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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Giuseppe Monni</title>
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		<title>Il Senato approva in via definitiva la conversione del D.L. n.154/2015 – Disposizioni urgenti in materia economico sociale</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 12:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nella seduta del 25 novembre 2015, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del D.L. n.154/2015, A.S. n.2124. L’articolo 1 contiene norme volte al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. L&#8217;articolo 1 bis introdotto dalla Camera modifica l’ambito di applicazione della normativa transitoria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella seduta del 25 novembre 2015, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del D.L. n.154/2015, A.S. n.2124.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 1 contiene norme volte al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1 bis introdotto dalla Camera modifica l’ambito di applicazione della normativa transitoria in materia di lavori socialmente utili.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 2 reca misure urgenti in favore delle grandi imprese in amministrazione straordinaria, oggetto di previsioni attinenti al programma di cessione dei complessi aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 3 contiene misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015 delle Province di Parma e Piacenza, con la riduzione degli obiettivi del Patto di Stabilità interno per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informat-press.it/giornalecomuni/wp-content/uploads/2015/11/00942496.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
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		<title>Al Senato la conversione in legge del D.L. n.154/2015 contenente disposizioni urgenti in materia economico sociale</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 12:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione 5ª (Bilancio) del Senato prosegue l’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n.154/2015, (S. n.2124) con scadenza 30 novembre 2015, già approvato in prima lettura dalla Camera. L’articolo 1 reca misure urgenti per garantire il decoro degli edifici scolastici. L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, reca disposizioni in materia di lavori di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione 5ª (Bilancio) del Senato prosegue l’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n.154/2015, (S. n.2124) con scadenza 30 novembre 2015, già approvato in prima lettura dalla Camera.</p>
<p>L’articolo 1 reca misure urgenti per garantire il decoro degli edifici scolastici.</p>
<p>L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, reca disposizioni in materia di lavori di pubblica utilità.</p>
<p>L’articolo 2 contiene misure urgenti per l’esecuzione del programma di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.</p>
<p>L’articolo 3 reca misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Parma e Piacenza. Le modifiche introdotte dalla Camera prevedono che per l’anno 2015, nel saldo ai fini del rispetto del patto di stabilità non siano considerate le spese sostenute dagli enti locali a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell’anno 2015 per il quale sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/46160.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
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		<title>Interventi sul territorio ed altri provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2015</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella seduta n. 90 di venerdì 13 novembre, il Governo ha approvato una serie di provvedimenti. Interventi sul territorio: lo stanziamento di 500 milioni per investimenti a Bagnoli, Terra dei Fuochi, Area EXPO, Reggio Calabria, Servizio Civile e Protezione Civile, agibilità alloggi popolari, impianti sportivi nelle periferie, fax credit per il Cinema, tutela del MADE [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella seduta n. 90 di venerdì 13 novembre, il Governo ha approvato una serie di provvedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Interventi sul territorio: lo stanziamento di 500 milioni per investimenti a Bagnoli, Terra dei Fuochi, Area EXPO, Reggio Calabria, Servizio Civile e Protezione Civile, agibilità alloggi popolari, impianti sportivi nelle periferie, fax credit per il Cinema, tutela del MADE IN ITALY, collegamenti aerei per la Sardegna.</p>
<p style="text-align: justify;">Un disegno di legge per il contrasto al lavoro nero ed al caporalato.</p>
<p style="text-align: justify;">Testo definitivo di uno schema di decreto legislativo riguardante risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Esame preliminare di schemi di decreti legislativi riguardanti: squadre investigative comuni; blocco dei beni o di sequestro probatorio; reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; diritti processuali delle persone; misure alternative alla detenzione cautelare; esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali; emittenti i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione; sistemi di garanzia dei depositi; reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; disposizioni sul mercato di attrezzature a pressione; imbarcazioni da diporto e moto d’acqua; lavoro marittimo; classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele; qualifiche professionali e cooperazione amministrativa; restituzione beni culturali usciti illegalmente; sostanze radioattive nelle acque; depenalizzazione di reati, abrogazione di reati e introduzione di sanzioni amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">Piano di stralcio per assetto idrogeologico del fiume Fella.</p>
<p style="text-align: justify;">Proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici 2015 nei territori delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Trapani.</p>
