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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Legislazione</title>
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		<title>Erogate ai Comuni le somme spettanti nel 2015 per l’attività di partecipazione all’accertamento dei tributi erariali svolta nell’anno 2014</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 16:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con il Comunicato Stampa del 21 ottobre 2015, ha reso note le somme riconosciute ai Comuni per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali svolta in attuazione delle Convenzioni con l’Agenzia delle Entrate, disciplinate dall’art. 1 del D.L. n.203/2005, convertito nella [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con il Comunicato Stampa del 21 ottobre 2015, ha reso note le somme riconosciute ai Comuni per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali svolta in attuazione delle Convenzioni con l’Agenzia delle Entrate, disciplinate dall’art. 1 del D.L. n.203/2005, convertito nella L. 248/2005 , e successive modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il totale degli importi attribuiti ammonta, a livello nazionale, a € 21.163.025 e l’elenco allegato al provvedimento indica la quota spettante a ciascun comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova ricordare che sulla misura della percentuale attribuita ai Comuni sono intervenute nel tempo successive modifiche, che vengono di seguito riepilogate.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1 del D.L. n.203/2005, conv. In L. 248/2005, istitutiva dell’accertamento partecipato, fissava la percentuale del 33 % a favore dei Comuni sulle somme recuperate;</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs n.23/2011, elevava al 50 % e successivamente al 100% tale misura per gli anni 2012-2013-2014;</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1, comma 702, della L. 190/2014 riduce al 55% la misura per gli anni 2015-2016-2017:</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1, comma 12 bis del D.L. n.148/2014, convertito nella L.11/2015 fissa nuovamente al 100 % dal 2012 al 2017 la misura della percentuale, modificando nuovamente l’art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs n. 23/2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/com211015all.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Riforma del processo tributario e strumenti deflattivi del contenzioso</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 24 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, contenente la riforma di alcuni istituti dell&#8217;ordinamento tributario.  In linea generale, l&#8217;intervento normativo ha previsto l&#8217;estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; l&#8217;estensione della tutela cautelare al processo tributario; l&#8217;immediata esecutività delle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data 24 settembre 2015 è stato approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, contenente la riforma di alcuni istituti dell&#8217;ordinamento tributario.</p>
<p style="text-align: justify;"> In linea generale, l&#8217;intervento normativo ha previsto</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;</li>
<li>l&#8217;estensione della tutela cautelare al processo tributario;</li>
<li>l&#8217;immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non passate in giudicato;</li>
<li>l&#8217;ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all&#8217;assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie;</li>
<li>il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per quanto qui interessa, ci soffermeremo sul primo di questi punti e, dall’esame di esso, emerge che il legislatore ha esteso il reclamo finalizzato alla mediazione (art. 17- bis del decreto) a tutte le controversie indipendentemente dall&#8217;ente impositore (finora l&#8217;istituto era riservato alle sole cause dell&#8217;Agenzia delle Entrate).</p>
<p style="text-align: justify;">È stato lasciato inalterato il tetto di 20.000 euro di valore delle cause per le quali è obbligatorio il reclamo, nonostante le numerose proposte di innalzamento dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reclamo è stato inoltre esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite ecc.) che, a causa del valore indeterminabile ne sarebbero state escluse e, dal punto di vista soggettivo, è stato esteso sia agli Agenti della riscossione (Equitalia) che ai soggetti iscritti nell&#8217;albo di cui all&#8217;art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (i concessionari della riscossione, per gli enti che non si avvalgono dell&#8217;Agente Equitalia).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con le modifiche apportate all&#8217;articolo 17-bis, anche le controversie proposte avverso atti reclamabili possono essere oggetto di conciliazione; ciò al fine di potenziare gli istituti deflattivi non solo nella fase anteriore alla instaurazione del giudizio ma anche in quella di pendenza di causa; la conciliazione poi è stata estesa anche al giudizio di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE (ART. 17-BIS)</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione in esame prevede che il ricorso diventi procedibile solo una volta trascorso il tempo utile (novanta giorni, oltre la sospensione feriale dei termini laddove prevista) per esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite. Il nuovo meccanismo risulta in concreto attuato dalla previsione che il ricorso produce anche gli effetti del reclamo, che può o meno contenere una dettagliata proposta di mediazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;ambito di applicazione oggettivo dell&#8217;istituto, si conferma che sono soggette a reclamo tutte le controversie di valore non superiore ai 20.000 euro (ivi comprese quelle di rimborso, non espressamente previste nel testo attuale).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i commi 1 e 10 dell&#8217;art. 17-bis prevedono che non sono reclamabili esclusivamente gli atti di valore indeterminabile e gli atti di recupero di aiuti di stato di cui all&#8217;art. 47-bis.</p>
