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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Giustizia Tributaria</title>
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		<title>Accertamenti bancari anche per i burocrati</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Corte di Cassazione. Sentenza n.08047 del 3.04.2013 Il  Fisco può richiedere a chiunque di giustificare i movimenti  dei  propri conti correnti. In questo modo le prospettive di accertamento riservate all’Ufficio si estendono a ogni contribuente a prescindere dall’attività svolta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8047 del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/iburo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2443" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/iburo-150x145.jpg" alt="" width="150" height="145" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/Corte-di-Cassazione.-Sentenza-n.08047-del-3.04.2013.pdf">Corte di Cassazione. Sentenza n.08047 del 3.04.2013</a></p>
<p>Il  Fisco può richiedere a chiunque di giustificare i movimenti  dei  propri conti correnti. In questo modo le prospettive di accertamento riservate all’Ufficio si estendono a ogni contribuente a prescindere dall’attività svolta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8047 del 3.04.2013, ha stabilito infatti che i movimenti sul conto corrente del contribuente possono essere imputati al reddito imponibile anche se non è lavoratore autonomo. In pratica  da ora si possono fare gli Accertamenti bancari anche su chi non ha la partita IVA. Dunque, a prescindere dal tipo di attività svolta, in caso di incongruenza fra dichiarazione dei redditi e versamenti scatta sempre l’accertamento, per cui il contribuente sarà tenuto a giustificare i versamenti che non risultano in dichiarazione. Al di là del caso concreto che ha riguardato un giudizio risultato da un avviso di rettifica IVA a carico di una società a responsabilità limitata, non ci sono dubbi sulla consistenza dell’ultima affermazione della Corte, perché essa apre la strada agli accertamenti basati sulle movimentazioni dei conti correnti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro dipendente; pertanto è inesatto, come fatto di recente dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino (sentenza n. 85/30/2012), che le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari operino solamente nei confronti di coloro i quali svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo. I supremi giudici hanno affermato che: “&#8230; <em> in tema di IVA, l’art. 51, secondo comma, n. 2) e n. 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 accorda all’Ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito le notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza a operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione. “Tale presunzione </em>– ha poi detto la Corte – <em>ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività svolta</em>”.</p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>fiscal focus.it; cassazione.net</em></p>
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		<title>E&#8217; il fisco a provare la frode carosello</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 11:33:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.6229 del 13.03.2013 Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) &#8211; Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) &#8211; Accertamento e riscossione &#8211; In genere &#8211; Detrazione dell&#8217;imposta &#8211; Diniego &#8211; Operazioni soggettivamente inesistenti &#8211; Diretta acquisizione della prestazione da parte di soggetto diverso da chi ha [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/iva1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2437" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/iva1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.6229-del-13.03.20131.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.6229 del 13.03.2013</a></p>
<p>Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) &#8211; Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) &#8211; Accertamento e riscossione &#8211; In genere &#8211; Detrazione dell&#8217;imposta &#8211; Diniego &#8211; Operazioni soggettivamente inesistenti &#8211; Diretta acquisizione della prestazione da parte di soggetto diverso da chi ha emesso fattura e percepito l&#8217;IVA in rivalsa &#8211; Assenza di buona fede del contribuente &#8211; Accertamento attraverso idonei elementi sintomatici &#8211; Conseguenze in tema di onere probatorio circa la invocata detrazione di imposta.  La Sezione Tributaria della Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2013, n.6229, ha enunciato interessanti principi in materia di fatture per operazioni inesistenti, ritenendoli coerenti con le recenti decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.  La Cassazione ha stabilito che solo in presenza di frodi carosello l’onere probatorio resta a carico dell’amministrazione (v. Cass. n. 1571/2012), la quale deve dimostrare, anche in via presuntiva, la fittizietà delle operazioni. In caso, invece, di documenti oggettivamente inesistenti il contribuente deve provare la propria buona fede. In buona sostanza le c.d. fatture per operazioni “<strong>oggettivamente</strong>” inesistenti (espressione cartolare, cioè, di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno), gli Ermellini hanno affermato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che &#8211; qualora il Fisco contesti indebite detrazioni di IVA e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l’emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione – è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione dell’imposta correlativamente indicata, fornire la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni (tra le tante, Cass. nn. 9198/2012, 12802/2011). La fattura è, infatti, “documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali, ma, in presenza di elementi seriamente inducenti a ritenere l’insussistenza di corrispondente prestazione commerciale, perde detta idoneità”, così determinandosi il passaggio sul contribuente dell’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni rappresentate. Del resto, il diritto alla deduzione e quello alla detrazione fiscale non sorge per il mero fatto dell’indicazione in fattura dell’operazioni commerciale (C.G. UE 31.01.2013 nella causa C-642/11, punto 30).  Scrivono inoltre i giudici, considerando che lo stesso criterio si applica anche alle fatture per operazioni “<strong>soggettivamente</strong>” inesistenti quando: ”&#8230; <em>in ipotesi di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente risolventesi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto certamente diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’iva in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata effettivamente eseguita dal fatturante, essendo questo privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione medesima, costituisce di per sé elemento idoneamente sintomatico dell’assenza di “buona fede” del contribuente (nel senso sopra precisato), poiché l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore &#8211; fatturante &#8211; cessionario o committente) induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole del contribuente in merito all’avvenuto versamento dell’iva a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta; con l’effetto che, in tal caso, sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri. Diversamente, in ipotesi di fatturazione per operazione iscriventesi, mediante strumentali interposizioni, in una combinazione negoziale fraudolenta che contempli l’avvalimento in vario modo da parte di cessionari successivi del mancato (o non integrale) versamento dell’iva da parte di un cedente (c.d. “frode carosello”), incombe sull’Amministrazione l’onere di provare, ancorché solo presuntivamente, gli elementi di fatto che concretizzano la frode nonché la partecipazione ad essa del contribuente ovvero la sua consapevolezza, (cfr. Cass. 15741/12)”.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte:<em> teleconsul.it; studiocotrufo.it</em></p>
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		<title>Sono sequestrabili i  beni donati dall’evasore alla moglie</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione Coattiva]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/mogliemarito.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2432" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/mogliemarito-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.15995-dell8.04.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.15995 dell&#8217;8.04.2013</a></p>
<p>Misure cautelari reali &#8211; Sequestro finalizzato alla confisca sul bene cointestato dei coniugi &#8211; Legittimità a prescindere dai redditi propri di ciascun coniuge.</p>
