<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Luca Teresa</title>
	<atom:link href="http://www.informat-press.it/giornalecomuni/index.php?author=30&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 12:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>L’esenzione ICI per i fabbricati rurali strumentali vale in modo retroattivo (commento alla sentenza di Cassazione 16970 del 2015)</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5052&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lesenzione-ici-per-i-fabbricati-rurali-strumentali-vale-in-modo-retroattivo-commento-alla-sentenza-di-cassazione-16970-del-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5052#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale. L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali strumentali all’attività agricola nel periodo d’imposta 2002-2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio di “primo grado” la Commissione tributaria provinciale di Chieti aveva accolto la richiesta del soggetto passivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia nel grado successivo, ovvero davanti alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo , l’organo giudicante aveva dato ragione al comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione, in commento, sembra chiarire una volta per tutte un punto delicato della disciplina dell’imposta comunale sugli immobili per quanto riguarda i fabbricati rurali ed oggetto di controversie ed opposte interpretazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter comprendere a pieno tale problematica i giudici effettuano un <em>excursus</em> storico legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma che disciplina il non assoggettamento dell’imposta ai terreni agricoli e di montagna non era particolarmente chiara nell’individuare tali fattispecie (è intervenuta una apposita circolare n. 9 del 14 giugno 1993) ed inoltre il caso dei fabbricati rurali utilizzati ai fini agricoli non era contemplato nell’art. 7 del D.Lgs 504/1992, cioè relativo alle esenzioni dell’imposta comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti solo sei anni più tardi con l’articolo 2 del D.P.R. 139/1998 si è previsto una disposizione <em>ad</em>-<em>hoc </em>inserita nell’art. 9, comma 3-<em>bis</em> del D.L. 557/1993, modificata successivamente dal D.L. 159/2007, che teneva conto della riforma delle società ed in particolare del nuovo articolo 2135 c.c. relativo all’imprenditore agricolo (completamente riscritto dall’art. 1 del D.Lgs 228/2001).</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto focale su cui i giudici di legittimità concentrano la loro attenzione è la natura giuridica di tale norma, in base all’ultimo intervento del legislatore, che è entrato in vigore dal 1 dicembre 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre l’ art. 23 del D.L. 207/2008, comma 1-bis prevede che ”<em>Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni” .   </em></p>
<p style="text-align: justify;">In generale la natura giuridica di una norma può essere duplice: innovativa o interpretativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla natura giuridica scaturiscono diversi effetti applicativi, come stabiliscono le disposizioni preliminari al c.c. “<em>la legge non dispone che per l’avvenire</em>” quando ha carattere innovativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo un percorso che unisce elementi fattuali e logici, i giudici di legittimità arrivano ad una soluzione in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2009 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedeva l’irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti compresi dalla lettera i) comma 3-bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993, tra cui le cooperative agricole, perché in contrasto con l’art. 3 Cost. e cioè non compatibile con il principio di uguaglianza, in quanto provoca disparità di trattamento ed è anche irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò si arriva alla seguente massima: “<em>non è oggetto dell’ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto dei fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione</em>, <em>conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soc</em>i”</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi la distinzione tra proprietario dell’immobile (società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli (soci della cooperativa) non trova applicazione.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/1516970_Cass.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICI e scuole paritarie cattoliche, commento alle sentenze 14225 e 14226 2015 delle Corte di Cassazione e spunti di riflessione</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4826&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ici-e-scuole-paritarie-cattoliche-commento-alle-sentenze-14225-e-14226-2015-delle-corte-di-cassazione-e-spunti-di-riflessione</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4826#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[La vicenda processuale delle due sentenze riguarda la stessa tematica, ovvero la richiesta di pagamento dell&#8217;ICI formulata dal Comune di Livorno, per gli anni che vanno dal 2004 al 2009 e che ha come soggetti passivi due enti religiosi che svolgono l’attività scolastica e chiedono l&#8217;esenzione dal tributo. Molto interessante è l&#8217;analisi delle modifiche normative [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La vicenda processuale delle due sentenze riguarda la stessa tematica, ovvero la richiesta di pagamento dell&#8217;ICI formulata dal Comune di Livorno, per gli anni che vanno dal 2004 al 2009 e che ha come soggetti passivi due enti religiosi che svolgono l’attività scolastica e chiedono l&#8217;esenzione dal tributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Molto interessante è l&#8217;analisi delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo per stabilire quale di essa era applicabile negli anni oggetto del contenzioso.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L&#8217;originaria formulazione della norma è prevista dall&#8217;art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n.  504 del 1992 e coordinata con l&#8217;art. 16, lettera a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222 che definisce le attività di religione e culto;</li>
<li>A &#8220;completare&#8221; il quadro giuridico si è aggiunto il comma 2-bis, dell&#8217;art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 che ha esteso l&#8217;esenzione alle attività indicate dall&#8217;art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. ICI, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; tale norma a giudizio della Corte è di carattere innovativo e non interpretativo e risulta essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato e sulla concorrenza, tanto che avrebbe dovuto essere disapplicata se fosse rimasta in vigore ed anche per questo ha avuto vita breve.</li>
<li>Infatti, dopo poco tempo l&#8217;art. 39 del D.L.  4 luglio 2006, n. 223 ha riscritto le regole sull&#8217;esenzione previste dal decreto precedente (comma 2-bis, dell&#8217;art. 7 D.L.  n. 203/2005) riconoscendo tale beneficio alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, però anche tale disposizione è stata oggetto di contestazione da parte degli organi comunitari, in quanto considerata non in linea con la disciplina europea in materia di aiuti di stato.</li>
<li>Ciò è tanto più vero che per chiudere l&#8217;indagine aperta dalla Commissione europea C(2012) 9461, è stato approvato l’art. 91-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che ha modificato il testo dall&#8217;art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n.  504 del 1992 stabilendo che sono esenti gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, eccezion fatta per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle indicate dall&#8217;art. 16, lettera a), Legge 20 maggio 1985, n. 222.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tale ricostruzione si può affermare che per gli anni richiesti (2004-2009) si applicava la formulazione originaria, che richiedeva una destinazione esclusiva per il riconoscimento dei benefici fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ribadisce il principio generale della compresenza, per rientrare nell&#8217;esenzione dall&#8217;ICI, del requisito oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività tassativamente elencate dalla legge e di quello soggettivo, rappresentato dal fatto che l&#8217;immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l&#8217;esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lettera c) TUIR).</p>