<p style="text-align: justify;">È stata invece prevista la reclamabilità degli atti di cui all&#8217;art. 2, comma 2, primo periodo, relativi al classamento ed all&#8217;attribuzione di rendita catastale, pur essendo questi di valore indeterminabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, invece, all&#8217;ambito soggettivo di applicazione, l&#8217;istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ sempre ammessa poi la conciliazione giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto invece agli Agenti della riscossione ed ai soggetti privati di cui all&#8217;articolo 53 del d.lgs. n. 446/97, il comma 9 della disposizione in esame prevede che il reclamo risulti applicabile solo ove compatibile. Tenuto conto che tali soggetti non hanno la disponibilità del tributo, si ritiene che l’unica applicazione sia relativa ai casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento da essi emesse, ovvero di impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di ipoteche (art. 19, comma I, lett. e-bis) ed e-ter) del decreto).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del comma 6 del predetto articolo 17-bis, qualora la procedura amministrativa di reclamo abbia esito positivo, la mediazione si perfeziona con il versamento &#8211; entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell&#8217;accordo tra le parti &#8211; dell&#8217;intero importo ovvero della prima rata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, quando la mediazione ha per oggetto rimborsi d&#8217;imposta, la stessa si perfeziona sin dal momento della sottoscrizione dell&#8217;accordo; detto accordo deve contenere l&#8217;indicazione delle somme dovute con i termini e le modalità di pagamento e costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Detto titolo, quindi, consente al contribuente nei casi in cui la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato di agire in via monitoria davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo, la giurisprudenza ha infatti precisato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l&#8217;Amministrazione abbia riconosciuto la definitiva spettanza del tributo (Cass.15.10.2009 n. 21893).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto disposto dal comma 7 dell&#8217;articolo 17-bis, le sanzioni sono dovute nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi del medesimo criterio di irrogazione della sanzione previsto nella conciliazione, fatta salva la diversa percentuale applicabile. Viene confermata la disposizione secondo la quale sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, ai sensi del comma 8 dell&#8217;articolo in esame si prevede che, in pendenza del termine utile a concludere la mediazione, la riscossione delle somme dovute in base all&#8217;atto oggetto di contestazione sia sospesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle controversie di cui all’art. 17-bis le spese del giudizio sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">CONCILIAZIONE IN UDIENZA E DEFINIZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA E DI SANZIONI (ARTT. 48-BIS E 48-TER).</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;articolo in esame si riconosce a ciascuna delle parti la possibilità, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l&#8217;udienza di discussione, di presentare alla Commissione tributaria davanti alla quale pende la causa l&#8217;istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 del predetto articolo stabilisce che il giudice, dopo un vaglio preliminare dell’istanza, laddove ritenga che sussistano i presupposti di ammissibilità della stessa (ammissibilità del ricorso introduttivo, imposte di competenza della Commissione tributaria, esistenza del potere di conciliare ecc..), inviti le parti alla conciliazione; qualora l&#8217;accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice può, comunque, concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l&#8217;eventuale perfezionamento dell&#8217;accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il comma 3 dispone che la conciliazione debba risultare da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d&#8217;imposta, di sanzioni e interessi; detto verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all&#8217;ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al comma 4 della disposizione in esame, in caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate; trattasi di disposizioni comuni alla conciliazione perfezionatasi in udienza e fuori udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 1 del predetto articolo stabilisce che, in caso di conciliazione, le sanzioni amministrative si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi del medesimo criterio di determinazione della sanzione previsto nella mediazione, fatta salva l&#8217;incremento della percentuale applicabile, posto che la definizione della controversia avviene in una fase successiva del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 dell&#8217;art. 48-ter dispone che il versamento dell&#8217;intero importo o della prima rata debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell&#8217;accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p>
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		<title>Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi di attuazione della Legge Delega n. 23/2014 per il riordino del sistema fiscale</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel S.O. n.55 della G.U.  n.233 del 7 ottobre 2015, sono stati pubblicati i cinque decreti legislativi emanati in attuazione della Legge n.23/2014, recanti la data del 24 settembre 2015, di seguito elencati: D.Lgs n.156/2015: misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; D.Lgs n.157/2015: misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel S.O. n.55 della G.U.  n.233 del 7 ottobre 2015, sono stati pubblicati i cinque decreti legislativi emanati in attuazione della Legge n.23/2014, recanti la data del 24 settembre 2015, di seguito elencati:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&amp;atto.codiceRedazionale=15G00167" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">D.Lgs n.156/2015</span></strong></a>: misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&amp;atto.codiceRedazionale=15G00168" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">D.Lgs n.157/2015</span></strong></a>: misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&amp;atto.codiceRedazionale=15G00169" target="_blank">D.Lgs n.158/2015</a></strong></span>: revisione del sistema sanzionatorio;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&amp;atto.codiceRedazionale=15G00170" target="_blank">D.Lgs n.159/2015</a></span></strong>: misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&amp;atto.codiceRedazionale=15G00171" target="_blank">D.Lgs n.160/2015</a></strong></span>: stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>In Gazzetta Ufficiale il DPCM recante la definizione e ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5117&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-gazzetta-ufficiale-il-dpcm-recante-la-definizione-e-ripartizione-delle-risorse-del-fondo-di-solidarieta-comunale-per-lanno-2015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Nel S.O n. 54 della Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, viene pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015, che determina per l’anno 2015 le risorse del Fondo di solidarietà comunale istituito dall’art. 1, c. 380, lettera h), della Legge n. 228/2012, alimentato con una quota dell’IMU. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel S.O n. 54 della Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, viene pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015, che determina per l’anno 2015 le risorse del Fondo di solidarietà comunale istituito dall’art. 1, c. 380, lettera h), della Legge n. 228/2012, alimentato con una quota dell’IMU. In allegato al provvedimento gli elenchi dei Comuni ed i relativi importi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/so542015.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>I modelli per la certificazione dei bilanci di previsione 2015 degli enti locali approvati con decreto del Ministero dell’Interno</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5088&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-modelli-per-la-certificazione-dei-bilanci-di-previsione-2015-degli-enti-locali-approvati-con-decreto-del-ministero-dellinterno</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=5088#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=5088</guid>
		<description><![CDATA[Con decreto del 23 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015, il Ministero dell’Interno ha approvato i modelli di certificazione del bilancio di previsione 2015 che gli enti locali hanno l’obbligo di trasmettere entro il 16 novembre 2015, unitamente alla certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs., [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/15228_egu.pdf" target="_blank">Con decreto del 23 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015</a></strong></span>, il Ministero dell’Interno ha approvato i modelli di certificazione del bilancio di previsione 2015 che gli enti locali hanno l’obbligo di trasmettere entro il 16 novembre 2015, unitamente alla certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs., n.118/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1 del decreto indica i modelli approvati ed i soggetti tenuti agli adempimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 2 dispone che la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 3 fornisce le istruzioni per la trasmissione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 4 contiene le specifiche tecniche e le prescrizioni di carattere generale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 5 indica il responsabile per la sottoscrizione con firma digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 6 annuncia la divulgazione che verrà effettuata dalla Direzione Centrale per la Finanza locale alla consolidazione dei dati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/15228_egu.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Indice dei modelli e le modalità per la compilazione.</span></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nella Legge Delega 124/2015 per la riforma delle pubbliche amministrazioni la disciplina delle società partecipate dagli enti locali</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 11:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La Legge Delega n.124/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 13/8/2015, in vigore dal 28/8/2015, all’articolo 18 detta i principi per il riordino delle partecipazioni societari delle amministrazioni pubbliche. In particolare, la lettera m) del primo comma del suddetto articolo riguarda le società partecipate dagli enti locali, e tra queste possono rientrare le società costituite [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Legge Delega n.124/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 13/8/2015, in vigore dal 28/8/2015, all’articolo 18 detta i principi per il riordino delle partecipazioni societari delle amministrazioni pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la lettera m) del primo comma del suddetto articolo riguarda le società partecipate dagli enti locali, e tra queste possono rientrare le società costituite da Comuni e Province ai sensi degli articoli 52 e 53 del decr.legisl. n.446/1997, per le attività di accertamento e riscossione delle entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma di delega conferisce al Governo il potere di emanare entro dodici mesi dal 28/8/2015 (data di entrata in vigore della legge) i decreti attuativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, i decreti dovranno definire criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione, nonché procedure per l’assunzione,la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato ed ai risultati di gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione del numero di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione, nonché definizione di criteri volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, indicazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso forme di riduzione e di aggregazione e di  norme sanzionatorie per il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo , nonché di tutela per il mantenimento dei iivelli occupazionali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/10/L12415_7815w.pdf" target="_blank">Documento correlato</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>In Gazzetta Ufficiale il decreto che determina le spese di accertamento e notifica a carico dei responsabili delle violazioni al Codice della strada</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Extratributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015 è pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno dell’8 luglio 2015 concernente la misura delle spese di accertamento e notifica per sanzioni amministrative a carico dei responsabili delle violazioni alle norme del Codice della strada. L’importo viene fissato in €15,23 &#8211; IVA compresa – da rimborsare alle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015 è pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno dell’8 luglio 2015 concernente la misura delle spese di accertamento e notifica per sanzioni amministrative a carico dei responsabili delle violazioni alle norme del Codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">L’importo viene fissato in €15,23 &#8211; IVA compresa – da rimborsare alle Poste Italiane mediante postagiro o bonifico da parte del Dipartimento della P.S.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/214d8715.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Testo del decreto</strong></span></a></p>
