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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Accertamento Partecipato</title>
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		<title>Prime considerazioni in merito agli esiti dell’attività svolta dai Comuni in ambito erariale</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gian Paolo Fasoli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 21 ottobre 2015 il Ministero dell’Interno, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato con l’elenco dei Comuni che hanno ottenuto il contributo spettante per la loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo che, nel corso dell’anno 2014, abbia consentito l’effettiva riscossione di entrate [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data 21 ottobre 2015 il Ministero dell’Interno, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato con l’<strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/com211015all.pdf" target="_blank">elenco dei Comuni</a> </span></strong>che hanno ottenuto il contributo spettante per la loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo che, nel corso dell’anno 2014, abbia consentito l’effettiva riscossione di entrate erariali.  Si tratta di un contributo che complessivamente supera di poco i 21 milioni di €. Il contributo governativo, in base all’attività svolta dai singoli Comuni, è destinato a 58 Comuni capoluogo per l’importo complessivo di € 12,2 milioni e, per l’importo di complessivi € 8,9 milioni è destinato a circa 450 Comuni non capoluogo.<br />
Le fonti normative della specifica attività sono rappresentate dall’art.1 della legge n.248/2005 (Partecipazione dei Comuni agli accertamenti fiscali erariali) come modificate dall’art. 18 della Legge n.122/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di principio tutti sono concordi nel ritenere che l’evasione fiscale e contributiva sia un male per la società: i riflessi patologici di tale situazione costringono i contribuenti onesti a pagare più del dovuto, creano distorsioni inique nella gestione delle attività commerciali, rendono difficile ridurre il prelievo fiscale a livelli soggettivamente più sostenibili e, infine, concorrono a rendere prevedibile che riusciremo a trasmettere ai nostri nipoti un pesante fardello rappresentato dal debito pubblico in continua crescita e dal quale i nostri nipoti avranno tratto pochi benefici e dovranno sopportare molti oneri (è evidente che tale situazione andrebbe coniugata con la capacità delle pubbliche istituzioni a saper spendere nel modo migliore e più oculato possibile il denaro pubblico, ma questa … è un’altra storia).</p>
<p style="text-align: justify;">La legge istitutiva della specifica funzione attribuita ai Comuni (art.1 legge 248/2005) si è basata su un’intuizione che aveva un fondamento logico: i Comuni conoscono bene il loro territorio di competenza e, pertanto, possono dare un contributo efficace a contrastare l’evasione fiscale e contributiva che, per le sue dimensioni, come annualmente esposto da istituzioni nazionali e internazionali, rappresenta tuttora una caratteristica patologica della società italiana.<br />
Non tutti i protagonisti, però, la pensano allo stesso modo: l’episodio per cui, per la durata di circa un mese, dal gennaio al febbraio 2015, il contributo previsto a favore dei Comuni, pari al 100% delle maggiori somme erariali riscosse, è stato ridotto al 55% ha rappresentato un chiaro segnale che alcuni non sono favorevoli alla “intrusione” dei Comuni in un ambito così importante come quello fiscale e contributivo. La situazione originaria, comunque, è stata ripristinata nel febbraio scorso.<br />
Alcuni, evidentemente, non riescono a comprendere che riconoscere di tali maggiori somme il 100% ai Comuni non rappresenta una sottrazione indebita agli apparati statali centrali per il semplice motivo che il contributo ai Comuni è riconosciuto soltanto per le annualità specifiche cui si riferisce la loro “segnalazione” e, pertanto, l’eventuale conseguente accertamento a carico del contribuente inadempiente avrà come conseguenza naturale e inevitabile, quanto meno negli anni immediatamente successivi all’accertamento, un adeguamento fiscale spontaneo e ortodosso da parte del medesimo contribuente che apporterà automatici benefici a favore delle entrate erariali centrali.<br />
Esaminando i dati dei contributi erogati si rileva che soltanto 58 Comuni capoluogo (pari a poco più della metà dei Comuni capoluogo) a suo tempo hanno svolto l’attività i cui esiti si sono tradotti nella riscossione erariale realizzata nell’anno 2014 e corrisposta ai Comuni nel corso del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Una prima annotazione si impone: salvo una lodevole eccezione i Comuni capoluogo delle regioni meridionali sono completamente assenti dall’elenco!  Alcuni dei 58 Comuni capoluogo hanno concorso ad ottenere esiti di rilievo: peraltro soltanto un Comune ha ottenuto un contributo pari a oltre 10 euro per residente. Diciassette Comuni capoluogo hanno ottenuto contributi variabili da 4 euro fino a 1 euro per residente. Quaranta Comuni capoluogo hanno ottenuto contributi inferiori ad 1 € per residente (tra i quali figura anche il Comune di Roma capitale).</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminando i contributi riconosciuti ai Comuni non capoluogo, si rileva:<br />
N. 21 Comuni hanno ottenuto contributi individuali superiori a € 100 mila (fino a € 325 mila). N. 52 Comuni hanno ottenuto contributi individuali superiori a € 30 mila e fino a € 100 mila. N.62 Comuni hanno ottenuto contributi superiori a € 10 mila e fino a € 30 mila.  N.356 Comuni hanno ottenuto contributi individuali inferiori a € 10 mila. Il totale dei residenti nei 58 Comuni capoluogo supera di poco i 12 milioni di persone e il totale dei residenti nei Comuni non capoluogo è pari a circa 5 milioni di persone, a fronte di una popolazione complessiva a livello nazionale di circa 60 milioni di persone.</p>
