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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Iconio Massara</title>
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		<title>Le SS.UU. della Cassazione risolvono positivamente il contrasto sull’impugnabilità dell’Estratto di ruolo</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo oltre un anno di attesa, emettono la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, che ha ammesso la possibilità, per il contribuente, di impugnare la cartella di pagamento mediante l’estratto di ruolo. Si ripristina una situazione di giustizia sostanziale e di parità delle armi tra contribuente e fisco, che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo oltre un anno di attesa, emettono la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, che ha ammesso la possibilità, per il contribuente, di impugnare la cartella di pagamento mediante l’estratto di ruolo. Si ripristina una situazione di giustizia sostanziale e di parità delle armi tra contribuente e fisco, che qualche sentenza discutibile della Cassazione aveva messo in discussione, risolvendo così un contrasto giurisprudenziale che sussisteva da tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, più volte le commissioni tributarie provinciali, regionali nonché la Corte di Cassazione si sono pronunciate sull’argomento, pervenendo a decisioni opposte e tra loro contrastanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, vanno innanzitutto  menzionate le sentenze della Cassazione nn. 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004, con le quali la Suprema Corte ha ritenuto l’estratto di ruolo non impugnabile sulla base della natura di “atto interno” al concessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Di avviso totalmente contrario la recente sentenza n. 2248 del 03 febbraio 2014, nella quale si conferisce rilevanza preminente – ai fini della “instaurazione del rapporto giuridico di riscossione” – al momento di formazione del ruolo. La diretta impugnazione dell’estratto di ruolo, secondo tale orientamento, troverebbe legittimazione proprio nella formazione del ruolo, ovvero “<em>l’atto con cui l’Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Di uguale tenore anche le sentenze nn. 742/2010 e 27385/2008, con le quali viene affermata la possibilità di impugnazione di ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa impositiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Le pronunce che ritenevano ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, si pongono in continuità logica con quelle che ritengono non tassativo l’elenco degli atti impugnabili di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi l’impugnabilità riconnettere alla natura di atto “sostanzialmente impositivo” e prodromico alla riscossione coattiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento non univoco sulla materia aveva indotto la Sesta Sezione Civile della Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 16055 dell’11 luglio 2014 a rimettere gli atti al Primo Presidente, ritenendo opportuno devolvere alle Sezioni Unite la controversia riguardante la questione della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo tributario.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo il principio di diritto che viene stralciato dalla sentenza delle SS.UU. n. 19704 del 2 ottobre 2015,: “<em>E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il contribuente, così, può impugnare la cartella di pagamento, anche se la stessa sia stata invalidamente notificata, pure nel caso in cui ne viene a conoscenza mediante l&#8217;estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella lettura della sentenza vi è un passaggio sottile che determina la soluzione ai contrasti precedentemente maturatisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto le pronunce che ritenevano inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo fondavano il loro convincimento sulla base del presupposto che questo era atto interno al concessionario e perciò non potesse avere rilevanza esterna.</p>
<p style="text-align: justify;">Le SS.UU. risolvono questo contrasto sostenendo che nel documento denominato estratto di ruolo è contenuta la pretesa tributaria che passa tramite due atti entrambi impugnabili che sono ruolo e cartella.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza viene affermato il principio inserito nell’art. 19 D.Lgs. 546/92, e cioé che un atto non validamente notificato può essere impugnato unitamente all’atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Perciò</span><span style="text-decoration: underline;"> può essere impugnata la cartella, anche se invalidamente notificata, della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l&#8217;estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il ragionamento fatto dai Giudici della Suprema Corte, parte dalla differenza terminologica e sostanziale tra i concetti di &#8220;ruolo&#8221; ed &#8220;estratto di ruolo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo, è atto tipico, e cioè un atto impositivo espressamente previsto dalla legge, e rispetto al quale è previsto dall’art. 19 citato, sia impugnabilità che i termini perentori per l&#8217;impugnazione. Il ruolo è un &#8220;provvedimento&#8221; proprio dell&#8217;ente impositore, contenente una pretesa economica dell&#8217;ente suddetto nei confronti di un soggetto perfettamente determinato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;estratto di ruolo, invece, è e resta sempre solo un &#8220;documento&#8221;, un estratto di sintesi della pretesa tributaria e degli elementi con cui è stata formata (il ruolo) e comunicata al contribuente (la cartella).</p>
