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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Contenzioso</title>
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		<title>La notifica dell’ingiunzione fiscale di pagamento eseguita presso la sede operativa di una societa’</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Di Vita]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul tema dell&#8217;ingiunzione fiscale di pagamento molto si è scritto specie con riferimento alla possibilità di applicare la disciplina codicistica ordinaria ad un istituto che si trova &#8220;a metà&#8221; tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione civile. L&#8217;ingiunzione di pagamento, in effetti, regolata dal R.D. 639/1910, è istituto giuridico che vede talvolta l&#8217;applicabilità del diritto amministrativo e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sul tema dell&#8217;ingiunzione fiscale di pagamento molto si è scritto specie con riferimento alla possibilità di applicare la disciplina codicistica ordinaria ad un istituto che si trova &#8220;a metà&#8221; tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione civile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ingiunzione di pagamento, in effetti, regolata dal R.D. 639/1910, è istituto giuridico che vede talvolta l&#8217;applicabilità del diritto amministrativo e tal altra quella del diritto civile; la distinzione solitamente trova il limite nell&#8217;oggetto dell&#8217;impugnazione per cui si &#8220;andrà&#8221; dinnanzi al Giudice Amministrativo per tutte le questioni relative all&#8217;istituto sotteso e determinante la richiesta di pagamento, mentre si adirà il Giudice ordinario in tutte le ipotesi strettamente correlate alla fase esecutiva dell&#8217;ingiunzione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, giova ribadire sin d&#8217;ora come la prassi tribunalizia per quanto attiene alle procedure esecutive fondate sull&#8217;ingiunzione fiscale non sia sempre univoca e come, specie in tema di notifica, non si contino numerose pronunce atte ad equiparare la disciplina della notifica del titolo esecutivo, per così dire, ordinario a quella dell&#8217;ingiunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo, pertanto, ci si pone l&#8217;obiettivo di analizzare la possibilità di notifica dell&#8217;ingiunzione fiscale presso la sede operativa della società debitrice e non presso la sede legale.</p>
<p style="text-align: justify;">La riflessione trae spunto da una recente sentenza del Tribunale di Genova che ha definitivamente pronunciato dirimendo i contrasti sulla questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa in sintesi la vicenda: con ingiunzione fiscale di pagamento la società *** srl, quale concessionaria per la riscossione dei crediti del Comune di *** richiedeva alla società *** S.p.a. la corresponsione di una somma di denaro a titolo di mancato pagamento del canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del D.Lgs.285/1992 dovuto dalla società debitrice in applicazione del Regolamento approvato dal Comune di *** con Deliberazione del Commissario straordinario con la quale l’Ente Amministrativo aveva introdotto, e precisamente disciplinato, il canone previsto dall’articolo 27 del Codice della Strada quale corrispettivo per le concessioni rilasciate per l’attraversamento od uso della sede stradale e delle relative pertinenze. L&#8217;ingiunzione veniva notificata presso la sede operativa genovese della società debitrice e non veniva impugnata, dando così la possibilità alla società di riscossione di incardinare presso il Tribunale di Genova una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, il cui atto introduttivo veniva sempre notificato presso la medesima sede operativa. Si costituiva la società debitrice contestando i motivi sottesi alla richiesta creditoria avanzata, rilevando il difetto di notificazione dell’ingiunzione fiscale poichè eseguita in un luogo differente rispetto alla sede legale della società e sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito. La società concessionaria, dal canto suo, faceva presente che tra le sedi amministrative vi rientrava proprio quella genovese ove tanto la cartella esattoriale quanto l’atto di pignoramento presso terzi erano stati regolarmente notificati. Parte creditrice rilevava altresì il fatto che, in merito alla questione, vertente proprio sulla correttezza di tal tipo di notificazione eseguita in un luogo differente rispetto alla sede legale della società, si fosse pronunciata la Corte di Cassazione Sezione VI che, con Ordinanza 10 – 24 novembre 2011, n. 24842, aveva ritenuto valida la notifica eseguita presso la sede effettiva di una società sul presupposto che “<em>in materia di notificazioni, trova piena applicazione la norma di cui all&#8217;art. 46 cpv c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest&#8217;ultima</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice dell&#8217;Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza, con Ordinanza del 30 giugno 2015 così decideva: <em>“rilevato che l’ingiunzione di pagamento emessa da Ica srl per conto del Comune di R. è stata notificata a mezzo posta alla società E.D. S.p.a. in via C. e in tal luogo è stata regolarmente ritirata da persona addetta alla ricezione la quale ha apposto la propria firma sull’avviso di ricezione; rilevato che E.D. Spa si è costituita in giudizio con comparsa del 25 maggio 2015, eccependo l’incompetenza territoriale di questo giudice in favore del Tribunale di Roma, luogo ove ha sede la società, e la nullità della notificazione dell’ingiunzione fiscale, ai sensi dell’art.19 e 26 bis c.p.c; (&#8230;omissis), rilevato che l’art.26 bis, secondo comma c.p.c. novellato con legge 162/2014 fissa la competenza territoriale del Giudice dell’Esecuzione forzata di crediti nel dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora, la sede; rilevato che, in tema di notifica alla persona giuridica, l’art.19 cpc indica come luogo alternativo di notifica quello in cui la persona giuridica ha uno stabilimento; rilevato che, per giurisprudenza consolidata, è valida la notifica alla persona giuridica eseguita in un luogo dove questa ha una sede effettiva anche se diversa da quella legale (Cass.sez.III 19.11.2003 n.1751; Cass.Sez.I 19.4.1995 n.4399); rilevato che, per stessa ammissione della debitrice, in Genova, (omissis&#8230;) esiste l’unità locale *, che costituisce “una delle molti sedi amministrative perché vi sono uffici costituenti l’Esercizio di Genova”; rilevato, dunque, che in tali luoghi la debitrice ha sedi operative, tanto è vero che gli atti sono stati ritirati da persone addette; (&#8230;omissis), P.Q.M. Il GE rigetta l’eccezione e provvede con l’assegnazione con separata ordinanza&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice ligure ha, pertanto, inteso uniformare la disciplina della notifica dell&#8217;ingiunzione fiscale alla disciplina della notifica di un &#8220;tradizionale&#8221; titolo esecutivo; tale pronuncia appare di fondamentale importanza perchè spiana la strada alla possibilità di incardinare la fase esecutiva nel luogo in cui il debitore ha una sede operativa e non soltanto nel luogo ove è presente la sede legale della società. Quest&#8217;ultimo fatto risulta di fondamentale importanza specie nei casi in cui l&#8217;esecuzione debba essere intentata nei confronti di una società operante sull&#8217;intero territorio nazionale, dando quindi la possibilità di mantenere la fase esecutiva &#8220;vicina&#8221; alla realtà da cui trae origine il debito originario.</p>
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		<title>Riforma del processo tributario e strumenti deflattivi del contenzioso</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 24 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, contenente la riforma di alcuni istituti dell&#8217;ordinamento tributario.  In linea generale, l&#8217;intervento normativo ha previsto l&#8217;estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; l&#8217;estensione della tutela cautelare al processo tributario; l&#8217;immediata esecutività delle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data 24 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, contenente la riforma di alcuni istituti dell&#8217;ordinamento tributario.</p>
<p style="text-align: justify;"> In linea generale, l&#8217;intervento normativo ha previsto</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;</li>
<li>l&#8217;estensione della tutela cautelare al processo tributario;</li>
<li>l&#8217;immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non passate in giudicato;</li>
<li>l&#8217;ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all&#8217;assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie;</li>
<li>il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per quanto qui interessa, ci soffermeremo sul primo di questi punti e, dall’esame di esso, emerge che il legislatore ha esteso il reclamo finalizzato alla mediazione (art. 17- bis del decreto) a tutte le controversie indipendentemente dall&#8217;ente impositore (finora l&#8217;istituto era riservato alle sole cause dell&#8217;Agenzia delle Entrate).</p>
<p style="text-align: justify;">È stato lasciato inalterato il tetto di 20.000 euro di valore delle cause per le quali è obbligatorio il reclamo, nonostante le numerose proposte di innalzamento dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reclamo è stato inoltre esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite ecc.) che, a causa del valore indeterminabile ne sarebbero state escluse e, dal punto di vista soggettivo, è stato esteso sia agli Agenti della riscossione (Equitalia) che ai soggetti iscritti nell&#8217;albo di cui all&#8217;art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (i concessionari della riscossione, per gli enti che non si avvalgono dell&#8217;Agente Equitalia).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con le modifiche apportate all&#8217;articolo 17-bis, anche le controversie proposte avverso atti reclamabili possono essere oggetto di conciliazione; ciò al fine di potenziare gli istituti deflattivi non solo nella fase anteriore alla instaurazione del giudizio ma anche in quella di pendenza di causa; la conciliazione poi è stata estesa anche al giudizio di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE (ART. 17-BIS)</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione in esame prevede che il ricorso diventi procedibile solo una volta trascorso il tempo utile (novanta giorni, oltre la sospensione feriale dei termini laddove prevista) per esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite. Il nuovo meccanismo risulta in concreto attuato dalla previsione che il ricorso produce anche gli effetti del reclamo, che può o meno contenere una dettagliata proposta di mediazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;ambito di applicazione oggettivo dell&#8217;istituto, si conferma che sono soggette a reclamo tutte le controversie di valore non superiore ai 20.000 euro (ivi comprese quelle di rimborso, non espressamente previste nel testo attuale).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i commi 1 e 10 dell&#8217;art. 17-bis prevedono che non sono reclamabili esclusivamente gli atti di valore indeterminabile e gli atti di recupero di aiuti di stato di cui all&#8217;art. 47-bis.</p>
<p style="text-align: justify;">È stata invece prevista la reclamabilità degli atti di cui all&#8217;art. 2, comma 2, primo periodo, relativi al classamento ed all&#8217;attribuzione di rendita catastale, pur essendo questi di valore indeterminabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, invece, all&#8217;ambito soggettivo di applicazione, l&#8217;istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ sempre ammessa poi la conciliazione giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto invece agli Agenti della riscossione ed ai soggetti privati di cui all&#8217;articolo 53 del d.lgs. n. 446/97, il comma 9 della disposizione in esame prevede che il reclamo risulti applicabile solo ove compatibile. Tenuto conto che tali soggetti non hanno la disponibilità del tributo, si ritiene che l’unica applicazione sia relativa ai casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento da essi emesse, ovvero di impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di ipoteche (art. 19, comma I, lett. e-bis) ed e-ter) del decreto).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del comma 6 del predetto articolo 17-bis, qualora la procedura amministrativa di reclamo abbia esito positivo, la mediazione si perfeziona con il versamento &#8211; entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell&#8217;accordo tra le parti &#8211; dell&#8217;intero importo ovvero della prima rata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la mediazione ha per oggetto rimborsi d&#8217;imposta, la stessa si perfeziona sin dal momento della sottoscrizione dell&#8217;accordo; detto accordo deve contenere l&#8217;indicazione delle somme dovute con i termini e le modalità di pagamento e costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Detto titolo, quindi, consente al contribuente nei casi in cui la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato di agire in via monitoria davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo, la giurisprudenza ha infatti precisato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l&#8217;Amministrazione abbia riconosciuto la definitiva spettanza del tributo (Cass.15.10.2009 n. 21893).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto disposto dal comma 7 dell&#8217;articolo 17-bis, le sanzioni sono dovute nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi del medesimo criterio di irrogazione della sanzione previsto nella conciliazione, fatta salva la diversa percentuale applicabile. Viene confermata la disposizione secondo la quale sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, ai sensi del comma 8 dell&#8217;articolo in esame si prevede che, in pendenza del termine utile a concludere la mediazione, la riscossione delle somme dovute in base all&#8217;atto oggetto di contestazione sia sospesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle controversie di cui all’art. 17-bis le spese del giudizio sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">CONCILIAZIONE IN UDIENZA E DEFINIZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA E DI SANZIONI (ARTT. 48-BIS E 48-TER).</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;articolo in esame si riconosce a ciascuna delle parti la possibilità, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l&#8217;udienza di discussione, di presentare alla Commissione tributaria davanti alla quale pende la causa l&#8217;istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 del predetto articolo stabilisce che il giudice, dopo un vaglio preliminare dell’istanza, laddove ritenga che sussistano i presupposti di ammissibilità della stessa (ammissibilità del ricorso introduttivo, imposte di competenza della Commissione tributaria, esistenza del potere di conciliare ecc..), inviti le parti alla conciliazione; qualora l&#8217;accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice può, comunque, concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l&#8217;eventuale perfezionamento dell&#8217;accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il comma 3 dispone che la conciliazione debba risultare da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d&#8217;imposta, di sanzioni e interessi; detto verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all&#8217;ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al comma 4 della disposizione in esame, in caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate; trattasi di disposizioni comuni alla conciliazione perfezionatasi in udienza e fuori udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 1 del predetto articolo stabilisce che, in caso di conciliazione, le sanzioni amministrative si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi del medesimo criterio di determinazione della sanzione previsto nella mediazione, fatta salva l&#8217;incremento della percentuale applicabile, posto che la definizione della controversia avviene in una fase successiva del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 dell&#8217;art. 48-ter dispone che il versamento dell&#8217;intero importo o della prima rata debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell&#8217;accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p>
