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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; News</title>
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		<title>Il Senato approva in via definitiva la conversione del D.L. n.154/2015 – Disposizioni urgenti in materia economico sociale</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 12:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella seduta del 25 novembre 2015, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del D.L. n.154/2015, A.S. n.2124. L’articolo 1 contiene norme volte al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. L&#8217;articolo 1 bis introdotto dalla Camera modifica l’ambito di applicazione della normativa transitoria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella seduta del 25 novembre 2015, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del D.L. n.154/2015, A.S. n.2124.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 1 contiene norme volte al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1 bis introdotto dalla Camera modifica l’ambito di applicazione della normativa transitoria in materia di lavori socialmente utili.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 2 reca misure urgenti in favore delle grandi imprese in amministrazione straordinaria, oggetto di previsioni attinenti al programma di cessione dei complessi aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 3 contiene misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015 delle Province di Parma e Piacenza, con la riduzione degli obiettivi del Patto di Stabilità interno per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informat-press.it/giornalecomuni/wp-content/uploads/2015/11/00942496.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
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		<title>I gettiti standard IMU-TASI ed il calcolo del Fondo di solidarietà comunale 2015 nello schema IFEL</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 09:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’IFEL ha pubblicato in data 25 novembre 2015 un quadro esplicativo delle risorse standard IMU e TASI e del Fondo di solidarietà comunale 2015, corredato da chiarimenti, sulla base delle stime ministeriali, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Isole. Documento correlato]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’IFEL ha pubblicato in data 25 novembre 2015 un quadro esplicativo delle risorse standard IMU e TASI e del Fondo di solidarietà comunale 2015, corredato da chiarimenti, sulla base delle stime ministeriali, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Isole.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informat-press.it/giornalecomuni/wp-content/uploads/2015/11/IFEL_it_sc.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cassazione Civile Sez. VI ordinanza n.20213/2015</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[Termini prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali afferenti i tributi locali Le cartelle esattoriali adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell&#8217;esistenza del titolo, in quanto nel caso di specie si trattava di TARSU per il quale era stato formato il ruolo in ragione di omesso versamento senza che fosse necessaria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Termini prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali afferenti i tributi locali</h3>
<p style="text-align: justify;">Le cartelle esattoriali adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell&#8217;esistenza del titolo, in quanto nel caso di specie si trattava di TARSU per il quale era stato formato il ruolo in ragione di omesso versamento senza che fosse necessaria la emissione dell’atto di accertamento essendo i ruoli riferiti a periodi di imposta antecedenti alla entrata in vigore della legge 296/2006, non possono considerarsi rette dalla irretrattabilità e definitività del titolo e ad esse si applica la medesima prescrizione del tributo. Infatti l’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria decennale è tutta riferibile a titoli di accertamento o di condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che &#8211; se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell&#8217;esistenza del titolo &#8211; non possono per questo considerarsi rette dall&#8217;irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità dalla legge che regola i termini decadenziali o prescrizionali della entrata sottostante.</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/cc6o_1520213.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale dell&#8217;ordinanza</span></strong></a></p>
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		<title>La disposizione relativa all’Osservatorio per i servizi pubblici locali stralciata dal disegno di legge sulla Stabilità 2016</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 12:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La Presidenza del Senato ha deciso di stralciare dal disegno di legge sulla Stabilità 2016 la disposizione di cui all’articolo 33, comma 45 riguardante la operatività dell’Osservatorio per i servizi pubblici locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferendola in articolo unico di altro disegno di legge, cui è stato attribuito il numero 2111 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Presidenza del Senato ha deciso di stralciare dal disegno di legge sulla Stabilità 2016 la disposizione di cui all’articolo 33, comma 45 riguardante la operatività dell’Osservatorio per i servizi pubblici locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferendola in articolo unico di altro disegno di legge, cui è stato attribuito il numero 2111 bis. L’efficacia della norma è stata fissata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/46137.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
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		<title>La legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvata dalla Camera, all’esame del Senato</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 12:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’apertura al mercato delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e per violazioni al Codice della Strada &#8211; La firma digitale per alcune tipologie di atti La Commissione X Industria del Senato, in sede referente, prosegue l’esame del Disegno di Legge n.2085, avente per oggetto “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Nel [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>L’apertura al mercato delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e per violazioni al Codice della Strada &#8211; La firma digitale per alcune tipologie di atti</strong></em></h3>
<p style="text-align: justify;">La Commissione X Industria del Senato, in sede referente, prosegue l’esame del Disegno di Legge n.2085, avente per oggetto “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel testo approvato dalla Camera, l’articolo 25, comma 1, sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.<br />
Viene di conseguenza integrata la disciplina per il rilascio agli operatori del settore postale della licenza per l’effettuazione delle prestazioni rientranti nel servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 prevede che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge l’AGCOM determini, sentito il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 45 individua alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione , oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/46060.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Al Senato la conversione in legge del D.L. n.154/2015 contenente disposizioni urgenti in materia economico sociale</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 12:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione 5ª (Bilancio) del Senato prosegue l’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n.154/2015, (S. n.2124) con scadenza 30 novembre 2015, già approvato in prima lettura dalla Camera. L’articolo 1 reca misure urgenti per garantire il decoro degli edifici scolastici. L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, reca disposizioni in materia di lavori di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione 5ª (Bilancio) del Senato prosegue l’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n.154/2015, (S. n.2124) con scadenza 30 novembre 2015, già approvato in prima lettura dalla Camera.</p>
<p>L’articolo 1 reca misure urgenti per garantire il decoro degli edifici scolastici.</p>
<p>L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, reca disposizioni in materia di lavori di pubblica utilità.</p>
