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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; ingiunzione fiscale</title>
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		<title>A prescindere dalla proroga i Comuni usano l&#8217;Ingiunzione</title>
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		<pubDate>Mon, 27 May 2013 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione Coattiva]]></category>
		<category><![CDATA[ingiunzione fiscale]]></category>

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		<description><![CDATA[I Comuni dal 30 Giugno 2013 dovranno provvedere a riscuotere le proprie entrate tributarie e patrimoniali non utilizzando pi&#249; il ruolo ma avvalendosi dell&#8217;Ingiunzione Fiscale ex RD.639/1910 servendosi ,ove compatibili delle norme del titolo II del D.P.R. 602/1973. Anche nel caso in cui il Legislatore, in ultimo, intendesse concedere una proroga ulteriore rispetto a quella [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">I Comuni dal 30 Giugno 2013 dovranno provvedere a riscuotere le proprie entrate tributarie e patrimoniali non utilizzando pi&ugrave; il ruolo ma avvalendosi dell&rsquo;Ingiunzione Fiscale ex RD.639/1910 servendosi ,ove compatibili delle norme del titolo II del  D.P.R. 602/1973.</p>
<p align="justify">Anche nel caso in cui il Legislatore, in ultimo, intendesse concedere una proroga ulteriore rispetto a quella gi&agrave; prevista  dall&rsquo;art. 9 comma 4  D.L. 10 Ottobre 2012 n.174 convertito  con modificazioni in L.7 Dicembre 2012 n.213 prevista  per il 30 giugno, gli Enti in questione potranno comunque decidere di gestire o direttamente o negli altri  modi previsti dall&rsquo;art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 tale funzione.<br />
  Infatti le disposizioni previste dall&rsquo; art. 7 comma 2 lettera gg ter della L. 106/2011 con il quale si &egrave; prevista espressamente la uscita di EQUITALIA dal mondo della riscossione spontanea e coattiva dei Comuni, non sono reversibili e  i Comuni dovranno, quindi, in linea con i principi  di autonomia impositiva, di fiscalit&agrave; federale e nel rispetto dei valori concorrenziali previsti dall&rsquo;Unione Europea valutare in modo concreto la gestione del problema. <br />
  Le recenti norme che obbligano i Comuni ad aggregarsi ai fini di gestire con criteri di convenienza ed economicit&agrave; le pubbliche funzioni potranno sicuramente aiutare le amministrazioni locali ad individuare le migliori soluzioni nel rispetto dell&rsquo;efficienza e della economicit&agrave;.<br />
  Tutto questo deve comunque anche ricondursi ed essere letto &ldquo; In attesa del riordino della disciplina delle attivit&agrave; di gestione e riscossione delle entrate degli  enti territoriali &ldquo; che come recita l&rsquo;art. 9 comma 4 citato &egrave; il principale impegno che il legislatore deve assolvere al fine di fare la giusta chiarezza nel mondo della riscossione delle entrate locali.<br />
  Tale chiarezza non potr&agrave; limitarsi ad un intervento che disciplini concretamente le modalit&agrave; e gli istituti del ruolo alla ingiunzione e la corretta e concreta equiparazione dell&rsquo;ingiunzione ad esso anche per quanto concerne le necessarie e propedeutiche legittimazioni all0&rsquo; accesso alla Anagrafe Tributaria, ma anche nella corretta definizione dei rapporti operativi ed economici tra l&rsquo;Agente della Riscossione uscente ed i Comuni. <br />
  Dovr&agrave; chiarirsi e definirsi il destino dei ruoli in precedenza consegnati DAI Comuni agli Agenti della Riscossione e cio&egrave; definire se essi continueranno a curarne la riscossione sino alle dichiarazioni di inesigibilit&agrave; o se essi saranno e in che modalit&agrave; restituiti agli enti titolari delle entrate. Inoltre dovranno chiudersi e definirsi i conti economici afferenti alla determinazione delle quote inesigibili.</p>
<p align="justify">In conclusione anche in caso di proroga e anche nelle more della definizione di detti aspetti i Comuni possono avvalersi dell&rsquo;ingiunzione fiscale ex R.D.639/1910 per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.</p>
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