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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Paolo Maldera</title>
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		<title>Attività c.d. “propedeutiche” ed obbligo di iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 D.lgs. 446/1997. Note a sentenza TAR Brescia, 15 aprile 2014, n. 393</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 10:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Maldera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Albo concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Occorre comprendere, e cercare di chiarire, la questione in oggetto, ovvero se l&#8217;Ente locale &#8211; per lo svolgimento in regime di concessione/affidamento di servizi afferente le attivit&#224; c.d. propedeutiche afferenti l&#8217;accertamento, la liquidazione e la riscossione delle proprie entrate, debba necessariamente affidare i servizi esternalizzati ai soggetti iscritti all&#8217;Albo di cui all&#8217;art. 53 del D.lgs. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/03/funzionalita_enti_locali.jpg" /></p>
<p align="justify" style="line-height:25px;">Occorre comprendere, e cercare di chiarire, la questione in  oggetto, ovvero se l&rsquo;Ente locale &ndash; per lo svolgimento in regime di  concessione/affidamento di servizi afferente le attivit&agrave; c.d. propedeutiche afferenti  l&rsquo;accertamento, la liquidazione e la riscossione delle proprie entrate, debba necessariamente  affidare i servizi esternalizzati ai soggetti iscritti all&rsquo;Albo di cui all&rsquo;art.  53 del D.lgs. 446/1997. <br />
  Il caso &egrave; in sintesi questo, sovente i servizi e le  attivit&agrave; di supporto alle amministrazioni locali vengono qualificati (sotto  mentite spoglie) quali attivit&agrave; di mera consulenza, ovvero &nbsp;di supporto e aggiornamento alla Pubblica  Amministrazione (ad esempio di software o banche dati, etc.) salvo ai fatti  costituire l&rsquo;esternalizzazione a tutti gli effetti di attivit&agrave; pubbliche e di  funzioni pubblicistiche, o comunque di attivit&agrave; di particolare delicatezza e  riservatezza pubblica.<br />
  Occorre pertanto comprendere se l&rsquo;iscrizione al predetto  Albo sia <strong>un requisito minimo per la  partecipazione</strong> <strong>alle gare</strong> oppure  sia un <strong>elemento essenziale qualificativo  di capacit&agrave; organizzativa, tecnica ed economica</strong> adeguata a garantire  l&rsquo;efficace ed efficiente svolgimento del servizio posto in gara. <br />
  Invero, la sentenza in commento (Tar Brescia, 15<strong> </strong>aprile 2014, n. 393) sembra aderire a  questo secondo orientamento, laddove precisa che le funzioni dell&rsquo;Albo di cui  all&rsquo;art. 53 del D.lgs. 556/1997 sono non solo certificative, ma sono  qualificative rispetto al soggetto concessionario che &egrave; chiamato a svolgere il  servizio. Precisa infatti il Tar Brescia che <em>&ldquo;la funzione dell&rsquo;Albo &egrave; garantire l&rsquo;affidabilit&agrave; di soggetti privati  incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attivit&agrave; degli Enti locali  dedicate al reperimento delle entrate&rdquo;</em> (cfr. TAR Brescia n. 393 del  15/04/2014) giacch&eacute; <em>la previsione  normativa del requisito dell&rsquo;iscrizione all&rsquo;Albo costituisce un vero e proprio  obbligo per le stazioni appaltanti laddove essa ne certifica l&rsquo;idoneit&agrave; allo  svolgimento in proprio dell&rsquo;attivit&agrave; in quanto risponde pienamente a principi  di logica e buona amministrazione</em> (cfr. TAR Brescia n. 393 del 15/04/2014).<br />
  In conclusione, il Tar Lombardo chiarisce che le attivit&agrave;  c.d. &ldquo;propedeutiche&rdquo; inglobano una fase di controlli &ndash; delicati ed invasivi &ndash; anche  ai fini della determinazione dell&rsquo;imponibile e della individuazione della  eventuale evasione tributaria, sicch&eacute; laddove si ritenga di esternalizzare tali  attivit&agrave; a soggetti privati, essi debbono essere soggetti qualificati e dunque  iscritti nell&rsquo;Albo nazionale previsto dalla legge.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/06/tar_lombardia_brescia_sentenza_n_393_del_15_04_2014.pdf" target="_blank">Sentenza TAR Brescia, 15 aprile 2014, n. 393 »</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative rinvenienti da violazione del C.d.S. Commento sentenza Tribunale Regionale per la Lombardia Sez. quarta Sent. n. 1240/2014</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 16:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Maldera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Extratributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni del Codice della Strada ed altre]]></category>