<p style="text-align: justify;">L’osservazione che deriva da tali dati è che, in un sistema fiscale moderno, è paradossale che soltanto il 28% dei contribuenti sia assoggettato ad un’osservazione più puntuale rispetto al 78% dei restanti residenti. Un sistema fiscale moderno deve garantire a tutti i cittadini un trattamento egualitario ed equanime. Tale situazione anomale è verosimile sia da porre in relazione al fatto che non sono previste sanzioni specifiche per i Comuni che omettono di svolgere l’attività in esame (salvo l’ipotetico addebito agli esponenti comunali del possibile danno erariale) e, inoltre, deriva anche da un limite della stessa legge che non distingue il ruolo affidato ai Comuni di maggiore dimensione rispetto ai Comuni di minore o minima dimensione che, evidentemente, spesso non hanno le strutture organizzative per svolgere autonomamente la specifica funzione assegnata dalla legge. Da questo punto di vista è auspicabile che la norma preveda soluzioni organizzative che determinino un accorpamento per territori omogenei dell’attività dei Comuni di minori dimensioni che non siano in grado di affrontare in proprio l’attività stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che, all’apparenza, gli esiti finora emersi dall’attività propedeutica in ambito erariale svolta dai Comuni, salvo le debite eccezioni, siano complessivamente piuttosto modesti induce a fare ulteriori riflessioni. Restringendo il campione dei dati ai 33 Comuni capoluogo che abbiano ottenuto un contributo di almeno € 100.000 ed ai 67 Comuni non capoluogo che abbiano ottenuto un contributo di almeno € 30.000, si ottengono complessivamente i seguenti dati:<a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/tabella.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-5194" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/11/tabella.jpg" alt="tabella" width="477" height="79" /></a> Il campione appare molto rappresentativo perché i contributi ottenuti dai suddetti 100 Comuni rappresentano l’89% dei contributi complessivi erogati a tutti i Comuni e, inoltre, hanno una popolazione complessiva pari al 18% della popolazione nazionale. I suddetti 100 Comuni, pertanto, rappresentano i Comuni che hanno investito adeguate energie organizzative nello svolgimento dell’attività e, infatti, hanno ottenuto risultati non trascurabili rispetto all’impegno profuso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ricordare, peraltro, che i contributi erogati rappresentano soltanto quanto l’erario centrale ha effettivamente riscosso nel corso del 2014 e non è detto che la riscossione connessa alle segnalazioni trasmesse dai Comuni si sia esaurita in questa fase: sia per l’eventuale differimento della riscossione per motivi organizzativi diversi all’anno successivo sia, per esempio, per l’eventuale contenzioso instaurato dai contribuenti.<br />
Osservando l’elenco dei suddetti 100 Comuni si rileva che 38 di essi sono Comuni dell’Emilia-Romagna e 34 Comuni sono della Lombardia. Il Veneto è rappresentato da 8 Comuni e la Toscana da 6 Comuni. Le altre regioni sono rappresentate da pochi Comuni ciascuna. Le regioni meridionali, come già rilevato, sono pressoché inesistenti.<br />
Si pone pertanto la questione se tale situazione dipenda dalla scarsa propensione di molti Comuni a svolgere la suddetta attività ma si pone anche la questione se l’attività svolta dai Comuni sia raccolta con adeguato spirito di fattiva collaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non si hanno elementi specifici atti a rispondere alle due questioni: la prima impressione che si ricava è che molti Comuni della Lombardia e dell’Emilia Romagna hanno dimostrato un’applicazione concreta all’attività specifica e che, verosimilmente, hanno trovato adeguata rispondenza collaborativa dalle strutture locali dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Non sono disponibili strumenti per misurare l’adeguatezza dei rispettivi atteggiamenti assunti dagli enti a vario titolo preposti alla complessiva attività.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma regolamentare che disciplina i rapporti tra gli enti comunali e l’Agenzia delle Entrate prevede un monitoraggio puntuale dell’iter delle singole segnalazioni ma la prassi adottata, peraltro, è piuttosto ermetica.<br />
L’Agenzia delle Entrate, infatti, si limita a comunicare ai singoli Comuni le seguenti categorie in cui le segnalazioni ricevute sono state classificate: Segnalazione archiviata; Segnalazione presa in carico; Segnalazione collegata a verifica, Segnalazione collegata ad accertamento. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, non dà comunicazione del numero delle segnalazioni complessivamente ricevute dall’insieme dei Comuni né una sintesi del loro rispettivo trattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Da rilevare, infine, come il regolamento consenta all’Agenzia delle Entrate la più ampia discrezionalità nell’eventuale archiviazione delle segnalazioni stesse, senza fornire alcuna motivazione al Comune interessato.<br />
L’Agenzia delle Entrate, viceversa, qualora volesse veramente valorizzare la funzione attribuita ai Comuni dovrebbe fornire le motivazioni e gli opportuni indirizzi operativi ai singoli Comuni in modo che sia migliorato il livello di efficacia delle segnalazioni stesse: altrimenti ne può derivare un’attività improduttiva sia per i Comuni sia per la stessa Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva è auspicabile che si determini un rapporto collaborativo più efficace tra le strutture dell’Agenzia delle Entrate ed i singoli Comuni e, inoltre, è auspicabile una maggiore trasparenza nelle relazioni tra gli enti pubblici coinvolti a vario titolo negli adempimenti inerenti alla materia specifica (i margini di miglioramenti in entrambi gli ambiti sembrano molto ampi).<br />
Un discorso a parte meriterebbe il ruolo dell’I.N.P.S. che, a quanto risulta, nella materia in esame figura essere il grande assente.</p>
