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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Tarsu &#8211; Tia &#8211; Tares</title>
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		<title>TARSU – Ordinanza Cassazione n. 18854/2015 – Obbligo del pagamento della tassa anche per il mancato utilizzo di alcuni cassonetti dati alle fiamme</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Finterr - Giornale Comuni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[Con l’Ordinanza n. 18854, pubblicata il 23 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, ha ribadito che la disciplina dettata dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs n. 507/1993 impone ai Comuni la istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con applicazione di una tassa annuale a carico di chiunque occupi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’Ordinanza n. 18854, pubblicata il 23 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, ha ribadito che la disciplina dettata dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs n. 507/1993 impone ai Comuni la istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con applicazione di una tassa annuale a carico di chiunque occupi o conduca locali nelle zone del territorio in cui il servizio stesso sia istituito.</p>
<p style="text-align: justify;">La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò vuol dire che, se il servizio risulti regolarmente istituito, non è applicabile il principio della riduzione della tassa per il fatto che alcuni cassonetti siano stati dati alle fiamme.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/o18854_2015.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo integrale dell&#8217;ordinanza</strong></span></a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<item>
		<title>Bed &amp; Breakfast: legittima l’applicazione della Tassa Rifiuti per fasce a prescindere dalla classificazione catastale dell’immobile</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza della Cassazione n. 16972/2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cassazione, Sez. V Civ., con la Sentenza n.16972, depositata il 19 agosto 2015, ha dichiarato la legittimità della TASSA RIFIUTI deliberata da un Comune per le attività di BED E BREAKFAST svolte in un immobile, determinata con valori e coefficienti di qualità e quantità intermedi tra le sottospecie di civile abitazione ed albergo, tenendo conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi. Irrilevante ai fini della imposizione la classificazione catastale dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente, la pronuncia riguardante la TARSU vale anche per TIA e TARI, che nel tempo hanno sostituito la TARSU.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/Cass16972-15.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Cassazione Sentenza 14541 del 13/7/2015</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[TARSU/TIA  Irregolarità nel servizio diraccolta e smaltimento rifiuti &#8211; Smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati &#8211; riduzione tariffa non esonero dal pagamento L&#8217;art.49 comma 3 del D.Lgs.507/1993 (che prevede l&#8217;obbligo di corresponsione della tassa per la mera detenzione dei locali, a qualunque uso adibiti)  e gli artt.7 e 21 del D.Lgs. n.22 del 1997 hanno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">TARSU/TIA  Irregolarità nel servizio diraccolta e smaltimento rifiuti &#8211; Smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati &#8211; riduzione tariffa non esonero dal pagamento</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art.49 comma 3 del D.Lgs.507/1993 (che prevede l&#8217;obbligo di corresponsione della tassa per la mera detenzione dei locali, a qualunque uso adibiti)  e gli artt.7 e 21 del D.Lgs. n.22 del 1997 hanno affidato alle amministrazioni comunali una privativa per l&#8217;attività di smaltimento dei rifiuti, anche rispetto a quelli assimilati  che &#8220;costituiscono rifiuti urbani ad ogni effetto&#8221;, senza che rilevi la circostanza che l&#8217;utente del servizio provveda direttamente allo smaltimento (mediante cessione onerosa a terzi) dei rifiuti prodotti. Dall&#8217;eventuale insufficienza del servizio non può conseguire la declaratoria di esenzione ma la semplice riduzione della tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imposizione tributaria  è infatti dovuta indipendentemente dal fatto che l&#8217;utente utilizzi il servizio, salva l&#8217;autorizzazione dell&#8217;ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall&#8217;ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/20150713_snciv_s65_a2015_n14541.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il testo della sentenza</strong></a></p>
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		<title>Corte di Cassazione Sentenza n. 8184 del 22 aprile 2015 Rifiuti speciali – onere della prova – incombe sul contribuente</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; e il relativo onere della prova incombe al contribuente
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER">Svolgimento del processo</p>
<p align="JUSTIFY">Il comune di Milano notificò alla M.B. Milano s.p.a. un avviso di accertamento in materia di Tarsu, per denuncia infedele delle superfici dell&#8217;immobile sito in Milano, alla via del X., riscontrate all&#8217;esito di una rilevazione della polizia municipale. Recuperò quindi la maggiore imposta e irrogò le prescritte sanzioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Su gravame della società l&#8217;avviso di accertamento è stato annullato dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in base alla considerazione che nell&#8217;avviso era mancata l&#8217;indicazione in concreto e in dettaglio delle superfici riprese a tassazione rispetto a quelle dichiarate. Il che, da un lato, non aveva consentito alla contribuente di difendersi adeguatamente; dall&#8217;altro, e comunque, non aveva consentito nel processo di stabilire l&#8217;esattezza delle riprese a fronte delle contestazioni mosse, non potendosi comprendere se fossero state effettivamente escluse dalla tassazione, come dall&#8217;ente impositore affermato,le aree produttive di rifiuti speciali e le aree pertinenziali, con la relativa estensione.</p>
<p align="JUSTIFY">Contro la sentenza d&#8217;appello, il comune di Milano ricorre adesso per cassazione con quattro motivi illustrati da successiva memoria.</p>
<p align="JUSTIFY">La società resiste con controricorso, a sua volta contenente un motivo di ricorso incidentale.</p>
<p align="CENTER">Motivi della decisione</p>
<p align="JUSTIFY">I. &#8211; Nel ricorso principale il comune di Milano, dopo aver riportato il testo dell&#8217;accertamento di cui si discute, denunzia nell&#8217;ordine:</p>
<p align="JUSTIFY">(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2° co., e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, 342, 1°co., e 434 c.p.c., nonché &#8220;contraddittoria pronuncia sull&#8217;insussistenza dei requisiti per unavalida proposizione dell&#8217;appello&#8221;, dolendosi che la commissione tributaria regionale abbia mancato di rilevare l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello della contribuente dopo aver riconosciuto che l&#8217;atto era consistito nella riproposizione (mera) delle argomentazioni esposte in primo grado, essendo invece mancate censure tali da incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia di primo grado;</p>
<p align="JUSTIFY">(ii) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 71, co. 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 e carente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto controverso relativo al contenuto e alla motivazione dell&#8217;accertamento, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice d&#8217;appello, l’accertamento contenente gli elementi identificativi del contribuente, dei locali, delle aree e delle loro destinazioni, dei periodi d&#8217;imposta e dei maggiori imponibili accertati, oltre che della tariffa applicata e della relativa delibera, con riferimento al contenuto essenziale delle rilevazioni della polizia municipale &#8211; non poteva essere annullato per difetto di motivazione;</p>
<p align="JUSTIFY">(iii) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, per avere la commissione tributaria ritenuto l&#8217;accertamento non motivato in relazione a riduzioni o agevolazioni che la parte non aveva richiesto;</p>
<p align="JUSTIFY">(iv) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c., 115 c.p.c., e dei principi generali in materia di esclusione e di esenzione dall&#8217;imposta, in quanto era semmai onere della contribuente fornire la prova in ordine alla produzioni di rifiuti speciali o assimilati e alla identificazione delle superfici a ciò destinate, atteggiandosi la produzione di simili rifiuti a fattispecie di esenzione dalla Tarsu.</p>
<p align="JUSTIFY">Il. &#8211; Nel controricorso la società, dopo aver difeso la statuizione della commissione tributaria, in particolare eccependo l&#8217;inammissibilità dell&#8217;avverso secondo motivo di ricorso in quanto diretto a censurare un apprezzamento riservato al giudice di merito in ordine all&#8217;adeguatezza della motivazione dell&#8217;accertamento, sottratto al sindacato di legittimità, ha prospettato un motivo di ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell&#8217;art. 23 del regolamento locale in materia»Tarsu, in ordine alla mancata applicazione di una tariffa unica riferita alla cat. 5 del regolamento detto, nonché per omessa motivazione su fatto controverso decisivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Sostiene la contribuente che in ogni caso la tassazione andava effettuata con riferimento,appunto, a una sola delle categorie individuate dal d.lgs. n. 507-93, vale a dire con riferimento alla categoria ritenuta prevalente, tenendo conto dei gruppi di attività o di utilizzazione previste nel citato d.lgs., senza ulteriori distinzioni e senza possibilità di applicare, quindi, distinte tariffe in relazione a eventuali diverse destinazioni interne.</p>
<p align="JUSTIFY">III. &#8211; Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto dell&#8217;atto di appello richiamato.</p>
<p align="JUSTIFY">E’ inoltre anche infondato nell&#8217;affermazione di principio che lo sorregge, dovendosi dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa corte secondo la quale, nel processo tributario, è legittima, e assolve l&#8217;onere di specificità imposto dall&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni dalle quali sia stata sostenuta la tesi sottoposta al giudice di primo grado.</p>
