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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Catasto</title>
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		<title>Disponibili le visure catastali degli immobili con la superficie tassabile ai fini TARI</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
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		<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il 9 novembre 2015 che da tale data sono disponibili per gli immobili delle categorie A B C le visure catastali con la indicazione della superficie tassabile ai fini TARI secondo la disciplina del DPR n. 158/1998, che non include balconi, terrazzi ed aree scoperte di pertinenza. La superficie viene [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il 9 novembre 2015 che da tale data sono disponibili per gli immobili delle categorie A B C le visure catastali con la indicazione della superficie tassabile ai fini TARI secondo la disciplina del DPR n. 158/1998, che non include balconi, terrazzi ed aree scoperte di pertinenza. La superficie viene espressa in metri quadrati e non in vani.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale novità è stata resa possibile dallo scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e Comuni, con l’avviso che in caso di discordanza tra la planimetria in atti al Catasto e la superficie calcolata, i cittadini possono tramite il sito dell’Agenzia fornire le proprie osservazioni, mirate alla correzione delle banche dati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/ae09.11.2015.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
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		<title>La Cassazione riconosce al Comune la legittimazione ad impugnare dinanzi al giudice tributario la rendita catastale ed il classamento delle unità immobiliari esistenti nel proprio territorio</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 09:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[classamento]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[rendite catastali]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15201/2015, ha preso in esame la questione della giurisdizione tributaria concernente le controversie riguardanti l’attribuzione della rendita catastale ed il classamento, alla luce dell’articolo 2, secondo comma, del decr.legisl.n. 546/1992. La Corte ha affermato che la precisazione contenuta nella norma che indica “le controversie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15201/2015, ha preso in esame la questione della giurisdizione tributaria concernente le controversie riguardanti l’attribuzione della rendita catastale ed il classamento, alla luce dell’articolo 2, secondo comma, del decr.legisl.n. 546/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha affermato che la precisazione contenuta nella norma che indica “le controversie promosse dai singoli possessori” non è diretta a circoscrivere l’ampiezza della giurisdizione, escludendo altri soggetti che da tale disposizione vedrebbero lesa la tutela del proprio interesse , in contrasto con il comma 1 , articolo 24 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, va riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario anche nel caso in cui la rendita catastale attribuita ed il classamento siano impugnati dal Comune nel cui territorio insista l’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/15201_07_15.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo dell&#8217;ordinanza</span></a></p>
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		<title>La determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale nella nota di approfondimento dell’IFEL in data 10 giugno2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4650&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-determinazione-della-rendita-catastale-dei-fabbricati-a-destinazione-speciale-nella-nota-di-approfondimento-dellifel-in-data-10-giugno2015</link>
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		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 11:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la nota del 10 giugno 2015 viene illustrato il contenuto dei commi 244 e 245 della Legge di Stabilità 2015 (L.n.190/2014) concernente le modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati ricompresi nelle categorie D ed E. Il comma 244 reca disposizioni per le tipologie di attrezzature e macchinari; il comma 245 tende ad [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la nota del 10 giugno 2015 viene illustrato il contenuto dei commi 244 e 245 della Legge di Stabilità 2015 (L.n.190/2014) concernente le modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati ricompresi nelle categorie D ed E.