<p style="text-align: justify;">L’importante e sottile precisazione delle Sezioni Unite, è legata al fatto che in discussione non sia in realtà l’impugnazione del documento, ma bensì della pretesa in esso contenuta, e pone il problema di validità della cartella invalidamente notificata e conosciuta attraverso l&#8217;estratto di ruolo, precisando che le considerazioni svolte ben possono riferirsi anche alla impugnazione del ruolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto il contribuente non impugnerà il “documento estratto di ruolo”, ma certamente avrà interesse ad impugnare il contenuto del documento stesso ossia gli atti che l&#8217;estratto indica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali atti (iscrizione in un ruolo per un preciso credito, relativa cartella di pagamento e notificazione della medesima) risultano univocamente impugnabili per espressa previsione di legge (artt. 19, lett d, e 21, primo comma, d.lgs. 546/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">La problematica risolta è di grande importanza atteso che spesso i contribuenti si trovavano nell’impossibilità di avere qualsiasi forma di tutela rispetto a debiti o presunti debiti che Equitalia ritiene sussistenti, ma che in realtà a mezzo di una attività giudiziaria potrebbero essere annullati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi, ad esempio a cartelle mai notificate o irregolarmente notificate, rispetto alle quali un contribuente neppure conosce di avere un determinato debito fiscale che però per Equitalia esiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora basta pensare a posizioni rispetto alle quali è oramai maturata la prescrizione che rimangono giacenti presso il Concessionario della Riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema è molto rilevante in quanto nell’impostazione del processo tributario e delle norme che lo regolamentano, il Giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie è un giudizio di carattere impugnatorio, si può cioè strutturare solo per l’impugnazione di un atto notificato da un soggetto impositore che il contribuente può decidere di contestare strutturando un processo dinanzi alle CTP. Ma, per riprendere i casi sopra citati, se Equitalia non notifica atti ad un contribuente per molti anni, lo stesso non potrà mai vedere soddisfatte le proprie ragioni e non potrà mai avere giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">E neppure il ragionamento fatto da qualcuno nel mondo del diritto può ritenersi valido, e cioè che se Equitalia non notifica un atto, il contribuente non rischia nulla e quindi è irrilevante la questione sollevata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono delle situazioni nel nostro ordinamento con dei poteri molto penetranti di Equitalia che incidono sulla sfera patrimoniale dei contribuenti, senza neppure notificargli un atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi all’obbligo che ha la pubblica amministrazione, prima di inoltrare un pagamento al di sopra di determinati importi ad un soggetto, impresa, libero professionista o altri, di effettuare una comunicazione formale ad Equitalia che sta per effettuare quel determinato pagamento. Qualora il soggetto beneficiario del pagamento avesse debiti iscritti a ruolo con Equitalia la stessa, senza neppure notificare un atto al contribuente, avrebbe il potere di pignorare le somme, ed il soggetto beneficiario del credito lo vedrebbe svanire senza neppure potersi adeguatamente tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza considerare poi la valutazione assolutamente negativa che gli Istituti bancari fanno per i soggetti che hanno esposizioni nei confronti di Equitalia, che certamente incidono sulla disponibilità ad elargire credito, che è necessario al fine di consentire l’attività di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed allora è di tutta evidenza che questa apertura decisa verso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo (rectius della cartella e del ruolo da esso portato) appare quanto mai opportuna, al fine di consentire ai contribuenti una tutela adeguata che consenta di avere giustizia per rivendicare i propri diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò anche in relazione al fatto che ritenere impugnabile l’estratto di ruolo non significa dare ragione necessariamente al contribuente, ma significa eliminare un tappo ed aprire un filtro alla valutazione di interessi di soggetti che poi, nel merito del giudizio potrebbero avere ragione o meno, qualora Equitalia dimostrasse che, per rifarsi agli esempi sopra elencati, una cartella è stata regolarmente notificata o una prescrizione non è maturata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/19704_10_15.