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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Entrate Enti Locali</title>
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		<title>I gettiti standard IMU-TASI ed il calcolo del Fondo di solidarietà comunale 2015 nello schema IFEL</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 09:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
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		<description><![CDATA[L’IFEL ha pubblicato in data 25 novembre 2015 un quadro esplicativo delle risorse standard IMU e TASI e del Fondo di solidarietà comunale 2015, corredato da chiarimenti, sulla base delle stime ministeriali, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Isole. Documento correlato]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’IFEL ha pubblicato in data 25 novembre 2015 un quadro esplicativo delle risorse standard IMU e TASI e del Fondo di solidarietà comunale 2015, corredato da chiarimenti, sulla base delle stime ministeriali, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Isole.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informat-press.it/giornalecomuni/wp-content/uploads/2015/11/IFEL_it_sc.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
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		<title>Consiglio di Stato, Sez. V &#8211; Sentenza n. 4857/2015</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
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		<description><![CDATA[Occupazione di spazi del campo sportivo comunale con manufatti pubblicitari &#8211;  Richiesta del canone &#8211; Giurisdizione La controversia scaturisce dalla intimazione di un Comune ad una azienda pubblicitaria di rilasciare gli spazi occupati con manufatti sul muro di cinta del campo sportivo comunale per esposizioni pubblicitarie, con richiesta di pagamento del canone per il periodo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Occupazione di spazi del campo sportivo comunale con manufatti pubblicitari &#8211;  Richiesta del canone &#8211; Giurisdizione</h3>
<p style="text-align: justify;">La controversia scaturisce dalla intimazione di un Comune ad una azienda pubblicitaria di rilasciare gli spazi occupati con manufatti sul muro di cinta del campo sportivo comunale per esposizioni pubblicitarie, con richiesta di pagamento del canone per il periodo 1982/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha accolto il ricorso dell’azienda ritenendo che il Comune, non avendo preteso alcun corrispettivo per l’uso del bene per un lungo periodo, aveva dimostrato di considerare le autorizzazioni per l’esposizione della pubblicità come comprensive dell’utilizzo del muro di cinta, ed ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune volta al recupero del canone.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’appello, il Comune ha posto in primis la questione della giurisdizione, essendo stato il ricorso di primo grado proposto non avverso un provvedimento autoritativo ma nei confronti di un atto di diritto privato con il quale l’Ente manifestava la volontà di rientrare in possesso di un proprio bene patrimoniale disponibile occupato senza titolo. Pertanto, la competenza a decidere sarebbe stata del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha osservato che la realizzazione ed installazione di qualsiasi manufatto su suolo pubblico necessita di un preventivo atto di concessione; inoltre, qualsiasi atto dell’Ente di gestione di un proprio bene pubblico demaniale o del patrimonio indisponibile (e, per costante giurisprudenza il campo sportivo comunale rientra in tali fattispecie) ha natura pubblicistica e provvedimentale per cui le relative controversie rientrano nella esclusiva competenza del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la collocazione di impianti pubblicitari, la cui disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 507/1993, gli articoli 3 e 12 stabiliscono che tali manufatti siano assoggettati alla autorizzazione del Comune che deve svolgere una attività valutativa e discrezionale, che si manifesta con atti che incidono su posizioni di interesse legittimo e, quindi, riservati alla giurisdizione amministrativa. Viene così risolta la questione della eccezione di incompetenza sollevata dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale del Comune, diretta al recupero del canone per la occupazione di spazi pubblici, il Consiglio di Stato ha rilevato che la richiesta sia fondata in quanto il pagamento dell’imposta di pubblicità non esenta dalla debenza del canone di locazione, ai sensi dell’articolo 13, ultimo comma del richiamato decreto n. 507/1993. Ha però anche precisato che la natura del canone per la occupazione di spazi pubblici è stata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.64 del 2008, inquadrata nelle entrate di natura patrimoniale e non tributaria, attribuendone la competenza sulle controversie al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/cds154857.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo integrale della sentenza</strong></span></a></p>
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		<title>Cassazione Civile Sez. V sentenza n.22216/2015</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>

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		<description><![CDATA[Soggettività passiva ai fini ICI – Bene immobile sottoposto a sequestro conservativo e a confisca &#8211; Fattispecie La controversia ha avuto ad oggetto la verifica della sussistenza della soggettività passiva ai fini ICI per l’anno 2003 con riferimento ad un immobile sottoposto a sequestro e successivamente alla confisca. La Corte ha rilevato che la vigente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Soggettività passiva ai fini ICI – Bene immobile sottoposto a sequestro conservativo e a confisca &#8211; Fattispecie</h3>
<p style="text-align: justify;">La controversia ha avuto ad oggetto la verifica della sussistenza della soggettività passiva ai fini ICI per l’anno 2003 con riferimento ad un immobile sottoposto a sequestro e successivamente alla confisca.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha rilevato che la vigente normativa individua quale soggetto passivo soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, cui si lega la nozione di possesso. Ha richiamato, quindi, precedenti sentenze riguardanti casi di occupazioni di urgenza per il riconoscimento dell’indennità di esproprio, per i quali è stato affermato il principio che in tali situazioni il proprietario non viene privato del possesso del bene, che continua ad appartenergli fino al decreto di esproprio, mentre l’occupante di urgenza deve essere qualificato come mero temporaneo detentore.</p>
