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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Antonio Airoldi</title>
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		<title>Legitimatio ad causam e litisconsorzio, facoltativo o necessario, nei casi di ricorso contro l’ente creditore o contro l’agente della riscossione alla luce della Sentenza della CTR di Napoli n. 5685/32/14 del 23 maggio 2014</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Airoldi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[In tutti i casi in cui un soggetto decide di impugnare, dinanzi alla Commissione Tributaria competente, un atto della riscossione rientrante nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la legittimazione processuale passiva (la legitimatio ad causam, attiva e passiva cio&#232; nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, che si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/07/img_001_2014_07_29-300x224.jpg" /></p>
<p align="justify">In tutti i casi in cui un soggetto decide di  impugnare, dinanzi alla Commissione Tributaria competente, un atto della  riscossione rientrante nell&rsquo;elenco di cui all&rsquo;art. 19 del D.Lgs. n. 546 del  1992, la legittimazione processuale passiva (la <em>legitimatio ad causam</em>,  attiva e passiva cio&egrave; nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e  contraddire, che si ricollega al principio di cui all&rsquo;art. 81 cpc, inteso a  prevenire una sentenza inutiliter data) spetta agli Uffici dell&rsquo;Agenzia delle  Entrate, ovvero all&rsquo;Agente della riscossione, a seconda della natura delle contestazioni sollevate.</p>
<p align="justify">Nello specifico, se i motivi alla base del  ricorso si riferiscono alla legittimit&agrave; propria della pretesa vantata  dall&rsquo;Amministrazione finanziaria e, dunque, la liceit&agrave; dell&rsquo;attivit&agrave; da  quest&rsquo;ultima conclusa prima della formazione del ruolo, l&rsquo;impugnazione&nbsp; deve essere diretta, senza dubbio alcuno,  all&rsquo;Ufficio dell&rsquo;Agenzia delle Entrate competente; viceversa, se i vizi  eccepiti dal debitore riguardano esclusivamente la formazione della cartella o  eventi a questo successivi, si pensi, a titolo di esempio, al mero vizio di  notifica, e, pertanto, ineriscono all&rsquo;attivit&agrave; svolta successivamente alla  consegna del ruolo, legittimato passivo &egrave; l&rsquo;Agente della riscossione  incaricato.</p>
<p align="justify">&Egrave; quanto chiarito dall&rsquo;Agenzia delle Entrate, in  accordo con Equitalia S.p.A., nella <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2012/aprile+2012/circolare+12+12042012/Cir12e+del+12+04+12.pdf" target="_blank">Circolare 12 aprile 2012, n. 12/E</a>, contenente le indicazioni operative per la corretta  gestione del contenzioso derivante dall&rsquo;impugnazione di atti della riscossione  relativi ad entrate amministrate dall&rsquo;Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="justify">Sulla scia di quanto gi&agrave; chiarito nel 2008 con il  Documento di prassi n. 51/E, quindi, l&rsquo;Amministrazione ribadisce l&rsquo;indipendenza  funzionale dei due Enti, ribadendo la piena  autonomia funzionale, e processuale, esistente tra le attivit&agrave; poste in  essere da ciascuno di essi ed affidandogli l&rsquo;obbligo di valutare in via  preliminare la natura delle motivazioni sollevate dal contribuente, cos&igrave; da  evitare di resistere in giudizio, ovvero coltivare la controversia, laddove  questa fuoriesca dalle proprie competenze.<br />
  In linea generale, la condotta degli Uffici deve  uniformarsi ai seguenti criteri:</p>
<p align="justify"><em>&ldquo;a) in ogni stato e grado del giudizio  l&rsquo;Ufficio e l&rsquo;Agente della riscossione curano  ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza, assicurando  di conseguenza, nelle controversie in cui si fa questione di vizi riferibili  alla propria attivit&agrave;, l&rsquo;espletamento delle difese e degli adempimenti  necessari;</em></p>