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo della sentenza</span></strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La Cassazione in tema di TARSU sulla distinzione tariffaria tra alberghi e civili abitazioni</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cassazione con la sentenza n. 12769 del 19.06.2015 torna a pronunciarsi sull’annosa questione relativa alle tariffe applicabili agli alberghi in relazione alla tassa sui rifiuti solidi urbani, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza circa la legittimità della differenza tariffaria tra strutture ricettive e civili abitazioni. Gli orientamenti sul punto sono sempre stati differenziati su [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cassazione con la <strong>sentenza n. 12769 del 19.06.2015</strong> torna a pronunciarsi sull’annosa questione relativa alle tariffe applicabili agli alberghi in relazione alla tassa sui rifiuti solidi urbani, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza circa la legittimità della differenza tariffaria tra strutture ricettive e civili abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli orientamenti sul punto sono sempre stati differenziati su due posizioni opposte, la prima vista dall’angolo dei comuni che riteneva la possibilità di applicare alle strutture ricettive una tariffa al mq. superiore rispetto a quella delle civili abitazioni, improntata al principio che è fatto notorio la circostanza che gli alberghi producano una quantità di rifiuti maggiori rispetto alle famiglie, e la seconda, vista dall’angolo dei contribuenti, secondo i quali una famiglia, sia a casa che in vacanza, produce la stessa quantità di rifiuti, e che in base a ciò, andasse applicata la tariffa per le civili abitazioni anche agli alberghi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, per come vedremo appresso, ha sempre ritenuto che la tariffa applicabile alle strutture ricettive debba e possa essere superiore a quella delle civili abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, per meglio chiarire i termini della questione, è opportuno partire dall’art. 62 del D.Lgs. 507 del 1993, che regolamenta la TARSU, che ha stabilito i presupposti applicativi del tributo in oggetto, individuandoli nella semplice occupazione o detenzione “<em>di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo art. 68 del D.Lgs. n. 507 cit., invece, ne ha disciplinato la regolamentazione da parte dei Comuni, così disponendo:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;</em></li>
<li><em>b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all&#8217; art. 65;</em></li>
<li><em>c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all&#8217; art. 66, commi 3 e 4 ;</em></li>
<li><em>d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di</em><em>richiesta documentata e delle cause di decadenza.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;</em></li>
<li><em>b) complessi commerciali all&#8217;ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo- turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;</em></li>
<li><em>c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;</em><em><br />
d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;</em></li>
<li><em>e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l&#8217;intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;</em></li>
<li><em>f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l&#8217;intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Infine, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 69, c. 2, del D.Lgs. n. 507/93, “<em>Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l&#8217;aumento per la </em><em>copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo quadro normativo si è sviluppata una giurisprudenza che ha visto orientamenti altalenanti con un contrasto spesso aspro tra alcune Corti di merito e la Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le tante sentenze, che hanno visto le Commissioni Tributarie Pugliesi protagoniste di questo orientamento favorevole al contribuente si cita la sentenza della <strong>Commissione Tributaria Provinciale</strong><strong> </strong><strong>di</strong><strong> </strong><strong>Lecce,</strong><strong> </strong><strong> emessa in data</strong><strong> </strong><strong>08.10.13,</strong><strong> </strong><strong>n.</strong><strong> </strong><strong>329,</strong><strong> </strong>che ha, sostanzialmente, equiparato i campeggi e le strutture ricettive alle abitazioni civili.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto orientamento della CTP di Lecce può dirsi consolidato, in quanto ha più volte emesso delle sentenze che vedevano equiparati gli alberghi alle civili abitazioni (Ctp Lecce nn. 612-614/2008 del 18.11.2008, 629/02/10 del 03.11.2010, 294-295/02/11 del 10.05.2011.; 536/02/11 del 12.07.2011 del 09.07.13, n. 227/02/13; CTR Puglia – Sez. Staccata di Lecce – nn.71, 72 e 73 del 04.06.2012).