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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; Cassazione</title>
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		<title>L’esenzione ICI per i fabbricati rurali strumentali vale in modo retroattivo (commento alla sentenza di Cassazione 16970 del 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
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		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>

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		<description><![CDATA[I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale. L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali strumentali all’attività agricola nel periodo d’imposta 2002-2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio di “primo grado” la Commissione tributaria provinciale di Chieti aveva accolto la richiesta del soggetto passivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia nel grado successivo, ovvero davanti alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo , l’organo giudicante aveva dato ragione al comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione, in commento, sembra chiarire una volta per tutte un punto delicato della disciplina dell’imposta comunale sugli immobili per quanto riguarda i fabbricati rurali ed oggetto di controversie ed opposte interpretazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter comprendere a pieno tale problematica i giudici effettuano un <em>excursus</em> storico legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma che disciplina il non assoggettamento dell’imposta ai terreni agricoli e di montagna non era particolarmente chiara nell’individuare tali fattispecie (è intervenuta una apposita circolare n. 9 del 14 giugno 1993) ed inoltre il caso dei fabbricati rurali utilizzati ai fini agricoli non era contemplato nell’art. 7 del D.Lgs 504/1992, cioè relativo alle esenzioni dell’imposta comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti solo sei anni più tardi con l’articolo 2 del D.P.R. 139/1998 si è previsto una disposizione <em>ad</em>-<em>hoc </em>inserita nell’art. 9, comma 3-<em>bis</em> del D.L. 557/1993, modificata successivamente dal D.L. 159/2007, che teneva conto della riforma delle società ed in particolare del nuovo articolo 2135 c.c. relativo all’imprenditore agricolo (completamente riscritto dall’art. 1 del D.Lgs 228/2001).</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto focale su cui i giudici di legittimità concentrano la loro attenzione è la natura giuridica di tale norma, in base all’ultimo intervento del legislatore, che è entrato in vigore dal 1 dicembre 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre l’ art. 23 del D.L. 207/2008, comma 1-bis prevede che ”<em>Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni” .   </em></p>
<p style="text-align: justify;">In generale la natura giuridica di una norma può essere duplice: innovativa o interpretativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla natura giuridica scaturiscono diversi effetti applicativi, come stabiliscono le disposizioni preliminari al c.c. “<em>la legge non dispone che per l’avvenire</em>” quando ha carattere innovativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo un percorso che unisce elementi fattuali e logici, i giudici di legittimità arrivano ad una soluzione in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2009 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedeva l’irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti compresi dalla lettera i) comma 3-bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993, tra cui le cooperative agricole, perché in contrasto con l’art. 3 Cost. e cioè non compatibile con il principio di uguaglianza, in quanto provoca disparità di trattamento ed è anche irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò si arriva alla seguente massima: “<em>non è oggetto dell’ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto dei fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione</em>, <em>conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soc</em>i”</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi la distinzione tra proprietario dell’immobile (società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli (soci della cooperativa) non trova applicazione.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/1516970_Cass.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Bed &amp; Breakfast: legittima l’applicazione della Tassa Rifiuti per fasce a prescindere dalla classificazione catastale dell’immobile</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza della Cassazione n. 16972/2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cassazione, Sez. V Civ., con la Sentenza n.16972, depositata il 19 agosto 2015, ha dichiarato la legittimità della TASSA RIFIUTI deliberata da un Comune per le attività di BED E BREAKFAST svolte in un immobile, determinata con valori e coefficienti di qualità e quantità intermedi tra le sottospecie di civile abitazione ed albergo, tenendo conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi. Irrilevante ai fini della imposizione la classificazione catastale dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente, la pronuncia riguardante la TARSU vale anche per TIA e TARI, che nel tempo hanno sostituito la TARSU.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/Cass16972-15.