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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Clemente Frascari Diotallevi</title>
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		<title>La Cassazione boccia i Comuni: sbagliate le  revisioni degli estimi catastali</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clemente Frascari Diotallevi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

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		<description><![CDATA[La Suprema Corte: amministrazioni e Agenzie del territorio non possono procedere a riclassificazioni senza indagini accurate sugli immobili e sul territorio che li circonda Alt alle riclassificazioni catastali operate in modo sommario e poco corretto dalle amministrazioni locali. La Cassazione boccia le procedure comunali che riclassificano le abitazioni senza provvedere a &#171;verificare le effettive trasformazioni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><em>La Suprema Corte:  amministrazioni e Agenzie del territorio non possono procedere a  riclassificazioni senza indagini accurate sugli immobili e sul territorio che  li circonda</em></p>
<p align="justify"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/04/image_01_2014_04_16-300x240.jpg" alt="" width="303" height="236" style="border: 1px solid #000000;"/></p>
<p align="justify">Alt alle riclassificazioni catastali  operate in modo sommario e poco corretto dalle amministrazioni locali. La  Cassazione boccia le procedure comunali che riclassificano le abitazioni senza  provvedere a &laquo;verificare le effettive trasformazioni specifiche subite dalle  unit&agrave; immobiliari in questione&raquo; e, per quanto riguarda le microzone di  riferimento, omettendo di evidenziare quali significativi e concreti  miglioramenti del contesto urbano ci siano stati. La sentenza 2357 emessa il 3 febbraio dalla Quinta  sezione della Cassazione, potrebbe avere pesanti effetti sulle  operazioni di cassa effettuate da molti Comuni italiani tramite le agenzie del  territorio. A partire dal bilancio di Roma.</p>
<p align="justify"><strong>RISORSE A RISCHIO  &#8211;&nbsp;</strong>La Cassazione era stata interpellata da  un residente di Napoli che ha visto riconosciute le proprie ragioni. Il dettato  della Corte va per&ograve; oltre il singolo ricorso e ridisegna il contesto corretto  entro il quale devono essere effettuati i cambi di categoria e classe  catastale. Bufera sulle riclassificazioni catastali che hanno impegnato molti  Comuni a ridefinire le categorie e le classi catastali di importanti parti del  patrimonio immobiliare, un processo destinato a portare nelle casse delle  amministrazioni locali (a partire da Roma) ingenti risorse.</p>
<p align="justify"><strong>IL SI&rsquo; DELLA &laquo;TRIBUTARIA&raquo; -</strong>&nbsp;Con una sentenza che piomba inaspettata la Quinta Corte di Cassazione  ha annullato il provvedimento impositivo ai danni del cittadino napoletano, che  si era rivolto alla Suprema Corte dopo che la Commissione Tributaria regionale  aveva confermato la nuova classificazione dell&rsquo;abitazione respingendo il suo  ricorso nei confronti dell&rsquo;Agenzia del Territorio. Secondo il ricorrente  &laquo;l&rsquo;attribuzione della nuova rendita &egrave; astratta e fondata su mera ipotesi  dell&rsquo;Ufficio: troppo generici i parametri enunciati, comprese le  infrastrutture, enfatizzate troppo ed anche impropriamente&raquo; ed omesso di  considerare che manca &laquo;ogni indicazione concreta sulla qualit&agrave; e sullo stato  degli immobili oggetto della variazione e dei luoghi circostanti l&rsquo;immobile  accertato&raquo;.</p>