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		<description><![CDATA[APPROFONDIMENTO Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, si pronuncia in merito al contrasto tra il provvedimento amministrativo di aggiudicazione definitiva e l&#8217;art 52 c. 5 del D. Lgs. 447/97, in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali con speciale attinenza alle procedure di affidamento del servizio di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/06/IMG_001_2014_06_11-300x214.jpg" /></p>
<p align="center"><strong>APPROFONDIMENTO</strong></p>
<p align="justify" style="line-height:25PX;">Con la sentenza in  commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, si pronuncia  in merito al contrasto tra il provvedimento amministrativo di aggiudicazione  definitiva e l&rsquo;art 52 c. 5 del D. Lgs. 447/97, in materia di affidamento della  gestione dei servizi pubblici locali con speciale attinenza alle procedure di  affidamento del servizio di riscossione delle entrate del C.d.S.. <br />
  In particolare, la  ricorrente (ovvero una concessionaria per la riscossione iscritta nell&rsquo;apposito  Albo) ha richiesto l&rsquo;annullamento del provvedimento reso dal Comune, mediante il  quale viene aggiudicato il servizio di gestione delle sanzioni amministrative  relative alle violazioni alle norme del codice della strada e recupero dei  crediti ad un soggetto non iscritto all&rsquo;Albo di cui all&rsquo;art. 52 D.lg. 446/1997,  quantunque l&rsquo;art 52, c. 5., d. Lgs. 447/97 preveda espressamente che &ldquo;<em>qualora sia deliberato di affidare a terzi,  anche disgiuntamente, l&rsquo;accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le  entrate, le relative attivit&agrave; sono affidate, nel rispetto della normativa dell&rsquo;Unione  europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei  servizi pubblici locali ai soggetti iscritti nell&rsquo;albo di cui all&rsquo;art. 53,  comma 1</em>&rdquo;. <br />
  Di contro, la <em>lex specialis</em> sulla base della quale &egrave;  stato emesso il provvedimento di aggiudicazione (bando, capitolato speciale e  disciplinare di gara), permetteva la partecipazione alla procedura di selezione  anche a soggetti non iscritti all&rsquo;Albo di cui alla predetta norma tra i quali  la controinteressata risultata poi aggiudicataria.<br />
  In riferimento a  questo aspetto, il Tribunale accoglie il ricorso e la domanda di risarcimento  in forma specifica. Invero, l&rsquo;art 52 c. 5 si riferisce a tutte le fonti delle  entrate locali, e non solo a quelle di natura tributaria (cfr. Consiglio di  Stato n. 5271 del 3/10/2005) in quanto la &ldquo;<em>riscossione  e obbligo di versamento costituiscono fasi del procedimento di gestione  dell&rsquo;entrata dell&rsquo;Ente Locale</em>&rdquo; con la conseguenza che la previsione di cui  all&rsquo;art 52 D.lgs. 446/1997 va applicata anche ai casi di &ldquo;<em>pagamento spontaneo delle contravvenzioni</em>&rdquo;. Precisa, inoltre, la  sentenza richiamata, che la richiesta dell&rsquo;iscrizione all&rsquo;Albo tra i requisiti  di partecipazione, non viola i principi generali in materia di concorrenza  nelle gare pubbliche, essendo compatibile con il diritto comunitario. <br />
  Vengono richiamate in  proposito anche le sentenze del TAR Toscana N. 1329 del 16/7/2012 e del TAR  Napoli n. 17907 del 24/11/2004 le quali affermano che laddove un soggetto  privato gestisca un procedimento di riscossione, il medesimo debba essere  necessariamente iscritto all&rsquo;Albo previsto dal citato art. 53 anche in materia  di riscossione cosiddetta spontanea. <br />
  Continua il Collegio  facendo presente che la lettura della <em>lex  specialis</em> oggetto del ricorso conferma inequivocabilmente la necessit&agrave; che  l&rsquo;aggiudicatario dell&rsquo;appalto impugnato dovesse essere iscritto all&rsquo;Albo dato  che l&rsquo;oggetto del bando comprendeva espressamente la &ldquo;<em>notifica e riscossione delle sanzioni</em>&rdquo; i cui pagamenti sarebbero  avvenuti sul conto corrente dello stesso concessionario.La  Corte quindi partendo dall&rsquo;art. 54, comma 5, prevede la necessaria iscrizione  all&rsquo;Albo per i soggetti, terzi all&rsquo;amministrazione, che si occupano di  &ldquo;riscossione dei tributi e di tutte le entrate&rdquo; e ritiene inoltre che, per  giurisprudenza consolidata, tale norma si applichi pure ai casi di <em>&ldquo;pagamento spontaneo delle contravvenzioni&rdquo;</em>,  in quanto l&rsquo;art 52 c. 5 fa espresso riferimento a <em>&ldquo;tutte le fonti delle entrate locali&rdquo;</em>,&nbsp; il tutto nel pieno rispetto della normativa  dell&rsquo;UE che regola il proincipio di libera concorrenza nelle gare pubbliche. </p>
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