<p>La Cassazione con la sentenza n. 15995 dell&#8217;8 aprile2013, ha affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, può essere applicato anche ai beni nella sola disponibilità dell’indagato, cioè se il potere dispositivo su di essi viene esercitato attraverso terzi.  Il caso in esame si riferiva al procedimento penale per dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta di immobili al pagamento di imposte, nel quale veniva emesso decreto di sequestro preventivo su tre appartamenti donati dall’indagato alla moglie e ai figli minori. La donna ricorreva in Cassazione per l’annullamento del provvedimento, denunciando la mancanza assoluta di motivazione e l’inosservanza della normativa sul sequestro, la tutela del terzo e dei minori. I supremi giudici nel dare torto alla ricorrente hanno evidenziato che: “&#8230;  <em>Infatti &#8211; per quanto ancora interessa &#8211; il giudice di merito ha ritenuto sussistente, a carico dell’indagato S.D.A., il fumus dei reati di cui agli artt. 2 e 11 D. L.vo n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta di immobili al pagamento di imposte), osservando che la M. non può considerarsi estranea alla condotta dell’indagato, considerata la stretta tempistica delle donazioni (rispetto alla notifica del verbale di contestazione avvenuta il 25.2.2004);  ha poi considerato che lo S. continua di fatto ad avere la disponibilità dei cespiti, sulla base di una serie di elementi di fatto, rappresentati dalla convivenza familiare, dalla persistenza degli obblighi di mantenimento, mentre la M. non ha neppure dimostrato una capacità reddituale tale da consentirle di provvedere al pagamento del mutuo ipotecario. Quanto agli interessi della Banca mutuante, ha osservato che il sistema prevede strumenti di tutela a favore del creditore ipotecario, mentre il pregiudizio denunziato dalla ricorrente per le conseguenze patrimoniali derivanti dal sequestro (risoluzione del contratto dì mutuo e obblighi restitutori verso l’istituto di credito) non può essere preso in esame, proprio per la condizione di persona non estranea alla condotta.”.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>solmap.it; teleconsul.it; fiscopiu.it</em></p>
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		<title>Consulente lento risarcisca i danni</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.8508 dell&#8217;8.04.2013 Responsabilità civile &#8211; Responsabilità del consulente fiscale &#8211; Mancata impugnazione dell&#8217;atto impositivo &#8211; Risarcimento &#8211; Sussiste. Il consulente fiscale che restituisce fuori tempo massimo la documentazione al cliente necessaria per impugnare l’atto impositivo è tenuto al risarcimento del danno.   Lo ha stabilito la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2428" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/sonno-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.8508-dell8.04.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.8508 dell&#8217;8.04.2013</a></p>
<p>Responsabilità civile &#8211; Responsabilità del consulente fiscale &#8211; Mancata impugnazione dell&#8217;atto impositivo &#8211; Risarcimento &#8211; Sussiste.</p>
<p>Il consulente fiscale che restituisce fuori tempo massimo la documentazione al cliente necessaria per impugnare l’atto impositivo è tenuto al risarcimento del danno.   Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 8508 dell’8 aprile 2013, che peraltro sottolinea che:</p>
<p>“&#8230; <em>E’ del tutto preliminare rilevare, come eccepito dal controricorrente, l’inammissibilità dell’impugnazione per decorrenza del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.    </em><em>L’art. 327 c.p.c. stabilisce che, indipendentemente dalla notificazione, le impugnazioni ivi previste non possono proporsi dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che dì tale deposito dà il cancelliere alle parti ai sensi dell’art. 133, secondo comma, c.p.c.”.</em></p>
<p><em> </em>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>teleconsul.it</em></p>
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		</item>
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		<title>Il rischio della fittizia localizzazione all&#8217;estero della residenza fiscale di una società</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/holmes.pg_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2422" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/holmes.pg_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.16001-dell8.04.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.16001 dell&#8217;8.04.2013</a></p>
<p>Evasione &#8211; Iva &#8211; Esterovestizione &#8211; Fattispecie</p>
<p>Chi come impresa, pur avendo all’estero la sede sociale e quella amministrativa, svolge nel territorio italiano la maggior parte delle sua attività, commette reato fiscale.</p>
<p>La Cassazione, con la sentenza n. 16001 dell’8 aprile 2013, hastabilito che commette evasione fiscale non essendo neppure invocabile, in questi casi, il meccanismo del cosiddetto “reverse charge, cioè quel meccanismo, che si colloca nella terminologia Iva e indica il meccanismo dell&#8217;inversione contabile che nella pratica elimina la detrazione dell&#8217;Iva sugli acquisti. Si legge infatti nella sentenza che: “&#8230;<em>ai sensi dell’art. 73, comma 3, del DPR 22/12/1986 n. 917 “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.” In applicazione della disposizione citata è stato di recente affermato da questa Corte che “L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi.” (sez. 3, sentenza n. 7080 del 24/01/2012, Barretta, Rv. 252102; v. anche negli stessi termini sez. 3, sentenza n. 29724 del 26/05/2010, P.M. in proc. Castagnara, Rv. 248109 con riferimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte di società avente residenza fiscale all’estero)”.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>teleconsul.it</em></p>
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		<title>Prudenza nel Transfer pricing</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.8372 del 5.04.2013 Imposte sui redditi &#8211; Reddito d&#8217;impresa &#8211; Transfer pricing &#8211; Contestabilità &#8211; Limiti. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8372 del 5 aprile, ha stabilito che il fisco può confutare il transfer pricing (tecnica elusiva attraverso la quale  &#8211; “manipolando” [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/trasfer.pg_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2418" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/trasfer.pg_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.8372-del-5.04.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.8372 del 5.04.2013</a></p>
<p>Imposte sui redditi &#8211; Reddito d&#8217;impresa &#8211; Transfer pricing &#8211; Contestabilità &#8211; Limiti.</p>
<p>La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8372 del 5 aprile, ha stabilito che il fisco può confutare il <em>transfer pricing </em>(tecnica elusiva attraverso la quale  &#8211; “manipolando” i prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo &#8211; si spostano redditi imponibili da una società ad un’altra) prendendo come parametro anche il prezzo di una precedente cessione di beni infragruppo e non necessariamente il prezzo di mercato praticato fra aziende non collegate. Secondo i supremi giudici, nel caso di specie, infatti: “&#8230;  <em>Laddove, invece, erroneamente la CTR aveva ricavato la normalità del prezzo con riferimento alla cessione avvenuta tra due Società, di diritto inglese e di diritto ungherese, appartenenti allo stesso gruppo. L’illustrazione del motivo, terminava con la seguente richiesta di statuizione di principio: “per determinare il valore normale di cui al combinato disposto dell’art. 9, comma 3, e dell’art. 76, comma 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, nella numerazione vigente all’epoca dei fatti, è illegittimo riferirsi ad un prezzo praticato fra imprese appartenenti allo stesso gruppo societario”.</em></p>
<p><em>Il motivo è infondato, giacché, a parte che nessuna regola impedisce di utilizzare, quale elemento indiziario, ai finì di una ricostruzione presuntiva, assieme a altri, anche il prezzo relativo a una precedente cessione infragruppo, la CTR ha, in realtà, ragionato, ai fini di determinare il prezzo normale, sulla scorta di una pluralità di indici presuntivi ch’erano stati indicati dall’Amministrazione, ritenendoli gravi, precisi e concordanti, con valutazioni e apprezzamenti in ordine alla concludenza di fatti che non appaiono in questa sede attaccabili se non sotto il profilo del vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 3 60, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 12181 del 2009; Cass. sez. trib. n. 3330 del 2008; Cass. sez. trib. n. 16049 del 2005). Ulteriori fatti indizianti che avevano riguardo sia la natura “non scambiale” del bene, sia il costo di produzione aumentato di un margine utile lordo. Invero, il motivo poggia su di un’affermazione non vera, cioè che la CTR abbia fatto esclusivo riferimento al prezzo della cessione tra Società inglese e quella ungherese, che appartenevano allo stesso gruppo, e, in questo senso, può dirsi che la critica della ricorrente nemmeno coglie la ratio decidendi, che è stata, appunto, quella di una complessa ricostruzione della prova presuntiva, fondata su plurimi fatti secondari”.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: teleconsul.it</p>