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		<title>Le SS.UU. della Cassazione risolvono positivamente il contrasto sull’impugnabilità dell’Estratto di ruolo</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iconio Massara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo oltre un anno di attesa, emettono la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, che ha ammesso la possibilità, per il contribuente, di impugnare la cartella di pagamento mediante l’estratto di ruolo. Si ripristina una situazione di giustizia sostanziale e di parità delle armi tra contribuente e fisco, che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo oltre un anno di attesa, emettono la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, che ha ammesso la possibilità, per il contribuente, di impugnare la cartella di pagamento mediante l’estratto di ruolo. Si ripristina una situazione di giustizia sostanziale e di parità delle armi tra contribuente e fisco, che qualche sentenza discutibile della Cassazione aveva messo in discussione, risolvendo così un contrasto giurisprudenziale che sussisteva da tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, più volte le commissioni tributarie provinciali, regionali nonché la Corte di Cassazione si sono pronunciate sull’argomento, pervenendo a decisioni opposte e tra loro contrastanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, vanno innanzitutto  menzionate le sentenze della Cassazione nn. 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004, con le quali la Suprema Corte ha ritenuto l’estratto di ruolo non impugnabile sulla base della natura di “atto interno” al concessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Di avviso totalmente contrario la recente sentenza n. 2248 del 03 febbraio 2014, nella quale si conferisce rilevanza preminente – ai fini della “instaurazione del rapporto giuridico di riscossione” – al momento di formazione del ruolo. La diretta impugnazione dell’estratto di ruolo, secondo tale orientamento, troverebbe legittimazione proprio nella formazione del ruolo, ovvero “<em>l’atto con cui l’Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Di uguale tenore anche le sentenze nn. 742/2010 e 27385/2008, con le quali viene affermata la possibilità di impugnazione di ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa impositiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Le pronunce che ritenevano ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, si pongono in continuità logica con quelle che ritengono non tassativo l’elenco degli atti impugnabili di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi l’impugnabilità riconnettere alla natura di atto “sostanzialmente impositivo” e prodromico alla riscossione coattiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento non univoco sulla materia aveva indotto la Sesta Sezione Civile della Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 16055 dell’11 luglio 2014 a rimettere gli atti al Primo Presidente, ritenendo opportuno devolvere alle Sezioni Unite la controversia riguardante la questione della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo tributario.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo il principio di diritto che viene stralciato dalla sentenza delle SS.UU. n. 19704 del 2 ottobre 2015,: “<em>E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il contribuente, così, può impugnare la cartella di pagamento, anche se la stessa sia stata invalidamente notificata, pure nel caso in cui ne viene a conoscenza mediante l&#8217;estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella lettura della sentenza vi è un passaggio sottile che determina la soluzione ai contrasti precedentemente maturatisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto le pronunce che ritenevano inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo fondavano il loro convincimento sulla base del presupposto che questo era atto interno al concessionario e perciò non potesse avere rilevanza esterna.</p>
<p style="text-align: justify;">Le SS.UU. risolvono questo contrasto sostenendo che nel documento denominato estratto di ruolo è contenuta la pretesa tributaria che passa tramite due atti entrambi impugnabili che sono ruolo e cartella.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza viene affermato il principio inserito nell’art. 19 D.Lgs. 546/92, e cioé che un atto non validamente notificato può essere impugnato unitamente all’atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Perciò</span><span style="text-decoration: underline;"> può essere impugnata la cartella, anche se invalidamente notificata, della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l&#8217;estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il ragionamento fatto dai Giudici della Suprema Corte, parte dalla differenza terminologica e sostanziale tra i concetti di &#8220;ruolo&#8221; ed &#8220;estratto di ruolo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo, è atto tipico, e cioè un atto impositivo espressamente previsto dalla legge, e rispetto al quale è previsto dall’art. 19 citato, sia impugnabilità che i termini perentori per l&#8217;impugnazione. Il ruolo è un &#8220;provvedimento&#8221; proprio dell&#8217;ente impositore, contenente una pretesa economica dell&#8217;ente suddetto nei confronti di un soggetto perfettamente determinato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;estratto di ruolo, invece, è e resta sempre solo un &#8220;documento&#8221;, un estratto di sintesi della pretesa tributaria e degli elementi con cui è stata formata (il ruolo) e comunicata al contribuente (la cartella).</p>
<p style="text-align: justify;">L’importante e sottile precisazione delle Sezioni Unite, è legata al fatto che in discussione non sia in realtà l’impugnazione del documento, ma bensì della pretesa in esso contenuta, e pone il problema di validità della cartella invalidamente notificata e conosciuta attraverso l&#8217;estratto di ruolo, precisando che le considerazioni svolte ben possono riferirsi anche alla impugnazione del ruolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto il contribuente non impugnerà il “documento estratto di ruolo”, ma certamente avrà interesse ad impugnare il contenuto del documento stesso ossia gli atti che l&#8217;estratto indica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali atti (iscrizione in un ruolo per un preciso credito, relativa cartella di pagamento e notificazione della medesima) risultano univocamente impugnabili per espressa previsione di legge (artt. 19, lett d, e 21, primo comma, d.lgs. 546/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">La problematica risolta è di grande importanza atteso che spesso i contribuenti si trovavano nell’impossibilità di avere qualsiasi forma di tutela rispetto a debiti o presunti debiti che Equitalia ritiene sussistenti, ma che in realtà a mezzo di una attività giudiziaria potrebbero essere annullati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi, ad esempio a cartelle mai notificate o irregolarmente notificate, rispetto alle quali un contribuente neppure conosce di avere un determinato debito fiscale che però per Equitalia esiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora basta pensare a posizioni rispetto alle quali è oramai maturata la prescrizione che rimangono giacenti presso il Concessionario della Riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema è molto rilevante in quanto nell’impostazione del processo tributario e delle norme che lo regolamentano, il Giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie è un giudizio di carattere impugnatorio, si può cioè strutturare solo per l’impugnazione di un atto notificato da un soggetto impositore che il contribuente può decidere di contestare strutturando un processo dinanzi alle CTP. Ma, per riprendere i casi sopra citati, se Equitalia non notifica atti ad un contribuente per molti anni, lo stesso non potrà mai vedere soddisfatte le proprie ragioni e non potrà mai avere giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">E neppure il ragionamento fatto da qualcuno nel mondo del diritto può ritenersi valido, e cioè che se Equitalia non notifica un atto, il contribuente non rischia nulla e quindi è irrilevante la questione sollevata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono delle situazioni nel nostro ordinamento con dei poteri molto penetranti di Equitalia che incidono sulla sfera patrimoniale dei contribuenti, senza neppure notificargli un atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi all’obbligo che ha la pubblica amministrazione, prima di inoltrare un pagamento al di sopra di determinati importi ad un soggetto, impresa, libero professionista o altri, di effettuare una comunicazione formale ad Equitalia che sta per effettuare quel determinato pagamento. Qualora il soggetto beneficiario del pagamento avesse debiti iscritti a ruolo con Equitalia la stessa, senza neppure notificare un atto al contribuente, avrebbe il potere di pignorare le somme, ed il soggetto beneficiario del credito lo vedrebbe svanire senza neppure potersi adeguatamente tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza considerare poi la valutazione assolutamente negativa che gli Istituti bancari fanno per i soggetti che hanno esposizioni nei confronti di Equitalia, che certamente incidono sulla disponibilità ad elargire credito, che è necessario al fine di consentire l’attività di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed allora è di tutta evidenza che questa apertura decisa verso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo (rectius della cartella e del ruolo da esso portato) appare quanto mai opportuna, al fine di consentire ai contribuenti una tutela adeguata che consenta di avere giustizia per rivendicare i propri diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò anche in relazione al fatto che ritenere impugnabile l’estratto di ruolo non significa dare ragione necessariamente al contribuente, ma significa eliminare un tappo ed aprire un filtro alla valutazione di interessi di soggetti che poi, nel merito del giudizio potrebbero avere ragione o meno, qualora Equitalia dimostrasse che, per rifarsi agli esempi sopra elencati, una cartella è stata regolarmente notificata o una prescrizione non è maturata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/19704_10_15.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo della sentenza</span></strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Verifica delle offerte anomale – Scorrimento della graduatoria – Aggiudicazione – Sentenza del Consiglio di Stato n. 4209/2015</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 11:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti]]></category>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 4209/2015, depositata in data 8/9/2015, il Consiglio di Stato – sez. III – ha sancito che, verificata l’anomalia dell’offerta prima classificata, la graduatoria resta ferma e la Commissione deve procedere progressivamente nei confronti delle successive offerte, sino ad individuare la migliore offerta non anomala sulla base dell’unica, originaria graduatoria formata all’esito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4209/2015, depositata in data 8/9/2015, il Consiglio di Stato – sez. III – ha sancito che, verificata l’anomalia dell’offerta prima classificata, la graduatoria resta ferma e la Commissione deve procedere progressivamente nei confronti delle successive offerte, sino ad individuare la migliore offerta non anomala sulla base dell’unica, originaria graduatoria formata all’esito dell’assegnazione dei punteggi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/4209.pdf" target="_blank">Testo della sentenza</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>La notifica degli atti di accertamento e riscossione dei Tributi Locali</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno - Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>

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		<description><![CDATA[Un problema che spesso si pone agli operatori del settore riguarda la notifica degli atti delle procedure esecutive: nello specifico, ci si chiede a chi debbano essere indirizzati, nell&#8217;ambito della verifica e controlli sui tributi degli anni precedenti, i solleciti e/o gli avvisi di accertamento nel caso si riscontri la variazione delle posizioni anagrafiche (persone [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un problema che spesso si pone agli operatori del settore riguarda la notifica degli atti delle procedure esecutive: nello specifico, ci si chiede a chi debbano essere indirizzati, nell&#8217;ambito della verifica e controlli sui tributi degli anni precedenti, i solleciti e/o gli avvisi di accertamento nel caso si riscontri la variazione delle posizioni anagrafiche (persone decedute, variazione/cessazione partita iva; fallimento)</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni che si fingono all&#8217;operatore del diritto sono varie ma, in via generale, trattandosi della notifica di atti tributari, non possono non richiamarsi le norme del codice di procedura civile afferenti la notifica e le specifiche norme attinenti alla notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti tributari in genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente poi alle singole questioni, emerge che, relativamente alla notifica a persona deceduta, l&#8217;atto intestato ad esso può essere notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell&#8217;ultimo domicilio del de cuius sempreché questi non abbiano fornito le proprie generalità e il proprio domicilio ovvero l&#8217;ufficio non fosse a conoscenza del decesso (Cass. 8272/2006; Cass 13504 e 10659 del 2003). L&#8217;art 65 comma 2 del DPR 600/73 prevede che che gli eredi del contribuente hanno l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Tale obbligo deve ritenersi valido anche per i tributi locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente alla notifica alle persone decedute. rileva poi il disposto dell&#8217;art. 6 dello Statuto del Contribuente secondo cui &#8220;Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma deve essere letta in relazione a quanto detto sopra circa il decesso e gli indirizzi degli eredi: la stessa deve essere letta e coordinato con la legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, recante &#8220;Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi&#8221;), secondo cui: &#8220;Qualora l&#8217;interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d&#8217;ufficio all&#8217;acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d&#8217;ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di notifica di atti a soggetti la cui partita Iva sia cessata o chiusa, bisognerà invece avere riguardo alla tipologia della struttura imprenditoriale dell&#8217;attività cessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora si tratti di persone o di società di persone, gli atti andranno notificati alle persone fisiche nei luoghi di residenza o domicilio secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto le ditte individuali o le società di persone sono illimitatamente responsabili dei debiti verso terzi. Qualora si tratti di società di capitali aventi personalità giuridica la questione è diversa; l&#8217;art 2495 c.c. prevede che la semplice cancellazione della società dal registro delle imprese determina l&#8217;estinzione di essa; conseguentemente, una volta cancellata, la società di capitali non esiste più e non è più idonea a ricevere atti. È possibile solamente notificare l&#8217;atto al liquidatore e/o ai soci specificando le ragioni di tale scelta e cioé la colpa del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 o la indicazione delle somme ricevute dai soci in base al bilancio finale di liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva tal proposito, quanto detto dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 del 02.04.2015, in cui la Corte, dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e dopo aver richiamato i suoi precedenti specifici, e cioè le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, ha affermato che, per effetto della riforma societaria del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese, delle società di persone, ne comporta l’estinzione (efficacia dichiarativa) con la conseguente incapacità di agire in giudizio. Per gli Ermellini inoltre, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cassazione sezioni unite, n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013; ex pluribus, Cassazione n. 1677, n. 9110 e n. 12796 del 2012; n. 24955 del 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva infine che il decreto delegato sulle semplificazioni fiscali, al comma 4 dell&#8217;articolo 28 stabilisce inaspettatamente che &#8220;ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni e interessi, l&#8217;estinzione della società di cui all&#8217;articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese&#8221;; è pensabile, allora, che la società &#8211; dopo la cancellazione &#8211; sia ancora rappresentata dal liquidatore che, ai soli fini fiscali, continuerà ad assolvere i compiti che il Codice civile gli attribuisce.