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 244 reca disposizioni per le tipologie di attrezzature e macchinari; il comma 245 tende ad evitare che da parte dei Comuni vengano avanzate richieste di revisione delle rendite non in linea con la normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, la disciplina dettata dai due commi rappresenta una conferma della prassi adottata nel tempo dall’Agenzia del Territorio, illustrata nella Circolare emanata nel novembre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/06/2015_06_10_FDE.pdf" target="_blank">Nota IFEL</a></span></p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione Civile 30/4/2015 n. 8773  &#8211; Atto di classamento immobile fieristico – immobile avente rilievo commerciale &#8211; sussiste</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4611&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-cassazione-civile-3042015-n-8773-atto-di-classamento-immobile-fieristico-immobile-avente-rilievo-commerciale-sussiste</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L'immobile "fieristico", nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l'attribuzione della categoria catastale E, quest'ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati extra commercium e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili; e poiché gli immobili "fieristici" in parola hanno una destinazione diversa rispetto alle anteriori categorie ABC, gli stessi debbono essere inquadrati nella speciale cat. D/3".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><strong>FATTO</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Con l&#8217;impugnata sentenza n. 174/13/10 depositata il 29 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accolto l&#8217;appello di Centro Affari e Convegni Arezzo S.r.l., in riforma della decisione n. 155/04/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, accoglieva il ricorso della contribuente avverso l&#8217;atto di classamento n. AR0078075/2006 relativo ad un immobile &#8220;fieristico&#8221; al quale l&#8217;Agenzia del Territorio aveva attribuito la cat. D/3, con ciò disattendendo la richiesta DOCFA formulata dalla Società di vedersi assegnata la cat. E/9.<br />
Invero a giudizio della CTR doveva ritenersi corretta l&#8217;attribuzione della cat. E/9 atteso che &#8220;il centro fieristico non potevasi paragonare ad altre strutture (come supermercati o centri commerciali&#8221;, come del resto secondo la CTR sarebbe stato confermato dal Regolamento Urbanistico secondo la cui previsione il &#8220;Centro Affari ricadeva in un&#8217;area denominata SD09, adibita a servizi sociali, culturali, ricreativi &#8230;&#8221; e altresì dalla sua rilevanza &#8220;ai fini della promozione delle attività economiche&#8221; e infine dalla circostanza che altro centro fieristico della Toscana aveva vista riconosciuta identica cat. E/9.</p>
<p align="JUSTIFY">Contro la sentenza della CTR, l&#8217;Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.<br />
La contribuente resisteva con controricorso, avvalendosi altresì della facoltà di depositare memoria.</p>
<p align="CENTER"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p align="JUSTIFY">1. Con il primo motivo di ricorso l&#8217;Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica &#8220;Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto rilevante per il giudizio (attribuzione della categoria E/9), ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 5 c. p.c.&#8221;. E questo perché, lamentava l&#8217;Agenzia del Territorio, &#8220;la sentenza impugnata non aveva considerato le argomentazioni giuridiche fornite dall&#8217;Ufficio&#8221; per cui gli immobili come quello &#8220;fieristico&#8221; in discussione dovevano essere inquadrati in D/3 essendo &#8220;destinati a eventi giuridici e ad altri eventi culturali, quali concerti, spettacoli televisivi, incontri di boxe&#8221; ecc. Il motivo è inammissibile perché, come anche espressamente ammesso dall&#8217;Ufficio, col mezzo di gravame non viene rimproverato alla CTR un vizio motivazionale censurabile ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR non viene in effetti criticata per non aver spiegato ovvero per non aver sufficientemente spiegato l&#8217;accertamento di esistenza o di inesistenza di un fatto decisivo e controverso. In realtà la CTR viene contestata per aver violato la legge e cioè per non aver tratto conseguenze giuridiche esatte dalla circostanza che l&#8217;immobile &#8220;fieristico&#8221; venisse utilizzato per manifestazioni culturali o sportive ecc. E giacché, in thesi dell&#8217;Ufficio, la legge prevederebbe che tali immobili fossero inquadrati nella cat. D/3 (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178 del 2007).