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione sul punto è stata sempre di avviso diverso e pronunciandosi in materia di TASSA RIFIUTI &#8211; tassazione sugli alberghi &#8211; ha statuito, con la sentenza n. 5722 del 12/03/2007 sez. V, che è legittima e logica la differenza in aumento della tariffa degli alberghi rispetto alle civili abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento per la Cassazione può ritenersi definitivamente consolidato, tant’è che sul punto è ritornata con una recentissima pronuncia contenuta nella <strong>sentenza n. 12769 del 19.06.2015</strong> con cui ha ribadito quanto già scritto in precedenza, e statuendo definitivamente il principio per cui: &#8220;<em>In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attività, il quale può eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalità dell&#8217;ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall&#8217;art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d&#8217;altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.</em><em>&#8220;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, si consolida l’orientamento ed il principio per cui gli alberghi e le strutture ricettive in genere sono soggette ad una maggiore tariffa rispetto a quella delle civili abitazioni, in relazione alla maggiore potenzialità di produzione di rifiuti.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/12769cass15.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>La questione complessa degli interessi pretesi da Equitalia</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 23:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[La CTP di Salerno trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per valutare il reato di Usura La questione relativa agli interessi moratori inseriti negli atti di riscossione coattiva ad opera di Equitalia è stata molto dibattuta, sia in relazione alla elevata portata degli stessi, ma, soprattutto per la assoluta impossibilità a decifrarne il calcolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La CTP di Salerno trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per valutare il reato di Usura</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La questione relativa agli interessi moratori inseriti negli atti di riscossione coattiva ad opera di Equitalia è stata molto dibattuta, sia in relazione alla elevata portata degli stessi, ma, soprattutto per la assoluta impossibilità a decifrarne il calcolo negli atti ricevuti dai contribuenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia adottata dalla <strong>Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, </strong>nella<strong> sentenza n. 3353/2015 depositata il 06/07/2015, </strong>la quale ha ordinato la trasmissione del fascicolo di ufficio alla Procura della Repubblica per il reato ex art. 644 c.p., ovvero il reato di usura, ha però carattere assolutamente rivoluzionario.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda nasce da un&#8217;opposizione ad un&#8217;intimazione di pagamento, con la quale un contribuente aveva contestato, tra le altre illegittimità, appunto, anche il reato di usura.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intimazione di pagamento, portava la somma di € 1.275,73, a titolo di tasse sulle concessioni comunali per il 1999, oltre interessi di mora per 859,10 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio relativamente agli interessi il contribuente ha chiesto al giudicante di disporre la trasmissione degli atti<strong> </strong>alla Procura della Repubblica – Sezione reati finanziari – ritenendo configurabile il reato di usura (art. 644 e ss. cod. pen.), come evincibile dalla “<em>nota relativa di calcoli</em>” prodotta in udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta è stata accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, occorre rilevare che la CTP di Salerno ha ritenuto di poter accogliere il ricorso del contribuente, in quanto l’agente della riscossione non si è costituito in giudizio, sicché nulla ha opposto circa la contestata omessa notifica della cartella di pagamento da cui è scaturita l’intimazione. “<em>Qualora il contribuente deduca</em>”, scrive il collegio giudicante, “<em>l’omessa notifica della cartella esattoriale, è pacifico che l’agente della riscossione abbia l’onere di provare l’avvenuta notifica.<strong> </strong>La mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento comporta la nullità dell’intimazione di pagamento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, seppur la pronuncia di annullamento è avvenuta per cause differenti, e cioè la mancata prova della notifica dell’atto presupposto, comunque, l’avvenuta trasmissione degli atti per valutare il reato penale, crea un precedente di notevole rilievo giuridico che merita di essere attenzionato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si trovano notizie, nell’arco del tempo, di diversi rinvii a giudizio dei dirigenti di Equitalia per il reato ex art. 644 c.p.