<p style="text-align: justify;">È pacifico che per il requisito oggettivo l&#8217;onere della prova spetta al contribuente e non basta la documentazione che attesti a priori il tipo di attività cui l&#8217;immobile è esercitato, ma occorre verificare che tale attività, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un&#8217;attività commerciale.<br />
I giudici oltre ad affermare questi principi generali entrano nel caso di specie ed evidenziano gli errori commessi dai giudici di merito:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>avere ritenuto irrilevante il pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti per usufruire della scuola paritaria, mentre esso è invece un fatto rilevatore dell&#8217;esercizio dall&#8217;attività con modalità non commerciali;</li>
<li>avere attribuito rilievo al fatto che la gestione ha un risultato economico negativo;</li>
<li>ritenere che l&#8217;esenzione spetti sempre quando l&#8217;ente si propone finalità diverse da quelle della produzione di reddito.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">I giudici di legittimità, quindi accolgono il ricorso dell&#8217;amministrazione labronica e la conseguenza di tali sentenze è che le scuole paritarie gestite da enti religiosi dovranno pagare l&#8217;ICI per gli anni richiesti.<br />
Queste sentenze riguardano l&#8217;ICI, (l&#8217;imposta comunale sugli immobili) e sicuramente la formulazione originaria della normativa sulle esenzioni alla luce della ricostruzione dei giudici, vale fino all&#8217;annualità 2011.<br />
A partire dal 2012, infatti cambia il quadro normativo e l&#8217;ICI è sostituita dall&#8217;IMU, introdotta dall&#8217;art. 13 del  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia).<br />
Il comma 1, dell&#8217; art. 91-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, si applica dal 1° gennaio 2012 ed inoltre comma 4, del medesimo decreto ha abrogato il comma 2-bis, dell&#8217;art. 7 D.L. n. 203/2005, quindi sono esentati solo gli immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali con modalità istituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire dal 1° gennaio 2013 si applicano le regole fissate dal decreto n. 200 del 2012 del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in applicazione del comma 3, dell&#8217; art. 91-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, integrato dall’art. 9 comma 6, del D.L. n. 174/2012, ovvero nei casi di utilizzazione mista dell&#8217;immobile, cioè nelle ipotesi di svolgimento di attività commerciali e istituzioni in modo congiunto senza che sia possibile procedere ad un separato accatastamento per distinguere la porzione di immobile in cui si svolge l’attività meritoria di tutela da quella commerciale</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre quindi che il possessore dell’immobile presenti apposita dichiarazione e l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzo non commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico delle scuole paritarie occorre che siano rispettati requisiti generali e particolari previsti dal regolamento ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il calcolo dell’attribuzione proporzionale del beneficio fiscale appare piuttosto complesso, tuttavia una regola salta all’occhio nel modello dichiarativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il costo medio dello studente (pubblicato sul sito del MIUR utilizzando una tabella Ocse) è inferiore o uguale al corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale l’attività didattica non è assoggettabile a imposizione, perché significa che l’attività didattica è svolta con modalità non commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale soluzione non sembrerebbe allineata con i principi fissati da queste due sentenze della Cassazione, inoltre questo criterio appare “inedito”, perché non è indicato da nessuna legge e neanche dall’ultimo Regolamento ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">La lett. c) dell’art. 4 comma 3, di questo provvedimento indica come requisito ulteriore di natura economica perché l’attività didattica sia effettuata con modalità non commerciali, che essa sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di importi simbolici e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.</p>
<p class="r"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/08/2015n14225.pdf" target="_blank">Sentenza n. 14225/2015 </a></span></p>
<p class="r"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/08/2015n14226.pdf" target="_blank">Sentenza n. 14226/2015</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legittime le sanzioni per l&#8217;occupazione di suolo pubblico a fine di commercio inflitte dal comune (sentenza del Consiglio di Stato n. 1622 del 03 marzo 2015)</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4432&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legittime-le-sanzioni-per-loccupazione-di-suolo-pubblico-a-fine-di-commercio-inflitte-dal-comune-sentenza-del-consiglio-di-stato-n-1622-del-03-marzo-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 08:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha rigettato l’appello promosso da una società destinataria di un provvedimento sanzionatorio da parte del comune. Tale atto disponeva l’immediata rimozione dell’occupazione, il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’attività per cinque giorni e comunque fino al completo ripristino dello stato dei luoghi. La sentenza [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha rigettato l’appello promosso da una società destinataria di un provvedimento sanzionatorio da parte del comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale atto disponeva l’immediata rimozione dell’occupazione, il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’attività per cinque giorni e comunque fino al completo ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza contiene una ricostruzione della normativa e degli atti amministrativi applicabili al caso concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le disposizioni legislative, l’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009 stabilisce che nei casi di occupazione indebita di suolo pubblico, previsti dall’art. 633 del c.p. e dell’art. 20 del decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo codice stradale), il sindaco, per le strade urbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, ha il potere di ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, se si tratta di violazione ai fini di commercio il sindaco può altresì disporre la chiusura dell’esercizio fino al pagamento delle spese o della prestazione d’idonea garanzia, per un periodo non inferiore a cinque giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre l’art. 633 c.p. è relativo all’invasione di suolo o di edifici, l’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 prevede l’assoggettabilità delle sanzioni amministrative (da euro 168 al massimo di 640) sia nelle ipotesi di occupazione abusiva di suolo stradale, sia in caso d’inadempienza agli obblighi previsti in caso di concessione. Il successivo comma 5 dello stesso articolo, prevede che la violazione delle disposizioni citate importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo dell’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese.</p>