<p style="text-align: justify;">In analogia, il sequestro non comporta la perdita della titolarità del bene fino alla sopravvenienza del decreto di confisca, per cui sussiste in capo al proprietario o titolare del diritto reale il requisito della soggettività passiva ai fini ICI.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha precisato inoltre che non incide su tale principio l’entrata in vigore della disposizione dell’articolo 51 del D.Lgs n.159/2011 che ha stabilito la sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/Casscs22216_15.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Disponibili le visure catastali degli immobili con la superficie tassabile ai fini TARI</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
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		<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il 9 novembre 2015 che da tale data sono disponibili per gli immobili delle categorie A B C le visure catastali con la indicazione della superficie tassabile ai fini TARI secondo la disciplina del DPR n. 158/1998, che non include balconi, terrazzi ed aree scoperte di pertinenza. La superficie viene [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il 9 novembre 2015 che da tale data sono disponibili per gli immobili delle categorie A B C le visure catastali con la indicazione della superficie tassabile ai fini TARI secondo la disciplina del DPR n. 158/1998, che non include balconi, terrazzi ed aree scoperte di pertinenza. La superficie viene espressa in metri quadrati e non in vani.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale novità è stata resa possibile dallo scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e Comuni, con l’avviso che in caso di discordanza tra la planimetria in atti al Catasto e la superficie calcolata, i cittadini possono tramite il sito dell’Agenzia fornire le proprie osservazioni, mirate alla correzione delle banche dati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/ae09.11.2015.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
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		<title>Le agevolazioni IMU/TASI per gli immobili di proprietà di pensionati italiani residenti all’estero – La risoluzione  del MEF n. 10/DF del 5 novembre 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Risoluzione Prot. N.50624 del 5 novembre 2015 il MEF fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di IMU eTASI agli immobili posseduti dal pensionati italiani residenti all’estero. Richiamando le disposizioni dell’art. 9 bis del D.L. n.47/2014, il Ministero ritiene che spetta al contribuente individuare l’immobile da equiparare all’abitazione principale ai fini della esenzione IMU e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la Risoluzione Prot. N.50624 del 5 novembre 2015 il MEF fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di IMU eTASI agli immobili posseduti dal pensionati italiani residenti all’estero.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando le disposizioni dell’art. 9 bis del D.L. n.47/2014, il Ministero ritiene che spetta al contribuente individuare l’immobile da equiparare all’abitazione principale ai fini della esenzione IMU e dell’aliquota TASI dovuta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/10df51115_MEF.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della risoluzione</span></strong></a></p>
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		<title>L’applicazione della esenzione IMU agli immobili delle cooperative edilizie – I chiarimenti del MEF nella Risoluzione n. 9/DF del 5 novembre 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il MEF &#8211; Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale &#8211; con la Risoluzione prot.n.50620 del 5 novembre 2015, fornisce chiarimenti in ordine al regime di esenzione IMU per gli immobili abitativi delle cooperative edilizie. Nella pronuncia si fa presente che in primo luogo occorre verificare se le cooperative possano rientrare nel concetto di “imprese costruttrici”, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il MEF &#8211; Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale &#8211; con la Risoluzione prot.n.50620 del 5 novembre 2015, fornisce chiarimenti in ordine al regime di esenzione IMU per gli immobili abitativi delle cooperative edilizie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pronuncia si fa presente che in primo luogo occorre verificare se le cooperative possano rientrare nel concetto di “imprese costruttrici”, quale requisito essenziale per l’applicazione delle disposizioni agevolative.</p>
<p style="text-align: justify;">É necessario inoltre che sussista la condizione che i fabbricati siano destinati dall’impresa alla vendita mediante l’assegnazione ai soci. A tale riguardo vengono richiamate alcune sentenze della Cassazione che hanno chiarito il concetto di “assegnazione” quale cessione di beni a titolo oneroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene precisato infine che le disposizioni riguardanti il regime IMU si estendono anche all’applicazione della TASI ai fini della individuazione della relativa aliquota.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/9df51115_MEF.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della risoluzione</span></strong></a></p>
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		<title>Il baratto amministrativo nella nota di chiarimenti dell’IFEL del 16 ottobre 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 15:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Federalismo Fiscale]]></category>
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		<description><![CDATA[In risposta ai quesiti pervenuti all’IFEL sull’applicazione delle disposizioni riguardanti il c.d. baratto amministrativo,  sono stati forniti alcuni chiarimenti volti al corretto inquadramento di tale istituto, disciplinato dall’art. 11 c.2 del D.Lgs. n. 23/2011 e successivamente dall’art. 24 del D.L. n.133/2014. Tale articolo 24 dispone che i Comuni possono definire i criteri e le condizioni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In risposta ai quesiti pervenuti all’IFEL sull’applicazione delle disposizioni riguardanti il c.d. baratto amministrativo,  sono stati forniti alcuni chiarimenti volti al corretto inquadramento di tale istituto, disciplinato dall’art. 11 c.2 del D.Lgs. n. 23/2011 e successivamente dall’art. 24 del D.L. n.133/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale articolo 24 dispone che i Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi sul territorio su progetti presentati da cittadini singoli o associati, concedendo a costoro riduzioni o esenzioni di tributi per un periodo limitato e definito.</p>
