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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Gestione delle Entrate</title>
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		<title>Consiglio di Stato Sez. V – Ordinanza n. 4793 del 20 ottobre 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[ Affidamento servizi in house – Requisito dell’attività prevalente – Rinvio alla Corte di Giustizia UE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato &#8211; Sezione V – con l’Ordinanza n. 4793 del 20 0ttobre 2015, emessa nel Ricorso proposto per l’annullamento della delibera di un Comune riguardante l’esistenza del presupposto per l’affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’UE, trattandosi della interpretazione di principi del Trattato.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione posta è se il requisito che condiziona l’affidamento diretto dei servizi alla società in house al fatto che la stessa svolga l’attività prevalente a favore dell’ente controllante, sia da intendere che debba trattarsi esclusivamente di attività prestate all’ente pubblico che detiene il capitale sociale o, viceversa, se possano computarsi anche attività svolte per enti pubblici non soci.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti,   la società affidataria ha svolto attività di gestione dei rifiuti anche in Comuni diversi dal Comune concedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha rilevato che il quadro normativo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE non forniscono   chiara risposta al quesito, per cui ha ritenuto di sottoporre la questione all’Organismo europeo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/479315cds.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo integrale dell&#8217;Ordinanza</span></a></p>
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		<title>I pareri dell’ANAC sulle procedure di gara per la gestione delle entrate degli enti locali</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D.L. n.90/2014, convertito con L. n.114/2014, ha soppresso l’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ed ha trasferito all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le competenze in materia di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici). Il suddetto articolo stabilisce che l’Autorità (ora [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il D.L. n.90/2014, convertito con L. n.114/2014, ha soppresso l’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ed ha trasferito all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le competenze in materia di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).</p>
<p style="text-align: justify;">Il suddetto articolo stabilisce che l’Autorità (ora ANAC) esprime pareri non vincolanti relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando ipotesi di soluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi pur sempre di pareri che non rivestono il carattere della obbligatorietà per i richiedenti in quanto espressi con la finalità di ridurre il contenzioso tra le parti (stazioni appaltanti e soggetti partecipanti alla gara), fermo restando che a costoro non viene in alcun modo rimossa la facoltà di avviare le forme di tutela previste dalla normativa nel caso non intendano adeguarsi alle indicazioni dell’ANAC.</p>
<p style="text-align: justify;">La missione istituzionale dell’Autorità può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, delle società partecipate e controllate, nel rispetto del principio della trasparenza, mediante l’attività di vigilanza nel comparto dei contratti pubblici con interventi in sede consultiva e di regolazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di procedure svolte per l’affidamento di servizi inerenti l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, l’ANAC ha avuto modo di esprimere nel corso dell’anno 2015 alcuni pareri che, pur non assumendo valore giurisprudenziale, costituiscono pur sempre per gli operatori   una utile guida nella soluzione di problematiche insorte nel corso di tali gare.</p>
<p style="text-align: justify;">Su alcuni significativi di tali pareri è rivolta l’attenzione del presente articolo, allo scopo di illustrarne i contenuti ed i suggerimenti che ne derivano.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/1050615.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Parere n. 105 del 17 giugno 2015 – Requisiti economico finanziari per la partecipazione alla gara</strong></span></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nella gara di un Comune per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali e delle sanzioni amministrative, di importo pari ad euro 1.800.000,00 annui per un totale di euro 16.200.000,00 per i nove anni di contratto, è stato chiesto ai fini della partecipazione la titolarità di contratti in essere “da almeno dodici mesi” ed il conseguimento di un fatturato nel triennio precedente non inferiore a tre volte l’importo complessivo a base d’asta.</p>
<p style="text-align: justify;">Su richiesta di parere avanzata da una impresa concorrente circa la legittimità della clausola sopra citata relativa ai requisiti di capacità economico finanziaria, l’ANAC ha ritenuto non proporzionata e lesiva della concorrenza l’entità del fatturato necessaria per la partecipazione, nonché l’ulteriore requisito del possesso di contratti in essere da almeno dodici mesi; ha inoltre chiarito che per volume di riscossioni devono intendersi non le somme di cui l’azienda ha la momentanea detenzione, bensì gli importi ad essa attribuiti quale aggio sugli introiti realizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle motivazioni l’Autorità richiama precedenti analoghi pareri e varie sentenze del Consiglio di Stato, da cui emerge che è lasciata ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di partecipazione pi0 rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge (ad esempio la iscrizione nell’Albo), purchè tali prescrizioni rispettino i principi i proporzionalità e ragionevolezza, in modo da non restringere la possibile platea di concorrenti, costituendo situazioni di privilegio per alcuno dei partecipanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni espresse dall’ANAC sono condivisibili nel senso che spetta all’Ente appaltante la corretta valutazione dei requisiti da inserire ne Bando (lex specialis). Ciò vuol dire che l’Ufficio comunale preposto deve svolgere un preliminare studio degli elementi destinati a determinare il valore economico della concessione, sia per quanto riguarda le entrate presumibilmente ricavabili per ogni tipologia (tributi, canoni, sanzioni ecc.) desumibili dalle proprie banche dati (numero utenti, unità immobiliari censite sul territorio e c.d. immobili fantasma, esercizi commerciali, licenze edilizie, verbali per sanzioni amministrative ecc.) nonché il possibile incremento conseguibile per effetto dell’attività di recupero della evasione e della morosità. Sulla scorta di tali elementi pervenire al valore economico dell’affidamento e di conseguenza individuare i requisiti di capacità economica e tecnica da richiedere ai concorrenti: requisiti rapportati con criterio di ragionevolezza alla dimensione del Comune, tali da garantire una corretta ed efficiente gestione dei servizi affidati.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/1260615.pdf" target="_blank"><strong>Parere n. 126 del 15 luglio 2015 &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa – Soglia di sbarramento – Illegittimità della clausola </strong></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Bando di gara di un Comune per la concessione dell’attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti di affissione, della tassa di occupazione suolo pubblico e dei canoni patrimoniali non ricognitori, da aggiudicare all’offerta economica pi0 vantaggiosa, ha indicato la misura percentuale dell’aggio posto a base d’asta, soggetto a diminuzione, fissando la soglia del ribasso da non superare, pena l’esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Un concorrente ha partecipato alla gara formulando una offerta economica che ha superato la suddetta soglia di ribasso ed è stato escluso per antieconomicità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">In risposta al parere richiesto sulla legittimità della clausola in questione, l’ANAC ha ritenuto che la stessa non sia compatibile con la disciplina della concorrenza in quanto la verifica delle offerte anomale (cioè sospette di non essere economicamente sostenibili) debba essere svolta dall’Ente appaltante secondo le prescrizioni dell’articolo 86 del Codice dei Contratti Pubblici (decr.legisl.n.163/2006) e non con criteri alternativi, quale quello previsto nel Bando in questione con la indicazione della soglia di ribasso da non superare.</p>
<p style="text-align: justify;">D’accordo con l’ANAC circa la illegittimità di siffatta clausola, non sembra perù condivisibile il richiamo all’art. 86 del Codice dei Contratti Pubblici, e ciò per duplici motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, giova ricordare che l’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 esclude l’applicazione delle norme del Codice stesso alle Concessioni di Servizi, salvo quelle che rispondono ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Non quindi la norma in questione, non rispondente ai suddetti principi.</p>
<p style="text-align: justify;">Va inoltre rilevato che il meccanismo contenuto nell’art. 86 porta ad individuare l’anomalia dell’offerta nella situazione in cui i punti relativi all’offerta economica e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (il progetto tecnico) siano pari o superiori di quattro punti al massimo dei punteggi assegnabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta ovviamente di un procedimento applicabile ad un appalto di lavori o di forniture , ove gli elementi sono prezzo e prestazioni, non certo ad un Servizio in concessone che abbia per oggetto l’esercizio di pubbliche funzioni, quali l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, la cui esecuzione deve rispondere ad esigenze non   prettamente di natura economica , bensì di efficienza e funzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, la verifica della eventuale anomalia dell’offerta deve scaturire da una analisi a cura dell’Ente concedente circa la rispondenza tra gli elementi che caratterizzano la gestone del Servizio (la organizzazione, le risorse umane impiegate, i capitali investiti per le strutture, ecc.) ed i relativi costi, in modo che sulla base dei presumibili introiti l’aggio richiesto sia tale da coprire tutte le spese ed assicurare all’impresa un ragionevole margine di utile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le risultanze dell’indagine così svolta (in contradditorio con l’impresa) consentiranno di valutare se l’offerta possieda i requisiti della economicità o sia da giudicare anomala e, quindi, da escludere.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/1480915.pdf" target="_blank"><strong>Parere n. 148 del 9 settembre 2015 – Riscossione canoni idrici – Non obbligatorietà iscrizione nell’Albo ministeriale – Requisiti oggettivi dell’offerta</strong></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato chiesto all’ANAC parere circa la necessità dell’iscrizione nell’Albo per i soggetti partecipanti ad una procedura di gara indetta da un Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (AMAM) per la riscossione dei canoni dovuti dagli utenti morosi per i consumi dell’acqua. E’ intervenuta anche l’ANACAP (Associazione dei soggetti privati iscritti nell’Albo ex art. 53 del decrlegisl.n.446/1997).</p>