<p align="JUSTIFY">Per quanto il principio sia stato affermato in situazione speculare, con riferimento cioè alla riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno della validità dell&#8217;atto impugnato dal contribuente, in quanto considerate dall&#8217;amministrazione idonee a sostenere la legittimità dell&#8217;atto stesso e a confutare le diverse conclusioni cui può esser pervenuto il giudice di primo grado (v. in particolare Cass. n. 14031-06 e n. 4784-11).</p>
<p align="JUSTIFY">È logico che il criterio di giudizio si impone anche nella situazione opposta, in cui l&#8217;appello sia stato &#8211; come nella specie &#8211; presentato dalla parte privata.</p>
<p align="JUSTIFY">La ratio dell&#8217;insegnamento rimane ancorata difatti, in un caso come nell&#8217;altro, al carattere devolutivo pieno dell&#8217;appello, mezzo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito in relazione ai punti della decisione sottoposti a censura. La riproposizione della tesi complessivamente disattesa dal giudice di primo grado semplicemente sta a significare che tutta la materia del contendere, sulla quale si è pronunciato quel giudice, viene devoluta al giudice superiore.</p>
<p align="JUSTIFY">IV. &#8211; Il secondo e il quarto motivo del ricorso principale sono invece fondati nei termini di seguito esposti, mentre va ritenuto assorbito il terzo motivo.</p>
<p align="JUSTIFY">La commissione tributaria ha annullato l&#8217;avviso di accertamento ritenendolo affetto da carenza di motivazione in relazione a quanto previsto dall&#8217;art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale norma, nel testo che rileva in causa (prima cioè della abrogazione conseguente alla l.n. 296-06), prevede che gli avvisi di accertamento devono contenere &#8220;gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera,nonché la motivazione dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta,l’indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità&#8221;. Ancora, more solito, prevede che gli atti &#8220;devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo la commissione tributaria, in particolare, l&#8217;atto notificato alla M.B. difettava &#8220;dell&#8217;indicazione in concreto e in dettaglio delle superfici riprese a tassazione rispetto,quelle dichiarate&#8221;; il che non aveva permesso un&#8217;adeguata difesa della contribuente, né un effettivo sindacato giudiziale in ordine all&#8217;esattezza delle riprese e all&#8217;avvenuta effettiva esclusione di aree produttive di rifiuti speciali e/o di aree pertinenziali.</p>
<p align="JUSTIFY">V. &#8211; E&#8217; principio pacifico che la valutazione relativa all&#8217;adeguatezza della motivazione di un avviso di accertamento è istituzionalmente riservata al giudice di merito.</p>
<p align="JUSTIFY">Parimenti indubbio, però, è che la valutazione in proposito deve essere esplicitata in modo razionale e non arbitrario.</p>
<p align="JUSTIFY">Diversamente da quanto eccepito dalla società contribuente, il secondo motivo dell&#8217;odierno ricorso non pretende di censurare direttamente l&#8217;apprezzamento di merito di cui all&#8217;impugnata sentenza. Sollecita invece il sindacato indiretto della corte, mediante la denunzia del vizio di insufficienza (oltre che di contradditorietà) della motivazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Ebbene, la motivazione della sentenza d&#8217;appello non si sottrae alla critica del ricorrente, in quanto essa si presenta apodittica in relazione a quanto emergente, invece, dalla trascrizione del testo dell&#8217;avviso di accertamento operata nel ricorso del comune di Milano. Testo che sembra supportare l&#8217;esatto contrario di quanto dalla commissione tributaria affermato in punto di fatto, in ordine alla indicazione delle superfici riprese a tassazione, apparendo da esso immediatamente evincibili sia il luogo di ubicazione dell&#8217;immobile, sia la categoria delle singole aree, la superficie accertata, la tariffa e i periodi oggetto di disamina.</p>
<p align="JUSTIFY">Nelle condizioni date, è dunque arbitrario sostenere che ne sarebbe rimasta inficiata l&#8217;avversa possibilità di difesa.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel contempo appare errato giuridicamente, in relazione alla regola di riparto dell&#8217;onere della prova inter partes, sostenere che ne sarebbe rimasta preclusa anche la possibilità di accertamento della effettiva esclusione (dal computo delle superficie tassabili) delle aree produttive di rifiuti speciali e di quelle pertinenziali.</p>
<p align="JUSTIFY">Difatti, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l&#8217;occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui l&#8217;esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l&#8217;esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all&#8217;adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell&#8217;esclusione o dell&#8217;esenzione; e il relativo onere della prova incombe al contribuente (cfr.</p>
<p align="JUSTIFY">Cass. n. 11351-12 e, prima ancora, Cass. n. 17703-04; da ultimo Cass. n. 16858-14).</p>
<p align="JUSTIFY">Nei termini detti, il ricorso principale va accolto.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;impugnata sentenza dev&#8217;essere cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, affinché, tenendo conto del superiore principio, rinnovi l&#8217;esame di merito a essa devoluto.</p>
<p align="JUSTIFY">VI. &#8211; Il ricorso incidentale è inammissibile, giacché relativo a questione considerata assorbita dalla sentenza impugnata. Invero la contribuente risulta essere stata totalmente vittoriosa nel giudizio di merito.</p>
<p align="JUSTIFY">VII. &#8211; Il giudice di rinvio provvederà infine sulle spese, ivi comprese quelle del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.</p>
<p align="CENTER">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">Rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e il quarto, dichiara assorbito il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l&#8217;impugnata sentenza.</p>
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		<title>Corte di Cassazione Civile 10/3/2015 n. 4723</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[IVA &#8211; TIA – Natura Tributaria &#8211; Assoggettamento all&#8217;IVA – Mancato rimborso Illegittimità la TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l&#8217;Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>IVA &#8211; TIA – Natura Tributaria &#8211; Assoggettamento all&#8217;IVA – Mancato rimborso Illegittimità</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>la TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l&#8217;Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un&#8217;imposta, sia pure &#8220;mirata&#8221; o &#8220;di scopo&#8221; cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. Secondo la Corte di giustizia Europea , mancando una normativa adottata in base all&#8217;art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, &#8220;&#8230; tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/Corte_di_Cassazione_Civile_1032015_n_4723.pdf" target="_blank">Consulta il testo della sentenza</a></p>
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		<item>
		<title>Cassazione Ordinanza. n. 3155  del 17 Febbraio 2015</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[TARSU – Riproposizione in appello delle eccezioni di primo grado – riproposizione di esse per relationem – necessità – principio di autosufficienza – obbligo produrre le delibere impugnate per determinarne il contenuto e dichiararne l’illegittimità sussiste In tema di contenzioso tributario, lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado rende [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>TARSU – Riproposizione in appello delle eccezioni di primo grado – riproposizione di esse per relationem – necessità – principio di autosufficienza – obbligo produrre le delibere impugnate per determinarne il contenuto e dichiararne l’illegittimità sussiste</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In tema di contenzioso tributario, lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado rende necessaria , ai sensi dell&#8217;art. 56 del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, una &#8216;specifica&#8217; riproposizione di esse, vale a dire un&#8217;espressa riformulazione, sia pure &#8216;per relationem&#8217;, che non è ravvisabile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale.<br />
Ai fini della prova che la pronuncia di appello è giuridicamente errata nella parte in cui ha<br />
riconosciuto la competenza della giunta municipale, atteso che l&#8217;art.42 menzionato enumera fra le competenze del consiglio comunale quella dell&#8217;istituzione e dell&#8217;ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, ivi comprendendo la determinazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto (e perciò anche la fissazione dei criteri e delle modalità per la determinazione anche periodica delle aliquote del tributo in esame), così che devono ritenersi illegittime le delibere adottate dalla giunta municipale per la determinazione delle aliquote della TARSU, ai fini della ammissibilità del ricorso in cassazione per non incorrere nella violazione del principio di autosufficienza la parte ricorrente deve dettagliare in che termini le delibere de quo abbiano concretamente disciplinato la materia, e non limitarsi a prospettare che nel predetto provvedimento sia<br />
stata fatta &#8220;fissazione dei criteri e delle modalità per la determinazione anche periodica delle aliquote&#8221; e le menzionate delibere di giunta municipale debbono essere obbligatoriamente prodotte in giudizio, dovendosi in caso contrario evidenziarsi una evidente sottrazione all’onere della prova.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="ttp://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/Cassazione_Ordinanza_n_3155_del_17_Febbraio_2015.pdf" target="_blank">Consulta il Testo dell&#8217;Ordinanza</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
