<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Giurisprudenza</title>
	<atom:link href="http://www.informat-press.it/giornalecomuni/index.php?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 12:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Cassazione Civile Sez. VI ordinanza n.20213/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5282&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassazione-civile-sez-vi-ordinanza-n-202132015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5282</guid>
		<description><![CDATA[Termini prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali afferenti i tributi locali Le cartelle esattoriali adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell&#8217;esistenza del titolo, in quanto nel caso di specie si trattava di TARSU per il quale era stato formato il ruolo in ragione di omesso versamento senza che fosse necessaria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Termini prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali afferenti i tributi locali</h3>
<p style="text-align: justify;">Le cartelle esattoriali adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell&#8217;esistenza del titolo, in quanto nel caso di specie si trattava di TARSU per il quale era stato formato il ruolo in ragione di omesso versamento senza che fosse necessaria la emissione dell’atto di accertamento essendo i ruoli riferiti a periodi di imposta antecedenti alla entrata in vigore della legge 296/2006, non possono considerarsi rette dalla irretrattabilità e definitività del titolo e ad esse si applica la medesima prescrizione del tributo. Infatti l’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria decennale è tutta riferibile a titoli di accertamento o di condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che &#8211; se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell&#8217;esistenza del titolo &#8211; non possono per questo considerarsi rette dall&#8217;irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità dalla legge che regola i termini decadenziali o prescrizionali della entrata sottostante.</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/cc6o_1520213.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale dell&#8217;ordinanza</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato, Sez. V &#8211; Sentenza n. 4857/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5245&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consiglio-di-stato-sez-v-sentenza-n-48572015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[Occupazione di spazi del campo sportivo comunale con manufatti pubblicitari &#8211;  Richiesta del canone &#8211; Giurisdizione La controversia scaturisce dalla intimazione di un Comune ad una azienda pubblicitaria di rilasciare gli spazi occupati con manufatti sul muro di cinta del campo sportivo comunale per esposizioni pubblicitarie, con richiesta di pagamento del canone per il periodo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Occupazione di spazi del campo sportivo comunale con manufatti pubblicitari &#8211;  Richiesta del canone &#8211; Giurisdizione</h3>
<p style="text-align: justify;">La controversia scaturisce dalla intimazione di un Comune ad una azienda pubblicitaria di rilasciare gli spazi occupati con manufatti sul muro di cinta del campo sportivo comunale per esposizioni pubblicitarie, con richiesta di pagamento del canone per il periodo 1982/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha accolto il ricorso dell’azienda ritenendo che il Comune, non avendo preteso alcun corrispettivo per l’uso del bene per un lungo periodo, aveva dimostrato di considerare le autorizzazioni per l’esposizione della pubblicità come comprensive dell’utilizzo del muro di cinta, ed ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune volta al recupero del canone.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’appello, il Comune ha posto in primis la questione della giurisdizione, essendo stato il ricorso di primo grado proposto non avverso un provvedimento autoritativo ma nei confronti di un atto di diritto privato con il quale l’Ente manifestava la volontà di rientrare in possesso di un proprio bene patrimoniale disponibile occupato senza titolo. Pertanto, la competenza a decidere sarebbe stata del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha osservato che la realizzazione ed installazione di qualsiasi manufatto su suolo pubblico necessita di un preventivo atto di concessione; inoltre, qualsiasi atto dell’Ente di gestione di un proprio bene pubblico demaniale o del patrimonio indisponibile (e, per costante giurisprudenza il campo sportivo comunale rientra in tali fattispecie) ha natura pubblicistica e provvedimentale per cui le relative controversie rientrano nella esclusiva competenza del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la collocazione di impianti pubblicitari, la cui disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 507/1993, gli articoli 3 e 12 stabiliscono che tali manufatti siano assoggettati alla autorizzazione del Comune che deve svolgere una attività valutativa e discrezionale, che si manifesta con atti che incidono su posizioni di interesse legittimo e, quindi, riservati alla giurisdizione amministrativa. Viene così risolta la questione della eccezione di incompetenza sollevata dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale del Comune, diretta al recupero del canone per la occupazione di spazi pubblici, il Consiglio di Stato ha rilevato che la richiesta sia fondata in quanto il pagamento dell’imposta di pubblicità non esenta dalla debenza del canone di locazione, ai sensi dell’articolo 13, ultimo comma del richiamato decreto n. 507/1993. Ha però anche precisato che la natura del canone per la occupazione di spazi pubblici è stata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.64 del 2008, inquadrata nelle entrate di natura patrimoniale e non tributaria, attribuendone la competenza sulle controversie al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/cds154857.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo integrale della sentenza</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile Sez. V sentenza n.22216/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5233&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassazione-civile-sez-v-sentenza-n-222162015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5233#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[Soggettività passiva ai fini ICI – Bene immobile sottoposto a sequestro conservativo e a confisca &#8211; Fattispecie La controversia ha avuto ad oggetto la verifica della sussistenza della soggettività passiva ai fini ICI per l’anno 2003 con riferimento ad un immobile sottoposto a sequestro e successivamente alla confisca. La Corte ha rilevato che la vigente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Soggettività passiva ai fini ICI – Bene immobile sottoposto a sequestro conservativo e a confisca &#8211; Fattispecie</h3>
<p style="text-align: justify;">La controversia ha avuto ad oggetto la verifica della sussistenza della soggettività passiva ai fini ICI per l’anno 2003 con riferimento ad un immobile sottoposto a sequestro e successivamente alla confisca.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha rilevato che la vigente normativa individua quale soggetto passivo soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, cui si lega la nozione di possesso. Ha richiamato, quindi, precedenti sentenze riguardanti casi di occupazioni di urgenza per il riconoscimento dell’indennità di esproprio, per i quali è stato affermato il principio che in tali situazioni il proprietario non viene privato del possesso del bene, che continua ad appartenergli fino al decreto di esproprio, mentre l’occupante di urgenza deve essere qualificato come mero temporaneo detentore.</p>