<p align="justify"><strong>IL CRITERIO  COMPARATIVO -</strong>Di fronte alla Cassazione l&rsquo;Agenzia del  Territorio ha difeso il proprio operato, basato sul criterio dell&rsquo; &laquo;estimo  comparativo&raquo; (in sostanza la comparazione di un&rsquo;abitazione con altre della  microzona con caratteristiche presumibilmente analoghe) &laquo;tenendo conto delle  mutate capacit&agrave; reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi  analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonch&eacute; della  qualit&agrave; urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito  significativi miglioramenti a seguito dell&rsquo;incremento delle infrastrutture  urbane&raquo;. Secca la risposta della Cassazione che in sostanza stabilisce che  &laquo;quando procede all&rsquo;attribuzione d&rsquo;ufficio di un nuovo classamento ad un&rsquo;unit&agrave;  immobiliare a destinazione ordinaria, l&rsquo;Agenzia del Territorio deve specificare  se tale mutato classamento &egrave; dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla  unit&agrave; immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri  relativi alla microzona, in cui si colloca l&rsquo;unit&agrave; immobiliare&raquo;.</p>
<p align="justify"><strong>TRASFORMAZIONI DA  VALUTARE &#8211;&nbsp;</strong>Insomma, nel primo caso, l&rsquo;Agenzia del  Territorio deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo  caso, deve indicare l&rsquo;atto con cui si &egrave; provveduto alla revisione dei parametri  relativi alla microzona, &laquo;a seguito &ndash; sottolinea la Cassazione &#8211; di  significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo cos&igrave;  possibile la conoscenza dei presupposti del &ldquo;riclassamento&rdquo; da parte del  contribuente&raquo;. Questi criteri non erano stati soddisfatti a Napoli, non lo sono  per&ograve; a un primo sommario esame neanche in molte altre situazioni comunali. In  ogni caso la Cassazione ha deciso di provvedere &laquo;anche nel merito, accogliendo  l&rsquo;impugnazione del contribuente ed annullando l&rsquo;avviso di classamento in  questione&raquo;. Insomma, in sintesi, i Comuni e le Agenzie del territorio non  possono procedere alle riclassificazioni senza indagini accurate sugli immobili  e sul territorio che li circonda. </p>
<p align="justify"><strong><em>(a cura di Clemente Frascari Diotallevi,  Avvocato in Roma)</em></strong></p>
<p align="justify"><strong>RASSEGNA STAMPA &#8211; FONTE: <a href="http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_febbraio_06/cassazione-boccia-comuni-sbagliate-revisioni-estimi-catastali-d572e856-8f0e-11e3-8c4a-c355fa4079e9.shtml" target="_blank">Corriere della Sera</a> </strong></p>
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		<title>CORTE DI CASSAZIONE &#8211; Sentenza 18 novembre 2013, n. 25855</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 15:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clemente Frascari Diotallevi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione Coattiva]]></category>

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		<description><![CDATA[Tributi &#8211; Esecuzione esattoriale illegittima &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Sussiste Svolgimento del processo 1. &#8211; A.S. cit&#242; in giudizio il Ministero delle Finanze, esponendo che nel 1990 aveva subito l&#8217;espropriazione di due immobili di sua propriet&#224;, attivata a mezzo dell&#8217;esattore, su istanza del Ministero; che questa aveva fatto seguito ad un accertamento sui redditi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align=justify><img alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/cassazione_2013_06.jpg" border="1" /></p>
<p>Tributi   &ndash; Esecuzione esattoriale illegittima &ndash; Risarcimento del danno &ndash; Sussiste</p>
<p align="justify">Svolgimento   del processo</p>
<p align="justify">1.   &ndash; A.S. cit&ograve; in giudizio il Ministero delle Finanze, esponendo che nel 1990 aveva   subito l&rsquo;espropriazione di due immobili di sua propriet&agrave;, attivata a mezzo   dell&rsquo;esattore, su istanza del Ministero; che questa aveva fatto seguito ad un   accertamento sui redditi dichiarati da G.S., coniuge dell&rsquo;attrice, quali   risultanti dal mod. 740/83 relativamente all&rsquo;anno 1982, che appariva   sottoscritto, oltre che dal dichiarante, anche con firma illeggibile attribuita   alla S., della quale perci&ograve; era stata ritenuta la responsabilit&agrave; solidale; che   ella aveva sporto denuncia alla Procura della Repubblica per falsit&agrave; della   firma, aveva notificato una diffida all&rsquo;Intendente di Finanza per chiedere la   sospensione delle procedure esecutive, aveva proposto ricorso ex art. 700 cod.   proc. civ. , deducendo l&rsquo;ingiustizia delle esecuzioni, il tutto senza