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che la variazione della ragione sociale e della partita iva contemporaneamente presuppone che si sia costituto un soggetto giuridico diverso; quindi se nella sostanza lo stesso soggetto continua a gestire la stessa attività, dal punto di vista giuridico si tratta di un soggetto diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente infine al fallimento, la notifica degli atti deve essere effettuata al curatore fallimentare. Ai sensi degli art. 43 e 44 della legge fallimentare, il fallito perde la legittimazione processuale e sostanziale che viene assunta dalla curatela fallimentare la quale subentra a ogni effetto al soggetto fallito; si é affermato però il principio della doppia notifica (al curatore ed al fallito) qualora si tratti di crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente (Cass. 14987/2000 e Cass.6937/2002).</p>
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		<title>Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/e del 7 agosto 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

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		<description><![CDATA[Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso. Tali disposizioni si applicano anche ai tributi locali in quanto per essi valgono i medesimi principi stabiliti per i tributi erariali. Testo della circolare]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso.</em></p>
<p>Tali disposizioni si applicano anche ai tributi locali in quanto per essi valgono i medesimi principi stabiliti per i tributi erariali.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/ae_29e_7815.pdf" target="_blank">Testo della circolare</a></span></strong></p>
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		<title>L&#8217;architetto può difendere</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 7179/64/2014) in tema di soggetti abilitati alla rappresentanza in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie; la pronuncia acquista maggiore vigore perché conferma la volontà del Legislatore di ampliare il numero dei soggetti abilitati alla difesa, seppure in determinate materie, innanzi ai giudici tributari Per i giudici [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 7179/64/2014) in tema di soggetti abilitati alla rappresentanza in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie; la pronuncia acquista maggiore vigore perché conferma la volontà del Legislatore di ampliare il numero dei soggetti abilitati alla difesa, seppure in determinate materie, innanzi ai giudici tributari</p>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici lombardi infatti, anche l’architetto può difendere il contribuente nelle liti fiscali relative all’ICI purché si tratti di questioni tecnico-catastali e urbanistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda sottoposta all&#8217;esame del Collegio riguardava un contribuente che si era avvalso di un architetto per opporsi innanzi al giudice tributario e contestare degli accertamenti a lui notificati dal Comune, accertamenti con cui l&#8217;Ente Locale contestava la base imponibile delle aree edificabili dichiarate, considerando la stessa inferiore ai valori di mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contribuente si opponeva ed impugnava l&#8217;atto dinanzi ai giudici provinciali, sul presupposto che una ridotta capacità edificatoria dell&#8217;area giustifica un minor versamento; l&#8217;Ente si costituiva in giudizio e contestava sotto vari punti l&#8217;atto di difesa del ricorrente, tra questi ritenendo il ricorso inammissibile perché la difesa era stata affidata ad un architetto.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di primo grado, però, non ravvisavano sul punto irregolarità e ritenevano legittima la sottoscrizione dell&#8217;atto da parte di un architetto sul presupposto che &#8220;<em><i>al secondo comma dell’articolo 12 del Dlgs 546/92 sono previste le figure professionali abilitate all’assistenza tecnica, se iscritti negli appositi albi; tra questi è espressamente prevista la figura degli architetti</i></em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale pronuncia si opponeva il Comune e la questione arrivava innanzi ai giudici di secondo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la Commissione Tributaria Regionale, le eccezioni dell&#8217;appellante sono da respingere e, di conseguenza, la sentenza da confermare; per il Collegio infatti, l’architetto risulta essere un difensore abilitato anche per l’ICI per varie ragioni: perché &#8220;<em><i>l’articolo 12 del Dlgs 546/92 elenca, tra gli altri abilitati all’assistenza tecnica, anche gli architetti</i></em>&#8220;, perché la controversia &#8220;<em><i>investe questioni squisitamente tecniche attinenti la superficie dell’area sottoposta al tributo in relazione alle risultanze catastali e al piano di lottizzazione e alla portata dello strumento urbanistico</i></em>&#8221; e perché la norma che consente agli architetti la difesa nel processo tributario &#8220;<em><i>non contiene alcun esplicito riferimento in via esclusiva agli atti emessi dall’agenzia del Territorio</i></em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione Civile sez. V 22/4/2015 n. 8151 Impugnazione sentenza – notifica della sentenza a mezzo raccomandata A.R. – Ammissibilità</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Laddove la notifica della sentenza avvenga  mediante spedizione diretta con raccomandata AR, in linea con quanto previsto per gli atti di accertamento dei tributi locali ai sensi della legge 296/2006, non trova applicazione il richiamo - disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, - al modello previsto dall'art. 137 c.p.c. e ss., che prevede nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c., comma 2, e della L. n. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1, la redazione di apposita relata di notifica sull'originale e la copia dell'atto da parte dell'Ufficiale giudiziario. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Con sentenza 14.6.2011 n. 95 la Commissione tributaria della regione Emilia-Romagna accogliendo l&#8217;appello proposto da C.L. ed in totale riforma della decisione di prime cure, dichiarava illegittimo l&#8217;avviso di accertamento emesso dall&#8217;Ufficio di Faenza della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il recupero ad imponibile ai fini IVA, IRPEF ed IRAP di compensi prodotti nell&#8217;anno 2002 relativi all&#8217;attività professionale di pilota.</p>
<p align="JUSTIFY">I Giudici territoriali ritenevano che il C., anagraficamente iscritto nel registro dell&#8217;AIRE essendosi trasferito fin dal 1994 nel Principato di Monaco, avesse fornito prove idonee a superare la presunzione legale di cui all&#8217;art. 2, comma 2 bis, TUIR, dimostrando che non era in Italia la sede principale dei propri affari ed interessi, come emergeva dalla proprietà di un immobile adibito a residenza familiare in Montecarlo, dalla circostanza che aveva contratto matrimonio con una cittadina di quello Stato, dalle fatture emesse per le utenze dei servizi essenziali relative a detto immobile, nonchè dalla documentazione attestante spese effettuate all&#8217;estero ed ancora dalla permanenza del contribuente, per la maggior parte del periodo di imposta, all&#8217;estero in quanto impegnato nella preparazione e partecipazione alle gare motociclistiche.</p>
<p align="JUSTIFY">Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, deducendo quattro motivi, con atto notificato nel domicilio eletto presso il difensore abilitato all&#8217;assistenza tecnica, ai sensi della L. 19 giugno 2009, n. 69, art. 55, spedito mediante raccomandata AR n. (OMISSIS) in data 30.7.2012 cron. 7146.</p>
<p align="JUSTIFY">Ha resistito il contribuente con controricorso, eccependo pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine breve di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, e per omessa indicazione degli atti e documenti ai sensi dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).<br />
La causa perveniva alla udienza 13.6.2013 avanti la 6^ sezione di questa Corte che con ordinanza in pari data rimetteva la causa alla 5^ sezione per la trattazione in pubblica udienza.<br />
Il resistente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p align="CENTER"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p align="JUSTIFY">La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine breve di impugnazione stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, è fondata.</p>
<p align="JUSTIFY">Come ammesso anche dalla Agenzia delle Entrate, nella memoria difensiva depositata in data 5.6.2013, il contribuente ha provveduto a notificare la sentenza di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, mediante spedizione in data 26.4.2012 della raccomandata AR n. (OMISSIS), pervenuta alla Direzione provinciale di Ravenna della Agenzia delle Entrate in data 2.5.2012.<br />
Il contribuente ha inoltre provveduto a depositare presso la Segreteria della CTR della Emilia-Romagna la copia autentica della sentenza con le ricevute di spedizione e di ritorno della raccomandata.<br />
Il termine di decadenza di gg. 60 per la proposizione del ricorso in cassazione è scaduto in data 2.7.2012 (essendo festivo il giorno 1 luglio), mentre il ricorso è stato proposto dalla Agenzia con atto notificato mediante spedizione di raccomandata AR in data 30.7.2012.<br />
Si è difesa la Agenzia fiscale deducendo la nullità della notifica della sentenza di appello in quanto il rinvio disposto dal medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, art. 16, indurrebbe a ritenere che anche nel caso di notifica diretta, a cura di parte, a mezzo raccomandata AR, sarebbe comunque richiesta la redazione della &#8220;relata di notifica&#8221; sulla copia della sentenza notificanda, come si evincerebbe dalla disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1999, art. 16, comma 2, (&#8220;le notificazioni sono fatte secondo le norme dell&#8217;art. 137 c.p.c. e ss., salvo quanto disposto dall&#8217;art. 17&#8243;).<br />
L&#8217;argomento difensivo non ha pregio.</p>
<p align="JUSTIFY">Premesso che nel disciplinare le modalità di notifica della sentenza di appello ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, dispone che &#8220;Le parti hanno l&#8217;onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell&#8217;art. 16, depositando nei successivi trenta giorni l&#8217;originale o copia autentica dell&#8217;originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all&#8217;avviso di ricevimento, nella segreteria che ne rilascia ricevuta e l&#8217;inserisce nel fascicolo di ufficio&#8221;, osserva il Collegio che la interpretazione della norma fornita dalla Agenzia fiscale non è rispettosa del collegamento sistematico tra detta norma e quella, alla quale viene disposto espresso rinvio, del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, che disciplina le forme della notificazione degli atti del processo tributario, distinguendo in modo inequivoco tra le notificazioni eseguite &#8220;secondo le norme dell&#8217;art. 137 c.p.c. e ss. &#8221; (comma 2) e le notificazioni &#8220;che possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell&#8217;atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento&#8230;..&#8221; (comma 3) e se dirette alla Amministrazione finanziaria od al Concessionario del servizio di riscossione, anche &#8220;mediante consegna all&#8217;impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia&#8221; (comma 3). Pertanto, attribuendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, alla parte interessata, la facoltà di avvalersi della forma di notifica della sentenza che ritiene più opportuna tra quelle sopra indicate, ne segue che laddove tale scelta ricada sulla notifica mediante spedizione diretta con raccomandata AR, non trova applicazione il richiamo &#8211; disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, &#8211; al modello previsto dall&#8217;art. 137 c.p.c. e ss., che prevede nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell&#8217;art. 149 c.p.c., comma 2, e della L. n. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1, la redazione di apposita relata di notifica sull&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto da parte dell&#8217;Ufficiale giudiziario.<br />
Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con la modifica normativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, introdotta dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), conv. in L. 22 maggio 2010, n. 73, che ha eliminato l&#8217;originario rinvio agli &#8220;art. 137 c.p.c. e ss.&#8221;, sostituendolo con il rinvio &#8220;al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16&#8243;, (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5871 del 13/04/2012; e quanto alle notifiche della sentenza precedenti la modifica legislativa: Corte Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3740 del 18/02/2014).<br />
Anche l&#8217;altra tesi difensiva della Agenzia fiscale volta ad ottenere la rimessione in termini della impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto dell&#8217;errore incolpevole indotto dalla &#8220;equivoca&#8221; modalità di notifica della sentenza di appello scelta dal contribuente, non è fondata.<br />
L&#8217;errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane infatti escluso dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;istituto della rimessione in termine già previsto dall&#8217;art. 184 bis cod. proc. civ., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all&#8217;art. 153 c.p.c., comma 2, (che concerne anche il processo tributario: Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3277 del 02/03/2012; id.<br />