</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con il secondo motivo di ricorso l&#8217;Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica &#8220;Violazione e falsa applicazione delle norme catastali, in particolare degli artt. 6, 61, 62 e 63 d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.&#8221;. Nella sostanza l&#8217;Ufficio riteneva che la &#8220;cat. D/3 fosse propria degli immobili destinati a spettacolo, al cinema e altri eventi culturali&#8221;, come ad esempio &#8220;mostre, convegni manifestazioni sportive e ricreative&#8221; ecc. che avessero carattere commerciale. In effetti, continuava l&#8217;Ufficio, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 5, lett. c) , d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, l&#8217;attività di gestione fiere e esposizioni svolta nell&#8217;immobile era presunta ex lege come avente carattere commerciale. Cosicché, concludeva l&#8217;Amministrazione, atteso che ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, d.p.r. n. 1142 cit. le categorie catastali dovevano essere attribuite in ragione delle &#8220;caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari&#8221;, erroneamente la CTR aveva accertato per l&#8217;immobile &#8220;fieristico&#8221; la residuale categoria E/9 unicamente prevista per immobili aventi funzione pubblica incompatibile con quella commerciale che non potevano essere ricompresi nelle altre categorie catastali sub E, sempre riguardanti opere con funzione pubblica senza sfruttamento commerciale.<br />
Il motivo è fondato.</p>
<p align="JUSTIFY">Deve premettersi che ai sensi degli artt. 6, comma 1; 61, comma 2, d.p.r. n. 1142 cit. la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle &#8220;caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari&#8221;. Il carattere pubblico o privato della proprietà dell&#8217;immobile &#8211; oltreché eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, come ad esempio quella ravvisata dalla CTR della promozione economica o culturale ecc. &#8211; sono pertanto irrilevanti.</p>
<p align="JUSTIFY">A riguardo l&#8217;attività &#8220;fieristica&#8221; cui è destinato l&#8217;immobile in discussione, anche comprensiva di eventi culturali o sportivi ecc., ha carattere commerciale. Dalla stessa la contribuente trae difatti reddito tassabile, con la conseguente presunzione assoluta di commercialità di cui all&#8217;art. 4, comma 5, lett. c), d. p.r. n. 633 cit. Ciò che esclude l&#8217;attribuzione della categoria E, invece esclusivamente prevista per opere considerate extra commercium perché poste a comune servizio della collettività come per esempio ponti ecc. oppure per particolari ragioni religiose o sacrali come ad esempio sono le opere cimiteriali. Opere giudicate quindi non reddituali e pertanto incommerciabili e quindi non assoggettabili a imposta. Laddove al contrario la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione commerciale, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle anteriori ABC. Cosicché, atteso lo svolgimento nell&#8217;immobile &#8220;fieristico&#8221; di manifestazioni quali fiere o spettacoli culturali o sportive ecc., il classamento in D/3 appare correttamente attribuito. Il principio di diritto che deve essere affermato è perciò il seguente: &#8220;L&#8217;immobile &#8220;fieristico&#8221;,nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l&#8217;attribuzione della categoria catastale E, quest&#8217;ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati extra commercium e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili; e poiché gli immobili &#8220;fieristici&#8221; in parola hanno una destinazione diversa rispetto alle anteriori categorie ABC, gli stessi debbono essere inquadrati nella speciale cat. D/3&#8243;.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso del contribuente.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Nella novità delle questioni affrontate, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.</p>
<p align="CENTER"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa l&#8217;impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.</p>