<p>L’articolo 2 contiene misure urgenti per l’esecuzione del programma di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.</p>
<p>L’articolo 3 reca misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Parma e Piacenza. Le modifiche introdotte dalla Camera prevedono che per l’anno 2015, nel saldo ai fini del rispetto del patto di stabilità non siano considerate le spese sostenute dagli enti locali a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell’anno 2015 per il quale sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/46160.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Interventi sul territorio ed altri provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2015</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella seduta n. 90 di venerdì 13 novembre, il Governo ha approvato una serie di provvedimenti. Interventi sul territorio: lo stanziamento di 500 milioni per investimenti a Bagnoli, Terra dei Fuochi, Area EXPO, Reggio Calabria, Servizio Civile e Protezione Civile, agibilità alloggi popolari, impianti sportivi nelle periferie, fax credit per il Cinema, tutela del MADE [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella seduta n. 90 di venerdì 13 novembre, il Governo ha approvato una serie di provvedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Interventi sul territorio: lo stanziamento di 500 milioni per investimenti a Bagnoli, Terra dei Fuochi, Area EXPO, Reggio Calabria, Servizio Civile e Protezione Civile, agibilità alloggi popolari, impianti sportivi nelle periferie, fax credit per il Cinema, tutela del MADE IN ITALY, collegamenti aerei per la Sardegna.</p>
<p style="text-align: justify;">Un disegno di legge per il contrasto al lavoro nero ed al caporalato.</p>
<p style="text-align: justify;">Testo definitivo di uno schema di decreto legislativo riguardante risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Esame preliminare di schemi di decreti legislativi riguardanti: squadre investigative comuni; blocco dei beni o di sequestro probatorio; reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; diritti processuali delle persone; misure alternative alla detenzione cautelare; esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali; emittenti i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione; sistemi di garanzia dei depositi; reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; disposizioni sul mercato di attrezzature a pressione; imbarcazioni da diporto e moto d’acqua; lavoro marittimo; classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele; qualifiche professionali e cooperazione amministrativa; restituzione beni culturali usciti illegalmente; sostanze radioattive nelle acque; depenalizzazione di reati, abrogazione di reati e introduzione di sanzioni amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">Piano di stralcio per assetto idrogeologico del fiume Fella.</p>
<p style="text-align: justify;">Proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici 2015 nei territori delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Trapani.</p>
<p style="text-align: justify;">Giornata nazionale dell’epilessia.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi Regionali per le quali viene decisa o meno l’impugnativa.</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/9015_cdm.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/allegato_infrastrutture.pdf" target="_blank">Allegato infrastrutture 2015</a></strong></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato, Sez. V &#8211; Sentenza n. 4857/2015</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Occupazione di spazi del campo sportivo comunale con manufatti pubblicitari &#8211;  Richiesta del canone &#8211; Giurisdizione La controversia scaturisce dalla intimazione di un Comune ad una azienda pubblicitaria di rilasciare gli spazi occupati con manufatti sul muro di cinta del campo sportivo comunale per esposizioni pubblicitarie, con richiesta di pagamento del canone per il periodo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Occupazione di spazi del campo sportivo comunale con manufatti pubblicitari &#8211;  Richiesta del canone &#8211; Giurisdizione</h3>
<p style="text-align: justify;">La controversia scaturisce dalla intimazione di un Comune ad una azienda pubblicitaria di rilasciare gli spazi occupati con manufatti sul muro di cinta del campo sportivo comunale per esposizioni pubblicitarie, con richiesta di pagamento del canone per il periodo 1982/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha accolto il ricorso dell’azienda ritenendo che il Comune, non avendo preteso alcun corrispettivo per l’uso del bene per un lungo periodo, aveva dimostrato di considerare le autorizzazioni per l’esposizione della pubblicità come comprensive dell’utilizzo del muro di cinta, ed ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune volta al recupero del canone.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’appello, il Comune ha posto in primis la questione della giurisdizione, essendo stato il ricorso di primo grado proposto non avverso un provvedimento autoritativo ma nei confronti di un atto di diritto privato con il quale l’Ente manifestava la volontà di rientrare in possesso di un proprio bene patrimoniale disponibile occupato senza titolo. Pertanto, la competenza a decidere sarebbe stata del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha osservato che la realizzazione ed installazione di qualsiasi manufatto su suolo pubblico necessita di un preventivo atto di concessione; inoltre, qualsiasi atto dell’Ente di gestione di un proprio bene pubblico demaniale o del patrimonio indisponibile (e, per costante giurisprudenza il campo sportivo comunale rientra in tali fattispecie) ha natura pubblicistica e provvedimentale per cui le relative controversie rientrano nella esclusiva competenza del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la collocazione di impianti pubblicitari, la cui disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 507/1993, gli articoli 3 e 12 stabiliscono che tali manufatti siano assoggettati alla autorizzazione del Comune che deve svolgere una attività valutativa e discrezionale, che si manifesta con atti che incidono su posizioni di interesse legittimo e, quindi, riservati alla giurisdizione amministrativa. Viene così risolta la questione della eccezione di incompetenza sollevata dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale del Comune, diretta al recupero del canone per la occupazione di spazi pubblici, il Consiglio di Stato ha rilevato che la richiesta sia fondata in quanto il pagamento dell’imposta di pubblicità non esenta dalla debenza del canone di locazione, ai sensi dell’articolo 13, ultimo comma del richiamato decreto n. 507/1993. Ha però anche precisato che la natura del canone per la occupazione di spazi pubblici è stata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.64 del 2008, inquadrata nelle entrate di natura patrimoniale e non tributaria, attribuendone la competenza sulle controversie al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/cds154857.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo integrale della sentenza</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La nota di lettura ANCI sulla Legge di Stabilità 2016 e gli emendamenti presentati</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5224&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nota-di-lettura-anci-sulla-legge-di-stabilita-2016-e-gli-emendamenti-presentati</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 12:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul sito ANCI il documento recante la prima nota di lettura delle norma di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenute nel Disegno di stabilità 2016 e gli emendamenti presentati nel corso della audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera. Documenti Correlati Audizione &#124; Nota di lettura &#124; Emendamenti]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sul sito <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.anci.it" target="_blank">ANCI</a></span> il documento recante la prima nota di lettura delle norma di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenute nel Disegno di stabilità 2016 e gli emendamenti presentati nel corso della audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera.</p>
<p style="text-align: center;">Documenti Correlati</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/Audizione.pdf" target="_blank">Audizione</a> | <a style="color: #0000ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/Nota-Lettura-91115.pdf" target="_blank">Nota di lettura</a> | <a style="color: #0000ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/Emendamenti.pdf" target="_blank">Emendamenti</a></strong></span></p>