<p style="text-align: justify;">L’Autorità ha ritenuto non necessaria la suddetta iscrizione in quanto nel caso in questione il rapporto tra l’Ente gestore del servizio idrico (AMAM) e l’utente ha natura privatistica e la tariffa (quale corrispettivo di diritto privato) va riscossa secondo le norme del D.Lgs. n.46/1999 (art. 21) mediante iscrizione a ruolo avente efficacia esecutiva. Soggiunge inoltre che anche se il Codice dell’Ambiente dispone che la riscossione possa essere effettuata pure tramite Convenzione con l’Agenzia delle Entrate o affidata con procedura ad evidenza pubblica ai soggetti dell’Albo, trattasi solo di previsioni facoltative attribuite al Gestore del servizio idrico, da cui deriva la non obbligatorietà della iscrizione ex art. 53 del citato decr.legisl. n.446/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione dell’ANAC poggia, quindi, sulla natura di entrata privata dei canoni in questione (di pertinenza dell’Ente gestore) ed è ovvio che se l’entrata fosse di natura pubblica (del Comune o della Provincia) ne conseguirebbe l’obbligo della riscossione tra i soggetti dell’Albo.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo, poi, alla circostanza che nel Bando di gara in oggetto fosse previsto un punteggio per il possesso da parte dei partecipanti di requisiti di carattere soggettivo (organizzazione, sede nel territorio, organico a disposizione) l’ANAC ha correttamente ritenuto che ciò costituisca una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi necessari per l’ammissione ed elementi oggettivi di valutazione della offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>I chiarimenti dell’ANAC sulle centrali di committenza &#8211;  La esclusione per le concessioni di servizi</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’ANAC (Agenzia Nazionale Anticorruzione) con la determinazione n.11/2015 del 23 settembre interviene a fornire indicazioni interpretative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3 bis, del decr.legisl. n.263/2006 sui contratti pubblici. L’intervento nasce dalla necessità di ulteriori chiarimenti in ordine alle disposizioni che prevedono per i comuni non capoluogo di provincia l’obbligo di ricorrere alle centrali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’ANAC (Agenzia Nazionale Anticorruzione) con la determinazione n.11/2015 del 23 settembre interviene a fornire indicazioni interpretative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3 bis, del decr.legisl. n.263/2006 sui contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intervento nasce dalla necessità di ulteriori chiarimenti in ordine alle disposizioni che prevedono per i comuni non capoluogo di provincia l’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza in forma aggregata per affidamenti di importo superiore ai 100.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie di rilevanza economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema ha suscitato una serie di dubbi in ordine all’ambito soggettivo di applicazione, specie per il proliferare delle società partecipate dei comuni, in relazione all’ambito oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alle società partecipate, la determinazione ha osservato che nel caso di possesso del 100 per cento del capitale sociale da parte dell’ente (società in house) il rapporto tra società pubblica ed ente di appartenenza è riconducibile (secondo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 3/3/2008) alla delegazione interorganica, con la conseguente esclusione dall’applicazione della disciplina per l’affidamento degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 263/2006 e la società in house può essere destinataria di affidamenti diretti dall’ente pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alle concessioni, poi, l’ANAC ribadisce la sottrazioni agli obblighi del codice dei contratti pubblici in base al dettato dell’articolo 30 dello stesso decreto. Tale principio vale ovviamente anche per le società in house costituite per la gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.</p>
<p style="text-align: justify;">La determinazione dell’ANAC si articola come segue:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Ragioni dell’intervento dell‘Autorità</li>
<li style="text-align: justify;">Considerazioni di diritto</li>
<li style="text-align: justify;">Forme di aggregazione</li>
<li style="text-align: justify;">Modalità operative</li>
<li style="text-align: justify;">Deroghe e proroghe dei contratti in corso</li>
</ol>
<p><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/anac1115.pdf" target="_blank">Testo integrale della determinazione</a></span></p>
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		<title>Nella Legge Delega 124/2015 per la riforma delle pubbliche amministrazioni la disciplina delle società partecipate dagli enti locali</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 11:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La Legge Delega n.124/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 13/8/2015, in vigore dal 28/8/2015, all’articolo 18 detta i principi per il riordino delle partecipazioni societari delle amministrazioni pubbliche. In particolare, la lettera m) del primo comma del suddetto articolo riguarda le società partecipate dagli enti locali, e tra queste possono rientrare le società costituite [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Legge Delega n.124/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 13/8/2015, in vigore dal 28/8/2015, all’articolo 18 detta i principi per il riordino delle partecipazioni societari delle amministrazioni pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la lettera m) del primo comma del suddetto articolo riguarda le società partecipate dagli enti locali, e tra queste possono rientrare le società costituite da Comuni e Province ai sensi degli articoli 52 e 53 del decr.legisl. n.446/1997, per le attività di accertamento e riscossione delle entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma di delega conferisce al Governo il potere di emanare entro dodici mesi dal 28/8/2015 (data di entrata in vigore della legge) i decreti attuativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, i decreti dovranno definire criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione, nonché procedure per l’assunzione,la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato ed ai risultati di gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione del numero di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione, nonché definizione di criteri volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, indicazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso forme di riduzione e di aggregazione e di  norme sanzionatorie per il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo , nonché di tutela per il mantenimento dei iivelli occupazionali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/L12415_7815w.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<title>Affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad una società partecipata da un soggetto privato &#8211; Illegittimità</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Modalità di affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ConsigliodiStato]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n.4263 dell’11/9/2015, ha dichiarato la illegittimità della delibera con cui un Comune ha affidato senza procedura di gara la gestione del servizio dei rifiuti urbani ad una società della quale fanno parte soggetti privati. Viene richiamata in proposito la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 3/3/2008 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n.4263 dell’11/9/2015, ha dichiarato la illegittimità della delibera con cui un Comune ha affidato senza procedura di gara la gestione del servizio dei rifiuti urbani ad una società della quale fanno parte soggetti privati.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene richiamata in proposito la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 3/3/2008 che ha affermato che, solo la partecipazione totalitaria delle pubbliche amministrazioni e la totale assenza di soggetti privati nella compagine sociale, consentono di ravvisare nel soggetto affidatario la sottoposizione al “controllo analogo”, principio ribadito dalla giurisprudenza successiva (da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III – n.2154 del 27/4/2015).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/cds426315.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della sentenza</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>TAR Puglia Lecce Sez. III &#8211; Sentenza n. 2411 del 1/7/2015 – Inapplicabilità del codice dei contratti pubblici alle concessioni di servizi – Art. 30 del D.Lgs. n.163/2006</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Modalità di affidamento]]></category>
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		<description><![CDATA[In conformità alla costante giurisprudenza, il Tar Puglia – Lecce, con la citata sentenza ha affermato che per l’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 non trovano diretta applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici agli affidamenti aventi ad oggetto le concessioni di servizi, salvo il rispetto dei principi fondamentali desumibili dal Trattato, tra i quali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In conformità alla costante giurisprudenza, il Tar Puglia – Lecce, con la citata sentenza ha affermato che per l’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 non trovano diretta applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici agli affidamenti aventi ad oggetto le concessioni di servizi, salvo il rispetto dei principi fondamentali desumibili dal Trattato, tra i quali quelli della proporzionalità, della ragionevolezza ed adeguatezza i quali, se non rispettati costituiscono violazione della tassatività delle clausole di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1 bis del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/tarle331715.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo integrale della sentenza</span></strong></a></p>
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		<title>Prestazioni aggiuntive – Limiti – Sentenza Consiglio di Stato n. 3573/2015</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 3573/2015, depositata il 16/7/2015, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha rilevato che i servizi aggiuntivi che i concorrenti possono offrire in sede di gara debbono riguardare prestazioni che non siano una mera duplicazione di quelle già comprese nell’oggetto principale del contratto, del quale debbono costituire un miglioramento, senza ampliarne l’ambito, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 3573/2015, depositata il 16/7/2015, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha rilevato che i servizi aggiuntivi che i concorrenti possono offrire in sede di gara debbono riguardare prestazioni che non siano una mera duplicazione di quelle già comprese nell’oggetto principale del contratto, del quale debbono costituire un miglioramento, senza ampliarne l’ambito, né snaturarne la portata.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/3573_15cdsvipdf.pdf" target="_blank">Testo della sentenza</a></span></p>
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		<title>Codice dei contratti pubblici – Avvalimento – Non può essere utilizzato per la mancanza di  requisiti di carattere soggettivo del concorrente, quale l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali – Sentenza Consiglio di Stato n.3698/2015</title>
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		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 11:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 3698/2015 depositata il 28/7/2015, la Sez. V del Consiglio di Stato ha espresso il principio della incedibilità ad altra impresa tramite l’avvalimento di cui all’art. 49 del decr.legisl.n.163/2006 dei requisiti di carattere soggettivo, quale l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali, poiché trattasi di qualificazione volta ad assicurare che l’azienda svolge il servizio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 3698/2015 depositata il 28/7/2015, la Sez. V del Consiglio di Stato ha espresso il principio della incedibilità ad altra impresa tramite l’avvalimento di cui all’art. 49 del decr.legisl.n.163/2006 dei requisiti di carattere soggettivo, quale l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali, poiché trattasi di qualificazione volta ad assicurare che l’azienda svolge il servizio secondo requisiti di affidabilità, che debbono essere posseduti ed accertati da un organismo a ciò deputato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può affermare che il principio sia estensibile al settore delle aziende che svolgono attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, che richiede agli operatori la iscrizione dell’Albo di cui all’art. 53 del decr.legisl. n.446/1997, per cui non sia possibile, in sede di procedimento di gara, prevedere nel caso di carenza di tale titolo la possibilità di utilizzo dell’avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/3698_15.pdf" target="_blank">Testo della sentenza</a></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia &#8211; Milano, Sezione 4 Sentenza 18 giugno 2015, n. 1410</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4729&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tribunale-amministrativo-regionale-lombardia-milano-sezione-4-sentenza-18-giugno-2015-n-1410</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4729#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Extratributarie Enti Territoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Canone non ricognitorio ex art. 27 codice della strada – natura – cumulabilità con altre imposizioni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Imposizione da parte del Comune del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto dall’art. 27 del codice della strada, in relazione alle occupazioni di suolo pubblico correlate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica &#8211; incompatibile con la disciplina dettata dal codice delle comunicazioni elettroniche art. 93 del d.l.vo 1° agosto 2003 n. 259</p>