<strong> </strong>a Roma, Bari e a Salerno tutti archiviati, in seguito, per insussistenza del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, però, la peculiarità nasce proprio dal fatto che a trasmettere i fascicoli alla procura competente non è più soltanto il cittadino vessato da Equitalia, nella sua qualità di agente della riscossione per conto dello Stato, ma direttamente d&#8217;ufficio la Commissione Tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia segue quella della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 2842/01/2015 che ha trasmesso il fascicolo alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, al fine di consentire non solo la valutazione dei danni erariali ma anche gli eventuali rilievi penali connessi alla responsabilità contabile dei dirigenti firmatari senza alcuna legittimazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione degli interessi di Equitalia ha sempre interessato molto dottrina e giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge stabilisce che ad Equitalia spettino gli interessi solo una volta decorsi 60 giorni dal mancato pagamento della cartella. Si tratta degli interessi di mora<strong> </strong>che sono fissati ogni anno con un decreto del ministero delle Finanze. Circostanza assolutamente discutibile è però dettata dal fatto che benché il tasso effettivo di interessi legali, sul mercato, vari (negli ultimi anni) tra lo 0,5% e l’1%, ad Equitalia il decreto ministeriale riconosce un saggio di interessi quasi cinque volte superiore (si pensi, infatti, che dal 1° maggio 2015 gli interessi di mora sono pari al 4,88% e negli anni precedenti erano notevolmente superiori).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli interessi, ad oggi, devono essere calcolati solo sulle somme dovute a titolo di imposta non pagata; quindi essi non si applicano sulle sanzioni pecuniarie tributarie<strong> </strong>e sugli interessi che, insieme alla tassa e/o imposta vera e propria, compongono la cartella.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre però segnalare che il Governo ha appena votato uno schema di decreto, attualmente in corso di approvazione, che modifica tale disposizione, stabilendo che gli interessi si applichino non solo sul capitale (a titolo di imposta), ma anche sugli stessi interessi. È il cosiddetto fenomeno dell’anatocismo, tanto discusso e contestato e che, se approvato, implicherà un’ulteriore lievitazione degli interessi sulla moratori dovuti ad Equitalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma la questione interessi è stata oggetto di diverse pronunce nel tempo anche in relazione alla loro difficile intelligibilità negli atti di riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Seppur Equitalia emette le cartelle sulla base di un prestampato approvato con Decreto Ministeriale, e quindi a forma quasi vincolata, il problema della comprensione, o meglio della impossibilità di comprendere pienamente le somme pretese dal fisco, sta portando ad importanti pronunce giurisprudenziali che stanno contribuendo ad abbattere il muro di gomma strutturato dall’Agente per la riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">I principi stabiliti dallo Statuto del Contribuente, varato con la Legge 212/2000 non sono stati pienamente adempiuti, in quanto spesso si ha una eccessiva interpretazione pro-fisco per la quale i contribuenti sono tenuti a pagare somme che non comprendono integralmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Se a ciò si aggiunge che dal momento in cui Equitalia notifica una cartella esattoriale le somme per il contribuente subiscono una netta impennata, si comprende che almeno la chiarezza è fondamentale per mettere ognuno nelle condizioni di sapere cosa sta pagando.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che il tasso è calcolato su base giornaliera, e che nello stesso atto di riscossione possono esserci più richieste di pagamento relative a periodi diversi e con decorrenze diverse, ne discende che per il contribuente è assolutamente difficile, se non quasi impossibile, capire le causali ed il calcolo degli interessi in maniera specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">In soccorso ai contribuenti sta venendo la giurisprudenza, con varie sentenze che hanno stabilito il principio che “<em>È illegittima la cartella esattoriale di Equitalia se il calcolo degli interessi non è chiaro</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A tali conclusioni è giunta una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Como (sentenza n. 409/03/14, depositata il 4/09/2014), dove si chiarisce che “…<em> nonostante la ingente esposizione di interessi e sanzioni pecuniarie afferente al debito tributario, alcun dettaglio viene fornito circa il calcolo di detti accessori (durata del ritardo e tasso di interessi), il che impedisce al contribuente di verificare la correttezza del relativo calcolo, e quindi, comporta la nullità della cartella”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">I Giudici di Como, dunque, recepiscono in pieno i dettami della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale è illegittimo l’atto tributario laddove non consente al contribuente di poter operare qualsivoglia controllo in merito all’operato della Amministrazione Finanziaria (sent. Corte Cassazione n. 8651/2009).</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge, quindi, un principio fondamentale secondo cui non esiste una presunzione di legittimità delle somme pretese dal Fisco, ciò significa che il contribuente non deve prendere per verità assoluta quanto gli viene richiesto dall’Amministrazione finanziaria ma anzi deve essere messo nelle condizioni di verificare ogni singolo centesimo richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle predette pronunce, ci si augura che il concessionario della riscossione possa rendere più chiari gli atti che invia al contribuente, nel pieno rispetto dei principi espressi dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (si veda articolo 7 della legge n.212/2000).</p>