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		<title>Erogate ai Comuni le somme spettanti nel 2015 per l’attività di partecipazione all’accertamento dei tributi erariali svolta nell’anno 2014</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 16:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con il Comunicato Stampa del 21 ottobre 2015, ha reso note le somme riconosciute ai Comuni per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali svolta in attuazione delle Convenzioni con l’Agenzia delle Entrate, disciplinate dall’art. 1 del D.L. n.203/2005, convertito nella [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con il Comunicato Stampa del 21 ottobre 2015, ha reso note le somme riconosciute ai Comuni per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali svolta in attuazione delle Convenzioni con l’Agenzia delle Entrate, disciplinate dall’art. 1 del D.L. n.203/2005, convertito nella L. 248/2005 , e successive modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il totale degli importi attribuiti ammonta, a livello nazionale, a € 21.163.025 e l’elenco allegato al provvedimento indica la quota spettante a ciascun comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova ricordare che sulla misura della percentuale attribuita ai Comuni sono intervenute nel tempo successive modifiche, che vengono di seguito riepilogate.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1 del D.L. n.203/2005, conv. In L. 248/2005, istitutiva dell’accertamento partecipato, fissava la percentuale del 33 % a favore dei Comuni sulle somme recuperate;</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs n.23/2011, elevava al 50 % e successivamente al 100% tale misura per gli anni 2012-2013-2014;</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1, comma 702, della L. 190/2014 riduce al 55% la misura per gli anni 2015-2016-2017:</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1, comma 12 bis del D.L. n.148/2014, convertito nella L.11/2015 fissa nuovamente al 100 % dal 2012 al 2017 la misura della percentuale, modificando nuovamente l’art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs n. 23/2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/com211015all.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Sul sito ANCI il modulo on line di autovalutazione per i Comuni che partecipano all’accertamento dei tributi erariali per la lotta all’evasione</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell’ambito del progetto SIMPLICIUS gestito da ANCI ed IFEL per la formazione ai fini dell’attività di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, di cui al D.L. n.203/2005, viene pubblicato on line in data 9 ottobre 2015 il modello che consente agli Enti di procedere ad una verifica del livello di efficienza raggiunto nell’attuazione della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del progetto SIMPLICIUS gestito da ANCI ed IFEL per la formazione ai fini dell’attività di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, di cui al D.L. n.203/2005, viene pubblicato on line in data 9 ottobre 2015 <strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.semplifisco.anci.it/index2.php?Registrazione-auto-valutazione&amp;page=30" target="_blank">il modello</a></span></strong> che consente agli Enti di procedere ad una verifica del livello di efficienza raggiunto nell’attuazione della Convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&amp;IdSez=821213&amp;IdDett=53036" target="_blank">Accertamento erariale &#8211; I Comuni si misurano sul contrasto all’evasione</a></span></strong></p>
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		<title>L’ANCI chiede all’Agenzia delle Entrate l’attivazione del Gruppo di Lavoro per la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali</title>
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		<pubDate>Tue, 26 May 2015 15:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[ANCI]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Ufficio Stampa dell’ANCI dà notizia in data 25 maggio 2015 della richiesta inviata all’Agenzia delle Entrate perché venga attivato il Gruppo di Lavoro di cui al Protocollo di Intesa del maggio 2014 per il contrasto alla evasione fiscale, cui necessita dare applicazione al fine di stimolare i Comuni a sviluppare tale attività. Comunicato ANCI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Ufficio Stampa dell’ANCI dà notizia in data 25 maggio 2015 della richiesta inviata all’Agenzia delle Entrate perché venga attivato il Gruppo di Lavoro di cui al Protocollo di Intesa del maggio 2014 per il contrasto alla evasione fiscale, cui necessita dare applicazione al fine di stimolare i Comuni a sviluppare tale attività.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/05/anci_cs_ef.pdf" target="_blank">Comunicato ANCI</a></span></p>
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		<title>La partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali in un progetto di formazione IFEL con il Dipartimento Funzione Pubblica.</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4330&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-partecipazione-dei-comuni-allaccertamento-dei-tributi-erariali-in-un-progetto-di-formazione-ifel-con-il-dipartimento-funzione-pubblica</link>
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		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’IFEL comunica l’avvio di un progetto formativo a titolo gratuito, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, in svolgimento dal mese di aprile 2015, in materia di accertamento partecipato, per i Comuni delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Link correlato]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’IFEL comunica l’avvio di un progetto formativo a titolo gratuito, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, in svolgimento dal mese di aprile 2015, in materia di accertamento partecipato, per i Comuni delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2462-comuni-e-accertamento-erariale-campagna-di-adesione-a-formazione-gratuita" target="_blank">Link correlato</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>La riduzione per i Comuni del gettito per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali nella Legge di Stabilità 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4206&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-riduzione-per-i-comuni-del-gettito-per-la-partecipazione-allaccertamento-dei-tributi-erariali-nella-legge-di-stabilita-2015</link>