<p style="text-align: center;"> REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE QUARTA</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 632 del 2014, proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">Te. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Pi.Fe., En.Ro., con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via (&#8230;);</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Cuggiono, rappresentato e difeso dagli avv. Ro.Ca., Lu.Pi., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, viale (&#8230;);</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cuggiono del 20 giugno 2013 n. 30 recante l’approvazione del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, nella parte in cui impone agli operatori del settore delle telecomunicazioni degli oneri patrimoniali ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche e comunque ulteriori rispetto a TOSAP e COSAP;</p>
<p style="text-align: justify;">- del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio approvato con la delibera suindicata nella parte in cui impone agli operatori del settore delle telecomunicazioni degli oneri patrimoniali ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche e comunque ulteriori rispetto a TOSAP e COSAP;</p>
<p style="text-align: justify;">- della nota prot. n. 9957 del 4 dicembre 2013 con la quale il Comune di Oggiono ha formulato la prima richiesta economica nei confronti di Te. spa pari ad Euro 36.400,00;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota prot. n. 8763 del 23 ottobre 2013 con la quale il Comune di Oggiono ha chiesto la comunicazione da parte di Te. spa della reale estensione della rete;</p>
<p style="text-align: justify;">- della nota del Comune di Oggiono prot. n. 7777 del 19 settembre 2013;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">del carattere indebito delle pretese patrimoniali del Comune e della non debenza da parte di Te. spa del canone concessorio non ricognitorio;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">del Comune di Oggiono al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cuggiono;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Designato relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituisce in giudizio il Comune di Cuggiono, eccependo l’inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno prodotto memorie e documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del giorno 22 aprile 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Preliminarmente va rilevata d’ufficio la parziale inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, nella parte relativa all’impugnazione della nota prot. n. 9957 del 4 dicembre 2013 con la quale il Comune di Oggiono ha formulato la prima richiesta economica nei confronti di Te. spa pari ad Euro 36.400,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso ha ad oggetto tanto il regolamento comunale per l&#8217;applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cuggiono del 20 giugno 2013 n. 30, quanto la nota suindicata recante la richiesta di pagamento del canone per un determinato importo.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo in relazione alla contestazione del regolamento, mentre l’impugnazione dell’avviso di pagamento è compresa nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, il regolamento ha natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, perché costituisce una fonte secondaria del diritto ed è stato emanato in base all’art. 27 del d.l.vo 1992 n. 285, essendo diretto a disciplinare l’uso e l’occupazione dei beni pubblici, in relazione allo svolgimento su di essi di attività di rilevanza economica, compresa l’erogazione di servizi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è dubitabile, pertanto, che rispetto al regolamento la giurisdizione sia radicata in capo al giudice amministrativo, attesa che il regime formale dei regolamenti è quello proprio dei provvedimenti amministrativi, giacché si correla a posizioni di interesse legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, l’atto in questione riguarda il regime di utilizzazione dei beni pubblici, anche in vista dell’erogazione di servizi pubblici di varia natura, sicché, rispetto al regolamento, la giurisdizione del giudice amministrativo si configura come esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. b) c.p.a., trattandosi di una controversia incidente su rapporti pubblicistici relativi all’utilizzazione di beni pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, non rileva ai fini della giurisdizione, il riferimento al servizio pubblico cui può tendere l’attività dell’utilizzatore del bene, in quanto il regolamento non ha ad oggetto la disciplina di un particolare servizio pubblico, né quella del particolare rapporto pubblicistico sotteso alla sua erogazione, ma solo l’utilizzazione del bene pubblico, sicché la controversia non rientra tra le ipotesi comprese nell’art. 133 lett. c) del c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta ricondotta la materia del contendere tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di beni pubblici, è consequenziale escludere da essa la contestazione dell’avviso di pagamento, che integra un atto paritetico di mera quantificazione del debito vantato dall’amministrazione sulla base di criteri predeterminati in modo vincolante.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quest’ultimo profilo, la controversia coinvolge solo questioni meramente patrimoniali concernenti la quantificazione del debito, mentre non attiene all’an della pretesa debitoria, che è contestata attraverso l’impugnazione del regolamento, fonte del debito affermato dall’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, l’avviso di pagamento non sottende l’esercizio di un potere autoritativo, speso dall’amministrazione in sede di adozione del regolamento, ma di un potere paritetico, sottratto alla cognizione del giudice amministrativo, in coerenza con il citato art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la giurisdizione amministrativa è radicabile invocando il fatto che l’impugnazione nel suo complesso ha ad oggetto il rapporto pubblicistico, sicché la contestazione dell’avviso di pagamento sarebbe solo strumentale alla contestazione del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un’argomentazione spesso utilizzata a livello giurisprudenziale per individuare le ipotesi in cui, in relazione ad uno specifico rapporto concessorio, la contestazione non abbia ad oggetto questioni solo patrimoniali, ma incida sulla concessione, trattandosi di doglianze che mettono in discussione i poteri e gli obblighi delle parti secondo quanto risulta dal titolo concessorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto al caso in esame l’argomento è solo suggestivo, in quanto la controversia non ha ad oggetto l’esistenza di uno specifico rapporto concessorio, o il suo contenuto, o la misura dei poteri e dei doveri gravanti sulle parti di tale rapporto, ma solo il potere dell’amministrazione di determinare, con atto regolamentare adottato ai sensi dell’art. 27 del codice della strada, la debenza e la misura del c.d. canone patrimoniale non ricognitorio in dipendenza dell’uso che taluno faccia della sede stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, l’impugnazione dell’avviso di pagamento non è il veicolo per portare la contestazione sulla sostanza di un rapporto pubblicistico, poiché il titolo della pretesa non è costituito da un particolare rapporto pubblicistico, ma dalla disciplina regolamentare parimenti impugnata e, come evidenziato, sicuramente compresa nella giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure valgono in senso contrario i riferimenti ad esigenze di concentrazione ed economia processuale, in quanto, come è noto, la giurisdizione non è derogabile per ragioni di connessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, l’avviso di pagamento è rilevante nel caso di specie solo ai fini della dimostrazione in fatto dell’interesse attuale all’impugnazione, stante il carattere non immediatamente lesivo delle norme regolamentari impugnate, la cui attitudine pregiudizievole si manifesta in modo concreto solo quando l’amministrazione, ritenendo una particolare fattispecie compresa nella previsione regolamentare, faccia applicazione della nuova disciplina, quantificando la propria pretesa patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere, pertanto, ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo rispetto all’impugnazione del regolamento comunale per l&#8217;applicazione del canone concessorio non ricognitorio, mentre le contestazioni relative all’avviso di pagamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità in parte qua dell’impugnazione proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’impugnazione del regolamento sollevata dalla parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è già chiarito, che le norme regolamentari gravate non presentano attitudine immediatamente lesiva della sfera della ricorrente, trattandosi di previsioni generali ed astratte, la cui portata lesiva si manifesta in modo concreto solo quando l’amministrazione, ritenendo una particolare fattispecie compresa nella previsione regolamentare, applichi la nuova disciplina e determini la misura del canone, pretendendone il versamento attraverso l’avviso di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che l’impugnazione della norma regolamentare è tempestiva, perché proposta entro il termine perentorio di impugnazione decorrente dalla piena conoscenza dell’avviso di pagamento che ne ha fatto applicazione, manifestandone la piena e concreta attitudine lesiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta irrilevante, ai fini dell’attualità lesiva del regolamento e della decorrenza del termine per impugnare, la nota datata 23 ottobre 2013 prot. n. 8763/2013, con la quale l’amministrazione ha solo fornito chiarimenti sul fondamento legislativo del regolamento di applicazione del canone concessorio non ricognitorio e sul rapporto tra quest’ultimo e il COSAP, richiedendo, altresì, la trasmissione dei dati funzionali al “calcolo condiviso” del canone.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ evidente che si tratta di una nota priva di valore provvedimentale e che esprime l’incertezza dell’amministrazione in ordine ai dati quantitativi rilevanti, tanto che richiede la trasmissione di informazioni ai fini di una liquidazione condivisa, che, in ogni caso, non si è mai verificata.