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		<item>
		<title>La legge di stabilità 2016 in corso di esame al Senato &#8211;  Presentati 3560 emendamenti – Nell’articolo 4 la nuova disciplina IMU/TASI ed altri provvedimenti sui tributi locali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5221&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-legge-di-stabilita-2016-in-corso-di-esame-al-senato-presentati-3560-emendamenti-nellarticolo-4-la-nuova-disciplina-imutasi-ed-altri-provvedimenti-sui-tributi-locali</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione Bilancio del Senato in sede referente prosegue l’esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S .2111) con la previsione dell’approdo in Aula dal prossimo lunedì 16 novembre. L’articolo 4 contiene la nuova disciplina della tassazione immobiliare, intervenendo sull’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che aveva anticipato al 2012 la introduzione dell’IMU. Nei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Commissione Bilancio del Senato in sede referente prosegue l’esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S .2111) con la previsione dell’approdo in Aula dal prossimo lunedì 16 novembre.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 4 contiene la nuova disciplina della tassazione immobiliare, intervenendo sull’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che aveva anticipato al 2012 la introduzione dell’IMU.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei primi tre commi viene disposta la parziale detassazione dall’IMU per i terreni agricoli, ripristinando il criterio contenuto nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei commi 4 e 5 sono contenute le norme concernenti la esclusione del prelievo per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.</p>
<p style="text-align: justify;">I commi 6, 7 e 8 stabiliscono l’ammontare della compensazione ai Comuni per le perdite di gettito derivante dalla detassazione in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei commi 9-12 viene regolata la detassazione dei c.d.”macchinari imbullonati” ora incorporati nella rendita catastale dei fabbricati commerciali ed industriali delle categorie D ed E.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il comma 13 viene abrogata l’IMUS (imposta municipale secondaria) di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, per cui dopo le proroghe che ne disponevano il rinvio al 2016, ne viene decisa la rinuncia quindi restano in vita i tributi minori relativi alle occupazioni di suolo pubblico ed alle esposizioni pubblicitarie che avrebbero dovuto incorporarsi nell’IMUS.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46119.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></strong></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Disponibili le visure catastali degli immobili con la superficie tassabile ai fini TARI</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il 9 novembre 2015 che da tale data sono disponibili per gli immobili delle categorie A B C le visure catastali con la indicazione della superficie tassabile ai fini TARI secondo la disciplina del DPR n. 158/1998, che non include balconi, terrazzi ed aree scoperte di pertinenza. La superficie viene [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il 9 novembre 2015 che da tale data sono disponibili per gli immobili delle categorie A B C le visure catastali con la indicazione della superficie tassabile ai fini TARI secondo la disciplina del DPR n. 158/1998, che non include balconi, terrazzi ed aree scoperte di pertinenza. La superficie viene espressa in metri quadrati e non in vani.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale novità è stata resa possibile dallo scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e Comuni, con l’avviso che in caso di discordanza tra la planimetria in atti al Catasto e la superficie calcolata, i cittadini possono tramite il sito dell’Agenzia fornire le proprie osservazioni, mirate alla correzione delle banche dati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/ae09.11.2015.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
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		<title>Le agevolazioni IMU/TASI per gli immobili di proprietà di pensionati italiani residenti all’estero – La risoluzione  del MEF n. 10/DF del 5 novembre 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5212&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-agevolazioni-imutasi-per-gli-immobili-di-proprieta-di-pensionati-italiani-residenti-allestero-la-risoluzione-del-mef-n-10df-del-5-novembre-2015</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Risoluzione Prot. N.50624 del 5 novembre 2015 il MEF fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di IMU eTASI agli immobili posseduti dal pensionati italiani residenti all’estero. Richiamando le disposizioni dell’art. 9 bis del D.L. n.47/2014, il Ministero ritiene che spetta al contribuente individuare l’immobile da equiparare all’abitazione principale ai fini della esenzione IMU e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la Risoluzione Prot. N.50624 del 5 novembre 2015 il MEF fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di IMU eTASI agli immobili posseduti dal pensionati italiani residenti all’estero.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando le disposizioni dell’art. 9 bis del D.L. n.47/2014, il Ministero ritiene che spetta al contribuente individuare l’immobile da equiparare all’abitazione principale ai fini della esenzione IMU e dell’aliquota TASI dovuta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/10df51115_MEF.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della risoluzione</span></strong></a></p>
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		<item>
		<title>L’applicazione della esenzione IMU agli immobili delle cooperative edilizie – I chiarimenti del MEF nella Risoluzione n. 9/DF del 5 novembre 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il MEF &#8211; Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale &#8211; con la Risoluzione prot.n.50620 del 5 novembre 2015, fornisce chiarimenti in ordine al regime di esenzione IMU per gli immobili abitativi delle cooperative edilizie. Nella pronuncia si fa presente che in primo luogo occorre verificare se le cooperative possano rientrare nel concetto di “imprese costruttrici”, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il MEF &#8211; Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale &#8211; con la Risoluzione prot.n.50620 del 5 novembre 2015, fornisce chiarimenti in ordine al regime di esenzione IMU per gli immobili abitativi delle cooperative edilizie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pronuncia si fa presente che in primo luogo occorre verificare se le cooperative possano rientrare nel concetto di “imprese costruttrici”, quale requisito essenziale per l’applicazione delle disposizioni agevolative.</p>
<p style="text-align: justify;">É necessario inoltre che sussista la condizione che i fabbricati siano destinati dall’impresa alla vendita mediante l’assegnazione ai soci. A tale riguardo vengono richiamate alcune sentenze della Cassazione che hanno chiarito il concetto di “assegnazione” quale cessione di beni a titolo oneroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene precisato infine che le disposizioni riguardanti il regime IMU si estendono anche all’applicazione della TASI ai fini della individuazione della relativa aliquota.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/9df51115_MEF.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della risoluzione</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il differimento al 31 marzo 2016 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016, lo spostamento al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del DUP ed il parere favorevole della Conferenza Stato Città per il decreto di riassegnazione delle somme per il Fondo di Solidarietà comunale</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5200&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-differimento-al-31-marzo-2016-del-termine-per-lapprovazione-del-bilancio-di-previsione-2016-lo-spostamento-al-31-dicembre-2015-del-termine-per-la-presentazione-del-dup-ed-il-parere-favore</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 12:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con proprio comunicato del 28 ottobre 2016 ha informato che è stato espresso parere favorevole dalla Conferenza Stato-città ed autonomie alle richieste dell’ANCI riguardanti differimenti di termini in materia di approvazione del bilancio di previsione 2016, presentazione del DUP e riassegnazione delle disponibilità del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con proprio comunicato del 28 ottobre 2016 ha informato che è stato espresso<strong> parere favorevole</strong> dalla Conferenza Stato-città ed autonomie alle richieste dell’ANCI riguardanti differimenti di termini in materia di approvazione del bilancio di previsione 2016, presentazione del DUP e riassegnazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale 2014.</p>