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		<title>Nella G.U. n. 79/13 il DM sullo sgravio contributivo per il 2012</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sgravio]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Decreto-27-12-12. G.U. n.79 del 4.04.2013 DECRETO 27 dicembre 2012- Determinazione, per l&#8217;anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall&#8217;art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (13 A02856) E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/stamperia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2413" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/stamperia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/Decreto-27-12-12.-G.U.-n.79-del-4.04.2013.pdf">Decreto-27-12-12. G.U. n.79 del 4.04.2013</a></p>
<p>DECRETO 27 dicembre 2012- Determinazione, per l&#8217;anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall&#8217;art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (13 A02856)</p>
<p>E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale &#8211; n. 79 del 4 aprile  &#8211; Pagg. 63/66 &#8211; il Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che determina, per l’anno 2012, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo per incentivare la contrattazione di secondo livello.</p>
<p>Con Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale si è provveduto alla ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi come segue: le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua e’ attribuita all’altra tipologia.</p>
<p><strong>L’ambito di applicazione</strong></p>
<p>Viene specificato che con riferimento all’anno 2012, sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e’ concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti e secondo la procedura a seguire, uno sgravio contributivo. Lo sgravio si applica sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.</p>
<p>La rideterminazione del limite massimo della retribuzione contrattuale</p>
<p>La misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita puo’ essere rideterminata &#8211; per il 2012 &#8211; entro il 30 ottobre dell’anno 2013, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS.</p>
<p><strong>Gli accordi</strong></p>
<p>Sul versante piu’ operativo si dispone che per la fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:</p>
<p>a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gia’ avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto; b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.</p>
<p>Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.</p>
<p><strong>I criteri di accesso allo sgravio</strong></p>
<p>Il Decreto dispone che lo sgravio contributivo non e’ concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7/12/ 1989, n. 389.</p>
<p>La concessione dello sgravio contributivo e’ inoltre subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n. 296.</p>
<p><strong>Beneficio indebito dello sgravio</strong></p>
<p>Nel caso di indebito beneficio dello sgravio contributivo, i datori di lavoro devono versare i contributi dovuti nonché le sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.</p>
<p>Resta salva ‘eventuale responsabilita’ penale ove il fatto costituisca reato.</p>
<p>Soggetti esclusi dal beneficio</p>
<p>Sono escluse dall’applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.</p>
<p><strong>Le agenzie di somministrazione</strong></p>
<p>Per le imprese di somministrazione lavoro, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.</p>
<p><strong>Le procedure per accedere allo sgravio</strong></p>
<p>Ai fini dell’ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui al’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in commento ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.</p>
<p><strong>La domanda deve contenere:</strong></p>
<p>a) i dati identificativi dell’azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) pressola competente Direzioneterritoriale del lavoro; d) ‘indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.</p>
<p>Ai fini della determinazione del limite massimo, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e’ quella disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389/89, comprensiva delle erogazioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto in oggetto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.</p>
<p><strong>Modalità di ammissione</strong></p>
<p>L’ammissione allo sgravio decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.</p>
<p>A tal fine, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.</p>
<p>Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l‘INPS, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all’eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. l’INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura appena descritta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.</p>
<p>A cura della Redazione</p>
<p>Fonte<em>: ipsoa.it; lavorofisco.it;</em> <em>gazzettaufficiale.it;</em> <em>ilsole24ore.com</em></p>
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		<title>Per la compensazione infragruppo è obbligatoria la cauzione</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n. 8034 del 3.04.2013. Compensazione Iva infragruppo &#8211; Mancato versamento della cauzione &#8211; Sanzione &#8211; Sussiste. La Corte di Cassazione ribadisce l’importanza della garanzia che deve essere prestata in caso di compensazione di Iva infragruppo. Secondo i giudici il contribuente può ottenere i rimborsi solo a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/cauzione.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2405" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/cauzione-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.-8034-del3.04.2013doc.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n. 8034 del 3.04.2013.</a></p>
<p>Compensazione Iva infragruppo &#8211; Mancato versamento della cauzione &#8211; Sanzione &#8211; Sussiste.</p>
<p>La Corte di Cassazione ribadisce l’importanza della garanzia che deve essere prestata in caso di compensazione di Iva infragruppo. Secondo i giudici il contribuente può ottenere i rimborsi solo a dopo  aver adempiuto alla cauzione e ciò risulta evidente dal combinato disposto: “&#8230; <em>di cui agli artt. 73, ultimo comma, dPR n. 633/72 e art. 6, co. 3, Dm 13 dicembre 1979, il quale ultimo rinvia all’art. 38-bis, co. 2, dPR n. 633/72″. Tant’è che, ove la garanzia cauzionale non venga prestata, lo stesso Dm cit. (all’art. 6 co. 3)  prevede che entro il termine della dichiarazione annuale si debba corrispondere un importo “corrispondente alle eccedenze di credito compensate risultate in esito alla compensazione”</em>.</p>
<p>Ne consegue, si legge nella sentenza, che:”&#8230; <em>E’ stato spiegato che, alla mancata prestazione della cauzione e al mancato pagamento delle eccedenze, non potevano farsi conseguire gli effetti dell’adempimento dell’imposta mediante compensazione. Col che sorgeva l’obbligo di versamento dell’IVA. Versamento nella fattispecie però omesso, colla derivata irrogazione della sanzione. L’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 è stato quindi correttamente applicato nei confronti della contribuente Società, solidalmente tenuta, in quanto la violazione era incidente “sul pagamento del tributo”. D’altra parte, trattandosi di solidarietà e poiché la violazione non è stata abolita, non è questione di vietata applicazione retroattiva dell’art. 7, comma 1 e 2, d.l. 30 settembre 2003, n. 369, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326 che ha stabilito la “punibilità” della persona giuridica. Bensì, è questione di irrogazione solidale della sanzione à sensi dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 472 (Cass. n. 26507 del 2011)”.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>fiscoediritto.it; teleconsul.it</em></p>
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		<title>Non vale lo studio se  l&#8217;attività era cessata</title>