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, la nota in esame presenta carattere meramente istruttorio e non è espressiva dell’applicazione della norma regolamentare con effetti incidenti sulla sfera del destinatario, sicché ad essa non si correla l’attualità dell’effetto lesivo del regolamento impugnato, con conseguente infondatezza dell’eccezione in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">3) La ricorrente &#8211; operatore dei servizi di telecomunicazione che ha installato le proprie reti anche nel territorio del Comune di Cuggiono &#8211; contesta l’imposizione da parte del Comune del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto dall’art. 27 del codice della strada, in relazione alle occupazioni di suolo pubblico correlate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica, ritenendola incompatibile con la disciplina dettata dal codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è parzialmente fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1) Il regolamento impugnato introduce il canone concessorio non ricognitorio in espressa applicazione dell’art. 27 del d.l.vo 1992, n. 285, sicché l’esame delle censure proposte postula la ricognizione del quadro normativo rilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal coordinamento tra l’art. 25 e l’art. 27 del d.l.vo 1992, n. 285 emerge che devono essere oggetto di autorizzazione o concessione amministrativa le attività di attraversamento ed uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d&#8217;acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l&#8217;accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali provvedimenti di concessione ed autorizzazione, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l&#8217;occupazione o per l&#8217;uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è evidenziato che i provvedimenti in questione sono onerosi, perché stabiliscono il corrispettivo per l’uso particolare del bene pubblico e l’art. 27 precisa che la somma dovuta, determinata dall&#8217;ente proprietario della strada, deve essere individuata nei provvedimenti medesimi e si può stabilirne il pagamento in annualità ovvero in unica soluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 8 dell’art. 27 specifica che nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l&#8217;oggetto principale dell&#8217;impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l&#8217;utente ne ricava.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ evidente che le norme esaminate consentono alle amministrazioni locali, in coerenza con la riserva relativa di legge posta dall’art. 23 della Costituzione, di imporre una prestazione patrimoniale in dipendenza dell’uso particolare che taluno faccia di specifici beni pubblici, prestazione che costituisce proprio il corrispettivo dell’uso particolare del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma delimita il potere impositivo degli enti locali, perché sul piano oggettivo lo riferisce solo alle attività di attraversamento ed uso “della sede stradale e relative pertinenze”, inoltre fissa i parametri generali di commisurazione del canone correlandoli alle caratteristiche precipue del singolo rapporto concessorio, assegnando rilevanza alle specifiche soggezioni che derivano alla strada o autostrada, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l&#8217;utente ne ricava.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma, è chiara nello stabilire che la somma dovuta deve essere indicata nel provvedimento autorizzativo, in coerenza con la prevista valorizzazione dello specifico rapporto di concessione o di autorizzazione e quindi dei suoi peculiari caratteri.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di criteri ribaditi dall’art. 67 del d.p.r. 1992, n. 495 &#8211; recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada &#8211; ove si prevede che i provvedimenti di autorizzazione e concessione devono indicare la somma dovuta per l&#8217;uso o l&#8217;occupazione delle sedi stradali, prevista dall&#8217;articolo 27 del codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 67 stabilisce che gli enti concessionari dei servizi pubblici possono stipulare con l&#8217;ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l’uso e l’occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l&#8217;uso e l&#8217;occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall&#8217;ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a quest’ultimo profilo vale precisare che il d.m. menzionato dalla norma citata non è mai stato adottato, ma ciò non vale ad escludere l’attivabilità del canone non ricognitorio, trattandosi di una previsione regolamentare che non trova corrispondenza nella disciplina legislativa di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’art. 27 del codice della strada, da un lato, non subordina il potere degli enti locali di applicare il canone ad una previa determinazione tariffaria del Ministro dei lavori pubblici, dall’altro, reca in sé i criteri generali di determinazione della tariffa, sufficienti a delimitare la discrezionalità degli enti locali.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ di immediata percezione la stretta correlazione tra il canone di cui si tratta e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall’art. 63 del d.l.vo 1997 n. 446, ovvero la c.d. tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’art. 63 del d.l.vo 1997, n. 446, dopo avere chiarito che comuni e province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l&#8217;applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, assegna agli enti locali il potere di prevedere, con apposito regolamento, che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma precisa, da un lato, che il pagamento del canone può essere anche previsto per l&#8217;occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, dall’altro, che agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all&#8217;interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell&#8217;articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 63 impone, al comma 2 lett. c), la indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della natura del bene interessato, dell&#8217;entità dell&#8217;occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell&#8217;area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell&#8217;occupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La successiva lettera f) del medesimo comma 2 sancisce la previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell&#8217;importo risultante dall&#8217;applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l&#8217;ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora si tratti di occupazioni abusive, la lett. g) dell’art 63 dispone l’applicazione di un&#8217;indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in punto di quantificazione del canone, la norma precisa che “dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l&#8217;importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, già con riferimento alla TOSAP, l’art. 17, comma 63, della legge 1997, n. 127, stabiliva che “il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il coordinamento tra le norme citate consente di evidenziare il rapporto tra il canone non ricognitorio e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando che si tratta di considerazioni estendibili al rapporto con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, configurata come alternativa al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare: 1) il canone non ricognitorio e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, si basano sullo stesso presupposto di fatto, costituito dall’uso particolare di beni pubblici stradali, fermo restando che l’ambito di riferimento oggettivo dei secondi è più ampio e comprende quello del primo; 2) la disciplina del COSAP, successiva all’entrata in vigore del d.l.vo 1992 n. 285, definisce la misura massima del prelievo effettuabile in dipendenza della concessione o dell’autorizzazione all’uso particolare del demanio stradale, giacché impone la sottrazione dal COSAP dell&#8217;importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione; 3) ne deriva che è escluso il cumulo di una pluralità di canoni legati all’occupazione del medesimo bene e che la misura del COSAP definisce il limite massimo di prelievo realizzabile in dipendenza della medesima occupazione di suolo stradale; 4) l’effettiva attivazione del COSAP e del canone previsto dall’art. 27 del codice della strada, pur trovando base legislativa nella disciplina di riferimento, dipende dalle scelte discrezionali dell’ente locale; 5) la misura del canone non ricognitorio dipende dalla disciplina propria di ciascun rapporto concessorio, giacché è il titolo del rapporto che deve determinare la somma dovuta, in coerenza con i criteri di quantificazione che sono rapportati alle caratteristiche di ciascun rapporto; viceversa, la quantificazione del COSAP, specie se applicato per occupazioni correlate all’erogazione di servizi pubblici (come nel caso in esame), segue specifici parametri tariffari legati al numero di abitanti e di utenze attivate sul territorio dell’ente locale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2) La società ricorrente contesta che la disciplina legislativa ora richiamata, posta dal Comune a fondamento del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cuggiono del 20 giugno 2013 n. 30, sia compatibile con la disciplina applicabile agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 93 del d.l.vo 1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), dopo avere stabilito al primo comma che le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l&#8217;impianto di reti o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, prevede, al comma 2, che “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l&#8217;obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l&#8217;Ente locale, ovvero l&#8217;Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d&#8217;arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall&#8217;Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell&#8217;esecuzione delle opere di cui al Codice o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l&#8217;applicazione della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, oppure del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all&#8217;articolo 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal c. 2, lett. e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell&#8217;eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all&#8217;art. 47, c. 4, del predetto D.Lgs. 15.11.1993 n. 507”.</p>
<p style="text-align: justify;">La contestazione in esame merita condivisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto il Tribunale evidenzia, in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre Tar Piemonte Torino, sez. I, 18 aprile 2012, n. 448; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 23 gennaio 2014, n. 237) che la disposizione appena richiamata sottende l’esigenza, valorizzata in ambito comunitario, di agevolare la creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, sottraendolo ad iniziative delle amministrazioni locali che possano essere disomogenee sul territorio e sul mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine si prevede che nessun onere diverso da quelli espressamente indicati (TOSAP e COSAP) e comunque da quelli imposti da legge statale possa essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni per l’impianto o l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fermo restando l’obbligo degli operatori di ripristinare le aree oggetto di eventuali interventi e tenere indenni gli enti locali per le specifiche spese sostenute per eventuali ripristini.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, la norma è diretta a preservare la parità di trattamento tra gli operatori del mercato delle telecomunicazioni, predeterminando gli oneri economici cui essi sono sottoposti in aggiunta al dovere di ripristinare le aree oggetto di interventi necessari per il servizio di comunicazione elettronica e così sottraendo alle singole amministrazioni locali la possibilità di interferire con l’unitario mercato delle telecomunicazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il riferimento all’art. 27 del codice della strada non vale a superare le preclusioni poste dall’art. 93 del d.l.vo 2003 n. 59, che detta una disciplina speciale per gli operatori che forniscono il servizio di comunicazione elettronica, determinando gli oneri economici cui sono sottoposti, con espressa esclusione dell’applicabilità di altri oneri finanziari, reali o contributivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni trovano pieno riscontro nella valutazioni della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., sez. I, 30 giugno 2014, n. 14788; Cass. Civ., sez. I, 27 agosto 2014, n. 18374).