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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Raffaele Scirè</title>
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		<title>Carenza del potere accertativo e difetto di legitimatio ad causam conseguente alla cessazione dell&#8217;affidamento della gestione dei tributi locali</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 19:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Scirè]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; noto che i Comuni, quando esternalizzano l&#8217;attivit&#224; di accertamento e di riscossione delle proprie entrate avvalendosi dell&#8217;istituto della concessione ai sensi dell&#8217;art. 53 D.Lgs. 446/1997, attribuiscono agli affidatari anche determinati poteri propedeutici e connessi a quelli accertativi ed esattoriali. Costante giurisprudenza ha confermato che tra i suddetti poteri rientra la legittimazione a resistere direttamente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/img_2014_09_19_001-300x176.jpg" alt="" style="border:1px solid #000000"/></p>
<p align="justify">E&rsquo; noto che i Comuni, quando  esternalizzano l&rsquo;attivit&agrave; di accertamento e di riscossione delle proprie  entrate avvalendosi dell&rsquo;istituto della concessione ai sensi dell&rsquo;art. 53  D.Lgs. 446/1997, attribuiscono agli affidatari anche determinati poteri  propedeutici e connessi a quelli accertativi ed esattoriali.</p>
<p align="justify">Costante giurisprudenza ha confermato  che tra i suddetti poteri rientra la legittimazione a resistere direttamente  nel giudizio d&rsquo;impugnazione dell&rsquo;atto impositivo redatto dal concessionario  medesimo (e d&rsquo;impugnare l&rsquo;eventuale Sentenza sfavorevole), senza che si  realizzi alcun litisconsorzio necessario tra il soggetto accertatore e l&rsquo;ente  locale impositore. Pertanto, ogniqualvolta l&rsquo;avviso o l&rsquo;atto di riscossione  dell&rsquo;entrata &egrave; notificato dal concessionario (o, dal c.d. &ldquo;soggetto gestore&rdquo; della  TIA, cos&igrave; come previsto dal combinato disposto di cui all&rsquo;art. 49 commi 13 e 15  D.Lgs. 22/1997 ed all&rsquo;art. 10 D.P.R. 158/1999), il contribuente &egrave; tenuto a  chiamare in giudizio esclusivamente quest&rsquo;ultimo.</p>
<p align="justify">L&rsquo;affidatario del servizio di  accertamento e riscossione dell&rsquo;entrata comunale svolge la suddetta attivit&agrave;  &lt; in piena autonomia, ivi compresa l&rsquo;attribuzione di legittimazione  processuale nelle controversie che involgono la verifica della legittimit&agrave;  degli atti per cui &egrave; costituito e nei quali si concreta la capacit&agrave; impositiva  &gt; (Cassazione nn. 15864/2004, 14668/2005, 1138/2008 e 6773/2010).</p>
<p align="justify">Da quanto sinteticamente esposto  deriva che, nei casi in cui cessi l&rsquo;affidamento &#8211; per naturale scadenza del  contratto/convenzione o per risoluzione &#8211; viene meno ogni potere di  accertamento e di riscossione del soggetto diverso dall&rsquo;ente locale (TAR Friuli  n. 1457 del 24/11/1998). </p>
<p align="justify">Essendo illegittima ogni  manifestazione di ultrattivit&agrave; della societ&agrave; non pi&ugrave; affidataria, &egrave;  indubitabile che l&rsquo;eventuale atto notificato dal soggetto decaduto si configuri  come straripamento di potere da parte dell&rsquo;organo che lo ha emesso, in quanto  adottato in una situazione d&rsquo;incompetenza assoluta. </p>
<p align="justify">Anche per la giurisprudenza  tributaria l&rsquo;avviso successivo alla cessazione del rapporto concessorio con il  Comune &egrave; da ritenersi viziato per carenza di potere (recentissima &egrave; la Sentenza  n. 381/3/14 della C.T.R. Basilicata dep. 23/05/14, che si allinea ad altre  decisioni tra cui ricordo la Sentenza n. 175/4/05 della C.T.R. Lazio dep.  28/02/2006).</p>
<p align="justify">Tuttavia, cosa accade nelle ipotesi  in cui la cessazione dell&rsquo;affidamento sia successiva all&rsquo;instaurazione di un  giudizio dinanzi alla commissione tributaria?</p>
<p align="justify">Infatti pu&ograve; accadere che, impugnato  dal contribuente l&rsquo;avviso legittimamente emesso dal concessionario (o dal soggetto  gestore affidatario della TIA), il Comune riprenda in carico la gestione dell&rsquo;entrata  (o subentri altro ente) dopo che si sia instaurato un giudizio in cui la  societ&agrave; accertatrice si sia gi&agrave; costituita.</p>
