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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; riforma entrate locali</title>
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		<title>DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102: Stop all’IMU &#8211;  Avanti TARES e dal 2014 SERVICE TAX</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 15:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Il Decreto Legge &#8220;Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalit&#224; immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonch&#233; di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici&#8221; &#232; in vigore. Come previsto, si conferma lo stop alla prima rata dell&#8217;IMU, si riduce la &#160;&#160;cedolare secca sui contratti di locazione a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table width="570" border="0" align="center" cellpadding="10" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" valign="middle" style="border:0px;"><img title="" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/04/imu.jpg" style="border:0px solid #000000;"></td>
<td align="center" valign="middle" style="border:0px;"><img title="" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/05/tares.jpg" style="border:0px solid #000000;"></td>
</tr>
</table>
<p align="justify">Il Il Decreto Legge &ldquo;Disposizioni urgenti in materia di IMU, di  altra fiscalit&agrave; immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza  locale, nonch&eacute; di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici&rdquo; &egrave; in vigore.  Come previsto, si conferma lo stop alla prima rata dell&rsquo;IMU, si riduce la &nbsp;&nbsp;cedolare secca sui contratti di locazione a  canone concordato che &nbsp;passa come noto  dal 19 al 15% e non sar&agrave; &nbsp;dovuta da parte  dei costruttori la seconda rata dell&rsquo;IMU 2013 per gli immobili rimasti  invenduti o sfitti.<strong> </strong>Con questo decreto legge, viene quindi <strong>abolita la  prima rata dell&rsquo;IMU</strong> che i contribuenti avrebbero dovuto pagare  a met&agrave; settembre dopo la sospensione decretata dal DL 53/2013 per tutte le  categorie di immobili che hanno gi&agrave; usufruito della sospensione di giugno:  prime case e relative pertinenze, terreni agricoli, immobili rurali strumentali  e case popolari.<br />
  Ad  esse si aggiungono <strong>anche i terreni incolti</strong> e i fabbricati rurali, purch&eacute;  regolarmente iscritti a Catasto.</p>
<p align="justify">Pagheranno invece regolarmente l&rsquo;IMU 2013 i proprietari di case signorili,  ville e palazzi (categoria catastale A/1) ,anche se prima casa, e i proprietari  di seconde e terze case.</p>
<p align="justify">La <strong>seconda rata dell&rsquo;IMU 2013</strong><strong>, </strong>prevista a dicembre, non &egrave; ancora  tecnicamente abolita ma Il decreto legge, per&ograve;, si impegna a trovare le risorse  necessarie alla sua cancellazione entro ottobre 2013 con una misura <em>ad hoc</em> da inserire nella Legge di Stabilit&agrave;.</p>
<p align="justify">Inoltre, se gli  immobili sono utilizzati a fini strumentali, le imprese, i professionisti e gli  artigiani possono portare in detrazione sulla dichiarazione dei redditi fino al  50% della spesa sostenuta per il pagamento dell&rsquo;IMU 2013.</p>
<p align="justify">Riguardo poi &nbsp;agli immobili costruiti da imprese edili ma  non venduti, gli stessi&nbsp; non sono  soggetti&nbsp; al pagamento della seconda rata  dell&rsquo;IMU 2013e&nbsp; a partire dal 1&deg; gennaio  2014,, tutti gli immobili invenduti rimarranno esenti dall&rsquo;IMU a meno che non  vengano locati dall&rsquo;impresa costruttrice decadendo &nbsp;in tal caso l&rsquo;esenzione.</p>
<p align="justify">Il  Decreto prevede, altres&igrave;, lo stanziamento di un fondo&nbsp; per compensare i Comuni, del minor gettito  fiscale derivante dalla contrazione della base imponibile IMU.</p>
<p align="justify">Inoltre gli enti locali avranno pi&ugrave; tempo per  deliberare il bilancio annuale di previsione 2013: la scadenza, che era gi&agrave;  stata prorogata al 30 settembre, &egrave; ulteriormente differita al 30 novembre 2013. </p>
<p align="justify">I  Comuni hanno quindi pi&ugrave; tempo per&nbsp;  stabilire le aliquote 2013 per l&#8217;Imu e per la Tares. I margini di  manovra in fatto di Imu appaiono per&ograve; ridotti in quanto&nbsp; le seconde case sono quasi ovunque gi&agrave;  tassate al massimo previsto dalla legge( l&#8217;1,06%. )</p>