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		<title>L’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri dei cinque decreti legislativi fiscali con il parere delle Commissioni parlamentari</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Governo, nella seduta del 22 settembre 2015, ha licenziato il testo definitivo dei cinque decreti legislativi previsti nella Legge delega n.23/2014 di riordino del sistema fiscale. Sono state recepite alcune richieste della Commissione Finanze della Camera. In particolare, nel decreto recante misure per la semplificazione delle norme sulla riscossione, è prevista la possibilità di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Governo, nella seduta del 22 settembre 2015, ha licenziato il testo definitivo dei cinque decreti legislativi previsti nella Legge delega n.23/2014 di riordino del sistema fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono state recepite alcune richieste della Commissione Finanze della Camera. In particolare, nel decreto recante misure per la semplificazione delle norme sulla riscossione, è prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione ai soggetti che non siano stati in grado di completare per momentanee difficoltà economiche il pagamento delle precedenti dilazioni. La nuova disposizione consente ai contribuenti che si trovino in tali condizioni di presentare domanda per un nuovo piano di rateizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si attende ora la pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/cm8215.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Documento correlato</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Enti territoriali, G.U. pubblicata la conversione in legge del D.L. n.78/2015</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4868&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enti-territoriali-g-u-pubblicata-la-conversione-in-legge-del-d-l-n-782015</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4868#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 16:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.49 del 14 agosto 2015 la conversione in legge del D.L. n.78/2015 recante disposizioni in materia di enti territoriali. Si fa rinvio alla NOTA DI LETTURA DELL’ANCI del 5 agosto 2015 che illustra i contenuti del provvedimento. LINK 1) Supplemento ordinario 49 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 188 del 14 agosto 2015 2) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.49 del 14 agosto 2015 la conversione in legge del D.L. n.78/2015 recante disposizioni in materia di enti territoriali. Si fa rinvio alla NOTA DI LETTURA DELL’ANCI del 5 agosto 2015 che illustra i contenuti del provvedimento.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">LINK </span></p>
<p>1) <span style="color: #333399;"><span style="color: #333399;"><a style="color: #333399;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/08/gu.pdf" target="_blank">Supplemento ordinario 49 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 188 del 14 agosto 2015</a></span></span></p>
<p>2) <span style="color: #333399;"><a style="color: #333399;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4855" target="_blank">ANCI – NOTA DI LETTURA 5 AGOSTO 2015 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE SUGLI ENTI TERRITORIALI </a></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>In G.U. il decreto del MEF per la trasmissione agli enti creditori dei Ruoli annullati entro il 1 luglio 2013 e per il rimborso delle spese esecutive agli Agenti della Riscossione</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4687&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-g-u-il-decreto-del-mef-per-la-trasmissione-agli-enti-creditori-dei-ruoli-annullati-entro-il-1-luglio-2013-e-per-il-rimborso-delle-spese-esecutive-agli-agenti-della-riscossione</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 11:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella Gazzetta Ufficiale n.142 del 22/6/2015 è pubblicato il D.M. 15 giugno 2015 riguardante le modalità di comunicazione agi enti creditori da parte degli Agenti della Riscossione degli elenchi dei crediti annullati relativi ai Ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999, sia per gli importi fino a 2.000 euro, sia per quelli superiori. In allegato al [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella Gazzetta Ufficiale n.142 del 22/6/2015 è pubblicato il D.M. 15 giugno 2015 riguardante le modalità di comunicazione agi enti creditori da parte degli Agenti della Riscossione degli elenchi dei crediti annullati relativi ai Ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999, sia per gli importi fino a 2.000 euro, sia per quelli superiori.</p>
<p style="text-align: justify;">In allegato al decreto gli elenchi in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono inoltre previste le modalità per il rimborso agli Agenti della Riscossione delle spese per le procedure esecutive.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/06/DM_15615.pdf" target="_blank"><span style="color: #008080;">Testo integrale</span></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Le modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 sul versamento dell&#8217;IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4428&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-modifiche-al-d-m-23-gennaio-2015-sul-versamento-delliva-da-parte-delle-pubbliche-amministrazioni</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 è stato pubblicato il D.M.20 febbraio 2015 di modifica dell’articolo 8, c.1, del D.M. 23 gennaio 2015, riguardante modalità e termini di versamento IVA da parte delle P.A. sulle fatture di forniture e servizi. Va segnalato che la Ragioneria Generale dello Stato, con la Nota MEF-RGS [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 è stato pubblicato il D.M.20 febbraio 2015 di modifica dell’articolo 8, c.1, del D.M. 23 gennaio 2015, riguardante modalità e termini di versamento IVA da parte delle P.A. sulle fatture di forniture e servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Va segnalato che la Ragioneria Generale dello Stato, con la Nota MEF-RGS prot.n.23454 del 25/3/2015, in risposta al quesito di un Comune, ha chiarito che l’obbligo di verifica ex articolo 48 bis del D.P.R.n.602/1973 per i pagamenti relativi alle operazioni rientranti nel campo di scissione contabile dell’IVA, ricorre solo quando l’importo dovuto al proprio fornitore sia, al netto dell’IVA, superiore a 10.