<p style="text-align: justify;">L’IFEL ha richiamato l’attenzione sui criteri rigidi che la norma pone ai fini del riconoscimento della agevolazione o dell’esenzione dal pagamento di tributi locali a fronte di servizi all’Amministrazione, la cui adozione mediante apposita delibera deve rispettare i seguenti principi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">attività oggetto del “baratto”;</li>
<li style="text-align: justify;">tributi rispetto ai quali può essere deliberata la concessione dei benefici.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la Nota esprime il parere che la delibera, di competenza del Consiglio Comunale, venga adottata nell’esercizio del potere regolamentare attribuito all’Ente dall’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/ifel16102015.pdf" target="_blank"><strong>Testo integrale Nota IFEL</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>La Legge di stabilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella seduta di giovedì 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di stabilità del 2016, la cui manovra finanziaria ammonta ad euro 26,5 miliardi, che potranno aumentare fino a 29,5 miliardi se verrà accettata la richiesta all’UE di utilizzare uno 0,2 per cento per la “clausola migranti”. Riguardo alla finanza [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella seduta di giovedì 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di stabilità del 2016, la cui manovra finanziaria ammonta ad euro 26,5 miliardi, che potranno aumentare fino a 29,5 miliardi se verrà accettata la richiesta all’UE di utilizzare uno 0,2 per cento per la “clausola migranti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alla finanza locale:</p>
<p style="text-align: justify;">IMU/TASI – viene abolita per tutti l’imposta sulla prima casa, anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale. La riduzione complessiva sarà pari a circa 3,7 miliardi.</p>
<p style="text-align: justify;">IMU AGRICOLA – Vengono esentati dall’IMU tutti i terreni agricolo-montani, semi montani od in piano utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società, per un alleggerimento pari a 405 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;">COMPENSAZIONI AI COMUNI – I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle suddette abolizioni di tributi.</p>
<p style="text-align: justify;">PATTO DI STABILITA’ PER I COMUNI – Verrà consentito ai Comuni che hanno risorse di cassa di utilizzarle per investimenti per circa un miliardo nel 2016, oltre lo sblocco dei pagamenti per investimenti già effettuati.</p>
<p style="text-align: justify;">IMU IMBULLONATI – Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari, per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/cs872015.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></span></p>
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		<item>
		<title>ICI – Ordinanza Cassazione n.19016/2015 – Legittima l’iscrizione a ruolo anche in pendenza di ricorso avverso l’atto di accertamento</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5130&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ici-ordinanza-cassazione-n-190162015-legittima-liscrizione-a-ruolo-anche-in-pendenza-di-ricorso-avverso-latto-di-accertamento</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 14:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con l’Ordinanza n.19016/2015 pubblicata il 24 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, sul ricorso prodotto dal contribuente avverso l’iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnativa dell’avviso di accertamento, ha affermato che la disposizione di cui al comma 1, dell’articolo 68 del D.Lgs 546/1992 riguardante il pagamento frazionato dei tributi in pendenza del processo, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’Ordinanza n.19016/2015 pubblicata il 24 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, sul ricorso prodotto dal contribuente avverso l’iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnativa dell’avviso di accertamento, ha affermato che la disposizione di cui al comma 1, dell’articolo 68 del D.Lgs 546/1992 riguardante il pagamento frazionato dei tributi in pendenza del processo, non si applica alla riscossione dell’ICI, in quanto l’articolo 15 bis del DPR n.602/1973 ha stabilito che nei ruoli straordinari le imposte, le sanzioni e gli interessi sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche se non definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/19016_015.pdf" target="_blank">Testo integrale dell&#8217;ordinanza</a></span></strong></p>
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		</item>
		<item>
		<title>TARSU – Ordinanza Cassazione n. 18854/2015 – Obbligo del pagamento della tassa anche per il mancato utilizzo di alcuni cassonetti dati alle fiamme</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Finterr - Giornale Comuni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[Con l’Ordinanza n. 18854, pubblicata il 23 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, ha ribadito che la disciplina dettata dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs n. 507/1993 impone ai Comuni la istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con applicazione di una tassa annuale a carico di chiunque occupi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’Ordinanza n. 18854, pubblicata il 23 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, ha ribadito che la disciplina dettata dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs n. 507/1993 impone ai Comuni la istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con applicazione di una tassa annuale a carico di chiunque occupi o conduca locali nelle zone del territorio in cui il servizio stesso sia istituito.</p>