<p align="justify"><em>b) in riferimento alle pronunce  giurisdizionali sfavorevoli, fermo restando quanto detto in premessa in ordine  alla comunicazione all&rsquo;Agente della riscossione dell&rsquo;eventuale acquiescenza,  l&rsquo;Ufficio e l&rsquo;Agente valuteranno  autonomamente l&rsquo;interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione ai motivi  della soccombenza; conseguentemente ciascuno assumer&agrave; l&rsquo;iniziativa  dell&rsquo;impugnazione per censurare vizi della pronuncia che attengono alla propria  attivit&agrave;;</em></p>
<p align="justify"><em>c) l&rsquo;impugnazione della sentenza deve essere  proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio  <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="" id="_ftnref1"><strong><sup>1</sup></strong></a>. Per quanto concerne i  termini di proposizione delle impugnazioni incidentali, con particolare  riferimento ai casi in cui siano parti in causa sia l&rsquo;Ufficio che l&rsquo;Agente  della riscossione, si rinvia alle istruzioni impartite con direttiva del 27  ottobre 2011, n. 92;</em></p>
<p align="justify"><em>d) l&rsquo;Ufficio, se chiamato in giudizio per questioni  concernenti esclusivamente la legittimit&agrave; di atti dell&rsquo;Agente della  riscossione, deve eccepire il difetto  di legittimazione passiva, in conformit&agrave; alle istruzioni impartite con  la</em><em> <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2008/luglio+2008/circolare+51+del+17+07+2008/circ+n+51E+del+17+luglio+2008.pdf" target="_blank">Circ. 17 luglio 2008, n. 51/E</a></em>&rdquo;.</p>
<p align="justify">Tali concetti sono stati recentemente assorbiti  dalla Commissione Tributaria Regionale  di Napoli nella Sentenza n. 5685/32/14 del 23 maggio 2014.</p>
<p align="justify">Nel caso di specie, avverso una Sentenza della  Commissione tributaria provinciale che aveva condannato l&rsquo;Ufficio per vizi propri della cartella, l&rsquo;Agente  della Riscossione non ha provveduto ad impugnare con autonomo atto la sentenza  di primo grado ma si &egrave; limitata a costituirsi in giudizio a seguito  dell&rsquo;appello proposto dall&rsquo;Agenzia delle entrate, con un&rsquo;impugnazione molto  simile ad un <em>&ldquo;intervento ad adiuvandum&rdquo;.</em></p>
<p align="justify">Al riguardo i giudici di seconde cure hanno  osservato che &ldquo;<em>va esclusa l&rsquo;ipotesi di litisconsorzio necessario, sia  sostanziale che processuale, tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A.,  in quanto il fatto che il ruolo formato dall&rsquo;Agenzia delle Entrate, ente  impositore, venga portato a conoscenza del contribuente mediante notifica della  cartella di pagamento ad opera dell&rsquo;Equitalia Sud S.p.A., che opera una mera  funzione di notifica, non comporta il venir meno della scindibilit&agrave; dei motivi di opposizione legati alle rispettive  legittimazioni passive dei soggetti citati, (Cass. n&deg; 933/09)&rdquo;.</em> L&rsquo;Agenzia delle Entrate, pertanto, &ldquo;<em>non &egrave; legittimata a contestare le  eccezioni proposte per vizi propri della cartella in quanto atto di esclusiva competenza del  Concessionario della Riscossione</em>&rdquo;, n&eacute; pu&ograve; sentirsi legittimata a  sostituirsi al Concessionario, unico legittimato passivo, pensando di poter in  questo modo sanare la mancata opposizione di quest&rsquo;ultimo. &ldquo;<em>L&rsquo;acquiescenza  alla sentenza di primo grado da parte del Concessionario della riscossione, non  sanabile dalla successiva tardiva costituzione in giudizio conseguentemente  all&rsquo;appello prodotto dall&rsquo;Agenzia delle entrate non consente di superare,  dunque, la declaratoria di nullit&agrave;  della cartella di pagamento impugnata</em>&rdquo; <a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="" id="_ftnref2"><strong><sup>2</sup></strong></a>.</p>
<p>In tal guisa, tramite opportuna operazione ermeneutica di analogia, la  regola applicata dal giudice di seconde cure risulta in tutto e per tutto  estendibile, in primis, a tutte quelle che non sono entrate tributarie, e,  aspetto ancor pi&ugrave; importante, anche alle realt&agrave; facenti capo agli Enti  creditori diversi dall&rsquo;Agenzia delle Entrate. Pertanto, questo netto distinguo  ribadito dalla CTR di Napoli, risulta in tutto e per tutto calabile anche alle  realt&agrave; cui fanno capo tutti quegli Enti che hanno scelto di affidarsi a quei  soggetti di cui all&rsquo;art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 diverse dall&rsquo;Agente della  Riscossione.</p>