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		<title>CORTE DI CASSAZIONE Sez. 5 Sent. 2921 del 13 Febbraio 2015</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 18:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[TARSU – esenzione art. 49 lettera a)D.Lgs.507/1993 non sussite – esenzione subordinata alla devoluzione gratuita degli impianti al termine del rapporto da parte dell’impresa concessionaria/appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento al comune – sussiste La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non ha diritto all&#8217;esenzione dalla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>TARSU – esenzione art. 49 lettera a)D.Lgs.507/1993 non sussite – esenzione subordinata alla devoluzione gratuita degli impianti al termine del rapporto da parte dell’impresa concessionaria/appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento al comune – sussiste </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non ha diritto all&#8217;esenzione dalla tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall&#8217;art. 49 lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993, trattandosi non di appalto d&#8217;opera, ma dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del comune, in cui il suolo demaniale non costituisce l&#8217;oggetto dell&#8217;intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari e non può sostenersi che l&#8217;occupazione sia direttamente riconducibile all&#8217;ente locale; l&#8217;attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolta nell&#8217;ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto,l&#8217;occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli &#8220;impianti adibiti al servizio&#8221;in questione rientra nella ipotesi esonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell&#8217;art. 49, che tuttavia subordina l&#8217;esenzione dalla tassa al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al comune al termine del rapporto concessorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/2921.2015.pdf" target="_blank"><span style="color: #003366;">Testo della sentenza</span></a></p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione  Sez. 6  Ordinanza n. 3174 del 22 gennaio 2015</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 17:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[TARSU – GARAGE – ART. 62 COMMA 1 D.Lgs. 507/1993 &#8211; PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA ALLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI – SUSSISTE Presupposto impositivo della ta.r.s.u. è l&#8217;occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ( art. 62 I comma dlgs. 507/93). Ai sensi dell&#8217;art. 62 , II comma d.lgs. cit., non [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>TARSU – GARAGE – ART. 62 COMMA 1 D.Lgs. 507/1993 &#8211; PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA ALLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI – SUSSISTE </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Presupposto impositivo della ta.r.s.u. è l&#8217;occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ( art. 62 I comma dlgs. 507/93). Ai sensi dell&#8217;art. 62 , II comma d.lgs. cit., non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche&#8217; risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita&#8217; nel corso dell&#8217;anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione . L&#8217; art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l&#8217;impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall&#8217;art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><a style="color: #003366;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/3174.-2015.pdf" target="_blank">Testo dell&#8217;ordinanza</a></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211;  Sentenza n. 33 del 7 Gennaio 2015</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 17:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[TARSU &#8211; artt. 62 e 64 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Onere del contribuente di provare e dimostrare di avere i presupposti ed requisiti pwr l’esenzione – sussiste I Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TARSU &#8211; artt. 62 e 64 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Onere del contribuente di provare e dimostrare di avere i presupposti ed requisiti pwr l’esenzione – sussiste </strong></p>
<p style="text-align: justify;">I Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage.</p>
<p style="text-align: justify;">Grava sul contribuente l&#8217;onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell&#8217;esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l&#8217;Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell&#8217;obbligazione tributaria,esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l&#8217;esenzione, costituendo questa, un&#8217;eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/2-33.-2015.pdf" target="_blank">Testo della sentenza</a></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione Civile 24/2/2015 n.3660</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4299&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-cassazione-civile-2422015-n-3660</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 17:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>

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		<description><![CDATA[Tributi - TARSU - Superfici per le quali il tributo non è dovuto – Onere del contribuente a darne prova e comunicazione - necessità ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Incombe all&#8217;impresa contribuente l’onere di fornire all&#8217;amministrazione comunale i dati relativi all&#8217;esistenza ed alla delimitazione delle aree che, essendo produttive di rifiuti speciali , non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile dando anche la prova della produzione di rifiuti pericolosi tossici o nocivi; infatti, pur operando anche nella materia in esame &#8211; per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale &#8211; il principio secondo il quale l&#8217;onere della prova dei fatti costituenti fonte dell&#8217;obbligazione tributaria spetta all&#8217;amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell&#8217;interessato ,oltre all&#8217;obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70, un onere di informazione, al fine di ottenere l&#8217;esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale </em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione ritiene che per ottenere l’esclusione dalla tarsu delle superfici produttive di rifiuti speciali, sia necessaria la dimostrazione da parte del contribuente. La decisione alimenta quella corrente che pome comunque in carico al contribuente un onere dichiarativo sull’esistenza e delimitazioni di superfici per le quali il tributo è dovuto operando il presupposto di occupazione. Incombe sull&#8217;impresa contribuente l’onere di fornire all&#8217;amministrazione comunale i dati relativi all&#8217;esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile dando anche la prova della produzione di rifiuti pericolosi tossici o nocivi; infatti, pur operando anche nella materia in esame &#8211; per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale &#8211; il principio secondo il quale l&#8217;onere della prova dei fatti costituenti fonte dell&#8217;obbligazione tributaria spetta all&#8217;amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell&#8217;interessato (oltre all&#8217;obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l&#8217;esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 241/31/07, depositata il 11.2.2008, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l&#8217;appello proposto dal Comune di Afragola avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di n.406/44/2005, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2002- 2004, dichiarando non dovute le sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che l’onere della prova sull’esistenza e delimitazioni di superfici per le quali il tributo non è dovuto grava sulla società contribuente, mancando anche la relativa denuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) violazione e falsa applicazione dell’art. 62,comma 2, D.lgs 507/93, coi come richiamato dall’art. 12 del Regolamento Tarsu del Comune di Afragola, in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 c.p.c., e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nel senso che non vanno assoggettati a tassa i locali e le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, rilevando come erroneamente la CTR ha rilevato una carenza probatoria a carico del contribuente, laddove il diritto oggetto della domanda risultava documentalmente provato, avendo anche erroneamente posto a carico del contribuente l’onere della prova delle aree non assoggettate a Tarsu.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Comune non ha svolto attività difensiva</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del &#8230;.. , in cui il PG ha concluso come in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Va, preliminarmente, rilevata la inammissibilità del ricorso per la contemporanea denuncia di violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, allorché tale ultima censura non faccia riferimento alla erronea valutazione normativa (nel qual caso deve ritenersi assorbita tale denuncia nella violazione di legge), attribuendo alla decisione impugnata sia un&#8217;errata applicazione delle norme di diritto, sia il vizio relativo all&#8217;incongruità della motivazione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l&#8217;apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa intende rimettere alla corte decidente il compito di isolare le singole censure teoricamente suscettibili di valutazione in sede di legittimità, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi d&#8217;impugnazione sopra enunciati.</p>
<p style="text-align: justify;">Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l&#8217;altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell&#8217;esposizione avversaria, (cfr Cass. 23/09/2011, n. 19443).</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Peraltro il ricorso è anche infondato.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La questione controversa concerne l’esenzione dalla Tarsu, relativamente al Comune di Afragola per gli anni 2002-2004 della società intimata, dovendosi accertare se la predetta azienda, in base al regolamento comunale, produceva rifiuti speciali tossici o nocivi che non ne consentivano la tassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che l’art. 12 del Regolamento comunale del Comune di Afragola n. 22 del 23.4.1997, stabilisce la non assoggettabilità alla tassa dei &#8220;locali, aree o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi di cui all’art. 62, comma 3, D.lgs 507/93&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">La CTR ha rilevato, preliminarmente la mancanza di denuncia della società delle aree non sottoposte a tassazione osservando come l’onere della prova sull’esistenza e delimitazioni di superfici per le quali il tributo non è dovuto grava sulla società contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale motivazione è corretta ed esente da censure in fatto e diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza impugnata non specifica le superfici relative alla attività commerciale e amministrativa e quelle destinate alla lavorazione dove potrebbero essere anche prodotti rifiuti tossici, avendo comunque il Comune applicato la riduzione della tariffa considerando tassabile al 55% la superfice.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie non viene in rilevo la eventuale produzione di rifiuti speciali non pericolosi, assimilabili agli urbani in forza di delibera comunale (per effetto dell&#8217;art. 17, comma terzo, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l&#8217;art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146) ma l’eventuale produzione di rifiuti tossici, nocivi o pericolosi, non soggetti a tassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta&#8221; (art. 62, commi 1 e 3), così come previsto dal regolamento del Comune di Afragola.</p>