<p style="text-align: justify;">Giornata nazionale dell’epilessia.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi Regionali per le quali viene decisa o meno l’impugnativa.</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/9015_cdm.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/allegato_infrastrutture.pdf" target="_blank">Allegato infrastrutture 2015</a></strong></span></p>
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		<title>Consiglio di Stato, Sez. V &#8211; Sentenza n. 4857/2015</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Occupazione di spazi del campo sportivo comunale con manufatti pubblicitari &#8211;  Richiesta del canone &#8211; Giurisdizione La controversia scaturisce dalla intimazione di un Comune ad una azienda pubblicitaria di rilasciare gli spazi occupati con manufatti sul muro di cinta del campo sportivo comunale per esposizioni pubblicitarie, con richiesta di pagamento del canone per il periodo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Occupazione di spazi del campo sportivo comunale con manufatti pubblicitari &#8211;  Richiesta del canone &#8211; Giurisdizione</h3>
<p style="text-align: justify;">La controversia scaturisce dalla intimazione di un Comune ad una azienda pubblicitaria di rilasciare gli spazi occupati con manufatti sul muro di cinta del campo sportivo comunale per esposizioni pubblicitarie, con richiesta di pagamento del canone per il periodo 1982/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha accolto il ricorso dell’azienda ritenendo che il Comune, non avendo preteso alcun corrispettivo per l’uso del bene per un lungo periodo, aveva dimostrato di considerare le autorizzazioni per l’esposizione della pubblicità come comprensive dell’utilizzo del muro di cinta, ed ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune volta al recupero del canone.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’appello, il Comune ha posto in primis la questione della giurisdizione, essendo stato il ricorso di primo grado proposto non avverso un provvedimento autoritativo ma nei confronti di un atto di diritto privato con il quale l’Ente manifestava la volontà di rientrare in possesso di un proprio bene patrimoniale disponibile occupato senza titolo. Pertanto, la competenza a decidere sarebbe stata del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha osservato che la realizzazione ed installazione di qualsiasi manufatto su suolo pubblico necessita di un preventivo atto di concessione; inoltre, qualsiasi atto dell’Ente di gestione di un proprio bene pubblico demaniale o del patrimonio indisponibile (e, per costante giurisprudenza il campo sportivo comunale rientra in tali fattispecie) ha natura pubblicistica e provvedimentale per cui le relative controversie rientrano nella esclusiva competenza del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la collocazione di impianti pubblicitari, la cui disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 507/1993, gli articoli 3 e 12 stabiliscono che tali manufatti siano assoggettati alla autorizzazione del Comune che deve svolgere una attività valutativa e discrezionale, che si manifesta con atti che incidono su posizioni di interesse legittimo e, quindi, riservati alla giurisdizione amministrativa. Viene così risolta la questione della eccezione di incompetenza sollevata dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale del Comune, diretta al recupero del canone per la occupazione di spazi pubblici, il Consiglio di Stato ha rilevato che la richiesta sia fondata in quanto il pagamento dell’imposta di pubblicità non esenta dalla debenza del canone di locazione, ai sensi dell’articolo 13, ultimo comma del richiamato decreto n. 507/1993. Ha però anche precisato che la natura del canone per la occupazione di spazi pubblici è stata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.64 del 2008, inquadrata nelle entrate di natura patrimoniale e non tributaria, attribuendone la competenza sulle controversie al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/cds154857.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo integrale della sentenza</strong></span></a></p>
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		<title>La nota di lettura ANCI sulla Legge di Stabilità 2016 e gli emendamenti presentati</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 12:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul sito ANCI il documento recante la prima nota di lettura delle norma di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenute nel Disegno di stabilità 2016 e gli emendamenti presentati nel corso della audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera. Documenti Correlati Audizione &#124; Nota di lettura &#124; Emendamenti]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sul sito <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.anci.it" target="_blank">ANCI</a></span> il documento recante la prima nota di lettura delle norma di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenute nel Disegno di stabilità 2016 e gli emendamenti presentati nel corso della audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera.</p>
