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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; concessione</title>
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		<title>Legittima l’applicazione di un canone concessorio per l’utilizzo di spazi con distributori automatici di bevande</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 16:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[concessione]]></category>
		<category><![CDATA[ConsigliodiStato]]></category>
		<category><![CDATA[suolopubblico]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3571/2015, Sezione VI, avendo riconosciuto la natura di concessione e non di appalto, del servizio di gestione di distributori automatici di bevande, ha ritenuto legittima l’applicazione di un canone di concessione. Il relativo contratto riveste infatti i caratteri propri della concessione in uso di suolo pubblico. Testo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3571/2015, Sezione VI, avendo riconosciuto la natura di concessione e non di appalto, del servizio di gestione di distributori automatici di bevande, ha ritenuto legittima l’applicazione di un canone di concessione. Il relativo contratto riveste infatti i caratteri propri della concessione in uso di suolo pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/357115cds.pdf" target="_blank">Testo della sentenza</a></span></p>
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		<title>Commissione Tributaria Provinciale Taranto Sentenza n.304 del 28/1/2015</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 17:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione Coattiva]]></category>
		<category><![CDATA[concessionario]]></category>
		<category><![CDATA[concessione]]></category>
		<category><![CDATA[CPT]]></category>

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		<description><![CDATA[Ingiunzione ex R.D.639/1910 – visto esecutività/esecutorietà da parte del funzionario responsabile – necessità – Concessione scaduta – mancanza di legittimità del concessionario ad emettere l’ingiunzione - sussiste ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>La formazione ed emissione della ingiunzione ex RD 63910 segue un procedimento amministrativo diverso da quello della formazione del ruolo . Il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile, emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso apponendo il &#8220;visto di esecutorietà o esecutività&#8221; e cioè l&#8217;attestazione che il credito è &#8220;certo, liquido ed esigibile&#8221; e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove, tale attestazione manchi, non è neppure possibile emettere l&#8217;ingiunzione ex RD 639/1910 .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Inoltre qualora la concessione sia scaduta il concessionario non ha più alcun potere di emettere alcun atto né di riscuotere alcuna somma. Infatti in materia di concessioni amministrative di servizio pubblico quale è quella del servizio di riscossione dei tributi comunali   vale il generale principio secondo cui mancando l&#8217;atto formale di rinnovo, una volta venuta meno la concessione stessa e o il titolo, in conseguenza, automaticamente e necessariamente, viene a cessare il rapporto di servizio pubblico ed il relativo potere passa all&#8217;ente locale</em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente in data 05.08.2011 a mezzo delI&#8217; (&#8230;) è opposta alla ingiunzione di pagamento n… emessa dalla …. nell&#8217;interesse del Comune di (&#8230;) per imposta TARSU relativa all&#8217;anno 2007 e per la circostanza ha richiesto la disapplicazione degli atti procedurali, presupposti, connessi e consequenziali prodromici della tassazione qui impugnata quali la delibera di giunta comunale di approvazione della tariffa Tarsu per l&#8217;anno in esame, del relativo regolamento in uno con le delibere di modifica del Bilancio di previsione 2007 adottate nel 2010 e la disapplicazione delle relative delibere comunali disciplinanti l&#8217;operatività del contratto di servizio stipulato per lo stesso anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso parte ricorrente ha eccepito l&#8217;inesistenza della ingiunzione in quanto privo di visto di esecutività che avrebbe dovuto essere apposto da Funzionario del Comune non essendo la S. legittimata ad emettere autonomamente detto atto e a conforto della sua affermazione ha fatto rinvio a sentenza di questa Commissione provinciale emessa da altra sezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente il professionista della ricorrente ha evidenziato che la S. spa alla data dell&#8217;atto qui impugnato è priva di legittimazione attiva a riscuotere per conto del Comune di .. per intervenuta scadenza della Convenzione in data 31.12.2009 e non prorogata e a riprova di detta circostanza ha fatto rinvio alla sentenza Tar Lecce emessa sulla convenzione qui richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;">In terza istanza la ricorrente a mezzo del suo professionista ha poi lamentato la violazione dell’art. 69 comma 2 del D.Lgs 507/93 e della circolare Min Finanze del 22.06.94 n.95E da cui è poi derivata la violazione dell’art.7 dello statuto del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo breve precisazione su quanto qui evidenziato parte ricorrente si è riportata alla violazione dell&#8217;art. 61 del Dlgs 507 per quanto riferito dal decreto Min finanze del 02.05.1996 n.144 e dai quali discende la violazione dell&#8217;art. 3 comma 39 della legge 549/95 Prima di concludere le sue doglianze con l&#8217;evidenza della intervenuta violazione dell&#8217;art. 1 e seguenti del DPR 8.01.2001 n. 33 l&#8217;avv. R. ha eccepito agli enti opposti la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 18 comma 2 lettera d e 21 comma 2 lettera g del D.leg. 22/97 nonché violazione degli articoli 62-65-68 del 507/93 nelle parti interessanti e da cui si evince la violazione dell’art. 9 DPR 158/99 nonché la violazione della Circ.Min Interni n. 3704/07 pur essi prodromici per la violazione di cui all&#8217;art. 7 dello Statuto del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per queste ultime eccezioni parte ricorrente ha ritenuto di riscontrare altresì la violazione dell&#8217;art. 41 della Carta dei Diritti UE con violazione dell&#8217;art. 15 della Direttiva 2006/12/CE e conseguentemente dell&#8217;art. 178 del D.L. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 09.02.2012 si è costituita la S. Riscossione spa che per quanto ai vizi di merito e di forma eccepiti dalla ricorrente ha dichiarato la sua estraneità ai fatti e per la circostanza ha evidenziato che la formazione del tributo è di competenza esclusiva dell&#8217;Ente impositore. Per quanto invece alla eccepita nullità della attività da essa posta in essere ha precisato che la legge 248/2005 ha normato l&#8217;obbligatorio passaggio della riscossione dai precedenti concessionari nazionali della riscossione alla S. spa per i tributi degli Enti Locai tra i quali il Comune di (&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify;">Il rappresentante della S. ha poi evidenziato che non vi è norma che obbliga il concessionario alla riconsegna dei carichi di ruolo ricevuti e non ancora riscossi e per questo ne ha invece evidenziato un obbligo nella considerazione delle possibili anticipazioni fatte ai sensi del D.Lgs 46/99 e si è poi riportato all’art. 19 del D.Lgs 112/99 e sue modifiche con le quali si è posto termine ultimo nel 30.09.2012 la riconsegna dei carichi.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla udienza odierna è comparso l&#8217;avv. R. che si è riportato ai suoi scritti ed ha pure chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell&#8217;art. 331 c.p.p. per espressa usurpazione di funzioni pubbliche; Nessuno per il Comune e Nessuno per la S., parti regolarmente convocate.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione sentito il Relatore ed acquisita la conoscenza degli atti tutti pervenuti al fascicolo in esame rileva che per quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera a dell’atto introduttivo questo è fondato e per questo si evidenzia la diversità del procedimento di formazione che sovraintende alla emissione della ingiunzione da quello della cartella.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel procedimento per la formazione del ruolo, il funzionario responsabile del tributo, verificate le inadempienze dei contribuenti debitori e la fondatezza del credito, forma il ruolo dei debitori; tutti i singoli ruoli sono poi elencati singolarmente in unico elenco (così detto Lista di carico) che, sottoscritto dal funzionario viene inviato alla Concessionaria per la emissione della cartella che riporta in sé i singoli ruoli.</p>
<p style="text-align: justify;">La formazione ed emissione della ingiunzione &#8211; ex RD 63910 non segue lo stesso procedimento amministrativo; infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile (per mancata opposizione all&#8217;avviso di accertamento o per rigetto definitivo dell&#8217; opposizione ove proposta ecc.), emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella stessa ingiunzione, il Funzionario appone il così detto &#8220;visto di esecutorietà o esecutività&#8221; che altri non è che l&#8217;attestazione che il credito è &#8220;certo, liquido ed esigibile&#8221; e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove, tale attestazione manchi, non è neppure possibile emettere l&#8217;ingiunzione ex RD 639/1910 (Cass. 11992/02, 19669/09; Cass. 864/95 Cass.13587/92 e conf.).</p>
<p style="text-align: justify;">La conferma della necessita della apposizione del visto di esecutività da parte del funzionario comunale è resa, peraltro, dalla stessa S. nel proprio atto di costituzione e per questo vedasi pag. 5 delle sue deduzioni ove, con il richiamo all&#8217;art. 4, comma 2 della convenzione si assume: &#8220;La S. acquisisce le liste di carico formate dall&#8217;Ente, procede alla lavorazione delle medesime e le invia; al Comune per la esecutività&#8221;; circostanza che, quindi, pone nel nulla ogni deduzione avanzata sul punto dalla S.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il detto argomento vedasi le sentenze emesse da questa stessa Commissione Provinciale negli anni 2009-2010 e 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">La necessaria sottoscrizione della ingiunzione ad opera del funzionario comunale è anche confermata dalla normativa generale in materia di atti amministrativi (qual&#8217;è anche la ingiunzione ex RD 639/1910) la cui mancanza comporta la inesistenza dell&#8217;atto medesimo per difetto di un elemento essenziale, quale, appunto, la sottoscrizione (TAR Catania 2883/11, TAR Lecce 825/11, TAR Venezia 2883/09; TAR Napoli 7141/08;TAR Genova 169/07 e conf).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Commissione evidenzia inoltre e per analogia la necessita della sottoscrizione della ingiunzione da parte del funzionario, come previsto per i ruoli dall&#8217;art. 52, comma 5 lettera d) del DLvo 446/97 secondo cui &#8220;il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre Entrate, è apposto, in ogni caso, dal Funzionario designate quale responsabile della relativa gestione&#8221;, ovvero dal funzionario comunale responsabile del tributo, nella fattispecie che qui interessa.