<p style="text-align: justify;">L’atto sanzionatorio del comune è stato adottato in base dell’ordinanza del 27 novembre 2012, n. 258 del sindaco di Roma Capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come si legge in questa disposizione, il sindaco intende avvalersi del potere previsto dall’art. 3, comma 16, della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive del suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine il sindaco ha disposto che i dirigenti dei competenti uffici dell’amministrazione, nei casi di occupazione del suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco, avrebbero dovuto applicare le disposizioni previste dall’art. 20 del codice della strada e dall’art. 3, comma 16, della legge 94/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici amministrativi ritengono che il sindaco abbia esercitato correttamente il potere discrezionale, mediante l’adozione di un atto di natura generale (ordinanza) nel rispetto dei principi generali dell’obbligo di motivazione, istruttoria e proporzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alla motivazione, la tutela del territorio comunale è ciò che ha portato a intervenire il sindaco con tale disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’istruttoria si è predisposto un accertamento dello stato dei luoghi attraverso le segnalazioni degli stessi cittadini e dei mezzi d’informazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la proporzionalità, la sanzione è stata applicata nella misura minima ed i giudici rilevano la mancanza d’interesse della società per il fatto che la stessa sanzione è stata applicata dall’amministrazione anche in casi più gravi.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la Corte sostiene che anche l’amministrazione si è comportata in modo corretto, nel procedere alla sospensione dell’attività economica della società e ciò non osta all’art. 41 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come affermano i giudici amministrativi, la tutela dell’attività economica, come è noto, incontra il limite dell’utilità sociale. E proprio il legislatore nell’esercizio, non irragionevole, della sua discrezionalità, ha disposto che lo svolgimento di attività commerciali in maniera non conforme alle regole di disciplina della materia e in particolare di uso del territorio cittadino, giustifica l’applicazione della sanzione della chiusura, per un periodo di tempo limitato, del relativo esercizio commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di repressione, come sostengono i giudici, ha natura vincolata ed è esercitato in sede di attuazione dell’ordinanza. Mentre il sindaco ha esercitato un potere discrezionale adottando quella stessa ordinanza, gli organi competenti con determinazione dirigenziale, l’hanno messa in pratica concretamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto ciò, sono considerate legittime le conseguenze negative per la società colpevole di avere occupato abusivamente uno spazio pubblico, che vanno, come detto, dalla chiusura dell’attività per cinque giorni, al ripristino dello stato del luogo a spese della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/04/Consiglio_di_stato_sent_n_1622_2015.pdf" target="_blank"><strong>Scarica la sentenza del Consiglio di Stato n. 1622 del 03 marzo 2015</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentenza della Corte di Cassazione &#8211; Sezione V Civ. &#8211; n. 24311 del 14 /11/2014 &#8211; Consorzi di bonifica – Assoggettabilità ad IMU e TASI</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4227&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sentenza-della-corte-di-cassazione-sezione-v-civ-n-24311-del-14-112014-consorzi-di-bonifica-assoggettabilita-ad-imu-e-tasi</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4227#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[La sentenza della Corte di Cassazione depositata il 14 novembre 2014, ha rigettato il ricorso di un Consorzio di bonifica emiliano che vede come controparte il Comune nel quale sono situati i beni intestati al Consorzio e ha sostanzialmente confermato quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale dell&#8217;Emilia Romagna, ovvero il pagamento dell&#8217;ICI per gli anni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sentenza della Corte di Cassazione depositata il 14 novembre 2014, ha rigettato il ricorso di un Consorzio di bonifica emiliano che vede come controparte il Comune nel quale sono situati i beni intestati al Consorzio e ha sostanzialmente confermato quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale dell&#8217;Emilia Romagna, ovvero il pagamento dell&#8217;ICI per gli anni richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">La CTR sulla questione si era espressa sostenendo che i beni del Consorzio erano oggettivamente attratti ad imposizione, non essendo classificati negli anni nella categoria catastale &#8220;E&#8221; come beni di pubblica utilità e di non rientrare nelle esenzioni previste dall&#8217;art. 7 del d.lgs. 504/1992. Inoltre di non potere disapplicare l&#8217;intestazione catastale che vedeva l&#8217;appellante come usufruttuario e come tale tra i soggetti passivi dell&#8217;imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contribuente nel rivolgersi alla Suprema Corte sostiene che nessun usufrutto era stato costituito su tali beni, i quali avevano mantenuto l&#8217;originario carattere demaniale, al contrario di quanto sostenuto dalla CTR. Su tali beni il Consorzio aveva una mera detenzione a scopo di manutenzione idrica.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione riconosce che è vero in parte quanto sostenuto dal contribuente, ovvero giacché l&#8217;usufrutto si costituisce per legge, o per volontà dell&#8217;uomo, non basta la semplice indicazione catastale per provare l&#8217;esistenza dello stesso. Da ciò deriva che non poteva trovare applicazione la norma per la quale sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi le aree ed i fabbricati demaniali sui quali risulti un usufrutto in favore degli stessi <em>ex</em> art. 2, comma 7 della l. 136/2001. Tuttavia la legge ha provveduto a &#8220;consegnare&#8221; al consorzio gli impianti idrovori secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del r.d. 215/1933, che sta a significare che il Consorzio non è un semplice incaricato della manutenzione, ma il concessionario <em>ex lege </em>degli stessi. Quindi proprio per questo sono assoggettati ad imposta comunale sugli immobili ai sensi dell&#8217;art. 18 della l. 388/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tale ricostruzione non ci sono dubbi che i Consorzi di bonifica, enti di diritto pubblico in base agli artt. 59 del r.d. 215/1933 e 861 c.c. siano soggetti passivi ICI.</p>
<p style="text-align: justify;">Spostando però il ragionamento oltre, occorre ricordare che l&#8217;IMU ha sostituito l&#8217;ICI dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.lgs. 23/2011 e che nel caso di concessioni di beni demaniali il soggetto passivo è il concessionario, per effetto dell&#8217;art. 9 del d.lgs. 23/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, per quanto riguarda la TASI applicabile dal 2015, essa ha lo stesso presupposto impositivo dell&#8217;IMU , ovvero il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l&#8217;abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, <em>ex</em> art. 1, comma 669, della l. 147/2013. Inoltre per il comma 671 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LINK CORRELATO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/Sentenza_della_Corte_di_Cassazione_sezione_tributaria_n_-24311_2014.pdf" target="_blank">Sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria n. 24311</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proroga al pagamento dell’Imu sui terreni montani e di collina</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4137&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proroga-al-pagamento-dellimu-sui-terreni-montani-e-di-collina</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri del 12/12/2014 ha preparato un decreto legge, in attesa di pubblicazione, che contiene una proroga al 26 gennaio per il pagamento dell&#8217;Imu sui terreni ubicati in montagna ed in collina, invece che della scadenza prossima per il 16 dicembre 2014, come indicato nel decreto interministeriale del 28 novembre 2014. Il decreto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4138" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/12/img_2014_12_15_001-300x169.jpg" alt="img_2014_12_15_001" width="300" height="169" border="1" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77413" target="_blank">Il Consiglio dei Ministri del 12/12/2014</a></strong> ha preparato un decreto legge, in attesa di pubblicazione, che contiene una proroga al 26 gennaio per il pagamento dell&#8217;Imu sui terreni ubicati in montagna ed in collina, invece che della scadenza prossima per il 16 dicembre 2014, come indicato nel decreto interministeriale del 28 novembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legge contiene altresì una norma