<div style="border-top:1px solid #CCCCCC; padding-top:5px; margin-top:8px; font-size:11px;">
<p align="justify"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="" id="_ftn1"><strong><sup>1</sup></strong></a> In  applicazione della regola stabilita dall&rsquo;art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546  del 1992 secondo cui: <em>&ldquo;il ricorso in  appello &egrave; proposto nelle forme di cui all&rsquo;art. 20, commi 1 e 2, nei confronti  di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve  essere depositato a norma dell&rsquo;art. 22, commi 1, 2 e </em><em>3&rdquo;</em>,  l&rsquo;appello, se proposto dell&rsquo;Ufficio, deve essere notificato sia alle  controparti private che all&rsquo;Agente della Riscossione e, se proposto da  quest&rsquo;ultimo, deve essere notificato sia alle suddette controparti private che  all&rsquo;Ufficio. L&rsquo;Ufficio avr&agrave; poi cura di contestare esclusivamente i capi della  sentenza che riguardano il proprio operato.</p>
<p align="justify"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="" id="_ftn2"><strong><sup>2</sup></strong></a> Vedasi anche Cass., 25 novembre 2011, n. 24927 secondo cui &ldquo;nel processo  tributario regolato del D.Lgs. n. 546 del 1992, quando la controversia abbia ad  oggetto visi propri della cartella di pagamento o dell&rsquo;avviso di mora, deve  essere chiamato in causa esclusivamente il Concessionario, cui &egrave; direttamente  ascrivibile il vizio dell&rsquo;atto; in tali casi, non &egrave; configurabile una figura di  litisconsorzio necessario con l&rsquo;Ente impositore, cosicch&eacute; il ricorso proposto  esclusivamente nei confronti dell&rsquo;Amministrazione finanziaria va giudicato  inammissibile e si deve escludere la possibilit&agrave; di disporre successivamente  l&rsquo;integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario&rdquo; (Cass. n.  3242/07, Cass. n. 22939/07, Cass. n. 27653/08).</p>
</p></div>
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		<title>L’ordinamento nazionale in materia di riscossione coattiva come base di partenza per la riforma prevista dalla c.d. “Delega Fiscale”</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 13:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Airoldi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione Coattiva]]></category>

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		<description><![CDATA[Nello specifico, si illustrano a seguire, mediante raggruppamento per materia, le disposizioni di maggiore significato tempo per tempo emanate, che hanno inciso direttamente od indirettamente sull&#8217;attivit&#224; e sull&#8217;organizzazione degli agenti della riscossione, con ripercussioni anche in termini di costi e di volumi di riscossione. Un lavoro che si ritiene utile, come base e spunto per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/07/img_2014_07_25_001-300x150.jpg" /></p>
<p align="justify">Nello specifico, si illustrano a  seguire, mediante raggruppamento per materia, le disposizioni di maggiore  significato tempo per tempo emanate, che hanno inciso direttamente od  indirettamente sull&rsquo;attivit&agrave; e sull&rsquo;organizzazione degli agenti della  riscossione, con ripercussioni anche in termini di costi e di volumi di  riscossione.<br />
  Un lavoro che si ritiene utile,  come base e spunto per l&rsquo;armonizzazione normativa che potr&agrave; essere contenuta, e  che, ancor di pi&ugrave;, possa servire come spunto, come base di partenza nella c.d.  &ldquo;delega fiscale&rdquo;.</p>
<p align="justify">Ipoteche<br />
  Con l&rsquo;articolo 3, comma 2-ter,  del D.L. 40/2010, convertito con modificazioni dalla L. 73/2010, il legislatore  ha ridisegnato l&rsquo;istituto dell&rsquo;iscrizione ipotecaria, individuando nella cifra  di 8 mila euro il limite minimo oltre il quale iscrivere ipoteca, coincidente  con quello previsto per l&rsquo;espropriazione immobiliare.<br />