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		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gian Paolo Fasoli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[La legge 23/12/2014 n.190 (denominata Legge di stabilità 2015 espressa in un unico articolo che si compone di 735 commi. Il comma 702 è denominato “Partecipazione dei Comuni alle attività di contrasto all’evasione fiscale”. Il titolo del comma 702 forse è un po’ troppo enfatico: lascerebbe presupporre chissà quali iniziative siano state individuate per contrastare [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La legge 23/12/2014 n.190 (denominata Legge di stabilità 2015 espressa in un unico articolo che si compone di 735 commi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 702 è denominato “Partecipazione dei Comuni alle attività di contrasto all’evasione fiscale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il titolo del comma 702 forse è un po’ troppo enfatico: lascerebbe presupporre chissà quali iniziative siano state individuate per contrastare un fenomeno (l’evasione fiscale) che le principali istituzioni nazionali indicano tuttora consistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggendo il testo del comma 702 si percepisce come, invece, si tratti di una disposizione inoffensiva e perfino contraddittoria, che si limita a ridurre al 55 per cento per il triennio 2015-2016-2017 la quota riconosciuta ai Comuni limitatamente al maggior gettito riscosso dall’Erario a seguito dell’attività di partecipazione all’accertamento dei tributi erariali promossa proprio dai Comuni medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore (art.18 Legge n.122/2010) aveva disposto che i Comuni partecipassero all’attività di contrasto dell’evasione fiscale riconoscendo ai Comuni medesimi (per il triennio 2012-2014) il 100% del maggior gettito riscosso dall’erario.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 122/2010 partiva dall’intuizione che la conoscenza del territorio avrebbe consentito ai Comuni di dare un contributo positivo a tale attività di contrasto.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa legge, inoltre, affermava il principio che lo svolgimento di tale attività non poteva avvenire con aumento di oneri a carico dei comuni medesimi (i Comuni, pertanto, dovevano gestire l’attività specifica organizzandosi al meglio, senza prevedere uscite particolari per soddisfare le nuove esigenze affidate loro dalla legge).</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore del 2010, peraltro, aveva forse trascurato di rilevare come gli 8 mila Comuni italiani non siano tra loro omogenei, né dal punto di vista della dimensione, né del numero dei residenti, né delle strutture organizzative singolarmente a disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Poche centinaia di Comuni, infatti, hanno strutture adeguate a tale nuova funzione affidata loro dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La maggior parte dei Comuni italiani, viceversa, non è nelle medesime condizioni e, soprattutto, la relativa esiguità del numero dei residenti può essere condizionante nell’avviare un’attività che molti dei Comuni di minore dimensione possono ritenere poco redditizia dal punto di vista elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sta di fatto che un certo numero di Comuni (seppure minoritario rispetto alla totalità) ha avviato tale attività (si può ritenere che tali Comuni possano rappresentare una popolazione residente pari al 20-25%% dell’intera popolazione nazionale). Gli esiti della suddetta attività si sono intravvisti già nell’ottobre 2014 e ancor più si potranno percepire nel 2015 (è previsto, infatti, che le erogazioni a favore dei Comuni avvengano nell’anno successivo a quello in cui l’Erario nazionale abbia realizzato i relativi introiti).</p>
<p style="text-align: justify;">La logica, il sistema democratico e la stessa norma costituzionale vorrebbero che i cittadini fossero uguali davanti alle legge, soprattutto dal punto di vista fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore, pertanto, dovrebbe adoperarsi per risolvere tale aspetto anacronistico: l’attività di monitoraggio e di supporto all’Erario nazionale svolta dai Comuni è limitata, attualmente, ad una minoranza della popolazione. La maggioranza della popolazione, invece, non è interessata da tale attività complementare. Ciò farebbe inorridire altri Stati e Nazioni democratiche a noi vicine. La soluzione più semplice potrebbe essere quella di indirizzare i Comuni di un medesimo ambito territoriale omogeneo a costituirsi in unioni o consorzi vincolanti cui demandare le attribuzioni che la legge ha affidato ai singoli comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di principio tutti sono concordi nel ritenere che l’evasione fiscale sia un male per la società.</p>
<p style="text-align: justify;">I riflessi patologici dell’evasione fiscale, infatti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>costringono i contribuenti onesti a pagare più del dovuto,</li>
<li>creano distorsioni inique nella gestione delle attività commerciali e professionali,</li>
<li>impediscono di ridurre il pubblico prelievo nei confronti dei contribuenti a livelli soggettivamente più bisognosi di sostegno, danneggiando soprattutto i contribuenti più deboli.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Malgrado i suddetti bei principi, il comma 702 della legge di stabilità, sembra propendere verso un’altra soluzione (peraltro contra legem), vale a dire quella di scoraggiare i Comuni ad organizzarsi in tale ambito specifico inducendoli a rinunciare a fornire il loro contributo per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">La riduzione del contributo a favore dei Comuni, infatti, non corrisponde ad alcun criterio logico:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La riduzione del contributo non aiuta a risolvere il problema del deficit di bilancio;</li>