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		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.8056 del 3.04.2013 Studi di settore &#8211; Cessazione attività &#8211; Inapplicabilità dello studio Gli studi di settore sono inapplicabili al contribuente che dimostra di aver cessato l’attività nel corso dell’anno cui l’accertamento si riferisce. È quanto emerge dalla sentenza n. 8056 della Corte di Cassazione, pubblicata [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/chiuso.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2385" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/chiuso-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.8056-del-3.04.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.8056 del 3.04.2013</a></p>
<p>Studi di settore &#8211; Cessazione attività &#8211; Inapplicabilità dello studio</p>
<p>Gli studi di settore sono inapplicabili al contribuente che dimostra di aver cessato l’attività nel corso dell’anno cui l’accertamento si riferisce. È quanto emerge dalla sentenza n. 8056 della Corte di Cassazione, pubblicata il 3.04.2013. Nel caso trattato, dove i ricorrenti impugnarono un avviso di accertamento loro notificato in relazione all’Irpef e al contributo al s.s.n. per l’anno d’imposta 1996, chiedendone l’annullamento o in quanto basato sui soli parametri approvati con i dd.mm. 29.1.1996 e 27.3.1997 (art. 3, 181° co., e seg., della l. n. 546 del 1995), senza tener conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell’attività esercitata. Anche la commissione tributaria regionale della Campania osservò, invero, che l’ufficio appellante non aveva provato l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa in quanto non vi era stata contestazione in ordine alla documentazione all’uopo esibita dai contribuenti. Di conseguenza l’accertamento aveva tratto origine esclusivamente dal mancato adeguamento ai parametri, laddove la cessazione dell’attività e la mancata impugnazione della documentazione probatoria offerta in giudizio avevano costituito valida prova per escluderne l’applicazione quanto all’anno di riferimento. Scrivono al riguardo i supremi giudici: “&#8230; <em>La sentenza ha valorizzato la circostanza della cessazione di attività nel contesto della valutazione della prova documentale fornita dai contribuente; al fine di affermare, cioè, che nella specie era stata fornita, mediante produzione di documentazione contabile non contestata dall’ufficio, una prova sufficiente a escludere la rilevanza presuntiva dell’accertamento solo parametrico, avendo i contribuenti cessato l’attività in corso di anno. Pertanto il motivo si rivela inammissibile perché non calibrato sulla ratio decidendi; la quale appare incentrata sulla valutazione della inattendibilità dei parametri in rapporto alla situazione concreta. Il che è conforme all’orientamento ormai consolidato di questa corte, posto che, nell’ accertamento fiscale, i parametri (come pure gli studi di settore) costituiscono una elaborazione statistica, il cui frutto è un’ipotesi probabilistica, che integra solo una presunzione semplice. Sicché l’onere della prova dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento fa carico all’ente impositore, mentre sul contribuente &#8211; cui va riconosciuta la più ampia facoltà di prova, compreso l’utilizzo a suo vantaggio di presunzioni semplici &#8211; grava quella della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o (come appare nella specie) della specifica realtà dell’attività economica svolta nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce (v. 26635/2009)”.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: teleconsul.it</p>
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		<title>Vince il contribuente se la burocrazia è lenta</title>
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		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.8052 del 03.04.2013 Agevolazioni – Limiti. La Corte di cassazione con la sentenza n. 8052 del 3 aprile2013, ha accolto il ricorso di un cittadino, che gli era stata negata l’agevolazione sull’imposta di registro, di cui all’art. 5 della l. n. 604 del 1954, per avere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/lumaca.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2379" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/lumaca-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.Sentenza-n.8052-del-03.04.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.8052 del 03.04.2013</a></p>
<p>Agevolazioni – Limiti.</p>
<p>La Corte di cassazione con la sentenza n. 8052 del 3 aprile2013, ha accolto il ricorso di un cittadino, che gli era stata negata l’agevolazione sull’imposta di registro, di cui all’art. 5 della l. n. 604 del 1954, per avere presentato in ritardo, oltre il termine triennale, il certificato dell’IVA. a causa  delle lentezze burocratiche intervenute. Tale ipotesi era stata bocciata dalla competente commissione tributaria.  Ora la sezione tributaria  della Cassazione ha però riconosciuto che non sono ravvisabili i motivi per  la decadenza dall’agevolazione, ricordando che: &#8230; <em>In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile.</em> <em>Entrambi tali elementi emergono, in modo incontrovertibile, dalla sentenza: consta, infatti, che il certificato (rilasciato il 20.1.1987) era stato richiesto il 30.12.1983, prima ancora della registrazione dell’atto, intervenuta il 18.1.1984, restando così acquisito in giudizio l’adempimento, da parte del contribuente, del dovuto comportamento diligente per conseguire, tempestivamente, il certificato, non potendo a lui addossarsi, anche, l’onere di porre in essere ulteriori sollecitazioni, per sopperire al ritardo dell’Ufficio nel suo rilascio </em>”.</p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>professionisti.it; teleconsul.it</em></p>
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		<title>Corte Costituzionale. Sentenza n.52 del 28.03.2013</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Corte Costituzionale. Sentenza n.52 del 28.03.2013 Imposte e tasse &#8211; Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze recanti aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della soppressione dell’addizionale provinciale e della cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale nelle regioni a statuto ordinario &#8211; Ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Regione Sardegna [&#8230;]]]></description>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/corte-cost.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2372" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/corte-cost-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/Corte-Costituzionale.-Sentenza-n.52-del-25.03.2013.doc">Corte Costituzionale. Sentenza n.52 del 28.03.2013</a></p>
<p>Imposte e tasse &#8211; Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze recanti aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della soppressione dell’addizionale provinciale e della cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale nelle regioni a statuto ordinario &#8211; Ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Regione Sardegna &#8211; Prospettazione di una violazione di legge che non si ripercuote sulle competenze regionali costituzionalmente garantite &#8211; Insussistenza di materia per un conflitto di attribuzione &#8211; Inammissibilità dei ricorsi &#8211; Assorbimento dell’istanza di sospensione cautelare dei decreti ministeriali impugnati. &#8211; Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze nn. 11-A1-6869 e 11-A1-6870 del 30 dicembre 2011. &#8211; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39.</p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>cortecostituzionale.it</em></p>
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		<title>Si al sequestro preventivo dei beni personali del legale rappresentante che non versa l’Iva</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Corte di Cassazione. Sentenza n.15050. del 02.04.2013 IVA &#8211; Omesso versamento &#8211; Sequestro preventivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza 15050 del 2 aprile 2013, dichiara la responsabilità penale di chi commette il reato, anche se l’interesse prodotto dall’evasione rimane nelle casse della società. La terza sezione penale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/iva.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2363" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/iva-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/Corte-di-Cassazione.-Sentenza-n.15050.-del-02.04.2013.pdf">Corte di Cassazione. Sentenza n.15050. del 02.04.2013</a></p>
<p>IVA &#8211; Omesso versamento &#8211; Sequestro preventivo.</p>