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DOUMENNTO CORRELATO:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/27/15A01381/sg%20" target="_blank">GAZZETTA UFFICIALE &#8211; DECRETO 20 febbraio 2015 &#8211; Modifiche al decreto 23 gennaio 2015 relativo alle modalita&#8217; e termini per il versamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. (15A01381) </a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge 24 marzo 2015, n. 34</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4399&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legge-24-marzo-2015-n-34</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4399#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l&#8217;esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. (GU n.70 del 25-3-2015 &#8211; Suppl. Ordinario n. 15 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga  la seguente legge: Art. 1 Il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l&#8217;esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.</strong></p>
<p>(GU n.70 del 25-3-2015 &#8211; Suppl. Ordinario n. 15 )</p>
<p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p style="text-align: center;">Promulga</p>
<p style="text-align: center;"> la seguente legge:</p>
<p>Art. 1</p>
<ol>
<li>Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, è convertito in legge con   le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.</li>
<li>All&#8217;articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»; b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso; c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Qualora i termini per l&#8217;espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni»</li>
<li>La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</li>
</ol>
<p>Data a Roma, addì 24 marzo 2015</p>
<p>MATTARELLA</p>
<p>Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri</p>
<p>Padoan, Ministro dell&#8217;economia e delle finanze</p>
<p style="text-align: justify;">Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;articolo 1:</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati,ubicati nei comuni delle isole minori di cui all&#8217;allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;</p>
<p style="text-align: justify;">dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">«1-bis. A decorrere dall&#8217;anno 2015, dall&#8217;imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all&#8217;allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell&#8217;articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.Nell&#8217;ipotesi in cui nell&#8217;allegato 0A, in corrispondenza dell&#8217;indicazione del comune, sia riportata l&#8217;annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 2, le parole: «L&#8217;esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «L&#8217;esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «Per il medesimo anno 2014» sono inserite le seguenti: «nonchè per gli anni successivi», dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati,ubicati nei comuni delle isole minori di cui all&#8217;allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell&#8217;IMU.»</p>
<p style="text-align: justify;">e, al quarto periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «per l&#8217;anno 2014,»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell&#8217;imposta complessivamente dovuta per l&#8217;anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015»;</p>
<p style="text-align: justify;">dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell&#8217;IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall&#8217;articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltàcon proprio Regolamento»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 7, le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;</p>
<p style="text-align: justify;">dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell&#8217;IMU, derivante dall&#8217;applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell&#8217;IMU, derivante dall&#8217;applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l&#8217;importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.</p>
<p style="text-align: justify;">9-ter. All&#8217;articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, e all&#8217;imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento,istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">9-quater. Ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l&#8217;articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall&#8217;articolo 1, comma 508, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell&#8217;imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilitànella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall&#8217;esercizio di arti e professioni si applica, anche per l&#8217;imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l&#8217;ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l&#8217;anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall&#8217;anno 2015, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l&#8217;Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l&#8217;anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell&#8217;andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna,sulla base dell&#8217;esito delle verifiche di cui al periodo precedente.Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell&#8217;articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo».</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;articolo 1 è inserito il seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">«Art. 1-bis (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell&#8217;isola di Lampedusa). &#8211; 1. In considerazione del permanente stato di crisi nell&#8217;isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall&#8217;articolo 23,comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall&#8217;articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate».</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;articolo 2:</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 2, alinea, dopo le parole: «dall&#8217;articolo 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 1-bis,» e le parole:«valutati in 219,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti:«valutati in 225,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2016»;</p>