<div class="content clearfix">
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Ministero dell’Interno</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Comunicato del 28 ottobre 2015 </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Enti Locali</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per l’approvazione del Documento unico di programmazione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Riassegnazione delle disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale 2014, per un importo complessivo pari ad euro 29.286.158,00</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 ottobre 2015, è stato espresso PARERE FAVOREVOLE (ai sensi dell&#8217;articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267-Testo unico degli enti locali) sulle richieste dell&#8217;ANCI di:</p>
<p style="text-align: justify;">- ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione;</p>
<p style="text-align: justify;">- differimento, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l&#8217;approvazione del bilancio di previsione per l&#8217;anno 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Con <strong>provvedimento in corso di adozione</strong>, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, verrà anche autorizzato per i predetti enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. , avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci.</p>
<p style="text-align: justify;">Si comunica altresì che a seguito della precedente riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi il 1° ottobre 2015,  è stato già sottoscritto dal Ministro dell’interno, On.le Angelino Alfano ed inviato, per la firma di concerto, al Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto di natura non regolamentare previsto dall’art.  3, comma 4-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per la riassegnazione delle disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale 2014, per un importo complessivo pari ad euro 29.286.158,00</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/com281015b_all_A.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Nell&#8217;allegato A</span></a></strong></span> del provvedimento, che viene ora anticipato al fine di agevolare gli enti per le occorrenti variazioni al bilancio 2015, sono visualizzabili gli importi delle quote riassegnate a ciascuno dei comuni interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">Come prescritto dal citato art. 3 del D.L. n. 78 del 2015, le quote sono state riassegnate agli enti individuati sulla base di una specifica <strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/com281015b_all_B.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">nota metodologica</span></a></span></strong> definita con particolare riferimento a quelli con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, al fine di diminuire l’incidenza negativa qualora la riduzione delle risorse attribuite a titolo di Fondo di solidarietà 2015 sia superiore all’1,3% rispetto alle risorse attribuite per l’anno precedente, a seguito dell’applicazione  dell’articolo 1, comma 380-quater della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, che ha disposto la redistribuzione del 20% del Fondo di solidarietà comunale 2015 sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="  wp-image-5059 alignleft" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/mininterno.jpg" alt="mininterno" width="256" height="145" /></p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>La notifica dell’ingiunzione fiscale di pagamento eseguita presso la sede operativa di una societa’</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5197&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-notifica-dellingiunzione-fiscale-di-pagamento-eseguita-presso-la-sede-operativa-di-una-societa</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Di Vita]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul tema dell&#8217;ingiunzione fiscale di pagamento molto si è scritto specie con riferimento alla possibilità di applicare la disciplina codicistica ordinaria ad un istituto che si trova &#8220;a metà&#8221; tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione civile. L&#8217;ingiunzione di pagamento, in effetti, regolata dal R.D. 639/1910, è istituto giuridico che vede talvolta l&#8217;applicabilità del diritto amministrativo e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sul tema dell&#8217;ingiunzione fiscale di pagamento molto si è scritto specie con riferimento alla possibilità di applicare la disciplina codicistica ordinaria ad un istituto che si trova &#8220;a metà&#8221; tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione civile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ingiunzione di pagamento, in effetti, regolata dal R.D. 639/1910, è istituto giuridico che vede talvolta l&#8217;applicabilità del diritto amministrativo e tal altra quella del diritto civile; la distinzione solitamente trova il limite nell&#8217;oggetto dell&#8217;impugnazione per cui si &#8220;andrà&#8221; dinnanzi al Giudice Amministrativo per tutte le questioni relative all&#8217;istituto sotteso e determinante la richiesta di pagamento, mentre si adirà il Giudice ordinario in tutte le ipotesi strettamente correlate alla fase esecutiva dell&#8217;ingiunzione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, giova ribadire sin d&#8217;ora come la prassi tribunalizia per quanto attiene alle procedure esecutive fondate sull&#8217;ingiunzione fiscale non sia sempre univoca e come, specie in tema di notifica, non si contino numerose pronunce atte ad equiparare la disciplina della notifica del titolo esecutivo, per così dire, ordinario a quella dell&#8217;ingiunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo, pertanto, ci si pone l&#8217;obiettivo di analizzare la possibilità di notifica dell&#8217;ingiunzione fiscale presso la sede operativa della società debitrice e non presso la sede legale.</p>
<p style="text-align: justify;">La riflessione trae spunto da una recente sentenza del Tribunale di Genova che ha definitivamente pronunciato dirimendo i contrasti sulla questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa in sintesi la vicenda: con ingiunzione fiscale di pagamento la società *** srl, quale concessionaria per la riscossione dei crediti del Comune di *** richiedeva alla società *** S.p.a. la corresponsione di una somma di denaro a titolo di mancato pagamento del canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del D.Lgs.285/1992 dovuto dalla società debitrice in applicazione del Regolamento approvato dal Comune di *** con Deliberazione del Commissario straordinario con la quale l’Ente Amministrativo aveva introdotto, e precisamente disciplinato, il canone previsto dall’articolo 27 del Codice della Strada quale corrispettivo per le concessioni rilasciate per l’attraversamento od uso della sede stradale e delle relative pertinenze. L&#8217;ingiunzione veniva notificata presso la sede operativa genovese della società debitrice e non veniva impugnata, dando così la possibilità alla società di riscossione di incardinare presso il Tribunale di Genova una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, il cui atto introduttivo veniva sempre notificato presso la medesima sede operativa. Si costituiva la società debitrice contestando i motivi sottesi alla richiesta creditoria avanzata, rilevando il difetto di notificazione dell’ingiunzione fiscale poichè eseguita in un luogo differente rispetto alla sede legale della società e sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito. La società concessionaria, dal canto suo, faceva presente che tra le sedi amministrative vi rientrava proprio quella genovese ove tanto la cartella esattoriale quanto l’atto di pignoramento presso terzi erano stati regolarmente notificati. Parte creditrice rilevava altresì il fatto che, in merito alla questione, vertente proprio sulla correttezza di tal tipo di notificazione eseguita in un luogo differente rispetto alla sede legale della società, si fosse pronunciata la Corte di Cassazione Sezione VI che, con Ordinanza 10 – 24 novembre 2011, n. 24842, aveva ritenuto valida la notifica eseguita presso la sede effettiva di una società sul presupposto che “<em>in materia di notificazioni, trova piena applicazione