ricorso  introduttivo effettuata a mezzo posta, la spedizione dell&rsquo;atto eseguita  mediante consegna all&rsquo;ufficio postale di una busta chiusa, come previsto  dall&rsquo;art. 20, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anzich&eacute; di un &ldquo;Plico  raccomandato senza busta&rdquo;, costituisce una mera irregolarit&agrave;, salvo che il  contenuto della busta non sia contestato dal destinatario (Cass., 2 settembre  2004, n. 17702); nessuna inesistenza della notificazione quindi ma una mera  irregolarit&agrave; sanabile con la costituzione in giudizio della controparte (Cass.,  11 gennaio 2005, n. 333). <br />
  La Suprema Corte ha ritenuto per&ograve;, con la recente  sentenza del 16 novembre 2006, n. 27607, che se il ricorso &egrave; spedito in busta  chiusa il giudice deve valutare la tempestivit&agrave; dello stesso con riferimento  alla data di arrivo e non a quella di partenza.</p>
<p align="justify">Relativamente agli elementi essenziali che, ai sensi  dell&rsquo;art. 8 del d.lgs. 546/1992 il ricorso deve contenere a pena di inammissibilit&agrave;, vi sono:<br />
  la Commissione tributaria a cui &egrave; diretto;<br />
  il nome del ricorrente o del suo legale  rappresentante; <br />
  la residenza, la sede legale, il domicilio  eventualmente eletto nello<br />
  Stato; <br />
  il codice fiscale del contribuente e del difensore,  oltre alla gi&agrave; citata PEC. <br />
  Nell&rsquo;atto introduttivo debbono essere altres&igrave;  specificati, sempre a pena di inammissibilit&agrave;:<br />
  l&rsquo;ufficio dell&rsquo;Ente locale o del concessionario nei  cui confronti &egrave; proposto;<br />
  gli estremi dell&rsquo;atto impugnato;<br />
  l&rsquo;oggetto della domanda;<br />
  i motivi;<br />
  le conclusioni.<br />
  La mancanza della sottoscrizione del ricorso della  parte o del difensore rende il ricorso inammissibile; la sanzione  dell&rsquo;inammissibilit&agrave; non &egrave; prevista solamente quando manca il codice fiscale  del ricorrente. <br />
  Nel caso in cui la parte introduca il giudizio con  atto sottoscritto personalmente &#8211; quelle cause per il cui valore &egrave; necessario  essere rappresentati da un difensore abilitato (quelle di valore superiore a  2.582,28 euro &#8211; il giudice concede alla parte termine per nominare un difensore  per il corretto proseguimento del giudizio.<br />
  Determina l&rsquo;inammissibilit&agrave; del ricorso non soltanto  la mancanza dei motivi ma, come previsto dall&rsquo;art. 18 del citato d.lgs.  546/1992, anche la loro assoluta incertezza. <br />
  Ne &egrave; infine ammessa l&rsquo;integrazione quando la  controparte deposita documenti non conosciuti o il giudice ne ordinati la  produzione in giudizio; in questo caso, l&rsquo;integrazione &egrave; ammessa entro il  termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l&rsquo;interessato ha avuto  notizia del deposito. <br />
  L&rsquo;art. 24 del d.lgs. 546/1992 prevede che, se sia gi&agrave;  stata fissata la trattazione della controversia, l&rsquo;interessato deve dichiarare  che intende proporre motivi aggiunti non oltre la data di trattazione della  controversia in camera di consiglio o in pubblica udienza a pena di  inammissibilit&agrave; ed in detto caso l&rsquo;udienza di trattazione deve essere rinviata.  Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato alle altre parti nelle  medesime modalit&agrave; della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.</p>
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