Sez. 6 &#8211; 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014), in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile (cfr. Corte Cass. Sez., 6 &#8211; 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010), non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest&#8217;ultima è onerata (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011; Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23323 del 15/10/2013 che, subordina l&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione tardiva, oltre il termine &#8220;lungo&#8221; dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, alla dimostrazione dell'&#8221;ignoranza del processo&#8221;, dovendo la parte fornire prova di &#8220;non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell&#8217;avviso di fissazione dell&#8217;udienza&#8221;), postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza &#8211; e non già una impossibilità relativa, nè tantomeno di una mera difficoltà &#8211; e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8216 del 04/04/2013).</p>
<p align="JUSTIFY">Nella specie la Agenzia fiscale ha prospettato quali circostanze impeditive 1-la mancanza di indicazioni (relata di notifica; avvertimenti), nella copia della sentenza notificata, idonee a rilevare da parte dell&#8217;Ufficio destinatario la volontà del contribuente di portare a conoscenza la decisione ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione; 2-il notevole lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza (14.6.2011) e la notifica mediante spedizione della raccomandata AR (26.4.2012). Tali circostanze avrebbero falsamente indotto a ritenere che la sentenza di appello fosse stata &#8220;comunicata&#8221; dalla parte contribuente soltanto per rendere edotta l&#8217;Amministrazione finanziaria soccombente della correzione dell&#8217;errore materiale (concernente la liquidazione delle spese da distrarsi a favore dei difensori antistatari) disposta dalla CTR con ordinanza in data 8.2.2012 n. 15, come risulta dalla annotazione apposta in calce alla copia della sentenza di appello.<br />
Orbene osserva il Collegio che la prima circostanza è ex se irrilevante, ricadendo nell&#8217;errore di diritto inescusabile sulla norma processuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, che, per la esecuzione della notifica della sentenza tributaria di appello, prevede espressamente che la parte interessata possa avvalersi di un procedimento notificatorio semplificato qual è la spedizione della copia della sentenza in plico senza busta mediante raccomandata AR. Quanto alla seconda circostanza, deve rilevarsi preliminarmente che la esposizione dei fatti della Agenzia fiscale risulta carente, atteso che nel processo tributario, il procedimento di correzione degli errori materiali, si conforma, giusta il rinvio disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile (artt. 287 e 288 c.p.c.), con la conseguenza che &#8211; in assenza di contestazioni della Agenzia delle Entrate in ordine a violazioni del contraddittorio nel procedimento di correzione, ed in difetto di allegazione della ignoranza non imputabile del procedimento di correzione &#8211; deve ritenersi che l&#8217;ordinanza di correzione sia stata emessa all&#8217;esito del procedimento svoltosi nel contraddittorio delle parti, e dunque l&#8217;Ufficio finanziario era stato posto in grado di avere piena contezza del provvedimento di correzione, con la conseguenza che la successiva spedizione a mezzo raccomandata AR della sentenza di appello (corretta), in quanto conforme al modello notificatorio rivolto a far decorrere il termine di impugnazione al fine di conseguire la stabilità della decisione, non poteva in alcun modo legittimare un incolpevole affidamento della Amministrazione finanziaria sull'&#8221;effetto meramente notiziale&#8221; della correzione voluto dal contribuente, difettando lo stesso presupposto (esigenza di portare a conoscenza la correzione dell&#8217;errore materiale) che avrebbe potuto indurre in errore l&#8217;Ufficio finanziario destinatario della notifica della sentenza.</p>
<p align="JUSTIFY">Deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dal resistente ai sensi dell&#8217;art. 96 c.p.c., comma 1, con la memoria depositata, per difetto di prova di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli ulteriori rispetto alle spese di difesa.</p>
<p align="JUSTIFY">Deve essere del pari rigettata la domanda di condanna dell&#8217;Agenzia fiscale soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell&#8217;art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che il presente giudizio è stato instaurato avanti la CTP di Ravenna, con ricorso notificato il 15.10.2007 (cfr. controricorso pag, 3), e la disposizione, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 1, trova applicazione ai soli giudizi instaturati dopo la data 4.7.2009 di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.</p>
<p align="JUSTIFY">In conclusione il ricorso per cassazione, proposto dalla Agenzia fiscale oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese del giudizio di legittimità debbono essere poste a carico della Agenzia fiscale soccombente e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align="CENTER"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p align="JUSTIFY">La Corte:</p>
<p align="JUSTIFY">- dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, come da notula, in Euro 16.400,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge, da distrarsi a favore dell&#8217;avv. Salvatore Cantelli dichiaratosi antistatario;</p>
<p align="JUSTIFY">- rigetta le domande proposte dal rersistente ai sensi dell&#8217;art. 96 c.p.c., commi 1 e 3.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 settembre 2014.</p>
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		<title>La sentenza si sostituisce all&#8217;atto</title>
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		<pubDate>Wed, 06 May 2015 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante pronuncia delle Corte di Cassazione (sentenza n. 4574 del 2015) in merito all&#8217;efficacia della sentenza nel processo tributario: a tal proposito, la Suprema Corte chiarisce in modo netto ed incontrovertibile che la sentenza tributaria si sostituisce all’atto impositivo impugnato. La tematica non è di poco conto e la sentenza chiarisce i dubbi che fino ad [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interessante pronuncia delle Corte di Cassazione (<a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/05/Cass_4574_2015.pdf" target="_blank">sentenza n. 4574 del 2015</a>) in merito all&#8217;efficacia della sentenza nel processo tributario: a tal proposito, la Suprema Corte chiarisce in modo netto ed incontrovertibile che la sentenza tributaria si sostituisce all’atto impositivo impugnato. La tematica non è di poco conto e la sentenza chiarisce i dubbi che fino ad ora erano frequenti nel panorama del processo tributario; sul punto, i Supremi Giudici affermano che la pronuncia è titolo per la riscossione della pretesa da essa avallata che deve avvenire nel rispetto del termine decennale di prescrizione previsto per la “actio iudicati”.</p>
<p style="text-align: justify;">Situazione invece nettamente diversa si verifica nell&#8217;ipotesi in cui all’estinzione del processo non sopravviva alcuna sentenza: in questo caso, opera il termine decadenziale contemplato per la riscossione a fronte del provvedimento resosi definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa impostazione è in linea con il riconoscimento al giudice tributario del potere di statuire sul provvedimento controverso, tramite il relativo contenzioso, e rappresenta anche l&#8217;espressione dell’adeguamento del giudizio tributario a quello civile, i cui principi sempre rilevano nel processo tributario.</p>
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		<title>Il ravvedimento operoso per i Tributi comunali nella nota IFEL del 19 gennaio 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 08:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella NOTA del 19 gennaio 2015 l’IFEL illustra il contenuto dell’art.1, comma 637 della Legge di Stabilità 2015, il quale modifica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decr. legisl. n. 472/1997. Si sostiene, a ragione ad avviso dello scrivente, che l’applicazione della lettera a-bis) del suddetto art.13, che prevede la riduzione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/04/image_03_2014_04_17.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3647" style="border: 1px solid black;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/04/image_03_2014_04_17-300x169.jpg" alt="image_03_2014_04_17" width="300" height="169" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nella NOTA del 19 gennaio 2015 l’IFEL illustra il contenuto dell’art.1, comma 637 della Legge di Stabilità 2015, il quale modifica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decr. legisl. n. 472/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sostiene, a ragione ad avviso dello scrivente, che l’applicazione della lettera a-bis) del suddetto art.13, che prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, debba intendersi con decorrenza dal termine di scadenza del pagamento. Ciò in quanto per i tributi comunali (ad es. IMU e TASI) l’obbligo per la presentazione della dichiarazione sussiste solo in presenza di variazioni inerenti i presupposti impositivi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LINK CORRELATO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2328-nota-ifel-sul-nuovo-ravvedimento-per-i-tributi-comunali" target="_blank">Nota Ifel sul nuovo ravvedimento per i tributi comunali</a></p>
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		<title>CTP MILANO sentenza n. 6087/21/14 del 24/06/14</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio Borin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[AVVISO DI ACCERTAMENTO &#8211; AGENZIA DELLE DOGANE &#8211; NOTIFICA A MEZZO PEC &#8211; INESISTENZA &#200; inesistente la notifica di un avviso di rettifica della dichiarazione doganale, trasmesso dall&#8217;Agenzia delle Dogane e dei monopoli a mezzo posta elettronica certificata: tale modalit&#224; di notifica non pu&#242; essere parificata alla notifica per posta. Lo ha stabilito la Commissione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/img_2014_09_19_002-300x203.jpg" alt="" style="border:1px solid #000000"/></p>
<p>AVVISO DI ACCERTAMENTO &#8211; AGENZIA DELLE DOGANE &#8211; NOTIFICA A MEZZO PEC &#8211; INESISTENZA</p>
<p align="justify">&Egrave; inesistente la notifica di un avviso di rettifica della dichiarazione doganale, trasmesso dall&rsquo;Agenzia delle Dogane e dei monopoli a mezzo posta elettronica certificata: tale modalit&agrave; di notifica non pu&ograve; essere parificata alla notifica per posta.</p>
<p align="justify">Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano, nella sentenza n. 6087/21/14 del 24 giugno 2014.</p>
<p align="justify">Una notificazione &#8211; ricorda la CTP &#8211; pu&ograve; dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni.</p>
<p align="justify">Se non espressamente prevista da una norma, deve ritenersi che la notifica a mezzo PEC esca fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza che possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo PEC. Trattandosi di inesistenza della notifica &#8211; e non di nullit&agrave; &#8211; non pu&ograve; nemmeno trovare applicazione la sanatoria dell&rsquo;eventuale vizio a seguito della proposizione del ricorso.</p>
<p align="justify"><strong>ALLEGATO</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/CTP_MILANO_6087_21_14.pdf" target="_blank">Sentenza &#8211; pdf &raquo;</a></p>
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		</item>
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		<title>Carenza del potere accertativo e difetto di legitimatio ad causam conseguente alla cessazione dell&#8217;affidamento della gestione dei tributi locali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3945&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carenza-del-potere-accertativo-e-difetto-di-legitimatio-ad-causam-conseguente-alla-cessazione-dellaffidamento-della-gestione-dei-tributi-locali</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3945#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 19:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Scirè]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; noto che i Comuni, quando esternalizzano l&#8217;attivit&#224; di accertamento e di riscossione delle proprie entrate avvalendosi dell&#8217;istituto della concessione ai sensi dell&#8217;art. 53 D.Lgs. 446/1997, attribuiscono agli affidatari anche determinati poteri propedeutici e connessi a quelli accertativi ed esattoriali. Costante giurisprudenza ha confermato che tra i suddetti poteri rientra la legittimazione a resistere direttamente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/img_2014_09_19_001-300x176.jpg" alt="" style="border:1px solid #000000"/></p>
<p align="justify">E&rsquo; noto che i Comuni, quando  esternalizzano l&rsquo;attivit&agrave; di accertamento e di riscossione delle proprie  entrate avvalendosi dell&rsquo;istituto della concessione ai sensi dell&rsquo;art. 53  D.Lgs. 446/1997, attribuiscono agli affidatari anche determinati poteri  propedeutici e connessi a quelli accertativi ed esattoriali.</p>
<p align="justify">Costante giurisprudenza ha confermato  che tra i suddetti poteri rientra la legittimazione a resistere direttamente  nel giudizio d&rsquo;impugnazione dell&rsquo;atto impositivo redatto dal concessionario  medesimo (e d&rsquo;impugnare l&rsquo;eventuale Sentenza sfavorevole), senza che si  realizzi alcun litisconsorzio necessario tra il soggetto accertatore e l&rsquo;ente  locale impositore. Pertanto, ogniqualvolta l&rsquo;avviso o l&rsquo;atto di riscossione  dell&rsquo;entrata &egrave; notificato dal concessionario (o, dal c.d. &ldquo;soggetto gestore&rdquo; della  TIA, cos&igrave; come previsto dal combinato disposto di cui all&rsquo;art. 49 commi 13 e 15  D.Lgs. 22/1997 ed all&rsquo;art. 10 D.P.R. 158/1999), il contribuente &egrave; tenuto a  chiamare in giudizio esclusivamente quest&rsquo;ultimo.</p>
<p align="justify">L&rsquo;affidatario del servizio di  accertamento e riscossione dell&rsquo;entrata comunale svolge la suddetta attivit&agrave;  &lt; in piena autonomia, ivi compresa l&rsquo;attribuzione di legittimazione  processuale nelle controversie che involgono la verifica della legittimit&agrave;  degli atti per cui &egrave; costituito e nei quali si concreta la capacit&agrave; impositiva  &gt; (Cassazione nn. 15864/2004, 14668/2005, 1138/2008 e 6773/2010).</p>
<p align="justify">Da quanto sinteticamente esposto  deriva che, nei casi in cui cessi l&rsquo;affidamento &#8211; per naturale scadenza del  contratto/convenzione o per risoluzione &#8211; viene meno ogni potere di  accertamento e di riscossione del soggetto diverso dall&rsquo;ente locale (TAR Friuli  n. 1457 del 24/11/1998). </p>
<p align="justify">Essendo illegittima ogni  manifestazione di ultrattivit&agrave; della societ&agrave; non pi&ugrave; affidataria, &egrave;  indubitabile che l&rsquo;eventuale atto notificato dal soggetto decaduto si configuri  come straripamento di potere da parte dell&rsquo;organo che lo ha emesso, in quanto  adottato in una situazione d&rsquo;incompetenza assoluta. </p>
<p align="justify">Anche per la giurisprudenza  tributaria l&rsquo;avviso successivo alla cessazione del rapporto concessorio con il  Comune &egrave; da ritenersi viziato per carenza di potere (recentissima &egrave; la Sentenza  n. 381/3/14 della C.T.R. Basilicata dep. 23/05/14, che si allinea ad altre  decisioni tra cui ricordo la Sentenza n. 175/4/05 della C.T.R. Lazio dep.  28/02/2006).</p>
<p align="justify">Tuttavia, cosa accade nelle ipotesi  in cui la cessazione dell&rsquo;affidamento sia successiva all&rsquo;instaurazione di un  giudizio dinanzi alla commissione tributaria?</p>
<p align="justify">Infatti pu&ograve; accadere che, impugnato  dal contribuente l&rsquo;avviso legittimamente emesso dal concessionario (o dal soggetto  gestore affidatario della TIA), il Comune riprenda in carico la gestione dell&rsquo;entrata  (o subentri altro ente) dopo che si sia instaurato un giudizio in cui la  societ&agrave; accertatrice si sia gi&agrave; costituita.</p>