la norma di cui all&#8217;art. 46 cpv c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest&#8217;ultima</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice dell&#8217;Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza, con Ordinanza del 30 giugno 2015 così decideva: <em>“rilevato che l’ingiunzione di pagamento emessa da Ica srl per conto del Comune di R. è stata notificata a mezzo posta alla società E.D. S.p.a. in via C. e in tal luogo è stata regolarmente ritirata da persona addetta alla ricezione la quale ha apposto la propria firma sull’avviso di ricezione; rilevato che E.D. Spa si è costituita in giudizio con comparsa del 25 maggio 2015, eccependo l’incompetenza territoriale di questo giudice in favore del Tribunale di Roma, luogo ove ha sede la società, e la nullità della notificazione dell’ingiunzione fiscale, ai sensi dell’art.19 e 26 bis c.p.c; (&#8230;omissis), rilevato che l’art.26 bis, secondo comma c.p.c. novellato con legge 162/2014 fissa la competenza territoriale del Giudice dell’Esecuzione forzata di crediti nel dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora, la sede; rilevato che, in tema di notifica alla persona giuridica, l’art.19 cpc indica come luogo alternativo di notifica quello in cui la persona giuridica ha uno stabilimento; rilevato che, per giurisprudenza consolidata, è valida la notifica alla persona giuridica eseguita in un luogo dove questa ha una sede effettiva anche se diversa da quella legale (Cass.sez.III 19.11.2003 n.1751; Cass.Sez.I 19.4.1995 n.4399); rilevato che, per stessa ammissione della debitrice, in Genova, (omissis&#8230;) esiste l’unità locale *, che costituisce “una delle molti sedi amministrative perché vi sono uffici costituenti l’Esercizio di Genova”; rilevato, dunque, che in tali luoghi la debitrice ha sedi operative, tanto è vero che gli atti sono stati ritirati da persone addette; (&#8230;omissis), P.Q.M. Il GE rigetta l’eccezione e provvede con l’assegnazione con separata ordinanza&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice ligure ha, pertanto, inteso uniformare la disciplina della notifica dell&#8217;ingiunzione fiscale alla disciplina della notifica di un &#8220;tradizionale&#8221; titolo esecutivo; tale pronuncia appare di fondamentale importanza perchè spiana la strada alla possibilità di incardinare la fase esecutiva nel luogo in cui il debitore ha una sede operativa e non soltanto nel luogo ove è presente la sede legale della società. Quest&#8217;ultimo fatto risulta di fondamentale importanza specie nei casi in cui l&#8217;esecuzione debba essere intentata nei confronti di una società operante sull&#8217;intero territorio nazionale, dando quindi la possibilità di mantenere la fase esecutiva &#8220;vicina&#8221; alla realtà da cui trae origine il debito originario.</p>
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		<title>Prime considerazioni in merito agli esiti dell’attività svolta dai Comuni in ambito erariale</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gian Paolo Fasoli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 21 ottobre 2015 il Ministero dell’Interno, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato con l’elenco dei Comuni che hanno ottenuto il contributo spettante per la loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo che, nel corso dell’anno 2014, abbia consentito l’effettiva riscossione di entrate [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data 21 ottobre 2015 il Ministero dell’Interno, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato con l’<strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/com211015all.pdf" target="_blank">elenco dei Comuni</a> </span></strong>che hanno ottenuto il contributo spettante per la loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo che, nel corso dell’anno 2014, abbia consentito l’effettiva riscossione di entrate erariali.  Si tratta di un contributo che complessivamente supera di poco i 21 milioni di €. Il contributo governativo, in base all’attività svolta dai singoli Comuni, è destinato a 58 Comuni capoluogo per l’importo complessivo di € 12,2 milioni e, per l’importo di complessivi € 8,9 milioni è destinato a circa 450 Comuni non capoluogo.<br />
Le fonti normative della specifica attività sono rappresentate dall’art.1 della legge n.248/2005 (Partecipazione dei Comuni agli accertamenti fiscali erariali) come modificate dall’art. 18 della Legge n.122/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di principio tutti sono concordi nel ritenere che l’evasione fiscale e contributiva sia un male per la società: i riflessi patologici di tale situazione costringono i contribuenti onesti a pagare più del dovuto, creano distorsioni inique nella gestione delle attività commerciali, rendono difficile ridurre il prelievo fiscale a livelli soggettivamente più sostenibili e, infine, concorrono a rendere prevedibile che riusciremo a trasmettere ai nostri nipoti un pesante fardello rappresentato dal debito pubblico in continua crescita e dal quale i nostri nipoti avranno tratto pochi benefici e dovranno sopportare molti oneri (è evidente che tale situazione andrebbe coniugata con la capacità delle pubbliche istituzioni a saper spendere nel modo migliore e più oculato possibile il denaro pubblico, ma questa … è un’altra storia).</p>
<p style="text-align: justify;">La legge istitutiva della specifica funzione attribuita ai Comuni (art.1 legge 248/2005) si è basata su un’intuizione che aveva un fondamento logico: i Comuni conoscono bene il loro territorio di competenza e, pertanto, possono dare un contributo efficace a contrastare l’evasione fiscale e contributiva che, per le sue dimensioni, come annualmente esposto da istituzioni nazionali e internazionali, rappresenta tuttora una caratteristica patologica della società italiana.<br />
Non tutti i protagonisti, però, la pensano allo stesso modo: l’episodio per cui, per la durata di circa un mese, dal gennaio al febbraio 2015, il contributo previsto a favore dei Comuni, pari al 100% delle maggiori somme erariali riscosse, è stato ridotto al 55% ha rappresentato un chiaro segnale che alcuni non sono favorevoli alla “intrusione” dei Comuni in un ambito così importante come quello fiscale e contributivo. La situazione originaria, comunque, è stata ripristinata nel febbraio scorso.<br />
Alcuni, evidentemente, non riescono a comprendere che riconoscere di tali maggiori somme il 100% ai Comuni non rappresenta una sottrazione indebita agli apparati statali centrali per il semplice motivo che il contributo ai Comuni è riconosciuto soltanto per le annualità specifiche cui si riferisce la loro “segnalazione” e, pertanto, l’eventuale conseguente accertamento a carico del contribuente inadempiente avrà come conseguenza naturale e inevitabile, quanto meno negli anni immediatamente successivi all’accertamento, un adeguamento fiscale spontaneo e ortodosso da parte del medesimo contribuente che apporterà automatici benefici a favore delle entrate erariali centrali.<br />
Esaminando i dati dei contributi erogati si rileva che soltanto 58 Comuni capoluogo (pari a poco più della metà dei Comuni capoluogo) a suo tempo hanno svolto l’attività i cui esiti si sono tradotti nella riscossione erariale realizzata nell’anno 2014 e corrisposta ai Comuni nel corso del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Una prima annotazione si impone: salvo una lodevole eccezione i Comuni capoluogo delle regioni meridionali sono completamente assenti dall’elenco!  Alcuni dei 58 Comuni capoluogo hanno concorso ad ottenere esiti di rilievo: peraltro soltanto un Comune ha ottenuto un contributo pari a oltre 10 euro per residente. Diciassette Comuni capoluogo hanno ottenuto contributi variabili da 4 euro fino a 1 euro per residente. Quaranta Comuni capoluogo hanno ottenuto contributi inferiori ad 1 € per residente (tra i quali figura anche il Comune di Roma capitale).</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminando i contributi riconosciuti ai Comuni non capoluogo, si rileva:<br />
N. 21 Comuni hanno ottenuto contributi individuali superiori a € 100 mila (fino a € 325 mila). N. 52 Comuni hanno ottenuto contributi individuali superiori a € 30 mila e fino a € 100 mila. N.62 Comuni hanno ottenuto contributi superiori a € 10 mila e fino a € 30 mila.  N.356 Comuni hanno ottenuto contributi individuali inferiori a € 10 mila. Il totale dei residenti nei 58 Comuni capoluogo supera di poco i 12 milioni di persone e il totale dei residenti nei Comuni non capoluogo è pari a circa 5 milioni di persone, a fronte di una popolazione complessiva a livello nazionale di circa 60 milioni di persone.</p>