<p align="justify">Sono inoltre stati pubblicati i criteri di  delimitazione &nbsp;che riguardano la Tares,  l&#8217;imposta comunale sui rifiuti e sui servizi all&rsquo;art.5 .I comuni dovranno in  primo luogo rispettare il principio &laquo;chi inquina paga&raquo; sancito dalla direttiva  europea sui rifiuti. Quindi terranno conto di alcuni criteri da adottarsi in  sede regolamentare ai sensi dell&rsquo;art. 52 del D.Lgs.446/1997: commisurazione  della tariffa sulla base delle quantit&agrave; e qualit&agrave; medie ordinarie di rifiuti  prodotti per unit&agrave; di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle  attivit&agrave; svolte nonch&eacute;&nbsp; al costo del  servizio sui rifiuti; determinazione delle tariffe per ogni categoria o  sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unit&agrave; di  superficie imponibile accertata, previsto per l&#8217;anno successivo, per uno o pi&ugrave;  coefficienti di produttivit&agrave; quantitativa e qualitativa di rifiuti;  introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni. Riguardo a quest&rsquo;ultimo punto  preme rilevare come la potest&agrave; regolamentare richiamata ha addirittura  incidenza in tale ultimo campo. </p>
<p align="justify">Va ricordato che con  la Legge di Stabilit&agrave; sar&agrave; introdotta a decorrere dal 2014 la c.d. <em>Service Tax,</em> in pratica una tassa che  inglober&agrave; l&rsquo;IMU e la TARES (quindi gestione dei rifiuti e servizi indivisibili)  e che potr&agrave; essere modulata in senso federalista. Ai Comuni, infatti, sar&agrave; data  la possibilit&agrave; di variare le aliquote per i proprietari di seconde e terze  case. Gli immobili destinati alla ricerca  scientifica, cos&igrave; come quelli per le attivit&agrave; sanitarie, non saranno per&ograve;  sottoposti alla nuova tassazione </p>
<p align="center"><strong>- STRALCI DEL DECRETO LEGGE </strong> &#8211; </p>
<p align="center"><strong>DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102</strong><br />
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalit&agrave; immobiliare, <br />
di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, <br />
nonch&eacute; di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.</p>
<p align="center"><iframe width="570" height="570" src="//e.issuu.com/embed.html#2483529/4727877" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Pubblicata in G.U. la legge di conversione del d.l. 54/2013 sulla sospensione Imu</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>

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		<description><![CDATA[LEGGE 18 luglio 2013, n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell&#8217;imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img width="137" height="104" title="imu" alt="" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/04/imu.jpg"></p>
<p align="center" style="font-size:15px; letter-spacing:1px;"><strong>LEGGE 18 luglio 2013, n. 85</strong></p>
<p align="justify">Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell&rsquo;imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.</p>
<p align="center"><iframe width="570" height="570" src="//e.issuu.com/embed.html#2483529/4219505" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/?p=2524">Clicca qui per consultare il testo del <br />
    DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54 </a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare)</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>

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		<description><![CDATA[DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 c.d. Decreto del Fare Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/06/dl_21_giugno_2013_n_69_cd_decreto_del_fare.jpg" alt="" title="dl_21_giugno_2013_n_69_cd_decreto_del_fare" width="200" height="284" class="wp-image-2735" style="border:1px solid #666666" /></p>
<p align="center"><strong>DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69</strong></p>
<p align="center"><em>c.d. Decreto del Fare </em></p>
<p align="center">Disposizioni urgenti per il rilancio dell&rsquo;economia.</p>
<p align="center"><iframe width="570" height="570" src="//e.issuu.com/embed.html#2483529/4219433" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La modifiche alla TARES 2013</title>
