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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Alessio Foligno &#8211; Nicola Ricciardi</title>
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		<title>La notifica degli atti di accertamento e riscossione dei Tributi Locali</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno - Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
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		<description><![CDATA[Un problema che spesso si pone agli operatori del settore riguarda la notifica degli atti delle procedure esecutive: nello specifico, ci si chiede a chi debbano essere indirizzati, nell&#8217;ambito della verifica e controlli sui tributi degli anni precedenti, i solleciti e/o gli avvisi di accertamento nel caso si riscontri la variazione delle posizioni anagrafiche (persone [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un problema che spesso si pone agli operatori del settore riguarda la notifica degli atti delle procedure esecutive: nello specifico, ci si chiede a chi debbano essere indirizzati, nell&#8217;ambito della verifica e controlli sui tributi degli anni precedenti, i solleciti e/o gli avvisi di accertamento nel caso si riscontri la variazione delle posizioni anagrafiche (persone decedute, variazione/cessazione partita iva; fallimento)</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni che si fingono all&#8217;operatore del diritto sono varie ma, in via generale, trattandosi della notifica di atti tributari, non possono non richiamarsi le norme del codice di procedura civile afferenti la notifica e le specifiche norme attinenti alla notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti tributari in genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente poi alle singole questioni, emerge che, relativamente alla notifica a persona deceduta, l&#8217;atto intestato ad esso può essere notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell&#8217;ultimo domicilio del de cuius sempreché questi non abbiano fornito le proprie generalità e il proprio domicilio ovvero l&#8217;ufficio non fosse a conoscenza del decesso (Cass. 8272/2006; Cass 13504 e 10659 del 2003). L&#8217;art 65 comma 2 del DPR 600/73 prevede che che gli eredi del contribuente hanno l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Tale obbligo deve ritenersi valido anche per i tributi locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente alla notifica alle persone decedute. rileva poi il disposto dell&#8217;art. 6 dello Statuto del Contribuente secondo cui &#8220;Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma deve essere letta in relazione a quanto detto sopra circa il decesso e gli indirizzi degli eredi: la stessa deve essere letta e coordinato con la legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, recante &#8220;Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi&#8221;), secondo cui: &#8220;Qualora l&#8217;interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d&#8217;ufficio all&#8217;acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d&#8217;ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di notifica di atti a soggetti la cui partita Iva sia cessata o chiusa, bisognerà invece avere riguardo alla tipologia della struttura imprenditoriale dell&#8217;attività cessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora si tratti di persone o di società di persone, gli atti andranno notificati alle persone fisiche nei luoghi di residenza o domicilio secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto le ditte individuali o le società di persone sono illimitatamente responsabili dei debiti verso terzi. Qualora si tratti di società di capitali aventi personalità giuridica la questione è diversa; l&#8217;art 2495 c.c. prevede che la semplice cancellazione della società dal registro delle imprese determina l&#8217;estinzione di essa; conseguentemente, una volta cancellata, la società di capitali non esiste più e non è più idonea a ricevere atti. È possibile solamente notificare l&#8217;atto al liquidatore e/o ai soci specificando le ragioni di tale scelta e cioé la colpa del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 o la indicazione delle somme ricevute dai soci in base al bilancio finale di liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva tal proposito, quanto detto dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 del 02.04.2015, in cui la Corte, dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e dopo aver richiamato i suoi precedenti specifici, e cioè le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, ha affermato che, per effetto della riforma societaria del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese, delle società di persone, ne comporta l’estinzione (efficacia dichiarativa) con la conseguente incapacità di agire in giudizio. Per gli Ermellini inoltre, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cassazione sezioni unite, n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013; ex pluribus, Cassazione n. 1677, n. 9110 e n. 12796 del 2012; n. 24955 del 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva infine che il decreto delegato sulle semplificazioni fiscali, al comma 4 dell&#8217;articolo 28 stabilisce inaspettatamente che &#8220;ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni e interessi, l&#8217;estinzione della società di cui all&#8217;articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese&#8221;; è pensabile, allora, che la società &#8211; dopo la cancellazione &#8211; sia ancora rappresentata dal liquidatore che, ai soli fini fiscali, continuerà ad assolvere i compiti che il Codice civile gli attribuisce.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che la variazione della ragione sociale e della partita iva contemporaneamente presuppone che si sia costituto un soggetto giuridico diverso; quindi se nella sostanza lo stesso soggetto continua a gestire la stessa attività, dal punto di vista giuridico si tratta di un soggetto diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente infine al fallimento, la notifica degli atti deve essere effettuata al curatore fallimentare. Ai sensi degli art. 43 e 44 della legge fallimentare, il fallito perde la legittimazione processuale e sostanziale che viene assunta dalla curatela fallimentare la quale subentra a ogni effetto al soggetto fallito; si é affermato però il principio della doppia notifica (al curatore ed al fallito) qualora si tratti di crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente (Cass. 14987/2000 e Cass.6937/2002).</p>