<p style="text-align: justify;">L’osservazione che deriva da tali dati è che, in un sistema fiscale moderno, è paradossale che soltanto il 28% dei contribuenti sia assoggettato ad un’osservazione più puntuale rispetto al 78% dei restanti residenti. Un sistema fiscale moderno deve garantire a tutti i cittadini un trattamento egualitario ed equanime. Tale situazione anomale è verosimile sia da porre in relazione al fatto che non sono previste sanzioni specifiche per i Comuni che omettono di svolgere l’attività in esame (salvo l’ipotetico addebito agli esponenti comunali del possibile danno erariale) e, inoltre, deriva anche da un limite della stessa legge che non distingue il ruolo affidato ai Comuni di maggiore dimensione rispetto ai Comuni di minore o minima dimensione che, evidentemente, spesso non hanno le strutture organizzative per svolgere autonomamente la specifica funzione assegnata dalla legge. Da questo punto di vista è auspicabile che la norma preveda soluzioni organizzative che determinino un accorpamento per territori omogenei dell’attività dei Comuni di minori dimensioni che non siano in grado di affrontare in proprio l’attività stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che, all’apparenza, gli esiti finora emersi dall’attività propedeutica in ambito erariale svolta dai Comuni, salvo le debite eccezioni, siano complessivamente piuttosto modesti induce a fare ulteriori riflessioni. Restringendo il campione dei dati ai 33 Comuni capoluogo che abbiano ottenuto un contributo di almeno € 100.000 ed ai 67 Comuni non capoluogo che abbiano ottenuto un contributo di almeno € 30.000, si ottengono complessivamente i seguenti dati:<a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/tabella.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-5194" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/tabella.jpg" alt="tabella" width="477" height="79" /></a> Il campione appare molto rappresentativo perché i contributi ottenuti dai suddetti 100 Comuni rappresentano l’89% dei contributi complessivi erogati a tutti i Comuni e, inoltre, hanno una popolazione complessiva pari al 18% della popolazione nazionale. I suddetti 100 Comuni, pertanto, rappresentano i Comuni che hanno investito adeguate energie organizzative nello svolgimento dell’attività e, infatti, hanno ottenuto risultati non trascurabili rispetto all’impegno profuso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ricordare, peraltro, che i contributi erogati rappresentano soltanto quanto l’erario centrale ha effettivamente riscosso nel corso del 2014 e non è detto che la riscossione connessa alle segnalazioni trasmesse dai Comuni si sia esaurita in questa fase: sia per l’eventuale differimento della riscossione per motivi organizzativi diversi all’anno successivo sia, per esempio, per l’eventuale contenzioso instaurato dai contribuenti.<br />
Osservando l’elenco dei suddetti 100 Comuni si rileva che 38 di essi sono Comuni dell’Emilia-Romagna e 34 Comuni sono della Lombardia. Il Veneto è rappresentato da 8 Comuni e la Toscana da 6 Comuni. Le altre regioni sono rappresentate da pochi Comuni ciascuna. Le regioni meridionali, come già rilevato, sono pressoché inesistenti.<br />
Si pone pertanto la questione se tale situazione dipenda dalla scarsa propensione di molti Comuni a svolgere la suddetta attività ma si pone anche la questione se l’attività svolta dai Comuni sia raccolta con adeguato spirito di fattiva collaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non si hanno elementi specifici atti a rispondere alle due questioni: la prima impressione che si ricava è che molti Comuni della Lombardia e dell’Emilia Romagna hanno dimostrato un’applicazione concreta all’attività specifica e che, verosimilmente, hanno trovato adeguata rispondenza collaborativa dalle strutture locali dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Non sono disponibili strumenti per misurare l’adeguatezza dei rispettivi atteggiamenti assunti dagli enti a vario titolo preposti alla complessiva attività.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma regolamentare che disciplina i rapporti tra gli enti comunali e l’Agenzia delle Entrate prevede un monitoraggio puntuale dell’iter delle singole segnalazioni ma la prassi adottata, peraltro, è piuttosto ermetica.<br />
L’Agenzia delle Entrate, infatti, si limita a comunicare ai singoli Comuni le seguenti categorie in cui le segnalazioni ricevute sono state classificate: Segnalazione archiviata; Segnalazione presa in carico; Segnalazione collegata a verifica, Segnalazione collegata ad accertamento. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, non dà comunicazione del numero delle segnalazioni complessivamente ricevute dall’insieme dei Comuni né una sintesi del loro rispettivo trattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Da rilevare, infine, come il regolamento consenta all’Agenzia delle Entrate la più ampia discrezionalità nell’eventuale archiviazione delle segnalazioni stesse, senza fornire alcuna motivazione al Comune interessato.<br />
L’Agenzia delle Entrate, viceversa, qualora volesse veramente valorizzare la funzione attribuita ai Comuni dovrebbe fornire le motivazioni e gli opportuni indirizzi operativi ai singoli Comuni in modo che sia migliorato il livello di efficacia delle segnalazioni stesse: altrimenti ne può derivare un’attività improduttiva sia per i Comuni sia per la stessa Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva è auspicabile che si determini un rapporto collaborativo più efficace tra le strutture dell’Agenzia delle Entrate ed i singoli Comuni e, inoltre, è auspicabile una maggiore trasparenza nelle relazioni tra gli enti pubblici coinvolti a vario titolo negli adempimenti inerenti alla materia specifica (i margini di miglioramenti in entrambi gli ambiti sembrano molto ampi).<br />
Un discorso a parte meriterebbe il ruolo dell’I.N.P.S. che, a quanto risulta, nella materia in esame figura essere il grande assente.</p>
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		<title>Riforma del processo tributario e strumenti deflattivi del contenzioso</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 24 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, contenente la riforma di alcuni istituti dell&#8217;ordinamento tributario.  In linea generale, l&#8217;intervento normativo ha previsto l&#8217;estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; l&#8217;estensione della tutela cautelare al processo tributario; l&#8217;immediata esecutività delle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data 24 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, contenente la riforma di alcuni istituti dell&#8217;ordinamento tributario.</p>
<p style="text-align: justify;"> In linea generale, l&#8217;intervento normativo ha previsto</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;</li>
<li>l&#8217;estensione della tutela cautelare al processo tributario;</li>
<li>l&#8217;immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non passate in giudicato;</li>
<li>l&#8217;ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all&#8217;assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie;</li>
<li>il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per quanto qui interessa, ci soffermeremo sul primo di questi punti e, dall’esame di esso, emerge che il legislatore ha esteso il reclamo finalizzato alla mediazione (art. 17- bis del decreto) a tutte le controversie indipendentemente dall&#8217;ente impositore (finora l&#8217;istituto era riservato alle sole cause dell&#8217;Agenzia delle Entrate).</p>
<p style="text-align: justify;">È stato lasciato inalterato il tetto di 20.000 euro di valore delle cause per le quali è obbligatorio il reclamo, nonostante le numerose proposte di innalzamento dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reclamo è stato inoltre esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite ecc.) che, a causa del valore indeterminabile ne sarebbero state escluse e, dal punto di vista soggettivo, è stato esteso sia agli Agenti della riscossione (Equitalia) che ai soggetti iscritti nell&#8217;albo di cui all&#8217;art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (i concessionari della riscossione, per gli enti che non si avvalgono dell&#8217;Agente Equitalia).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con le modifiche apportate all&#8217;articolo 17-bis, anche le controversie proposte avverso atti reclamabili possono essere oggetto di conciliazione; ciò al fine di potenziare gli istituti deflattivi non solo nella fase anteriore alla instaurazione del giudizio ma anche in quella di pendenza di causa; la conciliazione poi è stata estesa anche al giudizio di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE (ART. 17-BIS)</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione in esame prevede che il ricorso diventi procedibile solo una volta trascorso il tempo utile (novanta giorni, oltre la sospensione feriale dei termini laddove prevista) per esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite. Il nuovo meccanismo risulta in concreto attuato dalla previsione che il ricorso produce anche gli effetti del reclamo, che può o meno contenere una dettagliata proposta di mediazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;ambito di applicazione oggettivo dell&#8217;istituto, si conferma che sono soggette a reclamo tutte le controversie di valore non superiore ai 20.000 euro (ivi comprese quelle di rimborso, non espressamente previste nel testo attuale).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i commi 1 e 10 dell&#8217;art. 17-bis prevedono che non sono reclamabili esclusivamente gli atti di valore indeterminabile e gli atti di recupero di aiuti di stato di cui all&#8217;art. 47-bis.</p>