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		<pubDate>Thu, 30 May 2013 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsu - Tia - Tares]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217; art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 ha introdotto delle modifiche alla disciplina TARES, valide solo per il 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall&#8217;art. 14 D.L. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 che istituisce dal 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/05/tares.jpg" alt="" class="alignnone size-full" border="0px" /></p>
<p align="justify">L&rsquo; art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 ha  introdotto delle modifiche alla disciplina TARES, valide solo per il 2013, in  deroga a quanto diversamente previsto dall&rsquo;art. 14 D.L. n. 201/2011, conv. in  legge n. 214/2011 che istituisce dal 2013 in tutti i comuni del territorio  nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi  relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati  avviati allo smaltimento.<br />
  Sulle nuove disposizioni, dettate dal decreto  legge n. 35, &egrave; intervenuta la Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 per chiarire  una serie di questioni in merito a: la scadenza e numero di rate di versamento  del tributo; il versamento dell&rsquo;acconto in base a modelli di pagamento gi&agrave;  predisposti in vigenza dei precedenti regimi TARSU, TIA1 e TIA2; il versamento  della maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadro riservata allo  Stato; la possibilit&agrave; per i comuni di avvalersi per la riscossione del tributo  dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. <br />
  La nota del MEF stabilisce che in base all&rsquo; art.  10 comma 2 lett. a) del D.L. n. 35/2013 i comuni potranno decidere le scadenze  e il numero delle rate TARES, con deliberazione adottata dal consiglio comunale  limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell&rsquo;art. 14 del D.L. n.  201/2011, che prevede quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio,  aprile, luglio e ottobre. L&rsquo;art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. impone ai  comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione delle  scadenze e del numero di rate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni  prima del versamento. Per il 2013, come recita il comma 35, art. 14 D.L. n.  201/2011 comunque la prima rata TARES &egrave; posticipata a luglio ferma restando la  possibilit&agrave; per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.<br />
  Con la Circolare n. 1/DF il MEF chiarisce anche  che i comuni potranno far pagare ai contribuenti, almeno per le prime rate di  acconto, gli importi relativi all&rsquo;anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA1 e  TIA2, ad eccezione dell&rsquo;ultima rata che dovr&agrave; essere necessariamente  corrisposta sulla base dei nuovi importi della TARES. L&rsquo;art. 10 comma 2&nbsp; lett. b) recita che ai fini del versamento ad  eccezione dell&rsquo;ultima rata dello stesso i comuni possono inviare ai  contribuenti i modelli di pagamento precompilati per il pagamento della TARSU,  TIA1 e TIA2. Inoltre i pagamenti in acconto saranno scomputati ai fini della  determinazione dell&rsquo;ultima rata dovuta a titolo di TARES.<br />
  &nbsp;Dal 2013 la  TARES &egrave; entrata formalmente in vigore e non &egrave; stato previsto alcun rinvio al  prossimo anno. Ci&ograve; comporta che i pagamenti in acconto richiesti utilizzando i  modelli gi&agrave; in uso per la TARSU o per la TIA1 o la TIA2 non potranno  comprendere quote accessorie abolite o rese inesigibili con l&rsquo;abolizione delle  previgenti fattispecie di prelievo (ad esempio l&rsquo;ex ECA per la TARSU).<br />
  Contestualmente con l&rsquo;ultima rata dovr&agrave; essere  versata anche la maggiorazione standard di 0,30 euro, di cui al comma 13  dell&rsquo;art. 14 del D.L. n. 201 del 2011. E&rsquo; preclusa per i comuni la possibilit&agrave;  di aumentarla fino a 0,10 euro ai sensi dell&rsquo;art. 10, comma 2, lett. f) del  D.L. n. 35/2013.<br />