<p align="justify">Oppure pu&ograve; accadere ancora che, contro  l&rsquo;eventuale decisione di primo grado che ha annullato (totalmente o  parzialmente) un proprio atto, il concessionario intenda proporre appello  nonostante sia cessato l&rsquo;affidamento del servizio di gestione del tributo  locale.</p>
<p align="justify">Nelle ipotesi sopra accennate, il  problema non riguarda la sussistenza del potere di emettere l&rsquo;atto impugnato (eccezione  di merito da proporsi nel rispetto delle norme sulla preclusione processuale),  ma concerne la <em>legitimatio ad causam</em>,  attiva e passiva, nel duplice aspetto di legittimazione dell&rsquo;affidatario  decaduto ad agire (appellare o ricorrere in Cassazione) e a contraddire, che si  ricollega al principio di cui all&rsquo;art. 81 c.p.c..</p>
<p align="justify">Chiara risulta la nota del 17/03/2003  adottata dall&rsquo;A.n.a.c.a.p. &#8211; associazione rappresentativa dei concessionari  delle entrate locali &#8211; secondo cui, scaduto il contratto o risoltosi in  qualsiasi altro modo il rapporto, il soggetto privato perde ogni prerogativa; infatti,  &lt; non rivestendo pi&ugrave; la qualifica di organo indiretto del comune, deve  astenersi dal compiere tutte quelle attivit&agrave; connesse alla funzione pubblica di  accertare e riscuotere le entrate e deve &ldquo;passare le consegne&rdquo;, ovvero gli atti  della gestione al soggetto subentrante &gt;.</p>
<p align="justify">La <em>legitimatio ad causam</em>, intesa quale capacit&agrave; di essere parte  processuale e d&rsquo;instaurare un giudizio di appello, si differenzia, in modo  significativo, dal mero difetto di rappresentanza processuale. Sappiamo che mentre  la prima &egrave; una condizione per l&rsquo;esercizio dell&rsquo;azione (di resistenza o  impugnazione) che &lt; deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito,  da parte del giudice, in ogni stato e grado del giudizio &gt; (Cassazione nn. 11284/2010,  23670/2008, 4661/2007, 3140/2006, 20819/2006, 501/2001, 6916/1997), il difetto  di rappresentanza &egrave;, viceversa, sanabile, potendo il giudice consentire alla  parte in difetto l&rsquo;ottenimento della ratifica.</p>
<p align="justify">La Cassazione, con Sentenza n.  15537/2000, ha precisato che &lt; il controllo circa la <em>legitimatio ad causam</em>, nel duplice aspetto di legittimazione ad  agire e a contraddire, &egrave; esercitabile d&rsquo;ufficio in ogni stato e grado del  giudizio &gt; e si risolve nell&rsquo;accertare se attore e convenuto assumano,  rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia  giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. </p>
<p align="justify">Ancora pi&ugrave; precisa risulta la  Sentenza n. 25853 del 5 dicembre 2006, con cui la Suprema Corte identifica la <em>legitimatio ad causam</em> con la titolarit&agrave;  del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale  dedotto in causa, prescindendo dall&rsquo;effettiva titolarit&agrave; del rapporto dedotto  medesimo con l&rsquo;obbligo del giudice di verificarne l&rsquo;esistenza in ogni stato e  grado del procedimento. Si legge nella motivazione della Cassazione che &lt;  Essendo il giudice tenuto, ai sensi dell&#8217;art. 182 c.p.c., a verificare  d&#8217;ufficio la regolarit&agrave; della costituzione delle parti, rientra nel suo potere<strong> rilevare di propria iniziativa, anche in  sede impugnatoria,</strong> e salvo il limite dell&rsquo;eventuale formazione del  giudicato interno, <strong>il difetto di  legittimazione, attiva e passiva, siccome trattasi di profilo d&rsquo;indagine che  attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio</strong> &gt;.</p>
<p align="justify">Dunque, nelle ipotesi di cessazione  dell&rsquo;affidamento, anche successiva all&rsquo;inizio del processo, la qualifica di  parte non spetta pi&ugrave; al concessionario/affidatario, n&eacute; questi sar&agrave; legittimato a  promuovere o continuare un eventuale giudizio di appello o di legittimit&agrave;. In  tali casi, sar&agrave; onere dell&rsquo;ente locale, appena ripresa in proprio la gestione,  attivarsi per sostituirsi alla societ&agrave; accertatrice nel contenzioso gi&agrave; in  essere.</p>