<p style="text-align: justify;">al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l&#8217;anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall&#8217;anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell&#8217;ambito del programma &#8220;Fondi di riserva e speciali&#8221; della missione &#8220;Fondi da ripartire&#8221;dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero;</p>
<p style="text-align: justify;">c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2015,mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,nell&#8217;ambito del programma &#8220;Fondi di riserva e speciali&#8221; della missione &#8220;Fondi da ripartire&#8221; dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro»;</p>
<p style="text-align: justify;">dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell&#8217;articolo 1,pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell&#8217;ambito del programma &#8220;Fondi di riserva e speciali&#8221; della missione &#8220;Fondi da ripartire&#8221; dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Il decreto del MEF di aggiornamento dei coefficienti catastali per i fabbricati del gruppo D ai fini di IMU e TASI</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[tasi]]></category>

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		<description><![CDATA[Per l’anno 2015 il decreto 25 marzo 2015 del Ministero Finanze ha fissato nella misura di 1,01 il coefficiente di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati appartenenti al gruppo D, ai fini della applicazione di IMU e TASI. DOCUMENTO CORRELATO Decreto del 25 marzo 2015 &#8211; IMU e TASI &#8211; Aggiornamento dei coefficienti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4192" style="border: 1px solid #000000;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/img_2015_01_15_0011-300x169.jpg" alt="img_2015_01_15_001" width="300" height="169" /></p>
<p style="text-align: justify;">Per l’anno 2015 il decreto 25 marzo 2015 del Ministero Finanze ha fissato nella misura di 1,01 il coefficiente di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati appartenenti al gruppo D, ai fini della applicazione di IMU e TASI.</p>
<p><strong>DOCUMENTO CORRELATO</strong></p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/decreto-fabbricati-D-25032015.pdf" target="_blank">Decreto del 25 marzo 2015 &#8211; IMU e TASI &#8211; Aggiornamento dei coefficienti dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D per l&#8217;anno 2015</a></p>
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		<title>In G.U. il differimento al 31 maggio del termine per il bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4371&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-g-u-il-differimento-al-31-maggio-del-termine-per-il-bilancio-di-previsione-2015-degli-enti-locali</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 12:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con D.M. del 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n.67 del 21 marzo, è stato differito al 31 maggio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali. Leggi il testo  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con D.M. del 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n.67 del 21 marzo, è stato differito al 31 maggio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/DM16032015.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Leggi il testo</span></a></p>
<p style="text-align: justify;"> <img class="size-medium wp-image-4373" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/03/blnc_eell-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Versamento dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 17:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In Gazzetta Ufficiale il Decreto MInisteriale del 23 gennaio 2015 per il versamento dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il decreto del MEF, pubblicato nella Gazz. Uff.n.27 del 3 febbraio 2015, contiene le modalità ed i termini per il versamento dell’IVA da parte delle PA.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1 dispone che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle PA, per le quali tale amm.ni non sono debitori di IVA, l’imposta è versata dalle stesse con effetto dalla data in cui l’imposta diviene esigibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per effetto dell’art. 4, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16   del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 5 dispone che per le operazioni svolte dalle p.a. nell’esercizio di attività commerciali, le annotazioni delle fatture vanno eseguite nell’apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/03/15A00690/sg%20" target="_blank"><strong>Testo del Decreto 23 Gennaio 2015</strong></a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>LEGGE 27 febbraio 2015 , n. 11 (Milleproroghe) &#8211; Commento</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4318&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legge-27-febbraio-2015-n-11-milleproroghe-commento</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 14:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[milleproroghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[Nella Gazzetta Ufficiale del 28 Febbraio 2015 n.49 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2015 n.11 che ha convertito il Legge con modificazioni il “decreto 1000 proroghe 2015  (D.L. 31.12.2014 n 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) In tale testo vi sono svariate disposizioni di interesse per la fiscalità degli  enti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella Gazzetta Ufficiale del 28 Febbraio 2015 n.49 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2015 n.11 che ha convertito il Legge con modificazioni il “decreto 1000 proroghe 2015  (D.L. 31.12.2014 n 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative)</p>