<li>Il contributo a favore dei Comuni non grava sulle finanze pubbliche: deriva, infatti, dalle maggiori risorse effettivamente riscosse dall’Erario proprio muovendo dall’attività promossa dai Comuni. Soltanto il Comune che concorre fattivamente a tale attività godrà del contributo.</li>
<li>Il contributo a favore dei Comuni è limitato nel tempo alle sole annualità d’imposta per le quali il Comune abbia potuto svolgere l’attività di supporto prevista e, per le quali, l’Erario abbia riscosso le eventuali maggiori entrate.</li>
<li>L’attività promossa dai Comuni, invece, può dare i propri benefici effetti fiscali anche per annualità successive a quelle per le quali competa loro il relativo contributo (di tali benefici ne potrà beneficiare esclusivamente l’Erario statale).</li>
<li>La legge originaria, come detto, non consente ai Comuni di prevedere oneri e costi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività (l’unica remunerazione prevista a favore dei Comuni è costituita dal contributo in parola che è riconosciuto soltanto a posteriori ed è basato sull’efficacia effettiva dell’attività svolta dai Comuni stessi).</li>
<li>Peraltro, nonostante tali pesanti limitazioni alla propria capacità di spesa, alcune centinaia di Comuni hanno accettato di svolgere il ruolo loro affidato dalla legge.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’unica motivazione che può aver ora indotto ad una riduzione così drastica del contributo (dal 100% al 55%) può essere soltanto di natura politica: il desiderio di contenere e scoraggiare il più possibile il ruolo specifico dei Comuni italiani in tale ambito particolare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante gli adempimenti burocratici formali e sostanziali a carico delle imprese e dei contribuenti italiani siano negli ultimi decenni cresciuti a dismisura, nonostante l’anagrafe tributaria nazionale disponga ormai di un’infinità pressoché incommensurabile di dati (al punto che può venire il dubbio se poi tale massa enorme di dati sia effettivamente e correttamente gestibile dal Grande Fratello che tutto osserva e scruta) molte autorevoli istituzioni pubbliche nazionali e perfino comunitarie sostengono come in Italia continui tuttora ad esistere un’elevata percentuale di evasione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Forse sarebbe il caso di studiare un po’ più a fondo come altri Stati a noi vicini siano riusciti ad ottenere risultati più efficaci e soddisfacenti (proprio perché generalmente più accettati dai cittadini) in una materia come l’equità fiscale, così importante e decisiva per una Repubblica moderna e democratica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere la logica che ha condotto alla riduzione del contributo a favore dei Comuni, può venire il dubbio che si sia voluto semplicisticamente adottare l’ammonimento che, una volta, si leggeva ben esposto nelle vetture tramviarie di città: “E’ severamente vietato disturbare il conducente”.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4208" style="border: 1px solid black;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/img_2015_01_20_001-300x170.jpg" alt="img_2015_01_20_001" width="300" height="170" /></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Il rimborso ai Comuni delle somme spettanti per l’accertamento partecipato al recupero dei tributi erariali</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 13:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Con il comunicato del 28 ottobre 2014 il Ministero dell&#8217;Interno ha pubblicato l&#8217;elenco dei Comuni e delle singole somme lorio spettanti per l&#8217;attivit&#224; svolta di compartecipazione al recupero dell&#8217;evasione dei tributi erariali, ai sensi del D.L. n.203/2005. In allegato al comunicato una NOTA ESPLICATIVA delle modalit&#224; per il calcolo delle spettanze. LINK CORRELATI MINISTERO DELL&#8217;INTERNO [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/04/image_001_2014_04_17-300x250.jpg" /></p>
<p align="justify">Con il comunicato del 28 ottobre 2014 il Ministero dell&rsquo;Interno ha pubblicato l&rsquo;elenco dei Comuni e delle singole somme lorio spettanti per l&rsquo;attivit&agrave; svolta di compartecipazione al recupero dell&rsquo;evasione dei tributi erariali,  ai sensi del D.L. n.203/2005.</p>
<p align="justify">In allegato al comunicato una NOTA ESPLICATIVA delle modalit&agrave; per il calcolo delle spettanze.</p>
<p align="justify"><strong>LINK CORRELATI</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com281014.html" target="_blank">MINISTERO DELL&#8217;INTERNO – FISCALITA&#8217; LOCALE – DOCUMENTI – COMUNICATO DEL 28 OTTOBRE 2014 &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei tributi erariali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4005&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-partecipazione-dei-comuni-allattivita-di-accertamento-dei-tributi-erariali</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4005#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 16:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gian Paolo Fasoli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo del dr. Gian Paolo Fasoli ( 1 ) riassume i contenuti dell&#8217;attivit&#224; di accertamento partecipato dei comuni ai tributi erariali, ponendo in rilievo alcune criticit&#224; emerse nello svolgimento di tali funzioni nei rapporti tra Comuni ed Agenzie delle Entrate. La normativa che disciplina l&#8217;attivit&#224; specifica scaturita dal Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><em>L&rsquo;articolo del dr. Gian Paolo Fasoli <a href="#nota_1" style="text-decoration:none">( 1 )</a> riassume i contenuti dell&rsquo;attivit&agrave; di accertamento partecipato dei comuni ai tributi erariali, ponendo in rilievo alcune criticit&agrave; emerse nello svolgimento di tali funzioni nei rapporti tra Comuni ed Agenzie delle Entrate.</em></p>