<p align="justify">Altra rilevante pronuncia della  Suprema Corte, con cui &egrave; stata esplicitamente esclusa l&rsquo;ultrattivit&agrave;  processuale della decaduta societ&agrave; che gestiva i tributi locali ed ammessa la  possibilit&agrave; di rilevare il difetto in ogni stato e grado, &egrave; la Sentenza n.  20852 del 28/05/2010. Con la suddetta decisione, la Sezione Tributaria della  Cassazione, confermando che il difetto di legittimazione all&rsquo;adozione dell&rsquo;atto  impositivo costituisce un&rsquo;eccezione in senso proprio da sollevarsi  tempestivamente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha,  viceversa, ritenuto rilevabile d&rsquo;ufficio, in ogni stato e grado del giudizio,  la carenza di legittimazione processuale, in quanto eccezione che investe la  capacit&agrave; di un soggetto di essere parte del processo. Difatti, secondo i Giudici  di Piazza Cavour &lt; per espressa disposizione del secondo comma dell&rsquo;art. 57  del d.lgs. 546 del 1992 (identico nel suo contenuto al comma 2 dell&rsquo;art. 345  cod.proc.civ.), il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello  riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto, che il giudice &egrave; tenuto  ad esaminare solo se sollevate dalla parte e non gi&agrave; le eccezioni rilevabili  d&rsquo;ufficio (Cass. n. 11774 del 2007), in quanto relative alla esistenza di  elementi o presupposti che il giudice stesso ha il dovere di accertare, tra i  quali rientra la legittimazione della parte al giudizio &gt;.</p>
<p align="justify">In conclusione, atteso che il comma 2  dell&rsquo;art. 57 del Decreto sul Processo Tributario dispone che &lt; Non possono  proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d&rsquo;ufficio &gt;, sar&agrave;  consentito al contribuente sollevare il difetto di <em>legitimatio ad causam</em> anche in un grado successivo a quello durante  il quale si &egrave; verificato l&rsquo;evento della cessazione del rapporto con l&rsquo;ente  locale, in quanto difetto rilevabile d&rsquo;ufficio che non soggiace a preclusioni.</p>
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		<title>Impugnabilità o meno dell’estratto di ruolo ed impugnazione del ruolo disgiuntamente dalla cartella di pagamento</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 10:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Scirè]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[Negli ultimi quattro anni, la Cassazione si &#232; pi&#249; volte pronunciata in merito all&#8217;ammissibilit&#224; o meno del ricorso contro l&#8217;estratto del ruolo. In tutti i casi, l&#8217;esito del giudizio, pur di natura tributaria, ha fissato principi che appaiono estensibili anche alle ipotesi in cui la c.d. &#8220;stampata&#8221; fornita dall&#8217;agente di riscossione riguardi pretese la cui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/04/pagamento-300x224.jpg" alt="" style="border:1px solid #000000"/></p>
<p align="justify">Negli ultimi quattro anni, la Cassazione si &egrave; pi&ugrave; volte pronunciata in  merito all&rsquo;ammissibilit&agrave; o meno del ricorso contro l&rsquo;estratto del ruolo. In  tutti i casi, l&rsquo;esito del giudizio, pur di natura tributaria, ha fissato principi  che appaiono estensibili anche alle ipotesi in cui la c.d. &ldquo;stampata&rdquo; fornita  dall&rsquo;agente di riscossione riguardi pretese la cui tutela giudiziale non &egrave;  offerta dal D.Lgs. 546/92.</p>
<p align="justify">Andando ad analizzare le singole motivazioni ho avuto l&rsquo;impressione che  il contrasto tra i due tipi di decisione non sia del tutto netto; soprattutto  se si esamina ognuna delle fattispecie oggetto di cognizione, ci si accorge che  non siamo di fronte a provvedimenti diametralmente opposti. </p>
<p align="justify">Rientra nella categoria delle pronunce &ldquo;pro ammissione&rdquo; la Sentenza del  19/01/2010 n. 724 pronunciata dalla Sez. tributaria. In quella circostanza, gli  ermellini, hanno dichiarato ammissibile l&rsquo;impugnazione dell&rsquo;estratto, in quanto  il contribuente aveva lamentato la nullit&agrave; della notifica dalla cartella che  avrebbe dovuto informarlo dell&rsquo;iscrizione a ruolo a suo carico.</p>
