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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Marco Di Vita</title>
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		<title>La notifica dell’ingiunzione fiscale di pagamento eseguita presso la sede operativa di una societa’</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Di Vita]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[Sul tema dell&#8217;ingiunzione fiscale di pagamento molto si è scritto specie con riferimento alla possibilità di applicare la disciplina codicistica ordinaria ad un istituto che si trova &#8220;a metà&#8221; tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione civile. L&#8217;ingiunzione di pagamento, in effetti, regolata dal R.D. 639/1910, è istituto giuridico che vede talvolta l&#8217;applicabilità del diritto amministrativo e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sul tema dell&#8217;ingiunzione fiscale di pagamento molto si è scritto specie con riferimento alla possibilità di applicare la disciplina codicistica ordinaria ad un istituto che si trova &#8220;a metà&#8221; tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione civile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ingiunzione di pagamento, in effetti, regolata dal R.D. 639/1910, è istituto giuridico che vede talvolta l&#8217;applicabilità del diritto amministrativo e tal altra quella del diritto civile; la distinzione solitamente trova il limite nell&#8217;oggetto dell&#8217;impugnazione per cui si &#8220;andrà&#8221; dinnanzi al Giudice Amministrativo per tutte le questioni relative all&#8217;istituto sotteso e determinante la richiesta di pagamento, mentre si adirà il Giudice ordinario in tutte le ipotesi strettamente correlate alla fase esecutiva dell&#8217;ingiunzione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, giova ribadire sin d&#8217;ora come la prassi tribunalizia per quanto attiene alle procedure esecutive fondate sull&#8217;ingiunzione fiscale non sia sempre univoca e come, specie in tema di notifica, non si contino numerose pronunce atte ad equiparare la disciplina della notifica del titolo esecutivo, per così dire, ordinario a quella dell&#8217;ingiunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo, pertanto, ci si pone l&#8217;obiettivo di analizzare la possibilità di notifica dell&#8217;ingiunzione fiscale presso la sede operativa della società debitrice e non presso la sede legale.</p>
<p style="text-align: justify;">La riflessione trae spunto da una recente sentenza del Tribunale di Genova che ha definitivamente pronunciato dirimendo i contrasti sulla questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa in sintesi la vicenda: con ingiunzione fiscale di pagamento la società *** srl, quale concessionaria per la riscossione dei crediti del Comune di *** richiedeva alla società *** S.p.a. la corresponsione di una somma di denaro a titolo di mancato pagamento del canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del D.Lgs.285/1992 dovuto dalla società debitrice in applicazione del Regolamento approvato dal Comune di *** con Deliberazione del Commissario straordinario con la quale l’Ente Amministrativo aveva introdotto, e precisamente disciplinato, il canone previsto dall’articolo 27 del Codice della Strada quale corrispettivo per le concessioni rilasciate per l’attraversamento od uso della sede stradale e delle relative pertinenze. L&#8217;ingiunzione veniva notificata presso la sede operativa genovese della società debitrice e non veniva impugnata, dando così la possibilità alla società di riscossione di incardinare presso il Tribunale di Genova una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, il cui atto introduttivo veniva sempre notificato presso la medesima sede operativa. Si costituiva la società debitrice contestando i motivi sottesi alla richiesta creditoria avanzata, rilevando il difetto di notificazione dell’ingiunzione fiscale poichè eseguita in un luogo differente rispetto alla sede legale della società e sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito. La società concessionaria, dal canto suo, faceva presente che tra le sedi amministrative vi rientrava proprio quella genovese ove tanto la cartella esattoriale quanto l’atto di pignoramento presso terzi erano stati regolarmente notificati. Parte creditrice rilevava altresì il fatto che, in merito alla questione, vertente proprio sulla correttezza di tal tipo di notificazione eseguita in un luogo differente rispetto alla sede legale della società, si fosse pronunciata la Corte di Cassazione Sezione VI che, con Ordinanza 10 – 24 novembre 2011, n. 24842, aveva ritenuto valida la notifica eseguita presso la sede effettiva di una società sul presupposto che “<em>in materia di notificazioni, trova piena applicazione la norma di cui all&#8217;art. 46 cpv c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest&#8217;ultima</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice dell&#8217;Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza, con Ordinanza del 30 giugno 2015 così decideva: <em>“rilevato che l’ingiunzione di pagamento emessa da Ica srl per conto del Comune di R. è stata notificata a mezzo posta alla società E.D. S.p.a. in via C. e in tal luogo è stata regolarmente ritirata da persona addetta alla ricezione la quale ha apposto la propria firma sull’avviso di ricezione; rilevato che E.D. Spa si è costituita in giudizio con comparsa del 25 maggio 2015, eccependo l’incompetenza territoriale di questo giudice in favore del Tribunale di Roma, luogo ove ha sede la società, e la nullità della notificazione dell’ingiunzione fiscale, ai sensi dell’art.19 e 26 bis c.p.c; (&#8230;omissis), rilevato che l’art.26 bis, secondo comma c.p.c. novellato con legge 162/2014 fissa la competenza territoriale del Giudice dell’Esecuzione forzata di crediti nel dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora, la sede; rilevato che, in tema di notifica alla persona giuridica, l’art.19 cpc indica come luogo alternativo di notifica quello in cui la persona giuridica ha uno stabilimento; rilevato che, per giurisprudenza consolidata, è valida la notifica alla persona giuridica eseguita in un luogo dove questa ha una sede effettiva anche se diversa da quella legale (Cass.sez.III 19.11.2003 n.1751; Cass.Sez.I 19.4.1995 n.4399); rilevato che, per stessa ammissione della debitrice, in Genova, (omissis&#8230;) esiste l’unità locale *, che costituisce “una delle molti sedi amministrative perché vi sono uffici costituenti l’Esercizio di Genova”; rilevato, dunque, che in tali luoghi la debitrice ha sedi operative, tanto è vero che gli atti sono stati ritirati da persone addette; (&#8230;omissis), P.Q.M. Il GE rigetta l’eccezione e provvede con l’assegnazione con separata ordinanza&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice ligure ha, pertanto, inteso uniformare la disciplina della notifica dell&#8217;ingiunzione fiscale alla disciplina della notifica di un &#8220;tradizionale&#8221; titolo esecutivo; tale pronuncia appare di fondamentale importanza perchè spiana la strada alla possibilità di incardinare la fase esecutiva nel luogo in cui il debitore ha una sede operativa e non soltanto nel luogo ove è presente la sede legale della società. Quest&#8217;ultimo fatto risulta di fondamentale importanza specie nei casi in cui l&#8217;esecuzione debba essere intentata nei confronti di una società operante sull&#8217;intero territorio nazionale, dando quindi la possibilità di mantenere la fase esecutiva &#8220;vicina&#8221; alla realtà da cui trae origine il debito originario.</p>
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