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza 15050 del 2 aprile 2013, dichiara la responsabilità penale di chi commette il reato, anche se l’interesse prodotto dall’evasione rimane nelle casse della società. La terza sezione penale rigetta il ricorso del legale rappresentante contro la decisione del tribunale di avallare il sequestro per equivalente, per l’imposta non pagata a nome della società, disposto dall’Agenzia delle Entrate sui conti correnti privati dell’amministratore.      Di parere diverso la contestazione nella quale l’amministratore affermava che prima di “attingere” ai suoi conti correnti doveva essere “aggredito” il patrimonio della società che non poteva dirsi estranea a un reato dal quale aveva tratto un vantaggio. Inoltre il ricorrente aveva dichiarato di aver agito per cause di forza maggiore, perché l’azienda non aveva la disponibilità per saldare il conto con l’Erario. Di parere diverso la Cassazione che chiarisce il punto sulla legittimità del sequestro nella proporzionalità dei beni. La Suprema corte afferma infatti che: “&#8230; <em>In generale va ribadito quanto già affermato da questa corte (Cass., Sez. VI, 5/03/2009 &#8211; 26/06/2009, n. 26611) secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che Io ha commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto. Con riferimento specifico poi ai reati tributari questa Corte (Cass., Sez, III, 14/06/2012 &#8211; 4/07/2012, n. 25774) ha affermato che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall’art. 19, comma secondo, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli artt. 24 e ss. del citato D.Lgs. non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, con esclusione dell’ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti. Rimane quindi la responsabilità &#8211; penale innanzi tutto &#8211; del legale rappresentante o di chi ha agito per la persona giuridica che può essere attinto da sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, in materia di reati tributari, Cfr. Cass. Sez. III, 27/01/2011 &#8211; 24/02/2011, n. 7138, che ha precisato che in caso di reati commessi nell’interesse della persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell’ente”.</em></p>
<p><em> </em>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte<em>: ilsole24ore.com; teleconsul.it</em></p>
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		<title>Equa riparazione per l’irragionevole durata del processo</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza S.U. n.6072 del 12.03.2013 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali &#8211; Processo equo &#8211; Termine ragionevole &#8211; In genere &#8211; Società titolare dell’azione di equa riparazione per irragionevole durata di un processo &#8211; Cancellazione volontaria dal registro delle imprese anteriore all’esercizio dell’azione &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/pinto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2357" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/pinto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.-sentenza-S.U.-n.6072-del-12.03.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza S.U. n.6072 del 12.03.2013</a></p>
<p>Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali &#8211; Processo equo &#8211; Termine ragionevole &#8211; In genere &#8211; Società titolare dell’azione di equa riparazione per irragionevole durata di un processo &#8211; Cancellazione volontaria dal registro delle imprese anteriore all’esercizio dell’azione &#8211; Effetti &#8211; Rinuncia al credito indennitario &#8211; Sussistenza &#8211; Conseguenze &#8211; Successione dei soci nel credito indennitario – Esclusione.</p>
<p>Le Sezioni Unite, con la Sentenza 12 marzo 2013, n. 6072,  risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società esclude la legittimazione dei suoi soci ad agire in giudizio per ottenere l’equa riparazione per irragionevole durata di altro processo, di cui la società sia stata parte, in quanto la scelta di farsi cancellare dal registro delle imprese implica la tacita rinuncia della società al credito in questione, essendo incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento e liquidazione del medesimo. La Cassazione si esprime dunque sulle vicende giuridiche che interessano il credito della società cancellata e più precisamente, per usare le parole della Suprema Corte, sulla: “&#8230; <em>sorte delle sopravvenienze attive scoperte dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese o dei residui patrimoniali attivi non liquidati prima della cancellazione” . </em>Il motivo iniziale viene dato da un ricorso ex Legge Pinto promosso dai soci di una società che era stata parte in un lunghissimo giudizio per il quale era maturato il diritto all’indennità per l’eccessiva durata del procedimento. Società che era stata cancellata prima della introduzione del giudizio per irragionevole durata del processo. Secondo le Sezioni Unite:  “&#8230; <em>La corte è chiamata a prendere posizione su un nodo tematico &#8211; gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d. Igs n. 6 del 2003 &#8211; in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell’anno 2010. Giova dir subito che non v’è ragione per rimettere qui in discussione i principi in quelle sentenze affermati, dalle quali occorre invece partire, senza ovviamente ripercorrerne l’intero percorso motivazionale ma ricapitolandone brevemente i punti salienti, per cercare di far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario. Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo”.  </em> La Suprema Corte  ritiene inoltre che: “<em>Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare &#8211; e dunque ad esistere &#8211; pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010 hapoi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d’ufficio alla “cancellazione della pregressa cancellazione” (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell’art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere”</em>.</p>
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<p>La Suprema Corte a Sezioni Unite produce, infine, le seguenti conclusioni: “&#8230;  <em>Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s’è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.</em></p>
<p><em>5. Occorre ora spostare l’attenzione sul piano processuale, traendo le conseguenze di quanto appena detto. </em></p>
<p><em>E’ del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta (salvo quanto si dirà a proposito del fallimento), e che, ove nondimeno residuino diritto o obblighi deducibili in giudizio, la relativa legittimazione compete invece ai soci, in quanto successori (questioni ulteriori si pongono qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata, ma esse non rilevano nella presente vertenza).  </em><em>Una sola eccezione va segnalata &#8211; ma si tratta, appunto, di un’eccezione, come tale destinata ad operare solo nello stretto ambito in cui il legislatore la ha prevista &#8211; con riguardo alla disciplina del fallimento. La possibilità, espressamente contemplata dall’art. 10 I. fall., che una società sia dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatone continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro; ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava (si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547). E’ una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l’imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l’anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi.</em></p>
<p><em>6. Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per le quali il ricorso è stato portato all’esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti principi di diritto: </em><em>“Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”. </em><em>“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.”</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>professionegiustizia.it; teleconsul.it; .cortedicassazione.it</em></p>
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		<title>Spetta al Fisco provare la  connivenza nella frode tra fornitore e società</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 07:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.7900 del 28.03.2013 Tributi &#8211; Fatture false &#8211; Connivenza fra cliente e cartiera &#8211; Onere di dimostrazione a carico dell’amministrazione finanziaria &#8211; Validità delle presunzioni semplici – Sussistenza. I giudici della Sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 7900 depositata il 28 marzo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/falsefattu.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2352" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/falsefattu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/04/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Ordinanza-n.7900-del-28.03.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n.7900 del 28.03.2013</a></p>
<p>Tributi &#8211; Fatture false &#8211; Connivenza fra cliente e cartiera &#8211; Onere di dimostrazione a carico dell’amministrazione finanziaria &#8211; Validità delle presunzioni semplici – Sussistenza.</p>