<p style="text-align: justify;">In analogia, il sequestro non comporta la perdita della titolarità del bene fino alla sopravvenienza del decreto di confisca, per cui sussiste in capo al proprietario o titolare del diritto reale il requisito della soggettività passiva ai fini ICI.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha precisato inoltre che non incide su tale principio l’entrata in vigore della disposizione dell’articolo 51 del D.Lgs n.159/2011 che ha stabilito la sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/Casscs22216_15.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile Sez. V sentenza n.10345/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5243&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassazione-civile-sez-v-sentenza-n-103452015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[TOSAP per occupazione di suolo e sottosuolo comunale con tubazioni idriche – Applicazione del criterio forfetario per numero di utenti – Legittimità Nella sentenza si afferma che il COSAP è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso dalla TOSAP, configurando il canone come corrispettivo di una concessione per l’uso esclusivo di beni pubblici, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">TOSAP per occupazione di suolo e sottosuolo comunale con tubazioni idriche – Applicazione del criterio forfetario per numero di utenti – Legittimità</h3>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza si afferma che il COSAP è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso dalla TOSAP, configurando il canone come corrispettivo di una concessione per l’uso esclusivo di beni pubblici, dovuto non per la sottrazione all’uso collettivo di parte dei suoli, ma in relazione alla utilizzazione che ne trae il singolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene poi rilevato che nel caso di specie il calcolo della TOSAP per le occupazioni da parte di aziende erogatrici di servizi pubblici con il criterio forfetario previsto per il COSAP, mediante l’applicazione di una tariffa commisurata al numero complessivo degli utenti, trae origine dalla disposizione dell’articolo 16 della L. n.488/1999, che ha esteso alla TOSAP gli stessi criteri previsti per il canone; da cui, la piena legittimità dell’operato del Comune in sede di accertamento per le occupazioni con manufatti del servizio idrico.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/cass1034515.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La notifica dell’ingiunzione fiscale di pagamento eseguita presso la sede operativa di una societa’</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5197&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-notifica-dellingiunzione-fiscale-di-pagamento-eseguita-presso-la-sede-operativa-di-una-societa</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Di Vita]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[Sul tema dell&#8217;ingiunzione fiscale di pagamento molto si è scritto specie con riferimento alla possibilità di applicare la disciplina codicistica ordinaria ad un istituto che si trova &#8220;a metà&#8221; tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione civile. L&#8217;ingiunzione di pagamento, in effetti, regolata dal R.D. 639/1910, è istituto giuridico che vede talvolta l&#8217;applicabilità del diritto amministrativo e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sul tema dell&#8217;ingiunzione fiscale di pagamento molto si è scritto specie con riferimento alla possibilità di applicare la disciplina codicistica ordinaria ad un istituto che si trova &#8220;a metà&#8221; tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione civile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ingiunzione di pagamento, in effetti, regolata dal R.D. 639/1910, è istituto giuridico che vede talvolta l&#8217;applicabilità del diritto amministrativo e tal altra quella del diritto civile; la distinzione solitamente trova il limite nell&#8217;oggetto dell&#8217;impugnazione per cui si &#8220;andrà&#8221; dinnanzi al Giudice Amministrativo per tutte le questioni relative all&#8217;istituto sotteso e determinante la richiesta di pagamento, mentre si adirà il Giudice ordinario in tutte le ipotesi strettamente correlate alla fase esecutiva dell&#8217;ingiunzione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, giova ribadire sin d&#8217;ora come la prassi tribunalizia per quanto attiene alle procedure esecutive fondate sull&#8217;ingiunzione fiscale non sia sempre univoca e come, specie in tema di notifica, non si contino numerose pronunce atte ad equiparare la disciplina della notifica del titolo esecutivo, per così dire, ordinario a quella dell&#8217;ingiunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo, pertanto, ci si pone l&#8217;obiettivo di analizzare la possibilità di notifica dell&#8217;ingiunzione fiscale presso la sede operativa della società debitrice e non presso la sede legale.</p>
<p style="text-align: justify;">La riflessione trae spunto da una recente sentenza del Tribunale di Genova che ha definitivamente pronunciato dirimendo i contrasti sulla questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa in sintesi la vicenda: con ingiunzione fiscale di pagamento la società *** srl, quale concessionaria per la riscossione dei crediti del Comune di *** richiedeva alla società *** S.p.a. la corresponsione di una somma di denaro a titolo di mancato pagamento del canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del D.Lgs.285/1992 dovuto dalla società debitrice in applicazione del Regolamento approvato dal Comune di *** con Deliberazione del Commissario straordinario con la quale l’Ente Amministrativo aveva introdotto, e precisamente disciplinato, il canone previsto dall’articolo 27 del Codice della Strada quale corrispettivo per le concessioni rilasciate per l’attraversamento od uso della sede stradale e delle relative pertinenze. L&#8217;ingiunzione veniva notificata presso la sede operativa genovese della società debitrice e non veniva impugnata, dando così la possibilità alla società di riscossione di incardinare presso il Tribunale di Genova una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, il cui atto introduttivo veniva sempre notificato presso la medesima sede operativa. Si costituiva la società debitrice contestando i motivi sottesi alla richiesta creditoria avanzata, rilevando il difetto di notificazione dell’ingiunzione fiscale poichè eseguita in un luogo differente rispetto alla sede legale della società e sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito. La società concessionaria, dal canto suo, faceva presente che tra le sedi amministrative vi rientrava proprio quella genovese ove tanto la cartella esattoriale quanto l’atto di pignoramento presso terzi erano stati regolarmente notificati. Parte creditrice rilevava altresì il fatto che, in merito alla questione, vertente proprio sulla correttezza di tal tipo di notificazione eseguita in un luogo differente rispetto alla sede legale della società, si fosse pronunciata la Corte di Cassazione Sezione VI che, con Ordinanza 10 – 24 novembre 2011, n. 24842, aveva ritenuto valida la notifica eseguita presso la sede effettiva di una società sul presupposto che “<em>in materia di notificazioni, trova piena applicazione la norma di cui all&#8217;art. 46 cpv c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest&#8217;ultima</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice dell&#8217;Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza, con Ordinanza del 30 giugno 2015 così decideva: <em>“rilevato che l’ingiunzione di pagamento emessa da Ica srl per conto del Comune di R. è stata notificata a mezzo posta alla società E.D. S.p.a. in via C. e in tal luogo è stata regolarmente ritirata da persona addetta alla ricezione la quale ha apposto la propria firma sull’avviso di ricezione; rilevato che E.D. Spa si è costituita in giudizio con comparsa del 25 maggio 2015, eccependo l’incompetenza territoriale di questo giudice in favore del Tribunale di Roma, luogo ove ha sede la società, e la nullità della notificazione dell’ingiunzione fiscale, ai sensi dell’art.19 e 26 bis c.p.c; (&#8230;omissis), rilevato che l’art.26 bis, secondo comma c.p.c. novellato con legge 162/2014 fissa la competenza territoriale del Giudice dell’Esecuzione forzata di crediti nel dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora, la sede; rilevato che, in tema di notifica alla persona giuridica, l’art.19 cpc indica come luogo alternativo di notifica quello in cui la persona giuridica ha uno stabilimento; rilevato che, per giurisprudenza consolidata, è valida la notifica alla persona giuridica eseguita in un luogo dove questa ha una sede effettiva anche se diversa da quella legale (Cass.sez.III 19.11.2003 n.1751; Cass.Sez.I 19.4.1995 n.4399); rilevato che, per stessa ammissione della debitrice, in Genova, (omissis&#8230;) esiste l’unità locale *, che costituisce “una delle molti sedi amministrative perché vi sono uffici costituenti l’Esercizio di Genova”; rilevato, dunque, che in tali luoghi la debitrice ha sedi operative, tanto è vero che gli atti sono stati ritirati da persone addette; (&#8230;omissis), P.Q.M. Il GE rigetta l’eccezione e provvede con l’assegnazione con separata ordinanza&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice ligure ha, pertanto, inteso uniformare la disciplina della notifica dell&#8217;ingiunzione fiscale alla disciplina della notifica di un &#8220;tradizionale&#8221; titolo esecutivo; tale pronuncia appare di fondamentale importanza