successo;   che, infine, aveva proposto azione per querela di falso dinanzi al Tribunale   civile di Napoli nei confronti dello stesso Ministero, che si era conclusa con   la sentenza n. 3343/97, con la quale era stata accertata la falsit&agrave; della   sottoscrizione ed era stata ordinata la &lt;&lt;cancellazione della   sottoscrizione in predicato, con rimozione di ogni effetto ad essa correlato&raquo;;   che, essendosi frattanto concluse le procedure esecutive con la vendita degli   immobili pignorati, meglio specificati in atti, ella aveva subito il danno   corrispondente al valore degli immobili, del quale avrebbe dovuto rispondere il   Ministero delle Finanze, attesa l&rsquo;illegittimit&agrave; delle procedure esecutive, in   quanto l&rsquo;accertamento della falsit&agrave; della firma apposta in calce alla   dichiarazione dei redditi, con sentenza passata in giudicato, aveva fatto venire   meno il presupposto della responsabilit&agrave; solidale per i debiti erariali del   coniuge, di cui all&rsquo;art. 17 della legge n. 114 del 13 aprile 1977. Concluse,   pertanto, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato il suo diritto alla   rimozione degli atti e dei provvedimenti con cui si era proceduto in suo danno e   alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodottisi nel suo patrimonio, con   condanna del Ministero al pagamento dell&rsquo;importo di lire 1.200.000.000 o della   diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi; in   via gradata, previo accertamento della responsabilit&agrave; ex art. 2043 cod. civ., la   condanna del Ministero al risarcimento dei danni quantificati nella somma appena   detta; in via ancora pi&ugrave; gradata,l&rsquo;accertamento e la dichiarazione della   sussistenza della fattispecie di cui all&rsquo;art. 2033 cod. civ., con condanna del   Ministero al pagamento della stessa somma; in via del tutto gradata, la condanna   del Ministero al pagamento del predetto importo ai sensi dell&rsquo;art. 2041 cod.   civ.</p>
<p align="justify">1.1.   &ndash; A seguito della costituzione del Ministero e dell&rsquo;eccezione di difetto di   legittimazione passiva per essere stata frattanto istituita l&rsquo;Agenzia delle   Entrate, con il trasferimento dei rapporti pendenti, il contraddittorio fu   integrato nei confronti di quest&rsquo;ultima. L&rsquo;Agenzia, chiamata in causa   dall&rsquo;attrice, si costitu&igrave;, resistendo nel merito.</p>
<p align="justify">1.2.   &ndash; Dopo l&rsquo;espletamento di una C.T.U. finalizzata ad accertare il valore degli   immobili venduti in sede esecutiva, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.   10604/06, accolse la domanda subordinata proposta ai sensi dell&rsquo;art. 2041 cod.   civ., rigettando le altre, e condann&ograve; l&rsquo;Agenzia delle Entrate al pagamento in   favore dell&rsquo;attrice della somma di &euro; 380.200,00, oltre interessi al tasso legale   dal 1&deg; gennaio 1998, nonch&eacute; al pagamento delle spese di lite e delle spese di   CTU; compens&ograve; le spese tra l&rsquo;attrice ed il Ministero delle Finanze, del quale   dichiar&ograve; il difetto di legittimazione passiva.</p>
<p align="justify">2.   &ndash; L&rsquo;Agenzia delle Entrate propose appello; la S. si costitu&igrave; e propose appello   incidentale.</p>
<p align="justify">Con   la decisione ora impugnata, pubblicata il 16 settembre 2011, la Corte d&rsquo;Appello   di Napoli ha accolto l&rsquo;appello principale ed, in riforma della sentenza   impugnata, ha rigettato anche la domanda proposta da A.S. ai sensi dell&rsquo;art.   2041 cod. civ.; ha rigettato l&rsquo;appello incidentale; ha compensato tra le parti   le spese di lite.</p>
<p align="justify">3.   &ndash; Avverso la sentenza A.S. propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da   memoria.</p>
<p align="justify">L&rsquo;Agenzia   delle Entrate si difende con controricorso.</p>
<p align="justify">Motivi   della decisione</p>