<p style="text-align: justify;">Il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I (&#8220;Gestione dei rifiuti&#8221;), che:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un&#8217;elevata protezione dell&#8217;ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell&#8217;uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all&#8217;ambiente (art. 2, commi 1 e 2);</li>
<li>b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della &#8220;gestione&#8221; degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d);</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ed al riguardo va ribadito che incombe all&#8217;impresa contribuente l’onere di fornire all&#8217;amministrazione comunale i dati relativi all&#8217;esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile dando anche la prova della produzione di rifiuti pericolosi tossici o nocivi; infatti, pur operando anche nella materia in esame &#8211; per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale &#8211; il principio secondo il quale l&#8217;onere della prova dei fatti costituenti fonte dell&#8217;obbligazione tributaria spetta all&#8217;amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell&#8217;interessato (oltre all&#8217;obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l&#8217;esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell&#8217;intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta il ricorso.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Consiglio di Stato 3/2/2015 n.504</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[ConsigliodiStato]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>

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		<description><![CDATA[TARSU Regolamento e tariffe – mancata indicazione dei criteri di determinazione tariffaria – richiamo per relationem ad atti normativi ed amministrativi conferenti - legittimità]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>La mancata indicazione del criterio metodologico per la determinazione della Tariffa non comporta la nullità del Regolamento e delle conseguenti delibere di approvazione delle tariffe qualora l&#8217;Amministrazione abbia dato correttamente conto delle ragioni complessive che hanno determinato l&#8217;applicazione delle Tariffe.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 507-93 sono state successivamente integrate, in particolare, dal d.P.R. n. 158-99 e sono state oggetto di un&#8217;intensa attività di verifica e di vigilanza sui costi da parte dell&#8217;Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ; tali elementi sono stati esplicitamente richiamati nel contenuto stesso degli atti deliberativi oggetto di gravame e, quindi, non solo costituiscono la base normativa per giungere all&#8217;effettiva determinazione delle tariffe, ma concretizzano anche una motivazione per relationem del tutto legittima ai sensi dell&#8217;art. 3 della l. n. 241-90.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. I, con la sentenza 24 ottobre 2013, n. 2184 ha accolto il ricorso proposto dall&#8217;attuale appellato    per l&#8217;annullamento del Regolamento Tassa per Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con delibera del Commissario Straordinario del Comune di 20.3.2008, n. 96, pubblicata sull&#8217;albo pretorio in data 4.4.2008 sino al 18.4.2008 e, ove occorra, del parere 19.3.2008 con cui il Responsabile del servizio, Dr. Pantaleo Isceri, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di regolamento nonché della delibera del Commissario Straordinario 20.3.2008, n. 101 con cui sono state determinate le tariffe Tarsu per l&#8217;anno 2008 e, ove occorra, del relativo parere tecnico di pari data reso dal medesimo responsabile del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che la P.A. appellante, in violazione dell&#8217;art. 69 d.lgs. n. 507-93, ha omesso di indicare qualsivoglia criterio metodologico ai fini della determinazione tariffaria, essendosi limitata a riportare generiche classificazioni, senza indicare le differenziazioni prese in considerazione per le varie sottocategorie e le ragioni dell&#8217;attribuzione della tariffa da applicarsi, consentendo così di poter ripercorrere l&#8217;iter logico giuridico seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, per il TAR, i criteri logici utilizzati debbono essere esposti con chiarezza nella norma regolamentare nell&#8217;obiettivo di indirizzare l&#8217;indagine e permettere, al soggetto alla quale essa è demandata, di addivenire a una corretta e coerente attività conoscitiva ai fini della concreta determinazione tariffaria in conformità con i criteri direttivi previamente esplicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, per il TAR, è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento, come quello nella specie impugnato, con cui è stata determinata la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui dal provvedimento medesimo non sia ricavabile alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine all&#8217;aumento della tariffa ex art. 69, comma 2, d.lgs. n. 507-1993.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo che il provvedimento impugnato dava conto delle ragioni complessive che hanno determinato l&#8217;aumento generale delle tariffe, ai fini di una più adeguata copertura del costo del servizio, funzionale alla tendenza di procedere gradualmente verso la copertura totale o, meglio, verso l&#8217;eguaglianza fra entrata tributaria e costo effettivo del servizio; esplicitava puntualmente la scelta, conforme a normativa, di privilegiare l&#8217;utenza domestica rispetto alle attività produttive, specificamente individuando la quota di ripartizione dell&#8217;entrata tributaria; per ciò che concerne le utenze non domestiche, le varie categorie produttive venivano estrapolate specularmente dalle definizioni contenute nel regolamento, specificatamente destinato al calcolo normalizzato della tariffa; individuava le singole voci attraverso le operazioni riprese da quel regolamento espressamente richiamato nella delibera; al regolamento comunale infine, veniva affidato il compito di introdurre i correttivi e le riduzioni per la determinazione concreta dei tributo, effettivamente gravante sul singolo utente in rapporto all&#8217;estensione del proprio immobile ed alla sua idoneità a produrre rifiuti</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;appello in esame, si chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e riproponendo i motivi assorbiti dal TAR.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 18 novembre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che l&#8217;appello sia meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, deve essere disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello per genericità e omessa censura della sentenza di primo grado, ovvero per integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, nell&#8217;appello all&#8217;odierno esame, il Comune appellante si limita a contestare la sentenza del TAR adducendo che la motivazione del provvedimento impugnato sussiste, evidenziando, senza alcuna integrazione motivazionale, i contenuti deliberativi e i loro allegati prodotti tutti in primo grado: dunque il vizio fatto valere con l&#8217;atto d&#8217;appello deve ritenersi specifico, circostanziato ed idoneo a sorreggere il gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, si deve ritenere che l&#8217;Amministrazione abbia dato correttamente conto delle ragioni complessive che hanno determinato l&#8217;aumento generale delle tariffe, ai fini di una più adeguata copertura del costo del servizio, funzionale alla tendenza di procedere gradualmente verso la copertura totale o, meglio, verso l&#8217;eguaglianza fra entrata tributaria e costo effettivo del servizio; inoltre, l&#8217;Amministrazione ha esplicitato puntualmente la scelta di privilegiare l&#8217;utenza domestica rispetto alle attività produttive, specificamente individuando la quota di ripartizione dell&#8217;entrata tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo profilo, si deve rilevare che le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 507-93 sono state successivamente integrate, in particolare, dal d.P.R. n. 158-99 e sono state oggetto di un&#8217;intensa attività di verifica e di vigilanza sui costi da parte dell&#8217;Osservatorio Nazionale dei Rifiuti (all&#8217;epoca dei fatti in piena attività); tali elementi sono stati esplicitamente richiamati nel contenuto stesso degli atti deliberativi oggetto di gravame e, quindi, non solo costituiscono la base normativa per giungere all&#8217;effettiva determinazione delle tariffe, ma concretizzano anche una motivazione per relationem del tutto legittima ai sensi dell&#8217;art. 3 della l. n. 241-90.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con il citato d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), aggiornato con le modifiche apportate dalla legge n. 488-99; dalla legge n. 289-2002; dalla legge n. 350-2003 e dalla legge n. 311-2004, è stato stabilito (art. 2) che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell&#8217;allegato 1 del d.P.R.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, detto decreto, all&#8217;art. 3, ha sancito che &#8220;Sulla base della tariffa di riferimento di cui all&#8217;art. 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.</p>
<p style="text-align: justify;">La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all&#8217;entità dei costi di gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell&#8217;allegato 1&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è evidente dalla mera lettura della suddetta norma, la &#8220;motivazione&#8221; dell&#8217;aumento della tariffa non costituisce una mera illustrazioni delle ragioni circa l&#8217;esercizio di un potere di carattere puramente discrezionale riconosciuto all&#8217;Ente Locale, bensì deriva dall&#8217;applicazione di precisi e specifici criteri di rango normativo e di natura prevalentemente tecnica che, sinteticamente, si possono riassumere:</p>