<p>I giudici della Sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 7900 depositata il 28 marzo 2013, hanno  stabilito che spetta all’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, anche con presunzioni semplici, la connivenza fra il cliente e il fornitore, nel caso di specie una cartiera. La Cassazione ha dunque respinto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato l’annullamento di tre avvisi di accertamento notificati ad una società contribuente in considerazione dell’asserita inesistenza di alcuni acquisti dalla stessa registrati che risultavano effettuati presso una società, rivelatasi una “cartiera”. A fronte delle doglianze avanzate dal Fisco, secondo cui la contribuente che aveva detratto l&#8217;imposta non aveva dimostrato in alcun modo di essere totalmente estranea alla frode, la Suprema corte di legittimità ha, per contro, precisato che, in considerazione della presenza di una contabilità apparentemente regolare, sarebbe spettato al Fisco, e non alla contribuente, l’onere di provare gli elementi costitutivi della frode paventata e, nella specie, l’esistenza di una connivenza nella frode medesima tra il fornitore e la società. E, conclude la Corte, : “&#8230; <em>L’onere di provare la connivenza del cessionario nella frode del cedente grava dunque sull’Amministrazione (che può fornire tale prova anche mediante presunzioni semplici, le quali possono derivare anche dalle medesime risultanze di fatto attinenti al cedente); nella specie la sentenza gravata si è attenuta a tale principio di diritto, perché ha annullato gli avvisi di accertamento sulla base del giudizio di fatto che non fosse stato dimostrato (vale a dire: che l’Ufficio non avesse assolto al proprio onere di dimostrare, nemmeno con presunzioni semplici) “il coinvolgimento della ricorrente nel meccanismo di evasione messo in atto dalla fornitrice”; giudizio di fatto non censurato dalla difesa erariale con il mezzo di cui all’articolo 360 n. 5 cpc.</em>”</p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>ateneoweb.com; ipsoa.it; teleconsul.it</em></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La vendita per stock può occultare ricavi in nero</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2344&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vendita-per-stock-puo-occultare-ricavi-in-nero</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 12:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Corte di Cassazione. Sentenza n.7693 del 27.03.2013 Maggiori imposte &#8211; Commerciante &#8211; Vendita di merce a stock &#8211; Recupero a tassazione – Sussiste. Il Fisco può recuperare a tassazione le maggiori imposte a carico del negoziante che vende la merce sottocosto e a stock. Lo ha stabilito la Corte di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/isale.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2346" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/isale-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/Corte-di-Cassazione.-Sentenza-n.7693-del-27.03.2013.pdf">Corte di Cassazione. Sentenza n.7693 del 27.03.2013</a></p>
<p>Maggiori imposte &#8211; Commerciante &#8211; Vendita di merce a stock &#8211; Recupero a tassazione – Sussiste.</p>
<p>Il Fisco può recuperare a tassazione le maggiori imposte a carico del negoziante che vende la merce sottocosto e a stock. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7693 del 27 marzo2013, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. I supremi giudici hanno bocciato come antieconomica la pratica di vendere la merce sottocosto e a stock. Articoli, fra l’altro, acquistati poco tempo prima e a costo più alto. Per questo l’ufficio aveva emesso accertamento. Sul punto i Supremi giudici hanno motivato che: “&#8230;<em>Lamentava l&#8217;Agenzia delle Entrate come, in mancanza di prova contraria, la CTR avesse erroneamente disatteso la presunzione ex art. 54 d.p.r. n. 633 del 1972 di esistenza di ricavi non contabilizzati occultati mediante vendite a stock per prezzi illogicamente inferiori. Presunzione che, secondo l&#8217;Ufficio, era da ritenersi fondata su fatti gravi, precisi e concordanti. Questi, innanzitutto, consistenti nel non aver la contribuente venduto mediante più remunerati &#8220;saldi&#8221; di fine stagione. Ma, invece, nell&#8217;aver la contribuente venduto a stock merce acquistata appena poco tempo prima a prezzi notevolmente e contro ogni ragionevole regola commerciale. Ricavi non contabilizzati da ritenersi ulteriormente avvalorati dalla circostanza che le vendite in contestazione vedevano come acquirenti la contribuente stessa, in quanto proprietaria di altro negozio, oltreché certo P. A. che esercitava identico commercio negli stessi indirizzi della ridetta contribuente.  Per cui correttamente l&#8217;Amministrazione aveva presunto ricavi non dichiarati sulla scorta del valore della merce, maggiorato del ricarico medio. Il motivo è fondato. Va premesso che l&#8217;art. 54, comma 2, d.p.r. n. 633 del 1972 consente all&#8217;Ufficio l&#8217;accertamento di maggiori ricavi a mezzo di presunzioni semplici fondate su fatti gravi precisi e concordati. Dopodiché, sarà il contribuente a esser onerato della contraria prova (Cass. n. 9108 del 2012; Cass. n. 9784 del 2010). La CTR, quindi, non poteva rifiutare la prova presuntiva offerta dall&#8217;Amministrazione. Prova dotata di precisione, gravità e concordanza in ragione dei già evidenziati numerosi univoci fatti rappresentati dalla mancanza dei &#8220;saldi&#8221; di fine stagione ed a favore di antieconomiche vendite a stock per prezzi notevolmente inferiori ed a guadagno della stessa contribuente e di altra persona svolgente attività presso identici indirizzi commerciali. E con palese formazione dei ricavi non contabilizzati, recuperati a tassazione. 3. In mancanza di allegata prova contraria, può decidersi il merito della causa con pronuncia di rigetto dei ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli opposti avvisi di rettifica.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>finanza.tgcom.mediaset.it;cassazione.net</em></p>
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		<title>La lente della Cassazione sulla relata di notifica</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte di Cassazione. Sentenza n.7710 del 27.03.2013 Corte Costituzionale. Sentenza n.258 del 22.11.2012 Provvedimento Entrate 05.03.2013 La Cassazione, anche sulla scia della recente pronuncia costituzionale n. 258/2012, con la sentenza n.7710 del 27.03.2013, offre ancora chiarimenti sulla correttezza delle procedure eseguite dall&#8217;ufficiale giudiziario incaricato di notificare atti giudiziari, soffermandosi in particolare sulla necessit&#224; di chiarire [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/03/relata_notifica.jpg" border="0" style="border:1px solid #000000"/></a></p>
<p align="center"><strong><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.7710-del-27.03.2013.doc" target="_blank" data-mce-href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.7710-del-27.03.2013.doc">Corte   di Cassazione. Sentenza n.7710 del 27.03.2013</a></strong></p>
<p align="center"><strong><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/Corte-Costituzionale.-Sentenza-n.258-del-22.11.2012-.doc" target="_blank" data-mce-href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/Corte-Costituzionale.-Sentenza-n.258-del-22.11.2012-.doc">Corte   Costituzionale. Sentenza n.258 del 22.11.2012</a></strong></p>
<p align="center"><strong><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/Provvedimento-Entrate-05.03.2013.pdf" target="_blank" data-mce-href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/Provvedimento-Entrate-05.03.2013.pdf">Provvedimento   Entrate 05.03.2013</a></strong></p>