<p align="justify">1.   &ndash; Il Collegio ritiene che la ratio decidendi della sentenza impugnata renda   pregiudiziale ed assorbente l&rsquo;esame del secondo motivo di ricorso, col quale si   denuncia falsa applicazione degli artt. 615, 616, 617 e 618 cod. proc. civ.,   violazione dell&rsquo;art. 54 del d.p.r. n. 602 del 1973 nel testo vigente prima delle   modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 46 del 1999, in riferimento   all&rsquo;art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonch&eacute; violazione dell&rsquo;art. 615 coda proc.   civ., in riferimento all&rsquo;art. 360 n. 3 cod. proc. civ.</p>
<p align="justify">La   ricorrente censura l&rsquo;accoglimento dell&rsquo;appello dell&rsquo;Agenzia delle Entrate che la   Corte territoriale ha fondato sul mancato esperimento da parte dell&rsquo;esecutata   delle opposizioni esecutive, in specie dell&rsquo;opposizione all&rsquo;esecuzione, con la   quale, secondo la Corte, la S. avrebbe potuto e dovuto fare valere   l&rsquo;illegittimit&agrave; per motivi sostanziali dell&rsquo;esecuzione forzata.</p>
<p align="justify">Con   una prima doglianza (illustrata sub 2. A) deduce la violazione dell&rsquo;art. 54,   comma secondo, del D.P.R. n. 603 del 1972, che, nel testo applicabile ratione   temporis, sanciva l&rsquo;inammissibilit&agrave; nella procedura esecutiva esattoriale delle   opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 del codice di procedura civile.   Rileva che l&rsquo;unico rimedio esperibile dal contribuente esecutato era la   richiesta di sospensione del processo esecutivo da rivolgersi all&rsquo;Intendente di   Finanza, ai sensi dell&rsquo;art. 53 dello stesso D.P.R., e che questa era stata   avanzata dalla S., ma che, neanche dopo una diffida rivolta il 30 maggio 1989,   la procedura era stata sospesa.</p>
<p align="justify">Secondo   la ricorrente, l&rsquo;illegittimit&agrave; della procedura esecutiva si sarebbe potuta fare   valere dal contribuente soltanto dopo il suo esaurimento, ai sensi del terzo   comma dell&rsquo;art. 54 del D.P.R. n. 603 del 1972, giurisprudenza di legittimit&agrave;   riportata in ricorso.</p>
<p align="justify">Con   una seconda doglianza (illustrata sub 2.B) deduce che vi sarebbe stata la   violazione dell&rsquo;art. 615 cod. proc. civ., cos&igrave; come interpretato dalla Corte   Suprema nel precedente citato dalla Corte d&rsquo;Appello (Cass. n.7036/03), perch&eacute;,   anche a voler ritenere esperibile l&rsquo;opposizione esecutiva, il suo mancato   esperimento non avrebbe comunque potuto precludere all&rsquo;esecutata il rimedio   conseguente all&rsquo;accertamento della perdita di validit&agrave; della procedura   esecutiva.</p>
<p align="justify">2.   &ndash; Il motivo va/accolto nei limiti e per le ragioni di cui appresso.</p>
<p align="justify">La   Corte d&rsquo;Appello ha ritenuto che, anche con riguardo all&rsquo;esecuzione esattoriale,   l&rsquo;azione sussidiaria di arricchimento senza causa non possa essere proposta dopo   la conclusione dell&rsquo;esecuzione e la scadenza dei termini per le relative   opposizioni, all&rsquo;esecuzione ed agli atti esecutivi, quando l&rsquo;esecutato non si   sia avvalso di tali rimedi. La Corte territoriale, a sostegno della decisione,   ha richiamato e riportato in sentenza la motivazione del precedente della Corte   di Cassazione n. 7036/03, gi&agrave; citato dal Tribunale.</p>
<p align="justify">Cos&igrave;   decidendo, la Corte d&rsquo;Appello non ha tenuto in alcun conto la norma dell&rsquo;art.   54, comma secondo, del D.P.R. n. 603 del 1972, posta a fondamento del secondo   motivo di ricorso.</p>
<p align="justify">2.1.&nbsp;   &ndash; L&rsquo;Agenzia delle Entrate, nel controricorso, obietta, per un verso, che il   motivo sarebbe inammissibile perch&eacute; nuovo e, per altro verso, che la norma   citata non sarebbe pertinente perch&eacute; non riguarderebbe la pretesa non debenza   del tributo e la correlativa insussistenza del credito erariale, ma la eventuale   lesione di posizioni soggettive da parte dell&rsquo;esattore, come risulterebbe dai   commi 3&deg; e 4&deg; dello stesso art. 54, nel testo applicabile ratione temporis.</p>
<p align="justify">Aggiunge   che la ricorrente avrebbe dovuto agire con l&rsquo;impugnazione dell&rsquo;avviso di   accertamento che era stato posto a fondamento dell&rsquo;espropriazione de qua e che,   non avendo svolto siffatta impugnazione, la ricorrente non avrebbe potuto fare   ricorso al rimedio sussidiario dell&rsquo;art. 2041 cod. civ.</p>