<p style="text-align: justify;">- nella copertura (a regime) di tutti i costi afferenti al servizio di gestione rifiuti;</p>
<p style="text-align: justify;">- nella determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;</p>
<p style="text-align: justify;">- nel fatto che deve essere tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;</p>
<p style="text-align: justify;">- nel rapporto, per la parte variabile di detta tariffa, con le quantità di rifiuti conferiti, con il servizio fornito e con l&#8217;entità dei costi di gestione;</p>
<p style="text-align: justify;">- nell&#8217;indicazione specifica delle voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale quadro normativo rende evidente la considerazione che &#8220;i criteri logici utilizzati&#8221;, che secondo il TAR devono essere esposti con chiarezza nella norma regolamentare, non sono elementi che possono ritenersi sussistenti al fine di riconoscere la legittimità o mento dei provvedimenti di determinazione della tariffa, come quelli qui in contestazione, poiché i criteri a cui l&#8217;Amministrazione è tenuta ad uniformarsi, non sono criteri di mera logica e razionalità. ma sono specifici criteri tecnici indicati dalla normativa citata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, nel caso di specie, la motivazione degli atti impugnati può consistere in un mero rinvio ai criteri tecnici, indicati dalla normativa dei quali può contestarsi eventualmente l&#8217;erroneità in sede applicativa, ma non la sufficienza e l&#8217;idoneità, a maggior ragione nei casi, come quello di specie, dove tali atti normativi siano stati in specifico richiamati dai provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il disposto del regolamento comunale, della sua delibera approvativa e della deliberazione di approvazione della tabella tariffaria, combinato con la disciplina normativa (espressamente richiamata in quegli atti) e con le elaborazioni dell&#8217;Osservatorio Nazionale dei rifiuti (pure richiamate) consentono di identificare in maniera immediata i criteri direttivi che hanno indotto la concreta determinazione tariffaria e che hanno determinato l&#8217;attribuzione delle singole voci della tariffa nonché le modalità di commisurazione delle superfici ai fini dell&#8217;imposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminando più in dettaglio la deliberazione n. 96-08, istitutiva del Regolamento, si evince che, dalla stessa emerge la volontà del Comune di operare l&#8217;adeguamento del proprio sistema alle modifiche legislative intervenute, in particolare, per l&#8217;intervento del citato d.P.R. n. 158-99.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, le classificazioni contenuto in detto Regolamento e nella tariffazione allegata alla delibera 101-08 (impugnata), costituiscono l&#8217;articolazione delle categorie contenute nell&#8217;art. 68, comma 2, d.lgs. n. 507-99, così come specificate nelle tabelle 3A e 3B d.P.R. n. 158-99.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, dall&#8217;esame del contenuto del citato atto n. 101/08, con cui il Commissario straordinario evidenziava la necessità per gli enti locali di procedere in modo da tendere ad assicurare, con il gettito della tassa, la completa copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento, si evince che, dopo un&#8217;analisi dell&#8217;andamento del tasso di copertura e dei costi del servizio e dopo la constatazione della non modificazione delle tariffe dal 2001, l&#8217;organo deliberante ha deciso di portare il tasso di copertura al 75% e, conseguentemente, ha proceduto a rielaborare le tariffe al fine di incrementare il gettito.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;atto deliberativo di determinazione delle tariffe, inoltre, è stato specificato esattamente, a fronte dell&#8217;aumento complessivo del gettito, il grado di ripartizione di tale aumento fra l&#8217;utenza domestica e quella non domestica, indicando esplicitamente, quale parametro applicativo, gli aumenti relativi all&#8217;utenza non domestica alle classi di produzione di rifiuti elaborate dall&#8217;Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, preso peraltro a riferimento dal decreto legislativo 5 febbraio del 1997 n. 22 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, in relazione alle censure di fatto assorbite dal TAR, si deve ritenere che nessun vizio di legittimità della disciplina regolamentare può derivare dalla previsione che per &#8220;Cinematografi e teatri&#8221; sia applicabile una tariffa pari ad €. 2,95, superiore a quella prevista per i musei e le biblioteche, pari invece ad €. 2,30, considerato che essa è anche di poco inferiore a quella degli ospedali (€. 3,82 mq) e superiore a quella prevista per le utenze domestiche (€. 2,30).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le utenze domestiche, in primo luogo, si è già detto che è stato esattamente e correttamente indicato il grado di ripartizione del complessivo aumento della tariffa tra l&#8217;utenza domestica e quella non domestica, indicando esplicitamente, quale parametro applicativo, gli aumenti relativi all&#8217;utenza non domestica alle classi di produzione di rifiuti elaborate dall&#8217;Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, preso a riferimento dal decreto legislativo 5 febbraio del 1997, n. 22 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le altre categorie, tenuto presente, come si è già detto, che siamo di fronte ad apprezzamenti tecnici complessi, basati su specifici parametri normativi, non vengono in evidenza contestazioni circostanziate e idonee, sotto il profilo tecnico, ad evidenziare una manifesta e macroscopica sproporzione tra le tariffe e, quindi, ed evidenziarne l&#8217;erroneità dal punto di vista tecnico, tenuto anche conto che la tariffa si compone di una parte fissa e di una parte variabile e che, per far valere detta erroneità occorre che sia la parte variabile a manifestare detto vizio (manifesta e macroscopica sproporzione tra le tariffe).</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l&#8217;appello deve essere accolto e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, connessi alla mancata costituzione del Comune in primo grado, che non ha consentito un compiuto esame della vicenda contesa.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
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		<title>Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 540 del 14/01/2015</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 12:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[Massima Tassa/Tariffa Smaltimento Rifiuti &#8211; esercizi alberghieri &#8211; Regolamenti Comunali &#8211; tariffe superiori alle abitazioni &#8211; obbligo espressa motivazione &#8211; non sussiste  In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di Tariffa D.Lgs.22/97 è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Massima</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tassa/Tariffa Smaltimento Rifiuti &#8211; esercizi alberghieri &#8211; Regolamenti Comunali &#8211; tariffe superiori alle abitazioni &#8211; obbligo espressa motivazione &#8211; non sussiste</p>
<p style="text-align: justify;"> In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di Tariffa D.Lgs.22/97 è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/02/ordinanza_corte_cassazione_sez_civ_6_00540_2015.pdf" target="_blank">Consulta il testo dell&#8217;ordinanza</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4277" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/02/img_2015_02_23_002.jpg" alt="img_2015_02_23_002" width="478" height="270" /></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato sez. V- Sentenza  5/11/2014 n. 5475</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 10:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[servizi pubblici locali]]></category>

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		<description><![CDATA[Gestione rifiuti &#8211; TARSU &#8211; Criteri di applicazione &#8211; Regolamento comunale &#8211; Tariffa differenziata e ridotta per gli stabilimenti balneari &#8211; Legittimità “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l&#8217;art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l&#8217;applicazione della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Gestione rifiuti &#8211; TARSU &#8211; Criteri di applicazione &#8211; Regolamento comunale &#8211; Tariffa differenziata e ridotta per gli stabilimenti balneari &#8211; Legittimità</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l&#8217;art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l&#8217;applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell&#8217;indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ne consegue che è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l&#8217;esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi”</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/11/cds_sezV_sent_51114_5475.pdf" target="_blank">Leggi il documento integrale</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4088" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/11/TARSU-300x169.jpg" alt="TARSU" width="300" height="169" /></p>
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		</item>
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		<title>Ordinanza Corte di Cassazione Civile 21/3/2014  n. 6651</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=3663&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ordinanza-corte-di-cassazione-civile-2132014-n-6651</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[TARSU e TIA &#8211; Garage &#8211; Locali esentati dalla tassa sui rifiuti &#8211; onere della prova &#8211;&#160; necessit&#224; L&#8217;art. 62,del D.Lgs.507/1993&#160; pone i a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l&#8217;impossibilit&#224; dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid #000000;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/04/image_04_2014_04_17-300x195.jpg" alt=""/></p>
<p align="center"><strong>TARSU e TIA &#8211; Garage &#8211; <br />
Locali esentati dalla tassa sui  <br />
rifiuti &#8211; onere della prova &#8211;&nbsp; necessit&agrave;</strong></p>
