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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; pec</title>
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		<title>La PEC nel processo tributario, la sperimentazione continua.</title>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
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<p>E’ stato pubblicato ieri, 3 maggio, in Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore Generale delle Finanze per l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario. Il decreto entrerà in vigore il 15 maggio 2012 inizialmente nelle Regioni del Friuli Venezia Giulia e dell’Umbria per testare le nuove modalità di invio delle comunicazioni. Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’articolo 39, comma 8, lettera b) del decreto legge n. 98/2011 per consentire alle Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni alle parti processuali relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze, utilizzando la casella postale elettronica delle parti stesse. La nuova norma rende possibile l’adozione nel processo tributario degli strumenti informatici presenti nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), prima consentita solo per gli atti amministrativi della Pubblica amministrazione ma non per quelli di natura processuale. L’invio della comunicazione via posta elettronica certificata consente rilevanti risparmi delle spese postali semplificando le procedure amministrative con evidenti e diretti vantaggi per le parti. Nel decreto sono descritte le modalità tecniche di invio alle parti processuali e la gestione degli indirizzi di PEC da parte delle Commissioni tributarie. Il principale obiettivo dell’informatizzazione è quello di rendere il processo tributario più spedito e meno oneroso: i ricorsi e gli atti processuali potranno essere spediti alla commissione e notificati alla controparte telematicamente; le sentenze verranno notificate elettronicamente; le parti potranno accedere telematicamente al fascicolo del processo. Ad esso si affianca un non meno importante obiettivo di imparzialità, con l’attribuzione automatizzata dei ricorsi alle diverse sezioni della Commissione tributaria e non più affidata alle scelte discrezionali della Commissione. Entrambi gli obiettivi si inseriscono nell’alveo dei principi del “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost. La sperimentazione del processo telematico ha oggi l’esperienza di due anni di attività, maturata nelle commissioni tributarie provinciale e regionale di Roma che iniziata nel febbraio 2010 e attuata con il coinvolgimento delle diverse parti (Agenzia delle entrate, Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), si è già conclusa su alcune fasi processuali (deposito dei ricorsi e notifica alle controparti) con soddisfazione delle parti e recepimento delle osservazioni via via emerse. Occorre però considerare (e questo è stato un limite ben presente nella sperimentazione, che ha imposto alle parti di agire con una duplicazione delle procedure) che le procedure telematiche, per poter funzionare, devono essere precedute da un intervento normativo che snellisca regole procedimentali previste dal d.lgs. 546/92. Ad esempio, l’attuale normativa prevede che la Commissione invii il dispositivo della sentenza e successivamente la parte richieda copia della sentenza. Questa procedura non potrebbe essere mantenuta, perché in collisione con la più sollecita notifica elettronica della sentenza.</p>
<p>Per le avvertenze sull’uso della Pec in ambito tributario, rimandiamo alle avvertenze pubblicate sulla pagina web : <a href="http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm">http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm</a></p>
<p> A cura di s.m. e t.c.</p>
<p>Fonte: fiscooggi.it; ilsole24ore.com; viasarfatti25.unibocconi.it; ateneoweb.com;finanze.it</p>
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