  Successivamente, con l&rsquo;articolo  7, comma 2, lettera u-bis) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla  L. 106/2011, &egrave; stato stabilito che l&rsquo;agente della riscossione, prima di  iscrivere ipoteca, sia tenuto a notificare al proprietario dell&rsquo;immobile una  comunicazione preventiva contenente l&rsquo;avviso che, in mancanza del pagamento  delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si proceder&agrave;  all&rsquo;iscrizione della cautela nei registri immobiliari. La successiva lettera  gg-decies) dell&rsquo;articolo 7, comma 2, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70,  convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha fissato poi nuovi limiti per  l&rsquo;iscrizione ipotecaria:<br />
  1) 20.000 euro, qualora la  pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile  in tale sede e il debitore sia proprietario dell&rsquo;unit&agrave; immobiliare dallo stesso  adibita a propria abitazione principale ai sensi dell&rsquo;articolo 10, comma 3-bis,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1968 e successive  modificazioni; <br />
  2) 8.000 euro, negli altri casi. I  limiti predetti sono stati rimodulati, ancora una volta, con l&rsquo;articolo 3,  comma 5, lettera d) e commi 6 e 7 del D.L. 16/2012, convertito con  modificazioni dalla L. 44/2012, che, chiarita l&rsquo;iscrivibilit&agrave; dell&rsquo;ipoteca,  anche al solo fine di cautelare il credito, ha stabilito che l&#8217;importo  complessivo del credito per cui si procede non possa, in nessun caso, essere  inferiore complessivamente a 20.000 euro. Ed infine, con l&rsquo;articolo 52, comma  1, lettera h) del D.L. 69/2013 (&ldquo;decreto del fare&rdquo;), convertito con  modificazioni dalla L. 98/2013, sono state ribadite le finalit&agrave; di garanzia  dell&#8217;istituto, che, ferma la soglia di debito indicata, rendono autonoma  l&#8217;esperibilit&agrave; della cautela, non necessariamente preordinata all&#8217;esecuzione.</p>
<p align="justify">Espropriazione forzata <br />
  a) Vendita dei beni pignorati<br />
  Con l&rsquo;articolo 10, comma  13-terdecies, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.  214/2011, e con l&rsquo;articolo 52, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 69/2013 (&ldquo;decreto  del fare&rdquo;), convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, nell&rsquo;ottica di  favorire la relazione con i debitori, &egrave; stata attribuita agli stessi la facolt&agrave;  di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del DPR 602/1973,  con il consenso dell&rsquo;agente della riscossione, il quale &egrave; tenuto ad intervenire  nell&rsquo;atto di cessione, semprech&eacute; la cessione avvenga nei cinque giorni  antecedenti il primo incanto, ovvero entro il giorno antecedente alla data  stabilita per il secondo incanto.</p>
<p align="justify">b) Pignoramento beni strumentali<br />
  L&rsquo;articolo 52, comma 1, lettera  d) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, (&ldquo;decreto del fare&rdquo;), convertito, con  modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, interviene in materia di  pignoramento dei beni strumentali, estendendo le limitazioni stabilite dal  codice di procedura civile alla pignorabilit&agrave; dei beni strumentali utilizzati  da imprenditori ditte individuali, anche alle imprese che abbiano forma  giuridica di societ&agrave; e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. La  medesima disposizione prevede, inoltre, che il termine di efficacia del  pignoramento dei beni strumentali vada oltre la tempistica ordinaria, che il  debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode e che il primo incanto sia  fissato dopo trecento giorni dal pignoramento, per consentire al debitore di  continuare a mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di  tempo, salvaguardando l&#8217;occupazione e cercando risorse per assolvere il debito  iscritto a ruolo.</p>
<p align="justify">c) Espropriazione immobiliare<br />
  Con l&rsquo;articolo 7, comma 2,  lettera gg-undecies) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 vengono apportate modifiche  all&rsquo;articolo 76 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, introducendo nuove  limitazioni all&rsquo;operato dell&rsquo;agente della riscossione, cui &egrave; consentito di  procedere all&rsquo;espropriazione immobiliare se l&rsquo;importo complessivo del credito  per cui si procede supera complessivamente: <br />