<p style="text-align: justify;">È stata invece prevista la reclamabilità degli atti di cui all&#8217;art. 2, comma 2, primo periodo, relativi al classamento ed all&#8217;attribuzione di rendita catastale, pur essendo questi di valore indeterminabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, invece, all&#8217;ambito soggettivo di applicazione, l&#8217;istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ sempre ammessa poi la conciliazione giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto invece agli Agenti della riscossione ed ai soggetti privati di cui all&#8217;articolo 53 del d.lgs. n. 446/97, il comma 9 della disposizione in esame prevede che il reclamo risulti applicabile solo ove compatibile. Tenuto conto che tali soggetti non hanno la disponibilità del tributo, si ritiene che l’unica applicazione sia relativa ai casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento da essi emesse, ovvero di impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di ipoteche (art. 19, comma I, lett. e-bis) ed e-ter) del decreto).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del comma 6 del predetto articolo 17-bis, qualora la procedura amministrativa di reclamo abbia esito positivo, la mediazione si perfeziona con il versamento &#8211; entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell&#8217;accordo tra le parti &#8211; dell&#8217;intero importo ovvero della prima rata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la mediazione ha per oggetto rimborsi d&#8217;imposta, la stessa si perfeziona sin dal momento della sottoscrizione dell&#8217;accordo; detto accordo deve contenere l&#8217;indicazione delle somme dovute con i termini e le modalità di pagamento e costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Detto titolo, quindi, consente al contribuente nei casi in cui la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato di agire in via monitoria davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo, la giurisprudenza ha infatti precisato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l&#8217;Amministrazione abbia riconosciuto la definitiva spettanza del tributo (Cass.15.10.2009 n. 21893).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto disposto dal comma 7 dell&#8217;articolo 17-bis, le sanzioni sono dovute nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi del medesimo criterio di irrogazione della sanzione previsto nella conciliazione, fatta salva la diversa percentuale applicabile. Viene confermata la disposizione secondo la quale sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, ai sensi del comma 8 dell&#8217;articolo in esame si prevede che, in pendenza del termine utile a concludere la mediazione, la riscossione delle somme dovute in base all&#8217;atto oggetto di contestazione sia sospesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle controversie di cui all’art. 17-bis le spese del giudizio sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">CONCILIAZIONE IN UDIENZA E DEFINIZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA E DI SANZIONI (ARTT. 48-BIS E 48-TER).</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;articolo in esame si riconosce a ciascuna delle parti la possibilità, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l&#8217;udienza di discussione, di presentare alla Commissione tributaria davanti alla quale pende la causa l&#8217;istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 del predetto articolo stabilisce che il giudice, dopo un vaglio preliminare dell’istanza, laddove ritenga che sussistano i presupposti di ammissibilità della stessa (ammissibilità del ricorso introduttivo, imposte di competenza della Commissione tributaria, esistenza del potere di conciliare ecc..), inviti le parti alla conciliazione; qualora l&#8217;accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice può, comunque, concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l&#8217;eventuale perfezionamento dell&#8217;accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il comma 3 dispone che la conciliazione debba risultare da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d&#8217;imposta, di sanzioni e interessi; detto verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all&#8217;ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al comma 4 della disposizione in esame, in caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate; trattasi di disposizioni comuni alla conciliazione perfezionatasi in udienza e fuori udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 1 del predetto articolo stabilisce che, in caso di conciliazione, le sanzioni amministrative si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi del medesimo criterio di determinazione della sanzione previsto nella mediazione, fatta salva l&#8217;incremento della percentuale applicabile, posto che la definizione della controversia avviene in una fase successiva del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 dell&#8217;art. 48-ter dispone che il versamento dell&#8217;intero importo o della prima rata debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell&#8217;accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p>
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		<title>In Aula alla Camera il disegno di legge delega in materia di procedure riguardanti le concessioni di servizi e gli appalti per il recepimento delle direttive Europee</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La delega, contenuta nell’Atto Camera n. 3194.A e scaturita dalla necessità di uniformarsi agli altri Paesi dell’Europa, offre l’occasione per riordinare l’intero apparato normativo (Codice degli appalti e Regolamento di attuazione) che è stato oggetto di numerosi interventi di modifica non sempre coerenti tra loro. Nel testo approvato in prima lettura dal Senato appare la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La delega, contenuta nell’<span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/3194a.pdf" target="_blank">Atto Camera n. 3194.A</a></span> e scaturita dalla necessità di uniformarsi agli altri Paesi dell’Europa, offre l’occasione per riordinare l’intero apparato normativo (Codice degli appalti e Regolamento di attuazione) che è stato oggetto di numerosi interventi di modifica non sempre coerenti tra loro.<br />
Nel testo approvato in prima lettura dal Senato appare la determinazione di affidare all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) i compiti inerenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori al fine di dettare linee guida che garantiscano il superamento del regime derogatorio troppo spesso abusato, nonché la trasparenza e la pubblicità degli atti.<br />