<p>In tale testo vi sono svariate disposizioni di interesse per la fiscalità degli  enti locali che brevemente si riassumono.</p>
<p>In primo luogo all’ Articolo 4, comma 1 si interviene in materia di  poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti . E’ infatti prorogata  per l’anno 2015 l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti la disciplina per lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti e l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, ai fini dell’approvazione del bilancio e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.</p>
<p>Il comma 5 dello stesso articolo 4 dispone, altresì,  che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.</p>
<p>All’art. 10 comma 11 bis si interviene,invece,  in materia di Imposta Municipale Secondaria ,modificando l’art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e posticipando così all’anno 2016 l’introduzione della suddetta imposta. Rimane quindi inalterato l’impianto impositivo relativo all’imposta Comunale sulla Pubblicità ,alla Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e ai canoni sostitutivi di esse .</p>
<p>Il comma 12 duodecies dello stesso articolo 10 modificando l’art.1 comma 12 bis del D.L. 13 agosto 2011 n.138 dispone,invece, che sino all’anno 2017 venga riconosciuta ai comuni la quota del 100% delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all’azione di contrasto all’evasione fiscale dei tributi erariali.</p>
<p>Il comma 12 quinquies decies interviene riguardo alle  delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI.  Si dispone,infatti,quale forma di sanatoria , la validità per la annualità 2015 delle delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014 . Viene altresì previsto che i Comuni che non abbiano deliberato alcunchè possano procedere alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti nel 2013.</p>
<p>Va infine ricordato,qualora gli Enti locali si avvalgano dell’Agente della riscossione per la riscossione delle proprie entrate e qualora ad esso sia stata conferita la potestà di rateizzare gli importi iscritti a ruolo, che il comma 12 quinquies dell’art. 10 consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano di rateazione articolato sino a d un massimo di 72 rate mensili qualora la decadenza dal beneficio  sia intervenuta entro il 31.12.2014 e l’interessato ne faccia richiesta entro il 31 luglio 2015.</p>
<p><strong>TESTO DELLA LEGGE APPROVATO CON LE MODIFICHE<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//e.issuu.com/embed.html#2483529/11697911" width="485" height="343" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Nella Gazz. Uff. del 24 gennaio 2015 il decreto legge n. 4/2015 recante misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4223&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nella-gazz-uff-del-24-gennaio-2015-il-decreto-legge-n-42015-recante-misure-urgenti-in-materia-di-esenzione-imu-per-i-terreni-agricoli</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[terreni agricoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giustiziatributaria.it/FinanzaTerritoriale/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[L’articolo 1 dispone l’esenzione IMU dall’anno 2015 : Per i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni montani indicati dall’ISTAT; Per i terreni agricoli e non coltivati posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ubicati nei comuni indicati dall’ISTAT. Viene specificato che la esenzione si applica anche nei casi di concessione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’articolo 1 dispone l’esenzione IMU dall’anno 2015 :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Per i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni montani indicati dall’ISTAT;</li>
<li>Per i terreni agricoli e non coltivati posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ubicati nei comuni indicati dall’ISTAT. Viene specificato che la esenzione si applica anche nei casi di concessione o di affitto.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">I criteri di cui sopra si applicano anche per l’IMU 2014, per la cui annualità vale l’esenzione per i terreni ubicati nei comuni indicati nel decreto MEF del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazz.Uff. del 6 dicembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle fattispecie per le quali è dovuta l’IMU 2014, il versamento andrà effettuato entro il 10 febbraio 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 2 elenca le norme abrogate per effetto del decreto stesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LINK CORRELATO</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;4!vig=2015-01-28" target="_blank">NORMATTIVA &#8211; DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 </a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato nella Gazz. Uff. del 13 gennaio 2015 il decreto legislativo n.198/2014 che disciplina le commissioni censuarie</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4210&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4210</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni censuarie]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Decreto Legislativo n.198 del 17 dicembre 2014, di attuazione dell’art.2, c.3, lettera a) della Legge di Delega n.23/2014, si compone di 22 articoli che disciplinano la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni censuarie. Gli articoli 2/5 riguardano le commissioni censuarie locali. Gli articoli 6/9 riguardano la commissione censuaria centrale. Gli articoli 10/13 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4211" style="border: 1px solid black;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/img_2015_01_21_001-300x169.jpg" alt="img_2015_01_21_001" width="300" height="169" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/13/15G00006/sg%20" target="_blank"><strong>Decreto Legislativo n.198 del 17 dicembre 2014</strong></a>, di attuazione dell’art.2, c.3, lettera a) della Legge di Delega n.23/2014, si compone di 22 articoli che disciplinano la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni censuarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 2/5 riguardano le commissioni censuarie locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 6/9 riguardano la commissione censuaria centrale.