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		<title>IMU ed immobile oggetto di comodato</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno - Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;usufruttuario dispone dell&#8217;immobile e può concederlo in locazione o in comodato anche al nudo proprietario. Il comodatario, con il consenso del comodante, può concedere in locazione l&#8217;immobile ricevuto in comodato ma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 394/E del 22 ottobre 2008, ha puntualizzato che: «i redditi fondiari, così come disposto dall’articolo 26 del Tuir, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;usufruttuario dispone dell&#8217;immobile e può concederlo in locazione o in comodato anche al nudo proprietario. Il comodatario, con il consenso del comodante, può concedere in locazione l&#8217;immobile ricevuto in comodato ma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 394/E del 22 ottobre 2008, ha puntualizzato che: «<em><i>i redditi fondiari, così come disposto dall’articolo 26 del Tuir, «&#8230;concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso</i></em>». Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal padre comodante al figlio comodatario; ciò in quanto il comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, è un contratto a effetti &#8220;obbligatori&#8221; e non &#8220;reali&#8221; che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto &#8220;personale&#8221; di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un &#8220;altro diritto reale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dall&#8217;usufruttuario-comodante al comodatario-locatore, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato, anche in quest’ipotesi, all&#8217;usufruttuario dell’immobile. Il reddito derivante dalla locazione, ridotto forfettariamente del 15%, se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%, va imputato all&#8217;usufruttuario e, da questi, dichiarato nel quadro RB del modello di dichiarazione Unico; qualora sussistano i presupposti indicati nell’articolo 8, comma 1, della legge 431 del 9 dicembre 1998, il reddito imponibile derivante dalla locazione parziale dell’appartamento, è ridotto di un ulteriore 30% in virtù del beneficio previsto dalla succitata disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della tassazione, questo significa che il proprietario che concede ad un figlio o ad un genitore un’abitazione ha diritto alle stesse agevolazioni dell’imposta municipale propria (IMU); restano ferme le esclusioni dalle detrazioni per gli immobili di lusso e le eventuali eccezioni stabilite dai Comuni, poiché, in tema di tasse immobiliari, l&#8217;ultima parola spetta sempre ai Sindaci; questi ultimi infatti possono prevedere requisiti più restrittivi, ad esempio imponendo una soglia massima di reddito per questa esenzione risultate dall&#8217;ISEE. Questa scelta si è rivelata non esente da critiche posto che si tratta di una tassa sul patrimonio e non sul reddito; alcuni Comuni invece hanno scelto di non abolire del tutto l&#8217;Imu per le abitazioni concesse in comodato d&#8217;uso gratuito a genitori o figli ma di prevedere detrazioni fino al 50%.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;Ici il soggetto passivo è il comodante, proprietario dell&#8217;immobile o titolare di diritto reale di godimento sullo stesso (articolo 3 del Dlgs 504/92), essendo il comodatario completamente estraneo al prelievo fiscale (circolare n. 7/1106 del 10 giugno 1993, risposta 5.11). Sin dall&#8217;origine non era possibile, da parte dei comuni, assimilare all&#8217;abitazione principale l&#8217;unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a un familiare in quanto, in tal caso, non vi era identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell&#8217;imposta e il soggetto dimorante abitualmente nell&#8217;unità stessa (circolare n. 96/E del 4 aprile 1997). Il potere di assimilazione è stato previsto successivamente, con la disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell&#8217;articolo 59 del Dlgs 446/97, in virtù della quale ciascuna amministrazione comunale può considerare – con apposita norma regolamentare o deliberazione – abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici (esenzione, detrazione, aliquota ridotta), quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (stabilendo il grado di parentela).</p>
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		<title>TARI per le attivita&#8217; commerciali e artigianali</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno - Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>