perchè spiana la strada alla possibilità di incardinare la fase esecutiva nel luogo in cui il debitore ha una sede operativa e non soltanto nel luogo ove è presente la sede legale della società. Quest&#8217;ultimo fatto risulta di fondamentale importanza specie nei casi in cui l&#8217;esecuzione debba essere intentata nei confronti di una società operante sull&#8217;intero territorio nazionale, dando quindi la possibilità di mantenere la fase esecutiva &#8220;vicina&#8221; alla realtà da cui trae origine il debito originario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato Sez. V – Ordinanza n. 4793 del 20 ottobre 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5190&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consiglio-di-stato-sez-v-ordinanza-n-4793-del-20-ottobre-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[ Affidamento servizi in house – Requisito dell’attività prevalente – Rinvio alla Corte di Giustizia UE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato &#8211; Sezione V – con l’Ordinanza n. 4793 del 20 0ttobre 2015, emessa nel Ricorso proposto per l’annullamento della delibera di un Comune riguardante l’esistenza del presupposto per l’affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’UE, trattandosi della interpretazione di principi del Trattato.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione posta è se il requisito che condiziona l’affidamento diretto dei servizi alla società in house al fatto che la stessa svolga l’attività prevalente a favore dell’ente controllante, sia da intendere che debba trattarsi esclusivamente di attività prestate all’ente pubblico che detiene il capitale sociale o, viceversa, se possano computarsi anche attività svolte per enti pubblici non soci.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti,   la società affidataria ha svolto attività di gestione dei rifiuti anche in Comuni diversi dal Comune concedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha rilevato che il quadro normativo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE non forniscono   chiara risposta al quesito, per cui ha ritenuto di sottoporre la questione all’Organismo europeo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/479315cds.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo integrale dell&#8217;Ordinanza</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICI – Ordinanza Cassazione n.19016/2015 – Legittima l’iscrizione a ruolo anche in pendenza di ricorso avverso l’atto di accertamento</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5130&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ici-ordinanza-cassazione-n-190162015-legittima-liscrizione-a-ruolo-anche-in-pendenza-di-ricorso-avverso-latto-di-accertamento</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 14:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[Con l’Ordinanza n.19016/2015 pubblicata il 24 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, sul ricorso prodotto dal contribuente avverso l’iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnativa dell’avviso di accertamento, ha affermato che la disposizione di cui al comma 1, dell’articolo 68 del D.Lgs 546/1992 riguardante il pagamento frazionato dei tributi in pendenza del processo, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’Ordinanza n.19016/2015 pubblicata il 24 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, sul ricorso prodotto dal contribuente avverso l’iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnativa dell’avviso di accertamento, ha affermato che la disposizione di cui al comma 1, dell’articolo 68 del D.Lgs 546/1992 riguardante il pagamento frazionato dei tributi in pendenza del processo, non si applica alla riscossione dell’ICI, in quanto l’articolo 15 bis del DPR n.602/1973 ha stabilito che nei ruoli straordinari le imposte, le sanzioni e gli interessi sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche se non definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/19016_015.pdf" target="_blank">Testo integrale dell&#8217;ordinanza</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARSU – Ordinanza Cassazione n. 18854/2015 – Obbligo del pagamento della tassa anche per il mancato utilizzo di alcuni cassonetti dati alle fiamme</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5126&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tarsu-ordinanza-cassazione-n-188542015-obbligo-del-pagamento-della-tassa-anche-per-il-mancato-utilizzo-di-alcuni-cassonetti-dati-alle-fiamme</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Finterr - Giornale Comuni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[Con l’Ordinanza n. 18854, pubblicata il 23 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, ha ribadito che la disciplina dettata dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs n. 507/1993 impone ai Comuni la istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con applicazione di una tassa annuale a carico di chiunque occupi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’Ordinanza n. 18854, pubblicata il 23 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, ha ribadito che la disciplina dettata dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs n. 507/1993 impone ai Comuni la istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con applicazione di una tassa annuale a carico di chiunque occupi o conduca locali nelle zone del territorio in cui il servizio stesso sia istituito.</p>
<p style="text-align: justify;">La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò vuol dire che, se il servizio risulti regolarmente istituito, non è applicabile il principio della riduzione della tassa per il fatto che alcuni cassonetti siano stati dati alle fiamme.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/o18854_2015.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo integrale dell&#8217;ordinanza</strong></span></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SS.UU. della Cassazione risolvono positivamente il contrasto sull’impugnabilità dell’Estratto di ruolo</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5077&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-ss-uu-della-cassazione-risolvono-positivamente-il-contrasto-sullimpugnabilita-dellestratto-di-ruolo</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5077#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo oltre un anno di attesa, emettono la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, che ha ammesso la possibilità, per il contribuente, di impugnare la cartella di pagamento mediante l’estratto di ruolo. Si ripristina una situazione di giustizia sostanziale e di parità delle armi tra contribuente e fisco, che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo oltre un anno di attesa, emettono la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, che ha ammesso la possibilità, per il contribuente, di impugnare la cartella di pagamento mediante l’estratto di ruolo. Si ripristina una situazione di giustizia sostanziale e di parità delle armi tra contribuente e fisco, che qualche sentenza discutibile della Cassazione aveva messo in discussione, risolvendo così un contrasto giurisprudenziale che sussisteva da tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, più volte le commissioni tributarie provinciali, regionali nonché la Corte di Cassazione si sono pronunciate sull’argomento, pervenendo a decisioni opposte e tra loro contrastanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, vanno innanzitutto  menzionate le sentenze della Cassazione nn. 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004, con le quali la Suprema Corte ha ritenuto l’estratto di ruolo non impugnabile sulla base della natura di “atto interno” al concessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Di avviso totalmente contrario la recente sentenza n. 2248 del 03 febbraio 2014, nella quale si conferisce rilevanza preminente – ai fini della “instaurazione del rapporto giuridico di riscossione” – al momento di formazione del ruolo. La diretta impugnazione dell’estratto di ruolo, secondo tale orientamento, troverebbe legittimazione proprio nella formazione del ruolo, ovvero “<em>l’atto con cui l’Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Di uguale tenore anche le sentenze nn. 742/2010 e 27385/2008, con le quali viene affermata la possibilità di impugnazione di ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa impositiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Le pronunce che ritenevano ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, si pongono in continuità logica con quelle che ritengono non tassativo l’elenco degli atti impugnabili di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi l’impugnabilità riconnettere alla natura di atto “sostanzialmente impositivo” e prodromico alla riscossione coattiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento non univoco sulla materia aveva indotto la Sesta Sezione Civile della Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 16055 dell’11 luglio 2014 a rimettere gli atti al Primo Presidente, ritenendo opportuno devolvere alle Sezioni Unite la controversia riguardante la questione della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo tributario.