<p align="justify">Oppure pu&ograve; accadere ancora che, contro  l&rsquo;eventuale decisione di primo grado che ha annullato (totalmente o  parzialmente) un proprio atto, il concessionario intenda proporre appello  nonostante sia cessato l&rsquo;affidamento del servizio di gestione del tributo  locale.</p>
<p align="justify">Nelle ipotesi sopra accennate, il  problema non riguarda la sussistenza del potere di emettere l&rsquo;atto impugnato (eccezione  di merito da proporsi nel rispetto delle norme sulla preclusione processuale),  ma concerne la <em>legitimatio ad causam</em>,  attiva e passiva, nel duplice aspetto di legittimazione dell&rsquo;affidatario  decaduto ad agire (appellare o ricorrere in Cassazione) e a contraddire, che si  ricollega al principio di cui all&rsquo;art. 81 c.p.c..</p>
<p align="justify">Chiara risulta la nota del 17/03/2003  adottata dall&rsquo;A.n.a.c.a.p. &#8211; associazione rappresentativa dei concessionari  delle entrate locali &#8211; secondo cui, scaduto il contratto o risoltosi in  qualsiasi altro modo il rapporto, il soggetto privato perde ogni prerogativa; infatti,  &lt; non rivestendo pi&ugrave; la qualifica di organo indiretto del comune, deve  astenersi dal compiere tutte quelle attivit&agrave; connesse alla funzione pubblica di  accertare e riscuotere le entrate e deve &ldquo;passare le consegne&rdquo;, ovvero gli atti  della gestione al soggetto subentrante &gt;.</p>
<p align="justify">La <em>legitimatio ad causam</em>, intesa quale capacit&agrave; di essere parte  processuale e d&rsquo;instaurare un giudizio di appello, si differenzia, in modo  significativo, dal mero difetto di rappresentanza processuale. Sappiamo che mentre  la prima &egrave; una condizione per l&rsquo;esercizio dell&rsquo;azione (di resistenza o  impugnazione) che &lt; deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito,  da parte del giudice, in ogni stato e grado del giudizio &gt; (Cassazione nn. 11284/2010,  23670/2008, 4661/2007, 3140/2006, 20819/2006, 501/2001, 6916/1997), il difetto  di rappresentanza &egrave;, viceversa, sanabile, potendo il giudice consentire alla  parte in difetto l&rsquo;ottenimento della ratifica.</p>
<p align="justify">La Cassazione, con Sentenza n.  15537/2000, ha precisato che &lt; il controllo circa la <em>legitimatio ad causam</em>, nel duplice aspetto di legittimazione ad  agire e a contraddire, &egrave; esercitabile d&rsquo;ufficio in ogni stato e grado del  giudizio &gt; e si risolve nell&rsquo;accertare se attore e convenuto assumano,  rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia  giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. </p>
<p align="justify">Ancora pi&ugrave; precisa risulta la  Sentenza n. 25853 del 5 dicembre 2006, con cui la Suprema Corte identifica la <em>legitimatio ad causam</em> con la titolarit&agrave;  del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale  dedotto in causa, prescindendo dall&rsquo;effettiva titolarit&agrave; del rapporto dedotto  medesimo con l&rsquo;obbligo del giudice di verificarne l&rsquo;esistenza in ogni stato e  grado del procedimento. Si legge nella motivazione della Cassazione che &lt;  Essendo il giudice tenuto, ai sensi dell&#8217;art. 182 c.p.c., a verificare  d&#8217;ufficio la regolarit&agrave; della costituzione delle parti, rientra nel suo potere<strong> rilevare di propria iniziativa, anche in  sede impugnatoria,</strong> e salvo il limite dell&rsquo;eventuale formazione del  giudicato interno, <strong>il difetto di  legittimazione, attiva e passiva, siccome trattasi di profilo d&rsquo;indagine che  attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio</strong> &gt;.</p>
<p align="justify">Dunque, nelle ipotesi di cessazione  dell&rsquo;affidamento, anche successiva all&rsquo;inizio del processo, la qualifica di  parte non spetta pi&ugrave; al concessionario/affidatario, n&eacute; questi sar&agrave; legittimato a  promuovere o continuare un eventuale giudizio di appello o di legittimit&agrave;. In  tali casi, sar&agrave; onere dell&rsquo;ente locale, appena ripresa in proprio la gestione,  attivarsi per sostituirsi alla societ&agrave; accertatrice nel contenzioso gi&agrave; in  essere.</p>
<p align="justify">Altra rilevante pronuncia della  Suprema Corte, con cui &egrave; stata esplicitamente esclusa l&rsquo;ultrattivit&agrave;  processuale della decaduta societ&agrave; che gestiva i tributi locali ed ammessa la  possibilit&agrave; di rilevare il difetto in ogni stato e grado, &egrave; la Sentenza n.  20852 del 28/05/2010. Con la suddetta decisione, la Sezione Tributaria della  Cassazione, confermando che il difetto di legittimazione all&rsquo;adozione dell&rsquo;atto  impositivo costituisce un&rsquo;eccezione in senso proprio da sollevarsi  tempestivamente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha,  viceversa, ritenuto rilevabile d&rsquo;ufficio, in ogni stato e grado del giudizio,  la carenza di legittimazione processuale, in quanto eccezione che investe la  capacit&agrave; di un soggetto di essere parte del processo. Difatti, secondo i Giudici  di Piazza Cavour &lt; per espressa disposizione del secondo comma dell&rsquo;art. 57  del d.lgs. 546 del 1992 (identico nel suo contenuto al comma 2 dell&rsquo;art. 345  cod.proc.civ.), il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello  riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto, che il giudice &egrave; tenuto  ad esaminare solo se sollevate dalla parte e non gi&agrave; le eccezioni rilevabili  d&rsquo;ufficio (Cass. n. 11774 del 2007), in quanto relative alla esistenza di  elementi o presupposti che il giudice stesso ha il dovere di accertare, tra i  quali rientra la legittimazione della parte al giudizio &gt;.</p>
<p align="justify">In conclusione, atteso che il comma 2  dell&rsquo;art. 57 del Decreto sul Processo Tributario dispone che &lt; Non possono  proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d&rsquo;ufficio &gt;, sar&agrave;  consentito al contribuente sollevare il difetto di <em>legitimatio ad causam</em> anche in un grado successivo a quello durante  il quale si &egrave; verificato l&rsquo;evento della cessazione del rapporto con l&rsquo;ente  locale, in quanto difetto rilevabile d&rsquo;ufficio che non soggiace a preclusioni.</p>
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		<title>TIA: no al vuoto per pieno</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza 94/1/12, la Commissione Tributaria di primo grado di Trento si &#232; nuovamente occupata di tributi locali con specifico riferimento alla Tariffa di Igiene Ambientale, stabilendo due importanti principi. In primis, per i Giudici in relazione alla determinazione della quota variabile della tariffa, si deve guardare all&#8217;effettiva quantit&#224; di rifiuti prodotti, non potendosi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img style="border: 1px solid black;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/img_2014_08_28_001-263x300.jpg" /></p>
<p align="justify">Con   la sentenza 94/1/12, la Commissione Tributaria di primo grado di Trento si &egrave;   nuovamente occupata di tributi locali con specifico riferimento alla Tariffa di   Igiene Ambientale, stabilendo due importanti principi.<U></U><U></U></p>
<p align="justify"><em>In   primis, </em>per i Giudici in relazione alla determinazione della quota variabile   della tariffa, si deve guardare all&#8217;effettiva quantit&agrave; di rifiuti prodotti, non   potendosi accettare quale valutazione efficace quella che fa riferimento, per la   quantificazione degli stessi rifiuti, al numero degli svuotamenti dei   contenitori dei rifiuti effettuato secondo il principio del cd. &quot;vuoto per   pieno&quot;.</p>
<p align="justify">I   giudici di primo grado poi hanno sentenziato che &#8211; con riferimento all&#8217;aspetto   prettamente processuale della vertenza con riferimento all&#8217;interesse ad agire   del ricorrente soggetto passivo &#8211; manca l&#8217;interesse del ricorrente qualora   questi chieda la non assoggettabilit&agrave; ad IVA delle somme versate &nbsp;a titolo di   tariffa poich&eacute;, essendo soggetto passivo IVA, il ricorrente ha la facolt&agrave; di   detrarre l&#8217;IVA passiva e quindi l&#8217;operazione risulta per lo stesso priva di   conseguenze.</p>
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		<title>Legitimatio ad causam e litisconsorzio, facoltativo o necessario, nei casi di ricorso contro l’ente creditore o contro l’agente della riscossione alla luce della Sentenza della CTR di Napoli n. 5685/32/14 del 23 maggio 2014</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Airoldi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[In tutti i casi in cui un soggetto decide di impugnare, dinanzi alla Commissione Tributaria competente, un atto della riscossione rientrante nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la legittimazione processuale passiva (la legitimatio ad causam, attiva e passiva cio&#232; nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, che si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/07/img_001_2014_07_29-300x224.jpg" /></p>
<p align="justify">In tutti i casi in cui un soggetto decide di  impugnare, dinanzi alla Commissione Tributaria competente, un atto della  riscossione rientrante nell&rsquo;elenco di cui all&rsquo;art. 19 del D.Lgs. n. 546 del  1992, la legittimazione processuale passiva (la <em>legitimatio ad causam</em>,  attiva e passiva cio&egrave; nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e  contraddire, che si ricollega al principio di cui all&rsquo;art. 81 cpc, inteso a  prevenire una sentenza inutiliter data) spetta agli Uffici dell&rsquo;Agenzia delle  Entrate, ovvero all&rsquo;Agente della riscossione, a seconda della natura delle contestazioni sollevate.</p>
<p align="justify">Nello specifico, se i motivi alla base del  ricorso si riferiscono alla legittimit&agrave; propria della pretesa vantata  dall&rsquo;Amministrazione finanziaria e, dunque, la liceit&agrave; dell&rsquo;attivit&agrave; da  quest&rsquo;ultima conclusa prima della formazione del ruolo, l&rsquo;impugnazione&nbsp; deve essere diretta, senza dubbio alcuno,  all&rsquo;Ufficio dell&rsquo;Agenzia delle Entrate competente; viceversa, se i vizi  eccepiti dal debitore riguardano esclusivamente la formazione della cartella o  eventi a questo successivi, si pensi, a titolo di esempio, al mero vizio di  notifica, e, pertanto, ineriscono all&rsquo;attivit&agrave; svolta successivamente alla  consegna del ruolo, legittimato passivo &egrave; l&rsquo;Agente della riscossione  incaricato.</p>
<p align="justify">&Egrave; quanto chiarito dall&rsquo;Agenzia delle Entrate, in  accordo con Equitalia S.p.A., nella <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2012/aprile+2012/circolare+12+12042012/Cir12e+del+12+04+12.pdf" target="_blank">Circolare 12 aprile 2012, n. 12/E</a>, contenente le indicazioni operative per la corretta  gestione del contenzioso derivante dall&rsquo;impugnazione di atti della riscossione  relativi ad entrate amministrate dall&rsquo;Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="justify">Sulla scia di quanto gi&agrave; chiarito nel 2008 con il  Documento di prassi n. 51/E, quindi, l&rsquo;Amministrazione ribadisce l&rsquo;indipendenza  funzionale dei due Enti, ribadendo la piena  autonomia funzionale, e processuale, esistente tra le attivit&agrave; poste in  essere da ciascuno di essi ed affidandogli l&rsquo;obbligo di valutare in via  preliminare la natura delle motivazioni sollevate dal contribuente, cos&igrave; da  evitare di resistere in giudizio, ovvero coltivare la controversia, laddove  questa fuoriesca dalle proprie competenze.<br />
  In linea generale, la condotta degli Uffici deve  uniformarsi ai seguenti criteri:</p>
<p align="justify"><em>&ldquo;a) in ogni stato e grado del giudizio  l&rsquo;Ufficio e l&rsquo;Agente della riscossione curano  ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza, assicurando  di conseguenza, nelle controversie in cui si fa questione di vizi riferibili  alla propria attivit&agrave;, l&rsquo;espletamento delle difese e degli adempimenti  necessari;</em></p>
<p align="justify"><em>b) in riferimento alle pronunce  giurisdizionali sfavorevoli, fermo restando quanto detto in premessa in ordine  alla comunicazione all&rsquo;Agente della riscossione dell&rsquo;eventuale acquiescenza,  l&rsquo;Ufficio e l&rsquo;Agente valuteranno  autonomamente l&rsquo;interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione ai motivi  della soccombenza; conseguentemente ciascuno assumer&agrave; l&rsquo;iniziativa  dell&rsquo;impugnazione per censurare vizi della pronuncia che attengono alla propria  attivit&agrave;;</em></p>
<p align="justify"><em>c) l&rsquo;impugnazione della sentenza deve essere  proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio  <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="" id="_ftnref1"><strong><sup>1</sup></strong></a>. Per quanto concerne i  termini di proposizione delle impugnazioni incidentali, con particolare  riferimento ai casi in cui siano parti in causa sia l&rsquo;Ufficio che l&rsquo;Agente  della riscossione, si rinvia alle istruzioni impartite con direttiva del 27  ottobre 2011, n. 92;</em></p>
<p align="justify"><em>d) l&rsquo;Ufficio, se chiamato in giudizio per questioni  concernenti esclusivamente la legittimit&agrave; di atti dell&rsquo;Agente della  riscossione, deve eccepire il difetto  di legittimazione passiva, in conformit&agrave; alle istruzioni impartite con  la</em><em> <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2008/luglio+2008/circolare+51+del+17+07+2008/circ+n+51E+del+17+luglio+2008.pdf" target="_blank">Circ. 17 luglio 2008, n. 51/E</a></em>&rdquo;.</p>
<p align="justify">Tali concetti sono stati recentemente assorbiti  dalla Commissione Tributaria Regionale  di Napoli nella Sentenza n. 5685/32/14 del 23 maggio 2014.</p>
<p align="justify">Nel caso di specie, avverso una Sentenza della  Commissione tributaria provinciale che aveva condannato l&rsquo;Ufficio per vizi propri della cartella, l&rsquo;Agente  della Riscossione non ha provveduto ad impugnare con autonomo atto la sentenza  di primo grado ma si &egrave; limitata a costituirsi in giudizio a seguito  dell&rsquo;appello proposto dall&rsquo;Agenzia delle entrate, con un&rsquo;impugnazione molto  simile ad un <em>&ldquo;intervento ad adiuvandum&rdquo;.</em></p>
<p align="justify">Al riguardo i giudici di seconde cure hanno  osservato che &ldquo;<em>va esclusa l&rsquo;ipotesi di litisconsorzio necessario, sia  sostanziale che processuale, tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A.,  in quanto il fatto che il ruolo formato dall&rsquo;Agenzia delle Entrate, ente  impositore, venga portato a conoscenza del contribuente mediante notifica della  cartella di pagamento ad opera dell&rsquo;Equitalia Sud S.p.A., che opera una mera  funzione di notifica, non comporta il venir meno della scindibilit&agrave; dei motivi di opposizione legati alle rispettive  legittimazioni passive dei soggetti citati, (Cass. n&deg; 933/09)&rdquo;.</em> L&rsquo;Agenzia delle Entrate, pertanto, &ldquo;<em>non &egrave; legittimata a contestare le  eccezioni proposte per vizi propri della cartella in quanto atto di esclusiva competenza del  Concessionario della Riscossione</em>&rdquo;, n&eacute; pu&ograve; sentirsi legittimata a  sostituirsi al Concessionario, unico legittimato passivo, pensando di poter in  questo modo sanare la mancata opposizione di quest&rsquo;ultimo. &ldquo;<em>L&rsquo;acquiescenza  alla sentenza di primo grado da parte del Concessionario della riscossione, non  sanabile dalla successiva tardiva costituzione in giudizio conseguentemente  all&rsquo;appello prodotto dall&rsquo;Agenzia delle entrate non consente di superare,  dunque, la declaratoria di nullit&agrave;  della cartella di pagamento impugnata</em>&rdquo; <a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="" id="_ftnref2"><strong><sup>2</sup></strong></a>.</p>