<p style="text-align: justify;">La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò vuol dire che, se il servizio risulti regolarmente istituito, non è applicabile il principio della riduzione della tassa per il fatto che alcuni cassonetti siano stati dati alle fiamme.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/o18854_2015.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo integrale dell&#8217;ordinanza</strong></span></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L’esenzione IMU/TASI per gli immobili che svolgono attività previdenziale: i chiarimenti nella Risoluzione del MEF</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Risoluzione n. 8/DF in data 5 ottobre 2015, la Direzione Legislazione del MEF chiarisce che la disposizione esentativa dell’IMU per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1 del TUIR n.917/1986 si applica anche alla TASI in virtù del richiamo effettuato dal comma 8 dell’art. 9 del decr.legisl. n.23/2011 e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la Risoluzione n. 8/DF in data 5 ottobre 2015, la Direzione Legislazione del MEF chiarisce che la disposizione esentativa dell’IMU per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1 del TUIR n.917/1986 si applica anche alla TASI in virtù del richiamo effettuato dal comma 8 dell’art. 9 del decr.legisl. n.23/2011 e dell’art. 1, c.3 del D.L. n. 1672014.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale motivo le casse edili, in quanto enti non commerciali in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento, nel caso in cui utilizzino immobili per la erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, possono godere della esenzione IMU/TASI.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/8df_5102015.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo della risoluzione</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Legittima secondo il TAR Lazio la determinazione delle tariffe COSAP in base alla classificazione ed alla importanza delle strade</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosap]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Extratributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La sentenza n. 11036/2015 del TAR LAZIO – Sez: II ter – depositata il 3/9/2015 – ha preso in esame il ricorso proposto avverso la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014 con la quale è stato modificato il Regolamento COSAP con la determinazione di nuovi coefficienti moltiplicatori, che gli operatori hanno ritenuto ingiusti e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 11036/2015 del TAR LAZIO – Sez: II ter – depositata il 3/9/2015 – ha preso in esame il ricorso proposto avverso la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014 con la quale è stato modificato il Regolamento COSAP con la determinazione di nuovi coefficienti moltiplicatori, che gli operatori hanno ritenuto ingiusti e sproporzionati.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo il TAR ha affermato la propria competenza a decidere la controversia in quanto la stessa riguarda la verifica dell’azione discrezionale del Comune sull’intera economia del rapporto concessorio, non venendo in rilievo gli aspetti meramente patrimoniali, che esulano da tale discrezionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, il Collegio giudicante ha rilevato che il canone osap non costituisce un tributo o prestazione patrimoniale imposta, bensì un onere che va a colpire il beneficio economico che le aziende conseguono per l’occupazione degli spazi pubblici a scopo commerciale e, quindi, la sua misura, disciplinata dall’articolo 63 del decr.legisl. n.446/1997, va quantificata in base all’importanza delle aree e degli spazi, tenendo conto dell’entità della occupazione, del valore economico dell’area e del sacrificio imposto alla collettività. Appare logico   che maggiore è il pregio dell’area e maggiore il beneficio per l’operatore e, quindi, la misura del coefficiente moltiplicatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Corretta anche l’applicazione delle nuove tariffe a partire dal 1° gennaio dell’anno 2014 anche se la delibera è stata approvata nel luglio 2014. Ciò discende dall’art. 27 c. 8 della Legge Finanziaria 2002 (L. 448/2001) il quale dispone che il termine per l’approvazione delle tariffe e dei canoni degli enti locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. Nel caso in esame il bilancio à stato approvato nell’agosto 2014 e la delibera di modifica del Regolamento Cosap nel luglio 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/TL1103615.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>In Gazzetta Ufficiale il decreto che determina le spese di accertamento e notifica a carico dei responsabili delle violazioni al Codice della strada</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5057&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-che-determina-le-spese-di-accertamento-e-notifica-a-carico-dei-responsabili-delle-violazioni-al-codice-della-strada</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Extratributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015 è pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno dell’8 luglio 2015 concernente la misura delle spese di accertamento e notifica per sanzioni amministrative a carico dei responsabili delle violazioni alle norme del Codice della strada. L’importo viene fissato in €15,23 &#8211; IVA compresa – da rimborsare alle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015 è pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno dell’8 luglio 2015 concernente la misura delle spese di accertamento e notifica per sanzioni amministrative a carico dei responsabili delle violazioni alle norme del Codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">L’importo viene fissato in €15,23 &#8211; IVA compresa – da rimborsare alle Poste Italiane mediante postagiro o bonifico da parte del Dipartimento della P.S.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/214d8715.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo del decreto</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L’esenzione ICI per i fabbricati rurali strumentali vale in modo retroattivo (commento alla sentenza di Cassazione 16970 del 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>

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		<description><![CDATA[I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale. L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali strumentali all’attività agricola nel periodo d’imposta 2002-2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio di “primo grado” la Commissione tributaria provinciale di Chieti aveva accolto la richiesta del soggetto passivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia nel grado successivo, ovvero davanti alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo , l’organo giudicante aveva dato ragione al comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione, in commento, sembra chiarire una volta per tutte un punto delicato della disciplina dell’imposta comunale sugli immobili per quanto riguarda i fabbricati rurali ed oggetto di controversie ed opposte interpretazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter comprendere a pieno tale problematica i giudici effettuano un <em>excursus</em> storico legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma che disciplina il non assoggettamento dell’imposta ai terreni agricoli e di montagna non era particolarmente chiara nell’individuare tali fattispecie (è intervenuta una apposita circolare n. 9 del 14 giugno 1993) ed inoltre il caso dei fabbricati rurali utilizzati ai fini agricoli non era contemplato nell’art. 7 del D.Lgs 504/1992, cioè relativo alle esenzioni dell’imposta comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti solo sei anni più tardi con l’articolo 2 del D.P.R. 139/1998 si è previsto una disposizione <em>ad</em>-<em>hoc </em>inserita nell’art. 9, comma 3-<em>bis</em> del D.L. 557/1993, modificata successivamente dal D.L. 159/2007, che teneva conto della riforma delle società ed in particolare del nuovo articolo 2135 c.c. relativo all’imprenditore agricolo (completamente riscritto dall’art. 1 del D.Lgs 228/2001).