  Per la riscossione del tributo la lett. g) del  comma 2 del D.L. n. 35/2013 sancisce che i comuni possono continuare ad  avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  Tale norma va letta insieme all&rsquo;art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, che  permette ai comuni fino al 31 dicembre 2013 di affidare la gestione del tributo  o della tariffa ai soggetti che in data 31 dicembre svolgono anche  disgiuntamente il servizio di gestione dei rifiuti&nbsp; e di accertamento e riscossione della TARSU,  TIA1 e TIA2 e che prevede che il tributo e la maggiorazione siano versati  esclusivamente al comune. La citata Circolare propone una lettura estensiva della norma che  consentirebbe, previa delibera comunale, di attribuire il gettito del tributo  al soggetto affidatario anche dell&rsquo;ultima rata a titolo di TARES. Tuttavia se  per le rate in acconto &egrave; pacifica questa soluzione per gli intenti  semplificatori del D.L. n 35, per quanto riguarda il saldo tale interpretazione  appare meno fondata (Nota di approfondimento IFEL del 10 maggio 2013).<br />
  Con il Decreto interministeriale del 14 maggio  2013 sono stabilite le modalit&agrave; di versamento mediante bollettino postale. E&rsquo;  possibile pagare attraverso tale strumento, dal 1&deg; luglio 2013, la TARES, la  tariffa avente natura corrispettiva, la maggiorazione statale. Il comune potr&agrave;  inviare al contribuente i bollettini precompilati con i dati anagrafici, il  codice catastale del comune destinatario delle somme nonch&eacute; gli importi del  tributo, della tariffa e della maggiorazione al fine di semplificare gli  adempimenti dei contribuenti in base all&rsquo;art. 5 del citato Decreto interministeriale.<br />
  L&rsquo;art. 4 del D.M. stabilisce che il versamento &egrave;  effettuato in quattro rate trimestrali salvo la possibilit&agrave; per il comune di  decidere diversamente e che i contribuenti effettuano il pagamento dal 1&deg;  giorno ed entro il 16&deg; giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. Occorre  osservare che il decreto si spinge ad indicare periodi di pagamento non  previsti dalla norma primaria che affida alla podest&agrave; regolamentare del comune  la scelta delle rate e delle loro scadenze .I periodi di pagamento previsti dal  D.M. sono pi&ugrave; adatti alle usuali scadenze fiscali e comunque che non si possono  considerare obbligatori (nota IFEL del 21 maggio 2013).<br />
  Infine la Risoluzione n. 37 del 27 maggio 2013  dell&rsquo;Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo, interessi e sanzioni  per il pagamento della TARES, della tariffa avente natura corrispettiva e della  maggiorazione statale, tramite F24.</p>
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		<title>Le ultime novità sull&#8217;IMU</title>
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		<pubDate>Tue, 28 May 2013 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Teresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>

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		<description><![CDATA[La novit&#224; pi&#249; importante in tema di imposta municipale propria &#232; senz&#8217;altro la sospensione, per l&#8217;anno 2013, del pagamento della prima rata, in scadenza il prossimo 17 giugno, prevista dall&#8217;art. 1 del Decreto-legge n. 54/2013. In attesa di una riforma sulla tassazione del patrimonio immobiliare, l&#8217;IMU dovuta &#232; sospesa per le seguenti categorie di immobili: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/04/imu.jpg" alt="" title="imu"  class="alignnone size-full" border="0px" /></p>
<p align="justify">La novit&agrave; pi&ugrave; importante in tema di imposta  municipale propria &egrave; senz&rsquo;altro la sospensione, per l&rsquo;anno 2013, del pagamento  della prima rata, in scadenza il prossimo 17 giugno, prevista dall&rsquo;art. 1 del Decreto-legge  n. 54/2013. <br />
In attesa di una riforma sulla tassazione del  patrimonio immobiliare, l&rsquo;IMU dovuta &egrave; sospesa per le seguenti categorie di  immobili: le abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione degli  immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni in ville), A/8 (abitazioni di  tipo signorile), e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o  storici); le unit&agrave; immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a propriet&agrave;  indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci  assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati, aventi le stesse finalit&agrave; degli IACP; i terreni agricoli e i fabbricati  rurali.<br />
L&rsquo;articolo 2, del Decreto-legge n. 54/2013,  puntualizza che la riforma complessiva della disciplina dell&rsquo;imposizione  fiscale sul patrimonio immobiliare dovr&agrave; tenere conto degli obblighi europei e  degli obiettivi programmatici stabiliti nel Documento di economia e finanza 2013.  L&rsquo;articolo citato contiene anche una clausola di salvaguardia, infatti se entro  il 31 agosto 2013 non verr&agrave; realizzata la riforma, continuer&agrave; ad applicarsi la  disciplina vigente prima della sospensione e il termine per il versamento della  prima rata sar&agrave; il 16 settembre 2013.<br />