<p style="text-align: center;">Documenti Correlati</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/Audizione.pdf" target="_blank">Audizione</a> | <a style="color: #0000ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/Nota-Lettura-91115.pdf" target="_blank">Nota di lettura</a> | <a style="color: #0000ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/Emendamenti.pdf" target="_blank">Emendamenti</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>La legge di stabilità 2016 in corso di esame al Senato &#8211;  Presentati 3560 emendamenti – Nell’articolo 4 la nuova disciplina IMU/TASI ed altri provvedimenti sui tributi locali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5221&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-legge-di-stabilita-2016-in-corso-di-esame-al-senato-presentati-3560-emendamenti-nellarticolo-4-la-nuova-disciplina-imutasi-ed-altri-provvedimenti-sui-tributi-locali</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione Bilancio del Senato in sede referente prosegue l’esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S .2111) con la previsione dell’approdo in Aula dal prossimo lunedì 16 novembre. L’articolo 4 contiene la nuova disciplina della tassazione immobiliare, intervenendo sull’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che aveva anticipato al 2012 la introduzione dell’IMU. Nei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Commissione Bilancio del Senato in sede referente prosegue l’esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S .2111) con la previsione dell’approdo in Aula dal prossimo lunedì 16 novembre.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 4 contiene la nuova disciplina della tassazione immobiliare, intervenendo sull’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che aveva anticipato al 2012 la introduzione dell’IMU.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei primi tre commi viene disposta la parziale detassazione dall’IMU per i terreni agricoli, ripristinando il criterio contenuto nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei commi 4 e 5 sono contenute le norme concernenti la esclusione del prelievo per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.</p>
<p style="text-align: justify;">I commi 6, 7 e 8 stabiliscono l’ammontare della compensazione ai Comuni per le perdite di gettito derivante dalla detassazione in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei commi 9-12 viene regolata la detassazione dei c.d.”macchinari imbullonati” ora incorporati nella rendita catastale dei fabbricati commerciali ed industriali delle categorie D ed E.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il comma 13 viene abrogata l’IMUS (imposta municipale secondaria) di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, per cui dopo le proroghe che ne disponevano il rinvio al 2016, ne viene decisa la rinuncia quindi restano in vita i tributi minori relativi alle occupazioni di suolo pubblico ed alle esposizioni pubblicitarie che avrebbero dovuto incorporarsi nell’IMUS.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46119.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Le agevolazioni IMU/TASI per gli immobili di proprietà di pensionati italiani residenti all’estero – La risoluzione  del MEF n. 10/DF del 5 novembre 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Risoluzione Prot. N.50624 del 5 novembre 2015 il MEF fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di IMU eTASI agli immobili posseduti dal pensionati italiani residenti all’estero. Richiamando le disposizioni dell’art. 9 bis del D.L. n.47/2014, il Ministero ritiene che spetta al contribuente individuare l’immobile da equiparare all’abitazione principale ai fini della esenzione IMU e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la Risoluzione Prot. N.50624 del 5 novembre 2015 il MEF fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di IMU eTASI agli immobili posseduti dal pensionati italiani residenti all’estero.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando le disposizioni dell’art. 9 bis del D.L. n.47/2014, il Ministero ritiene che spetta al contribuente individuare l’immobile da equiparare all’abitazione principale ai fini della esenzione IMU e dell’aliquota TASI dovuta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/10df51115_MEF.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della risoluzione</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>L’applicazione della esenzione IMU agli immobili delle cooperative edilizie – I chiarimenti del MEF nella Risoluzione n. 9/DF del 5 novembre 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[Il MEF &#8211; Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale &#8211; con la Risoluzione prot.n.50620 del 5 novembre 2015, fornisce chiarimenti in ordine al regime di esenzione IMU per gli immobili abitativi delle cooperative edilizie. Nella pronuncia si fa presente che in primo luogo occorre verificare se le cooperative possano rientrare nel concetto di “imprese costruttrici”, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il MEF &#8211; Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale &#8211; con la Risoluzione prot.n.50620 del 5 novembre 2015, fornisce chiarimenti in ordine al regime di esenzione IMU per gli immobili abitativi delle cooperative edilizie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pronuncia si fa presente che in primo luogo occorre verificare se le cooperative possano rientrare nel concetto di “imprese costruttrici”, quale requisito essenziale per l’applicazione delle disposizioni agevolative.</p>
<p style="text-align: justify;">É necessario inoltre che sussista la condizione che i fabbricati siano destinati dall’impresa alla vendita mediante l’assegnazione ai soci. A tale riguardo vengono richiamate alcune sentenze della Cassazione che hanno chiarito il concetto di “assegnazione” quale cessione di beni a titolo oneroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene precisato infine che le disposizioni riguardanti il regime IMU si estendono anche all’applicazione della TASI ai fini della individuazione della relativa aliquota.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/9df51115_MEF.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della risoluzione</span></strong></a></p>