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		<title>Annullata iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di uno dei ruoli firmati da funzionari che non siano un dirigente dalla CTP Frosinone con la sentenza n. 654/02/15 del 20.07.2015</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 11:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[L’evoluzione giurisprudenziale in tema di nullità degli atti sottoscritti da Dirigenti decaduti a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 37/2015 prosegue incessantemente. Merita di essere segnalata e portata all’attenzione dei lettori l’ultima in ordine temporale resa pubblica, che ha carattere innovativo e specifico rispetto alle precedenti in quanto, ad essere nulli non sono solo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’evoluzione giurisprudenziale in tema di nullità degli atti sottoscritti da Dirigenti decaduti a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 37/2015 prosegue incessantemente.</p>
<p style="text-align: justify;">Merita di essere segnalata e portata all’attenzione dei lettori l’ultima in ordine temporale resa pubblica, che ha carattere innovativo e specifico rispetto alle precedenti in quanto, ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche i ruoli formati dall&#8217;Agenzia delle Entrate per via delle nomine illegittime.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, in base alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 654/02/2015 del 20.07.2015, che statuisce il principio in base al quale l&#8217;illegittimità del ruolo si ripercuote sulla cartella esattoriale e sui pignoramenti e cautelari emessi da Equitalia.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione del difetto di sottoscrizione può essere sollevata anche per impugnare l&#8217;ipoteca e se verificata comporta l&#8217;annullamento della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge, infatti, prevede la nullità assoluta per il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali come la firma o il potere da parte del soggetto firmatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli atti del fisco devono essere firmati da un direttore che deve essere un regolare dirigente oppure per delega dello stesso ad un dirigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il difetto di sottoscrizione del ruolo, firmato da un funzionario delle Entrate, che non sia un regolare dirigente, invalida anche il provvedimento d’iscrizione ipotecaria secondo la CTP di Frosinone.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti della sentenza n. 37/2015 della Consulta investono necessariamente i ruoli formati dalle Entrate e l’illegittimità del ruolo conduce all’annullamento delle cartelle di pagamento che lo contiene e di tutti gli atti consequenziali, nessuno escluso.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con la sentenza n. 654/02/15 del 20.07.2015, ha messo nero su bianco il principio dell’estensione della nullità dagli accertamenti fiscali alle cartelle esattoriali: in pratica la firma, anche solo su un semplice ruolo, apposta da uno dei 767 dirigenti illegittimi (ossia privi di poteri) dell’Agenzia delle Entrate si ripercuote anche sulla cartella di pagamento di Equitalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Perciò, in base a tale principio si consolida il fatto che <em>«ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche le semplici iscrizioni a ruolo dei tributi».</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, se è nulla l’iscrizione a ruolo, per difetto di firma, è anche nullo ogni atto successivo e conseguente ad essa, come la cartella esattoriale di Equitalia, ma anche l’eventuale ipoteca, il pignoramento, il fermo auto, ecc.; il vizio, infatti, dell’atto dell’Agenzia delle Entrate si estende “a valanga” su tutte le successive azioni (esecutive e non) di Equitalia, nessuna esclusa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base, quindi, di questo importante precedente sono finalmente emerse – come del resto si era più volte prospettato in queste pagine – tre importanti conseguenze, sino ad oggi non rilevate, in modo esplicito, dalle altre sentenze:</p>
<p style="text-align: justify;">– nel caso in cui, alla guida dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ci sia stato uno dei 767 dirigenti promossi senza concorso e poi fatti decadere dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2015, ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche le semplici iscrizioni a ruolo dei tributi;</p>
<p style="text-align: justify;">– se è nulla l’iscrizione a ruolo, per difetto di firma, è anche nullo ogni atto successivo e conseguente ad essa, come la cartella esattoriale di Equitalia, ma anche l’eventuale ipoteca, il pignoramento, il fermo auto, ecc.; il vizio, infatti, dell’atto dell’Agenzia delle Entrate si estende “a valanga” su tutte le successive azioni (esecutive e non) di Equitalia, nessuna esclusa;</p>