</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto focale su cui i giudici di legittimità concentrano la loro attenzione è la natura giuridica di tale norma, in base all’ultimo intervento del legislatore, che è entrato in vigore dal 1 dicembre 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre l’ art. 23 del D.L. 207/2008, comma 1-bis prevede che ”<em>Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni” .   </em></p>
<p style="text-align: justify;">In generale la natura giuridica di una norma può essere duplice: innovativa o interpretativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla natura giuridica scaturiscono diversi effetti applicativi, come stabiliscono le disposizioni preliminari al c.c. “<em>la legge non dispone che per l’avvenire</em>” quando ha carattere innovativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo un percorso che unisce elementi fattuali e logici, i giudici di legittimità arrivano ad una soluzione in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2009 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedeva l’irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti compresi dalla lettera i) comma 3-bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993, tra cui le cooperative agricole, perché in contrasto con l’art. 3 Cost. e cioè non compatibile con il principio di uguaglianza, in quanto provoca disparità di trattamento ed è anche irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò si arriva alla seguente massima: “<em>non è oggetto dell’ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto dei fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione</em>, <em>conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soc</em>i”</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi la distinzione tra proprietario dell’immobile (società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli (soci della cooperativa) non trova applicazione.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/1516970_Cass.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La Cassazione in tema di TARSU sulla distinzione tariffaria tra alberghi e civili abitazioni</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5036&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cassazione-in-tema-di-tarsu-sulla-distinzione-tariffaria-tra-alberghi-e-civili-abitazioni</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cassazione con la sentenza n. 12769 del 19.06.2015 torna a pronunciarsi sull’annosa questione relativa alle tariffe applicabili agli alberghi in relazione alla tassa sui rifiuti solidi urbani, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza circa la legittimità della differenza tariffaria tra strutture ricettive e civili abitazioni. Gli orientamenti sul punto sono sempre stati differenziati su [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cassazione con la <strong>sentenza n. 12769 del 19.06.2015</strong> torna a pronunciarsi sull’annosa questione relativa alle tariffe applicabili agli alberghi in relazione alla tassa sui rifiuti solidi urbani, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza circa la legittimità della differenza tariffaria tra strutture ricettive e civili abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli orientamenti sul punto sono sempre stati differenziati su due posizioni opposte, la prima vista dall’angolo dei comuni che riteneva la possibilità di applicare alle strutture ricettive una tariffa al mq. superiore rispetto a quella delle civili abitazioni, improntata al principio che è fatto notorio la circostanza che gli alberghi producano una quantità di rifiuti maggiori rispetto alle famiglie, e la seconda, vista dall’angolo dei contribuenti, secondo i quali una famiglia, sia a casa che in vacanza, produce la stessa quantità di rifiuti, e che in base a ciò, andasse applicata la tariffa per le civili abitazioni anche agli alberghi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, per come vedremo appresso, ha sempre ritenuto che la tariffa applicabile alle strutture ricettive debba e possa essere superiore a quella delle civili abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, per meglio chiarire i termini della questione, è opportuno partire dall’art. 62 del D.Lgs. 507 del 1993, che regolamenta la TARSU, che ha stabilito i presupposti applicativi del tributo in oggetto, individuandoli nella semplice occupazione o detenzione “<em>di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo art. 68 del D.Lgs. n. 507 cit., invece, ne ha disciplinato la regolamentazione da parte dei Comuni, così disponendo:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;</em></li>
<li><em>b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all&#8217; art. 65;</em></li>
<li><em>c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all&#8217; art. 66, commi 3 e 4 ;</em></li>
<li><em>d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di</em><em>richiesta documentata e delle cause di decadenza.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;</em></li>
<li><em>b) complessi commerciali all&#8217;ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo- turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;</em></li>
<li><em>c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;</em><em><br />
d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;</em></li>
<li><em>e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l&#8217;intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;</em></li>
