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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; contributi</title>
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		<title>Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>

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		<description><![CDATA[Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF di Alessio Foligno Con la Direttiva n.2/DTG del 14 dicembre 2012 la Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicazione del tributo dovuto per gli oneri giudiziari. &#160; La Direttiva_n_2_DGT_2012_Contributo_unificato_nel_processo_tributario  ha risposto ad alcuni quesiti relativi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/01/image002.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1810" title="image002" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/01/image002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong></p>
<p><strong>Contributo unificato nel processo tributario – I Chiarimenti del MEF<br />
</strong><strong><em>di Alessio Foligno </em></strong></p>
<p>Con la Direttiva n.2/DTG del 14 dicembre 2012 la Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicazione del tributo dovuto per gli oneri giudiziari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La <a title="LEGGI LA DIRETTIVA DEL MINISTERO" href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/Direttiva_n_2_DGT_2012_Contributo_unificato_nel_processo_tributario_-_risposte_ai_quesiti.pdf" target="_blank">Direttiva_n_2_DGT_2012_Contributo_unificato_nel_processo_tributario</a>  ha risposto ad alcuni quesiti relativi alla applicazione del contributo unificato nel processo tributario, come noto introdotto dal D.L. 98/2011 convertito in L.111/2011, al fine di raccordarne l’imposizione con le disposizioni del Testo Unico sulle spese di Giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.</p>
<p>Tra gli aspetti di maggiore interesse si rilevano delucidazioni di particolare attenzione in merito alla distinzione tra imposta di bollo e contributo unificato; ai criteri di determinazione del valore della lite ai fini della applicazione del contributo; alle modalità di notifica dell’invito di pagamento da parte della Commissione Tributaria in caso di mancato pagamento del contributo stesso. Sono inoltre fornite spiegazioni sulla prescrizione di esso; sulla possibilità per le società di riscossione di prenotare a debito il contributo; e, infine sul pagamento di esso in caso di riassunzione del giudizio innanzi alle Commissioni o in caso di rimessione ad altro giudice.</p>
<p>Relativamente al primo aspetto si rileva come l’imposta di bollo e il contributo unificato non possano essere compensatitrattandosi di due tributi diversi, sia riguardo ai presupposti soggettivi ed oggettivi, sia riguardo alla finalità. Pertanto, l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria adita che accerti l’erroneo pagamento del contributo unificato tramite marca da bollo e non tramite contrassegno specifico recante la dicitura “contributo unificato” è tenuto al recupero dell’importo di quanto dovuto dal ricorrente in base al valore della lite di riferimento.</p>
<p>In merito alla determinazione del valore della lite viene chiarito come la stessa debba essere effettuata dalla parte in modo specifico nelle conclusioni del ricorso, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 14 TUSG. Qualora la dichiarazione del valore della lite non venga resa nelle conclusioni del ricorso è possibile sanare tale omissione mediante la precisazione, anche in atto separato, del valore della causa non oltre 30 giorni dal deposito dell’atto in coerenza con l’art. 248 TUSG. Ugualmente può essere sanata, evitando la applicazione della maggiorazione del 50% del valore del C.U. dovuto, la mancata indicazione nel ricorso della PEC del difensore e del Codice Fiscale del contribuente, previo deposito in cancelleria di un atto separato contenete tali dati senza che sia obbligatorio notificare tale atto alla controparte. In caso di cartelle esattoriali che incorporano, oltre all’imposta anche interessi e sanzioni, questi non debbono essere computati ai fini della determinazione del valore del contributo, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del D.Lgs. 546/1992. Per quanto riguarda, inoltre, la quantificazione del valore del C.U. per i giudizi inerenti il preavviso di fermo e l’iscrizione ipotecaria sia avrà riferimento al valore del credito tributario sottostante.</p>
<p>La prescrizione del contributo unificato, inoltre, è decennale non essendo un tributo a prestazione periodica. L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria, in caso di mancato pagamento del contributo, potrà notificare l&#8217;invito di pagamento, oltre che a mezzo degli Ufficiali Giudiziari, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del c.p.c., con le modalità previste dalla Legge 20 novembre 1982 n.890 e cioè tramite il servizio postale ovvero, in via residuale, anche mediante il messo comunale ai sensi dell’art. 10 della L.3 agosto 1999 n.265.</p>
<p>L’Agente della Riscossione e le società legittimate alla riscossione dei tributi locali non possono prenotare a debito il contributo unificato, qualora siano parte attrice nel processo tributario. Tale previsione infatti è contemplata per tali enti solo ed esclusivamente nel processo di esecuzione, ai sensi dell’art. 157 del TUSG e non può, quindi, essere estesa in via analogica al processo Tributario. Equitalia, i soggetti di cui all’art.52 comma 5 lettera b del D..Lgs. 446/1997, i Consorzi di Bonifica etc quindi saranno obbligati, qualora attori nel processo tributario, al pagamento del contributo in questione.</p>
<p>Infine preme rilevare come nel caso di riassunzione del giudizio innanzi al Giudice Tributario, sebbene si sia in precedenza corrisposto il contributo per il giudizio incardinato innanzi ad altro giudice, dovrà versarsi di nuovo il contributo in relazione all’importo dovuto per il processo instaurato ai sensi del D.Lgs.546/1992. Nel caso di remissione, invece, del Giudizio dalla Commissione Tributaria Regionale alla Commissione Tributaria provinciale, ai sensi dell’art. 59 del citato D.Lgs. 546/1992, non sarà dovuto nuovamente il contributo avvenendo l&#8217;iscrizione a ruolo da parte della C.T.P. d’ufficio.</p>
<p>&nbsp;</p>
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