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la Corte osserva che: 1) con il codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003) l&#8217;Italia ha recepito le direttive quadro sulle comunicazioni elettroniche e la finalità perseguita con tali direttive, come risulta anche dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 41, comma 2, lett. a1) e a8), è quella, per quanto qui interessa, di garantire: a1) agli imprenditori l&#8217;accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; a8) agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza; 2) in tale contesto si colloca e va interpretato l’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, che vieta di imporre altri oneri, rispetto a quello, gravante sugli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l&#8217;Ente locale, ovvero l&#8217;Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d&#8217;arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall&#8217;Ente locale, fatta salva l&#8217;applicazione della TOSAP oppure del COSAP, ovvero l&#8217;eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, comma 4; 3) la norma in esame è stata ritenuta dalla Corte costituzionale, con riferimento all&#8217;art. 117 Cost., ed alla competenza riservata allo Stato, &#8220;espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. E&#8217; evidente che la finalità della norma è anche quella di tutela della concorrenza, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l&#8217;ingresso di nuovi soggetti nel settore. Ad analogo criterio si ispira la disposizione che sancisce, in capo agli operatori, l&#8217;obbligo di tenere indenni gli enti locali o gli enti proprietari delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche&#8221; (Corte cost. 27 luglio 2005, n. 336, i cui principi sono stati ribaditi da Corte Cost. 28 dicembre 2006, n. 450 e da Corte cost. 22 luglio 2010, n. 272); 4) si deve, poi, escludere che &#8220;il citato art. 93 si limiterebbe a sancire una riserva di legge per così dire generica; ciò che, pertanto, non precluderebbe un intervento delle Regioni, purché esso sia disposto con atto legislativo. Sul punto è sufficiente osservare che la citata disposizione ha inteso riferirsi, con tutta evidenza, alla sola legge statale. E&#8217; quanto si desume, in primo luogo, dalla circostanza che il richiamo alla legge, contenuto in una norma dello Stato, deve essere interpretato &#8211; in assenza di ulteriori specificazioni &#8211; come rinvio ad una fonte legislativa comunque di provenienza statale&#8221;. Inoltre, se così non fosse sarebbe contraddetta &#8220;la stessa ratio legis, come individuata da questa Corte nella già citata sentenza n. 336 del 2005, e cioè evitare che ogni Regione possa liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti&#8221; (Corte cost. luglio 2010, n. 272); 5) da quanto sinora detto consegue l’impossibilità di rinvenire nella legislazione previgente altre deroghe all’esclusione di ulteriori oneri, prevista dall&#8217;art. 93 citato, poiché “il Codice delle comunicazioni elettroniche si pone come normativa speciale rispetto alla materia da esso regolata. In tal senso depongono chiaramente sia la scelta della legge di delegare al Governo &#8220;l&#8217;istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica&#8221; <a href="http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&amp;documentType=1&amp;documentId=3547979">L. n. 166 del 2002, art. 41</a>, comma 1, lett. a), sia la scelta di racchiudere in un &#8220;codice&#8221; le disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni <a href="http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&amp;documentType=1&amp;documentId=3547979">L. n. 166 del 2002, art. 41</a>, comma 2, lett. a). Non può sfuggire, infatti, che il termine &#8220;codice&#8221; sottintende un testo normativo in grado di disciplinare compiutamente la materia, un &#8220;corpo organico e sistematico comprensivo di tutte le norme pertinenti a un ramo del diritto&#8221;; 6) se ne desume il principio per cui l’attraversamento di beni pubblici (il riferimento testuale è al demanio idrico, ma si tratta di affermazioni di principio riferibili a beni pubblici diversi da esso) “da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal <a href="http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&amp;iddoctype=1&amp;idFonte=1&amp;idProvv=95362">D.Lgs. n. 259 del 2003</a> o da legge statale ad esso successiva”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni ora svolte non sono superate dalle deduzioni delle parti resistenti, che richiamano la decisione del Consiglio di Stato n. 6459/2014, rinviando, in particolare, al paragrafo 4.2 della motivazione della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, va osservato che la decisione in esame &#8211; che risulta isolata nel panorama giurisprudenziale della giustizia ordinaria e amministrativa &#8211; descrive, nella parte motivazionale richiamata dalla resistente, la struttura applicativa del canone concessorio previsto dall’art. 27 del codice della strada, ma non reca affermazioni contrastanti con le valutazioni effettuate quanto alla necessaria incidenza del canone su determinati rapporti concessori, alla relazione tra il canone e TOSAP o COSAP, nonché ai criteri di quantificazione del canone non ricognitorio dettati dal codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto al rapporto con la disciplina posta dall’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, la decisione esclude la prevalenza di questa disposizione rispetto alle previsioni del codice della strada, perché fa espressamente salva, nel suo comma 1, l’applicazione di altre disposizioni di legge che stabiliscono altri canoni o oneri per l’impianto di reti o per l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne desume che il presupposto dell’applicazione del canone concessorio non ricognitorio va rinvenuto proprio nelle fonti legislative che presuppongono la corresponsione del canone di occupazione, ossia l’art. 27, commi 7 e 8, del D.L.vo 285 del 1992, l’art. 3, comma 149, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha conferito al Governo la delega per la revisione dei tributi locali, l’art. 52, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, che in attuazione di tale delega dispone che “le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie” e l’art. 14, comma 6, del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, proprio l’insieme di tali disposizioni di legge individuerebbe le fonti legislative che, ai sensi del comma 1 dell’art. 93 del D.L.vo 59 del 2003, derogano al divieto di imposizione di oneri o canoni per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impostazione giurisprudenziale ora richiamata non è condivisa dal Tribunale, che ribadisce la propria adesione all’orientamento giurisprudenziale dominante.</p>
<p style="text-align: justify;">Seppure il primo comma dell’art. 93 del D.L.vo n. 59 del 2003 consente l’imposizione per gli impianti di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica di oneri o canoni solo se stabiliti per legge, nondimeno la disposizione deve essere interpretata congiuntamente al secondo comma, che, dettando una norma speciale, esclude l’applicazione di altri oneri finanziari per l&#8217;esecuzione delle opere o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, salve le eccezioni puntualmente individuate e non comprendenti il canone concessorio non ricognitorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale coordinamento emerge, se non si vuole svuotare di significato la previsione dell’art. 93, che il legislatore ha creato un regime speciale nel settore delle telecomunicazioni, legittimando solo determinate imposizioni patrimoniali e dettando una riserva di legge per l’individuazione di ulteriori oneri.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale riserva è coerente con il regime di specialità solo se riferita a leggi successive rispetto all’art. 93, altrimenti il regime stesso sarebbe vanificato ab origine in quanto consentirebbe la permanente applicazione di ogni altro prelievo previsto da norme di rango legislativo previgenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in generale, sul piano interpretativo, se si consente che la norma speciale successiva sia derogata anche da una qualunque norma generale anteriore di pari rango legislativo, si priva di significato la previsione speciale, che si riduce ad una vuota formula, derogata tanto dalle leggi generali anteriori, quanto da quelle posteriori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la non condivisibilità dell’interpretazione prospettata dalla parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">La fondatezza della censura in esame, che presentando carattere assorbente consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso, conduce all’annullamento del regolamento comunale impugnato, nella parte in cui riferisce il canone patrimoniale non ricognitorio alle occupazioni di suolo realizzate per l’erogazione del servizio di telecomunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria, atteso che la pretesa patrimoniale non è stata portata ad esecuzione, sicché il danno lamentato risulta privo di concreta consistenza, anche in ragione dell’assenza di qualsivoglia allegazione e dimostrazione di ulteriori danni.</p>
<p style="text-align: justify;">4) In definitiva, il ricorso è solo parzialmente fondato e proprio la reciproca soccombenza delle parti consente di ravvisare giusti motivi per compensare le spese della lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte relativa all’impugnazione della richiesta di pagamento n. 9957 del 4 dicembre 2013 formulata dal Comune di Cuggiono e individua, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda;</p>
<p style="text-align: justify;">2) annulla il regolamento approvato con deliberazione consiliare del Comune di Cuggiono del 20 giugno 2013 n. 30 nella parte in cui riferisce il canone patrimoniale non ricognitorio alle occupazioni di suolo realizzate per l’erogazione del servizio di telecomunicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">3) respinge la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">4) compensa tra le parti le spese della lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: center;">Domenico Giordano &#8211; Presidente</p>
<p style="text-align: center;">Elena Quadri &#8211; Consigliere</p>
<p style="text-align: center;">Fabrizio Fornataro &#8211; Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 18 giugno 2015.</p>
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		<title>La natura di concessione e non di appalto del servizio di gestione delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada nella sentenza del Consiglio di Stato</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 03120/2015 depositata il 1876/2015, la Sezione V del Consiglio di Stato ha dichiarato che il Servizio affidato dal Comune per la elaborazione e la gestione dei dati relativi alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada assume la natura di concessione e non di appalto. La decisione poggia sulla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 03120/2015 depositata il 1876/2015, la Sezione V del Consiglio di Stato ha dichiarato che il Servizio affidato dal Comune per la elaborazione e la gestione dei dati relativi alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada assume la natura di concessione e non di appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione poggia sulla disamina puntuale delle operazioni previste nel Capitolato Speciale e nella Convenzione, da cui emerge che la gestione non si esaurisce in una mera attività interna alla struttura organizzativa e burocratica dell’Ente di predisposizione di attività materiali e strumentali, che darebbe luogo ad un appalto di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato rilevato invece che la gestione risulta caratterizzata anche dal trasferimento di funzioni pubbliche proprie dell’ente, quale la difesa del Comune nei giudizi dinanzi al giudice di pace od al tribunale. Inoltre, le modalità di remunerazione ad aggio calcolato sul valore delle somme incassate (sia nella forma di versamenti volontari, sia nella fase di riscossione coattiva) depone nel senso che il rischio economico è in capo all’affidatario e non dell’ente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/cds3120_15.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Testo della sentenza</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Nel decreto per gli Enti territoriali  (D.L. n.78/2015) lo slittamento al 31 dicembre 2015 dell’uscita di Equitalia dalla riscossione delle entrate locali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4679&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nel-decreto-per-gli-enti-territoriali-d-l-n-782015-lo-slittamento-al-31-dicembre-2015-delluscita-di-equitalia-dalla-riscossione-delle-entrate-locali</link>