<p align="justify"><em>L&rsquo;art. 62,del D.Lgs.507/1993&nbsp; pone i a carico dei possessori di immobili  una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che  l&#8217;impossibilit&agrave; dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o  per il particolare uso, prevista dall&#8217;art. 62, comma 2, non pu&ograve; essere ritenuta  in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente  indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di  inutilizzabilit&agrave;, le quali devono essere &quot;debitamente riscontrate in base  ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione&quot;</em></p>
<p align="center"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong> </p>
<p align="justify">La  controversia promossa da P.M. contro il Comune di&nbsp; &egrave; stata definita con la decisione in  epigrafe, recante il rigetto dell&rsquo;appello proposto dal Comune contro la  sentenza della CTP di Catania n. 17/2/2010 che aveva accolto il ricorso avverso  l&rsquo;avviso di accertamento n. 2975-8 per Tarsu 2001-4.</p>
<p align="justify">Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attivit&agrave; difensiva ha  svolto l&rsquo;intimata. Il relatore ha depositato relazione <em>ex</em> art. 380 bis  c.p.c. chiedendo l&rsquo;accoglimento del ricorso. Il Presidente ha fissato l&rsquo;udienza  del 19/2/2014 per l&rsquo;adunanza della Corte in Camera di Consiglio.</p>
<p align="center"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong> </p>
<p align="justify">Con  primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli  artt- 62 e 63 del D.lgs. 507/1993 nonch&eacute; degli artt. 71 e 73 del d.lgs. 507/93  in relazione all&rsquo;art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto esente da  TARSU il garage, in assenza di prova da parte del contribuente nonch&eacute; di  originaria denuncia.<br />
  La censura &egrave; fondata. Il presupposto impositivo della ta.r.s.u. &egrave; l&#8217;occupazione  o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62, 1  comma d.lgs. 507/93). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non  possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono  stabilmente destinati o perch&eacute; risultino in obiettive condizioni di non  utilizzabilit&agrave; nel corso dell&#8217;anno, qualora tali circostanze siano indicate  nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad  elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione ( art.  62, comma 2 D. Lgs. cit.).</p>
<p align="justify"> L&rsquo;art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione  legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l&#8217;impossibilit&agrave; dei  locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare  uso, prevista dall&#8217;art. 62, comma 2, non pu&ograve; essere ritenuta in modo presunto  dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia  originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilit&agrave;, le  quali devono essere &quot;debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi  direttamente rilevabili o ad idonea documentazione&quot; (Conf. Cass. Sez. 5,  Sentenza n. 11351 del 06/07/2012; Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004)<br />
  Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi.<br />
  Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al  motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi  dell&rsquo;art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto  dal contribuente avverso l&rsquo;avviso di accertamento n. 2975-8 per Tarsu 2001-4;</p>
<p align="justify">La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda  giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilit&agrave;  di quelle del giudizio di cassazione.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong> </p>
<p align="justify">Accoglie  il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e  decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto avverso l&rsquo;avviso di  accertamento n. 2975-8 per Tarsu 2001-4, compensando le spese del merito e  dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.</p>
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		<title>Ordinanza Corte di Cassazione Civile sez. VI  24/3/2014 n. 6900</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[TARSU &#8211; Rimborsi &#8211; disciplina indebito arricchimento &#8211; non sussiste In ipotesi di tributo &#8220;riconosciuto non dovuto&#8221; il rimborso si effettua a seguito di espressa domanda di rimborso del contribuente, da presentarsi entro anni due dalla data di avvenuto pagamento ai sensi dell&#8217;art. 75 comma 3 del D.Lgs.507/1993 .Non pu&#242; quindi &#160;applicarsi la disciplina generale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid #000000;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2014/04/image_02_2014_04_17-300x199.jpg" alt=""/></p>
<p align="center"><strong>TARSU &#8211; Rimborsi &#8211; disciplina indebito arricchimento &#8211;  non sussiste </strong></p>
<p align="justify"><em>In ipotesi di tributo  &ldquo;riconosciuto non dovuto&rdquo; il rimborso si effettua a seguito di espressa domanda  di rimborso del contribuente, da presentarsi entro anni due dalla data di  avvenuto pagamento ai sensi dell&rsquo;art. 75 comma 3 del D.Lgs.507/1993 .Non pu&ograve;  quindi &nbsp;applicarsi la disciplina generale  in materia di ripetizione di indebito (art. 2033 cod. civ.) &nbsp;in quanto nell&rsquo;ordinamento tributario vige,  per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato  sull&rsquo;istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto  dalle singole leggi di imposta</em></p>
<p align="center"><strong>FATTO E DIRITTO</strong> </p>
<p align="justify">La Corte, ritenuto che, ai sensi dell&rsquo;art. 380 bis cod. proc.  civ., &egrave; stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore  cons.&nbsp; Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.<br />
    Osserva:<br />
    La Corte di Appello di Napoli ha respinto l&rsquo;appello della &ldquo;Aragonese sas&rdquo;,  appello proposto contro la sentenza del 10.12.2006 del Tribunale di Napoli che  aveva respinto la domanda della medesima societ&agrave; volta ad ottenere la condanna  del Comune di &hellip; alla restituzione degli importi differenziali pagati dalla &hellip;.  medesima a titolo di Tarsu negli anni dal 1989 al 1999 secondo gli importi  determinati in virt&ugrave; della delibera comunale n.476/1989 che era stata poi  annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1546 del 1998, restituzione  che era stata fatta oggetto di istanza di rimborso di data 14.11.2011.</p>
<p align="justify">La Corte Territoriale ha fatto applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 507  del 1993, art. 75, comma 3 e 4 a mente dei quali, in tutti i casi diversi da  quelli regolati nei commi precedenti al terzo, &ldquo;lo sgravio del tributo  riconosciuto non dovuto &egrave; disposto dal comune entro novanta giorni dalla  domanda del contribuente da presentare,a pena di decadenza, non oltre due anni  dall&rsquo;avvenuto pagamento&rdquo;. La societ&agrave; contribuente ha interposto ricorso per  cassazione affidato a unico motivo. L&rsquo;Amministrazione comunale non ha svolto  attivit&agrave; difensiva.</p>
<p align="justify">Il ricorso &#8211; ai sensi dell&rsquo;art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente  relatore, componente della sezione di cui all&rsquo;art. 376 c.p.c. &#8211; pu&ograve; essere  definito ai sensi dell&rsquo;art. 375 c.p.c.. Infatti, con il motivo di impugnazione  (centrato sulla violazione degli artt. 2033 e 2946 c.c. nonch&egrave; del D.Lgs. n.  507 del 1993, art. 75, comma 3) la parte ricorrente si duole, in sostanza, del  fatto che il giudice di appello abbia ritenuto applicabile il termine di  decadenza biennale previsto dal menzionato art. 75 ai fini della domanda di  rimborso delle somme versate in esubero, anzicch&egrave; la disciplina generale in  materia di indebito, cos&igrave; come scolpita nell&rsquo;art. 2033 c.c.. Il giudicante  avrebbe dovuto porre considerazione al fatto che con la menzionata pronuncia  del Consiglio di Stato di annullamento della delibera n.476/1989 con cui il  Comune di&nbsp; aveva incrementato la tassa a  decorrere dal 1989 &ldquo;fu accertata la carenza del potere impositivo dell&rsquo;ente per  la parte del tributo eccedente la tariffa precedentemente in vigore&rdquo;. Il motivo  appare inammissibilmente formulato.Ed infatti l&rsquo;assunto su cui &egrave; centrato il  motivo di impugnazione &egrave; che la pronuncia del Consiglio di Stato abbia  accertato la &ldquo;carenza del potere impositivo&rdquo; in capo al Comune di, assunto che  -in ossequio al canone di autosufficienza del ricorso per cassazione- avrebbe  dovuto essere dettagliatamente specificato a mezzo della trascrizione (quanto  meno per i brani salienti) della menzionata pronuncia, previa indicazione del  luogo processuale nel quale detta pronuncia &egrave; stata prodotta in giudizio nei  gradi di merito.<br />
    Ed infatti vale anche nella specie di causa il seguente principio:<br />
&ldquo;Poich&egrave; l&rsquo;interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla  possibilit&agrave; di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza  impugnata, un risultato pratico favorevole, &egrave; necessario, anche in caso di  denuncia di un errore di diritto a norma dell&rsquo;art. 360 c.p.c., n. 3, che la  parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato  all&rsquo;estraneit&agrave; del giudizio di legittimit&agrave; all&rsquo;accertamento del fatto),  indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una  determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice &ldquo;a  quo&rdquo;, asseritamente erronea (Cass.Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001). Non  resta che concludere che il motivo di impugnazione non merita di essere  esaminato in ordine alla sua fondatezza. Pertanto, si ritiene che il ricorso  possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilit&agrave;.<br />
Roma, 15 settembre 2013.</p>
<p align="justify">Ritenuto inoltre:</p>
<p align="justify">che la relazione &egrave; stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli  avvocati delle parti;</p>
<p align="justify">che non sono state depositate conclusioni scritte, n&egrave; memorie;<br />