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>La Cassazione riconosce al Comune la legittimazione ad impugnare dinanzi al giudice tributario la rendita catastale ed il classamento delle unità immobiliari esistenti nel proprio territorio</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 09:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Monni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[classamento]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[rendite catastali]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15201/2015, ha preso in esame la questione della giurisdizione tributaria concernente le controversie riguardanti l’attribuzione della rendita catastale ed il classamento, alla luce dell’articolo 2, secondo comma, del decr.legisl.n. 546/1992. La Corte ha affermato che la precisazione contenuta nella norma che indica “le controversie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15201/2015, ha preso in esame la questione della giurisdizione tributaria concernente le controversie riguardanti l’attribuzione della rendita catastale ed il classamento, alla luce dell’articolo 2, secondo comma, del decr.legisl.n. 546/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha affermato che la precisazione contenuta nella norma che indica “le controversie promosse dai singoli possessori” non è diretta a circoscrivere l’ampiezza della giurisdizione, escludendo altri soggetti che da tale disposizione vedrebbero lesa la tutela del proprio interesse , in contrasto con il comma 1 , articolo 24 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, va riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario anche nel caso in cui la rendita catastale attribuita ed il classamento siano impugnati dal Comune nel cui territorio insista l’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/07/15201_07_15.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo dell&#8217;ordinanza</span></a></p>
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		<title>Cassazione Civile Sez. 3 Sentenza n.10554/2015 del 22/05/2015</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai fini del perfezionamento rispetto al destinatario della notifica dell&#8217;atto (ex art. 139 c.p.c. e ex art. 7 della Legge n.890 del 1982) avvenuta nelle mani del portiere che, ai sensi delle stesse norme, rilascia ricevuta, non è necessario che la raccomandata contenente l&#8217;avviso della avvenuta notificazione al portiere, sia stata fatta con avviso di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ai fini del perfezionamento rispetto al destinatario della notifica dell&#8217;atto (ex art. 139 c.p.c. e ex art. 7 della Legge n.890 del 1982) avvenuta nelle mani del portiere che, ai sensi delle stesse norme, rilascia ricevuta, non è necessario che la raccomandata contenente l&#8217;avviso della avvenuta notificazione al portiere, sia stata fatta con avviso di ricevimento in quanto, laddove la legge ritiene indispensabile tale modalità ai fini della regolarità della notifica, lo prevede espressamente (es. art. 140 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/06/105542252015.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo della sentenza</span></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Sentenza Cass. Civ. Sez. V &#8211; N.10346/2015</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 12:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Rimborso canone depurazione acque – Termine decadenziale – Due anni ex art. 21 decr.legisl.n.546/1992 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sentenza si riferisce ad una istanza di rimborso del canone di depurazione e fognature da parte di un condominio che sosteneva doversi applicare il termine di decadenza triennale di cui all’art. 50 del R.D.n.1175/1934 sulla finanza locale relativo alle imposte di consumo.<br />
La Cassazione rileva che la norma richiamata ha cessato di avere applicazione con decorrenza !° gennaio 1973 ai sensi del D.P.R. n.633/1972, art. 90, comma 1. Ne consegue che debba invece ritenersi applicabile il termine decadenziale di due anni di cui all’art. 21, comma 2, del decr.legisl.n.546/1992, non essendo rinvenibile nel periodo di vigenza della disciplina del canone di depurazione e fognatura (L. 36/1994) alcun termine entro il quale fosse possibile al contribuente richiedere il rimborso di somme indebitamente versate. Viene anche ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.335/2008, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 14, comma 1, della Legge n.36/1994 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa è dovuta anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/06/1510346.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Testo della sentenza</span></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione Civile 24/2/2015 n.3660</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 17:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[TARSU]]></category>

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		<description><![CDATA[Tributi - TARSU - Superfici per le quali il tributo non è dovuto – Onere del contribuente a darne prova e comunicazione - necessità ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Incombe all&#8217;impresa contribuente l’onere di fornire all&#8217;amministrazione comunale i dati relativi all&#8217;esistenza ed alla delimitazione delle aree che, essendo produttive di rifiuti speciali , non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile dando anche la prova della produzione di rifiuti pericolosi tossici o nocivi; infatti, pur operando anche nella materia in esame &#8211; per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale &#8211; il principio secondo il quale l&#8217;onere della prova dei fatti costituenti fonte dell&#8217;obbligazione tributaria spetta all&#8217;amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell&#8217;interessato ,oltre all&#8217;obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70, un onere di informazione, al fine di ottenere l&#8217;esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale </em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione ritiene che per ottenere l’esclusione dalla tarsu delle superfici produttive di rifiuti speciali, sia necessaria la dimostrazione da parte del contribuente. La decisione alimenta quella corrente che pome comunque in carico al contribuente un onere dichiarativo sull’esistenza e delimitazioni di superfici per le quali il tributo è dovuto operando il presupposto di occupazione. Incombe sull&#8217;impresa contribuente l’onere di fornire all&#8217;amministrazione comunale i dati relativi all&#8217;esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile dando anche la prova della produzione di rifiuti pericolosi tossici o nocivi; infatti, pur operando anche nella materia in esame &#8211; per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale &#8211; il principio secondo il quale l&#8217;onere della prova dei fatti costituenti fonte dell&#8217;obbligazione tributaria spetta all&#8217;amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell&#8217;interessato (oltre all&#8217;obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l&#8217;esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 241/31/07, depositata il 11.2.2008, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l&#8217;appello proposto dal Comune di Afragola avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di n.406/44/2005, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2002- 2004, dichiarando non dovute le sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che l’onere della prova sull’esistenza e delimitazioni di superfici per le quali il tributo non è dovuto grava sulla società contribuente, mancando anche la relativa denuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) violazione e falsa applicazione dell’art. 62,comma 2, D.lgs 507/93, coi come richiamato dall’art. 12 del Regolamento Tarsu del Comune di Afragola, in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 c.p.c., e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nel senso che non vanno assoggettati a tassa i locali e le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, rilevando come erroneamente la CTR ha rilevato una carenza probatoria a carico del contribuente, laddove il diritto oggetto della domanda risultava documentalmente provato, avendo anche erroneamente posto a carico del contribuente l’onere della prova delle aree non assoggettate a Tarsu.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Comune non ha svolto attività difensiva</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del &#8230;.. , in cui il PG ha concluso come in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Va, preliminarmente, rilevata la inammissibilità del ricorso per la contemporanea denuncia di violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, allorché tale ultima censura non faccia riferimento alla erronea valutazione normativa (nel qual caso deve ritenersi assorbita tale denuncia nella violazione di legge), attribuendo alla decisione impugnata sia un&#8217;errata applicazione delle norme di diritto, sia il vizio relativo all&#8217;incongruità della motivazione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l&#8217;apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa intende rimettere alla corte decidente il compito di isolare le singole censure teoricamente suscettibili di valutazione in sede di legittimità, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi d&#8217;impugnazione sopra enunciati.</p>
<p style="text-align: justify;">Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l&#8217;altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell&#8217;esposizione avversaria, (cfr Cass. 23/09/2011, n. 19443).</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Peraltro il ricorso è anche infondato.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La questione controversa concerne l’esenzione dalla Tarsu, relativamente al Comune di Afragola per gli anni 2002-2004 della società intimata, dovendosi accertare se la predetta azienda, in base al regolamento comunale, produceva rifiuti speciali tossici o nocivi che non ne consentivano la tassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che l’art. 12 del Regolamento comunale del Comune di Afragola n. 22 del 23.4.1997, stabilisce la non assoggettabilità alla tassa dei &#8220;locali, aree o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi di cui all’art. 62, comma 3, D.lgs 507/93&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">La CTR ha rilevato, preliminarmente la mancanza di denuncia della società delle aree non sottoposte a tassazione osservando come l’onere della prova sull’esistenza e delimitazioni di superfici per le quali il tributo non è dovuto grava sulla società contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale motivazione è corretta ed esente da censure in fatto e diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza impugnata non specifica le superfici relative alla attività commerciale e amministrativa e quelle destinate alla lavorazione dove potrebbero essere anche prodotti rifiuti tossici, avendo comunque il Comune applicato la riduzione della tariffa considerando tassabile al 55% la superfice.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie non viene in rilevo la eventuale produzione di rifiuti speciali non pericolosi, assimilabili agli urbani in forza di delibera comunale (per effetto dell&#8217;art. 17, comma terzo, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l&#8217;art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146) ma l’eventuale produzione di rifiuti tossici, nocivi o pericolosi, non soggetti a tassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta&#8221; (art. 62, commi 1 e 3), così come previsto dal regolamento del Comune di Afragola.</p>
<p style="text-align: justify;">Il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I (&#8220;Gestione dei rifiuti&#8221;), che:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un&#8217;elevata protezione dell&#8217;ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell&#8217;uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all&#8217;ambiente (art. 2, commi 1 e 2);</li>
<li>b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della &#8220;gestione&#8221; degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d);</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ed al riguardo va ribadito che incombe all&#8217;impresa contribuente l’onere di fornire all&#8217;amministrazione comunale i dati relativi all&#8217;esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile dando anche la prova della produzione di rifiuti pericolosi tossici o nocivi; infatti, pur operando anche nella materia in esame &#8211; per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale &#8211; il principio secondo il quale l&#8217;onere della prova dei fatti costituenti fonte dell&#8217;obbligazione tributaria spetta all&#8217;amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell&#8217;interessato (oltre all&#8217;obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l&#8217;esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell&#8217;intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta il ricorso.</p>
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