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		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel Supplemento ordinario n. 32 della Gazz. Uff. del 19 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto legge n.78 contenente disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. L’art. 7, c. 7, reca lo spostamento dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale Equitalia dovrà cessare l’attività di riscossione delle entrate [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel Supplemento ordinario n. 32 della Gazz. Uff. del 19 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto legge n.78 contenente disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/06/art.7.jpg" target="_blank">L’art. 7, c. 7</a></span>, reca lo spostamento dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale Equitalia dovrà cessare l’attività di riscossione delle entrate locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta ormai dell’ennesima proroga di tale termine, legato alla riforma della riscossione sancita nel lontano 2005 con il D.L. n.203 del 30 settembre 2005, che poneva fine al precedente sistema, trasferendo allo Stato tale funzione con la costituzione della società pubblica RISCOSSIONE spa, poi mutata in EQUITALIA spa, con capitale del Tesoro e dell’INPS.</p>
<p style="text-align: justify;">Va rilevato che il lungo arco di tempo trascorso, in attesa della nuova disciplina, ha indotto molti Comuni a continuare ad avvalersi di Equitalia pe la riscossione a mezzo RUOLO di tutte o parte delle proprie entrate tributarie e/o patrimoniali. In alternativa, ai Comuni è stata attribuita dal decr.legisl.n.446/1997 la facoltà di svolgere le attività di accertamento, liquidazione e riscossione (quest’ultima con la procedura della INGIUNZIONE di cui al R.D.n.639/1910) scegliendo tra le seguenti forme: gestione diretta, costituzione di società in house, affidamento mediante gara pubblica a società mista od a soggetti iscritti nell’Albo ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunga, inoltre, che, in attuazione dell’art. 10 della Legge di delega n.23/2014 per la Riforma Fiscale, il Governo avrebbe dovuto provvedere entro il maro 2015 alla emanazione dei decreti delegati contenenti la nuova disciplina della materia, con la revisione della procedura dell’ingiunzione fiscale, dei requisiti per la iscrizione nell’albo dei concessionari, con la emanazione di linee guida per la redazione dei Capitolati e la previsione di strumenti di controllo sulle strutture esterne i gestione. . Il termine è stato poi spostato al 27 giugno 2015, ma al momento non si ha notizia del rispetto di tale previsione.</p>
<p>A causa delle situazioni illustrate i Comuni permangono in uno stato di incertezza e di confusione rispetto alla normalizzazione del settore assai complesso e delicato destinato ad assicurare la corretta e puntuale acquisizione delle proprie entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>L’accertamento e la riscossione delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada solo ai soggetti iscritti all’Albo, nella sentenza n.1999/2015 del Consiglio di Stato</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2015 11:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Albo concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La sentenza n.1999 del 20/4/2015 – Sez. V del Consiglio di Stato – ha esaminato la questione dell’affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti comunali a carico di veicoli e/o cittadini stranieri. La disamina del bando di gara del Comune, che non [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La<strong><span style="color: #3366ff;"> <a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/05/cds199915.pdf" target="_blank">sentenza n.1999 del 20/4/2015 – Sez. V del Consiglio di Stato</a> </span></strong>– ha esaminato la questione dell’affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti comunali a carico di veicoli e/o cittadini stranieri.</p>
<p style="text-align: justify;">La disamina del bando di gara del Comune, che non prevedeva tra i requisiti di partecipazione la iscrizione nell’Albo di cui all’articolo 53 del decr.legisl. n.446/1997, ha portato il Consiglio di Stato a decidere che le attività affidate non potevano considerarsi di mero supporto all’Ente, ma ponevano in essere veri e propri adempimenti inquadrabili nelle funzioni di accertamento e riscossione in quanto richiedevano :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">l’acquisizione dal Comando di Polizia Municipale di tutti i verbali di constatazione e la informatizzazione degli stessi;</li>
<li style="text-align: justify;">svolgere le procedure di individuazione dei soggetti passivi;</li>
<li style="text-align: justify;">redazione dei verbali di contestazione e traduzione in lingua estera;</li>
<li style="text-align: justify;">procedere alla notifica dei verbali previa predisposizione della relata;</li>
<li style="text-align: justify;">curare la riscossione volontaria e coattiva con l’incasso su apposito conto corrente dell’affidatario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tale verifica, la sentenza ha deciso che le attività descritte rientrano nelle fasi di accertamento e riscossione e necessitano, quindi, della iscrizione nell’apposito Albo per ottenere l’affidamento dei relativi servizi.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La gestione del servizio idrico integrato dopo le recenti misure urgenti</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2015 10:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In Diritto dei Servizi Pubblici uno studio di F.Baccolini sulla gestione del servizio idrico integrato dopo le misure urgenti in materia ambientale. L’articolo illustra in primo luogo la definizione del servizio idrico integrato (comprendente acquedotto, fognature e depurazione) e la evoluzione della normativa che lo riguarda. Viene quindi trattata la scelta delle forme di gestione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In<em> Diritto dei Servizi Pubblici </em>uno studio di F.Baccolini sulla gestione del servizio idrico integrato dopo le misure urgenti in materia ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo illustra in primo luogo la definizione del servizio idrico integrato (comprendente acquedotto, fognature e depurazione) e la evoluzione della normativa che lo riguarda. Viene quindi trattata la scelta delle forme di gestione con le modalità di affidamento alla luce della più significativa giurisprudenza. Vengono esaminate le novità introdotte dal decreto “Sblocca Italia”. Inoltre, la procedura di scelta del modello di gestione da parte della competente Autorità di Ambito Territoriale e l’obbligo di motivazione della scelta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&amp;id=616" target="_blank">Link</a> al <a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/05/dsp_art.pdf" target="_blank">documento</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>La riduzione delle società partecipate dagli enti locali nello studio di Costantino Tessarolo in DIRITTO DEI SERVIZI PUBBLICI</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 09:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo studio in oggetto pubblicato il 24 marzo 2015 contiene una dettagliata disamina della evoluzione normativa riguardante il fenomeno delle società partecipate dagli enti locali, fino alle disposizioni di cui ai commi 561 e 562 dell’articolo 1, della Legge di stabilità 2014 (L.  n. 147/2013) . Il tema viene trattato con approfondimenti puntuali relativi a: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo studio in oggetto pubblicato il 24 marzo 2015 contiene una dettagliata disamina della evoluzione normativa riguardante il fenomeno delle società partecipate dagli enti locali, fino alle disposizioni di cui ai commi 561 e 562 dell’articolo 1, della Legge di stabilità 2014 (L.  n. 147/2013) .</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema viene trattato con approfondimenti puntuali relativi a:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;</li>
<li style="text-align: justify;">liquidazione delle società partecipate;</li>
<li style="text-align: justify;">le dismissioni obbligatorie e quelle incentivate;</li>
<li style="text-align: justify;">il processo di razionalizzazione;</li>
<li style="text-align: justify;">il piano operativo di razionalizzazione;</li>
<li style="text-align: justify;">la mobilità del personale.</li>
</ul>
<p><em><strong><a href="http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&amp;id=612" target="_blank">Consulta lo studio</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>TAR Lazio (Sez. Seconda) Sentenza n. 01884 del 2/2/2015</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Albo concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[Massima Iscrizione all&#8217;Albo dei Soggetti di cui all&#8217;0art. 53 del D.Lgs.446/1997 – attività di recupero crediti e riscossione stragiudiziale – acquisto e anticipazione e due diligence dei crediti dei crediti  &#8211; ammissibilità- Non vi è incompatibilità,  tra l’attività di recupero crediti e quella di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali. L’attività [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Massima</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Iscrizione all&#8217;Albo dei Soggetti di cui all&#8217;0art. 53 del D.Lgs.446/1997 – attività di recupero crediti e riscossione stragiudiziale – acquisto e anticipazione e due diligence dei crediti dei crediti  &#8211; ammissibilità-</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è incompatibilità,  tra l’attività di recupero crediti e quella di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali. L’attività di recupero crediti non si risolve soltanto nell’utilizzo delle “ordinarie procedure civilistiche” ma comprende anche l’attività di assistenza amministrativa nelle gestione dei crediti e di carattere stragiudiziale volta a sollecitare l’adempimento, attività che, allo stato, non può ritenersi preclusa ai concessionari in quanto, per utilizzare la terminologia del d.m. n. 289/2000, essa appare rientrare nelle “attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto  non appare ostativa all’iscrizione all&#8217;Albo di cui all&#8217;art. 53 del D.Lgs.446/1997  l&#8217;oggetto sociale,che  includa oltre alla attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali  anche il “recupero e/o riscossione stragiudiziale, coattiva o giudiziale, dei crediti di qualsiasi natura nella titolarità di enti locali e/o altri soggetti pubblici in genere, incluso lo Stato, nonché le operazioni di anticipazione e/o acquisizione dei predetti crediti ed i servizi di perizia e due diligence sui crediti al fine di una loro valorizzazione”, essendo contestualmente precisato che tale attività viene comunque svolta nel rispetto “dei limiti imposti dalla normativa vigente”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/TAR-Lazio1885-2015.pdf" target="_blank">Consulta il testo della sentenza</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4292" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/img_2015_02_27_001.jpg" alt="img_2015_02_27_001" width="478" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Lazio della Corte dei Conti sul requisito del &#8220;controllo analogo&#8221; nelle società in house</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4279&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-pronuncia-della-sezione-regionale-di-controllo-lazio-della-corte-dei-conti-sul-requisito-del-controllo-analogo-nelle-societa-in-house</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4279#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Con la deliberazione n.2/2015, la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo del Lazio) ha riaffermato il principio che la “società in house” per ottenere l’affidamento diretto di servizi debba qualificarsi come diramazione organizzata dell’ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionale. Non è sufficiente che il Consiglio Comunale controlli la partecipata in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione n.2/2015, la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo del Lazio) ha riaffermato il principio che la “società in house” per ottenere l’affidamento diretto di servizi debba qualificarsi come diramazione organizzata dell’ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è sufficiente che il Consiglio Comunale controlli la partecipata in termini solo formali relativi alla nomina degli organi societari ed al possesso della totalità del capitale azionario. Si rende necessario che l’Ente eserciti la propria funzione in termini di preventiva definizione degli obiettivi gestionali, di organizzazione, di un idoneo sistema informativo riguardante la situazione contabile, i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono tali i contenuti del CONTROLLO ANALOGO che vanno garantiti perché la società in house possa assumere in forma diretta l’esercizio di servizi pubblici senza il ricorso alle procedure di gara.