Un ulteriore ritocco alla normativa &egrave; stato  operato dal Decreto-legge n. 35/2013 che &egrave; intervenuto sui termini per  presentare la dichiarazione IMU e sui termini per la deliberazione e la  pubblicazione delle variazioni delle aliquote e delle detrazioni. <br />
La lettera a), comma. 4, dell&rsquo;art. 10 del D.L. n.  35/2013 modifica il comma 12-ter dell&rsquo;art. 13 del D.L. 201/2011, infatti il  termine passa da novanta giorni al 30 giugno dell&rsquo;anno successivo per la  presentazione della dichiarazione nel caso in cui si acquista il possesso di un  immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione  dell&rsquo;imposta, utilizzando l&rsquo;apposito modello (approvato con il decreto del  Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze del 30 ottobre 2012). Tale termine opera  gi&agrave; a decorrere degli eventi intervenuti nel corso del 2012, quindi gli  obblighi dichiarativi potranno essere assolti sino alla fine di giugno  prossimo; le dichiarazioni gi&agrave; presentate restano valide in quanto le regole  dichiarative sono invariate.<br />
L&rsquo;art. 13, comma 13-bis, D.L. n. 201/2011 in tema  di delibere comunali IMU &egrave; stato sostituito dall&rsquo;art. 10 comma 4 lett. b) D.L. n.  35/2013. La norma in questione riguarda esclusivamente l&rsquo;invio e la  pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU dei comuni. I termini  previsti non incidono sull&rsquo;efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti che  continuano a produrre i loro effetti a partire dal 1&deg; gennaio dell&rsquo;anno di  riferimento. Ad approfondimento di tali novit&agrave; il MEF ha diramato la Circolare  n. 1 /DF. Del 29 aprile 2013. La nuova disposizione ha confermato l&rsquo;obbligo di  invio telematico delle delibere al MEF per la pubblicazione sul &ldquo;Portale del  federalismo fiscale&rdquo;. <br />
Il nuovo comma 13-bis, dell&rsquo;art. 13 del D.L. n.  201/2011, in tema di pubblicazione delle delibere e dei regolamenti comunali  sul sito delle finanze, dispone i termini seguenti: per la prima rata la  pubblicazione sul sito &egrave; prevista entro il 16 maggio di ciascun anno di  imposta, l&rsquo;invio da parte del comune delle relative delibere dovr&agrave; avvenire  entro il 9 maggio di ciascun anno d&rsquo;imposta; per la seconda rata la  pubblicazione &egrave; prevista entro il 16 novembre di ciascuno anno d&rsquo;imposta e  l&rsquo;invio da parte dei comuni delle relative delibere dovr&agrave; avvenire entro il 9  novembre di ciascun anno d&rsquo;imposta. Le delibere pubblicate entro la data del 16  novembre dell&rsquo;anno di riferimento producono i propri effetti per l&rsquo;intero anno,  anche con eventuale conguaglio sulla 1&deg; rata versata. <br />
In caso di mancata pubblicazione entro il termine  del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata  pari al 50 per cento dell&rsquo;imposta dovuta calcolata sulla base dell&rsquo;aliquota e  della detrazione dei dodici mesi dell&rsquo;anno precedente. Mentre in caso di  mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre si applicano gli atti  pubblicati entro il 16 maggio dell&rsquo;anno di riferimento oppure, in mancanza,  quelli dell&rsquo;anno precedente.<br />
Viene inoltre previsto che i comuni inseriscano  nel sito del MEF i contenuti delle deliberazioni, secondo le indicazioni  stabilite dal Ministero dell&rsquo;economia e&nbsp;  delle finanze sentita l&rsquo;Associazione nazionale comuni d&rsquo;Italia. <br />
Occorre evidenziare che la Circolare n. 2/DF del  23 maggio 2013, in merito al versamento della prima rata dell&rsquo;IMU, segnala che  &egrave; in corso di conversione un emendamento che modifica l&rsquo;art. 13, comma 13-bis,  il quale prevede che il versamento della prima rata &egrave; eseguito sulla base  dell&rsquo;aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell&rsquo;anno precedente.  L&rsquo;intento di tale provvedimento &egrave; semplificare al contribuente la  determinazione dell&rsquo;imposta, poich&eacute; alla scadenza prevista per il versamento  della prima rata potrebbero non essere note le aliquote e le detrazioni  dell&rsquo;anno in corso. La Circolare precisa che il termine anno precedente &egrave; riferito  solo alle aliquote e detrazioni, ma non anche per gli altri elementi del  tributo (ad esempio il presupposto impositivo, la base imponibile) per i quali  si deve tenere conto della disciplina vigente l&rsquo;anno di riferimento. <br />