<p style="text-align: justify;">– il contribuente, se ha già ricevuto un atto di Equitalia può impugnare direttamente quest’ultimo, nonostante prima di tale momento non si sia mosso per contestare le pretese dell’Agenzia delle Entrate. Egli pertanto potrebbe ricorrere – sostenendo la nullità dell’atto prodromico, ossia dell’iscrizione a ruolo del tributo, per difetto di poteri del dirigente – anche contro l’ipoteca (così come avvenuto nel caso che ha generato la sentenza in commento), ma anche contro il pignoramento o il semplice avviso di ipoteca o di fermo auto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò perché, come ha più volte ricordato la Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza 2184 del 19 maggio 2015), in casi del genere siamo davanti al più grave dei vizi che possa invalidare un atto tributario: la nullità assoluta, ossia l’inesistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli atti inesistenti possono, infatti, essere impugnati (contestati) in ogni stato e grado di giudizio (quindi anche solo in secondo grado o in Cassazione per la prima volta).</p>
<p style="text-align: justify;">Non c’è infatti possibilità che il decorso del tempo li sani.</p>
<p style="text-align: justify;">Addirittura possono essere annullati anche dallo stesso giudice, d’ufficio, in assenza di esplicita richiesta da parte del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, stando all’interpretazione della CTP di Frosinone, non vi sarebbero più dubbi sulla possibilità di impugnare anche le cartelle esattoriali di Equitalia, nonostante il decorso del tempo dalla notifica della stessa. Una mossa che, certo, potrebbe portare vantaggi enormi sul contribuente che si vedrebbe annullare tutta la pretesa tributaria, senza possibilità che la stessa possa essere rinnovata (attesi gli ormai intervenuti termini di decadenza).</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’altro lato, l’eventuale danno erariale che ne deriva per lo Stato sarà valutato dalla Corte dei Conti in questi mesi, a seguito del rinvio degli atti fatto dai giudici milanesi, che sospettano responsabilità in chi ha innescato questo meccanismo a catena di nullità degli atti dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo infatti, che la CTR di Milano, con la sentenza n. 2842/01/2015 nel ribadire il principio che gli avvisi di accertamento fiscale, sottoscritti dai dirigenti illegittimi, sia che l’atto sia stato firmato personalmente, che su delega, sono nulli, o meglio del tutto inesistenti, per incompetenza assoluta in difetto di attribuzione, ha stabilito che c’è qualcosa in più, di altrettanto importante e cioè che il giudice deve immediatamente informare le autorità sulle eventuali responsabilità contabili e penali per non incorrere lui stesso negli stessi rischi.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, c’è anche il rischio di un danno erariale e di questo vanno informati gli organi di controllo (ossia la Procura della Corte dei Conti).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/08/cancll1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4850" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/08/cancll1-300x169.jpg" alt="cancll1" width="300" height="169" /></a></p>
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		<title>Condannata Equitalia a pagare 12 milioni di euro al Comune di Ciampino per le mancate riscossioni mai adeguatamente rendicontate all’ente locale</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[Grande opportunità per i Comuni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sentenza rivoluzionaria quella della Corte dei Conti, che apre straordinarie possibilità di ristoro per quei Comuni che riscuotono o hanno riscosso a mezzo Equitalia, senza ottenere grandi risultati, e, soprattutto senza avere una chiara esposizione del lavoro svolto dall’Agente per la Riscossione.<br />
Infatti, la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale del Lazio – ha condannato Equitalia sud a pagare 12 milioni di euro al Comune di Ciampino per le mancate riscossioni mai rendicontate adeguatamente all’ente locale.<br />
L&#8217;Avvocato difensore del Comune, ha ritenuto che nel caso di specie si trattasse di una chiara responsabilità amministrativa per la quale dovevano essere verificate tutte le singole e specifiche inadempienze contrattuali, e che in base al Regio Decreto del 1933 n. 1038 si potesse agire direttamente innanzi alla Corte dei Conti.<br />
Tale tesi è stata accolta dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio che, con la sentenza del 6 maggio 2015 n. 255, che non solo ha affermato la piena legittimazione ad agire direttamente da parte del Comune, ma ha condannato Equitalia Sud S.p.A. al pagamento in favore dell&#8217;Ente Locale di euro 12.091.283,46 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sollecitando, al contempo la Procura a valutare ulteriori ipotesi di sussistenza di danni da disservizio, concretizzatesi a carico della popolazione del Comune.<br />
La sentenza rappresenta un precedente giurisprudenziale di notevole importanza in quanto apre un nuovo scenario per tutte le Amministrazioni che nel tempo hanno subito le medesime inadempienze contrattuali da parte dei gestori dei servizi di riscossione dei tributi locali.<br />