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		<description><![CDATA[di Alessio Foligno e Nicola Ricciardi &#124; Si è più volte posto il quesito circa la debenza della TARI da parte dei proprietari di immobili affittati ad attività commerciali e/o artigianali; da parte dei proprietari di immobili non affittati; da parte dei proprietari di immobili per i quali non sono state allacciate le utenze di acqua e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">di <a href="http://www.finanzaterritoriale.it/?author=13" target="_blank">Alessio Foligno</a> e <a href="http://www.finanzaterritoriale.it/?author=14" target="_blank">Nicola Ricciardi</a> |</p>
<p style="text-align: justify;">Si è più volte posto il quesito circa la debenza della TARI da parte dei proprietari di immobili affittati ad attività commerciali e/o artigianali; da parte dei proprietari di immobili non affittati; da parte dei proprietari di immobili per i quali non sono state allacciate le utenze di acqua e luce.</p>
<p style="text-align: justify;">La Tari è dovuta se l&#8217;immobile è suscettibile di produrre rifiuti; quindi, ne sono soggetti anche gli immobili non utilizzati, anche quelli non allacciati alle reti idriche, elettriche ed anche quelli privi di mobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste le regole contenute nell&#8217;articolo 1, commi 641 e seguenti della legge di Stabilità (147/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Come per la Tarsu, alla luce dei principi affermati da tempo dalla Cassazione, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili «<em>suscettibili di produrre rifiuti urbani</em>». Del resto per la Tares, leggendo la relazione sull&#8217;articolo 14 del dl salva Italia (201/2011), che l&#8217;aveva istituita, viene posto in rilievo che il Legislatore, laddove assoggettava al tributo gli immobili «<em>suscettibili di produrre rifiuti</em>», aveva inteso recepire «<em>il consolidato orientamento della Corte di cassazione, riconducendo l&#8217;applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall&#8217;effettiva produzione degli stessi</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, le regole fissate dalla Suprema corte per la Tarsu si applicano sia alla Tares sia alla Tari, non essendo stata modificata per quest&#8217;ultima la previsione contenuta nella «vecchia» norma di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, anche di recente la Cassazione, con l&#8217;ordinanza 18022 del 24 luglio 2013, ha ritenuto legittima la pretesa di un comune di applicare la Tarsu a un appartamento inutilizzato; per i Supremi Giudici, il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell&#8217;occupazione dell&#8217;immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">La tassa si paga anche se non viene utilizzato il servizio di smaltimento svolto dall&#8217;amministrazione comunale; per i giudici di piazza Cavour infatti, «<em>dando rilevanza all&#8217;avvenuto trasferimento della residenza anagrafica (e alla concreta idoneità del bene a produrre rifiuti, siccome desumibile per presunzione dal mancato consumo delle erogazioni di energia) il giudice del merito ha chiaramente violato le norme che disciplinano il presupposto dell&#8217;imposta</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, sulla questione della tassabilità degli immobili inutilizzati si registrano prese di posizione diverse tra Corte di Cassazione, Giudici tributari e Ministero dell&#8217;economia e delle finanze; le stesse amministrazioni comunali poi non hanno quasi mai applicato la regola fissata dalla Suprema Corte, la quale ha sempre posto dei limiti rigidi per l&#8217;esonero dal pagamento del tributo sui rifiuti, che è dovuto a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ex lege, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati); non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l&#8217;immobile ed anche il mancato arredo non costituisce prova dell&#8217;inutilizzabilità dell&#8217;immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa regola è stata ribadita, tra le altre, dalle sentenze nn. 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha stabilito che l&#8217;esonero dal pagamento del tributo non spetta neppure quando il contribuente fornisca la prova dell&#8217;avvenuta cessazione di un&#8217;attività industriale. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, invece, nelle linee guida che ha fornito ai Comuni nel 2013 sulla corretta applicazione della Tares (tassa sui rifiuti e i servizi), ha sostenuto che non sono soggetti al pagamento le unità immobiliari prive di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche, che di fatto non vengono utilizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, secondo il Ministero, gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o a attività commerciali e industriali non erano soggetti al pagamento della Tares; la tesi ministeriale si pone in contrasto sia con le pronunce della Cassazione che con l&#8217;interpretazione del legislatore (articolo 14 del dl 201/2011), laddove prevede la tassazione di tutti gli immobili «suscettibili» di produrre rifiuti urbani, vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall&#8217;effettiva produzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito, finora, ha sempre ritenuto <strong>i</strong><strong>llegittima la previsione regolamentare, adottata da alcuni Comuni, che tendeva ad escludere per la Tarsu</strong> (o a dichiarare esenti dal tributo) <strong>gli immobili che non avessero arredi</strong><strong>,</strong> oppure allacci alla rete elettrica o idrica (sentenze n.16785/ 2002, n. 9920 /2003, n.1850/2010 ed altre); si cita a tal proposito, la <strong>Commissione Tributaria Regionale della Sicilia</strong> (sentenza n. 121 del 25 ottobre 2012) che ha sancito che <strong>la non attivazione delle utenze (gas, energia elettrica, acqua) non è decisiva ai fini del pagamento della Tarsu</strong>.</p>
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