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo il principio di diritto che viene stralciato dalla sentenza delle SS.UU. n. 19704 del 2 ottobre 2015,: “<em>E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il contribuente, così, può impugnare la cartella di pagamento, anche se la stessa sia stata invalidamente notificata, pure nel caso in cui ne viene a conoscenza mediante l&#8217;estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella lettura della sentenza vi è un passaggio sottile che determina la soluzione ai contrasti precedentemente maturatisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto le pronunce che ritenevano inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo fondavano il loro convincimento sulla base del presupposto che questo era atto interno al concessionario e perciò non potesse avere rilevanza esterna.</p>
<p style="text-align: justify;">Le SS.UU. risolvono questo contrasto sostenendo che nel documento denominato estratto di ruolo è contenuta la pretesa tributaria che passa tramite due atti entrambi impugnabili che sono ruolo e cartella.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza viene affermato il principio inserito nell’art. 19 D.Lgs. 546/92, e cioé che un atto non validamente notificato può essere impugnato unitamente all’atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Perciò</span><span style="text-decoration: underline;"> può essere impugnata la cartella, anche se invalidamente notificata, della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l&#8217;estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il ragionamento fatto dai Giudici della Suprema Corte, parte dalla differenza terminologica e sostanziale tra i concetti di &#8220;ruolo&#8221; ed &#8220;estratto di ruolo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo, è atto tipico, e cioè un atto impositivo espressamente previsto dalla legge, e rispetto al quale è previsto dall’art. 19 citato, sia impugnabilità che i termini perentori per l&#8217;impugnazione. Il ruolo è un &#8220;provvedimento&#8221; proprio dell&#8217;ente impositore, contenente una pretesa economica dell&#8217;ente suddetto nei confronti di un soggetto perfettamente determinato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;estratto di ruolo, invece, è e resta sempre solo un &#8220;documento&#8221;, un estratto di sintesi della pretesa tributaria e degli elementi con cui è stata formata (il ruolo) e comunicata al contribuente (la cartella).</p>
<p style="text-align: justify;">L’importante e sottile precisazione delle Sezioni Unite, è legata al fatto che in discussione non sia in realtà l’impugnazione del documento, ma bensì della pretesa in esso contenuta, e pone il problema di validità della cartella invalidamente notificata e conosciuta attraverso l&#8217;estratto di ruolo, precisando che le considerazioni svolte ben possono riferirsi anche alla impugnazione del ruolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto il contribuente non impugnerà il “documento estratto di ruolo”, ma certamente avrà interesse ad impugnare il contenuto del documento stesso ossia gli atti che l&#8217;estratto indica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali atti (iscrizione in un ruolo per un preciso credito, relativa cartella di pagamento e notificazione della medesima) risultano univocamente impugnabili per espressa previsione di legge (artt. 19, lett d, e 21, primo comma, d.lgs. 546/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">La problematica risolta è di grande importanza atteso che spesso i contribuenti si trovavano nell’impossibilità di avere qualsiasi forma di tutela rispetto a debiti o presunti debiti che Equitalia ritiene sussistenti, ma che in realtà a mezzo di una attività giudiziaria potrebbero essere annullati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi, ad esempio a cartelle mai notificate o irregolarmente notificate, rispetto alle quali un contribuente neppure conosce di avere un determinato debito fiscale che però per Equitalia esiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora basta pensare a posizioni rispetto alle quali è oramai maturata la prescrizione che rimangono giacenti presso il Concessionario della Riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema è molto rilevante in quanto nell’impostazione del processo tributario e delle norme che lo regolamentano, il Giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie è un giudizio di carattere impugnatorio, si può cioè strutturare solo per l’impugnazione di un atto notificato da un soggetto impositore che il contribuente può decidere di contestare strutturando un processo dinanzi alle CTP. Ma, per riprendere i casi sopra citati, se Equitalia non notifica atti ad un contribuente per molti anni, lo stesso non potrà mai vedere soddisfatte le proprie ragioni e non potrà mai avere giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">E neppure il ragionamento fatto da qualcuno nel mondo del diritto può ritenersi valido, e cioè che se Equitalia non notifica un atto, il contribuente non rischia nulla e quindi è irrilevante la questione sollevata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono delle situazioni nel nostro ordinamento con dei poteri molto penetranti di Equitalia che incidono sulla sfera patrimoniale dei contribuenti, senza neppure notificargli un atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi all’obbligo che ha la pubblica amministrazione, prima di inoltrare un pagamento al di sopra di determinati importi ad un soggetto, impresa, libero professionista o altri, di effettuare una comunicazione formale ad Equitalia che sta per effettuare quel determinato pagamento. Qualora il soggetto beneficiario del pagamento avesse debiti iscritti a ruolo con Equitalia la stessa, senza neppure notificare un atto al contribuente, avrebbe il potere di pignorare le somme, ed il soggetto beneficiario del credito lo vedrebbe svanire senza neppure potersi adeguatamente tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza considerare poi la valutazione assolutamente negativa che gli Istituti bancari fanno per i soggetti che hanno esposizioni nei confronti di Equitalia, che certamente incidono sulla disponibilità ad elargire credito, che è necessario al fine di consentire l’attività di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed allora è di tutta evidenza che questa apertura decisa verso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo (rectius della cartella e del ruolo da esso portato) appare quanto mai opportuna, al fine di consentire ai contribuenti una tutela adeguata che consenta di avere giustizia per rivendicare i propri diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò anche in relazione al fatto che ritenere impugnabile l’estratto di ruolo non significa dare ragione necessariamente al contribuente, ma significa eliminare un tappo ed aprire un filtro alla valutazione di interessi di soggetti che poi, nel merito del giudizio potrebbero avere ragione o meno, qualora Equitalia dimostrasse che, per rifarsi agli esempi sopra elencati, una cartella è stata regolarmente notificata o una prescrizione non è maturata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/19704_10_15.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo della sentenza</span></strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legittima secondo il TAR Lazio la determinazione delle tariffe COSAP in base alla classificazione ed alla importanza delle strade</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5065&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legittima-secondo-il-tar-lazio-la-determinazione-delle-tariffe-cosap-in-base-alla-classificazione-ed-alla-importanza-delle-strade</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5065#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosap]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Extratributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[La sentenza n. 11036/2015 del TAR LAZIO – Sez: II ter – depositata il 3/9/2015 – ha preso in esame il ricorso proposto avverso la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014 con la quale è stato modificato il Regolamento COSAP con la determinazione di nuovi coefficienti moltiplicatori, che gli operatori hanno ritenuto ingiusti e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 11036/2015 del TAR LAZIO – Sez: II ter – depositata il 3/9/2015 – ha preso in esame il ricorso proposto avverso la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014 con la quale è stato modificato il Regolamento COSAP con la determinazione di nuovi coefficienti moltiplicatori, che gli operatori hanno ritenuto ingiusti e sproporzionati.