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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Massimiliano Augugliaro</title>
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		<title>Sentenza rivoluzionaria: no riscossione sanzioni in pendenza di processo</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 10:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Augugliaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[I Giudici ennesi, nella sentenza in commento, hanno affrontato un tema fin qui inesplorato, quello della legittimità della riscossione delle sanzioni “dovute” a seguito di una decisione della commissione tributaria provinciale. La questione è di stretta attualità stante la pressione esercitata dall’Amministrazione finanziaria, anche per il tramite dell’Agente della riscossione. L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3078" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/11/agugliaro.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3078" title="agugliaro" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/11/agugliaro-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Massimiliano Agugliaro nel suo studio di Trapani</p></div>
<p>I Giudici ennesi, nella sentenza in commento, hanno affrontato un tema fin qui inesplorato, quello della legittimità della riscossione delle sanzioni “<em>dovute</em>” a seguito di una decisione della commissione tributaria provinciale.</p>
<p align="justify">La questione è di stretta attualità stante la pressione esercitata dall’Amministrazione finanziaria, anche per il tramite dell’Agente della riscossione.</p>
<p align="justify">L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, a seguito di sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali (non notificate e non passate in giudicato), iscrive a ruolo le somme risultanti dagli avvisi di accertamento più le sanzioni ivi irrogate, in pendenza dei termini per l’impugnazione delle sentenze innanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale.</p>
<p align="justify">Il pronunciamento in esame della Commissione Tributaria Provinciale di Enna merita attenzione perché riscontra in punto di diritto la violazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’articolo 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’articolo 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997.</p>
<p align="justify">La questione sottoposta al vaglio dei Giudici di prime cure, in toto accolta, è stata così argomentata dalla parte ricorrente.</p>
<p align="justify">L’articolo 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992, rubricato “<em>pagamento del <strong><span style="text-decoration: underline;">tributo</span></strong> in pendenza di processo</em>”, dispone: “<em>Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del <strong><span style="text-decoration: underline;">tributo</span></strong> oggetto di giudizio davanti alle commissioni, <strong><span style="text-decoration: underline;">il tributo</span></strong>, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: …</em>”.</p>
<p align="justify">Pertanto, l’articolo 68 rappresenta specificamente la disposizione che regola la riscossione <strong>degli atti impositivi</strong> <strong>non definitivi</strong>, conferendo loro un’esecutorietà graduata in relazione allo stato ed all’esito, ancorché provvisorio, della lite, nel contemperamento, da un lato, delle esigenze della celere ed efficace riscossione del credito erariale, dall’altro, delle ragioni cautelari attinenti all’inopportunità di riscuotere integralmente una pretesa <em>sub iudice</em>.</p>
<p align="justify">La disciplina <em>de quo</em>, ai fini del caso in esame, va raccordata, per quanto riguarda le iscrizioni provvisorie a ruolo delle sanzioni, con l’articolo 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997, il cui 1° comma dispone che: “<em>In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.</em>”</p>
<p align="justify">Il primo comma dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997, in altri termini,  dispone che la riscossione delle sanzioni relative ai tributi rientranti nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie avviene in conformità a quanto previsto dall’articolo 68, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.</p>
<p align="justify">Non si applica il comma 3 del citato articolo 68, che riguardava le sanzioni pecuniarie, perché espressamente abrogato dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 472 del 1997.</p>
<p align="justify">Alla luce del combinato disposto più sopra citato e commentato è illegittima l’anticipazione dell’esecuzione della sanzione durante e in pendenza del processo.</p>
<p align="justify">Orbene, la forzata iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate delle sanzioni in pendenza di processo è palesemente illegittima perché in violazione sia del chiaro disposto di cui agli articoli 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e 19 del D. Lgs. n. 472 in cui si opera un rinvio al citato articolo 68, sia con la <strong><em>voluntas legis</em></strong> espressa a chiare lettere con l’articolo 29 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (che ha abrogato il comma 3 dell’articolo 68 relativo alla riscossione provvisoria delle sanzioni pecuniarie).</p>
<p align="justify">Sul punto i Giudici ennesi hanno, infatti, così argomentato: “<em>…anche perché la ratio della suddetta norma è quella di assicurare all’Erario, in caso di sentenza a favore dello stesso, l’incameramento di una percentuale di imposta provvisoriamente dovuta e non della relativa sanzione che sarà dovuta soltanto in esecuzione di sentenza divenuta definitiva.</em>”.</p>
<p align="justify">La pronuncia è innovativa se non anche rivoluzionaria, per il fatto che pone un argine all’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate e costituisce l’usbergo dei diritti del contribuente nei sbilanciati rapporti di forza con l’Erario.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/11/sentenza_CTP_Enna-632_02_13.pdf" target="_blank"><strong>Consulta la sentenza in .pdf »</strong></a></p>
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		<title>TARES E TARSU</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 15:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Augugliaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>

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		<description><![CDATA[Note critiche, sulle note de &#8220;La donna &#232; mobile&#8221;, sul rapporto tra disposizione rinviante e disposizione richiamata alla luce del prossimo, probabile, prelievo TARES Consulta l&#8217;articolo intero in .pdf &#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/tares_tarsu_2013_06.jpg" alt="" border="1px" style="border:0px solid #000000;" /></p>
<p align="justify"><em>Note critiche, sulle note de &ldquo;La donna &egrave; mobile&rdquo;, sul rapporto tra disposizione rinviante e disposizione richiamata alla luce del prossimo, probabile, prelievo TARES</em> </p>
<p align="justify"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/tares_e_tarsu.pdf" target="_blank"><strong>Consulta l&#8217;articolo intero in .pdf &raquo;</strong></a></p>
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