<p align="justify">2.2.   &ndash; Le prime due obiezioni non colgono nel segno.</p>
<p align="justify">Quanto   all&rsquo;asserita novit&agrave; della questione dedotta col secondo motivo di ricorso, non   pu&ograve; non rilevarsi che, essendo incontestato, ed, anzi, presupposto, che   l&rsquo;esecuzione compiuta ai danni della S. fosse un&rsquo;esecuzione esattoriale,   l&rsquo;applicazione delle norme del D.P.R. n. 602 del 1973, che dettano la disciplina   di quell&rsquo;esecuzione, costituiva uno dei cardini del dibattito processuale. Una   volta invocate dall&rsquo;appellante Agenzia delle Entrate e ritenute dalla Corte   d&rsquo;Appello l&rsquo;esperibilit&agrave;, nell&rsquo;esecuzione esattoriale, dei rimedi delle   opposizioni esecutive e quindi la preclusione dell&rsquo;azione sussidiaria di   arricchimento senza causa per non essersi l&rsquo;esecutata avvalsa di tali rimedi,   non si pu&ograve; certo sostenere che sia stata la ricorrente a porre, per la prima   volta, in sede di legittimit&agrave;, la questione dell&rsquo;applicabilit&agrave; del richiamato   art. 54, comma secondo, del citato D.P.R. Si tratta infatti della norma che la   Corte d&rsquo;Appello avrebbe dovuto applicare proprio nel caso di specie per   disattendere il motivo di appello basato sulla mancanza di sussidiariet&agrave; ex art.   2041 cod. civ., nel rapporto con gli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Si tratta,   quindi, della norma che, come si dir&agrave;, &egrave; stata violata con la sentenza   impugnata.</p>
<p align="justify">Quanto   ai commi 3&deg; e 4&deg; dello stesso art. 54, ha ragione la resistente nel sostenere   che questi disciplinano, in via immediata e diretta, una fattispecie dissimile   dalla presente poich&eacute; riguardano l&rsquo;azione risarcitoria proponibile   dall&rsquo;esecutato nei confronti dell&rsquo;esattore per l&rsquo;illegittimit&agrave; dell&rsquo;azione   esecutiva o degli atti del processo esecutivo e non nei confronti dell&rsquo;ente   impositore, per la pretesa non debenza del tributo e la correlativa   insussistenza del credito erariale, essendo il procedimento esecutivo   esattoriale fondato sulla separazione tra titolarit&agrave; del credito e titolarit&agrave;   dell&rsquo;azione esecutiva.</p>
<p align="justify">Pertanto   &egrave; improprio il richiamo che il ricorso fa al terzo comma dell&rsquo;art. 54; e ci&ograve;   anche in considerazione del fatto che la stessa ricorrente, pur richiamando in   ricorso quest&rsquo;ultima norma, mostra di rinvenire il fondamento normativo   dell&rsquo;azione risarcitoria nei confronti dell&rsquo;Amministrazione finanziaria, cos&igrave;   come esercitata nei gradi di merito^nell&rsquo;art. 2043 cod. civ.</p>
<p align="justify">In   ogni caso, il secondo motivo di ricorso, quanto al profilo sub A), &egrave;, in via   principale, fondato sulla diversa norma del secondo comma dello stesso art. 54,   che, come si dir&agrave;, sancisce l&rsquo;improponibilit&agrave;, in assoluto, di quei rimedi,   dell&rsquo;opposizione all&rsquo;esecuzione e dell&rsquo;opposizione agli atti esecutivi, che la   Corte d&rsquo;Appello ha invece ritenuto esperibili; &egrave; su questo secondo comma   dell&rsquo;art. 54 che si fonda, perci&ograve;, il preannunciato accoglimento del secondo   motivo, non sui commi terzo e quarto, su cui si &egrave; soffermata l&rsquo;Agenzia   controricorrente.</p>
<p align="justify">Sulla   questione dell&rsquo;omessa impugnazione dell&rsquo;avviso di accertamento, di cui pure si   fa cenno nel controricorso, si torner&agrave;, dopo aver trattato delle conseguenze   dell&rsquo;applicazione al caso di specie del ridetto art. 54, comma secondo.</p>