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo il TAR ha affermato la propria competenza a decidere la controversia in quanto la stessa riguarda la verifica dell’azione discrezionale del Comune sull’intera economia del rapporto concessorio, non venendo in rilievo gli aspetti meramente patrimoniali, che esulano da tale discrezionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, il Collegio giudicante ha rilevato che il canone osap non costituisce un tributo o prestazione patrimoniale imposta, bensì un onere che va a colpire il beneficio economico che le aziende conseguono per l’occupazione degli spazi pubblici a scopo commerciale e, quindi, la sua misura, disciplinata dall’articolo 63 del decr.legisl. n.446/1997, va quantificata in base all’importanza delle aree e degli spazi, tenendo conto dell’entità della occupazione, del valore economico dell’area e del sacrificio imposto alla collettività. Appare logico   che maggiore è il pregio dell’area e maggiore il beneficio per l’operatore e, quindi, la misura del coefficiente moltiplicatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Corretta anche l’applicazione delle nuove tariffe a partire dal 1° gennaio dell’anno 2014 anche se la delibera è stata approvata nel luglio 2014. Ciò discende dall’art. 27 c. 8 della Legge Finanziaria 2002 (L. 448/2001) il quale dispone che il termine per l’approvazione delle tariffe e dei canoni degli enti locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. Nel caso in esame il bilancio à stato approvato nell’agosto 2014 e la delibera di modifica del Regolamento Cosap nel luglio 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/TL1103615.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5065</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’esenzione ICI per i fabbricati rurali strumentali vale in modo retroattivo (commento alla sentenza di Cassazione 16970 del 2015)</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5052&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lesenzione-ici-per-i-fabbricati-rurali-strumentali-vale-in-modo-retroattivo-commento-alla-sentenza-di-cassazione-16970-del-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5052#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale. L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali strumentali all’attività agricola nel periodo d’imposta 2002-2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio di “primo grado” la Commissione tributaria provinciale di Chieti aveva accolto la richiesta del soggetto passivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia nel grado successivo, ovvero davanti alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo , l’organo giudicante aveva dato ragione al comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione, in commento, sembra chiarire una volta per tutte un punto delicato della disciplina dell’imposta comunale sugli immobili per quanto riguarda i fabbricati rurali ed oggetto di controversie ed opposte interpretazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter comprendere a pieno tale problematica i giudici effettuano un <em>excursus</em> storico legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma che disciplina il non assoggettamento dell’imposta ai terreni agricoli e di montagna non era particolarmente chiara nell’individuare tali fattispecie (è intervenuta una apposita circolare n. 9 del 14 giugno 1993) ed inoltre il caso dei fabbricati rurali utilizzati ai fini agricoli non era contemplato nell’art. 7 del D.Lgs 504/1992, cioè relativo alle esenzioni dell’imposta comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti solo sei anni più tardi con l’articolo 2 del D.P.R. 139/1998 si è previsto una disposizione <em>ad</em>-<em>hoc </em>inserita nell’art. 9, comma 3-<em>bis</em> del D.L. 557/1993, modificata successivamente dal D.L. 159/2007, che teneva conto della riforma delle società ed in particolare del nuovo articolo 2135 c.c. relativo all’imprenditore agricolo (completamente riscritto dall’art. 1 del D.Lgs 228/2001).</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto focale su cui i giudici di legittimità concentrano la loro attenzione è la natura giuridica di tale norma, in base all’ultimo intervento del legislatore, che è entrato in vigore dal 1 dicembre 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre l’ art. 23 del D.L. 207/2008, comma 1-bis prevede che ”<em>Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni” .   </em></p>
<p style="text-align: justify;">In generale la natura giuridica di una norma può essere duplice: innovativa o interpretativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla natura giuridica scaturiscono diversi effetti applicativi, come stabiliscono le disposizioni preliminari al c.c. “<em>la legge non dispone che per l’avvenire</em>” quando ha carattere innovativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo un percorso che unisce elementi fattuali e logici, i giudici di legittimità arrivano ad una soluzione in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2009 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedeva l’irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti compresi dalla lettera i) comma 3-bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993, tra cui le cooperative agricole, perché in contrasto con l’art. 3 Cost. e cioè non compatibile con il principio di uguaglianza, in quanto provoca disparità di trattamento ed è anche irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò si arriva alla seguente massima: “<em>non è oggetto dell’ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto dei fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione</em>, <em>conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soc</em>i”</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi la distinzione tra proprietario dell’immobile (società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli (soci della cooperativa) non trova applicazione.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/1516970_Cass.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad una società partecipata da un soggetto privato &#8211; Illegittimità</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5044&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affidamento-diretto-del-servizio-di-gestione-dei-rifiuti-urbani-ad-una-societa-partecipata-da-un-soggetto-privato-illegittimita</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5044#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Modalità di affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ConsigliodiStato]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n.4263 dell’11/9/2015, ha dichiarato la illegittimità della delibera con cui un Comune ha affidato senza procedura di gara la gestione del servizio dei rifiuti urbani ad una società della quale fanno parte soggetti privati. Viene richiamata in proposito la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 3/3/2008 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n.4263 dell’11/9/2015, ha dichiarato la illegittimità della delibera con cui un Comune ha affidato senza procedura di gara la gestione del servizio dei rifiuti urbani ad una società della quale fanno parte soggetti privati.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene richiamata in proposito la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 3/3/2008 che ha affermato che, solo la partecipazione totalitaria delle pubbliche amministrazioni e la totale assenza di soggetti privati nella compagine sociale, consentono di ravvisare nel soggetto affidatario la sottoposizione al “controllo analogo”, principio ribadito dalla giurisprudenza successiva (da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III – n.2154 del 27/4/2015).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/cds426315.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della sentenza</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAR Puglia Lecce Sez. III &#8211; Sentenza n. 2411 del 1/7/2015 – Inapplicabilità del codice dei contratti pubblici alle concessioni di servizi – Art. 30 del D.Lgs. n.163/2006</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5040&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tar-puglia-lecce-sez-iii-sentenza-n-2411-del-172015-inapplicabilita-del-codice-dei-contratti-pubblici-alle-concessioni-di-servizi-art-30-del-d-lgs-n-1632006</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5040#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Modalità di affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[concessioni]]></category>