<p align="center"><img style="border: 1px solid black" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/10/img_2014_10_28_001-300x199.jpg" /></p>
<p align="justify">La normativa che disciplina l&rsquo;attivit&agrave; specifica  scaturita dal <strong>Decreto legge 30 settembre </strong>2005, n. 203, come noto, affida ai Comuni una funzione propedeutica <strong>all&rsquo;accertamento dei tributi erariali</strong> <strong>dovuti dalle persone fisiche</strong>, funzione  che con l&rsquo;introduzione dell&rsquo;art. 18 della Legge n.122/2010, ha visto estendere  l&rsquo;ambito operativo anche alla possibile evasione dei contributi previdenziali  per contrastare il fenomeno del c.d. &ldquo;lavoro nero&rdquo;.</p>
<p align="justify">In linea di principio tutti sono concordi nel  ritenere che l&rsquo;evasione fiscale e contributiva sia un male per la societ&agrave;: i  riflessi patologici di tale situazione costringono i contribuenti onesti a  pagare pi&ugrave; del dovuto, creano distorsioni inique nella gestione delle attivit&agrave;  commerciali e professionali, impediscono di ridurre il pubblico prelievo nei  confronti dei contribuenti a livelli soggettivamente pi&ugrave; sostenibili,  danneggiando soprattutto i contribuenti pi&ugrave; deboli.</p>
<p align="justify">I Comuni, pertanto, in base alla norma sopra  indicata, possono inviare per via telematica all&rsquo;Agenzia delle Entrate e/o alla  Guardia di Finanza e/o all&rsquo;INPS le cosiddette <strong>&ldquo;segnalazioni qualificate&rdquo;. </strong></p>
<p align="justify">Per <em>segnalazioni  qualificate</em> la norma intende le comunicazioni prodotte dai Comuni in  relazione a situazioni che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche,  comportamenti evasivi o elusivi che possono essere oggetto di conseguenti  &ldquo;accertamenti fiscali erariali o contributivi&rdquo; da parte dei rispettivi uffici  erariali o previdenziali competenti a tale ulteriore fase del procedimento.</p>
<p align="justify">La legge, infine, ha stabilito che &ldquo;al fine di  incentivare la partecipazione dei Comuni all&rsquo;attivit&agrave; di accertamento  tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota riconosciuta ai Comuni &egrave;  elevata al <strong>100 per cento</strong>&rdquo;&nbsp; (comma  12-bis dell&rsquo;art.1 del decreto legge n.138/2011 convertito in legge  n.148/2011).-</p>
<p align="justify">La felice intuizione del legislatore di affidare  un ruolo collaborativo ai Comuni in modo da sostenere con motivazioni  appropriate le strutture governative istituzionalmente preposte all&rsquo;attivit&agrave;  erariale, non si &egrave; ben coniugata con la realt&agrave; amministrativa nazionale.&nbsp; Il legislatore, infatti, non ha tenuto conto  che gli oltre 8.000 Comuni italiani rappresentano realt&agrave; politiche,  amministrative, organizzative molto importanti per i cittadini ma tra loro poco  omogenee: per esempio, sono meno di mille&nbsp;  i Comuni la cui popolazione residente supera i 10.000 abitanti e sono  circa settemila i Comuni la cui&nbsp;&nbsp; popolazione  &egrave; inferiore ai 10.000 residenti. </p>
<p align="justify">E&rsquo; pur vero che la norma riconosce ai Comuni di  avvalersi del supporto degli enti o societ&agrave; partecipate dai Comuni stessi  ovvero del supporto delle imprese concessionarie della riscossione dei tributi  locali ma un minimo di attivit&agrave; compete pur sempre ai Comuni stessi: la  raccolta dei dati necessari allo svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave; di analisi e,  inoltre, la validazione delle possibili bozze di &ldquo;segnalazioni&rdquo; ricevute da chi  svolgesse l&rsquo;attivit&agrave; di supporto e, infine, la trasmissione delle  &ldquo;segnalazioni&rdquo; alla Guardia di Finanza, all&rsquo;Agenzia delle Entrate, all&rsquo;INPS.</p>
<p align="justify">Pertanto non &egrave; casuale che soltanto i Comuni pi&ugrave;  strutturati hanno potuto concretamente avviare la funzione assegnata dalla  legge e, inoltre, si &egrave; rilevato come gli esponenti dei Comuni interessati  seguano con competenza e con particolare attenzione lo svolgimento  dell&rsquo;attivit&agrave; specifica.</p>
<p align="justify">In materia fiscale &egrave; fondamentale che lo Stato  abbia un rapporto equanime e paritario con tutti i cittadini.&nbsp; <br />
  In uno Stato moderno e democratico non &egrave;  concepibile che una parte della popolazione abbia un trattamento fiscale di un  certo tipo mentre la restante parte lo abbia di tipo diverso, prescindendo da  ogni criterio logico che faccia riferimento ai principi della Carta  costituzionale ma basato soltanto sulla casualit&agrave; della residenza in un certo  ambito amministrativo piuttosto che in un altro.</p>
<p align="justify">Le norme che disciplinano la materia specifica si  sono succedute nel tempo ed in diversi provvedimenti, senza un reale disegno  organico.<br />
  Le principali norme specifiche di riferimento  sono rappresentate dalle seguenti:</p>
<ul>
<li style="text-align:justify"><strong>Decreto  legge 30 settembre </strong>2005, n. 203, recante misure di contrasto  all&rsquo;evasione fiscale, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 n.248.- </li>
<li style="text-align:justify"><strong>Decreto  legge 31 maggio 2010 n. 78</strong> convertito nella Legge 30 luglio  2010 n.122.</li>
<li style="text-align:justify"><strong>Decreto  legge 13 agosto 2011 n.138</strong> convertito nella Legge 14  settembre 2011 n.148.</li>
<li style="text-align:justify"><strong>Decreto  legge 6 dicembre 2011 n. 201</strong> convertito nella  Legge 22 dicembre 2011 n. 214.-</li>
</ul>
<p align="justify">In particolare, si riporta il testo del 5^ comma  dell&rsquo;art. 44 del DPR n.600/1973, come modificato dall&rsquo;art.18 della Legge  n.122/2010&nbsp; sopra riportato:</p>