  a) 20 mila euro, qualora la  pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora  contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell&rsquo;unita&rsquo;  immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi  dell&rsquo;articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917; <br />
  b) 8 mila euro, negli altri casi.<br />
  La norma viene, successivamente,  ulteriormente modificata dall&rsquo;articolo 3, comma 5, lettera c) del D.L. 2 marzo  2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che  eleva a 20 mila euro la soglia di credito al di sotto della quale &egrave; inibita in  qualsiasi caso la procedura immobiliare ed ancora, dall&rsquo;articolo 52, comma 1,  lettera g) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, (&ldquo;decreto del fare&rdquo;), convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, fatto salvo l&rsquo;intervento  senza alcuna limitazione, nell&#8217;esecuzione avviata da altri:<br />
  A. inibisce all&rsquo;agente della  riscossione la possibilit&agrave; di procedere ad esecuzione forzata sull&rsquo;unico  immobile di propriet&agrave; del debitore e nel quale questi risieda anagraficamente,  salvo che non si verta in presenza di case di lusso, cos&igrave; come definite ai  sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969 e di  fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9;<br />
  B. eleva, negli  altri casi, a 120 mila euro il limite delle somme iscritte a ruolo, necessario  per procedere ad esecuzione forzata, impregiudicata, in ogni caso, la  possibilit&agrave; di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie e anche sulle  prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti erariali, laddove  l&#8217;esecuzione fosse avviata da terzi;<br />
  C. vieta allo stesso agente della  riscossione di dar corso all&#8217;espropriazione per uno specifico paniere di beni  definiti &quot;beni essenziali&quot; e individuato con decreto del Ministero  dell&#8217;economia e delle finanze d&#8217;intesa con l&#8217;Agenzia delle Entrate e con  l&#8217;Istituto Nazionale di Statistica;<br />
  In proposito, va anche  considerato che per effetto delle previsioni di cui all&rsquo;attuale art. 76, comma  2, del DPR n. 602 del 1973, si assiste, di fatto, ad una ulteriore limitazione  della pignorabilit&agrave; degli immobili, legata non al valore del credito per il  quale si procede, ma al valore del singolo bene da sottoporre a esecuzione,  valutato al netto dei gravami sullo stesso iscritti.<br />
  Poich&eacute; il valore da considerare a  tali fini non afferisce all&rsquo;intero compendio immobiliare di propriet&agrave; del  debitore, ma al singolo cespite interessato dall&rsquo;iniziativa espropriativa, &egrave;  identico a quello stabilito per la non azionabilit&agrave; del credito, risultano  esclusi dall&rsquo;espropriazione beni immobili di valore netto unitario fino a 120 mila  euro, il che, evidentemente, costituisce una franchigia di non poco conto per i  debitori.</p>
<p align="justify">d) Espropriazione presso terzi<br />
  L&rsquo;articolo 3, comma 5, lettere a)  e b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile  2012, n. 44 apporta modifiche al DPR n. 602 del 1973, intervenendo sui i limiti  di pignorabilit&agrave; delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di  altre indennit&agrave; relative al rapporto di lavoro o di impiego. Viene previsto,  infatti, che tali somme possano essere pignorate dall&#8217;agente della riscossione  in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad  un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro,  nonch&eacute; in misura pari ad un quinto se le somme dovute al titolo anzidetto  superano i 5 mila euro. <br />