con la quale i Comuni accettano nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito dell’Imu derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul sito del MINISTERO FINANZE il decreto interministeriale 28 novembre 2014, in attesa di pubblicazione sulla Gazz.Uff., che disciplina l’esenzione IMU per i terreni agricoli montani</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4109&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sul-sito-del-ministero-finanze-il-decreto-interministeriale-28-novembre-2014-in-attesa-di-pubblicazione-sulla-gazz-uff-che-disciplina-lesenzione-imu-per-i-terreni-agricoli-montani</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 13:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Cambia il quadro di riferimento della tassazione sui terreni montani e di collina con il decreto interministeriale 28 novembre 2014 in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e previsto dall&#8217;art. 22 del decreto legge 66/2014 (c.d. decreto Irpef). Finora l&#8217;elenco allegato alla circolare 9/1993 stabiliva quali fossero i comuni di collina e di montagna esenti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-3882 size-medium" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/07/img_2014_07_25_001-300x150.jpg" alt="img_2014_07_25_001" width="300" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cambia il quadro di riferimento della tassazione sui terreni montani e di collina con il decreto interministeriale 28 novembre 2014 in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e previsto dall&#8217;art. 22 del decreto legge 66/2014 (c.d. decreto Irpef).</p>
<p style="text-align: justify;">Finora l&#8217;elenco allegato alla circolare 9/1993 stabiliva quali fossero i comuni di collina e di montagna esenti dal pagamento dell&#8217;Ici prima e dell&#8217;Imu poi ai sensi dell&#8217;art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992 lettera h, applicabile all’imposta municipale in base all’art. 9 comma 8 del D.lgs n. 23/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre ricordare che la normativa Imu ha incluso nella tassazione qualsiasi immobile, anche i terreni incolti, come spiega l’art. 2 della circolare n. 3 del 18 maggio 2013 e teoricamente anche gli “orticelli”, mentre per l’Ici si indicava come presupposto dell’imposta solo il possesso di terreni agricoli.</p>
<p style="text-align: justify;">La circolare n. 9 del 14 giugno 1993 chiariva che i terreni “incolti”, cioè quelli diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole nel senso civilistico e i cd. “orticelli” ovvero terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono svolte in maniera non imprenditoriale, restavano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’Ici.</p>
<p style="text-align: justify;">In forza di tale decreto di recente emanazione a firma congiunta del ministro dell&#8217;economia, dell&#8217;interno e delle politiche agricole, l&#8217;esenzione prima prevista per tutti i terreni di collina e di montagna contenuti nell&#8217;elenco ora si riduce a casi ben precisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto citato distingue tre fattispecie di terreni individuate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica nell&#8217;elenco dei comuni italiani in base all&#8217;altitudine:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Terreni situati in comuni con altezza minore o uguale a 280 metri;</li>
<li>Terreni situati in comuni con altezza compresa tra 281 e 600 metri;</li>
<li>Terreni situati in comuni con altezza maggiore o uguale a 601 metri.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">I terreni situati nella prima fascia sono sempre assoggettati ad Imu e dunque sono considerati come quelli pianeggianti.</p>
<p style="text-align: justify;">I terreni situati nella seconda fascia sono in linea di massima soggetti a tassazione; per questi terreni è prevista l&#8217;esenzione se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, i quali non sono soggetti a tassazione bensì sono considerati di collina.<br />
I terreni situati nell&#8217;ultima fascia sono sempre esonerati dall&#8217;Imu a prescindere dalla natura del proprietario.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusocapibile che non ricadono in zone montane o di collina sulla base del decreto è riconosciuta l&#8217;esenzione dall&#8217;Imu ai sensi dell’art 22 comma 2 del D.l n. 66/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Le conseguenze di tale intervento sono che le disposizioni contenute dalla circolare n. 9/1993 sono sostituite da quelle dell’attuale decreto, per cui i contribuenti da sempre esonerati dal pagamento di imposte sui terreni montani o di collina sono assoggettati all’Imu a poche settimane dalla data di versamento del saldo e tale norma è retroattiva, ovvero si richiede il pagamento per l&#8217;intero anno 2014 e non vale solo per il futuro. Si richiede, infatti, il pagamento in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Eliminando quella circolare aumenta il rischio di estensione della tassazione anche ad orti ed orticelli non tenendo conto della redditività di tali terreni e penalizzando chi pratica un’agricoltura di mera sussistenza e senza finalità economiche. Poi non si capisce perché ai terreni incolti non posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, oppure coltivati in maniera non imprenditoriale si dovrebbe applicare il moltiplicatore più alto pari a 135 rispetto a 75 applicabile ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali in base al comma 5 dell’art. 13 D.l. n. 201/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine ci sono forti dubbi sul rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente sia per quanto riguarda l&#8217;efficacia temporale della norma e sia sull’agevole adempimento delle obbligazioni tributarie artt. 3 e 6 del Dlgs. n. 212/2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ALLEGATO:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/12/Decreto_esenzione_terreni_montani_28_novembre2014.pdf" target="_blank">Decreto del 28 novembre &#8211; </a><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/12/Decreto_esenzione_terreni_montani_28_novembre2014.pdf" target="_blank">Esenzione Terreni Montani</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le indicazioni del Ministero delle Finanze per la trasmissione telematica delle Delibere di approvazione dei regolamenti e delle aliquote TASI ed IMU</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3939&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-indicazioni-del-ministero-delle-finanze-per-la-trasmissione-telematica-delle-delibere-di-approvazione-dei-regolamenti-e-delle-aliquote-tasi-ed-imu</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3939#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[In relazione ai termini di scadenza del 10 settembre 2014 e del 15 settembre 2014 per l&#8217;inserimento nel PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti TASI ed IMU, il MEF ha emesso due NOTE con la indicazione delle modalit&#224; di trasmissione, della natura della pubblicazione e degli effetti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/06/img_002_2014_06_20-300x203.jpg" /></p>
<p align="justify">In relazione ai termini di scadenza del 10 settembre 2014 e  del 15 settembre 2014 per l&rsquo;inserimento nel PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE  delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti  TASI ed IMU, il MEF ha emesso due NOTE con la indicazione delle modalit&agrave; di  trasmissione, della natura della pubblicazione e degli effetti per il mancato  invio.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/02-Nota_ai_Comuni_-_Proprieta_indivisa.pdf" target="_blank">MINISTERO FINANZE &#8211; TERMINE DEL 15 SETTEMBRE 2014 &#8211; PROT. 30881 &#8211; pdf &raquo;</a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/02_nota_TASI_10_settembre_bis.pdf" target="_blank">MINISTERO FINANZE &#8211; TERMINE DEL 10 SETTEMBRE 2014 &#8211; PROT. 28926 &#8211; pdf &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=3939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANCHE PER LA TASI PAGAMENTO IN VIA TELEMATICA DAL 1° OTTOBRE 2014</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3934&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anche-per-la-tasi-pagamento-in-via-telematica-dal-1-ottobre-2014</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3934#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 15:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 1&#176; ottobre 2014, per effetto del D.L. 66/2014, c.d. Decreto IRPEF, conv. in L. n. 89/2014 ci sar&#224; una cambiamento nei pagamenti da effettuarsi con F.24. Infatti, l&#8217;art. 11 di tale decreto contiene una sostanziale novit&#224; per tutti contribuenti che si apprestano ad adempiere alla scadenze fiscali a prescindere dal fatto che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/06/img_003_2014_06_09-300x222.jpg" /></p>