<p>In tal guisa, tramite opportuna operazione ermeneutica di analogia, la  regola applicata dal giudice di seconde cure risulta in tutto e per tutto  estendibile, in primis, a tutte quelle che non sono entrate tributarie, e,  aspetto ancor pi&ugrave; importante, anche alle realt&agrave; facenti capo agli Enti  creditori diversi dall&rsquo;Agenzia delle Entrate. Pertanto, questo netto distinguo  ribadito dalla CTR di Napoli, risulta in tutto e per tutto calabile anche alle  realt&agrave; cui fanno capo tutti quegli Enti che hanno scelto di affidarsi a quei  soggetti di cui all&rsquo;art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 diverse dall&rsquo;Agente della  Riscossione.</p>
<div style="border-top:1px solid #CCCCCC; padding-top:5px; margin-top:8px; font-size:11px;">
<p align="justify"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="" id="_ftn1"><strong><sup>1</sup></strong></a> In  applicazione della regola stabilita dall&rsquo;art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546  del 1992 secondo cui: <em>&ldquo;il ricorso in  appello &egrave; proposto nelle forme di cui all&rsquo;art. 20, commi 1 e 2, nei confronti  di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve  essere depositato a norma dell&rsquo;art. 22, commi 1, 2 e </em><em>3&rdquo;</em>,  l&rsquo;appello, se proposto dell&rsquo;Ufficio, deve essere notificato sia alle  controparti private che all&rsquo;Agente della Riscossione e, se proposto da  quest&rsquo;ultimo, deve essere notificato sia alle suddette controparti private che  all&rsquo;Ufficio. L&rsquo;Ufficio avr&agrave; poi cura di contestare esclusivamente i capi della  sentenza che riguardano il proprio operato.</p>
<p align="justify"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="" id="_ftn2"><strong><sup>2</sup></strong></a> Vedasi anche Cass., 25 novembre 2011, n. 24927 secondo cui &ldquo;nel processo  tributario regolato del D.Lgs. n. 546 del 1992, quando la controversia abbia ad  oggetto visi propri della cartella di pagamento o dell&rsquo;avviso di mora, deve  essere chiamato in causa esclusivamente il Concessionario, cui &egrave; direttamente  ascrivibile il vizio dell&rsquo;atto; in tali casi, non &egrave; configurabile una figura di  litisconsorzio necessario con l&rsquo;Ente impositore, cosicch&eacute; il ricorso proposto  esclusivamente nei confronti dell&rsquo;Amministrazione finanziaria va giudicato  inammissibile e si deve escludere la possibilit&agrave; di disporre successivamente  l&rsquo;integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario&rdquo; (Cass. n.  3242/07, Cass. n. 22939/07, Cass. n. 27653/08).</p>
</p></div>
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		<title>Ici: ci vuole la prova contraria</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; illegittima la pretesa impositiva riferita all&#8217;ICI qualora l&#8217;Ufficio non fornisca la prova contraria. A stabilirlo &#232; la sentenza 3314/38/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio La vicenda riguarda un atto con cui l&#8217;Ufficio contestava al contribuente, per una pluralit&#224; di anni di imposta, tramite altrettanti avvisi accertamento, il mancato pagamento dell&#8217;ICI; l&#8217;Ufficio, senza fornire [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img style="border: 1px solid black;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/07/img_001_2014_07_28-300x224.jpg" /></p>
<p align="justify">E&rsquo; illegittima la pretesa impositiva riferita all&rsquo;ICI   qualora l&#8217;Ufficio non fornisca la prova contraria. A stabilirlo &egrave; la   sentenza 3314/38/14 della Commissione Tributaria Regionale del   Lazio</p>
<p align="justify">La vicenda riguarda un   atto con cui l&#8217;Ufficio contestava al contribuente, per una pluralit&agrave; di anni di   imposta, tramite altrettanti avvisi   accertamento, il mancato pagamento dell&#8217;ICI; l&#8217;Ufficio, senza fornire adeguata   prova, aveva disconosciuto la detrazione prima casa in quanto riteneva non   sussistente il requisito della dimora abituale presso l&rsquo;immobile dove il   contribuente aveva stabilito la propria residenza anagrafica. L&#8217;azione   accertatrice traeva origine da una dichiarazione ICI &#8211; regolarmente presentata   dallo stesso contribuente &#8211; che riportava appunto una dimora abituale stabilita   in luogo diverso rispetto alla residenza anagrafica.&nbsp;</p>
<p align="justify">La Commissione,   ritiene&nbsp;illegittima la pretesa riferita   all&rsquo;Imposta Comunale sugli Immobili, anche se il contribuente abbia dichiarato   per errore una diversa ubicazione della propria prima casa ai fini della   fruizione della detrazione, poich&eacute; la residenza anagrafica ha valore presuntivo   e, per essere disconosciuta, l&rsquo;Ente Impositore deve comunque fornire adeguata   prova contraria.</p>
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		<title>Consorzi di Bonifica: senza notifica, appello inammissibile</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell&#8217;impugnazione di un&#8217;iscrizione a ruolo effettuata da un consorzio di bonifica e notificata dal concessionario tramite cartella esattoriale, nel ricorso contro l&#8217;ente impositore, la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (sentenza 231/2/2012) accoglieva il ricorso perch&#233; il ruolo era il primo e unico atto della pretesa impositiva ma non conteneva gli elementi che consentissero alla contribuente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="1px" style="border:1px solid #000000;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/contenzioso_tributario.jpg"></p>
<p align="justify">Nell&#8217;impugnazione di un&rsquo;iscrizione   a ruolo effettuata da un consorzio di bonifica e notificata dal concessionario   tramite cartella esattoriale, nel ricorso contro l&#8217;ente impositore,   la Commissione Tributaria Provinciale di   Pavia (sentenza 231/2/2012) accoglieva il ricorso perch&eacute; il ruolo era il primo e   unico atto della pretesa impositiva ma non conteneva gli elementi che   consentissero alla contribuente di comprendere le ragioni della rettifica ed   eventualmente di contestarne legittimit&agrave; e contenuto.</p>
<p align="justify">Il consorzio proponeva appello   avverso la sentenza notificando lo stesso solo all&#8217;originaria ricorrente in   quanto si riteneva estraneo alla formazione e alla notifica delle cartelle, ma   la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile   l&rsquo;impugnazione.&nbsp;</p>
<p align="justify">Ai sensi dell&rsquo;articolo 53 del Dlgs   546/1992, infatti, l&rsquo;appello va notificato a tutte le parti che hanno   partecipato al giudizio di primo grado e nei cui confronti &egrave; stata resa la   sentenza impugnata, con la conseguenza che la notifica dello stesso nei   confronti di alcune soltanto delle parti &laquo;<em>comporta la dichiarazione della sua   inammissibilit&agrave;, non potendosi considerare idoneo a determinare la regolare   instaurazione del rapporto processuale. In siffatta ipotesi si tratta di un   vizio radicale, cio&egrave; una vera e propria inesistenza e non di nullit&agrave; di detto   rapporto, che, pertanto, non &egrave; suscettibile di sanatoria prevista per i soli   casi di nullit&agrave; dell&rsquo;atto</em>&raquo;.&nbsp;</p>
<p align="justify">Per i giudici (sentenza 650/28/2014 della Ctr Lombardia)&nbsp;quindi, l&rsquo;appello non notificato a tutti i resistenti &egrave;   inammissibile d&rsquo;ufficio poich&eacute; &egrave; richiesta la notifica a tutte le parti che   hanno partecipato al processo di primo grado e nei confronti delle quali &egrave; stata   resa la sentenza.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La circolare 1/E del 12 Febbraio 2014 dell’A.E. in materia di Mediazione Tributaria</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha apportato significative modifiche alla disciplina della mediazione tributaria di cui all&#8217;articolo 17-bis del d.lgs. n.546/1992. Tra gli effetti di queste modifiche vi sono la presentazione del reclamo, la sospensione della riscossione delle somme dovute in pendenza del procedimento, le regole per il computo dei termini e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/04/mediazione-300x213.jpg" /></p>
<p align="justify">La legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha apportato significative modifiche alla disciplina della mediazione tributaria di cui all&rsquo;articolo 17-bis del d.lgs. n.546/1992. </p>
<p align="justify">Tra gli effetti di queste modifiche vi sono la presentazione del reclamo, la sospensione della riscossione delle somme dovute in pendenza del procedimento, le regole per il computo dei termini e l&rsquo;inserimento dei contributi previdenziali ed assistenziali.</p>
<p align="justify">La legge, entrata in vigore dal 2 Marzo 2014, prevede che il procedimento di mediazione deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione dell&rsquo;istanza, periodo che prevede altres&igrave; la sospensione della riscossione.</p>
<p align="justify">Per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali, si rilevano solo quelli la cui base imponibile &egrave; riconducibile a quella delle imposte sui redditi e non &egrave; prevista l&rsquo;applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+1e+del+12+febbraio+2014/circ+1E.pdf" target="_blank">Agenzia delle Entrate &#8211; CIRCOLARE N. 1/E &#8211; Mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Chiarimenti e istruzioni operative »</a></p>
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		<title>Decreto Processo Telematico</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3389&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decreto-processo-telematico</link>
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		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[In vigore dal 1&#176; marzo 2014 il regolamento sul processo tributario telematico; Decreto del MEF del 23.12.2013 n. 163 pubblicato in G.U. Del 14.02.2014 n.37 DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163 Regolamento recante la disciplina dell&#8217;uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell&#8217;articolo 39, comma 8, del decreto-legge [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><em>In vigore dal 1&deg; marzo 2014 il regolamento sul processo tributario telematico; Decreto del MEF del 23.12.2013 n. 163 pubblicato in G.U. Del 14.02.2014 n.37</em></strong></p>
<p align="justify" style="font-size:16px;"><strong>DECRETO  23 dicembre 2013, n. 163</strong></p>
<p align="justify">Regolamento  recante la disciplina dell&#8217;uso di strumenti informatici e telematici  nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute  nell&#8217;articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. </p>
<p align="center"><strong>IL  MINISTRO DELL&#8217;ECONOMIA <br />
E DELLE FINANZE </strong></p>
<p align="justify">Visto  l&#8217;articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.  421, contenente la delega al governo ad adottare le soluzioni  organizzative, tecniche e normative necessarie &laquo;al fine del  completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni  pubbliche e della piu&#8217; razionale utilizzazione dei sistemi  informativi automatizzati&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive  modificazioni e integrazioni, relativo all&#8217;ordinamento degli organi  speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici  di collaborazione; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive  modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni sul processo  tributario; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in  materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni  pubbliche ed in particolare l&#8217;articolo 16, comma 8, che ha previsto  l&#8217;individuazione, attraverso uno o piu&#8217; regolamenti governativi, di  &laquo;particolari modalita&#8217; di applicazione del presente decreto in  relazione all&#8217;Amministrazione della giustizia&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  l&#8217;articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma  dell&#8217;organizzazione dei Ministeri e, tra l&#8217;altro, all&#8217;ordinamento e  alle attribuzioni del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di documentazione amministrativa; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese  di giustizia; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante &laquo;Codice  in materia di protezione dei dati personali&raquo; e successive  modificazioni; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,  contenente il &laquo;Regolamento recante disposizioni per l&#8217;utilizzo della  posta elettronica certificata, a norma dell&#8217;articolo 27 della legge  16 gennaio 2003, n. 3&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il &laquo;Codice  dell&#8217;Amministrazione Digitale &laquo;e successive modificazioni; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,  recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell&#8217;economia  e delle finanze; </p>
<p align="justify">Visti  gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  recante &laquo;Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro strategico nazionale&raquo;, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo  2009, recante &laquo;Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale  dei documenti informatici&raquo; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129 del 6 giugno 2009; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante &laquo;Interventi  urgenti in materia di funzionalita&#8217; del sistema giudiziario&raquo;,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; </p>
<p align="justify">Visto  l&#8217;articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante &laquo;Disposizioni  urgenti per la stabilizzazione finanziaria&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  l&#8217;articolo 2, comma 35-quater, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante  &laquo;Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo sviluppo&raquo;; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; </p>
<p align="justify">Visto  il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013 recante  &laquo;Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata  delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)&raquo;; </p>
<p align="justify">Ritenuta  la necessita&#8217; di disciplinare le modalita&#8217; informatiche e telematiche  di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario in  relazione ai casi in cui una o piu&#8217; parti intendano avvalersi di tali  modalita'; </p>
<p align="justify">Acquisito  il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  espresso nella seduta del 19 febbraio 2013; </p>
<p align="justify">Sentito  il Garante per la protezione dei dati personali; </p>
<p align="justify">Sentita l&#8217;Agenzia  per l&#8217;Italia Digitale; </p>
<p align="justify">Visto l&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto 1988, n. 400; </p>
<p align="justify">Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla sezione </p>
<p align="justify">consultiva  per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013; </p>
<p align="justify">Data  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata  con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013; </p>
<p align="center">Adotta  il seguente regolamento: </p>
<p align="center">Art.  1 </p>
<p align="center"><em>Definizioni </em></p>
<p align="justify">1.  Agli effetti del presente regolamento si intende per: </p>
<p align="justify">a) &laquo;Commissioni  tributarie&raquo;: le Commissioni tributarie provinciali e regionali e le  Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano di cui  all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre  1992, n. 545; </p>