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 10/13 riguardano i requisiti per la nomina dei componenti, le incompatibilità, la decadenza, la durata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 14 disciplina le attribuzioni delle commissioni censuarie locali e l’articolo 15 quelle della commissione censuaria centrale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’articolo 16 i poteri delle commissioni censuarie locali e nell’articolo 17 i poteri della commissione censuaria centrale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 18 tratta la validità delle deliberazioni delle commissioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articolo 19/22 riguardano lo scioglimento, le spese per il funzionamento, l’insediamento e le disposizioni finali.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Interessi legali allo 0,5% a partire dal 1° gennaio 2015</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 11:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 11 dicembre 2014 Modifica del saggio di interesse legale. (GU n. 290 del 15-12-2014) Scarica il testo del decreto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4170" style="border: 1px solid black;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/img_2015_01_09_002-300x169.jpg" alt="img_2015_01_09_002" width="300" height="169" /></p>
<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 11 dicembre 2014</p>
<p style="text-align: center;">Modifica del saggio di interesse legale.</p>
<p style="text-align: center;">(GU n. 290 del 15-12-2014)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/decreto_interessi_legali.pdf" target="_blank">Scarica il testo del decreto</a></p>
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		<title>Le disposizioni in materia di fiscalità locale della Legge di Stabilità 2015 nella NOTA DI LETTURA DELL’IFEL</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[legge di stabilità;]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la NOTA del 31 DICEMBRE 2014 , l’IFEL ha fornito la propria lettura sulle norme di interesse dei Comuni in materia di fiscalità locale contenute nella LEGGE 23 dicembre 2014, n.190, che si compone di unico articolo con 735 commi. L’attenzione è rivolta alle disposizioni riguardanti gli argomenti che seguono: PATTO DI STABILITA’ INTERNO [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4166" style="border: 1px solid black;" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/img_2015_01_09_001-300x169.jpg" alt="img_2015_01_09_001" width="300" height="169" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con la NOTA del 31 DICEMBRE 2014 , l’IFEL ha fornito la propria lettura sulle norme di interesse dei Comuni in materia di fiscalità locale contenute nella LEGGE 23 dicembre 2014, n.190, che si compone di unico articolo con 735 commi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attenzione è rivolta alle disposizioni riguardanti gli argomenti che seguono:</p>
<p style="text-align: justify;">PATTO DI STABILITA’ INTERNO</p>
<p style="text-align: justify;">ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI</p>
<p style="text-align: justify;">INVESTIMENTI</p>
<p style="text-align: justify;">RIDUZIONI DI RISORSE PER IL 2015</p>
<p style="text-align: justify;">ENTRATE TRIBUTARIE</p>
<p style="text-align: justify;">RISCOSSIONE</p>
<p style="text-align: justify;">INCENTIVI ALLE UNIONI DI COMUNI</p>
<p style="text-align: justify;">DISSESTO E PREDISSESTO</p>
<p style="text-align: justify;">ALTRE NORME DI NATURA FINANZIARIA</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le ENTRATE TRIBUTARIE:</p>
<p style="text-align: justify;">i commi 244 -245 dispongono che per la determinazione della RENDITA CATASTALE degli immobili a destinazione speciale e particolare, appartenenti alle categorie catastali D ed E, si applica la metodologia di calcolo contenuta nella Circolare n.6 del 30 novembre 2012 dell’Agenzia del Territorio, che include anche le installazioni connesse ed incorporate ai fabbricati o stabilmente infisse ad essi, come altiforni, pese, carri ponte, ascensori. Pertanto, non sono prese in considerazione dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei Comuni che risultino difformi dalle istruzioni della citata Circolare n.6.</p>
<p style="text-align: justify;">I commi 448-449 dispongono la esenzione TASI per i fabbricati colpiti dal Sisma dell’Abruzzo del 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 508 riguarda l’Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia di Bolzano.</p>
<p style="text-align: justify;">I commi 662-664 riguardano la esenzione IMU per i fabbricati inagibili delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell’Emilia del 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 679 conferma per il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014, cioè il 2,5 per mille, con la possibilità di aumento di uno 0,8 per mille , a condizione che sia finanziato da detrazioni di imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">I commi 692-693 dispongono il differimento del termine di versamento dell’IMU 2014 sui terreni agricoli (ex montani) non più oggetto di esenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 702 fissa per gli anni 2015, 2016, 2017 nel 55 per cento la quota spettante ai Comuni per l’attività di partecipazione all’accertamento dei tributi erariali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI:</p>
<p style="text-align: justify;">il comma 642 prevede che i Comuni possano continuare ad avvalersi fino al 30/6/2015 dei medesimi soggetti attualmente affidatari della riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">I commi 682-689 contengono disposizioni per il discarico dei ruoli e di comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione Viene altresì posposta al 2015 la decorrenza dell’applicazione di nuovi criteri per l’attività di riscossione svolta da Equitalia , con l’intervento del “Comitato di indirizzo e verifica “ istituito dalla Legge di Stabilità 2013 (commi 531-534).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LINK CORRELATI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/01/2014_12_31_DEF_Nota_di_lettura_LStab2015.pdf" target="_blank">IFEL &#8211; Nota di lettura sulla Legge di Stabilità 2015</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Legge di Stabilità 2015" href="http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4146" target="_blank">Legge 23 dicembre 2014 n. 190 &#8211; Legge di Stabilità 2015</a></p>
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