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		<title>L’aggiornamento del Catasto esclusivamente on line dal 1° giugno 2015</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel comunicato stampa del 29 maggio 2015 l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’aggiornamento delle banche dati del Catasto avverrà esclusivamente per via telematica a partire dal primo giugno 2015 sia per le nuove costruzioni, sia per le variazioni, le fusioni, i frazionamenti, le ristrutturazioni. Ciò comporterà notevoli risparmi di tempo per gli operatori ed assicurerà [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel <a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/06/102_Com.st_.-Atti-aggiornamento-catastale-online-29.05.15.pdf" target="_blank"><strong>comunicato stampa del 29 maggio 2015</strong></a> l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’aggiornamento delle banche dati del Catasto avverrà esclusivamente per via telematica a partire dal primo giugno 2015 sia per le nuove costruzioni, sia per le variazioni, le fusioni, i frazionamenti, le ristrutturazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò comporterà notevoli risparmi di tempo per gli operatori ed assicurerà maggiore trasparenza.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine gli Ufficio del Territorio forniranno ogni utile supporto agli utenti nelle fasi di avvio delle trasmissioni per via telematica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/img_2015_02_27_001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4292" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/img_2015_02_27_001-300x169.jpg" alt="img_2015_02_27_001" width="300" height="169" /></a></p>
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		<title>Ufficializzato l’accesso gratuito  dei Comuni alle planimetrie catastali per gli accertamenti fiscali e per i controlli urbanistici ed edilizi</title>
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		<pubDate>Wed, 13 May 2015 14:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il comunicato stampa in data 11 maggio 2015 dell’Agenzia delle Entrate rende ufficiale la possibilità per i Comuni di accedere gratuitamente sulla piattaforma SISTER alle planimetrie catastali degli immobili, da utilizzare per le attività legate all’applicazione dei tributi locali sugli immobili e per i controlli urbanistici ed edilizi. Si pone in tal modo fine alle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/05/8511.05.2015.pdf" target="_blank">comunicato stampa</a></span> in data 11 maggio 2015 dell’Agenzia delle Entrate rende ufficiale la possibilità per i Comuni di accedere gratuitamente sulla piattaforma SISTER alle planimetrie catastali degli immobili, da utilizzare per le attività legate all’applicazione dei tributi locali sugli immobili e per i controlli urbanistici ed edilizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pone in tal modo fine alle situazioni di incertezza ed alle difficoltà che gli enti avevano incontrato nella acquisizione dei dati necessari per l’esercizio delle funzioni di accertamento in materia di ICI, TARSU, TARI, IMU ecc. , tutte imposte strettamente legate alle caratteristiche catastali degli immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Il decreto del MEF di aggiornamento dei coefficienti catastali per i fabbricati del gruppo D ai fini di IMU e TASI</title>
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		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[tasi]]></category>

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		<description><![CDATA[Per l’anno 2015 il decreto 25 marzo 2015 del Ministero Finanze ha fissato nella misura di 1,01 il coefficiente di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati appartenenti al gruppo D, ai fini della applicazione di IMU e TASI. DOCUMENTO CORRELATO Decreto del 25 marzo 2015 &#8211; IMU e TASI &#8211; Aggiornamento dei coefficienti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4192" style="border: 1px solid #000000;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/img_2015_01_15_0011-300x169.jpg" alt="img_2015_01_15_001" width="300" height="169" /></p>
<p style="text-align: justify;">Per l’anno 2015 il decreto 25 marzo 2015 del Ministero Finanze ha fissato nella misura di 1,01 il coefficiente di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati appartenenti al gruppo D, ai fini della applicazione di IMU e TASI.</p>
<p><strong>DOCUMENTO CORRELATO</strong></p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/decreto-fabbricati-D-25032015.pdf" target="_blank">Decreto del 25 marzo 2015 &#8211; IMU e TASI &#8211; Aggiornamento dei coefficienti dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D per l&#8217;anno 2015</a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Le prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle Commissioni Censuarie nella Circolare n.3/E del 18 febbraio 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4267&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-prime-indicazioni-dellagenzia-delle-entrate-sulle-commissioni-censuarie-nella-circolare-n-3e-del-18-febbraio-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ambito della Legge Delega n.23/2014 di revisione della disciplina del sistema estimativo catastale, è stato emanato il decreto legislativo n.198/2014 con il quale si è provveduto al riordino delle Commissioni censuarie provinciali e della Commissione