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DOCUMENTO CORRELATO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/02/Del-n-2-2015-PRSP-Comune-di-Bracciano-Rend-2011-e-2012.pdf" target="_blank">CORTE DEI CONTI – DELIBERAZIONE SEZIONE REGIONALE LAZIO N.2/2015 DEL 20/1/2015 – SRCLAZ/2/2015/PRSP- MANCANZA DI CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4281" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/02/img_2015_02_24_001.jpg" alt="img_2015_02_24_001" width="478" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Carenza del potere accertativo e difetto di legitimatio ad causam conseguente alla cessazione dell&#8217;affidamento della gestione dei tributi locali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3945&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carenza-del-potere-accertativo-e-difetto-di-legitimatio-ad-causam-conseguente-alla-cessazione-dellaffidamento-della-gestione-dei-tributi-locali</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3945#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 19:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Scirè]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; noto che i Comuni, quando esternalizzano l&#8217;attivit&#224; di accertamento e di riscossione delle proprie entrate avvalendosi dell&#8217;istituto della concessione ai sensi dell&#8217;art. 53 D.Lgs. 446/1997, attribuiscono agli affidatari anche determinati poteri propedeutici e connessi a quelli accertativi ed esattoriali. Costante giurisprudenza ha confermato che tra i suddetti poteri rientra la legittimazione a resistere direttamente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/09/img_2014_09_19_001-300x176.jpg" alt="" style="border:1px solid #000000"/></p>
<p align="justify">E&rsquo; noto che i Comuni, quando  esternalizzano l&rsquo;attivit&agrave; di accertamento e di riscossione delle proprie  entrate avvalendosi dell&rsquo;istituto della concessione ai sensi dell&rsquo;art. 53  D.Lgs. 446/1997, attribuiscono agli affidatari anche determinati poteri  propedeutici e connessi a quelli accertativi ed esattoriali.</p>
<p align="justify">Costante giurisprudenza ha confermato  che tra i suddetti poteri rientra la legittimazione a resistere direttamente  nel giudizio d&rsquo;impugnazione dell&rsquo;atto impositivo redatto dal concessionario  medesimo (e d&rsquo;impugnare l&rsquo;eventuale Sentenza sfavorevole), senza che si  realizzi alcun litisconsorzio necessario tra il soggetto accertatore e l&rsquo;ente  locale impositore. Pertanto, ogniqualvolta l&rsquo;avviso o l&rsquo;atto di riscossione  dell&rsquo;entrata &egrave; notificato dal concessionario (o, dal c.d. &ldquo;soggetto gestore&rdquo; della  TIA, cos&igrave; come previsto dal combinato disposto di cui all&rsquo;art. 49 commi 13 e 15  D.Lgs. 22/1997 ed all&rsquo;art. 10 D.P.R. 158/1999), il contribuente &egrave; tenuto a  chiamare in giudizio esclusivamente quest&rsquo;ultimo.</p>
<p align="justify">L&rsquo;affidatario del servizio di  accertamento e riscossione dell&rsquo;entrata comunale svolge la suddetta attivit&agrave;  &lt; in piena autonomia, ivi compresa l&rsquo;attribuzione di legittimazione  processuale nelle controversie che involgono la verifica della legittimit&agrave;  degli atti per cui &egrave; costituito e nei quali si concreta la capacit&agrave; impositiva  &gt; (Cassazione nn. 15864/2004, 14668/2005, 1138/2008 e 6773/2010).</p>
<p align="justify">Da quanto sinteticamente esposto  deriva che, nei casi in cui cessi l&rsquo;affidamento &#8211; per naturale scadenza del  contratto/convenzione o per risoluzione &#8211; viene meno ogni potere di  accertamento e di riscossione del soggetto diverso dall&rsquo;ente locale (TAR Friuli  n. 1457 del 24/11/1998). </p>
<p align="justify">Essendo illegittima ogni  manifestazione di ultrattivit&agrave; della societ&agrave; non pi&ugrave; affidataria, &egrave;  indubitabile che l&rsquo;eventuale atto notificato dal soggetto decaduto si configuri  come straripamento di potere da parte dell&rsquo;organo che lo ha emesso, in quanto  adottato in una situazione d&rsquo;incompetenza assoluta. </p>
<p align="justify">Anche per la giurisprudenza  tributaria l&rsquo;avviso successivo alla cessazione del rapporto concessorio con il  Comune &egrave; da ritenersi viziato per carenza di potere (recentissima &egrave; la Sentenza  n. 381/3/14 della C.T.R. Basilicata dep. 23/05/14, che si allinea ad altre  decisioni tra cui ricordo la Sentenza n. 175/4/05 della C.T.R. Lazio dep.  28/02/2006).</p>
<p align="justify">Tuttavia, cosa accade nelle ipotesi  in cui la cessazione dell&rsquo;affidamento sia successiva all&rsquo;instaurazione di un  giudizio dinanzi alla commissione tributaria?</p>
<p align="justify">Infatti pu&ograve; accadere che, impugnato  dal contribuente l&rsquo;avviso legittimamente emesso dal concessionario (o dal soggetto  gestore affidatario della TIA), il Comune riprenda in carico la gestione dell&rsquo;entrata  (o subentri altro ente) dopo che si sia instaurato un giudizio in cui la  societ&agrave; accertatrice si sia gi&agrave; costituita.</p>
<p align="justify">Oppure pu&ograve; accadere ancora che, contro  l&rsquo;eventuale decisione di primo grado che ha annullato (totalmente o  parzialmente) un proprio atto, il concessionario intenda proporre appello  nonostante sia cessato l&rsquo;affidamento del servizio di gestione del tributo  locale.</p>
<p align="justify">Nelle ipotesi sopra accennate, il  problema non riguarda la sussistenza del potere di emettere l&rsquo;atto impugnato (eccezione  di merito da proporsi nel rispetto delle norme sulla preclusione processuale),  ma concerne la <em>legitimatio ad causam</em>,  attiva e passiva, nel duplice aspetto di legittimazione dell&rsquo;affidatario  decaduto ad agire (appellare o ricorrere in Cassazione) e a contraddire, che si  ricollega al principio di cui all&rsquo;art. 81 c.p.c..</p>
<p align="justify">Chiara risulta la nota del 17/03/2003  adottata dall&rsquo;A.n.a.c.a.p. &#8211; associazione rappresentativa dei concessionari  delle entrate locali &#8211; secondo cui, scaduto il contratto o risoltosi in  qualsiasi altro modo il rapporto, il soggetto privato perde ogni prerogativa; infatti,  &lt; non rivestendo pi&ugrave; la qualifica di organo indiretto del comune, deve  astenersi dal compiere tutte quelle attivit&agrave; connesse alla funzione pubblica di  accertare e riscuotere le entrate e deve &ldquo;passare le consegne&rdquo;, ovvero gli atti  della gestione al soggetto subentrante &gt;.</p>
<p align="justify">La <em>legitimatio ad causam</em>, intesa quale capacit&agrave; di essere parte  processuale e d&rsquo;instaurare un giudizio di appello, si differenzia, in modo  significativo, dal mero difetto di rappresentanza processuale. Sappiamo che mentre  la prima &egrave; una condizione per l&rsquo;esercizio dell&rsquo;azione (di resistenza o  impugnazione) che &lt; deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito,  da parte del giudice, in ogni stato e grado del giudizio &gt; (Cassazione nn. 11284/2010,  23670/2008, 4661/2007, 3140/2006, 20819/2006, 501/2001, 6916/1997), il difetto  di rappresentanza &egrave;, viceversa, sanabile, potendo il giudice consentire alla  parte in difetto l&rsquo;ottenimento della ratifica.</p>
<p align="justify">La Cassazione, con Sentenza n.  15537/2000, ha precisato che &lt; il controllo circa la <em>legitimatio ad causam</em>, nel duplice aspetto di legittimazione ad  agire e a contraddire, &egrave; esercitabile d&rsquo;ufficio in ogni stato e grado del  giudizio &gt; e si risolve nell&rsquo;accertare se attore e convenuto assumano,  rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia  giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. </p>
<p align="justify">Ancora pi&ugrave; precisa risulta la  Sentenza n. 25853 del 5 dicembre 2006, con cui la Suprema Corte identifica la <em>legitimatio ad causam</em> con la titolarit&agrave;  del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale  dedotto in causa, prescindendo dall&rsquo;effettiva titolarit&agrave; del rapporto dedotto  medesimo con l&rsquo;obbligo del giudice di verificarne l&rsquo;esistenza in ogni stato e  grado del procedimento. Si legge nella motivazione della Cassazione che &lt;  Essendo il giudice tenuto, ai sensi dell&#8217;art. 182 c.p.c., a verificare  d&#8217;ufficio la regolarit&agrave; della costituzione delle parti, rientra nel suo potere<strong> rilevare di propria iniziativa, anche in  sede impugnatoria,</strong> e salvo il limite dell&rsquo;eventuale formazione del  giudicato interno, <strong>il difetto di  legittimazione, attiva e passiva, siccome trattasi di profilo d&rsquo;indagine che  attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio</strong> &gt;.</p>
<p align="justify">Dunque, nelle ipotesi di cessazione  dell&rsquo;affidamento, anche successiva all&rsquo;inizio del processo, la qualifica di  parte non spetta pi&ugrave; al concessionario/affidatario, n&eacute; questi sar&agrave; legittimato a  promuovere o continuare un eventuale giudizio di appello o di legittimit&agrave;. In  tali casi, sar&agrave; onere dell&rsquo;ente locale, appena ripresa in proprio la gestione,  attivarsi per sostituirsi alla societ&agrave; accertatrice nel contenzioso gi&agrave; in  essere.</p>
<p align="justify">Altra rilevante pronuncia della  Suprema Corte, con cui &egrave; stata esplicitamente esclusa l&rsquo;ultrattivit&agrave;  processuale della decaduta societ&agrave; che gestiva i tributi locali ed ammessa la  possibilit&agrave; di rilevare il difetto in ogni stato e grado, &egrave; la Sentenza n.  20852 del 28/05/2010. Con la suddetta decisione, la Sezione Tributaria della  Cassazione, confermando che il difetto di legittimazione all&rsquo;adozione dell&rsquo;atto  impositivo costituisce un&rsquo;eccezione in senso proprio da sollevarsi  tempestivamente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha,  viceversa, ritenuto rilevabile d&rsquo;ufficio, in ogni stato e grado del giudizio,  la carenza di legittimazione processuale, in quanto eccezione che investe la  capacit&agrave; di un soggetto di essere parte del processo. Difatti, secondo i Giudici  di Piazza Cavour &lt; per espressa disposizione del secondo comma dell&rsquo;art. 57  del d.lgs. 546 del 1992 (identico nel suo contenuto al comma 2 dell&rsquo;art. 345  cod.proc.civ.), il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello  riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto, che il giudice &egrave; tenuto  ad esaminare solo se sollevate dalla parte e non gi&agrave; le eccezioni rilevabili  d&rsquo;ufficio (Cass. n. 11774 del 2007), in quanto relative alla esistenza di  elementi o presupposti che il giudice stesso ha il dovere di accertare, tra i  quali rientra la legittimazione della parte al giudizio &gt;.</p>
<p align="justify">In conclusione, atteso che il comma 2  dell&rsquo;art. 57 del Decreto sul Processo Tributario dispone che &lt; Non possono  proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d&rsquo;ufficio &gt;, sar&agrave;  consentito al contribuente sollevare il difetto di <em>legitimatio ad causam</em> anche in un grado successivo a quello durante  il quale si &egrave; verificato l&rsquo;evento della cessazione del rapporto con l&rsquo;ente  locale, in quanto difetto rilevabile d&rsquo;ufficio che non soggiace a preclusioni.</p>