		<category><![CDATA[TAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5040</guid>
		<description><![CDATA[In conformità alla costante giurisprudenza, il Tar Puglia – Lecce, con la citata sentenza ha affermato che per l’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 non trovano diretta applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici agli affidamenti aventi ad oggetto le concessioni di servizi, salvo il rispetto dei principi fondamentali desumibili dal Trattato, tra i quali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In conformità alla costante giurisprudenza, il Tar Puglia – Lecce, con la citata sentenza ha affermato che per l’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 non trovano diretta applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici agli affidamenti aventi ad oggetto le concessioni di servizi, salvo il rispetto dei principi fondamentali desumibili dal Trattato, tra i quali quelli della proporzionalità, della ragionevolezza ed adeguatezza i quali, se non rispettati costituiscono violazione della tassatività delle clausole di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1 bis del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/tarle331715.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della sentenza</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cassazione in tema di TARSU sulla distinzione tariffaria tra alberghi e civili abitazioni</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5036&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cassazione-in-tema-di-tarsu-sulla-distinzione-tariffaria-tra-alberghi-e-civili-abitazioni</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5036#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[La Cassazione con la sentenza n. 12769 del 19.06.2015 torna a pronunciarsi sull’annosa questione relativa alle tariffe applicabili agli alberghi in relazione alla tassa sui rifiuti solidi urbani, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza circa la legittimità della differenza tariffaria tra strutture ricettive e civili abitazioni. Gli orientamenti sul punto sono sempre stati differenziati su [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cassazione con la <strong>sentenza n. 12769 del 19.06.2015</strong> torna a pronunciarsi sull’annosa questione relativa alle tariffe applicabili agli alberghi in relazione alla tassa sui rifiuti solidi urbani, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza circa la legittimità della differenza tariffaria tra strutture ricettive e civili abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli orientamenti sul punto sono sempre stati differenziati su due posizioni opposte, la prima vista dall’angolo dei comuni che riteneva la possibilità di applicare alle strutture ricettive una tariffa al mq. superiore rispetto a quella delle civili abitazioni, improntata al principio che è fatto notorio la circostanza che gli alberghi producano una quantità di rifiuti maggiori rispetto alle famiglie, e la seconda, vista dall’angolo dei contribuenti, secondo i quali una famiglia, sia a casa che in vacanza, produce la stessa quantità di rifiuti, e che in base a ciò, andasse applicata la tariffa per le civili abitazioni anche agli alberghi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, per come vedremo appresso, ha sempre ritenuto che la tariffa applicabile alle strutture ricettive debba e possa essere superiore a quella delle civili abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, per meglio chiarire i termini della questione, è opportuno partire dall’art. 62 del D.Lgs. 507 del 1993, che regolamenta la TARSU, che ha stabilito i presupposti applicativi del tributo in oggetto, individuandoli nella semplice occupazione o detenzione “<em>di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo art. 68 del D.Lgs. n. 507 cit., invece, ne ha disciplinato la regolamentazione da parte dei Comuni, così disponendo:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;</em></li>
<li><em>b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all&#8217; art. 65;</em></li>
<li><em>c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all&#8217; art. 66, commi 3 e 4 ;</em></li>
<li><em>d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di</em><em>richiesta documentata e delle cause di decadenza.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;</em></li>
<li><em>b) complessi commerciali all&#8217;ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo- turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;</em></li>
<li><em>c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;</em><em><br />
d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;</em></li>
<li><em>e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l&#8217;intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;</em></li>
<li><em>f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l&#8217;intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Infine, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 69, c. 2, del D.Lgs. n. 507/93, “<em>Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l&#8217;aumento per la </em><em>copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo quadro normativo si è sviluppata una giurisprudenza che ha visto orientamenti altalenanti con un contrasto spesso aspro tra alcune Corti di merito e la Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le tante sentenze, che hanno visto le Commissioni Tributarie Pugliesi protagoniste di questo orientamento favorevole al contribuente si cita la sentenza della <strong>Commissione Tributaria Provinciale</strong><strong> </strong><strong>di</strong><strong> </strong><strong>Lecce,</strong><strong> </strong><strong> emessa in data</strong><strong> </strong><strong>08.10.13,</strong><strong> </strong><strong>n.</strong><strong> </strong><strong>329,</strong><strong> </strong>che ha, sostanzialmente, equiparato i campeggi e le strutture ricettive alle abitazioni civili.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto orientamento della CTP di Lecce può dirsi consolidato, in quanto ha più volte emesso delle sentenze che vedevano equiparati gli alberghi alle civili abitazioni (Ctp Lecce nn. 612-614/2008 del 18.11.2008, 629/02/10 del 03.11.2010, 294-295/02/11 del 10.05.2011.; 536/02/11 del 12.07.2011 del 09.07.13, n. 227/02/13; CTR Puglia – Sez. Staccata di Lecce – nn.71, 72 e 73 del 04.06.2012).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione sul punto è stata sempre di avviso diverso e pronunciandosi in materia di TASSA RIFIUTI &#8211; tassazione sugli alberghi &#8211; ha statuito, con la sentenza n. 5722 del 12/03/2007 sez. V, che è legittima e logica la differenza in aumento della tariffa degli alberghi rispetto alle civili abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento per la Cassazione può ritenersi definitivamente consolidato, tant’è che sul punto è ritornata con una recentissima pronuncia contenuta nella <strong>sentenza n. 12769 del 19.06.2015</strong> con cui ha ribadito quanto già scritto in precedenza, e statuendo definitivamente il principio per cui: &#8220;<em>In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attività, il quale può eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalità dell&#8217;ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall&#8217;art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d&#8217;altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.</em><em>&#8220;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, si consolida l’orientamento ed il principio per cui gli alberghi e le strutture ricettive in genere sono soggette ad una maggiore tariffa rispetto a quella delle civili abitazioni, in relazione alla maggiore potenzialità di produzione di rifiuti.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/12769cass15.