censuaria centrale. Il documento dell’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni operative per l’insediamento delle stesse. Viene illustrato il contenuto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nell’ambito della Legge Delega n.23/2014 di revisione della disciplina del sistema estimativo catastale, è stato emanato il decreto legislativo n.198/2014 con il quale si è provveduto al riordino delle Commissioni censuarie provinciali e della Commissione censuaria centrale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il documento dell’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni operative per l’insediamento delle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene illustrato il contenuto dei singoli articoli del citato decr.legisl.n.198/2014 che definisce il numero delle Commissioni, le funzioni, la composizione, i requisiti per la nomina, i motivi di incompatibilità e decadenza, la durata degli incarichi, il funzionamento, l’insediamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene richiamata l’attenzione delle Direzioni Regionali e degli Uffici Provinciali del Territorio per il rispetto degli adempimenti di propria competenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DOCUMENTI CORRELATI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/02/circolare-3-_E-del-18-febbraio-2015.pdf" target="_blank">Agenzia delle Entrate &#8211; Circolare n. 3/E del 18 febbraio 2015</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198!vig=" target="_blank">Normattiva &#8211; Decreto Legislativo n. 198/2014</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4269" style="border: 1px solid black;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/02/cc12.jpg" alt="cc12" width="478" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La procedura di aggiornamento automatico del Catasto Terreni nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4179&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-procedura-di-aggiornamento-automatico-del-catasto-terreni-nella-circolare-dellagenzia-delle-entrate</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4179#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 16:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[La versione 10.6.0 della PROCEDURA PREGEO viene illustrata nella Circolare n.30/E del 29dicembre 2014. Il nuovo modello di aggiornamento per l’approvazione automatica degli atti dell’archivio cartografico e dell’archivio censuario del Catasto Terreni (CT) riconosce le variazioni e la natura degli atti e nella Circolare vengono illustrate le modalità e le prassi operative per la corretta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4180" style="border: 1px solid black;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/img_2015_01_13_001-300x169.jpg" alt="img_2015_01_13_001" width="300" height="169" /></p>
<p style="text-align: justify;">La versione 10.6.0 della PROCEDURA PREGEO viene illustrata nella Circolare n.30/E del 29dicembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo modello di aggiornamento per l’approvazione automatica degli atti dell’archivio cartografico e dell’archivio censuario del Catasto Terreni (CT) riconosce le variazioni e la natura degli atti e nella Circolare vengono illustrate le modalità e le prassi operative per la corretta applicazione della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LINK CORRELATI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/dicembre+2014/circolare+n.+30e+del+29+dicembre+2014/Circolare+30E+del+29122014.pdf" target="_blank">Agenzia delle Entrate &#8211; Circolare n. 30/E del 29/12/14 &#8211; pdf</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Dal SENATO e dalla CAMERA il Parere sullo schema di decreto legislativo in materia di commissioni censuarie e di catasto</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3963&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dal-senato-e-dalla-camera-il-parere-sullo-schema-di-decreto-legislativo-in-materia-di-commissioni-censuarie-e-di-catasto</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3963#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 18:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Le competenti Commissioni di Senato e Camera hanno esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della Legge Delega n.23/2014 (ATTO GOVERNO N.100) riguardante la revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto e la ridefinizione delle competenze delle commissioni censuarie. Il provvedimento si compone di 22 articoli finalizzati a disciplinare organicamente la materia contenuta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/image_2014_09_25_002-300x240.jpg" /></p>