<li><em>f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l&#8217;intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Infine, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 69, c. 2, del D.Lgs. n. 507/93, “<em>Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l&#8217;aumento per la </em><em>copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo quadro normativo si è sviluppata una giurisprudenza che ha visto orientamenti altalenanti con un contrasto spesso aspro tra alcune Corti di merito e la Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le tante sentenze, che hanno visto le Commissioni Tributarie Pugliesi protagoniste di questo orientamento favorevole al contribuente si cita la sentenza della <strong>Commissione Tributaria Provinciale</strong><strong> </strong><strong>di</strong><strong> </strong><strong>Lecce,</strong><strong> </strong><strong> emessa in data</strong><strong> </strong><strong>08.10.13,</strong><strong> </strong><strong>n.</strong><strong> </strong><strong>329,</strong><strong> </strong>che ha, sostanzialmente, equiparato i campeggi e le strutture ricettive alle abitazioni civili.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto orientamento della CTP di Lecce può dirsi consolidato, in quanto ha più volte emesso delle sentenze che vedevano equiparati gli alberghi alle civili abitazioni (Ctp Lecce nn. 612-614/2008 del 18.11.2008, 629/02/10 del 03.11.2010, 294-295/02/11 del 10.05.2011.; 536/02/11 del 12.07.2011 del 09.07.13, n. 227/02/13; CTR Puglia – Sez. Staccata di Lecce – nn.71, 72 e 73 del 04.06.2012).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione sul punto è stata sempre di avviso diverso e pronunciandosi in materia di TASSA RIFIUTI &#8211; tassazione sugli alberghi &#8211; ha statuito, con la sentenza n. 5722 del 12/03/2007 sez. V, che è legittima e logica la differenza in aumento della tariffa degli alberghi rispetto alle civili abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento per la Cassazione può ritenersi definitivamente consolidato, tant’è che sul punto è ritornata con una recentissima pronuncia contenuta nella <strong>sentenza n. 12769 del 19.06.2015</strong> con cui ha ribadito quanto già scritto in precedenza, e statuendo definitivamente il principio per cui: &#8220;<em>In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attività, il quale può eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalità dell&#8217;ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall&#8217;art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d&#8217;altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.</em><em>&#8220;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, si consolida l’orientamento ed il principio per cui gli alberghi e le strutture ricettive in genere sono soggette ad una maggiore tariffa rispetto a quella delle civili abitazioni, in relazione alla maggiore potenzialità di produzione di rifiuti.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/12769cass15.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span><br />
</strong></p>
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		<title>Imposta di sbarco: il Consiglio di Stato rinvia alla Corte Costituzionale la norma istitutiva del tributo</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ConsigliodiStato]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di sbarco]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero delle Finanze ha impugnato dinanzi al TAR Campania (che ha accolto i ricorsi) le deliberazioni dei Comuni di Capri ed Anacapri di approvazione dei Regolamenti istitutivi dell’imposta di sbarco. Il Consiglio di Stato, intervenendo sull’appello dei Comuni, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti circa la norma [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Ministero delle Finanze ha impugnato dinanzi al TAR Campania (che ha accolto i ricorsi) le deliberazioni dei Comuni di Capri ed Anacapri di approvazione dei Regolamenti istitutivi dell’imposta di sbarco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, intervenendo sull’appello dei Comuni, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti circa la norma dell’art. 4 del decr.legisl.n. 23/2011, che attribuisce ai Comuni delle isole minori la facoltà di istituire una imposta di sbarco da applicare sui biglietti di viaggio delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. A giudizio della Sezione IV del Consiglio di Stato, con la suddetta disposizione si pone in essere un trattamento differenziato tra chi adopera vettori di linea e chi faccia uso di altri mezzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, con le ordinanze nn. 4335 e 4336 del 23/6/2015, depositate il 16/9/2015, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/4335.pdf" target="_blank"><strong>Ordinanza 4335 &#8211; Testo integrale</strong></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/4336.pdf" target="_blank"><strong>Ordinanza 4336 &#8211; Testo integrale</strong></a></span></p>
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		<title>Bed &amp; Breakfast: legittima l’applicazione della Tassa Rifiuti per fasce a prescindere dalla classificazione catastale dell’immobile</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza della Cassazione n. 16972/2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cassazione, Sez. V Civ., con la Sentenza n.16972, depositata il 19 agosto 2015, ha dichiarato la legittimità della TASSA RIFIUTI deliberata da un Comune per le attività di BED E BREAKFAST svolte in un immobile, determinata con valori e coefficienti di qualità e quantità intermedi tra le sottospecie di civile abitazione ed albergo, tenendo conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi. Irrilevante ai fini della imposizione la classificazione catastale dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente, la pronuncia riguardante la TARSU vale anche per TIA e TARI, che nel tempo hanno sostituito la TARSU.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/Cass16972-15.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>IMU ed immobile oggetto di comodato</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno - Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;usufruttuario dispone dell&#8217;immobile e può concederlo in locazione o in comodato anche al nudo proprietario. Il comodatario, con il consenso del comodante, può concedere in locazione l&#8217;immobile ricevuto in comodato ma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 394/E del 22 ottobre 2008, ha puntualizzato che: «i redditi fondiari, così come disposto dall’articolo 26 del Tuir, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;usufruttuario dispone dell&#8217;immobile e può concederlo in locazione o in comodato anche al nudo proprietario. Il comodatario, con il consenso del comodante, può concedere in locazione l&#8217;immobile ricevuto in comodato ma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 394/E del 22 ottobre 2008, ha puntualizzato che: «<em><i>i redditi fondiari, così come disposto dall’articolo 26 del Tuir, «&#8230;concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso</i></em>». Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal padre comodante al figlio comodatario; ciò in quanto il comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, è un contratto a effetti &#8220;obbligatori&#8221; e non &#8220;reali&#8221; che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto &#8220;personale&#8221; di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un &#8220;altro diritto reale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dall&#8217;usufruttuario-comodante al comodatario-locatore, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato, anche in quest’ipotesi, all&#8217;usufruttuario dell’immobile. Il reddito derivante dalla locazione, ridotto forfettariamente del 15%, se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%, va imputato all&#8217;usufruttuario e, da questi, dichiarato nel quadro RB del modello di dichiarazione Unico; qualora sussistano i presupposti indicati nell’articolo 8, comma 1, della legge 431 del 9 dicembre 1998, il reddito imponibile derivante dalla locazione parziale dell’appartamento, è ridotto di un ulteriore 30% in virtù del beneficio previsto dalla succitata disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della tassazione, questo significa che il proprietario che concede ad un figlio o ad un genitore un’abitazione ha diritto alle stesse agevolazioni dell’imposta municipale propria (IMU); restano ferme le esclusioni dalle detrazioni per gli immobili di lusso e le eventuali eccezioni stabilite dai Comuni, poiché, in tema di tasse immobiliari, l&#8217;ultima parola spetta sempre ai Sindaci; questi ultimi infatti possono prevedere requisiti più restrittivi, ad esempio imponendo una soglia massima di reddito per questa esenzione risultate dall&#8217;ISEE. Questa scelta si è rivelata non esente da critiche posto che si tratta di una tassa sul patrimonio e non sul reddito; alcuni Comuni invece hanno scelto di non abolire del tutto l&#8217;Imu per le abitazioni concesse in comodato d&#8217;uso gratuito a genitori o figli ma di prevedere detrazioni fino al 50%.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;Ici il soggetto passivo è il comodante, proprietario dell&#8217;immobile o titolare di diritto reale di godimento sullo stesso (articolo 3 del Dlgs 504/92), essendo il comodatario completamente estraneo al prelievo fiscale (circolare n. 7/1106 del 10 giugno 1993, risposta 5.11). Sin dall&#8217;origine non era possibile, da parte dei comuni, assimilare all&#8217;abitazione principale l&#8217;unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a un familiare in quanto, in tal caso, non vi era identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell&#8217;imposta e il soggetto dimorante abitualmente nell&#8217;unità stessa (circolare n. 96/E del 4 aprile 1997). Il potere di assimilazione è stato previsto successivamente, con la disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell&#8217;articolo 59 del Dlgs 446/97, in virtù della quale ciascuna amministrazione comunale può considerare – con apposita norma regolamentare o deliberazione – abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici (esenzione, detrazione, aliquota ridotta), quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (stabilendo il grado di parentela).</p>
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		<title>ICI e scuole paritarie cattoliche, commento alle sentenze 14225 e 14226 2015 delle Corte di Cassazione e spunti di riflessione</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>

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		<description><![CDATA[La vicenda processuale delle due sentenze riguarda la stessa tematica, ovvero la richiesta di pagamento dell&#8217;ICI formulata dal Comune di Livorno, per gli anni che vanno dal 2004 al 2009 e che ha come soggetti passivi due enti religiosi che svolgono l’attività scolastica e chiedono l&#8217;esenzione dal tributo. Molto interessante è l&#8217;analisi delle modifiche normative [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La vicenda processuale delle due sentenze riguarda la stessa tematica, ovvero la richiesta di pagamento dell&#8217;ICI formulata dal Comune di Livorno, per gli anni che vanno dal 2004 al 2009 e che ha come soggetti passivi due enti religiosi che svolgono l’attività scolastica e chiedono l&#8217;esenzione dal tributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Molto interessante è l&#8217;analisi delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo per stabilire quale di essa era applicabile negli anni oggetto del contenzioso.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L&#8217;originaria formulazione della norma è prevista dall&#8217;art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n.  504 del 1992 e coordinata con l&#8217;art. 16, lettera a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222 che definisce le attività di religione e culto;</li>
<li>A &#8220;completare&#8221; il quadro giuridico si è aggiunto il comma 2-bis, dell&#8217;art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 che ha esteso l&#8217;esenzione alle attività indicate dall&#8217;art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. ICI, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; tale norma a giudizio della Corte è di carattere innovativo e non interpretativo e risulta essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato e sulla concorrenza, tanto che avrebbe dovuto essere disapplicata se fosse rimasta in vigore ed anche per questo ha avuto vita breve.</li>
<li>Infatti, dopo poco tempo l&#8217;art. 39 del D.L.  4 luglio 2006, n. 223 ha riscritto le regole sull&#8217;esenzione previste dal decreto precedente (comma 2-bis, dell&#8217;art. 7 D.L.  n. 203/2005) riconoscendo tale beneficio alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, però anche tale disposizione è stata oggetto di contestazione da parte degli organi comunitari, in quanto considerata non in linea con la disciplina europea in materia di aiuti di stato.</li>
<li>Ciò è tanto più vero che per chiudere l&#8217;indagine aperta dalla Commissione europea C(2012) 9461, è stato approvato l’art. 91-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che ha modificato il testo dall&#8217;art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n.  504 del 1992 stabilendo che sono esenti gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, eccezion fatta per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle indicate dall&#8217;art. 16, lettera a), Legge 20 maggio 1985, n. 222.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tale ricostruzione si può affermare che per gli anni richiesti (2004-2009) si applicava la formulazione originaria, che richiedeva una destinazione esclusiva per il riconoscimento dei benefici fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ribadisce il principio generale della compresenza, per rientrare nell&#8217;esenzione dall&#8217;ICI, del requisito oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività tassativamente elencate dalla legge e di quello soggettivo, rappresentato dal fatto che l&#8217;immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l&#8217;esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lettera c) TUIR).</p>