<p align="justify">Dunque, pur escludendosi un&rsquo;impugnazione <em>tout court</em> della stampata, questa &egrave; ammessa quando, attesa la  nullit&agrave; della notifica della cartella &#8211; atto idoneo a rendere edotto  l&rsquo;amministrato dell&rsquo;iscrizione a ruolo ed a porlo nelle condizione di  denunciare eventuali vizi sorti della fase esattoriale o di fare valere  sopravvenute cause d&rsquo;inesigibilit&agrave; del credito &ndash; l&rsquo;estratto costituisca l&rsquo;unica  riproduzione del ruolo fornita al contribuente. </p>
<p align="justify">A conclusioni analoghe &egrave; giunta la Sezione VI della Corte di Cassazione  laddove ha deciso in merito ad altro caso in cui all&rsquo;iscrizione a ruolo non  aveva fatto seguito la notifica della cartella di pagamento. Nell&rsquo;occasione, l&rsquo;Ordinanza  del 03/02/2014 n. 2248 ha dichiarato non precluso il ricorso avverso l&rsquo;estratto  alla luce di quanto gi&agrave; precisato nella Sentenza n. 11736/2011 pronunciata dalla  Sezione tributaria secondo cui l&rsquo;iscrizione a ruolo, ancorch&egrave; atto interno  dell&#8217;Amministrazione, <em>costituisce il  valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella  esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale  viene portata a conoscenza del debitore d&#8217;imposta. Ne deriva che il momento  determinante per l&#8217;instaurazione del rapporto giuridico di riscossione &egrave; quello  della formazione del ruolo e non gi&agrave; quello della notifica della cartella esattoriale  ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25</em>.</p>
<p align="justify">A ben guardare le pronunce che ritengono ammissibile il ricorso laddove  sia stata omessa la notifica della cartella di pagamento, seguono il decennale  orientamento dei Giudici di Piazza Cavour secondo cui l&rsquo;elenco degli atti  impugnabili ricavabile dal combinato disposto di cui agli articoli 2 e 19 del  Decreto sul Processo Tributario, non costituisce un <em>numerus clausus </em>essendo opponibile ogni atto contenente la  manifestazione di una pretesa (Sez. V n. 21045/2007, &nbsp;SS.UU. n. 185/1999,&nbsp; SS.UU. n. 5776/2005, SS.UU. n. 7388/2007, Sez. V n. 285/2010, SS.UU. n. 2185/2009, Sez. V n. 724/2010,  Sez. V n. 15946/2010, Sez. V n. 14373/2010,  Sez. V n. 18008/2006 e Sez. V n. 27385/2008).</p>
<p align="justify">D&rsquo;altronde, come insegnano le Sezioni Unite<strong> </strong>(Sentenza n. 16676/2005), l&rsquo;aver consentito l&#8217;accesso al contenzioso  tributario di ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta la  possibilit&agrave; per il contribuente di rivolgersi al giudice ogni qual volta l&rsquo;amministrazione  manifesti la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in  termini che l&rsquo;amministrato ritenga di contestare</a>.</p>
<p align="justify">Quindi, l&rsquo;identificazione  dell&#8217;atto impugnabile non deve essere condotta secondo un criterio  nominalistico, ma occorre verificare se ci si trovi di fronte ad un atto  sostanzialmente impositivo, che, essendo prodromico alla riscossione coattiva,  possa ritenersi autonomamente impugnabile (SS.UU. nn. 7388/2007 e 13793/2004).</p>
<p align="justify">L&rsquo;inammissibilit&agrave; del ricorso  contro l&rsquo;&rdquo;informale&rdquo; estratto di ruolo trova, viceversa, riscontro nelle  Sentenze nn. 66010/2013 e 6395/2014 e si basa sulla circostanza che il ruolo &egrave;  atto interno dell&rsquo;amministrazione opponibile unitamente alla cartella notificata.<br />
    Secondo questo orientamento,  l&rsquo;estratto potrebbe essere impugnato <em>nell&rsquo;ipotesi in cui sia idoneo ad  incidere direttamente sul rapporto tributario individuale, ovvero allorquando  venga ad essere notificato da solo, in luogo della cartella, assumendo, in tal  modo, la natura di atto impositivo autonomamente impugnabile</em>.</p>
<p align="justify">Prendendo &ldquo;letteralmente&rdquo; atto della  motivazione della citata Sentenza del 19/03/2014 n. 6395, sembrerebbe  ammissibile il ricorso solo in caso in cui l&rsquo;estratto sia stato notificato.  Tuttavia, l&rsquo;ipotesi di notifica di un estratto appare piuttosto inverosimile e  si configurerebbe come un&rsquo;evenienza non contemplata tra le prerogative tipiche  dell&rsquo;agente di riscossione.</p>