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		<title>Consiglio di Stato Sez. V – Ordinanza n. 4793 del 20 ottobre 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[ Affidamento servizi in house – Requisito dell’attività prevalente – Rinvio alla Corte di Giustizia UE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato &#8211; Sezione V – con l’Ordinanza n. 4793 del 20 0ttobre 2015, emessa nel Ricorso proposto per l’annullamento della delibera di un Comune riguardante l’esistenza del presupposto per l’affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’UE, trattandosi della interpretazione di principi del Trattato.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione posta è se il requisito che condiziona l’affidamento diretto dei servizi alla società in house al fatto che la stessa svolga l’attività prevalente a favore dell’ente controllante, sia da intendere che debba trattarsi esclusivamente di attività prestate all’ente pubblico che detiene il capitale sociale o, viceversa, se possano computarsi anche attività svolte per enti pubblici non soci.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti,   la società affidataria ha svolto attività di gestione dei rifiuti anche in Comuni diversi dal Comune concedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha rilevato che il quadro normativo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE non forniscono   chiara risposta al quesito, per cui ha ritenuto di sottoporre la questione all’Organismo europeo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/479315cds.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo integrale dell&#8217;Ordinanza</span></a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>In Aula alla Camera il disegno di legge delega in materia di procedure riguardanti le concessioni di servizi e gli appalti per il recepimento delle direttive Europee</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La delega, contenuta nell’Atto Camera n. 3194.A e scaturita dalla necessità di uniformarsi agli altri Paesi dell’Europa, offre l’occasione per riordinare l’intero apparato normativo (Codice degli appalti e Regolamento di attuazione) che è stato oggetto di numerosi interventi di modifica non sempre coerenti tra loro. Nel testo approvato in prima lettura dal Senato appare la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La delega, contenuta nell’<span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/3194a.pdf" target="_blank">Atto Camera n. 3194.A</a></span> e scaturita dalla necessità di uniformarsi agli altri Paesi dell’Europa, offre l’occasione per riordinare l’intero apparato normativo (Codice degli appalti e Regolamento di attuazione) che è stato oggetto di numerosi interventi di modifica non sempre coerenti tra loro.<br />
Nel testo approvato in prima lettura dal Senato appare la determinazione di affidare all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) i compiti inerenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori al fine di dettare linee guida che garantiscano il superamento del regime derogatorio troppo spesso abusato, nonché la trasparenza e la pubblicità degli atti.<br />
Tra le novità va segnalato che la sostituzione e l’aggiornamento dell’attuale quadro normativo formeranno oggetto in primo luogo di un decreto legislativo finalizzato al recepimento della disciplina europea e, in seguito, di un secondo decreto attuativo che provvederà al riordino ed alla redazione del nuovo Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>In corso di esame alla Camera la conversione del D.L. n.154/2015 recante disposizioni urgenti in materia economico sociale</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 12:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Alla Camera, in prima lettura, la Commissione Bilancio prosegue l’esame del D.L. 154/2015 per il quale sono state presentate 122 proposte emendative. All’interno del provvedimento sono previsti interventi in favore dei territori delle Province di Piacenza e Parma colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, le cui misure consisteranno nella riduzione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alla Camera, in prima lettura, la Commissione Bilancio prosegue l’esame del D.L. 154/2015 per il quale sono state presentate 122 proposte emendative. All’interno del provvedimento sono previsti interventi in favore dei territori delle Province di Piacenza e Parma colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, le cui misure consisteranno nella riduzione dell’obiettivo del patto di stabilità dell’anno 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/17PDL0034260.pdf" target="_blank">ATTO C. 3340</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/20102015cb.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>I pareri dell’ANAC sulle procedure di gara per la gestione delle entrate degli enti locali</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5140</guid>
		<description><![CDATA[Il D.L. n.90/2014, convertito con L. n.114/2014, ha soppresso l’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ed ha trasferito all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le competenze in materia di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici). Il suddetto articolo stabilisce che l’Autorità (ora [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il D.L. n.90/2014, convertito con L. n.114/2014, ha soppresso l’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ed ha trasferito all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le competenze in materia di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).</p>
<p style="text-align: justify;">Il suddetto articolo stabilisce che l’Autorità (ora ANAC) esprime pareri non vincolanti relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando ipotesi di soluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi pur sempre di pareri che non rivestono il carattere della obbligatorietà per i richiedenti in quanto espressi con la finalità di ridurre il contenzioso tra le parti (stazioni appaltanti e soggetti partecipanti alla gara), fermo restando che a costoro non viene in alcun modo rimossa la facoltà di avviare le forme di tutela previste dalla normativa nel caso non intendano adeguarsi alle indicazioni dell’ANAC.</p>
