<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; atti</title>
	<atom:link href="http://www.informat-press.it/giornalecomuni/index.php?feed=rss2&#038;tag=atti" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 12:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>La notifica degli atti di accertamento e riscossione dei Tributi Locali</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4938&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-notifica-degli-atti-di-accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=4938#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno - Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaterritoriale.it/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Un problema che spesso si pone agli operatori del settore riguarda la notifica degli atti delle procedure esecutive: nello specifico, ci si chiede a chi debbano essere indirizzati, nell&#8217;ambito della verifica e controlli sui tributi degli anni precedenti, i solleciti e/o gli avvisi di accertamento nel caso si riscontri la variazione delle posizioni anagrafiche (persone [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un problema che spesso si pone agli operatori del settore riguarda la notifica degli atti delle procedure esecutive: nello specifico, ci si chiede a chi debbano essere indirizzati, nell&#8217;ambito della verifica e controlli sui tributi degli anni precedenti, i solleciti e/o gli avvisi di accertamento nel caso si riscontri la variazione delle posizioni anagrafiche (persone decedute, variazione/cessazione partita iva; fallimento)</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni che si fingono all&#8217;operatore del diritto sono varie ma, in via generale, trattandosi della notifica di atti tributari, non possono non richiamarsi le norme del codice di procedura civile afferenti la notifica e le specifiche norme attinenti alla notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti tributari in genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente poi alle singole questioni, emerge che, relativamente alla notifica a persona deceduta, l&#8217;atto intestato ad esso può essere notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell&#8217;ultimo domicilio del de cuius sempreché questi non abbiano fornito le proprie generalità e il proprio domicilio ovvero l&#8217;ufficio non fosse a conoscenza del decesso (Cass. 8272/2006; Cass 13504 e 10659 del 2003). L&#8217;art 65 comma 2 del DPR 600/73 prevede che che gli eredi del contribuente hanno l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Tale obbligo deve ritenersi valido anche per i tributi locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente alla notifica alle persone decedute. rileva poi il disposto dell&#8217;art. 6 dello Statuto del Contribuente secondo cui &#8220;Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma deve essere letta in relazione a quanto detto sopra circa il decesso e gli indirizzi degli eredi: la stessa deve essere letta e coordinato con la legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, recante &#8220;Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi&#8221;), secondo cui: &#8220;Qualora l&#8217;interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d&#8217;ufficio all&#8217;acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Parimenti sono accertati d&#8217;ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di notifica di atti a soggetti la cui partita Iva sia cessata o chiusa, bisognerà invece avere riguardo alla tipologia della struttura imprenditoriale dell&#8217;attività cessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora si tratti di persone o di società di persone, gli atti andranno notificati alle persone fisiche nei luoghi di residenza o domicilio secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto le ditte individuali o le società di persone sono illimitatamente responsabili dei debiti verso terzi. Qualora si tratti di società di capitali aventi personalità giuridica la questione è diversa; l&#8217;art 2495 c.c. prevede che la semplice cancellazione della società dal registro delle imprese determina l&#8217;estinzione di essa; conseguentemente, una volta cancellata, la società di capitali non esiste più e non è più idonea a ricevere atti. È possibile solamente notificare l&#8217;atto al liquidatore e/o ai soci specificando le ragioni di tale scelta e cioé la colpa del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 o la indicazione delle somme ricevute dai soci in base al bilancio finale di liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva tal proposito, quanto detto dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 del 02.04.2015, in cui la Corte, dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e dopo aver richiamato i suoi precedenti specifici, e cioè le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, ha affermato che, per effetto della riforma societaria del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese, delle società di persone, ne comporta l’estinzione (efficacia dichiarativa) con la conseguente incapacità di agire in giudizio. Per gli Ermellini inoltre, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cassazione sezioni unite, n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013; ex pluribus, Cassazione n. 1677, n. 9110 e n. 12796 del 2012; n. 24955 del 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva infine che il decreto delegato sulle semplificazioni fiscali, al comma 4 dell&#8217;articolo 28 stabilisce inaspettatamente che &#8220;ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni e interessi, l&#8217;estinzione della società di cui all&#8217;articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese&#8221;; è pensabile, allora, che la società &#8211; dopo la cancellazione &#8211; sia ancora rappresentata dal liquidatore che, ai soli fini fiscali, continuerà ad assolvere i compiti che il Codice civile gli attribuisce.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che la variazione della ragione sociale e della partita iva contemporaneamente presuppone che si sia costituto un soggetto giuridico diverso; quindi se nella sostanza lo stesso soggetto continua a gestire la stessa attività, dal punto di vista giuridico si tratta di un soggetto diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente infine al fallimento, la notifica degli atti deve essere effettuata al curatore fallimentare. Ai sensi degli art. 43 e 44 della legge fallimentare, il fallito perde la legittimazione processuale e sostanziale che viene assunta dalla curatela fallimentare la quale subentra a ogni effetto al soggetto fallito; si é affermato però il principio della doppia notifica (al curatore ed al fallito) qualora si tratti di crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente (Cass. 14987/2000 e Cass.6937/2002).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?feed=rss2&#038;p=4938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