<p align="justify">3.   &ndash; Venendo appunto a dire di quest&rsquo;ultima norma, va ribadito, che, come pi&ugrave; volte   affermato da questa Corte, in tema di esecuzione esattoriale, l&rsquo;art. 54, comma   secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alla   sostituzione operata con l&rsquo;art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, cui dovr&agrave;   intendersi fatto ogni ulteriore riferimento), nell&rsquo;escludere l&rsquo;ammissibilit&agrave;   delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 cod. proc. civ.,   configura un&rsquo;ipotesi di improponibilit&agrave; assoluta della domanda per carenza,   nell&rsquo;ordinamento, di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica di   chi intenda opporsi all&rsquo;esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. Cass. S.U. n.   212/99, Cass. S.U. n. 2090/02, Cass. n. 11038/04 e n. 565/06, tutte espressione   dell&rsquo;orientamento, con cui si &egrave; superata la pi&ugrave; risalente giurisprudenza di   legittimit&agrave; che riteneva la carenza di giurisdizione: cfr, per quest&rsquo;ultima,   Cass. S.U. n. 2755/93, tra le altre) .</p>
<p align="justify">La   sentenza impugnata ha perci&ograve; erroneamente ritenuto esperibile, nel caso di   specie, un rimedio, quale quello oppositivo ex art. 615 cod. proc. civ.,   assolutamente improponibile da parte dell&rsquo;odierna ricorrente e sulla base di   tale errato presupposto ha ritenuto che, non essendosi la S. avvalsa di detto   rimedio, le sarebbe stata preclusa ogni altra forma di tutela della posizione   giuridica, che si assume lesa dall&rsquo;esecuzione esattoriale illegittimamente   portata compimento ai suoi danni.</p>
<p align="justify">N&eacute;   &egrave; utile il richiamo fatto in sentenza al precedente di questa Corte avente il n.   7036/03, poich&eacute; relativo a procedura esecutiva ordinaria, quindi espressione di   un principio (quello per il quale &laquo;il debitore espropriato non pu&ograve; esperire,   dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l&rsquo;azione di ripetizione   di indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di   quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell&rsquo;illegittimit&agrave; per motivi   sostanziali dell&rsquo;esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non attribuendo   efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo,   tuttavia sancisce la irrevocabilit&agrave; dei relativi provvedimenti una volta che   essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 cod. proc. civ.), sicch&eacute; la proposizione   dell&rsquo;azione di ripetizione dopo la conclusione dell&rsquo;esecuzione e la scadenza dei   termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi   ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle   opposizioni esecutive, con la conseguenza che la eventuale restituzione,   successivamente all&rsquo;esecuzione forzata, &egrave; correlabile solo ad una perdita di   validit&agrave; della procedura esecutiva legalmente accertata&raquo; ribadito anche di   recente da Cass. n. 17371/11) che non pu&ograve; trovare applicazione nel sistema   dell&rsquo;esecuzione esattoriale, per quanto detto in tema di rimedi oppositivi   endoesecutivi, fatto salvo quanto invece s&igrave; dir&agrave; a proposito del richiamo ai   rimedi restitutori- risarcitori conseguenti all&rsquo;accertata perdita di legalit&agrave;   della procedura esecutiva.</p>
<p align="justify">La   non conformit&agrave; a diritto, per contrasto con l&rsquo;art. 54, comma secondo, del D.P.R.   n. 602 del 1973, del presupposto da cui la Corte d&rsquo;Appello ha preso le mosse e   quindi l&rsquo;erroneit&agrave; della conclusione raggiunta comportano la cassazione con   rinvio della sentenza impugnata.</p>
<p align="justify">3.1.   &ndash; In sede di rinvio, dovr&agrave; il giudice di merito verificare, esperiti gli   accertamenti di fatto utili allo scopo, se spetti, nel caso concreto, a seguito   ed a causa del compimento dell&rsquo;esecuzione esattoriale, una qualche forma di   tutela della posizione soggettiva che l&rsquo;esecutata assume essere stata lesa per   la ritenuta illegittimit&agrave; dell&rsquo;esecuzione, tra quelle dalla medesima invocate   con l&rsquo;atto introduttivo del giudizio.</p>
<p align="justify">In   particolare, occorre verificare se questa tutela possa essere assicurata, come   ribadito con l&rsquo;appello incidentale, con l&rsquo;actio nullitatis: ci&ograve;, che presuppone   l&rsquo;avvenuto accertamento, non tanto della carenza di potere dell&rsquo;Amministrazione   finanziaria per l&rsquo;insussistenza del credito tributario, quanto dell&rsquo;originaria   nullit&agrave; o dell&rsquo;intervenuta caducazione del titolo esecutivo in forza del quale   l&rsquo;azione esecutiva &egrave; stata intrapresa dall&rsquo;esattore, potendo rilevare a tale   fine le vicende dell&rsquo;accertamento tributario, nei limiti in cui siano state gi&agrave;   tempestivamente e validamente dedotte nei pregressi gradi di merito.</p>