<p align="justify">Atteso che l&rsquo;estratto &egrave; tale in  quanto atto informale, cio&egrave; atto consistente in una distinta in cui sono  elencati gli addebiti risultanti nel software gestionale del concessionario  della riscossione, sembra inconcepibile che possa essere suscettibile di  notifica. Difatti, esso, una volta notificato al contribuente, cesserebbe di essere  una mera distinta per assumere la funzione di cartella o &ndash; in caso questa sia  gi&agrave; stata notificata &ndash; di intimazione di pagamento, a prescindere se presenti  gli elementi tipici dell&rsquo;uno o dell&rsquo;altro atto tipico dell&rsquo;esattore.</p>
<p align="justify">Voglio dire: una volta notificato,  l&rsquo;estratto assurgerebbe al rango di cartella o di intimazione, illegittima o  meno che sia (oltretutto, in ogni manuale la cartella &egrave; definita come &ldquo;estratto  del ruolo&rdquo;).</p>
<p align="justify">Pertanto, potrebbe accadere che  una pretesa venga iscritta a ruolo e, mancando la notifica della relativa  cartella, il contribuente venga a conoscenza della suddetta iscrizione direttamente  dal dipendente dell&rsquo;ufficio esattoriale con un foglio di carta riepilogativo  degli estremi del presunto debito. In siffatta evenienza nulla dovrebbe  impedire l&rsquo;impugnazione del ruolo, relativamente alla partita iscritta in  pregiudizio, nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni dalla  notifica o &ndash; in mancanza di questa &#8211; della sua effettiva conoscenza. </p>
<p align="justify">Giova ricordare che la  Cassazione fa decorrere il termine d&rsquo;impugnazione di un atto dalla sua <em>inequivocabile piena conoscenza</em> (Sentenze&nbsp; nn. 4760/2009 13852/2010 2728/2011), nelle  ipotesi di omessa notificazione dell&rsquo;atto medesimo. </p>
<p align="justify">Pertanto, suggerirei d&rsquo;impugnare esplicitamente il ruolo, magari  allegando al ricorso l&rsquo;estratto esattoriale riportante la data della stampa,  data non antecedente al 60&deg; giorno (oppure 30&deg; o 40&deg; giorno per pretese  extra-tributarie). L&rsquo;allegato consentir&agrave; al ricorrente d&rsquo;indicare quello che  dovrebbe essere il <em>dies a quo</em> a  partire dal quale &egrave; esercitabile il potere impugnatorio (fermo restando che  sar&agrave; onere di controparte contestare la data di conoscenza o di legale  conoscibilit&agrave; dell&rsquo;atto).</p>
<p align="justify">La soluzione illustrata, peraltro condivisa da diversi Giudici di merito,  risulterebbe percorribile a condizione che:</p>
<ul style="list-style:lower-alpha; text-align:justify">
<li>non vi sia stata notificazione della cartella (a tal  riguardo occorrer&agrave; distinguere le ipotesi di inesistenza da quelle, sanabili,  di nullit&agrave;);</li>
<li>non sia stato notificato altro atto esattoriale  successivo alla presunta cartella (intimazione, pignoramento, fermo, iscrizione  d&rsquo;ipoteca);</li>
<li>oggetto del ricorso sia espressamente il ruolo e non  l&rsquo;estratto.</li>
</ul>
<p align="justify">Le decisioni della che hanno escluso l&rsquo;impugnabilit&agrave; dell&rsquo;estratto, sono  partite dal presupposto dell&rsquo;insussistenza dell&rsquo;interesse concreto e attuale  del contribuente, ex art. 100 c.p.c. ad instaurare una lite tributaria; secondo  la Suprema Corte, mancando la cartella, il contribuente dovrebbe attendere il  primo atto posto in essere dall&rsquo;agente di riscossione per potere ricevere la  tutela giudiziale del proprio diritto.</p>
<p align="justify">Vero. Ma altrettanto vero &egrave; che, nella realt&agrave; possono verificarsi casi  in cui la sola iscrizione a ruolo di un debito nei confronti della P.A. risulti  direttamente ed immediatamente lesiva del diritto del cittadino (es. diniego o  revoca di un beneficio o di un mutuo, inesigibilit&agrave; di un credito vantato nei  confronti della P.A., ecc.), il quale subirebbe un ingiusto e, eventualmente,  irreversibile danno se dovesse essere costretto ad attendere la notifica  (l&rsquo;eventuale notifica!) dell&rsquo;atto esattoriale per potere esercitare il diritto  d&rsquo;impugnazione. </p>
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