    che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene  che pi&ugrave; ancora delle ragioni di inammissibilit&agrave;, valgano a determinare il  rigetto dell&rsquo;impugnazione le ragioni di su infondatezza, siccome si desume  dallo stesso ricorso per cassazione (oltre che dalla narrativa della sentenza  impugnata) che la pronuncia del Consiglio di Stato di cui qui si discute ebbe  ad annullare una delibera comunale con la quale era stata &ldquo;incrementata la  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani&rdquo;, con determinazione di un  costo pari a L. 10.090 per mq di superficie tassabile, ci&ograve; che &egrave; in evidente  contraddizione con l&rsquo;assunto di parte ricorrente secondo il quale a mezzo di  detta sentenza sarebbe stata &ldquo;accertata la carenza del potere impositivo  dell&rsquo;ente&rdquo;. Ed invero, un siffatto genere di pronuncia di annullamento da parte  del giudice amministrativo non pu&ograve; che dare luogo ad un caso di applicazione  del menzionato art.75 il quale, al comma 3, prevede che in ipotesi di tributo  &ldquo;riconosciuto non dovuto&rdquo; il rimborso si effettua a seguito di espressa domanda  di rimborso del contribuente, da presentarsi entro anni due dalla data di  avvenuto pagamento. E perci&ograve; non pu&ograve; qui farsi applicazione della disciplina  generale in materia di ripetizione di indebito (art. 2033 cod. civ.) alla  stregua di quanto questa Suprema Corte ha gi&agrave; ritenuto in altri arresti:  &ldquo;Nell&rsquo;ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito,  un regime speciale basato sull&rsquo;istanza di parte, da presentare, a pena di  decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per  i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dal D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602, art. 38) o, comunque, in difetto, dalle norme sul  contenzioso tributario (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6 e,  ora, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g, e 21, comma  2), regime che impedisce, in linea di principio, l&rsquo;applicazione della  disciplina prevista per l&rsquo;indebito di diritto comune. Ne discende che, da un  lato, all&rsquo;istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere  di regola generale in materia tributaria &#8211; idonea, come tale, ad orientare  anche l&rsquo;interprete -, e, dall&rsquo;altro, le norme che contemplano l&rsquo;istituto del  rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l&rsquo;operativit&agrave; del  primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta  interpretazione.</p>
<p align="justify">(Applicazione del principio in tema di rimborso di versamento diretto  effettuato da un sostituto d&rsquo;imposta, il cui carattere indebito emergeva dalla  relativa dichiarazione)&rdquo; (per tutte, Sez. 5, Sentenza n.&nbsp; 15840 del  12/07/2006); che pertanto, il rigetto &egrave; conseguente all&rsquo;infondatezza  dell&rsquo;impugnazione; che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso  che la parte vittoriosa non si &egrave; costituita.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong> </p>
<p align="justify">La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Cos&igrave; deciso in  Roma, il 19 febbraio 2014.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La modifiche alla TARES 2013</title>
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		<pubDate>Thu, 30 May 2013 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217; art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 ha introdotto delle modifiche alla disciplina TARES, valide solo per il 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall&#8217;art. 14 D.L. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 che istituisce dal 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/05/tares.jpg" alt="" class="alignnone size-full" border="0px" /></p>
<p align="justify">L&rsquo; art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 ha  introdotto delle modifiche alla disciplina TARES, valide solo per il 2013, in  deroga a quanto diversamente previsto dall&rsquo;art. 14 D.L. n. 201/2011, conv. in  legge n. 214/2011 che istituisce dal 2013 in tutti i comuni del territorio  nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi  relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati  avviati allo smaltimento.<br />
  Sulle nuove disposizioni, dettate dal decreto  legge n. 35, &egrave; intervenuta la Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 per chiarire  una serie di questioni in merito a: la scadenza e numero di rate di versamento  del tributo; il versamento dell&rsquo;acconto in base a modelli di pagamento gi&agrave;  predisposti in vigenza dei precedenti regimi TARSU, TIA1 e TIA2; il versamento  della maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadro riservata allo  Stato; la possibilit&agrave; per i comuni di avvalersi per la riscossione del tributo  dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. <br />
  La nota del MEF stabilisce che in base all&rsquo; art.  10 comma 2 lett. a) del D.L. n. 35/2013 i comuni potranno decidere le scadenze  e il numero delle rate TARES, con deliberazione adottata dal consiglio comunale  limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell&rsquo;art. 14 del D.L. n.  201/2011, che prevede quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio,  aprile, luglio e ottobre. L&rsquo;art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. impone ai  comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione delle  scadenze e del numero di rate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni  prima del versamento. Per il 2013, come recita il comma 35, art. 14 D.L. n.  201/2011 comunque la prima rata TARES &egrave; posticipata a luglio ferma restando la  possibilit&agrave; per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.<br />
  Con la Circolare n. 1/DF il MEF chiarisce anche  che i comuni potranno far pagare ai contribuenti, almeno per le prime rate di  acconto, gli importi relativi all&rsquo;anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA1 e  TIA2, ad eccezione dell&rsquo;ultima rata che dovr&agrave; essere necessariamente  corrisposta sulla base dei nuovi importi della TARES. L&rsquo;art. 10 comma 2&nbsp; lett. b) recita che ai fini del versamento ad  eccezione dell&rsquo;ultima rata dello stesso i comuni possono inviare ai  contribuenti i modelli di pagamento precompilati per il pagamento della TARSU,  TIA1 e TIA2. Inoltre i pagamenti in acconto saranno scomputati ai fini della  determinazione dell&rsquo;ultima rata dovuta a titolo di TARES.<br />
  &nbsp;Dal 2013 la  TARES &egrave; entrata formalmente in vigore e non &egrave; stato previsto alcun rinvio al  prossimo anno. Ci&ograve; comporta che i pagamenti in acconto richiesti utilizzando i  modelli gi&agrave; in uso per la TARSU o per la TIA1 o la TIA2 non potranno  comprendere quote accessorie abolite o rese inesigibili con l&rsquo;abolizione delle  previgenti fattispecie di prelievo (ad esempio l&rsquo;ex ECA per la TARSU).<br />
  Contestualmente con l&rsquo;ultima rata dovr&agrave; essere  versata anche la maggiorazione standard di 0,30 euro, di cui al comma 13  dell&rsquo;art. 14 del D.L. n. 201 del 2011. E&rsquo; preclusa per i comuni la possibilit&agrave;  di aumentarla fino a 0,10 euro ai sensi dell&rsquo;art. 10, comma 2, lett. f) del  D.L. n. 35/2013.<br />
  Per la riscossione del tributo la lett. g) del  comma 2 del D.L. n. 35/2013 sancisce che i comuni possono continuare ad  avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  Tale norma va letta insieme all&rsquo;art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, che  permette ai comuni fino al 31 dicembre 2013 di affidare la gestione del tributo  o della tariffa ai soggetti che in data 31 dicembre svolgono anche  disgiuntamente il servizio di gestione dei rifiuti&nbsp; e di accertamento e riscossione della TARSU,  TIA1 e TIA2 e che prevede che il tributo e la maggiorazione siano versati  esclusivamente al comune. La citata Circolare propone una lettura estensiva della norma che  consentirebbe, previa delibera comunale, di attribuire il gettito del tributo  al soggetto affidatario anche dell&rsquo;ultima rata a titolo di TARES. Tuttavia se  per le rate in acconto &egrave; pacifica questa soluzione per gli intenti  semplificatori del D.L. n 35, per quanto riguarda il saldo tale interpretazione  appare meno fondata (Nota di approfondimento IFEL del 10 maggio 2013).<br />
  Con il Decreto interministeriale del 14 maggio  2013 sono stabilite le modalit&agrave; di versamento mediante bollettino postale. E&rsquo;  possibile pagare attraverso tale strumento, dal 1&deg; luglio 2013, la TARES, la  tariffa avente natura corrispettiva, la maggiorazione statale. Il comune potr&agrave;  inviare al contribuente i bollettini precompilati con i dati anagrafici, il  codice catastale del comune destinatario delle somme nonch&eacute; gli importi del  tributo, della tariffa e della maggiorazione al fine di semplificare gli  adempimenti dei contribuenti in base all&rsquo;art. 5 del citato Decreto interministeriale.<br />
  L&rsquo;art. 4 del D.M. stabilisce che il versamento &egrave;  effettuato in quattro rate trimestrali salvo la possibilit&agrave; per il comune di  decidere diversamente e che i contribuenti effettuano il pagamento dal 1&deg;  giorno ed entro il 16&deg; giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. Occorre  osservare che il decreto si spinge ad indicare periodi di pagamento non  previsti dalla norma primaria che affida alla podest&agrave; regolamentare del comune  la scelta delle rate e delle loro scadenze .I periodi di pagamento previsti dal  D.M. sono pi&ugrave; adatti alle usuali scadenze fiscali e comunque che non si possono  considerare obbligatori (nota IFEL del 21 maggio 2013).<br />
  Infine la Risoluzione n. 37 del 27 maggio 2013  dell&rsquo;Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo, interessi e sanzioni  per il pagamento della TARES, della tariffa avente natura corrispettiva e della  maggiorazione statale, tramite F24.</p>
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		<title>Corte di Cassazione Civile 10/5/2013 n. 11157</title>
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		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>

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		<description><![CDATA[Tariffa di igiene ambientale &#8211; Riscossione &#8211; Invio di una fattura commercial e &#8211; Natura impositiva dell&#8217;atto &#8211; Rispetto dei requisiti contenutistici dell&#8217;atto di accertamento &#8211; Necessit&#224; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La A. s.p.a. (d&#8217;ora in poi, per brevit&#224;, solo A.) ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi, contro la sentenza della commissione tributaria regionale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/cassazione_2013_06.jpg" alt="" style="border:1px solid #000000"/></p>
<p align="justify">Tariffa di igiene ambientale &#8211; Riscossione &#8211; Invio di una fattura commercial e  &#8211; Natura impositiva dell&#8217;atto &#8211; Rispetto dei requisiti contenutistici dell&#8217;atto  di accertamento &#8211; Necessit&agrave;</p>