Tra le novità va segnalato che la sostituzione e l’aggiornamento dell’attuale quadro normativo formeranno oggetto in primo luogo di un decreto legislativo finalizzato al recepimento della disciplina europea e, in seguito, di un secondo decreto attuativo che provvederà al riordino ed alla redazione del nuovo Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>In corso di esame alla Camera la conversione del D.L. n.154/2015 recante disposizioni urgenti in materia economico sociale</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5173&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-corso-di-esame-alla-camera-la-conversione-del-d-l-n-1542015-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-economico-sociale</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 12:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Alla Camera, in prima lettura, la Commissione Bilancio prosegue l’esame del D.L. 154/2015 per il quale sono state presentate 122 proposte emendative. All’interno del provvedimento sono previsti interventi in favore dei territori delle Province di Piacenza e Parma colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, le cui misure consisteranno nella riduzione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alla Camera, in prima lettura, la Commissione Bilancio prosegue l’esame del D.L. 154/2015 per il quale sono state presentate 122 proposte emendative. All’interno del provvedimento sono previsti interventi in favore dei territori delle Province di Piacenza e Parma colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, le cui misure consisteranno nella riduzione dell’obiettivo del patto di stabilità dell’anno 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/17PDL0034260.pdf" target="_blank">ATTO C. 3340</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/20102015cb.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>I decreti del Ministero dell’Interno riguardanti il conguaglio del Fondo di solidarietà comunale, le sanzioni per il mancato rispetto del patto  di stabilità interno 2014 e le quote del contributo ai Comuni sul gettito IMU/TASI del 2014</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5160&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-decreti-del-ministero-dellinterno-riguardanti-il-conguaglio-del-fondo-di-solidarieta-comunale-le-sanzioni-per-il-mancato-rispetto-del-patto-di-stabilita-interno-2014-e-le-quote-del-contri</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la emanazione dei seguenti decreti, visibili sul sito Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale. Comunicato 27 ottobre 2015 &#8211; Assegnazione dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014 Il 23 ottobre 2015 è stato perfezionato il Decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la emanazione dei seguenti decreti, visibili sul sito Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5171" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/linea-300x11.png" alt="linea" width="300" height="11" /></p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">Comunicato 27 ottobre 2015 &#8211; Assegnazione dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il 23 ottobre 2015 è stato perfezionato il <span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/dec31-15.pdf" target="_blank">Decreto del Ministro dell&#8217;interno</a></strong>,</span> di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, recante &#8220;Assegnazione dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014 per alcuni comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna a seguito di ulteriori verifiche dei gettiti IMU e TASI&#8221;.<br />
Nell&#8217;<strong><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/com271015all_A.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">allegato A</span></a> </strong>sono visualizzabili gli importi dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014 attribuiti a ciascuno dei 36 comuni interessati, per un importo pari a 10.713.842,00 euro.<br />
Il provvedimento è previsto dall&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 che ha stabilito l’importo del Fondo di solidarietà comunale 2014 ed il riparto delle quote spettanti ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, per un ammontare di 6.339.844.208,94 euro, al netto di un accantonamento prudenziale di 40.000.000,00 di euro.<br />
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 giugno u.s. ha espresso parere favorevole alla corresponsione dei predetti conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014 per n. 36 Comuni.<br />
Il decreto è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5171" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/linea-300x11.png" alt="linea" width="300" height="11" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">Comunicato 26 ottobre 2015 &#8211; Determinazione della sanzione ai Comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aggiornamento comunicato del 28 settembre 2015<br />
Si rende visualizzabile, nell’<strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/com261015c_all.pdf" target="_blank">allegato prospetto</a></span></strong>, l’elenco dei comuni non rispettosi del patto di stabilità interno 2014, assoggettati alla sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con l’indicazione della sanzione calcolata a norma dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e della riduzione, sino all’azzeramento della stessa sanzione, applicata ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2014, non già oggetto di esclusione dal patto di stabilità interno, come da comunicazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e  delle finanze n. 69306 del 10 settembre 2015, nonché della risultante sanzione determinata con il <strong><a href="http://finanzalocale.interno.it/circ/dec23-15.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Decreto Ministeriale del 28 settembre 2015</span></a></strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5171" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/linea-300x11.png" alt="linea" width="300" height="11" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">Comunicato 26 ottobre 2015 &#8211; Determinazione della sanzione alle province ed alle Città metropolitane per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aggiornamento comunicato del 25 settembre 2015<br />
Si rende visualizzabile, nell’<strong><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/com261015b_all.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">allegato prospetto</span></a></strong>, l’elenco delle province e delle città metropolitane non rispettose del patto di stabilità interno 2014, assoggettate alla sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con l’indicazione della sanzione calcolata a norma dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e della riduzione, sino all’azzeramento della stessa sanzione, applicata ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2014, non già oggetto di esclusione dal patto di stabilità interno, come da comunicazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e  delle finanze n. 69306 del 10 settembre 2015, nonché della risultante sanzione determinata con il <strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://finanzalocale.interno.it/circ/dec21-15.html" target="_blank">Decreto Ministeriale del 24 settembre 2015</a></span></strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5171" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/linea-300x11.png" alt="linea" width="300" height="11" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">Comunicato 26 ottobre 2015 &#8211; Quote del contributo di 530 milioni di euro attribuite ai Comuni per l’anno 2015, in relazione al gettito standard IMU e TASI nell’anno 2014</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quote del contributo di 530 milioni di euro attribuite ai Comuni, per l’anno 2015, stabilite sulla base di una metodologia adottata sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali<br />
Si fa seguito ai precedenti comunicati del 22 e del 27 luglio 2015, per comunicare che il 22 ottobre 2015 è stato perfezionato il decreto recante “Attribuzione ai comuni e ripartizione del contributo di 530 milioni di euro in relazione ai gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI e della verifica del gettito per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78&#8243;.<br />
Il provvedimento è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale, per la pubblicazione.<br />
Il relativo <a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/com261015b_all.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">elenco delle attribuzioni</span></strong></a> già anticipato per rendere noto l’importo spettante ai comuni interessati, al fine di agevolare gli enti ancora in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2015, è stato ora formalmente confermato, a favore di oltre 3.400 Comuni.<br />
Una quota di 472,5 milioni del contributo complessivo di 530 milioni è stata attribuita ad  ciascun comune tenendo conto dei gettiti dell&#8217;IMU e della TASI e la restante quota di 57,5 milioni tenendo conto della verifica del gettito dell&#8217;IMU dei terreni montani o collinari, sulla base di una nota metodologica adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 luglio 2015.<br />
Si fa presente che le quote di contributo attribuite potranno essere effettivamente corrisposte soltanto dopo che le risorse saranno rese disponibili sul capitolo di spesa del Ministero dell’interno.<br />
Si ricorda che le stesse somme non sono da considerarsi tra le entrate finali dell’ente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, di cui all’art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.</p>
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