<p align="justify">A partire dal 1&deg; ottobre 2014, per effetto del D.L. 66/2014,  c.d. Decreto IRPEF, conv. in L. n. 89/2014 ci sar&agrave; una cambiamento nei  pagamenti da effettuarsi con F.24.</p>
<p align="justify">Infatti, l&rsquo;art. 11 di tale decreto contiene una sostanziale  novit&agrave; per tutti contribuenti che si apprestano ad adempiere alla scadenze  fiscali a prescindere dal fatto che siano titolari o meno della partita Iva. In  tre casi ben precisi si impone l&rsquo;obbligo di pagamento del modello F.24  esclusivamente in via telematica.</p>
<p align="justify">I diversi casi previsti sono: </p>
<ul style="text-align:justify; line-height:30px;">
<li>se per effetto delle compensazioni il saldo  finale della delega &egrave; nullo,&nbsp; allora  l&rsquo;F.24 dovr&agrave; essere presentata esclusivamente mediante servizi telematici messi  a disposizione dall&rsquo;Agenzia delle entrate; </li>
<li>se per effetto delle compensazioni il saldo  finale &egrave; positivo la delega dovr&agrave; essere presentato tramite i servizi  telematici messi a disposizione dall&rsquo;Agenzia delle entrate, o dagli  intermediari della riscossione (banche, poste); </li>
<li>se la delega presenta un saldo a debito di  importo pari o superiore a mille euro, la presentazione dovr&agrave; avvenire tramite  i servizi telematici dell&rsquo;Agenzia delle entrate o dagli intermediari  convenzionati con essa.</li>
</ul>
<p align="justify">Tale norma lascia invariate le c.d. &ldquo;compensazioni  verticali&rdquo;, ovvero quelle che avvengono tra debiti della stessa natura, per le  quali il modello F.24 non &egrave; richiesto.</p>
<p align="justify">Rimane ferma la possibilit&agrave; della presentazione cartacea o  l&rsquo;utilizzo delle modalit&agrave; di pagamento finora utilizzate come contanti, assegni  e home banking per le deleghe esclusivamente a debito di importo non superiore  a Euro 999,99. Tuttavia nel caso di compensazioni che determinano un saldo pari  a zero sia i privati che i titolari di partita Iva dovranno inoltrare l&rsquo;F.24  utilizzando i servizi dell&rsquo;Agenzia delle entrate. Il contribuente potr&agrave;  scegliere alternativamente Fisconline, oppure rivolgersi al professionista  abilitato che inoltra l&rsquo;F.24 tramite il canale Entratel.&nbsp;</p>
<p align="justify">L&rsquo;obiettivo di tale disposizione &egrave; di ridurre i costi della  riscossione fiscale. </p>
<p align="justify">La novit&agrave; &egrave; di notevole rilevanza in virt&ugrave; delle prossime  scadenze che riguardano migliaia di contribuenti. Si pensi ad esempio alla  prima rata della Tasi del 16 ottobre per tutti i comuni che hanno deliberato ed  inviato i regolamenti che stabiliscono le aliquote e le detrazioni, entro il 10  settembre 2014; oppure per quei comuni che non hanno inviato le deliberazioni  entro il predetto termine e il cui il versamento avverr&agrave; in una unica soluzione  il 16 dicembre 2014, con applicazione dell&rsquo;aliquota base del 1 per mille (v.  nota prot. 28926 del 2 settembre del Dipartimento delle finanze) entro il  limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 della legge di stabilit&agrave;  per il 2013, e cio&egrave; fermo restando il rispetto del limite complessivo in base  alla quale la somma delle aliquote IMU e Tasi gravanti sul medesimo immobile  non pu&ograve; superare l&rsquo;aliquota massima prevista per l&rsquo;IMU.</p>
<p align="justify">Se nella delega &egrave; presente una compensazione di un tributo a  credito con un altro a debito, che porti il saldo della delega a zero, il  contribuente non potr&agrave; andare presso la propria banca, n&eacute; effettuarlo con i  strumenti on-line disponibili (home banking).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/01-nota_TASI_10_settembre_bis.pdf" target="_blank">Nota del Dipartimento della Finanze &#8211; pdf &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=3934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I problemi della &#8220;mini-IMU&#8221;</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3213&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-problemi-della-mini-imu</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 17:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Il D.L. n. 133/2013 ha previsto che non è dovuta la seconda rata dell&#8217;imposta municipale propria per le abitazioni principali e relative pertinenze. Tuttavia, alcuni proprietari di prima casa dovranno versare la c.d. mini-imu in tutti i comuni che hanno innalzato le aliquote di base. Infatti, l&#8217;eventuale eccedenza, tra l&#8217;ammontare dell&#8217;imposta municipale risultante dall&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="note-content">
<div class="ennote">
<div><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/04/imu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2469" alt="imu" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/04/imu.jpg" width="137" height="104" /></a></div>
<div>Il D.L. n. 133/2013 ha previsto che non è dovuta la seconda rata dell&#8217;imposta municipale propria per le abitazioni principali e relative pertinenze.<br />
Tuttavia, alcuni proprietari di prima casa dovranno versare la c.d. mini-imu in tutti i comuni che hanno innalzato le aliquote di base.<br />
Infatti, l&#8217;eventuale eccedenza, tra l&#8217;ammontare dell&#8217;imposta municipale risultante dall&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota e delle detrazioni deliberate o confermate dal comune e l&#8217;ammontare determinato in base ad aliquote e detrazioni previste dalle norme statali, è versata dal contribuente nella misura del 40%.<br />
Tale disposizione crea tutta una serie di problemi applicativi tra cui:</div>
<ul>
<li>Il calcolo dell&#8217;imposta non è agevole: il contribuente dovrà determinare la base imponibile, prendendo come riferimento la rendita catastale dell&#8217;immobile, rivalutandola del 5% e moltiplicarla per 160; conteggiare due imposte una in base all&#8217;aliquota effettiva deliberata dal comune nel 2013, tenendo conto delle detrazioni deliberate dal comune (almeno 200 euro) e di 50 euro per ogni figlio convivente fino a 26 anni, mentre per l&#8217;altra, imu standard, si applicherà l&#8217;aliquota del 4 per mille, dalla quale si tolgono 200 euro di detrazione standard e 50 euro per ogni figlio convivente; poi effettuare la differenza tra l&#8217;imposta effettiva e quella standard e pagare il 40% della somma, in quanto ai sensi del citato decreto il restante 60% sarà coperto dallo Stato.</li>
<li>La scadenza del pagamento è prevista per il 16 gennaio, nella stessa data è previsto il pagamento della prima rata della Iuc ( la nuova imposta sui servizi dal 2014) ed in alcuni comuni si paga anche la rata relativa alla Tares.</li>
<li>La mini-imu riguarda una grande platea di contribuenti, perchè sono molti i comuni che hanno alzato le aliquote sulle abitazione principale ed i comuni hanno tempo fino al 9 dicembre per farlo.</li>