<p align="justify"><em>Art.  44 DPR 600/1973 &ndash; Partecipazione dei comuni all&rsquo;accertamento.</em><br />
    <em>Comma  5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><br />
    <em>Il  Comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma pu&ograve; richiedere  dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di  rispondere gratuitamente.</em></p>
<p align="justify">E&rsquo; da rilevare, inoltre, che restano efficaci i  provvedimenti del direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate e dell&rsquo;Agenzia del Territorio  emanati in attuazione dell&#8217;articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>
<p align="justify">E&rsquo; da rilevare, infine, che l&rsquo;art. 20 della legge  15/7/2011 n.111, nel fissare i criteri per il &ldquo;patto di stabilit&agrave; interno&rdquo;, ha  individuato tra i parametri di virtuosit&agrave; anche l&rsquo;effettiva partecipazione  degli enti locali all&rsquo;azione di contrasto all&rsquo;evasione fiscale.</p>
<p align="center">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; </p>
<p align="justify">Il soggetto incaricato dell&rsquo;attivit&agrave; di supporto  al Comune, in molti casi deve essere in grado di assumere su di s&eacute; tutti gli  adempimenti di segreteria, organizzativi, logistici, informatici, fino alla  predisposizione della ipotesi di &ldquo;segnalazione qualificata&rdquo; da trasmettere ai  competenti esponenti del Comune per l&rsquo;eventuale successivo inoltro agli enti  erariali preposti.</p>
<p align="justify">La delicatezza dei dati trattati e la complessit&agrave;  di analisi e valutazione richiesta devono necessariamente basarsi  sull&rsquo;affidabilit&agrave; e sulla professionalit&agrave; delle persone preposte a&nbsp; svolgere l&rsquo;attivit&agrave; di supporto a favore del  Comune medesimo. <br />
  L&rsquo;attivit&agrave; svolta dal soggetto eventualmente  incaricato della funzione di supporto al Comune sar&agrave; preliminarmente orientata a  realizzare una scheda sintetica di ciascun residente in modo che possano essere  eseguite delle selezioni personalizzabili,&nbsp;  tra le quali le principali in base :</p>
<ul>
<li style="text-align:justify">all&rsquo;et&agrave;,</li>
<li style="text-align:justify">al luogo di nascita,</li>
<li style="text-align:justify">alla composizione del nucleo familiare,</li>
<li style="text-align:justify">al tipo di attivit&agrave; svolta,</li>
<li>all&rsquo;entit&agrave; del reddito dichiarato</li>
<li style="text-align:justify">alla tipologia del reddito dichiarato,</li>
<li style="text-align:justify">alle ulteriori possibili o utili classificazioni,  rappresentate per esempio dall&rsquo;acquisto o dal possesso di beni di particolare  rilevanza.</li>
</ul>
<p align="justify">Le bozze di &ldquo;segnalazione&rdquo; cos&igrave; elaborate saranno  quindi trasmesse agli esponenti del Comune responsabili del procedimento per il  loro decisivo esame e per l&rsquo;eventuale e definitiva trasmissione delle  &ldquo;segnalazioni qualificate&rdquo; agli uffici erariali competenti per territorio  (Agenzia delle Entrate ovvero Guardia di Finanza ovvero INPS).</p>
<p align="justify">Con tale ultimo atto (la trasmissione della &ldquo;segnalazione  qualificata&rdquo;), di competenza esclusiva del Comune, l&rsquo;attivit&agrave; richiesta  all&rsquo;Ente locale in materia di partecipazione all&rsquo;accertamento&nbsp; erariale&nbsp;  o contributivo &egrave; da considerarsi conclusa.</p>
<p align="justify">La legge, infatti, prevede che tutte le fasi  ulteriori (l&rsquo;eventuale interlocuzione con il contribuente, l&rsquo;eventuale  emissione dell&rsquo;avviso di accertamento, l&rsquo;eventuale riscossione dei tributi e/o  contributi erariali) sono di esclusiva iniziativa degli uffici competenti:  Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e/o I.N.P.S.</p>
<p><strong>I diversi  ambiti di applicazione</strong></p>
<p align="justify">Sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa  Agenzia delle Entrate in collaborazione con l&rsquo;ANCI, si espongono in sintesi le  diverse tipologie di anomalie che determinano l&rsquo;applicazione di diversi criteri  di lavoro per lo svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave; in parola.</p>
<p align="justify">Le &ldquo;segnalazioni qualificate&rdquo; sono primariamente  riferite a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi connessi soprattutto  alla c.d. &ldquo;economia sommersa&rdquo;.</p>
<div>I diversi ambiti possono derivare dai seguenti  approfondimenti:<br />1.1 Svolgimento  di attivit&agrave; commerciale senza partita IVA;<br />
  1.2&nbsp;Ricavi  o compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati;<br />
  1.3 Disponibilit&agrave;  dei beni indicanti capacit&agrave; contributiva;<br />
  1.4 Propriet&agrave;  o diritti reali su beni immobili non indicati in dichiarazione;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
  1.5 Omesso  versamento dei tributi comunali;<br />
  1.6 Opere  di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni;<br />
  1.7 Residenze  fiscali all&rsquo;estero;<br />
  1.8 Esame  della congruit&agrave; delle dichiarazioni ISEE;<br />
  1.9 Esame  delle situazioni ove non ci sia coincidenza tra le residenze dei coniugi;</div>
<div style="margin-left:8px;">2.1 Svolgimento di attivit&agrave; diversa da  quella dichiarata;<br />
  2.2 Affissione pubblicitaria abusiva;<br />
  2.3 Enti non commerciali che svolgano  attivit&agrave; lucrativa;<br />
  2.4 Opere di abusivismo edilizio;<br />
  2.5 Revisione rendita catastale ex art.1,  co. 36, Legge n.311/2004;<br />
2.6 Ricerca finalizzata all&rsquo;individuazione  dell&rsquo;evasione contributiva (contrasto al c.d.&nbsp;  fenomeno del &ldquo;lavoro nero&rdquo;).-</div>
<p align="justify">Le attivit&agrave; sopra indicate in alcuni casi possono  essere svolte basandosi pressoch&eacute; esclusivamente sui dati attinti in forma  massiva dalle diverse fonti previste (si tratta, in particolare dalle attivit&agrave;  distinte dal nr. 1.1 fino al nr. 1.9).&nbsp; <br />