<p align="center"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong> </p>
<p align="justify">La A. s.p.a. (d&#8217;ora in poi, per brevit&agrave;,  solo A.) ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi, contro la  sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il  17.1.2008, che, in controversia relativa alla debenza, da parte della (Societ&agrave;  generale ristoranti e alberghi) s.r.l., della tariffa d&#8217;igiene ambientale (T.)  per gli anni 2005 e 2006, portata da due fatture commerciali, ha accolto il  gravame della societ&agrave; contribuente, annullando gli atti sul rilievo di essere  state le fatture prive di adeguata motivazione.<br />
  Al ricorso per cassazione l&rsquo;intimata ha replicato con controricorso, illustrato  anche da memoria. Il comune di Prato non ha svolto difese.</p>
<p align="center"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong> </p>
<p align="justify">I. &#8211; Il primo mezzo, denunciando  violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, anche previa eccezione  di costituzionalit&agrave; dell&#8217;art. 2, 2&deg; co., del d. lgs. n. 546/1992, chiede di  cassare l&#8217;impugnata sentenza in congruente risposta al quesito di diritto se,  visti gli artt. 25 e 102 cost., le controversie relative alla T. appartengano &#8211;  come ritenuto dalla commissione tributaria regionale &#8211; o meno &#8211; come sostenuto  dalla ricorrente &#8211; alla giurisdizione tributaria.<br />
  Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19  del d. lgs. n. 546/1992, per avere la commissione tributaria regionale ritenuto  che la fattura commerciale della T. costituiva atto autonomamente impugnabile  dinanzi alle commissioni tributarie.<br />
  Il terzo motivo, a sua volta, denuncia violazione e falsa applicazione degli  artt. 3 della l. n. 241/1990 e 7 della l. n. 212/2000, nonch&eacute; dell&#8217;art. 49 del  d. lgs. n. 22/1997, per avere la commissione ritenuto invalida la fattura  nonostante che questa indicasse i presupposti applicativi della tariffa, quale  in particolare la superficie occupata, la categoria di riferimento, l&#8217;importo  unitario al metro quadrato e la delibera comunale di fissazione del detto  importo. Il quarto motivo deduce l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria  motivazione in relazione al contenuto vincolato della T. e alla conseguente  annullabilit&agrave; della relativa fattura commerciale, ai sensi dell&#8217;art. 21-octies,  2&deg; co., della l. n. 241/1990.<br />
  II. &#8211; Il primo mezzo &egrave; manifestamente infondato, essendo stata la questione gi&agrave;  risolta dalla corte costituzionale in senso affermativo della giurisdizione del  giudice tributario alla luce della natura tributaria della tariffa.<br />
  In sintesi: &quot;non &egrave; fondata, in riferimento all&#8217;art. 102, comma 2, cost.,  la questione di legittimit&agrave; costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, secondo  periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui dispone che  appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla  debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della  tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dall&#8217;art. 49 d.lg. 5 febbraio  1997 n. 22: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una  mera variante della ta.r.s.u. disciplinata dal d.p.r. n. 507 del 1993 (e  successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di  quest&#8217;ultima&quot; (C. cost. sent. n. 238/09 e ord. n. 300/09 e n. 64/10).<br />
  Tale esegesi &egrave; stata infine accolta anche dalle sezioni unite di questa corte a  mezzo dell&#8217;affermazione che la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata  dall&#8217;art. 49 d.lg. n. 22 del 1997, costituisce non gi&agrave; una entrata patrimoniale  di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal  d.p.r. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di  quest&#8217;ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la  debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla  cognizione delle commissioni tributarie (senza che ci&ograve; si ponga in contrasto  con l&#8217;art. 102, comma 2, cost.) (per tutte sez. un. n. 14903/10; sez. un. n.  25929/11).<br />
  III. &#8211; Gli ulteriori tre motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati  nel contesto di una trattazione unitaria.<br />
  Il secondo e il terzo sono infondati, mentre il quarto &egrave; inammissibile.<br />
  IV. &#8211; La commissione tributaria regionale ha accertato, in punto di fatto, che  le fatture de quibus si limitavano a indicare la categoria dell&#8217;immobile,  l&#8217;anno di riferimento, la superficie in metri quadrati, il costo unitario a  metro.<br />
  Ha evidenziato che, per&ograve;, non erano stati indicati i criteri, tra minimo e  massimo, giustificativi dell&#8217;aliquota applicata, n&eacute; le norme (finanche  comunali) poste a base della pretesa.<br />
  Ha quindi ritenuto annullabili gli atti in relazione all&#8217;insegnamento di Cass.  n. 17526/07.<br />
  V. &#8211; Un simile accertamento di fatto &egrave; intangibile in questa sede.<br />
  Quanto di diverso sostenuto nel corpo del terzo motivo &#8211; a petto della  affermazione che la fattura nella specie indicava, invece, i presupposti  applicativi della tariffa, e in particolare, oltre alla superficie occupata,  alla categoria di riferimento e all&#8217; importo unitario al metro quadrato, anche  gli estremi della delibera comunale di fissazione del detto importo,  giustificativi dell&#8217;aliquota in concreto pretesa &#8211; oltre a essere privo di  autosufficienza suppone una non consentita rivisitazione di quel giudizio di  fatto. E il quarto motivo, col quale si impugna la sentenza per vizio di  motivazione, &egrave; del tutto inammissibile: (a) perch&eacute; in verit&agrave; riferito a una  (neppure pertinente) questione giuridica (associata al contenuto vincolato  della tariffa d&#8217;igiene ambientale siccome posto a fondamento di una conseguente  asserita non annullabilit&agrave; della fattura ai sensi dell&#8217;art. 21-ocities, 2&deg; co.,  della l. n. 241 del 1990); e (b) perch&eacute; privo, invece, della specificazione del  fatto controverso, decisivo per il giudizio, in ordine all&#8217;accertamento del  quale la motivazione della sentenza andrebbe ritenuta omessa o comunque  insufficiente.<br />
  VI. &#8211; Ebbene, in ragione di quanto accertato circa il manchevole contenuto  delle fatture, &egrave; da ritenere che la commissione tributaria regionale abbia  fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia, avendo  questa corte giustappunto intrapreso &#8211; con orientamento dal quale non si vede  ragione di dissenso &#8211; la via naturale dell&#8217;estensione alla fattura contenente  la richiesta della tariffa di igiene ambientale, come al relativo procedimento  di quantificazione e riscossione, dei principi generali del procedimento  tributario (di accertamento e di riscossione), in larga parte desumibili dalla  fondamentale l. n. 212 del 2000 sui diritti del contribuente.<br />
  Codesta legge detta i minimali e imprescindibili connotati di forma e di  contenuto degli atti partecipativi di una pretesa tributaria. In definitiva,  proprio in ragione della natura tributaria della prestazione, l&#8217;atto con il  quale viene richiesta all&#8217;utente/contribuente la tariffa di igiene ambientale,  anche qualora conservi la forma della fattura, deve avere i requisiti  contenutistici essenziali dell&#8217;atto di accertamento di un tributo. In simile  prospettiva questa corte ha chiarito (v. Cass. n. 17526/07) che gli atti con  cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al  contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale,  anche quando dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al  corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un&#8217;entrata  sicuramente pubblicistica; sicch&eacute; hanno natura di atti amministrativi  impositivi e debbono perci&ograve; rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali  atti. Non &egrave; senza significato che la stessa corte costituzionale, nella evocata  sentenza n. 238 del 2009, proprio richiamandosi a questa giurisprudenza di  legittimit&agrave; ha precisato che con riguardo alla disciplina dell&#8217;accertamento e  della liquidazione della T., la lacunosit&agrave; delle statuizioni contenute nel 9&deg;  co. dell&#8217;art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997 (il quale si limita a prevedere che  &quot;la tariffa &egrave; applicata dai soggetti gestori nel rispetto della  convenzione e del relativo disciplinare&quot;) pu&ograve; essere alternativamente  colmata con l&#8217;esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le  entrate anche tributarie dall&#8217;art. 52 d.lg. n. 446 del 1997, o per via  dell&#8217;interpretazione sistematica; interpretazione secondo cui, per esempio,  nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all&#8217;omesso o ritardato  pagamento della T., possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni  amministrative tributarie.<br />
  Soprattutto la corte costituzionale ha precisato che non contraddice una tale  conclusione il fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della T.,  l&#8217;emissione di semplici &quot;bollette che tengono luogo delle fatture (&#8230;)  semprech&eacute; contengano tutti gli elementi di cui all&#8217;art. 21&quot; del d.p.r. n.  633 del 1972 (art. 1, 1&deg; co., del d.m. n. 370 del 2000); e cio&egrave; l&#8217;emissione di  atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dall&#8217;art. 19 d.lgs.  n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle commissioni tributarie, dal  momento che ha ritenuto possibile in via interpretativa &#8211; &quot;come, del  resto, ha gi&agrave; affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del  2007, con specifico riferimento alla T.&quot; &#8211; un&#8217;applicazione estensiva  dell&#8217;elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche  quegli atti, &quot;con l&#8217;ovvio corollario che le suddette &laquo;bollette&raquo;, avendo  natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli  atti impositivi&quot;.<br />
  VII. &#8211; L&#8217;impugnata sentenza appare dunque conforme ai citati principi, donde il  ricorso della A. s.p.a. deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la  soccombenza.</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M.</strong> </p>
<p align="justify">Rigetta il ricorso e condanna la  ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro  2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.</p>
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