<p align="justify">b) &laquo;documento informatico&raquo;: la rappresentazione  informatica di atti,  fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all&#8217;articolo 1, comma  1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; </p>
<p align="justify">c)  &laquo;copia per immagine su supporto informatico&raquo; del documento  analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a  quelli del documento analogico da cui e&#8217; tratto, di cui all&#8217;articolo  1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82; </p>
<p align="justify">d)  &laquo;fascicolo informatico&raquo;: versione informatica, ai sensi  dell&#8217;articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del  fascicolo d&#8217;ufficio di cui all&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti,  relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le  copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora  siano stati depositati su supporto cartaceo; </p>
<p align="justify">e)  &laquo;firma elettronica qualificata&raquo;: un particolare tipo di firma  elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e  realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della  firma, di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lett. r), del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82; </p>
<p align="justify">f)  &laquo;firma digitale&raquo;: un particolare tipo di firma elettronica  avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di  chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra  loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al  destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere  manifesta e di verificare la provenienza e l&#8217;integrita&#8217; di un  documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di  cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82; </p>
<p align="justify">g)  &laquo;S.I.Gi.T.&raquo; &#8211; Sistema Informativo della Giustizia tributaria:  l&#8217;insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene  trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita&#8217;,  di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo  all&#8217;amministrazione della giustizia tributaria; </p>
<p align="justify">h)  &laquo;soggetto abilitato&raquo;: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad  usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai rispettivi  profili di abilitazione; </p>
<p align="justify">i)  &laquo;PEC&raquo; &#8211; posta elettronica certificata: ogni sistema di posta  elettronica nel quale e&#8217; fornita al mittente documentazione  elettronica attestante l&#8217;invio e la consegna di documenti  informatici, di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lett. g), del decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; </p>
<p align="justify">j)  &laquo;ricevuta di accettazione&raquo;: la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al  mittente a fronte dell&#8217;invio di un messaggio con sistemi telematici; </p>
<p align="justify">k)  &laquo;ricorso&raquo;: il ricorso alla Commissione tributaria provinciale o di  primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla  Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di  Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in  ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; </p>
<p align="justify">l)  &laquo;istanza di reclamo e mediazione&raquo;: il reclamo presentato alla  Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle  Entrate ai sensi dell&#8217;articolo 17-bis del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546; </p>
<p align="justify">m)  &laquo;nota di iscrizione a ruolo&raquo;: modulo elettronico contenente le  indicazioni previste dall&#8217;articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="justify">n)  &laquo;INI-PEC&raquo;: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata, istituito dall&#8217;articolo 6-bis, comma 1, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82; </p>
<p align="justify">o)  &laquo;segretario di sezione&raquo;: addetto all&#8217;ufficio di segreteria della  commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2  dell&#8217;articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e  quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="justify">p)  &laquo;processo verbale dell&#8217;udienza&raquo;: documento attestante le attivita&#8217;  svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario di sezione  e da chi presiede l&#8217;udienza; </p>
<p align="justify">q) &laquo;processo tributario telematico&raquo;:  automazione dei flussi informativi  e documentali nell&#8217;ambito del processo tributario mediante l&#8217;utilizzo  dell&#8217;informatica e della telematica. </p>
<p align="center">Art.  2 </p>
<p align="center"><em>Ambito  di applicazione </em></p>
<p>1.  Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonche&#8217; quelli  relativi al procedimento attivato con l&#8217;istanza di reclamo e  mediazione possono essere formati come documenti informatici  sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale  secondo le modalita&#8217; disciplinate nel presente regolamento. </p>
<p>2.  La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di  atti e provvedimenti del processo tributario, nonche&#8217; di quelli  relativi al procedimento attivato con l&#8217;istanza di reclamo e  mediazione, avvengono con modalita&#8217; informatiche nei modi previsti  dal presente regolamento. </p>
<p>3.  La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita&#8217; telematiche  di cui al presente regolamento e&#8217; tenuta ad utilizzare le medesime  modalita&#8217; per l&#8217;intero grado del giudizio nonche&#8217; per l&#8217;appello,  salvo sostituzione del difensore. </p>
<p>4.  Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente  stabilito dal presente regolamento. </p>
<p align="center">Art.  3 </p>
<p align="center"><em>Sistema  Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) </em></p>
<p align="justify">1.  Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura: </p>
<p align="justify">a)  l&#8217;individuazione della Commissione tributaria adita; </p>
<p align="justify">b)  l&#8217;individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;  </p>
<p align="justify">c) l&#8217;individuazione del soggetto abilitato; </p>
<p align="justify">d) la trasmissione degli  atti e documenti alla Commissione tributaria  competente; </p>
<p align="justify">e) la ricezione degli atti e documenti da parte della  Commissione tributaria  competente; </p>
<p align="justify">f) il rilascio delle attestazioni concernenti le  attivita&#8217; di cui alle  precedenti lettere d) ed e); </p>
<p align="justify">g) la formazione del fascicolo  informatico. </p>
<p align="justify">2.  Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti,  i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle  segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli  altri soggetti di cui all&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori,  nonche&#8217; i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole  informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono  costituiti o svolgono attivita&#8217; di consulenza. </p>
<p align="justify">3.  Con uno o piu&#8217; decreti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze,  sentiti l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale e, limitatamente ai profili  inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la  protezione dei dati personali, sono individuate le regole  tecnico-operative per le operazioni relative all&#8217;abilitazione al  S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla  comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio  di copie del fascicolo informatico, all&#8217;assegnazione dei ricorsi e  all&#8217;accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo,  nonche&#8217; alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle  ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole  tecnico-operative finalizzate all&#8217;archiviazione e alla conservazione  dei documenti informatici, in conformita&#8217; a quanto disposto dal decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e  integrazioni. </p>
<p align="center">Art.  4 </p>
<p align="center"><em>Procura  alle liti e conferimento dell&#8217;incarico di assistenza e difesa </em></p>
<p align="justify">1.  La procura alle liti o l&#8217;incarico di assistenza e difesa conferiti,  congiuntamente all&#8217;atto cui si riferiscono, su supporto informatico e  sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal  ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai  difensori di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, con le modalita&#8217; di cui  all&#8217;articolo 9. </p>
<p align="justify">2.  La procura alle liti o l&#8217;incarico di assistenza e difesa redatta ai  sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformita&#8217; a quanto  stabilito dall&#8217;articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546 e dall&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma  elettronica qualificata o firma digitale. </p>
<p align="justify">3.  Se la procura alle liti o l&#8217;incarico di assistenza e difesa sono  conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori  di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono  congiuntamente all&#8217;atto cui si riferiscono, la copia per immagine su  supporto informatico della procura o dell&#8217;incarico, attestata come  conforme all&#8217;originale ai sensi dell&#8217;articolo 22 del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma  elettronica qualificata o firma digitale del difensore. </p>
<p align="center">Art.  5 </p>
<p align="center"><em>Notificazioni  e comunicazioni telematiche </em></p>
<p align="justify">1.  Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite  mediante la trasmissione dei documenti informatici all&#8217;indirizzo di  PEC di cui all&#8217;articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle  pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i  sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82. </p>
<p align="justify">2.  Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si  intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del  gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta  di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e  48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. </p>
<p align="justify">3.  Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario  ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura  civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all&#8217;indirizzo di posta  elettronica certificata dell&#8217;Ufficio Notificazioni Esecuzioni e  Protesti (UNEP) pubblicato sull&#8217;indice degli indirizzi delle  pubbliche amministrazioni (IPA). </p>
<p align="justify">4.  La comunicazione che contiene dati sensibili e&#8217; effettuata per  estratto, con contestuale messa a disposizione dell&#8217;atto integrale  nell&#8217;apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche  stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, con modalita&#8217;  tali da garantire l&#8217;identificazione dell&#8217;autore dell&#8217;accesso e la  tracciabilita&#8217; delle relative attivita&#8217;. </p>
<p align="center">Art.  6 </p>
<p align="center"><em>Elezione  di domicilio digitale e sue variazioni </em></p>
<p align="justify">1.  L&#8217;indicazione dell&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata di cui  all&#8217;articolo 7, ai sensi dell&#8217;articolo 18 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o  nell&#8217;istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad  elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e  notificazioni telematiche. </p>
<p align="justify">2.  Le variazioni dell&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata di cui  all&#8217;articolo 7 sono effettuate con le modalita&#8217; tecnico-operative  stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, ed hanno  effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state  notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti  costituite ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="justify">3.  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei  successivi gradi del processo, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="center">Art.  7 </p>
<p align="center"><em>Indirizzo  di posta elettronica certificata </em></p>
<p align="justify">1.  L&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di  accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai  sensi dell&#8217;articolo 65, comma 1, lett. c) bis, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e&#8217; quello dichiarato dalle parti nel  ricorso o nel primo atto difensivo ed e&#8217; riportato nella nota di  iscrizione a ruolo. </p>
<p align="justify">2.  Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge  dello Stato, l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata di cui al  comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o  collegi, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29  novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  pubblicato nell&#8217;INI-PEC. </p>
<p align="justify">3.  Per i soggetti di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 31  dicembre 1992 n. 546, abilitati all&#8217;assistenza tecnica dinanzi alle  Commissioni tributarie, l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata  di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore  in conformita&#8217; a quanto stabilito dal decreto del Presidente della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del  soggetto medesimo. </p>
<p align="justify">4.  Per le societa&#8217; e le imprese individuali iscritte nel registro delle  imprese, l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma  1 deve coincidere con quello comunicato al momento dell&#8217;iscrizione,  ai sensi dell&#8217;articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell&#8217;articolo 5 del  decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17  dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell&#8217;INI-PEC. </p>
<p align="justify">5.  Per gli enti impositori, l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata  di cui al comma 1 e&#8217; quello individuato dall&#8217;articolo 47, comma 3,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell&#8217;IPA. </p>
<p align="justify">6.  Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell&#8217;articolo 6, al fine  di garantire l&#8217;invio delle notificazioni e delle comunicazioni  mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione  dell&#8217;indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi&#8217;, essere  utilizzati gli elenchi di cui all&#8217;articolo 16, commi 6 e 7 del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio 2009, n. 2, con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 6, comma  1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabili  nell&#8217;INI-PEC. </p>
<p align="justify">7.  Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle Commissioni  tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente  decreto, oltre che nell&#8217;IPA, sono pubblicati sul portale internet  indicato nel decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3. </p>
<p align="center">Art.  8 </p>
<p align="center"><em>Attestazione  temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei  depositi telematici </em></p>
<p align="justify">1.  In conformita&#8217; alle disposizioni contenute nell&#8217;articolo 16, comma 5,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque  comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC,  si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini  processuali per il mittente, al momento dell&#8217;invio al proprio gestore  attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il  destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei  documenti informatici e&#8217; resa disponibile nella casella di posta  elettronica certificata. </p>