  Con l&rsquo;articolo 52, comma 1,  lettere e) ed f) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, (&ldquo;decreto del fare&rdquo;),  convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 il legislatore  ridisciplina la materia, imponendo, da una parte, che l&#8217;ordine rivolto al terzo  pignorato di pagare il credito direttamente all&#8217;agente della riscossione debba  essere ottemperato nel termine di sessanta giorni, anzich&eacute; quindici (ci&ograve;, al  fine di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre  all&#8217;iniziativa di riscossione avviata, di attivare, in tempi consoni, le tutele  del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l&#8217;accredito delle somme  pignorate), dall&rsquo;altra stabilendo che in presenza di somme dovute al titolo  anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al  debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possano ricomprendere  l&#8217;ultimo emolumento accreditato su tale conto, che resta, pertanto, nella piena  disponibilit&agrave; del correntista.</p>
<p align="justify">Fermo amministrativo <br />
  L&rsquo;articolo 52, comma 1, lettera m-bis)  del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, (&ldquo;decreto del fare&rdquo;), convertito, con  modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha, invece, introdotto l&rsquo;obbligo,  per l&rsquo;agente della riscossione, di far precedere l&rsquo;iscrizione del fermo di beni  mobili registrati da una comunicazione preventiva (prassi gi&agrave;  consolidata nel Gruppo Equitalia), contenente l&#8217;avviso che, in mancanza del  pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sar&agrave; iscritto  il fermo, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine,  dimostrino all&#8217;agente della riscossione che il bene mobile &egrave; strumentale  all&#8217;attivit&agrave; di impresa o della professione. </p>
<p align="justify">Solleciti di pagamento <br />
  L&rsquo;articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies  del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12  luglio 2011, n. 106 introduce la previsione che, in presenza di debiti di  importo fino a 2 mila euro, le azioni cautelari ed esecutive debbano essere  precedute dall&rsquo;invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento,  il secondo dei quali, decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo. E&rsquo;,  poi, intervenuto l&rsquo;articolo 1, commi 544 &ndash;545, della L. 24 dicembre 2012, n.  228 (legge di stabilit&agrave; 2013), che ne dispone l&rsquo;abrogazione, stabilendo,  tuttavia, che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille  euro non possa comunque procedersi alle azioni cautelari ed esecutive prima del  decorso di centoventi giorni dall&rsquo;invio, mediante posta ordinaria, di una  comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Per i crediti  di modesto importo viene quindi introdotto un nuovo procedimento informativo  per il contribuente i cui costi per&ograve; restano a carico degli agenti della  riscossione. </p>
<p align="justify">Rateazioni<br />
  Il legislatore &egrave; intervenuto pi&ugrave;  volte in materia, prevedendo, al fine di agevolare i contribuenti in difficolt&agrave;  nei pagamenti, proroghe della dilazione in deroga all&rsquo;ordinario regime della  decadenza, oltre che la possibilit&agrave; di accedere a piani di rateazione pi&ugrave;  lunghi e flessibili, con pesanti ricadute nel comparto esattoriale, anche a  livello di adeguamento dei sistemi informativi aziendali.<br />
  Al momento, il contribuente in  temporanea situazione di difficolt&agrave;, pu&ograve; ottenere la ripartizione del debito  fino a 72 rate mensili (c.d. rateazione ordinaria) ovvero in 120 rate mensili  (c.d. rateazione straordinaria), in caso di comprovata e grave situazione di  difficolt&agrave; legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria  responsabilit&agrave;. La rateazione ordinaria al pari di quella straordinaria &egrave; poi  prorogabile per ulteriori 72 o 120 mesi, al ricorrere di specifiche condizioni.  (comprovato un temporaneo peggioramento della situazione di difficolt&agrave; posta a  base della concessione della prima dilazione ovvero comprovata e grave  situazione di difficolt&agrave; legata alla congiuntura economica, per ragioni  estranee alla propria responsabilit&agrave;). Con il decreto del Ministro  dell&rsquo;economia e delle finanze 6 novembre 2013 sono state fissate le condizioni  e i criteri di individuazione del numero di rate concedibili.<br />