  In tali casi l&rsquo;attivit&agrave; di ricerca delle  eventuali situazioni anomale avviene senza particolari attivit&agrave; svolte sul  territorio, ma utilizzando al meglio le logiche selettive e la funzione di  raffinazione progressiva che possono essere consentite dagli strumenti  informatici. </p>
<p align="justify">In altri casi (si tratta, in particolare, delle  attivit&agrave; distinte dal nr. 2.1 fino al nr. 2.6) l&rsquo;attivit&agrave; pu&ograve; essere svolta  soltanto in collaborazione con organi abilitati ad eseguire riscontri fattuali  quali, per esempio, la Polizia Municipale o qualora ritenuto opportuno la  stessa Guardia di Finanza. </p>
<p align="justify">La legge, infine, prevede che sia istituito un  servizio di monitoraggio a disposizione dei Comuni perch&eacute;, periodicamente,  possano seguire l&rsquo;iter delle &ldquo;segnalazioni qualificate&rdquo; eseguite fino al  compimento dell&rsquo;intero percorso che la legge assegna agli uffici erariali. </p>
<p align="justify">Dovrebbe essere naturale che il rapporto tra enti  pubblici sia trasparente ed efficace. Nel rapporto tra Agenzia delle Entrate e  Comuni &egrave; necessario che i Comuni abbiano piena cognizione dei requisiti che  debba possedere la singola &ldquo;segnalazione qualificata&rdquo; in modo da poter affinare  sempre pi&ugrave; gli obiettivi perseguiti.<br />
  In molti casi di &ldquo;segnalazioni&rdquo;, basate &nbsp;su dati  all&rsquo;apparenza oggettivi derivanti per esempio dal semplice confronto tra redditi  da fabbricato dichiarati e redditi da fabbricato effettivamente percepiti quali  canoni di locazione, l&rsquo;eventuale archiviazione di tali segnalazioni da parte  dell&rsquo;Agenzia delle Entrate avrebbe un senso se fosse giustificata&nbsp; dalla rilevazione di eventuali errori  materiali (alcuni errori potrebbero essere stati commessi da chi ha predisposto  le &ldquo;segnalazioni&rdquo; medesime ma non &egrave; raro che gli stessi dati forniti  dall&rsquo;anagrafe tributaria talvolta siano errati: infatti, per esempio, a volte  nei dati rilevati all&rsquo;atto della registrazione dei contratti di locazione si  riscontra l&rsquo;inversione dei nominativi tra il proprietario e l&rsquo;inquilino) ma, da  ultimo, si &egrave; addirittura rilevato che i dati delle dichiarazioni fiscali  &ldquo;sintetiche&rdquo; (fornite in modalit&agrave; massiva dall&rsquo;anagrafe tributaria ai Comuni)  siano anch&rsquo;essi errati!</p>
<p align="justify">Inoltre, purtroppo, si &egrave;  dovuto constatare che i rapporti dei Comuni con le Direzioni Provinciali  dell&rsquo;Agenzia delle Entrate spesso non corrispondono a quanto ci si potrebbe  attendere dall&rsquo;esame della normativa che regolamenta i rapporti tra tale  pubblica amministrazione ed i Comuni medesimi.<br />
  Si veda per esempio il provvedimento del Direttore  dell&rsquo;Agenzia n.78785/2012 emesso in data 29/05/2012 che al paragrafo 3.5  recita:&nbsp; &ldquo;Gli avvisi di accertamento  notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, <u>riferiti alle  segnalazioni trasmesse dai Comuni all&rsquo;Agenzia delle Entrate ovvero alla&nbsp; Guardia di Finanza</u>, <u>sono tracciati  sino alla fase della riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni </u>correlati  agli specifici elementi di rettifica o accertamento&rdquo;.</p>
<p align="justify">Il paragrafo 3.7 del medesimo provvedimento,  inoltre, dispone:&nbsp; &ldquo;L&rsquo;Agenzia delle  Entrate fornisce ai Comuni, mediante collegamento telematico, <u>le  informazioni sullo stato di ciascun atto collegato alle segnalazioni ricevute  dai Comuni </u>&nbsp;(e fornisce all&rsquo;A.N.C.I.  riepiloghi specifici delle segnalazioni e dei conseguenti atti di  accertamento&rdquo;).</p>
<p align="justify">Nel testo delle convenzioni stipulate dagli  esponenti dell&rsquo;ANCI Regionale con gli esponenti delle Direzioni Regionali  dell&rsquo;Agenzia delle Entrate, inoltre,&nbsp; &egrave;  anche indicato l&rsquo;impegno assunto dalle Direzioni Regionali dell&rsquo;Agenzia di  comunicare ai Comuni <u>i principali motivi di archiviazione delle segnalazioni  trasmesse.</u></p>
<p align="justify">Dal sito SIATEL V2.0 PuntoFisco gli esponenti dei  singoli Comuni possono rilevare l&rsquo;effettiva prassi adottata nel trattamento  delle &ldquo;segnalazioni&rdquo; trasmesse dal Comune.<br />
  L&rsquo;apparente carente applicazione delle Agenzie delle  Entrate nel dare fattivo riscontro alle previsioni normative sopra esposte  potrebbe essere influenzata dalla ampia (eccessiva, e comunque non motivata)  discrezionalit&agrave; che l&rsquo;Agenzia si &egrave; riservata nel valutare le segnalazioni  trasmesse dai Comuni sulla base degli ordinari criteri di <u>proficuit&agrave;  comparata</u> per la predisposizione del piano annuale dei controlli. Qualora  fosse quella la reale motivazione dell&rsquo;eventuale archiviazione a maggior  ragione deve essere comunicata al Comune.</p>
<p align="justify">Dal mio modesto punto di  vista, peraltro, ritengo che soltanto un autorevole intervento da parte degli  esponenti dei Comuni presso la stessa Direzione dell&rsquo;Agenzia ovvero presso la  Direzione Regionale dell&rsquo;Agenzia e, inoltre, presso la Presidenza nazionale  dell&rsquo;A.N.C.I. possa rimuovere l&rsquo;apparente modesta funzionalit&agrave; del rapporto  (almeno nella maggioranza dei casi e salvo la lodevole eccezione rilevata in  alcuni casi) con le varie Direzioni Provinciali della stessa Agenzia delle  Entrate.</p>
<p align="justify">In  verit&agrave;, da un cos&igrave; importante e ben strutturato ente come l&rsquo;Agenzia delle  Entrate ci si potrebbe attendere un&rsquo;accoglienza pi&ugrave; funzionale all&rsquo;attivit&agrave;  specifica svolta dai Comuni. </p>
<p align="justify">&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p align="justify"><em><strong><a name="nota_1"></a>( 1 )</strong>  Dottore commercialista,   Esperto di tributi locali</em></p>
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