<p align="justify">2.  Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della  Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla  ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. </p>
<p align="center">Art.  9 </p>
<p align="center"><em>Notificazione  e deposito degli atti </em></p>
<p align="justify">1.  Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonche&#8217; quelli  relativi al procedimento attivato con l&#8217;istanza di reclamo e  mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto  stabilito dall&#8217;articolo 5. </p>
<p align="justify">2.  Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del  ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle  relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il  S.I.Gi.T. </p>
<p align="justify">3.  Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario,  unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso  la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T. </p>
<p align="center">Art.  10 </p>
<p align="center"><em>Modalita&#8217;  di costituzione in giudizio </em></p>
<p align="justify">1.  La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del  ricorso ai sensi dell&#8217;articolo 9, avviene con il deposito mediante il  S.I.Gi.T del ricorso, della nota d&#8217;iscrizione a ruolo e degli atti e  documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione  rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. </p>
<p align="justify">2.  Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il  S.I.Gi.T. rilascia, altresi&#8217;, il numero di iscrizione del ricorso nel  registro generale di cui all&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="justify">3.  La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti  della parte resistente avviene con le modalita&#8217; indicate al comma 1. </p>
<p align="center">Art.  11 </p>
<p align="center"><em>Deposito  degli atti successivi alla costituzione in giudizio </em></p>
<p align="justify">1.  Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla  costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell&#8217;articolo 10, sono  depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere  l&#8217;indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato  al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti  informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione  rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e  l&#8217;indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e  documenti informatici al fascicolo informatico. </p>
<p align="center">Art.  12</p>
<p align="center"><em>Deposito  di atti e documenti non informatici </em></p>
<p>1.  Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti  dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad  effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo  informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma  digitale ai sensi dell&#8217;articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82. </p>
<p>2.  Con il decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, sono individuate le  modalita&#8217; di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti  cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti  previsti dall&#8217;articolo 3, comma 2. </p>
<p align="center">Art.  13 </p>
<p align="center"><em>Giudizio d&#8217;appello</em></p>
<p align="justify"> 1.  Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T.  degli atti e documenti riferiti al giudizio d&#8217;appello di cui agli  articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546, valgono le medesime modalita&#8217; indicate negli articoli 10, 11 e  12. </p>
<p align="justify">2.  Ai fini dell&#8217;attuazione delle disposizioni dell&#8217;articolo 53, comma 2,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del  ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria  regionale e&#8217; valido anche ai fini del deposito della copia  dell&#8217;appello presso l&#8217;ufficio di segreteria della Commissione  tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. </p>
<p align="center">Art.  14 </p>
<p align="center"><em>Fascicolo  informatico </em></p>
<p align="justify">1.  La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo  informatico ai sensi dell&#8217;articolo 41, comma 2-bis, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita&#8217; tecnico-operative  stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, inserendovi  anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e  documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. </p>
<p align="justify">2.  Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli  atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi  dell&#8217;articolo 12. </p>
<p align="justify">3.  Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d&#8217;ufficio di cui  all&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a  condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei  prodotti e acquisiti ai sensi dell&#8217;articolo 12. </p>
<p align="justify">4.  Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri  soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, la  diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle  Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto  cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai  soggetti abilitati alla consultazione. </p>
<p align="justify">5.  Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli  atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25  e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l&#8217;ufficio di  segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle  spese, provvede all&#8217;invio della copia stessa tramite PEC. </p>
<p align="center">Art.  15 </p>
<p align="center"><em>Processo verbale dell&#8217;udienza </em></p>
<p align="justify">1.  Il processo verbale dell&#8217;udienza, redatto come documento informatico,  e&#8217; sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da  chi presiede l&#8217;udienza e dal segretario. Nei casi in cui e&#8217;  richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni  o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica  qualificata o firma digitale. </p>
<p align="justify">2.  Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella forma  di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto su supporto  cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo  informatico secondo le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 12. </p>
<p align="center">Art.  16 </p>
<p align="center"><em>Redazione  e deposito dei provvedimenti </em></p>
<p align="justify">1.  Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle  ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma  elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui  all&#8217;articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio  giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. </p>
<p align="justify">2.  Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma  elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al  comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della  sentenza ai sensi dell&#8217;articolo 37 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546. </p>
<p align="center">Art.  17 </p>
<p align="center"><em>Formula  esecutiva </em></p>
<p align="justify">1.  In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della  formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle  spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma  elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita&#8217;  tecniche operative stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma  3. </p>
<p align="center">Art.  18 </p>
<p align="center"><em>Trasmissione  dei fascicoli </em></p>
<p align="justify">1.  La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del  fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria  regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalita&#8217; tecniche  operative stabilite dal decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3,  finalizzate ad assicurarne la data certa nonche&#8217; l&#8217;integrita&#8217;,  l&#8217;autenticita&#8217; e la riservatezza. </p>
<p align="justify">2.  La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi  giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in  ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita&#8217;  stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell&#8217;economia e  delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita  l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne la data  certa nonche&#8217; l&#8217;integrita&#8217;, l&#8217;autenticita&#8217; e la riservatezza. </p>
<p align="center">Art.  19 </p>
<p align="center"><em>Pagamento  del contributo unificato e delle altre spese di giustizia </em></p>
<p align="justify">1.  Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese  viene effettuato in via telematica secondo le modalita&#8217; e gli strumenti  previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. </p>
<p align="justify">2.  Nelle more dell&#8217;adozione del regolamento di cui al comma 1, il  pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e&#8217;  effettuato secondo le modalita&#8217; tecniche operative stabilite dal  decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3. </p>
<p align="justify">3.  La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita&#8217; telematiche  di pagamento di cui ai commi precedenti e&#8217; tenuta ad utilizzare le  medesime modalita&#8217; per l&#8217;intero grado del giudizio nonche&#8217; per  l&#8217;appello, salvo sostituzione del difensore. </p>
<p align="center">Art.  20 </p>
<p align="center"><em>Disposizioni  finali </em></p>
<p align="justify">1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi  notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso  del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale del primo decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, e  depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il  medesimo decreto. </p>
<p align="justify">2.  Con successivi decreti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze  sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali  trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente  regolamento. </p>
<p align="justify">Il  presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare. </p>
<p align="justify">Roma,  23 dicembre 2013 </p>
<p align="right">Visto,  <em>il Guardasigilli</em>: Cancellieri </p>
<p align="justify"><em>Il  Ministro</em>: Saccomanni </p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
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		<title>Atto di contestazione: la richiesta di colloquio è sufficiente</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 17:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La richiesta di colloquio con l&#8217;Amministrazione Finanziaria da parte del contribuente, anzi il riferimento a precedenti contatti e scambi di informazioni contiene in s&#233; elementi di contestazione. A stabilirlo sono i Giudici della Commissione Tributaria di I grado di Trento, con la sentenza n. 73/1/2013. La vicenda trae origine da un atto di contestazione con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1px" style="border:1px solid #000000;" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/02/ammin_finanziaria.jpg"></p>
<p align="justify">La richiesta di colloquio con l&#8217;Amministrazione Finanziaria da parte del contribuente, anzi il riferimento a precedenti contatti e scambi di informazioni  contiene in s&eacute; elementi di contestazione. A stabilirlo sono i Giudici della Commissione Tributaria di I grado di Trento, con la sentenza n. 73/1/2013. </p>
<p align="justify">La vicenda trae origine da un atto di contestazione con cui l&#8217;Ufficio chiedeva al contribuente il pagamento della sanzione per omessi versamenti; per l&#8217;Ufficio tale atto era da considerarsi come provvedimento di irrogazione di sanzioni non avendo il contribuente presentato deduzioni difensive e non essendo ritenute tali le prese di posizione del contribuente  ed i contatti dello stesso con l&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="justify">Per i giudici invece, anche la mera richiesta di colloquio con l&#8217;Amministrazione Finanziaria o, addirittura, anche il solo riferimento a precedenti contatti e scambi di informazioni da parte del contribuente con l&#8217;Ufficio contiene in s&eacute; gi&agrave; elementi di contestazione per il solo fatto che era stata in precedenza richiesta la conferma  della propria correttezza pur in presenza di una dichiarazione integrativa poich&eacute; al termine &quot;deduzioni&quot;, il legislatore ha attribuito un significato esteso, avendo compreso in esso ogni e qualsiasi presa di posizione del contribuente a fronte della contestazione dell&#8217;ufficio, con la conseguenza che l&#8217;emissione dell&#8217;avviso di irrogazione di sanzioni si rende necessario solo e ogniqualvolta il contribuente non replichi alla notifica dell&#8217;atto di contestazione rendendosi acquiescente col suo silenzio o la sua inattivit&agrave;.</p>
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		<title>Unico mezzo pubblicitario anche in spazi distinti</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>

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		<description><![CDATA[Costituisce unico mezzo pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile tra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non sono collocati in uno spazio unico. A stabilirlo è la sentenza 109/2/13 della Ct di primo grado di Bolzano. La vicenda riguarda un avviso di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/12/POP_webinar_robingood_marketing_online_come_intercettare_nuovi_clienti_023.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3251" alt="POP_webinar_robingood_marketing_online_come_intercettare_nuovi_clienti_023" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/12/POP_webinar_robingood_marketing_online_come_intercettare_nuovi_clienti_023-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Costituisce unico mezzo pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile tra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non sono collocati in uno spazio unico. A stabilirlo è la sentenza 109/2/13 della Ct di primo grado di Bolzano.</p>
<p>La vicenda riguarda un avviso di accertamento con cui veniva contestata la superficie complessiva delle insegne pubblicitarie installate. La società ricorrente chiede l&#8217;annullamento dell&#8217;avviso di accertamento poiché la superficie complessiva delle insegne installate risulterebbe inferiore ai 5 mq e ritiene pertanto applicabile il regime dell&#8217;esenzione. Il giudice dapprima riconosce come «lo scopo di promuovere l&#8217;immagine come presupposto impositivo dell&#8217;imposta sulla pubblicità concerne unitariamente l&#8217;interpretazione in senso oggettivo, ovvero indipendentemente dalla volontà soggettiva di porre in essere il messaggio pubblicitario e la finalità di fornire un&#8217;immagine positiva dell&#8217;attività nei confronti dei clienti potenziali»; successivamente conclude affermando che «dalla documentazione, sia fotografica quanto afferente i dati di misurazione presentata in giudizio, si può rilevare come i mezzi pubblicitari in questione abbiano non solo tra loro identico contenuto, ma vi sia tra essi una connessione sia di carattere letterale, quanto logistico, essendo questi posizionati in modo tale da costituire una relazione di interdipendenza l&#8217;uno dall&#8217;altro», con la conseguenza che è corretta la modalità di determinazione della superficie ravvisata dalla società ricorrente e che quindi il ricorso deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, l&#8217;avviso di accertamento annullato.</p>
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