<p style="text-align: justify;">La missione istituzionale dell’Autorità può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, delle società partecipate e controllate, nel rispetto del principio della trasparenza, mediante l’attività di vigilanza nel comparto dei contratti pubblici con interventi in sede consultiva e di regolazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di procedure svolte per l’affidamento di servizi inerenti l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, l’ANAC ha avuto modo di esprimere nel corso dell’anno 2015 alcuni pareri che, pur non assumendo valore giurisprudenziale, costituiscono pur sempre per gli operatori   una utile guida nella soluzione di problematiche insorte nel corso di tali gare.</p>
<p style="text-align: justify;">Su alcuni significativi di tali pareri è rivolta l’attenzione del presente articolo, allo scopo di illustrarne i contenuti ed i suggerimenti che ne derivano.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/1050615.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Parere n. 105 del 17 giugno 2015 – Requisiti economico finanziari per la partecipazione alla gara</strong></span></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nella gara di un Comune per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali e delle sanzioni amministrative, di importo pari ad euro 1.800.000,00 annui per un totale di euro 16.200.000,00 per i nove anni di contratto, è stato chiesto ai fini della partecipazione la titolarità di contratti in essere “da almeno dodici mesi” ed il conseguimento di un fatturato nel triennio precedente non inferiore a tre volte l’importo complessivo a base d’asta.</p>
<p style="text-align: justify;">Su richiesta di parere avanzata da una impresa concorrente circa la legittimità della clausola sopra citata relativa ai requisiti di capacità economico finanziaria, l’ANAC ha ritenuto non proporzionata e lesiva della concorrenza l’entità del fatturato necessaria per la partecipazione, nonché l’ulteriore requisito del possesso di contratti in essere da almeno dodici mesi; ha inoltre chiarito che per volume di riscossioni devono intendersi non le somme di cui l’azienda ha la momentanea detenzione, bensì gli importi ad essa attribuiti quale aggio sugli introiti realizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle motivazioni l’Autorità richiama precedenti analoghi pareri e varie sentenze del Consiglio di Stato, da cui emerge che è lasciata ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di partecipazione pi0 rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge (ad esempio la iscrizione nell’Albo), purchè tali prescrizioni rispettino i principi i proporzionalità e ragionevolezza, in modo da non restringere la possibile platea di concorrenti, costituendo situazioni di privilegio per alcuno dei partecipanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni espresse dall’ANAC sono condivisibili nel senso che spetta all’Ente appaltante la corretta valutazione dei requisiti da inserire ne Bando (lex specialis). Ciò vuol dire che l’Ufficio comunale preposto deve svolgere un preliminare studio degli elementi destinati a determinare il valore economico della concessione, sia per quanto riguarda le entrate presumibilmente ricavabili per ogni tipologia (tributi, canoni, sanzioni ecc.) desumibili dalle proprie banche dati (numero utenti, unità immobiliari censite sul territorio e c.d. immobili fantasma, esercizi commerciali, licenze edilizie, verbali per sanzioni amministrative ecc.) nonché il possibile incremento conseguibile per effetto dell’attività di recupero della evasione e della morosità. Sulla scorta di tali elementi pervenire al valore economico dell’affidamento e di conseguenza individuare i requisiti di capacità economica e tecnica da richiedere ai concorrenti: requisiti rapportati con criterio di ragionevolezza alla dimensione del Comune, tali da garantire una corretta ed efficiente gestione dei servizi affidati.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/1260615.pdf" target="_blank"><strong>Parere n. 126 del 15 luglio 2015 &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa – Soglia di sbarramento – Illegittimità della clausola </strong></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Bando di gara di un Comune per la concessione dell’attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti di affissione, della tassa di occupazione suolo pubblico e dei canoni patrimoniali non ricognitori, da aggiudicare all’offerta economica pi0 vantaggiosa, ha indicato la misura percentuale dell’aggio posto a base d’asta, soggetto a diminuzione, fissando la soglia del ribasso da non superare, pena l’esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Un concorrente ha partecipato alla gara formulando una offerta economica che ha superato la suddetta soglia di ribasso ed è stato escluso per antieconomicità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">In risposta al parere richiesto sulla legittimità della clausola in questione, l’ANAC ha ritenuto che la stessa non sia compatibile con la disciplina della concorrenza in quanto la verifica delle offerte anomale (cioè sospette di non essere economicamente sostenibili) debba essere svolta dall’Ente appaltante secondo le prescrizioni dell’articolo 86 del Codice dei Contratti Pubblici (decr.legisl.n.163/2006) e non con criteri alternativi, quale quello previsto nel Bando in questione con la indicazione della soglia di ribasso da non superare.</p>
<p style="text-align: justify;">D’accordo con l’ANAC circa la illegittimità di siffatta clausola, non sembra perù condivisibile il richiamo all’art. 86 del Codice dei Contratti Pubblici, e ciò per duplici motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, giova ricordare che l’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 esclude l’applicazione delle norme del Codice stesso alle Concessioni di Servizi, salvo quelle che rispondono ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Non quindi la norma in questione, non rispondente ai suddetti principi.</p>