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=5036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposta di sbarco: il Consiglio di Stato rinvia alla Corte Costituzionale la norma istitutiva del tributo</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4966&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imposta-di-sbarco-il-consiglio-di-stato-rinvia-alla-corte-costituzionale-la-norma-istitutiva-del-tributo</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4966#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ConsigliodiStato]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di sbarco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4966</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero delle Finanze ha impugnato dinanzi al TAR Campania (che ha accolto i ricorsi) le deliberazioni dei Comuni di Capri ed Anacapri di approvazione dei Regolamenti istitutivi dell’imposta di sbarco. Il Consiglio di Stato, intervenendo sull’appello dei Comuni, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti circa la norma [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Ministero delle Finanze ha impugnato dinanzi al TAR Campania (che ha accolto i ricorsi) le deliberazioni dei Comuni di Capri ed Anacapri di approvazione dei Regolamenti istitutivi dell’imposta di sbarco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, intervenendo sull’appello dei Comuni, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti circa la norma dell’art. 4 del decr.legisl.n. 23/2011, che attribuisce ai Comuni delle isole minori la facoltà di istituire una imposta di sbarco da applicare sui biglietti di viaggio delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. A giudizio della Sezione IV del Consiglio di Stato, con la suddetta disposizione si pone in essere un trattamento differenziato tra chi adopera vettori di linea e chi faccia uso di altri mezzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, con le ordinanze nn. 4335 e 4336 del 23/6/2015, depositate il 16/9/2015, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/4335.pdf" target="_blank"><strong>Ordinanza 4335 &#8211; Testo integrale</strong></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/4336.pdf" target="_blank"><strong>Ordinanza 4336 &#8211; Testo integrale</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifica delle offerte anomale – Scorrimento della graduatoria – Aggiudicazione – Sentenza del Consiglio di Stato n. 4209/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4948&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verifica-delle-offerte-anomale-scorrimento-della-graduatoria-aggiudicazione-sentenza-del-consiglio-di-stato-n-42092015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4948#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 11:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 4209/2015, depositata in data 8/9/2015, il Consiglio di Stato – sez. III – ha sancito che, verificata l’anomalia dell’offerta prima classificata, la graduatoria resta ferma e la Commissione deve procedere progressivamente nei confronti delle successive offerte, sino ad individuare la migliore offerta non anomala sulla base dell’unica, originaria graduatoria formata all’esito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4209/2015, depositata in data 8/9/2015, il Consiglio di Stato – sez. III – ha sancito che, verificata l’anomalia dell’offerta prima classificata, la graduatoria resta ferma e la Commissione deve procedere progressivamente nei confronti delle successive offerte, sino ad individuare la migliore offerta non anomala sulla base dell’unica, originaria graduatoria formata all’esito dell’assegnazione dei punteggi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/4209.pdf" target="_blank">Testo della sentenza</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestazioni aggiuntive – Limiti – Sentenza Consiglio di Stato n. 3573/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4944&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestazioni-aggiuntive-limiti-sentenza-consiglio-di-stato-n-35732015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4944#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 3573/2015, depositata il 16/7/2015, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha rilevato che i servizi aggiuntivi che i concorrenti possono offrire in sede di gara debbono riguardare prestazioni che non siano una mera duplicazione di quelle già comprese nell’oggetto principale del contratto, del quale debbono costituire un miglioramento, senza ampliarne l’ambito, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 3573/2015, depositata il 16/7/2015, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha rilevato che i servizi aggiuntivi che i concorrenti possono offrire in sede di gara debbono riguardare prestazioni che non siano una mera duplicazione di quelle già comprese nell’oggetto principale del contratto, del quale debbono costituire un miglioramento, senza ampliarne l’ambito, né snaturarne la portata.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/3573_15cdsvipdf.pdf" target="_blank">Testo della sentenza</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bed &amp; Breakfast: legittima l’applicazione della Tassa Rifiuti per fasce a prescindere dalla classificazione catastale dell’immobile</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4934&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bed-breakfast-legittima-lapplicazione-della-tassa-rifiuti-per-fasce-a-prescindere-dalla-classificazione-catastale-dellimmobile</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4934#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[Sentenza della Cassazione n. 16972/2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cassazione, Sez. V Civ., con la Sentenza n.16972, depositata il 19 agosto 2015, ha dichiarato la legittimità della TASSA RIFIUTI deliberata da un Comune per le attività di BED E BREAKFAST svolte in un immobile, determinata con valori e coefficienti di qualità e quantità intermedi tra le sottospecie di civile abitazione ed albergo, tenendo conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi. Irrilevante ai fini della imposizione la classificazione catastale dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente, la pronuncia riguardante la TARSU vale anche per TIA e TARI, che nel tempo hanno sostituito la TARSU.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/Cass16972-15.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legittima l’applicazione di un canone concessorio per l’utilizzo di spazi con distributori automatici di bevande</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4894&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legittima-lapplicazione-di-un-canone-concessorio-per-lutilizzo-di-spazi-con-distributori-automatici-di-bevande</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4894#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 16:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[concessione]]></category>
		<category><![CDATA[ConsigliodiStato]]></category>
		<category><![CDATA[suolopubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3571/2015, Sezione VI, avendo riconosciuto la natura di concessione e non di appalto, del servizio di gestione di distributori automatici di bevande, ha ritenuto legittima l’applicazione di un canone di concessione. Il relativo contratto riveste infatti i caratteri propri della concessione in uso di suolo pubblico. Testo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3571/2015, Sezione VI, avendo riconosciuto la natura di concessione e non di appalto, del servizio di gestione di distributori automatici di bevande, ha ritenuto legittima l’applicazione di un canone di concessione. Il relativo contratto riveste infatti i caratteri propri della concessione in uso di suolo pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/357115cds.pdf" target="_blank">Testo della sentenza</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La questione complessa degli interessi pretesi da Equitalia</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4883&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-questione-complessa-degli-interessi-pretesi-da-equitalia</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4883#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 23:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[La CTP di Salerno trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per valutare il reato di Usura La questione relativa agli interessi moratori inseriti negli atti di riscossione coattiva ad opera di Equitalia è stata molto dibattuta, sia in relazione alla elevata portata degli stessi, ma, soprattutto per la assoluta impossibilità a decifrarne il calcolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La CTP di Salerno trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per valutare il reato di Usura</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La questione relativa agli interessi moratori inseriti negli atti di riscossione coattiva ad opera di Equitalia è stata molto dibattuta, sia in relazione alla elevata portata degli stessi, ma, soprattutto per la assoluta impossibilità a decifrarne il calcolo negli atti ricevuti dai contribuenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia adottata dalla <strong>Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, </strong>nella<strong> sentenza n. 3353/2015 depositata il 06/07/2015, </strong>la quale ha ordinato la trasmissione del fascicolo di ufficio alla Procura della Repubblica per il reato ex art. 644 c.p., ovvero il reato di usura, ha però carattere assolutamente rivoluzionario.