  Si ricorda, ancora, che nel caso  di rateazione ordinaria &egrave; possibile ottenere un piano di ammortamento a rate  crescente e che il debitore decade dalla rateazione in caso di mancato  pagamento di otto rate, anche non consecutive.</p>
<p align="justify">Sospensione della riscossione <br />
  Con l&rsquo;articolo 1, commi da 537 a 544 della L. 24 dicembre 2012, n.  228 (legge di stabilit&agrave; 2013), nell&rsquo;intento evidente di migliorare la relazione  con i debitori iscritti a ruolo ed attivare la riscossione solo in presenza di  un valido titolo esecutivo, il Legislatore ha previsto che gli agenti della riscossione  siano tenuti a sospendere immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla  riscossione delle somme iscritte a ruolo (o affidate ai sensi degli art. 29 e  30 del D.L. n. 78 del 2010), dietro presentazione di specifica  documentata dichiarazione da parte del debitore, con la quale si attesti che la  pretesa avanzata dall&rsquo;ente creditore sia stata interessata da prescrizione o  decadenza, da un provvedimento di sgravio, da una sospensione amministrativa,  da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato la  pretesa dell&#8217;ente creditore, da un pagamento effettuato in favore dell&#8217;ente  creditore ovvero da qualsiasi altra causa di non esigibilit&agrave; del credito. <br />
Tale dichiarazione deve essere  trasmessa dall&rsquo;agente della riscossione all&rsquo;ente creditore sul quale grava  l&rsquo;onere del controllo puntuale delle circostanze documentate. Decorso il  termine di ulteriori 60 giorni, l&#8217;ente creditore &egrave; tenuto, con propria  comunicazione, a confermare al debitore, la correttezza della documentazione  prodotta, ovvero ad avvertirlo dell&#8217;inidoneit&agrave; della stessa. Nel caso in cui  l&rsquo;ente creditore ometta l&rsquo;invio delle predette comunicazioni e dei conseguenti  flussi informativi, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data  di presentazione della dichiarazione del debitore, l&#8217;annullamento di diritto  delle partite interessate, con l&rsquo;automatico discarico dei relativi ruoli e l&rsquo;eliminazione  dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell&rsquo;ente creditore.</p>
<p align="justify">La definizione agevolata prevista  dall&rsquo;articolo 1, commi 618-624, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.<br />
  Le norme prevedono, relativamente  ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni,  province e comuni, e affidati agli Agenti della Riscossione del gruppo  Equitalia fino al 31 ottobre 2013, la possibilit&agrave; per i debitori di estinguere  il debito senza corrispondere gli interessi di mora e quelli di ritardata  iscrizione a ruolo ai sensi dell&rsquo;articolo 30 del DPR n. 602/1973 e con il  pagamento di una somma pari all&rsquo;importo originariamente iscritto a ruolo ovvero  di quello residuo e delle somme dovute a titolo di remunerazione di cui  all&rsquo;articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. <br />
  In tale definizione dei carichi  dei ruoli non rientrano le somme dovute per effetto di sentenze di condanna  della Corte dei Conti.<br />
  Tale facolt&agrave;, inizialmente  esercitabile dai debitori entro il 28 febbraio 2014 con sospensione  dell&rsquo;attivit&agrave; di riscossione fino al 15 marzo, &egrave; stata oggetto di proroga al 31  marzo 2014, con sospensione dell&rsquo;attivit&agrave; di riscossione al 15 aprile 2014, per  effetto dell&rsquo;articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16.</p>
<p align="justify">Quanto finora esposto, immagine di un comparto normativo assai  complesso, stratificato nel tempo e che tuttora d&agrave; adito e spazio a molteplici  interpretazioni, oltre che difficolt&agrave; applicative concrete visti gli strumenti  normativi finora utilizzati, potrebbe essere lo spunto utile da blindare in una  definitiva riforma del sistema della riscossione che vada a parificare, in  ultima analisi, l&rsquo;operato degli Agenti della Riscossione e tutte&nbsp; le altre realt&agrave; previste dal D.Lgs. n.  446/97, ancor di pi&ugrave; oggi in quell&rsquo;ottica di federalismo fiscale che sar&agrave;  oggetto di attuazione con la delega fiscale.</p>
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