<p style="text-align: justify;">Va inoltre rilevato che il meccanismo contenuto nell’art. 86 porta ad individuare l’anomalia dell’offerta nella situazione in cui i punti relativi all’offerta economica e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (il progetto tecnico) siano pari o superiori di quattro punti al massimo dei punteggi assegnabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta ovviamente di un procedimento applicabile ad un appalto di lavori o di forniture , ove gli elementi sono prezzo e prestazioni, non certo ad un Servizio in concessone che abbia per oggetto l’esercizio di pubbliche funzioni, quali l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, la cui esecuzione deve rispondere ad esigenze non   prettamente di natura economica , bensì di efficienza e funzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, la verifica della eventuale anomalia dell’offerta deve scaturire da una analisi a cura dell’Ente concedente circa la rispondenza tra gli elementi che caratterizzano la gestone del Servizio (la organizzazione, le risorse umane impiegate, i capitali investiti per le strutture, ecc.) ed i relativi costi, in modo che sulla base dei presumibili introiti l’aggio richiesto sia tale da coprire tutte le spese ed assicurare all’impresa un ragionevole margine di utile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le risultanze dell’indagine così svolta (in contradditorio con l’impresa) consentiranno di valutare se l’offerta possieda i requisiti della economicità o sia da giudicare anomala e, quindi, da escludere.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/1480915.pdf" target="_blank"><strong>Parere n. 148 del 9 settembre 2015 – Riscossione canoni idrici – Non obbligatorietà iscrizione nell’Albo ministeriale – Requisiti oggettivi dell’offerta</strong></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato chiesto all’ANAC parere circa la necessità dell’iscrizione nell’Albo per i soggetti partecipanti ad una procedura di gara indetta da un Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (AMAM) per la riscossione dei canoni dovuti dagli utenti morosi per i consumi dell’acqua. E’ intervenuta anche l’ANACAP (Associazione dei soggetti privati iscritti nell’Albo ex art. 53 del decrlegisl.n.446/1997).</p>
<p style="text-align: justify;">L’Autorità ha ritenuto non necessaria la suddetta iscrizione in quanto nel caso in questione il rapporto tra l’Ente gestore del servizio idrico (AMAM) e l’utente ha natura privatistica e la tariffa (quale corrispettivo di diritto privato) va riscossa secondo le norme del D.Lgs. n.46/1999 (art. 21) mediante iscrizione a ruolo avente efficacia esecutiva. Soggiunge inoltre che anche se il Codice dell’Ambiente dispone che la riscossione possa essere effettuata pure tramite Convenzione con l’Agenzia delle Entrate o affidata con procedura ad evidenza pubblica ai soggetti dell’Albo, trattasi solo di previsioni facoltative attribuite al Gestore del servizio idrico, da cui deriva la non obbligatorietà della iscrizione ex art. 53 del citato decr.legisl. n.446/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione dell’ANAC poggia, quindi, sulla natura di entrata privata dei canoni in questione (di pertinenza dell’Ente gestore) ed è ovvio che se l’entrata fosse di natura pubblica (del Comune o della Provincia) ne conseguirebbe l’obbligo della riscossione tra i soggetti dell’Albo.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo, poi, alla circostanza che nel Bando di gara in oggetto fosse previsto un punteggio per il possesso da parte dei partecipanti di requisiti di carattere soggettivo (organizzazione, sede nel territorio, organico a disposizione) l’ANAC ha correttamente ritenuto che ciò costituisca una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi necessari per l’ammissione ed elementi oggettivi di valutazione della offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<item>
		<title>La Legge di stabilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella seduta di giovedì 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di stabilità del 2016, la cui manovra finanziaria ammonta ad euro 26,5 miliardi, che potranno aumentare fino a 29,5 miliardi se verrà accettata la richiesta all’UE di utilizzare uno 0,2 per cento per la “clausola migranti”. Riguardo alla finanza [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella seduta di giovedì 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di stabilità del 2016, la cui manovra finanziaria ammonta ad euro 26,5 miliardi, che potranno aumentare fino a 29,5 miliardi se verrà accettata la richiesta all’UE di utilizzare uno 0,2 per cento per la “clausola migranti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alla finanza locale:</p>
<p style="text-align: justify;">IMU/TASI – viene abolita per tutti l’imposta sulla prima casa, anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale. La riduzione complessiva sarà pari a circa 3,7 miliardi.</p>
<p style="text-align: justify;">IMU AGRICOLA – Vengono esentati dall’IMU tutti i terreni agricolo-montani, semi montani od in piano utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società, per un alleggerimento pari a 405 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;">COMPENSAZIONI AI COMUNI – I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle suddette abolizioni di tributi.</p>
<p style="text-align: justify;">PATTO DI STABILITA’ PER I COMUNI – Verrà consentito ai Comuni che hanno risorse di cassa di utilizzarle per investimenti per circa un miliardo nel 2016, oltre lo sblocco dei pagamenti per investimenti già effettuati.</p>