<p align="justify">Sotto   questo profilo acquista significato l&rsquo;eventuale legale accertamento della   perdita di validit&agrave; della procedura esecutiva: si tratta di ipotesi, che (come   pure dedotto dalla ricorrente, con la seconda delle doglianze esposta sub 2.B) &egrave;   contemplata nel precedente n. 7036 del 2003 quale causa di retrattabilit&agrave;   dell&rsquo;esecuzione, ove ancora possibile, ovvero quale presupposto per l&rsquo;azione di   restituzione di indebito; azione, quest&rsquo;ultima, esercitata dalla S., sia pure in   via subordinata, con l&rsquo;atto introduttivo del primo grado di giudizio, e   riproposta con l&rsquo;appello incidentale, cos&igrave; come quella di arricchimento senza   causa (della quale pure &egrave; detto da Cass. n. 7036/03).</p>
<p align="justify">Quanto   alla tutela aquiliana, pur se non fondata sui commi terzo e quarto dell&rsquo;art. 54   del D.P.R. n. 602 del 1973 (che, come detto sopra, si riferiscono alla condotta   dell&rsquo;esattore), potrebbe trovare il suo fondamento nella clausola generale   dell&rsquo;art. 2043 cod. civ. (non essendo applicabile, con riferimento   all&rsquo;esecuzione esattoriale, la norma speciale dell&rsquo;art. 96, comma secondo, cod.   proc. civ., che dell&rsquo;art. 2043 cod. civ. costituisce l&rsquo;ipotesi applicativa   tipica nel caso di illegittimit&agrave; dell&rsquo;esecuzione forzata ordinaria), non essendo   comunque sufficiente il solo accertamento dell&rsquo;infondatezza della pretesa   tributaria azionata in via esecutiva (cfr. Cass. n. 16589/05) ma dovendosi   accertare che la condotta dell&rsquo;Amministrazione finanziaria, nel promuovere   l&rsquo;azione esecutiva, abbia integrato gli estremi dell&rsquo;illecito aquiliano, sia   sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.</p>
<p align="justify">4.   &ndash; La cassazione con rinvio comporta l&rsquo;assorbimento del primo e del terzo motivo   di ricorso, relativi, rispettivamente, ad un asserito giudicato formatosi sui   presupposti dell&rsquo;actio nullitatis e dell&rsquo;azione ex art. 2041 cod. civ., la cui   verifica va rimessa -ove ritenuta rilevante- al giudice di rinvio.</p>
<p align="justify">In   conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; la   sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d&rsquo;Appello di Napoli, in   diversa di cassazione.</p>
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p align="justify">Accoglie   il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e   rinvia alla Corte d&rsquo;Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la   decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
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		<title>Illegittima l’applicazione alle violazioni del Codice della Strada degli interessi semestrali nella misura del 10%</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clemente Frascari Diotallevi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[La cartella di pagamento che dovesse contenere detta maggiorazione è nulla. Lo afferma recentemente l’Avvocatura Generale dello Stato (parere n. CS 32494/13 Sez. IV del 31.7.2013: v. allegato), confermando quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la (purtroppo, non sempre nota ed applicata) sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007 ( vedi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3065" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/11/foto-clemente-31.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3065" title="foto clemente 3" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/11/foto-clemente-31-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Clemente Frascari Diotallevi</p></div>