<li>Si tratta spesso di importi di modesto ammontare e occorre ricordare che non sono dovuti pagamenti al di sotto di 12 euro ( art. 1, c. 168, L. n. 296/2006) , quota che i comuni possono aumentare con i loro regolamenti; inoltre non è possibile inviare cartelle di pagamento ai contribuenti che sono debitori di un importo inferiore a 30 euro (art. 3, c. 10, D.L. n. 16/2012).</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=3213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ravvedimento IMU: 1° luglio ultima chiamata per i ritardatari</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2719&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ravvedimento-imu-1-luglio-ultima-chiamata-per-i-ritardatari</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2719#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell’IMU il regime sanzionatorio è quello designato dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che prevede l’applicazione di una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato. E’ possibile però per il contribuente rimuovere la violazione ricorrendo al ravvedimento operoso prima di subire l’accertamento da parte del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p class="NoSpacing"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/04/imu.jpg"><img class="size-full wp-image-2469 aligncenter" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/04/imu.jpg" alt="" width="137" height="104" /></a></p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify">In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell’IMU il regime sanzionatorio è quello designato dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che prevede l’applicazione di una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.</p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify">E’ possibile però per il contribuente rimuovere la violazione ricorrendo al ravvedimento operoso prima di subire l’accertamento da parte del comune ed entro un certo intervallo di tempo prestabilito. Ai fini della validità del ravvedimento l’inadempimento può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 del c.c. e della sanzione in misura ridotta.</p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify"><em>All&#8217;articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12-ter le parole: &#8220;novanta giorni dalla data&#8221; sono sostituite da: &#8220;il 30 giugno dell&#8217;anno successivo a quello&#8221;</em>. A seguito di tali modifiche introdotte dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013 il 30 giugno è il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU, tale termine produce effetti anche per quelle relative al 2012, che potranno essere presentate entro il 1° luglio, dato che il 30 giugno cade di domenica.</p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify">La stessa data vale per il ravvedimento c.d. lungo (annuale), per regolarizzare le violazioni relative all’anno scorso.</p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify">Infatti, la Circolare n. 1/DF del 2013 chiarisce come opera l’istituto del ravvedimento ed indica quali sono i termini per sanare le violazioni concernenti i versamenti del 2012 e la dichiarazione.</p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify">Secondo il Dipartimento delle Finanze i soggetti passivi possono beneficiare delle seguenti opportunità: la riduzione della sanzione (pari al 30% dell’importo non versato) ad un ottavo del minimo, cioè al 3,75% se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 1° luglio (dato che il 30 giugno 2013 cade di domenica), tale è c.d. ravvedimento lungo; la riduzione della sanzione (dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro) ad un decimo del minimo, <span> </span>se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e cioè entro il termine del 28 settembre 2013, che cadendo di sabato è prorogato al 30 settembre 2013.</p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify">Esistono altri due tipi di ravvedimento operoso IMU, che applicano una sanzione in misura proporzionale alla data in cui il contribuente effettua il pagamento: il ravvedimento operoso <span lang="AR-SA">“</span>sprint<span lang="AR-SA">”</span> ed il ravvedimento operoso c.d. breve.</p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify">Il ravvedimento <span lang="AR-SA">“</span>sprint<span lang="AR-SA">”</span>prevede che la sanzione amministrativa sia ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo ai versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni, quindi si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (la misura della sanzione può variare dallo 0,2% di un giorno di ritardo fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo).</p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify">Il ravvedimento breve (mensile) consiste nell’applicare una sanzione del 3% se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prescritta.</p>
<p class="NoSpacing" style="text-align: justify">Infine per l’IMU il comune ha la possibilità di introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti del D.Lgs. n. 218/1997. Anche tale istituto permette di usufruire di una riduzione delle sanzioni, nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge) attraverso un accordo tra ente impositore ed il soggetto passivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=2719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 2013 calcolo dell’IMU in modo proporzionale per gli enti non commerciali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2648&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dal-2013-calcolo-dellimu-in-modo-proporzionale-per-gli-enti-non-commerciali</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2648#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992, applicabile anche all’IMU, esonera dal pagamento gli immobili degli enti non commerciali. Quest’ultima norma è stata modificata dal legislatore con l’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, che esclude dal pagamento gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">L’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992, applicabile anche all’IMU, esonera dal pagamento gli immobili degli enti non commerciali. Quest’ultima norma è stata modificata dal legislatore con l’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, che esclude dal pagamento gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e dirette all’esercizio del culto.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">Il citato art. 91-<em>bis</em>, comma 2<em>, </em>ha precisato che qualora l’unità immobiliare abbia una utilizzazione mista l’esenzione dall’IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura commerciale.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">Ai sensi dell’art. 91-<em>bis</em>, comma 3, del D.L. n. 1 /2012 nel caso in cui non sia possibile identificare la parte commerciale dell’immobile e quella non commerciale e procedere all’accatastamento, allora a partire dal 1° gennaio 2013 l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che risulta da apposita dichiarazione.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond"> La Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013 ha reso nota la procedura che sarà possibile seguire nel pagamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">La nuova risoluzione delle finanze conferma la possibilità di calcolare l’IMU sulla base delle regole dettate dall’art. 5 del D.M. n. 200/2012. Poiché, a partire dall’anno di imposta 2013 l’IMU<em> </em>dovrà essere versata in ragione del rapporto proporzionale nel caso di utilizzazione mista delle unità immobiliari, cioè sia commerciale che non commerciale.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">Lo stesso Dipartimento delle finanze ammette che la procedura è piuttosto complessa, quindi viene assicurata la possibilità agli enti <em>no profit</em> di fondare sia l’acconto che il saldo su una stima e conguagliare definitivamente in sede di acconto 2014. Infatti la seconda rata del versamento IMU, scadendo il 16 dicembre 2013, non permette di avere a disposizione tutte le informazioni richieste dall’art. 5 del D.M. n. 200/2012 e che saranno definitive e disponibili solo al 31 dicembre 2013.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">Il Decreto n. 200 del 2012, emanato dal Min. Economia e finanze, prevede i requisiti generali per lo svolgimento di attività non commerciali delle attività istituzionali ed individua ulteriori requisiti ai fini dell’esenzione IMU degli immobili utilizzati da enti non commerciali ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. i) del D.Lgs n. 504/1992.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">Tale decreto definisce le attività istituzionale degli enti non commerciali che sono: quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o culto. Inoltre, per modalità non commerciali si intende lo svolgimento delle attività istituzionali prive dello scopo di lucro che, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per la loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">In base all’art. 5 del D.M. il rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio, al numero di soggetti nei confronti del quale vengono svolte le attività con modalità commerciali, ovvero non commerciali e al tempo</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione si individua rapportando la superficie destinata alle attività commerciali alla superficie totale dell’immobile.