<p style="text-align: justify;">IMU IMBULLONATI – Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari, per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/cs872015.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></span></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>ICI – Ordinanza Cassazione n.19016/2015 – Legittima l’iscrizione a ruolo anche in pendenza di ricorso avverso l’atto di accertamento</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 14:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con l’Ordinanza n.19016/2015 pubblicata il 24 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, sul ricorso prodotto dal contribuente avverso l’iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnativa dell’avviso di accertamento, ha affermato che la disposizione di cui al comma 1, dell’articolo 68 del D.Lgs 546/1992 riguardante il pagamento frazionato dei tributi in pendenza del processo, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’Ordinanza n.19016/2015 pubblicata il 24 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, sul ricorso prodotto dal contribuente avverso l’iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnativa dell’avviso di accertamento, ha affermato che la disposizione di cui al comma 1, dell’articolo 68 del D.Lgs 546/1992 riguardante il pagamento frazionato dei tributi in pendenza del processo, non si applica alla riscossione dell’ICI, in quanto l’articolo 15 bis del DPR n.602/1973 ha stabilito che nei ruoli straordinari le imposte, le sanzioni e gli interessi sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche se non definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/19016_015.pdf" target="_blank">Testo integrale dell&#8217;ordinanza</a></span></strong></p>
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		<title>Sul sito ANCI il modulo on line di autovalutazione per i Comuni che partecipano all’accertamento dei tributi erariali per la lotta all’evasione</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell’ambito del progetto SIMPLICIUS gestito da ANCI ed IFEL per la formazione ai fini dell’attività di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, di cui al D.L. n.203/2005, viene pubblicato on line in data 9 ottobre 2015 il modello che consente agli Enti di procedere ad una verifica del livello di efficienza raggiunto nell’attuazione della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del progetto SIMPLICIUS gestito da ANCI ed IFEL per la formazione ai fini dell’attività di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, di cui al D.L. n.203/2005, viene pubblicato on line in data 9 ottobre 2015 <strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.semplifisco.anci.it/index2.php?Registrazione-auto-valutazione&amp;page=30" target="_blank">il modello</a></span></strong> che consente agli Enti di procedere ad una verifica del livello di efficienza raggiunto nell’attuazione della Convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&amp;IdSez=821213&amp;IdDett=53036" target="_blank">Accertamento erariale &#8211; I Comuni si misurano sul contrasto all’evasione</a></span></strong></p>
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		<title>Approvato dalla Camera il disegno di legge sul mercato e sulla concorrenza</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 7 ottobre 2015, l’Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante norme per il mercato e la concorrenza (A.C. n. 3012) che passa ora all’esame del Senato. Il provvedimento, che si compone di 52 articoli, è finalizzato a dare applicazione ai principi del diritto dell’Unione Europea in materia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data 7 ottobre 2015, l’Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante norme per il mercato e la concorrenza (A.C. n. 3012) che passa ora all’esame del Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento, che si compone di 52 articoli, è finalizzato a dare applicazione ai principi del diritto dell’Unione Europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura del mercato nei seguenti settori: Assicurazione e Fondi pensione, Comunicazioni, Servizi Postali, Energia, Ambiente, Servizi Bancari, Servizi Professionali, Servizi Sanitari, Turismo e Trasporti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/17PDL0029970.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Documento Correlato</span></a></strong></p>
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		<title>I modelli per la certificazione dei bilanci di previsione 2015 degli enti locali approvati con decreto del Ministero dell’Interno</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con decreto del 23 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015, il Ministero dell’Interno ha approvato i modelli di certificazione del bilancio di previsione 2015 che gli enti locali hanno l’obbligo di trasmettere entro il 16 novembre 2015, unitamente alla certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs., [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/15228_egu.pdf" target="_blank">Con decreto del 23 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015</a></strong></span>, il Ministero dell’Interno ha approvato i modelli di certificazione del bilancio di previsione 2015 che gli enti locali hanno l’obbligo di trasmettere entro il 16 novembre 2015, unitamente alla certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs., n.118/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1 del decreto indica i modelli approvati ed i soggetti tenuti agli adempimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 2 dispone che la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 3 fornisce le istruzioni per la trasmissione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 4 contiene le specifiche tecniche e le prescrizioni di carattere generale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 5 indica il responsabile per la sottoscrizione con firma digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 6 annuncia la divulgazione che verrà effettuata dalla Direzione Centrale per la Finanza locale alla consolidazione dei dati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/15228_egu.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Indice dei modelli e le modalità per la compilazione.