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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; ICI</title>
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		<title>L’esenzione ICI per i fabbricati rurali strumentali vale in modo retroattivo (commento alla sentenza di Cassazione 16970 del 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
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		<description><![CDATA[I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale. L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente, una società cooperativa operante nel settore agricolo, a cui era stata negata dal comune la domanda di rimborso pagata per l’ICI relativamente ad un fabbricato rurale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’oggetto della sentenza, depositata il 19 agosto 2015, è l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sui fabbricati rurali strumentali all’attività agricola nel periodo d’imposta 2002-2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio di “primo grado” la Commissione tributaria provinciale di Chieti aveva accolto la richiesta del soggetto passivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia nel grado successivo, ovvero davanti alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo , l’organo giudicante aveva dato ragione al comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione, in commento, sembra chiarire una volta per tutte un punto delicato della disciplina dell’imposta comunale sugli immobili per quanto riguarda i fabbricati rurali ed oggetto di controversie ed opposte interpretazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter comprendere a pieno tale problematica i giudici effettuano un <em>excursus</em> storico legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma che disciplina il non assoggettamento dell’imposta ai terreni agricoli e di montagna non era particolarmente chiara nell’individuare tali fattispecie (è intervenuta una apposita circolare n. 9 del 14 giugno 1993) ed inoltre il caso dei fabbricati rurali utilizzati ai fini agricoli non era contemplato nell’art. 7 del D.Lgs 504/1992, cioè relativo alle esenzioni dell’imposta comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti solo sei anni più tardi con l’articolo 2 del D.P.R. 139/1998 si è previsto una disposizione <em>ad</em>-<em>hoc </em>inserita nell’art. 9, comma 3-<em>bis</em> del D.L. 557/1993, modificata successivamente dal D.L. 159/2007, che teneva conto della riforma delle società ed in particolare del nuovo articolo 2135 c.c. relativo all’imprenditore agricolo (completamente riscritto dall’art. 1 del D.Lgs 228/2001).</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto focale su cui i giudici di legittimità concentrano la loro attenzione è la natura giuridica di tale norma, in base all’ultimo intervento del legislatore, che è entrato in vigore dal 1 dicembre 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre l’ art. 23 del D.L. 207/2008, comma 1-bis prevede che ”<em>Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni” .   </em></p>
<p style="text-align: justify;">In generale la natura giuridica di una norma può essere duplice: innovativa o interpretativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla natura giuridica scaturiscono diversi effetti applicativi, come stabiliscono le disposizioni preliminari al c.c. “<em>la legge non dispone che per l’avvenire</em>” quando ha carattere innovativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo un percorso che unisce elementi fattuali e logici, i giudici di legittimità arrivano ad una soluzione in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2009 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedeva l’irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti compresi dalla lettera i) comma 3-bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993, tra cui le cooperative agricole, perché in contrasto con l’art. 3 Cost. e cioè non compatibile con il principio di uguaglianza, in quanto provoca disparità di trattamento ed è anche irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò si arriva alla seguente massima: “<em>non è oggetto dell’ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto dei fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione</em>, <em>conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soc</em>i”</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi la distinzione tra proprietario dell’immobile (società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli (soci della cooperativa) non trova applicazione.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/09/1516970_Cass.pdf" target="_blank">Testo integrale della sentenza</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>L&#8217;architetto può difendere</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 7179/64/2014) in tema di soggetti abilitati alla rappresentanza in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie; la pronuncia acquista maggiore vigore perché conferma la volontà del Legislatore di ampliare il numero dei soggetti abilitati alla difesa, seppure in determinate materie, innanzi ai giudici tributari Per i giudici [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 7179/64/2014) in tema di soggetti abilitati alla rappresentanza in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie; la pronuncia acquista maggiore vigore perché conferma la volontà del Legislatore di ampliare il numero dei soggetti abilitati alla difesa, seppure in determinate materie, innanzi ai giudici tributari</p>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici lombardi infatti, anche l’architetto può difendere il contribuente nelle liti fiscali relative all’ICI purché si tratti di questioni tecnico-catastali e urbanistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda sottoposta all&#8217;esame del Collegio riguardava un contribuente che si era avvalso di un architetto per opporsi innanzi al giudice tributario e contestare degli accertamenti a lui notificati dal Comune, accertamenti con cui l&#8217;Ente Locale contestava la base imponibile delle aree edificabili dichiarate, considerando la stessa inferiore ai valori di mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contribuente si opponeva ed impugnava l&#8217;atto dinanzi ai giudici provinciali, sul presupposto che una ridotta capacità edificatoria dell&#8217;area giustifica un minor versamento; l&#8217;Ente si costituiva in giudizio e contestava sotto vari punti l&#8217;atto di difesa del ricorrente, tra questi ritenendo il ricorso inammissibile perché la difesa era stata affidata ad un architetto.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di primo grado, però, non ravvisavano sul punto irregolarità e ritenevano legittima la sottoscrizione dell&#8217;atto da parte di un architetto sul presupposto che &#8220;<em><i>al secondo comma dell’articolo 12 del Dlgs 546/92 sono previste le figure professionali abilitate all’assistenza tecnica, se iscritti negli appositi albi; tra questi è espressamente prevista la figura degli architetti</i></em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale pronuncia si opponeva il Comune e la questione arrivava innanzi ai giudici di secondo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la Commissione Tributaria Regionale, le eccezioni dell&#8217;appellante sono da respingere e, di conseguenza, la sentenza da confermare; per il Collegio infatti, l’architetto risulta essere un difensore abilitato anche per l’ICI per varie ragioni: perché &#8220;<em><i>l’articolo 12 del Dlgs 546/92 elenca, tra gli altri abilitati all’assistenza tecnica, anche gli architetti</i></em>&#8220;, perché la controversia &#8220;<em><i>investe questioni squisitamente tecniche attinenti la superficie dell’area sottoposta al tributo in relazione alle risultanze catastali e al piano di lottizzazione e alla portata dello strumento urbanistico</i></em>&#8221; e perché la norma che consente agli architetti la difesa nel processo tributario &#8220;<em><i>non contiene alcun esplicito riferimento in via esclusiva agli atti emessi dall’agenzia del Territorio</i></em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Esenzione ICI per i fabbricati rurali – Non ammissibile per la Consulta la questione di legittimità sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 10:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[CorteCostituzionale]]></category>
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		<category><![CDATA[ICI]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte Costituz. –Ordinanza n.115 del 13/5/2015 - ICI – Esenzione per fabbricati rurali – Facoltà del contribuente di ottenerla mediante la semplice domanda di variazione catastale, con decorrenza retroattiva dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’ordinanza suddetta la Corte ha dichiarato non ammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 13, c.14 bis del D.L. n.201/2011 e 2, c.5 ter del D.L. n.102/2013 per la incompleta e inadeguata ricostruzione del quadro normativo da parte della Commiss.Tribut. Regionale della Toscana.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/06/p_115_15.pdf" target="_blank">Testo integrale</a></span></p>
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