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di una utilizzazione mista, si deve calcolare il numero dei soggetti nei confronti dei quali si sono esercitate attività commerciali e rapportarlo al totale dei soggetti nei confronti dei quali si è svolta l’attività commerciale e non.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">Nel caso di utilizzazione mista effettuata limitatamente a periodi specifici dell’anno, la proporzione è determinata in base al numero di giorni in cui si esercita l’attività commerciale diviso 365 giorni.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Garamond">Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. n. 200/2012 gli enti non commerciali tengono a disposizione dei comuni la documentazione al fine dello svolgimento dell’attività di accertamento e controllo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=2648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La modifiche alla TARES 2013</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2549&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-modifiche-alla-tares-2013-di-luca-teresa</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2549#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 ha introdotto delle modifiche alla disciplina TARES, valide solo per il 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall&#8217;art. 14 D.L. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 che istituisce dal 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/05/tares.jpg" alt="" class="alignnone size-full" border="0px" /></p>
<p align="justify">L&rsquo; art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 ha  introdotto delle modifiche alla disciplina TARES, valide solo per il 2013, in  deroga a quanto diversamente previsto dall&rsquo;art. 14 D.L. n. 201/2011, conv. in  legge n. 214/2011 che istituisce dal 2013 in tutti i comuni del territorio  nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi  relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati  avviati allo smaltimento.<br />
  Sulle nuove disposizioni, dettate dal decreto  legge n. 35, &egrave; intervenuta la Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 per chiarire  una serie di questioni in merito a: la scadenza e numero di rate di versamento  del tributo; il versamento dell&rsquo;acconto in base a modelli di pagamento gi&agrave;  predisposti in vigenza dei precedenti regimi TARSU, TIA1 e TIA2; il versamento  della maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadro riservata allo  Stato; la possibilit&agrave; per i comuni di avvalersi per la riscossione del tributo  dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. <br />
  La nota del MEF stabilisce che in base all&rsquo; art.  10 comma 2 lett. a) del D.L. n. 35/2013 i comuni potranno decidere le scadenze  e il numero delle rate TARES, con deliberazione adottata dal consiglio comunale  limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell&rsquo;art. 14 del D.L. n.  201/2011, che prevede quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio,  aprile, luglio e ottobre. L&rsquo;art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. impone ai  comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione delle  scadenze e del numero di rate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni  prima del versamento. Per il 2013, come recita il comma 35, art. 14 D.L. n.  201/2011 comunque la prima rata TARES &egrave; posticipata a luglio ferma restando la  possibilit&agrave; per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.<br />
  Con la Circolare n. 1/DF il MEF chiarisce anche  che i comuni potranno far pagare ai contribuenti, almeno per le prime rate di  acconto, gli importi relativi all&rsquo;anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA1 e  TIA2, ad eccezione dell&rsquo;ultima rata che dovr&agrave; essere necessariamente  corrisposta sulla base dei nuovi importi della TARES. L&rsquo;art. 10 comma 2&nbsp; lett. b) recita che ai fini del versamento ad  eccezione dell&rsquo;ultima rata dello stesso i comuni possono inviare ai  contribuenti i modelli di pagamento precompilati per il pagamento della TARSU,  TIA1 e TIA2. Inoltre i pagamenti in acconto saranno scomputati ai fini della  determinazione dell&rsquo;ultima rata dovuta a titolo di TARES.<br />
  &nbsp;Dal 2013 la  TARES &egrave; entrata formalmente in vigore e non &egrave; stato previsto alcun rinvio al  prossimo anno. Ci&ograve; comporta che i pagamenti in acconto richiesti utilizzando i  modelli gi&agrave; in uso per la TARSU o per la TIA1 o la TIA2 non potranno  comprendere quote accessorie abolite o rese inesigibili con l&rsquo;abolizione delle  previgenti fattispecie di prelievo (ad esempio l&rsquo;ex ECA per la TARSU).<br />
  Contestualmente con l&rsquo;ultima rata dovr&agrave; essere  versata anche la maggiorazione standard di 0,30 euro, di cui al comma 13  dell&rsquo;art. 14 del D.L. n. 201 del 2011. E&rsquo; preclusa per i comuni la possibilit&agrave;  di aumentarla fino a 0,10 euro ai sensi dell&rsquo;art. 10, comma 2, lett. f) del  D.L. n. 35/2013.<br />
  Per la riscossione del tributo la lett. g) del  comma 2 del D.L. n. 35/2013 sancisce che i comuni possono continuare ad  avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  Tale norma va letta insieme all&rsquo;art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, che  permette ai comuni fino al 31 dicembre 2013 di affidare la gestione del tributo  o della tariffa ai soggetti che in data 31 dicembre svolgono anche  disgiuntamente il servizio di gestione dei rifiuti&nbsp; e di accertamento e riscossione della TARSU,  TIA1 e TIA2 e che prevede che il tributo e la maggiorazione siano versati  esclusivamente al comune. La citata Circolare propone una lettura estensiva della norma che  consentirebbe, previa delibera comunale, di attribuire il gettito del tributo  al soggetto affidatario anche dell&rsquo;ultima rata a titolo di TARES. Tuttavia se  per le rate in acconto &egrave; pacifica questa soluzione per gli intenti  semplificatori del D.L. n 35, per quanto riguarda il saldo tale interpretazione  appare meno fondata (Nota di approfondimento IFEL del 10 maggio 2013).<br />
  Con il Decreto interministeriale del 14 maggio  2013 sono stabilite le modalit&agrave; di versamento mediante bollettino postale. E&rsquo;  possibile pagare attraverso tale strumento, dal 1&deg; luglio 2013, la TARES, la  tariffa avente natura corrispettiva, la maggiorazione statale. Il comune potr&agrave;  inviare al contribuente i bollettini precompilati con i dati anagrafici, il  codice catastale del comune destinatario delle somme nonch&eacute; gli importi del  tributo, della tariffa e della maggiorazione al fine di semplificare gli  adempimenti dei contribuenti in base all&rsquo;art. 5 del citato Decreto interministeriale.<br />
  L&rsquo;art. 4 del D.M. stabilisce che il versamento &egrave;  effettuato in quattro rate trimestrali salvo la possibilit&agrave; per il comune di  decidere diversamente e che i contribuenti effettuano il pagamento dal 1&deg;  giorno ed entro il 16&deg; giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. Occorre  osservare che il decreto si spinge ad indicare periodi di pagamento non  previsti dalla norma primaria che affida alla podest&agrave; regolamentare del comune  la scelta delle rate e delle loro scadenze .I periodi di pagamento previsti dal  D.M. sono pi&ugrave; adatti alle usuali scadenze fiscali e comunque che non si possono  considerare obbligatori (nota IFEL del 21 maggio 2013).<br />