<p align="justify">La Cassazione, anche sulla scia della recente pronuncia costituzionale n.   258/2012, con la sentenza n.7710 del 27.03.2013, offre ancora chiarimenti sulla   correttezza delle procedure eseguite dall&rsquo;ufficiale giudiziario incaricato di   notificare atti giudiziari, soffermandosi in particolare sulla necessit&agrave; di   chiarire sempre l&rsquo;eventuale &nbsp;stato di irreperibilit&agrave; del destinatario della   cartella di pagamento.&nbsp;La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza   258/2012, ha voluto uniformare le modalit&agrave; di notifica degli atti di   accertamento (articolo 60, Dpr 600/1973) e delle cartelle di pagamento (articolo   26, Dpr 602/1973), ritenendo applicabile, per tutti i casi di &ldquo;irreperibilit&agrave;   relativa&rdquo; del contribuente, l&rsquo;ordinaria procedura: la notifica, cio&egrave;, avviene   tramite deposito dell&rsquo;atto nella casa comunale, affissione dell&rsquo;avviso di   deposito in busta chiusa e sigillata presso l&rsquo;abitazione, ufficio o azienda del   contribuente, e invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno per informare   il contribuente degli adempimenti eseguiti (articolo 140 cpc). &nbsp;&nbsp;Nel caso   sottoposto al supremi giudici, un &nbsp; contribuente aveva trovato affisso alla   porta dell&rsquo;abitazione l&rsquo;avviso lasciato dall&rsquo;ufficiale giudiziario e   propedeutico a una cartella di pagamento. Ma la scelta dall&rsquo;ufficiale   giudiziario doveva essere motivata in maniera dettagliata nella relata di   notifica, certificando non solo l&rsquo;assenza del destinatario, ma anche di   familiari, persone addette alla casa, vicini e portiere. Senza tale passaggio,   chiariscono i giudici della Cassazione, la validit&agrave; della notifica &egrave; da mettere   seriamente in discussione. Si legge al riguardo che:&rdquo;&#8230; <em>Secondo la   condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14890 del 2000, n. 11461   del 2002; n. 16899 del 2007), anche nel procedimento di accertamento   dell&rsquo;imposta &ndash; il dPR n. 600 del 1973 art. 60 richiama, in via generale, le   disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti cpc &ndash; la speciale forma di   notificazione, prevista dall&rsquo;art. 140 cpc, &egrave; consentita, soltanto quando non sia   possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 cpc, e cio&egrave; quando: a)   sia impossibile eseguire la consegna dell&rsquo;atto a mani proprie del destinatario   nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, e quando   nei suddetti luoghi manchino (nel senso che non esistano) o non si rinvengano   (nel senso che non siano presenti) le persone che la norma processuale considera   idonee a garantire la trasmissione dell&rsquo;atto, a causa della relazione o del   rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario; b)   l&rsquo;impossibilit&agrave; di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalit&agrave;   dei suddetti articoli deve risultare dalla relata dell&rsquo;organo notificante, non   potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex art. 140 cpc,   concretamente adottata. Nella specie, la Commissione Regionale ha affermato che   le formalit&agrave; di notifica, avvenuta ai sensi dell&rsquo;art. 140 cpc, sono state   rispettate, senza specificare se il ricorso al relativo procedimento   notificatorio fosse in concreto giustificato, in riferimento ai relativi   presupposti, quali riportati in seno alla relata&rdquo;.</em></p>
<p align="justify"><strong>&nbsp;</strong><strong>La posizione dell&rsquo;Agenzia delle   Entrate</strong></p>
<p align="justify">Esigenza di porre una chiarezza nelle procedure, peraltro era gi&agrave; stata   avvertita &nbsp;dal direttore dell&rsquo;Agenzia dell&rsquo;Entrate, che con&nbsp;Provvedimento del 5   marzo 2013, aveva disposto la modifica della relata di notifica della cartella   di pagamento (di cui all&rsquo;allegato 1 del Provvedimento dell&rsquo;Agenzia prot. n.   100148 del 3/7/2012) recependo quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la   sentenza n. 258/2012. Il Provvedimento ha&nbsp; disposto l&rsquo;adeguamento del testo   della relata di&nbsp;notifica della cartella di pagamento&nbsp;nella parte concernente   l&rsquo;irreperibilit&agrave; relativa del destinatario specificando che &#8211; in caso di   temporanea assenza, o incapacit&agrave; o rifiuto delle persone legittimate a ricevere   gli atti in luogo del destinatario &#8211; si procede alla notifica mediante deposito   dell&rsquo;atto nella casa comunale, affissione&nbsp; dell&rsquo;avviso di deposito in busta   chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente   ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente   degli adempimenti effettuati.</p>
<p align="justify">A cura di Redazione</p>
<p align="justify">Fonte: <em>fiscoediritto.it; fiscooggi.it; cortecostituzionale.it;</em> <em>agenziaentrate.gov.it</em></p>
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		<title>Rimborso sospeso se ci sono dei reati fiscali.</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.7630 del m25.03.2013 Rimborso &#8211; Sospensione &#8211; Contribuente sotto processo per frode fiscale &#8211; Impugnabilità del provvedimento di sospensione &#8211; Non sussiste. L’Amministrazione Finanziaria può legittimamente sospendere la richiesta di rimborso IVA, se il contribuente è indagato per frode fiscale. È quanto si evince dalla sentenza [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/sospeso.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2334" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/sospeso-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.7630-del-m25.03.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.7630 del m25.03.2013</a></p>
<p>Rimborso &#8211; Sospensione &#8211; Contribuente sotto processo per frode fiscale &#8211; Impugnabilità del provvedimento di sospensione &#8211; Non sussiste.</p>
<p>L’Amministrazione Finanziaria può legittimamente sospendere la richiesta di rimborso IVA, se il contribuente è indagato per frode fiscale. È quanto si evince dalla sentenza 26 marzo 2013, n. 7630, della Corte di Cassazione. In presenza di un procedimento penale a carico del contribuente l’Erario dev’essere tutelato. Altrimenti l’atto di sospensione rientra fra quelli che, interpretando estensivamente le norme del processo tributario, può essere legittimamente contestato. Scrivonono i Giudici: “&#8230; <em>La disposizione cui all’art. 38 bis, comma 3 del dpr n. 633 del 1972, concernente la sospensione dei rimborsi d’imposta fino alla definizione del procedimento penale, si legge nel passaggio chiave della sentenza, instaurato a carico dell’istante, quando siano a lui contestati i reati di emissione o utilizzo di fatture o altri documenti illecitamente emessi, delinea un meccanismo sospensivo solo in relazione alle ipotesi in cui sia stato instaurato, a carico dell’istante medesimo, un procedimento penale per i predetti reati, ed assolve alla funzione di tutelare l’interesse dell’Erario a recuperare, in via di autotutela, quanto eventualmente sarebbe stato percepito indebitamente dal contribuente, come nella specie: ”</em>. &#8230; <em>A maggior ragione si tratta pur sempre di una legittima facoltà dell’amministrazione estesa a tutte le ipotesi di applicabilità di sanzioni anche di altra natura, “la disposizione all’art. 38 bis, comma 3 del d.P.R. n.633 del 1972 &#8211; concernente la sospensione dei rimborsi d’imposta fino alla definizione del procedimento penale instaurato a carico dell’istante, quando siano a lui contestati i reati di emissione o utilizzo di fatture o altri documenti illecitamente emessi (art. 4 comma 1 del D.L. 429/1982, abrogato dall’art. 25 del D.Lgs. 74/2000) &#8211; delinea un meccanismo sospensivo solo in relazione alle ipotesi in cui sia stato instaurato, a carico dell’istante medesimo, un procedimento penale per i predetti reati, ed assolve alla funzione di tutelare l’interesse dell’Erario a recuperare, in via di autotutela, quanto eventualmente sarebbe stato percepito indebitamente dal contribuente, come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 15532 del 11/08/2004). Inoltre, &#8220;a fortiori&#8221; si tratta ora pur sempre di una legittima facoltà dell’amministrazione estesa a tutte le ipotesi di applicabilità di sanzioni anche di altra natura, giusta la novella introdotta col D.lgs. n. 472/97. Invero l’art. 23 del medesimo D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 nel fissare il principio generale della sospensione dei pagamenti di crediti in favore di contribuenti autori di violazioni finanziarie, raggiunti da atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, ancorché non definitivi, fa riferimento a qualsiasi tipo di pagamento, e quindi anche a quello in argomento, ed ha, quindi, implicitamente abrogato, quale norma successiva, avente rango non inferiore ed identica funzione cautelare alla precedente, l’art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che limitava la possibilità dell’Amministrazione di sospendere l’erogazione dei rimborsi alla sola ipotesi di contestazione di specifici reati (V. pure Cass. Sentenze n. 16535 del 14/07/2010, n. 10199 del 2003).</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>professionisti.it;teleconsul.it</em></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Società insolvente non può decidere di pagare per primo l&#8217;amministratore</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n. 14029 del 25.03.2013 Reati societari &#8211; Bancarotta societaria &#8211;  par condicio creditorum Ineccepibile l’interpretazione dei giudici della Cassazione che, con la sentenza n.14029 del 25.03.2013, hanno azzerato la pronunzia di assoluzione emessa, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di una contribuente che, nella doppia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/rotto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2326" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/rotto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.-14029-del-25.03.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n. 14029 del 25.03.2013</a></p>