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda nasce da un&#8217;opposizione ad un&#8217;intimazione di pagamento, con la quale un contribuente aveva contestato, tra le altre illegittimità, appunto, anche il reato di usura.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intimazione di pagamento, portava la somma di € 1.275,73, a titolo di tasse sulle concessioni comunali per il 1999, oltre interessi di mora per 859,10 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio relativamente agli interessi il contribuente ha chiesto al giudicante di disporre la trasmissione degli atti<strong> </strong>alla Procura della Repubblica – Sezione reati finanziari – ritenendo configurabile il reato di usura (art. 644 e ss. cod. pen.), come evincibile dalla “<em>nota relativa di calcoli</em>” prodotta in udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta è stata accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, occorre rilevare che la CTP di Salerno ha ritenuto di poter accogliere il ricorso del contribuente, in quanto l’agente della riscossione non si è costituito in giudizio, sicché nulla ha opposto circa la contestata omessa notifica della cartella di pagamento da cui è scaturita l’intimazione. “<em>Qualora il contribuente deduca</em>”, scrive il collegio giudicante, “<em>l’omessa notifica della cartella esattoriale, è pacifico che l’agente della riscossione abbia l’onere di provare l’avvenuta notifica.<strong> </strong>La mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento comporta la nullità dell’intimazione di pagamento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, seppur la pronuncia di annullamento è avvenuta per cause differenti, e cioè la mancata prova della notifica dell’atto presupposto, comunque, l’avvenuta trasmissione degli atti per valutare il reato penale, crea un precedente di notevole rilievo giuridico che merita di essere attenzionato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si trovano notizie, nell’arco del tempo, di diversi rinvii a giudizio dei dirigenti di Equitalia per il reato ex art. 644 c.p.<strong> </strong>a Roma, Bari e a Salerno tutti archiviati, in seguito, per insussistenza del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, però, la peculiarità nasce proprio dal fatto che a trasmettere i fascicoli alla procura competente non è più soltanto il cittadino vessato da Equitalia, nella sua qualità di agente della riscossione per conto dello Stato, ma direttamente d&#8217;ufficio la Commissione Tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia segue quella della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 2842/01/2015 che ha trasmesso il fascicolo alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, al fine di consentire non solo la valutazione dei danni erariali ma anche gli eventuali rilievi penali connessi alla responsabilità contabile dei dirigenti firmatari senza alcuna legittimazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione degli interessi di Equitalia ha sempre interessato molto dottrina e giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge stabilisce che ad Equitalia spettino gli interessi solo una volta decorsi 60 giorni dal mancato pagamento della cartella. Si tratta degli interessi di mora<strong> </strong>che sono fissati ogni anno con un decreto del ministero delle Finanze. Circostanza assolutamente discutibile è però dettata dal fatto che benché il tasso effettivo di interessi legali, sul mercato, vari (negli ultimi anni) tra lo 0,5% e l’1%, ad Equitalia il decreto ministeriale riconosce un saggio di interessi quasi cinque volte superiore (si pensi, infatti, che dal 1° maggio 2015 gli interessi di mora sono pari al 4,88% e negli anni precedenti erano notevolmente superiori).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli interessi, ad oggi, devono essere calcolati solo sulle somme dovute a titolo di imposta non pagata; quindi essi non si applicano sulle sanzioni pecuniarie tributarie<strong> </strong>e sugli interessi che, insieme alla tassa e/o imposta vera e propria, compongono la cartella.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre però segnalare che il Governo ha appena votato uno schema di decreto, attualmente in corso di approvazione, che modifica tale disposizione, stabilendo che gli interessi si applichino non solo sul capitale (a titolo di imposta), ma anche sugli stessi interessi. È il cosiddetto fenomeno dell’anatocismo, tanto discusso e contestato e che, se approvato, implicherà un’ulteriore lievitazione degli interessi sulla moratori dovuti ad Equitalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma la questione interessi è stata oggetto di diverse pronunce nel tempo anche in relazione alla loro difficile intelligibilità negli atti di riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Seppur Equitalia emette le cartelle sulla base di un prestampato approvato con Decreto Ministeriale, e quindi a forma quasi vincolata, il problema della comprensione, o meglio della impossibilità di comprendere pienamente le somme pretese dal fisco, sta portando ad importanti pronunce giurisprudenziali che stanno contribuendo ad abbattere il muro di gomma strutturato dall’Agente per la riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">I principi stabiliti dallo Statuto del Contribuente, varato con la Legge 212/2000 non sono stati pienamente adempiuti, in quanto spesso si ha una eccessiva interpretazione pro-fisco per la quale i contribuenti sono tenuti a pagare somme che non comprendono integralmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Se a ciò si aggiunge che dal momento in cui Equitalia notifica una cartella esattoriale le somme per il contribuente subiscono una netta impennata, si comprende che almeno la chiarezza è fondamentale per mettere ognuno nelle condizioni di sapere cosa sta pagando.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che il tasso è calcolato su base giornaliera, e che nello stesso atto di riscossione possono esserci più richieste di pagamento relative a periodi diversi e con decorrenze diverse, ne discende che per il contribuente è assolutamente difficile, se non quasi impossibile, capire le causali ed il calcolo degli interessi in maniera specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">In soccorso ai contribuenti sta venendo la giurisprudenza, con varie sentenze che hanno stabilito il principio che “<em>È illegittima la cartella esattoriale di Equitalia se il calcolo degli interessi non è chiaro</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A tali conclusioni è giunta una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Como (sentenza n. 409/03/14, depositata il 4/09/2014), dove si chiarisce che “…<em> nonostante la ingente esposizione di interessi e sanzioni pecuniarie afferente al debito tributario, alcun dettaglio viene fornito circa il calcolo di detti accessori (durata del ritardo e tasso di interessi), il che impedisce al contribuente di verificare la correttezza del relativo calcolo, e quindi, comporta la nullità della cartella”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">I Giudici di Como, dunque, recepiscono in pieno i dettami della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale è illegittimo l’atto tributario laddove non consente al contribuente di poter operare qualsivoglia controllo in merito all’operato della Amministrazione Finanziaria (sent. Corte Cassazione n. 8651/2009).</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge, quindi, un principio fondamentale secondo cui non esiste una presunzione di legittimità delle somme pretese dal Fisco, ciò significa che il contribuente non deve prendere per verità assoluta quanto gli viene richiesto dall’Amministrazione finanziaria ma anzi deve essere messo nelle condizioni di verificare ogni singolo centesimo richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle predette pronunce, ci si augura che il concessionario della riscossione possa rendere più chiari gli atti che invia al contribuente, nel pieno rispetto dei principi espressi dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (si veda articolo 7 della legge n.212/2000).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