<p align="justify">Le competenti Commissioni di Senato e Camera hanno esaminato  lo schema di decreto legislativo di attuazione della Legge Delega n.23/2014  (ATTO GOVERNO N.100) riguardante la revisione della disciplina del sistema  estimativo del catasto e la ridefinizione delle competenze delle commissioni  censuarie.</p>
<p align="justify">Il provvedimento si compone di 22 articoli finalizzati a  disciplinare organicamente la materia contenuta nel Titolo III del DPR  n.650/1972 stabilendone l&rsquo;abrogazione e recependone le previsioni di  persistente attualit&agrave;.</p>
<p align="justify">L&rsquo;articolo 1 definisce l&rsquo;ordinamento delle commissioni  censuarie, locali (le cui sedi sono individuate in apposito allegato) e  centrale, con sede in Roma.</p>
<p align="justify">L&rsquo;articolo 2 definisce l&rsquo;articolazione delle commissioni  censuarie locali, prevedendo una sezione competente di catasto terreni, una per  il catasto urbano ed una specializzata in materia di riforma del sistema  estimativo del catasto dei fabbricati.</p>
<p align="justify">Gli articoli 3, 4, 5 recano disposizioni sulla composizione  delle sezioni delle commissioni locali e sui criteri di nomina dei componenti.</p>
<p align="justify">L&rsquo;articolo 6 definisce l&rsquo;articolazione della commissione  centrale , (suddivisa in tre sezioni come per le locali) fissando in 25 il  numero dei componenti , fornendo indicazioni per la nomina del Presidente.</p>
<p align="justify">Gli articolo 7,8,9 dettano i criteri per la nomina dei  componenti&nbsp; della commissione centrale.</p>
<p align="justify">Gli articoli 10,11,12 individuano i requisiti per la nomina  dei componenti delle commissioni locali, i motivi di incompatibilit&agrave; e le cause  di decadenza.</p>
<p align="justify">L&rsquo;articolo 13 indica la durata degli incarichi ,  precisandone la non rinnovabilit&agrave;.</p>
<p align="justify">Gli articoli 14 e 15 individuano le attribuzioni delle commissioni  locali e centrale.</p>
<p align="justify">L&rsquo;articolo 16 indica i poteri delle commissioni ai fini  istruttori.</p>
<p align="justify">Gli articoli 17,18,19,20&nbsp;  disciplinano il funzionamento delle commissioni, le convocazioni, la  validit&agrave; delle deliberazioni.</p>
<p align="justify">Gli articoli 21 e 22 regolano l&rsquo;insediamento delle nuove  commissioni ed abrogano le disposizioni del Titolo III del DPR n.650/1972 a  decorrere dalla data di insediamento delle stesse.</p>
<p align="justify">La Commissione VI (Finanze e Tesoro) del Senato ha esaminato  il suddetto schema di decreto nelle sedute dei giorni 17 luglio, 22 luglio, 25  luglio , 31 luglio ed ha approvato la proposta di Parere del Relatore  (M.M.MARINO) nella seduta conclusiva dell&rsquo;1 agosto 2014.</p>
<p align="justify">La Commissione VI (Finanze) della Camera ha esaminato lo  schema i n questione nelle sedute dei giorni 22 luglio, 23 luglio, 29 luglio,  31 luglio ed ha approvato la proposta di parere del Relatore (G.M.FRAGOMELI)  nella seduta conclusiva del 6 agosto 2014.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&#038;leg=17&#038;id=798583" target="_blank">LAVORI DEL SENATO – COMMISSIONE VI  &#8211; RESOCONTO SEDUTA DELL&#8217;1 AGOSTO 2014 &raquo;</a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&#038;anno=2014&#038;mese=08&#038;giorno=05&#038;view=&#038;commissione=06&#038;pagina=#data.20140805.com06.bollettino.sede00010.tit00010" target="_blank">LAVORI DELLA CAMERA &#8211; COMMISSIONE VI FINANZE &#8211; RESOCONTO SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2014 &#8211; ATTI DEL GOVERNO &raquo;</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>L’aggiornamento del CATASTO TERRENI con la procedura PREGEO 10 dell’Agenzia delle Entrate</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3813&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laggiornamento-del-catasto-terreni-con-la-procedura-pregeo-10-dellagenzia-delle-entrate</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3813#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 10:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha presentato le funzionalit&#224; del software utilizzato dai professionisti per l&#8217;aggiornamento del catasto terreni, in attivit&#224; dal 1&#176; luglio 2014 sull&#8217;intero territorio nazionale ed obbligatorio dal 2 gennaio 2015. Il PREGEO 10 nella nuova versione proceder&#224; all&#8217;aggiornamento in maniera automatica, partendo dalla proposta presentata dal professionista, dall&#8217;estratto di mappa e dal modello [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/06/img_002_2014_06_20-300x203.jpg" /></p>
<p align="justify">L&rsquo;Agenzia delle Entrate ha presentato le funzionalit&agrave; del software utilizzato dai professionisti per l&rsquo;aggiornamento del catasto terreni, in attivit&agrave; dal 1&deg; luglio 2014 sull&rsquo;intero territorio  nazionale ed obbligatorio dal 2 gennaio 2015.</p>