<p>Reati societari &#8211; Bancarotta societaria &#8211;  par condicio creditorum</p>
<p>Ineccepibile l’interpretazione dei giudici della Cassazione che, con la sentenza n.14029 del 25.03.2013, hanno azzerato la pronunzia di assoluzione emessa, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di una contribuente che, nella doppia veste di socia e di amministratrice, è stata accusata di “bancarotta preferenziale” e di “bancarotta per distrazione”. La delibera con la quale si autoassaegnava il pagamento,  era   formalmente corretta, ma di evidente rilevanza penale. Innanzitutto  perché è impensabile che l’amministratore della società, oramai verso il fallimento, rimuova artatamente la parità di trattamento dei creditori e riscuota il proprio credito. Il punto focale su cui verteva la causa è quello relativo alla contestata delibera con cui era stato deciso ufficialmente il “<em>pagamento” dei “compensi per l’attività di amministratore</em>”, riferiti, per giunta, a un esercizio “<em>concluso con una perdita tale da azzerare il capitale sociale</em>”. Affermano i giudici che ci si trova di fronte ad un’azione con cui sono state “<em>violate le legittime aspettative degli altri creditori</em>”, in particolare, chiariscono che:”&#8230; <em>Quanto al reato di bancarotta preferenziale, risulta che, in stato di insolvenza della società, la B. ha partecipato ad una delibera in proprio favore,diretta a soddisfare il credito vantato verso l’impresa da lei amministrata, violando però le legittime aspettative degli altri creditori. Questa delibera, quindi, pur caratterizzata da legittimità formale, sul piano del rapporto civilistico tra impresa e amministratori, presenta una rilevanza penale, a fronte della doverosa tutela della par condicio creditorum, la quale impone all’amministratore, nella presente fattispecie, il percorso dell’insinuarsi nel passivo, riservando agli organi fallimentari la valutazione sulla sussistenza del credito e sul quantum della sua soddisfazione”.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
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<p>Fonte<em>:</em> <em>fiscoediritto.it</em></p>
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		</item>
		<item>
		<title>L’ accertamento non si frena con la contabilità in ordine</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2319&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-accertamento-non-e-frenato-dalla-contabilita-in-ordine</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.6929 del 20.03.2013 Tributi &#8211; Studi settore &#8211; Contabilità regolare &#8211; Nessuna richiesta di altri elementi da parte del fisco &#8211; Applicabilità &#8211; Sussistenza Con la sentenza n. 6929 di ieri, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’accertamento da parametri ed ormai anche noto come accertamento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/conti.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2321" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/conti-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/CORTE-DI-CASSAZIONE.Sentenza-n.6929-del-20.03.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.6929 del 20.03.2013</a></p>
<p>Tributi &#8211; Studi settore &#8211; Contabilità regolare &#8211; Nessuna richiesta di altri elementi da parte del fisco &#8211; Applicabilità &#8211; Sussistenza</p>
<p>Con la sentenza n. 6929 di ieri, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’accertamento da parametri ed ormai anche noto come accertamento standardizzato. Non vi sono novità in merito alle conclusioni raggiunte, ma la sentenza appare rilevante perché fa chiarezza sulla ripartizione dell’onere probatorio fra contribuente e Fisco.  La corte, nel richiamare l’attuale giurisprudenza, ha pertanto confermato che tale accertamento si fonda su una presunzione semplice, i cui presupposti  risultano integrati solo dopo l’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente, al fine di approdare alla personalizzazione degli standard con la specifica realtà del soggetto controllato. Nel caso di specie i supremi giudici ritengono anche che: “&#8230; <em>Del tutto inconferente, poi, è l’individuazione, da parte del giudice di appello, di un limite al potere accertativo dell’Ufficio, costituito dalla regolare tenuta delle scritture contabili da parte del C.. Va rilevato, infatti, che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità non impedisce l’applicazione degli “standard”, né costituisce una valida prova contraria (Cass. S.U. 26635/09)”</em>.  Inoltre per la Cassazione, però, nessun ulteriore accertamento, poteva essere posto a carico dell’Ufficio, e, pertanto: “&#8230; <em>Per tutte le ragioni esposte, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “il potere di accertamento dell’Ufficio, ai sensi degli artt. 39 d.P.R. n. 600/73, 54 d.P.R. n. 633/72 e 3 della 1. n. 549/95, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest’ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente. Il suddetto potere accertativo non è impedito dalla regolarità della contabilità tenuta dal contribuente, che non può costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri suindicati”.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>teleconsul.it;eutekne.com</em></p>
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		<title>Per la cessione della concessionaria anche i veicoli sono compresi nell’imponibile</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.6936 del 20.03.2013 Plusvalenza &#8211; Cessione di auto iscritte al Pra e ramo d’azienda da parte del concessionario &#8211; Imponibilità dell’imposta di registro – Sussistenza. Nella base imponibile  dell’imposta di registro applicabile in caso di cessione dì azienda, sono esclusi gli autoveicoli iscritti al PRA, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/auto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2314" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/03/auto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p>Plusvalenza &#8211; Cessione di auto iscritte al Pra e ramo d’azienda da parte del concessionario &#8211; Imponibilità dell’imposta di registro – Sussistenza.</p>
<p>Nella base imponibile  dell’imposta di registro applicabile in caso di cessione dì azienda, sono esclusi gli autoveicoli iscritti al PRA, ma questo non vale se la  cessione riguarda una società  di rivendita di autoveicoli. Questo è l’ importante chiarimento fornito dalla Corte di cassazione  con la sentenza n. 6936, del 20 marzo 2013. Nel caso esaminato, a seguito della cessione di un ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di concessionaria per la vendita e l’assistenza di autoveicoli veniva richiesto dalle parti il rimborso dell’imposta di registro limitatamente al valore dei veicoli usati acquistati (pari ad oltre un terzo del prezzo totale versato). Infatti, pur avendo corrisposto l’imposta di registro sull’intero corrispettivo pagato, l’acquirente riteneva di aver diritto alla restituzione della parte relativa agli autoveicoli, alla luce del combinato disposto degli artt. 51 comma del DFR 131186 e 1 1-bis della Tabella allegata al medesimo Decreto. Però il citato art.51, nel disciplinare il potere di rettifica dell’Ufficio in relazione agli altri soggetti ad imposta di registro, dispone che il valore degli atti che hanno per oggetto aziende deve essere “<em>controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda</em>.”Infatti, aggiunge la Corte: “&#8230; <em>L’esclusione dal computo del valore, disposta dalla norma di cui all’art. 51, co 4, in esame va, però, riferita al caso di veicoli che costituiscono beni strumentali dell’impresa e non riguarda l’ipotesi, ricorrente nella specie, di azienda dedita al commercio dei veicoli stessi. In questo caso, in base ad un’interpretazione conforme ai principi informatori dell’imposta di registro non si può, infatti, pretermettere, nella determinazione della base imponibile dell’imposta, il valore relativo ai veicoli ceduti &#8211; che costituiscono, invero, l’elemento centrale e qualificante dell’azienda trasferita-, senza, con ciò, snaturare il presupposto dell’imposta, che assoggetta a tassazione il valore di mercato che viene in rilievo in caso di trasferimento di un’entità economica organizzata, e cioè il prezzo che il venditore ha probabilità di realizzare e l’acquirente di pagare, in condizioni normali di mercato, e che va, ovviamente, riferito all’oggetto effettivo della cessione”.</em></p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>lalentesulfisco.it; teleconsul.it</em></p>
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