<p style="text-align: justify;">È pacifico che per il requisito oggettivo l&#8217;onere della prova spetta al contribuente e non basta la documentazione che attesti a priori il tipo di attività cui l&#8217;immobile è esercitato, ma occorre verificare che tale attività, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un&#8217;attività commerciale.<br />
I giudici oltre ad affermare questi principi generali entrano nel caso di specie ed evidenziano gli errori commessi dai giudici di merito:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>avere ritenuto irrilevante il pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti per usufruire della scuola paritaria, mentre esso è invece un fatto rilevatore dell&#8217;esercizio dall&#8217;attività con modalità non commerciali;</li>
<li>avere attribuito rilievo al fatto che la gestione ha un risultato economico negativo;</li>
<li>ritenere che l&#8217;esenzione spetti sempre quando l&#8217;ente si propone finalità diverse da quelle della produzione di reddito.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">I giudici di legittimità, quindi accolgono il ricorso dell&#8217;amministrazione labronica e la conseguenza di tali sentenze è che le scuole paritarie gestite da enti religiosi dovranno pagare l&#8217;ICI per gli anni richiesti.<br />
Queste sentenze riguardano l&#8217;ICI, (l&#8217;imposta comunale sugli immobili) e sicuramente la formulazione originaria della normativa sulle esenzioni alla luce della ricostruzione dei giudici, vale fino all&#8217;annualità 2011.<br />
A partire dal 2012, infatti cambia il quadro normativo e l&#8217;ICI è sostituita dall&#8217;IMU, introdotta dall&#8217;art. 13 del  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia).<br />
Il comma 1, dell&#8217; art. 91-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, si applica dal 1° gennaio 2012 ed inoltre comma 4, del medesimo decreto ha abrogato il comma 2-bis, dell&#8217;art. 7 D.L. n. 203/2005, quindi sono esentati solo gli immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali con modalità istituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire dal 1° gennaio 2013 si applicano le regole fissate dal decreto n. 200 del 2012 del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in applicazione del comma 3, dell&#8217; art. 91-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, integrato dall’art. 9 comma 6, del D.L. n. 174/2012, ovvero nei casi di utilizzazione mista dell&#8217;immobile, cioè nelle ipotesi di svolgimento di attività commerciali e istituzioni in modo congiunto senza che sia possibile procedere ad un separato accatastamento per distinguere la porzione di immobile in cui si svolge l’attività meritoria di tutela da quella commerciale</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre quindi che il possessore dell’immobile presenti apposita dichiarazione e l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzo non commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico delle scuole paritarie occorre che siano rispettati requisiti generali e particolari previsti dal regolamento ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il calcolo dell’attribuzione proporzionale del beneficio fiscale appare piuttosto complesso, tuttavia una regola salta all’occhio nel modello dichiarativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il costo medio dello studente (pubblicato sul sito del MIUR utilizzando una tabella Ocse) è inferiore o uguale al corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale l’attività didattica non è assoggettabile a imposizione, perché significa che l’attività didattica è svolta con modalità non commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale soluzione non sembrerebbe allineata con i principi fissati da queste due sentenze della Cassazione, inoltre questo criterio appare “inedito”, perché non è indicato da nessuna legge e neanche dall’ultimo Regolamento ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">La lett. c) dell’art. 4 comma 3, di questo provvedimento indica come requisito ulteriore di natura economica perché l’attività didattica sia effettuata con modalità non commerciali, che essa sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di importi simbolici e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.</p>
<p class="r"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/08/2015n14225.pdf" target="_blank">Sentenza n. 14225/2015 </a></span></p>
<p class="r"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/08/2015n14226.pdf" target="_blank">Sentenza n. 14226/2015</a></span></p>
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		<title>Cassazione Sentenza n. 14225 dell&#8217;8 LUGLIO 2015</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
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		<description><![CDATA[ICI &#8211; SCUOLE PARITARIE CON RETTE A PAGAMENTO &#8211; ATTIVITA&#8217; COMMERCIALE &#8211; ESENZIONE &#8211; NON SUSSISTE L&#8217;esenzione ai sensi dell&#8217;art. 7 comma 1 lettera i del d.lgs. 504/1992 è limitata all&#8217;ipotesi in cui gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici siano dedicati all&#8217;esercizio in via esclusiva di una attività di religione o di culto tra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">ICI &#8211; SCUOLE PARITARIE CON RETTE A PAGAMENTO &#8211; ATTIVITA&#8217; COMMERCIALE &#8211; ESENZIONE &#8211; NON SUSSISTE</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esenzione ai sensi dell&#8217;art. 7 comma 1 lettera i del d.lgs. 504/1992 è limitata all&#8217;ipotesi in cui gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici siano dedicati all&#8217;esercizio in via esclusiva di una attività di religione o di culto tra le quali non rientrano le attività didattiche,così come le alberghiere salvo che siano svolte con modalità non commerciali e cioè senza pagamento di corrispettivi.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/20150709_snciv_s50_a2015_n14225.pdf" target="_blank"><strong>Testo integrale della sentenza</strong></a></span></p>
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