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione, evidenzia altresì che gli artt.li 4; e 5 della convenzione di cui alla GM 35/08 e seguenti (trascritti integralmente dalla S. nel proprio atto di costituzione del 4.11.2014-pag. 5) non concede, né prevede in capo al Concessionario il potere di sottoscrizione delle ingiunzioni ma, solo e soltanto, quello di stampare e notificare le stesse; né agli atti di questa Commissione risulta prodotta una &#8220;delega&#8221; conferita, ai sensi di legge, dal Comune eo dal Funzionario Responsabile del tributo con la quale si provvede a delegate la S. alla sottoscrizione delle ingiunzioni di pagamento per i tributi del Comune di Questa Commissione evidenzia poi la fondatezza del rilievo formulata dalla ricorrente per quanto all&#8217;eccepito difetto della legittimazione della S. a porre in essere attività esattiva per i tributi ricevuti dal Comune di Taranto prima del 31.12.2009, data della scadenza, senza rinnovo o proroga, della concessione per la riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">La fondatezza della doglianza, a parere di questa commissione., discende dalla lettura degli articoli 1-2-8-11 e 12 del DM. 22.3.1999 che, appunto, disciplina la Definizione delle modalità di trasmissione dei residui di gestione da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi a seguito del cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">La lettura delle anzidette disposizioni evidenzia che, entro 6 mesi dalia cessazione delle funzioni (art. 8) i cessati Concessionari devono trasmettere all&#8217;ente locale che li ha trasmessi (art.12 comma n.3) tutti i carichi ricevuti dallo stesso Ente locale prima della cessazioni delle funzioni medesime.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie e per espressa ammissione del Comune e della S., quanto sopra non ha trovato riscontro.</p>
<p style="text-align: justify;">Di identico tenore è anche la risoluzione del Ministero delle Finanze &#8211; Dip.Entrate Fiscalità Locale sez. IV del 02.03.1994 n. 168 e del 25.2.1995 n. 42, le quali escludono qualsiasi possibilità per il concessionario, la cui concessione è cessata, di rappresentare la PA. e di riscuotere i tributi ed anzi, con obbligo di non emettere atti ulteriori o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto innanzi trova conforto nella giurisprudenza intervenuta in tema ed in materia generale delle &#8220;concessioni amministrative di servizio pubblico&#8221;, quale, appunto, è quella del servizio di riscossione dei tributi comunali e non (vedi sentenze Tar Brescia n. 826/11; Consiglio di Stato n. 5566/10; Tar Brescia 1313/07); ne consegue che, attesa la &#8220;natura giuridica&#8221; di servizio pubblico della concessione per la riscossione dei tributi, vale anche per questa il generale principio secondo cui: &#8220;in mancanza dell&#8217;atto formale di rinnovo, una volta venuta meno la concessione stessa eo il titolo, in conseguenza, automaticamente e necessariamente, viene a cessare il rapporto di servizio pubblico ed il relativo potere passa all&#8217;ente locale&#8221; (in tal senso Tar Lazio 6057/05; Tar Napoli 5423/11; Cass. 4054/09; Consiglio di Stato n. 7/76 e vari altri).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ulteriore conferma della definitiva cessazione del rapporto di servizio pubblico è resa, inoltre, dalla decisione emessa dal TAR Lecce al n. 980/10 &#8211; esecutiva e ben conosciuta dalla stessa S. per essere stata pane del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La lettura di questa ultima decisione spiega il funzionamento e la efficacia temporale delle norme di cui al D.L. 203/05, pure richiamata dalla S. e per intervenuta acquisizione del testo integrale della indicata sentenza per il tramite del sito istituzionale si evidenzia:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Il Collegio ritiene che la S. non abbia la facoltà di prestare il servizio oltre la scadenza del 31.12.2009.</p>
<p style="text-align: justify;">In prime luogo perché il Comune si è determinato diversamente con la gara nuova.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, perché la norma del DL, 203/05 permette la prosecuzione dell&#8217;attività di riscossione entro il termine di scadenza della convenzione, ma non oltre cioè la norma del D.L. 203/05 non contiene una proroga legale del termine di decadenza contrattuale, fissato, nel caso di specie al 31.122009.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, è lo stesso TAR Lecce, adito dalla S., che, con decisione inoppugnabile e con interpretazione delle norme del D.L. 203/05, ha statuito che, dopo la scadenza della concessione, senza proroga o rinnovo, la cessata concessionaria non può più operare per la riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutto quanto qui precisato il ricorso di parte ricorrente è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto alle spese di giustizia queste sono poste a carico del Comune in solido con la S. e vengono quantificate in € 3.000,00 oltre iva e cap per onorari e in € 30,00 per rivalsa contributo unificato tributario da corrispondere direttamente all&#8217;avv. R. dichiaratosi antistatario.</p>
<p style="text-align: justify;"> P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;"> Accoglie il ricorso e annulla il ruolo e l&#8217;atto ingiuntivo impugnato, spese di giustizia come in motivazione.</p>
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