La vicenda prende le mosse nel lontano 2008 quando il Comune di Ciampino stipulava un&#8217;apposita convenzione con Equitalia affidando a quest&#8217;ultima la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi, delle multe, delle contribuzioni per le mense scolastiche nonché del servizio idrico.<br />
Più volte nel corso degli anni il Comune, in considerazione dell&#8217;esiguità degli importi riscossi da Equitalia, aveva inutilmente sollecitato il Concessionario a procedere nella riscossione dei ruoli affidati, lamentando in particolare la totale assenza di chiarezza e la mancata partecipazione di documenti che giustificassero le quote dichiarate inesigibili.<br />
Tale situazione, peraltro, si aggravava quando la Corte dei Conti, in sede regionale di Controllo, chiedeva al Comune chiarimenti in ordine alla gestione dei residui riferiti proprio ai ruoli affidati alla Concessionaria.<br />
Da qui la scelta del Comune che ritenne l&#8217;unica strada percorribile quella di far causa ad Equitalia.<br />
La pronuncia della Corte ha statuito principi interessantissimi.<br />
L’obbligo di rendicontazione delle poste riscosse e non riscosse gravante sull’Agente della Riscossione ai sensi del D.Lgs n. 112/1999 non può ritenersi assolto con documentazione di scarsa chiarezza espositiva e rendiconti in formato excel.<br />
All’ente va resa la produzione documentale delle cause che hanno impedito la riscossione.<br />
La decisione è stata assunta sulla base del R.D. n. 1038/1933 che consente di valutare inadempimenti contrattuali quali l’obbligo di rendicontazione.<br />
Il Comune di Ciampino ha chiesto che la soc. Equitalia venisse condannata a ristorare di danno quantificato in almeno € 11.898.890,12 per aver omesso, parzialmente, di procedere alla riscossione di tributi, così come previsto da apposita convenzione del 10 luglio 2008, in quanto avrebbe proceduto a richiedere il rimborso delle somme inesatte o il loro discarico senza fornire la documentazione richiesta a riprova della loro inesigibilità. Non avendo ricevuto alcun riscontro esaustivo, il Comune ha provveduto, altresì, a richiedere alla predetta società, ai sensi dell’art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 112/1999, informazioni utili alla verifica delle proprie entrate. Tale ultima nota sarebbe rimasta priva di riscontro. Per effetto dell’inadempimento, ne sarebbe derivato un danno alle casse comunali, pari all’importo richiesto, scaturito dalle mancate riscossioni e da altre minori entrate in conseguenza della mancata formazione dei ruoli e del maturarsi di effetti prescrittivi, come già accertato dalla Commissione tributaria provinciale. A questo doveva aggiungersi anche un danno all’immagine del Comune.<br />
Equitalia chiedeva il rigetto della domanda.<br />
Il Collegio giudicante ha dato una valutazione della gestione del servizio che era ancorata ad un rigoroso vaglio delle norme, anche pattizie e della documentazione, per cui inderogabile punto di partenza e fonte di conoscenza utile al raffronto era la convenzione stipulata nel 2008, vista anche alla luce delle disposizioni di cui al Capo II, sezione II del D. Lgs. n. 112/1999.<br />
La Corte sostiene che dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che tale procedura non sia stata affatto seguita da Equitalia Sud s.p.a. sia per gli anni 2008/2011 (durata della Convenzione) sia per i ruoli relativi alle morosità degli anni precedenti.<br />
Risulta, infatti, che l’Ente locale ha più volte sollecitato la soc. Equitalia a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine ai ruoli affidati, solleciti rimasti inevasi.<br />
La Corte sostiene ancora che colui (soggetto giuridico normalmente avente veste societaria) che si obbliga a gestire il servizio di riscossione (e per tale fatto riveste la qualifica di agente contabile) deve dare “legale discarico” delle somme che non può versare nelle casse dell’Ente affidante; e questa dimostrazione non può che essere fornita attraverso la produzione documentale delle cause che hanno impedito la materiale riscossione di quanto dovuto dal debitore erariale.<br />
Non può essere certamente reputata esaustiva ed esauriente dell’obbligo assunto la produzione di meri resoconti riassuntivi.<br />
In merito, poi, all’entità del credito vantato la Corte sostiene la Corte dei Conti che il Comune di Ciampino ha prodotto un computo che la società convenuta Equitalia non ha contestato nei suoi esatti termini, limitandosi a generiche affermazioni di disponibilità alle verifiche, ed ha perciò condannato la società Equitalia Sud s.p.a. a versare al Comune di Ciampino la somma di €. 12.091.283,46.<br />
La sentenza ha carattere rivoluzionario, atteso che la maggior parte dei Comuni che riscuotono con Equitalia hanno sostanzialmente lo stesso problema oggetto di sentenza, ed a tal fine la medesima azione proposta dal Comune di Ciampino può essere proposta da tutti gli Enti locali che lamentano scarsa attenzione e scarsi risultati dell’Agente per la riscossione convenzionato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/08/255L2015.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo della sentenza</span></a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4847" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/08/Equ_italia-300x140.jpg" alt="Equ_italia" width="300" height="140" /></p>
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