<p>La cartella di pagamento che dovesse contenere detta maggiorazione è nulla. <span style="text-decoration: underline;">Lo afferma recentemente l’Avvocatura Generale dello Stato</span><em> </em>(<em>parere n. CS 32494/13 Sez. IV del 31.7.2013</em>: v. allegato), confermando quanto statuito dalla <span style="text-decoration: underline;">Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile</span>, con la (purtroppo, non sempre nota ed applicata) <span style="text-decoration: underline;">sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007</span> (<a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/11/sentenza_corte_di_Cassazione_n_3701_del_16_luglio_2007_illegittimita_maggiorazione.pdf" target="_blank"> vedi documento in .pdf</a> ).</p>
<p align="justify">Detto chiarimento, in risposta ad un quesito formulato dalla Prefettura di Novara, è stato inoltrato ad alcuni comandi di Polizia Stradale del nord Italia, ma ci auguriamo che il principio venga, una volta per tutte, costantemente applicato in occasione dell’emissione dei ruoli esattoriali.</p>
<p align="justify"><strong>Il quesito dell’Amministrazione</strong></p>
<p align="justify">La Prefettura UTG di Novara, a fronte di una giurisprudenza di merito oscillante, aveva formulato un parere in merito all’applicazione della maggiorazione (di cui all’articolo 27 della Legge 689/1981) alle sanzioni irrogate con verbali di accertamento di violazione relativi alla materia della circolazione stradale ( <a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/11/il_parere_della_avvocatura_sulla_illegittimita_della_maggiorazione_10_2013.pdf" target="_blank">vedi documento in .pdf</a> ).</p>
<p align="justify"><strong>La norma del Codice della Strada</strong></p>
<p align="justify">L’articolo 203, comma 3, del Codice della Strada &#8211; precisa l’Avvocatura &#8211; in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 della Legge 689/1981, dispone che, ove non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 CdS, il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese di procedura.</p>
<p align="justify">Peraltro, poiché in materia di riscossione, il successivo art. 206, co. 1, CdS, rinvia all’art. 27 della L. 689/1981, il quale prevede che la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa <span style="text-decoration: underline;">sia maggiorata di un decimo, per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quando il ruolo non sia stato trasmesso all’Agente della Riscossione</span>, i giudici di merito molto raramente hanno avuto dubbi sulla sua applicabilità al momento dell’iscrizione al ruolo delle somme.</p>
<p align="justify"><strong>La pronuncia della Cassazione nel 2007</strong></p>
<p align="justify">A dare un colpo secco ed abbattere al castello fino ad allora costruito, però, è arrivata nel 2007 la segnalata pronuncia della Corte di legittimità, che ha ritenuto la maggiorazione non applicabile alle sanzioni irrogate mediante verbali di accertamento per violazioni in materia di circolazione stradale.</p>
<p align="justify">Nella decisione, infatti, la Corte osserva che “<em>…alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 Cds, comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza &#8211; ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal Giudice di pace</em>”, nella fattispecie di Benevento, che, infatti, aveva annullato una cartella di pagamento notificata ad un cittadino.</p>
<p align="justify"><strong>Le conclusioni nel parere dell’Avvocatura Generale dello Stato</strong></p>
<p align="justify">E poiché da parte della Suprema Corte non si registrano fino ad oggi cambiamenti di orientamento, l’Avvocatura conclude che “<strong><em><span style="text-decoration: underline;">…allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione</span></em></strong>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">Articolo correlato:  <a href="http://www.finanzaterritoriale.it/?p=3080">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=3080</a> di Alessio Foligno</p>
<p style="text-align: center;">&#8212;&#8212;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>INTERVENTO DELL&#8217; AVV. CLEMENTE FRASCARI DIOTALLEVI</strong></span><br />
in occasione del Covegno<br /> &#8220;Opposizioni amministrative: rito del lavoro e procedure esecutive esattoriali&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/sPEuIs4M0DQ?rel=0" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
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