  Infine la Risoluzione n. 37 del 27 maggio 2013  dell&rsquo;Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo, interessi e sanzioni  per il pagamento della TARES, della tariffa avente natura corrispettiva e della  maggiorazione statale, tramite F24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=2549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ultime novità sull&#8217;IMU</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2544&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-ultime-novita-sullimu</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=2544#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[La novit&#224; pi&#249; importante in tema di imposta municipale propria &#232; senz&#8217;altro la sospensione, per l&#8217;anno 2013, del pagamento della prima rata, in scadenza il prossimo 17 giugno, prevista dall&#8217;art. 1 del Decreto-legge n. 54/2013. In attesa di una riforma sulla tassazione del patrimonio immobiliare, l&#8217;IMU dovuta &#232; sospesa per le seguenti categorie di immobili: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/04/imu.jpg" alt="" title="imu"  class="alignnone size-full" border="0px" /></p>
<p align="justify">La novit&agrave; pi&ugrave; importante in tema di imposta  municipale propria &egrave; senz&rsquo;altro la sospensione, per l&rsquo;anno 2013, del pagamento  della prima rata, in scadenza il prossimo 17 giugno, prevista dall&rsquo;art. 1 del Decreto-legge  n. 54/2013. <br />
In attesa di una riforma sulla tassazione del  patrimonio immobiliare, l&rsquo;IMU dovuta &egrave; sospesa per le seguenti categorie di  immobili: le abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione degli  immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni in ville), A/8 (abitazioni di  tipo signorile), e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o  storici); le unit&agrave; immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a propriet&agrave;  indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci  assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati, aventi le stesse finalit&agrave; degli IACP; i terreni agricoli e i fabbricati  rurali.<br />
L&rsquo;articolo 2, del Decreto-legge n. 54/2013,  puntualizza che la riforma complessiva della disciplina dell&rsquo;imposizione  fiscale sul patrimonio immobiliare dovr&agrave; tenere conto degli obblighi europei e  degli obiettivi programmatici stabiliti nel Documento di economia e finanza 2013.  L&rsquo;articolo citato contiene anche una clausola di salvaguardia, infatti se entro  il 31 agosto 2013 non verr&agrave; realizzata la riforma, continuer&agrave; ad applicarsi la  disciplina vigente prima della sospensione e il termine per il versamento della  prima rata sar&agrave; il 16 settembre 2013.<br />
Un ulteriore ritocco alla normativa &egrave; stato  operato dal Decreto-legge n. 35/2013 che &egrave; intervenuto sui termini per  presentare la dichiarazione IMU e sui termini per la deliberazione e la  pubblicazione delle variazioni delle aliquote e delle detrazioni. <br />
La lettera a), comma. 4, dell&rsquo;art. 10 del D.L. n.  35/2013 modifica il comma 12-ter dell&rsquo;art. 13 del D.L. 201/2011, infatti il  termine passa da novanta giorni al 30 giugno dell&rsquo;anno successivo per la  presentazione della dichiarazione nel caso in cui si acquista il possesso di un  immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione  dell&rsquo;imposta, utilizzando l&rsquo;apposito modello (approvato con il decreto del  Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze del 30 ottobre 2012). Tale termine opera  gi&agrave; a decorrere degli eventi intervenuti nel corso del 2012, quindi gli  obblighi dichiarativi potranno essere assolti sino alla fine di giugno  prossimo; le dichiarazioni gi&agrave; presentate restano valide in quanto le regole  dichiarative sono invariate.<br />
L&rsquo;art. 13, comma 13-bis, D.L. n. 201/2011 in tema  di delibere comunali IMU &egrave; stato sostituito dall&rsquo;art. 10 comma 4 lett. b) D.L. n.  35/2013. La norma in questione riguarda esclusivamente l&rsquo;invio e la  pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU dei comuni. I termini  previsti non incidono sull&rsquo;efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti che  continuano a produrre i loro effetti a partire dal 1&deg; gennaio dell&rsquo;anno di  riferimento. Ad approfondimento di tali novit&agrave; il MEF ha diramato la Circolare  n. 1 /DF. Del 29 aprile 2013. La nuova disposizione ha confermato l&rsquo;obbligo di  invio telematico delle delibere al MEF per la pubblicazione sul &ldquo;Portale del  federalismo fiscale&rdquo;. <br />
Il nuovo comma 13-bis, dell&rsquo;art. 13 del D.L. n.  201/2011, in tema di pubblicazione delle delibere e dei regolamenti comunali  sul sito delle finanze, dispone i termini seguenti: per la prima rata la  pubblicazione sul sito &egrave; prevista entro il 16 maggio di ciascun anno di  imposta, l&rsquo;invio da parte del comune delle relative delibere dovr&agrave; avvenire  entro il 9 maggio di ciascun anno d&rsquo;imposta; per la seconda rata la  pubblicazione &egrave; prevista entro il 16 novembre di ciascuno anno d&rsquo;imposta e  l&rsquo;invio da parte dei comuni delle relative delibere dovr&agrave; avvenire entro il 9  novembre di ciascun anno d&rsquo;imposta. Le delibere pubblicate entro la data del 16  novembre dell&rsquo;anno di riferimento producono i propri effetti per l&rsquo;intero anno,  anche con eventuale conguaglio sulla 1&deg; rata versata. <br />
In caso di mancata pubblicazione entro il termine  del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata  pari al 50 per cento dell&rsquo;imposta dovuta calcolata sulla base dell&rsquo;aliquota e  della detrazione dei dodici mesi dell&rsquo;anno precedente. Mentre in caso di  mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre si applicano gli atti  pubblicati entro il 16 maggio dell&rsquo;anno di riferimento oppure, in mancanza,  quelli dell&rsquo;anno precedente.<br />
Viene inoltre previsto che i comuni inseriscano  nel sito del MEF i contenuti delle deliberazioni, secondo le indicazioni  stabilite dal Ministero dell&rsquo;economia e&nbsp;  delle finanze sentita l&rsquo;Associazione nazionale comuni d&rsquo;Italia. <br />
Occorre evidenziare che la Circolare n. 2/DF del  23 maggio 2013, in merito al versamento della prima rata dell&rsquo;IMU, segnala che  &egrave; in corso di conversione un emendamento che modifica l&rsquo;art. 13, comma 13-bis,  il quale prevede che il versamento della prima rata &egrave; eseguito sulla base  dell&rsquo;aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell&rsquo;anno precedente.  L&rsquo;intento di tale provvedimento &egrave; semplificare al contribuente la  determinazione dell&rsquo;imposta, poich&eacute; alla scadenza prevista per il versamento  della prima rata potrebbero non essere note le aliquote e le detrazioni  dell&rsquo;anno in corso. La Circolare precisa che il termine anno precedente &egrave; riferito  solo alle aliquote e detrazioni, ma non anche per gli altri elementi del  tributo (ad esempio il presupposto impositivo, la base imponibile) per i quali  si deve tenere conto della disciplina vigente l&rsquo;anno di riferimento. <br />
Pertanto la prima rata dell&rsquo;IMU potrebbe non  coincidere con la met&agrave; dell&rsquo;imposta dovuta l&rsquo;anno precedente, poich&eacute; non sempre  &egrave; riscontrabile un&rsquo;identicit&agrave; di situazioni rispetto all&rsquo;anno precedente. E&rsquo;  possibile che nel 2013 l&rsquo;immobile viene destinato ad abitazione principale e  quindi il versamento della prima rata dell&rsquo;IMU &egrave; sospeso. Oppure il caso  opposto, nel 2013 l&rsquo;immobile non &egrave; pi&ugrave; adibito ad abitazione principale la  sospensione del versamento della prima rata non si applica. La Circolare  aggiunge che nelle ipotesi in cui il contribuente effettui il versamento della  prima rata IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell&rsquo;emendamento in  questione, ancora prima della conversione in legge del D.L. n. 35/2013 (che  deve avvenire entro il 7 giugno 2013), possa trovare applicazione l&rsquo;art. 10,  comma 3, della L. n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), in base  alla quale &ldquo;l<em>e sanzioni non sono comunque  irrogate quando la violazione dipende da obiettive cause di incertezza sulla  portata e sull&rsquo;applicazione della norma tributaria</em>&ldquo;.<br />
E&rsquo; utile ricordare che la legge di stabilit&agrave; 2013  (legge n. 228/2012) attribuisce quasi interamente ai Comuni, per gli anni 2013  e 2014, il gettito IMU (nel 2012 era invece prevista una riserva di gettito in  favore dello Stato). Rimane destinato allo Stato solo quello relativo agli  immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D come chiarisce la  Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=2544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