<p align="justify">Il PREGEO 10 nella nuova versione proceder&agrave; all&rsquo;aggiornamento in maniera automatica, partendo dalla proposta presentata dal professionista, dall&rsquo;estratto di mappa e dal modello dei dati censuari.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2014/cs+giugno+2014/cs+18062014+pregeo+10/082_Com++st+Seminario+Pregeo+18+06+14.pdf" target="_blank">AGENZIA DELLE ENTRATE  &ndash; COMUNICATO STAMPA DEL 18 GIUGNO 2014 »</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Comunicato stampa dell’Agenzia Entrate – Visura dati catastali ed ipotecari a costo zero &#8211; Invio telematico degli atti alle Conservatorie dei registri immobiliari</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3633&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicato-stampa-dellagenzia-entrate-visura-dati-catastali-ed-ipotecari-a-costo-zero-invio-telematico-degli-atti-alle-conservatorie-dei-registri-immobiliari</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3633#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 11:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Visure catastali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[Per effetto del provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2014, sar&#224; possibile per tutti i contribuenti accedere gratuitamente alle informazioni sui propri immobili tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline . Inoltre, anche i pubblici ufficiali, come i segretari comunali, gli agenti della riscossione e gli ufficiali roganti della Pubblica Amministrazione, potranno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/04/image_003_2014_04_15-300x187.jpg" /></p>
<p align="justify">Per effetto del provvedimento del Direttore dell&rsquo;Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2014, sar&agrave; possibile per tutti i contribuenti accedere gratuitamente alle informazioni sui propri immobili tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline .</p>
<p align="justify">Inoltre, anche i pubblici ufficiali, come i segretari comunali, gli agenti della riscossione e gli ufficiali roganti della Pubblica Amministrazione, potranno trasmettere in via telematica alle Conservatorie dei registri immobiliari tutti i documenti necessari.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2014/cs+marzo+2014/cs+31032014+serv.+catastali+e+ipot./038_Com++st++Servizi+catastali+e+ipotecari+31+03+14.pdf" target="_blank">Agenzia delle Entrate &#8211; Comunicato Stampa del 31/00/14 »</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L’ANCI ha pubblicato una NOTA DI LETTURA dell’articolo 2 della Legge Delega per la Riforma Fiscale n.23/2014, che detta i principi per la emanazione dei decreti legislativi per la revisione del CATASTO</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3485&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lanci-ha-pubblicato-una-nota-di-lettura-dellarticolo-2-della-legge-delega-per-la-riforma-fiscale-n-232014-che-detta-i-principi-per-la-emanazione-dei-decreti-legislativi-per-la-revi</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Prassi]]></category>
		<category><![CDATA[revisione catasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[La Nota evidenzia come la Delega miri alla revisione del sistema estimativo del catasto fabbricati,&#160; in modo che il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate avvenga in armonia con le funzioni riservate allo&#160; Stato. Viene altres&#236; evidenziato che, diversamente all&#8217;attuale regime, la delega prevede l&#8217;attribuzione a ciascuna unit&#224; immobiliare sia&#160; del VALORE PATRIMONIALE MEDIO [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/03/logo_anci.jpg" alt="" style="border:1px solid #000000"/></p>
<p align="justify">La Nota evidenzia come la Delega miri alla revisione del  sistema estimativo del catasto fabbricati,&nbsp;  in modo che il processo di attivazione delle funzioni catastali  decentrate avvenga in armonia con le funzioni riservate allo&nbsp; Stato.</p>
<p align="justify">Viene altres&igrave; evidenziato che, diversamente all&rsquo;attuale  regime, la delega prevede l&rsquo;attribuzione a ciascuna unit&agrave; immobiliare sia&nbsp; del VALORE PATRIMONIALE MEDIO ORDINARIO, sia  della RENDITA MEDIA ORDINARIA, fissando alcuni criteri guida per la  determinazione&nbsp; di tali valori, per i  quali dovr&agrave; essere assicurato l&rsquo;aggiornamento periodico in relazione  all&rsquo;andamento del mercato.</p>
<p align="justify">Vengono poi illustrate le disposizioni volte a ridefinire le  competenze, il funzionamento, la composizione delle commissioni censuarie  provinciali e centrali, nonch&eacute; quelle destinate ad assicurare la collaborazione  tra Agenzie delle Entrate e Comuni.</p>