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		<title>Attività c.d. “propedeutiche” ed obbligo di iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 D.lgs. 446/1997. Note a sentenza TAR Brescia, 15 aprile 2014, n. 393</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 10:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Maldera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Albo concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Occorre comprendere, e cercare di chiarire, la questione in oggetto, ovvero se l&#8217;Ente locale &#8211; per lo svolgimento in regime di concessione/affidamento di servizi afferente le attivit&#224; c.d. propedeutiche afferenti l&#8217;accertamento, la liquidazione e la riscossione delle proprie entrate, debba necessariamente affidare i servizi esternalizzati ai soggetti iscritti all&#8217;Albo di cui all&#8217;art. 53 del D.lgs. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/03/funzionalita_enti_locali.jpg" /></p>
<p align="justify" style="line-height:25px;">Occorre comprendere, e cercare di chiarire, la questione in  oggetto, ovvero se l&rsquo;Ente locale &ndash; per lo svolgimento in regime di  concessione/affidamento di servizi afferente le attivit&agrave; c.d. propedeutiche afferenti  l&rsquo;accertamento, la liquidazione e la riscossione delle proprie entrate, debba necessariamente  affidare i servizi esternalizzati ai soggetti iscritti all&rsquo;Albo di cui all&rsquo;art.  53 del D.lgs. 446/1997. <br />
  Il caso &egrave; in sintesi questo, sovente i servizi e le  attivit&agrave; di supporto alle amministrazioni locali vengono qualificati (sotto  mentite spoglie) quali attivit&agrave; di mera consulenza, ovvero &nbsp;di supporto e aggiornamento alla Pubblica  Amministrazione (ad esempio di software o banche dati, etc.) salvo ai fatti  costituire l&rsquo;esternalizzazione a tutti gli effetti di attivit&agrave; pubbliche e di  funzioni pubblicistiche, o comunque di attivit&agrave; di particolare delicatezza e  riservatezza pubblica.<br />
  Occorre pertanto comprendere se l&rsquo;iscrizione al predetto  Albo sia <strong>un requisito minimo per la  partecipazione</strong> <strong>alle gare</strong> oppure  sia un <strong>elemento essenziale qualificativo  di capacit&agrave; organizzativa, tecnica ed economica</strong> adeguata a garantire  l&rsquo;efficace ed efficiente svolgimento del servizio posto in gara. <br />
  Invero, la sentenza in commento (Tar Brescia, 15<strong> </strong>aprile 2014, n. 393) sembra aderire a  questo secondo orientamento, laddove precisa che le funzioni dell&rsquo;Albo di cui  all&rsquo;art. 53 del D.lgs. 556/1997 sono non solo certificative, ma sono  qualificative rispetto al soggetto concessionario che &egrave; chiamato a svolgere il  servizio. Precisa infatti il Tar Brescia che <em>&ldquo;la funzione dell&rsquo;Albo &egrave; garantire l&rsquo;affidabilit&agrave; di soggetti privati  incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attivit&agrave; degli Enti locali  dedicate al reperimento delle entrate&rdquo;</em> (cfr. TAR Brescia n. 393 del  15/04/2014) giacch&eacute; <em>la previsione  normativa del requisito dell&rsquo;iscrizione all&rsquo;Albo costituisce un vero e proprio  obbligo per le stazioni appaltanti laddove essa ne certifica l&rsquo;idoneit&agrave; allo  svolgimento in proprio dell&rsquo;attivit&agrave; in quanto risponde pienamente a principi  di logica e buona amministrazione</em> (cfr. TAR Brescia n. 393 del 15/04/2014).<br />
  In conclusione, il Tar Lombardo chiarisce che le attivit&agrave;  c.d. &ldquo;propedeutiche&rdquo; inglobano una fase di controlli &ndash; delicati ed invasivi &ndash; anche  ai fini della determinazione dell&rsquo;imponibile e della individuazione della  eventuale evasione tributaria, sicch&eacute; laddove si ritenga di esternalizzare tali  attivit&agrave; a soggetti privati, essi debbono essere soggetti qualificati e dunque  iscritti nell&rsquo;Albo nazionale previsto dalla legge.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI:</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/06/tar_lombardia_brescia_sentenza_n_393_del_15_04_2014.pdf" target="_blank">Sentenza TAR Brescia, 15 aprile 2014, n. 393 »</a></p>
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		</item>
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		<title>La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative rinvenienti da violazione del C.d.S. Commento sentenza Tribunale Regionale per la Lombardia Sez. quarta Sent. n. 1240/2014</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3778&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-riscossione-coattiva-delle-sanzioni-amministrative-rinvenienti-da-violazione-del-c-d-s-commento-sentenza-tribunale-regionale-per-la-lombardia-sez-quarta-sent-n-12402014</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 16:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Maldera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Extratributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni del Codice della Strada ed altre]]></category>

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		<description><![CDATA[APPROFONDIMENTO Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, si pronuncia in merito al contrasto tra il provvedimento amministrativo di aggiudicazione definitiva e l&#8217;art 52 c. 5 del D. Lgs. 447/97, in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali con speciale attinenza alle procedure di affidamento del servizio di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/06/IMG_001_2014_06_11-300x214.jpg" /></p>
<p align="center"><strong>APPROFONDIMENTO</strong></p>
<p align="justify" style="line-height:25PX;">Con la sentenza in  commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, si pronuncia  in merito al contrasto tra il provvedimento amministrativo di aggiudicazione  definitiva e l&rsquo;art 52 c. 5 del D. Lgs. 447/97, in materia di affidamento della  gestione dei servizi pubblici locali con speciale attinenza alle procedure di  affidamento del servizio di riscossione delle entrate del C.d.S.. <br />
  In particolare, la  ricorrente (ovvero una concessionaria per la riscossione iscritta nell&rsquo;apposito  Albo) ha richiesto l&rsquo;annullamento del provvedimento reso dal Comune, mediante il  quale viene aggiudicato il servizio di gestione delle sanzioni amministrative  relative alle violazioni alle norme del codice della strada e recupero dei  crediti ad un soggetto non iscritto all&rsquo;Albo di cui all&rsquo;art. 52 D.lg. 446/1997,  quantunque l&rsquo;art 52, c. 5., d. Lgs. 447/97 preveda espressamente che &ldquo;<em>qualora sia deliberato di affidare a terzi,  anche disgiuntamente, l&rsquo;accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le  entrate, le relative attivit&agrave; sono affidate, nel rispetto della normativa dell&rsquo;Unione  europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei  servizi pubblici locali ai soggetti iscritti nell&rsquo;albo di cui all&rsquo;art. 53,  comma 1</em>&rdquo;. <br />
  Di contro, la <em>lex specialis</em> sulla base della quale &egrave;  stato emesso il provvedimento di aggiudicazione (bando, capitolato speciale e  disciplinare di gara), permetteva la partecipazione alla procedura di selezione  anche a soggetti non iscritti all&rsquo;Albo di cui alla predetta norma tra i quali  la controinteressata risultata poi aggiudicataria.<br />
  In riferimento a  questo aspetto, il Tribunale accoglie il ricorso e la domanda di risarcimento  in forma specifica. Invero, l&rsquo;art 52 c. 5 si riferisce a tutte le fonti delle  entrate locali, e non solo a quelle di natura tributaria (cfr. Consiglio di  Stato n. 5271 del 3/10/2005) in quanto la &ldquo;<em>riscossione  e obbligo di versamento costituiscono fasi del procedimento di gestione  dell&rsquo;entrata dell&rsquo;Ente Locale</em>&rdquo; con la conseguenza che la previsione di cui  all&rsquo;art 52 D.lgs. 446/1997 va applicata anche ai casi di &ldquo;<em>pagamento spontaneo delle contravvenzioni</em>&rdquo;. Precisa, inoltre, la  sentenza richiamata, che la richiesta dell&rsquo;iscrizione all&rsquo;Albo tra i requisiti  di partecipazione, non viola i principi generali in materia di concorrenza  nelle gare pubbliche, essendo compatibile con il diritto comunitario. <br />
  Vengono richiamate in  proposito anche le sentenze del TAR Toscana N. 1329 del 16/7/2012 e del TAR  Napoli n. 17907 del 24/11/2004 le quali affermano che laddove un soggetto  privato gestisca un procedimento di riscossione, il medesimo debba essere  necessariamente iscritto all&rsquo;Albo previsto dal citato art. 53 anche in materia  di riscossione cosiddetta spontanea. <br />
  Continua il Collegio  facendo presente che la lettura della <em>lex  specialis</em> oggetto del ricorso conferma inequivocabilmente la necessit&agrave; che  l&rsquo;aggiudicatario dell&rsquo;appalto impugnato dovesse essere iscritto all&rsquo;Albo dato  che l&rsquo;oggetto del bando comprendeva espressamente la &ldquo;<em>notifica e riscossione delle sanzioni</em>&rdquo; i cui pagamenti sarebbero  avvenuti sul conto corrente dello stesso concessionario.La  Corte quindi partendo dall&rsquo;art. 54, comma 5, prevede la necessaria iscrizione  all&rsquo;Albo per i soggetti, terzi all&rsquo;amministrazione, che si occupano di  &ldquo;riscossione dei tributi e di tutte le entrate&rdquo; e ritiene inoltre che, per  giurisprudenza consolidata, tale norma si applichi pure ai casi di <em>&ldquo;pagamento spontaneo delle contravvenzioni&rdquo;</em>,  in quanto l&rsquo;art 52 c. 5 fa espresso riferimento a <em>&ldquo;tutte le fonti delle entrate locali&rdquo;</em>,&nbsp; il tutto nel pieno rispetto della normativa  dell&rsquo;UE che regola il proincipio di libera concorrenza nelle gare pubbliche. </p>
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		<title>TAR Campania Napoli sez. I 12/5/2014 n. 2614</title>
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		<pubDate>Tue, 27 May 2014 17:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Modalità di affidamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicit&#224; &#8211; concessione di servizio pubblico e non appalto di servizi e la Giuirisdizione &#232; del Giudice Amministrativo L&#8217;affidamento delle attivit&#224; di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicit&#224; e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonch&#233; di installazione e rimozione di impianti pubblicitari si configura come concessione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/05/img_01_2014_05_28-150x150.jpg" /></p>
<p align="justify"><strong>Servizio di accertamento e riscossione dell</strong><strong>&rsquo;</strong><strong>imposta comunale sulla pubblicit&agrave; &ndash;  concessione di servizio pubblico e non appalto di servizi e la Giuirisdizione &egrave;  del Giudice Amministrativo </strong></p>
<p align="justify">L&rsquo;affidamento delle attivit&agrave; di accertamento e  riscossione dell&rsquo;imposta comunale sulla pubblicit&agrave; e dei diritti sulle  pubbliche affissioni nonch&eacute; di installazione e rimozione di impianti  pubblicitari si configura come concessione di servizio pubblico locale e non  come appalto di servizi. L&rsquo;attivit&agrave; in questione &egrave; svolta dall&rsquo;operatore &ndash; che  si assume in proprio i rischi economici della gestione e la cui remunerazione  avviene attraverso la riscossione di un aggio percentuale calcolato  sull&rsquo;ammontare delle somme corrisposte &ndash; non solo nell&rsquo;interesse  dell&rsquo;amministrazione ma anche degli utenti (instaurandosi un rapporto  trilaterale tra amministrazione concedente, concessionario ed utenti, nel quale  il secondo agisce in luogo dell&rsquo;ente pubblico.<br />
  In  merito alla giurisdizione in materia di concessioni amministrative &nbsp;il giudice ordinario &egrave; dotato di giurisdizione  esclusivamente nelle controversie concernenti il corrispettivo dovuto al  concessionario, nelle quali non venga in rilievo l&rsquo;esercizio di poteri pubblicistici  dell&rsquo;autorit&agrave; concedente;in tal&nbsp; caso  infatti&nbsp; si rientra &nbsp;nella giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo a cui fanno capo tutte le controversie che in qualche modo  attengano al rapporto concessorio.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><iframe style="border: 1px solid #000000; text-align: center;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/05/TAR_Campania_Napoli_sez_I_12_5_2014_n_2614.pdf" height="570" width="530" frameborder="0"></iframe></p>
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