</span></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Legittima secondo il TAR Lazio la determinazione delle tariffe COSAP in base alla classificazione ed alla importanza delle strade</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosap]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Extratributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La sentenza n. 11036/2015 del TAR LAZIO – Sez: II ter – depositata il 3/9/2015 – ha preso in esame il ricorso proposto avverso la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014 con la quale è stato modificato il Regolamento COSAP con la determinazione di nuovi coefficienti moltiplicatori, che gli operatori hanno ritenuto ingiusti e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 11036/2015 del TAR LAZIO – Sez: II ter – depositata il 3/9/2015 – ha preso in esame il ricorso proposto avverso la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014 con la quale è stato modificato il Regolamento COSAP con la determinazione di nuovi coefficienti moltiplicatori, che gli operatori hanno ritenuto ingiusti e sproporzionati.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo il TAR ha affermato la propria competenza a decidere la controversia in quanto la stessa riguarda la verifica dell’azione discrezionale del Comune sull’intera economia del rapporto concessorio, non venendo in rilievo gli aspetti meramente patrimoniali, che esulano da tale discrezionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, il Collegio giudicante ha rilevato che il canone osap non costituisce un tributo o prestazione patrimoniale imposta, bensì un onere che va a colpire il beneficio economico che le aziende conseguono per l’occupazione degli spazi pubblici a scopo commerciale e, quindi, la sua misura, disciplinata dall’articolo 63 del decr.legisl. n.446/1997, va quantificata in base all’importanza delle aree e degli spazi, tenendo conto dell’entità della occupazione, del valore economico dell’area e del sacrificio imposto alla collettività. Appare logico   che maggiore è il pregio dell’area e maggiore il beneficio per l’operatore e, quindi, la misura del coefficiente moltiplicatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Corretta anche l’applicazione delle nuove tariffe a partire dal 1° gennaio dell’anno 2014 anche se la delibera è stata approvata nel luglio 2014. Ciò discende dall’art. 27 c. 8 della Legge Finanziaria 2002 (L. 448/2001) il quale dispone che il termine per l’approvazione delle tariffe e dei canoni degli enti locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. Nel caso in esame il bilancio à stato approvato nell’agosto 2014 e la delibera di modifica del Regolamento Cosap nel luglio 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/TL1103615.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></strong></span></p>
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		<title>Misure urgenti per la finanza pubblica approvate dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 settembre 2015</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 15:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Governo, nella seduta del 29 settembre, ha varato un decreto legge contenente misure urgenti per la finanza pubblica. In particolare, ha evitato l’aumento dell’accise sui carburanti, destinando a compensazione degli effetti finanziari conseguenti quota parte delle maggiori entrate per il rientro dei capitali dall’estero; per questo è stata prorogata al 30 novembre 2015 la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Governo, nella seduta del 29 settembre, ha varato un decreto legge contenente misure urgenti per la finanza pubblica. In particolare, ha evitato l’aumento dell’accise sui carburanti, destinando a compensazione degli effetti finanziari conseguenti quota parte delle maggiori entrate per il rientro dei capitali dall’estero; per questo è stata prorogata al 30 novembre 2015 la data per l’attivazione della procedura volontaria di adesione a tale rientro.</p>
<p style="text-align: justify;">Per interventi sul territorio sono state decise misure in favore delle aziende in amministrazione controllata; inoltre, la possibilità dell’utilizzo immediato di 50 milioni per lavori finalizzati al decoro ed alla funzionalità degli edifici scolastici. Infine, approvate misure finanziarie per far fronte ai danni causati dal maltempo dei giorni 13 e 14 settembre 2015 nei territori delle province di Parma e Piacenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/cdm84_29915.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></a></p>
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		<title>L’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri dei cinque decreti legislativi fiscali con il parere delle Commissioni parlamentari</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Governo, nella seduta del 22 settembre 2015, ha licenziato il testo definitivo dei cinque decreti legislativi previsti nella Legge delega n.23/2014 di riordino del sistema fiscale. Sono state recepite alcune richieste della Commissione Finanze della Camera. In particolare, nel decreto recante misure per la semplificazione delle norme sulla riscossione, è prevista la possibilità di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Governo, nella seduta del 22 settembre 2015, ha licenziato il testo definitivo dei cinque decreti legislativi previsti nella Legge delega n.23/2014 di riordino del sistema fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono state recepite alcune richieste della Commissione Finanze della Camera. In particolare, nel decreto recante misure per la semplificazione delle norme sulla riscossione, è prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione ai soggetti che non siano stati in grado di completare per momentanee difficoltà economiche il pagamento delle precedenti dilazioni. La nuova disposizione consente ai contribuenti che si trovino in tali condizioni di presentare domanda per un nuovo piano di rateizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si attende ora la pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/cm8215.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
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