<p align="justify">Infine, l&rsquo;attenzione sulle norme che tendono ad assicurare  l&rsquo;invarianza di gettito delle singole imposte e la previsione di forme di  tutela anticipata del contribuente in relazione all&rsquo;attribuzione delle nuove  rendite, nonch&eacute; norme agevolative per particolari  situazioni.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&#038;IdSez=810124&#038;IdDett=46380" target="_blank">Delega fiscale &#8211; Nota di lettura Anci delle norme relative al catasto »</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il Decreto che approva i coefficienti per la base imponibile IMU e TASI degli Immobili della Categoria D</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3457&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pubblicato-il-decreto-che-approva-i-coefficienti-per-la-base-imponibile-imu-e-tasi-degli-immobili-della-categoria-d</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3457#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 15:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[rendite catastali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014 &#232; stato pubblicato il decreto del Direttore Generale delle Finanze che approva i coefficienti applicabili nell&#8217;anno 2014 per determinare&#160; la base imponibile ai fini IMU e TASI&#160; degli immobili classificati nella categoria D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. LINK CORRELATI: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/03/coefficienti_imu_tasi.jpg" alt="" style="border:1px solid #000000"/></p>
<p align="justify">Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014 &egrave; stato pubblicato  il decreto del Direttore Generale delle Finanze che approva i coefficienti  applicabili nell&rsquo;anno 2014 per determinare&nbsp;  la base imponibile ai fini IMU e TASI&nbsp;  degli immobili classificati nella categoria D, non iscritti in catasto,  interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/24/14A01391/sg " target="_blank">Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell&#8217;imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l&#8217;anno 2014. (14A01391) <em>(GU Serie Generale n.45 del 24-2-2014)</em> »</a></p>
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		<title>Catasto al rilento? Si ma non è responsabile</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.1594 del 23.01.2013 Tributi &#8211; Rendita catastale &#8211; Mancata attribuzione in tempi ragionevoli &#8211; Diritto del contribuente al risarcimento &#8211; Non sussiste. Se l&#8217;Agenzia del Territorio attribuisce con ritardo la rendita catastale, non è tenuta a risarcire il contribuente al quale spetta di versare, magari per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/catasto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1886" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/catasto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/CORTE-DI-CASSAZIONE.-Sentenza-n.1593-del-23.01.2013.doc">CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.1594 del 23.01.2013</a></p>
<p>Tributi &#8211; Rendita catastale &#8211; Mancata attribuzione in tempi ragionevoli &#8211; Diritto del contribuente al risarcimento &#8211; Non sussiste.</p>
<p>Se l&#8217;Agenzia del Territorio attribuisce con ritardo la rendita catastale, non è tenuta a risarcire il contribuente al quale spetta di versare, magari per anni, un importo superiore del tributo sulla base di principi contabili. Questo, in quanto l&#8217;attribuzione della rendita non è mai retroattiva. Lo ha sostenuto la Corte di cassazione con la sentenza n. 1594del 23.01.2013, bocciando il ricorso di una società che aveva pagato l&#8217;Ici su dei capannoni industriali, sulla base dei valori contabili, perché malgrado le continue richieste, la rendita era stata attribuita solo molti anni dopo. Nella citata sentenza infatti si legge che: “&#8230;<em>Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono pertanto efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non avendo voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l&#8217;amministrazione comunale può richiedere l&#8217;applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendo confondersi l&#8217;efficacia della modifica della rendita catastale -coincidente con la notificazione dell&#8217;atto- con la sua applicabilità, che va riferita invece all&#8217;epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (v. Cass., 27/7/2012, n. 13443)</em>”.</p>
<p>A cura di Redazione</p>
<p>Fonte: <em>teleconsul.it; italiaoggi.it; studioorlandini.it</em></p>
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