Pertanto la prima rata dell&rsquo;IMU potrebbe non  coincidere con la met&agrave; dell&rsquo;imposta dovuta l&rsquo;anno precedente, poich&eacute; non sempre  &egrave; riscontrabile un&rsquo;identicit&agrave; di situazioni rispetto all&rsquo;anno precedente. E&rsquo;  possibile che nel 2013 l&rsquo;immobile viene destinato ad abitazione principale e  quindi il versamento della prima rata dell&rsquo;IMU &egrave; sospeso. Oppure il caso  opposto, nel 2013 l&rsquo;immobile non &egrave; pi&ugrave; adibito ad abitazione principale la  sospensione del versamento della prima rata non si applica. La Circolare  aggiunge che nelle ipotesi in cui il contribuente effettui il versamento della  prima rata IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell&rsquo;emendamento in  questione, ancora prima della conversione in legge del D.L. n. 35/2013 (che  deve avvenire entro il 7 giugno 2013), possa trovare applicazione l&rsquo;art. 10,  comma 3, della L. n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), in base  alla quale &ldquo;l<em>e sanzioni non sono comunque  irrogate quando la violazione dipende da obiettive cause di incertezza sulla  portata e sull&rsquo;applicazione della norma tributaria</em>&ldquo;.<br />
E&rsquo; utile ricordare che la legge di stabilit&agrave; 2013  (legge n. 228/2012) attribuisce quasi interamente ai Comuni, per gli anni 2013  e 2014, il gettito IMU (nel 2012 era invece prevista una riserva di gettito in  favore dello Stato). Rimane destinato allo Stato solo quello relativo agli  immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D come chiarisce la  Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013.</p>
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		<title>IMU: Decreto di sospensione</title>
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		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Finterr - Giornale Comuni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[&#200; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 contenente interventi urgenti in tema di sospensione dell&#8217;IMU (imposta municipale propria), di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/04/imu.jpg" alt="" title="imu" width="137" height="104"/></p>
<p align="justify" style="padding-top:15px;">&Egrave; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 il <strong>Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013</strong> contenente interventi urgenti in tema di sospensione dell&rsquo;IMU (imposta municipale propria), di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.</p>
<p>Il decreto prevede la <strong>sospensione del versamento della prima rata dell&#8217;IMU.</strong></p>
<p align="center" style="font-size:17px; color:#d00000;"><strong>DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54</strong></p>
<p align=center><iframe width="570" height="570" src="//e.issuu.com/embed.html#2483529/4219677" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
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		<title>Approvazione del modello di bollettino di ccp concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)</title>
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		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Finterr - Giornale Comuni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
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		<description><![CDATA[Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 &#8211; Min. Economia e Finanze di concerto con: Agenzia delle Entrate Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/05/tares.jpg" alt=""/></p>
<p><strong>Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 &#8211; Min. Economia e Finanze<br />
</strong>di concerto con:<br />
Agenzia delle Entrate</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2013/05/dm_2013_05_14_approvazione_bollettino_ccp_tares.pdf" target="_blank"><strong>Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</strong></a></p>
<p>Pubblicato in <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-20&amp;numeroGazzetta=116&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2013</a></p>
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		<item>
		<title>LEGGE DI STABILITA’ NUOVA IMU VERSIONE 2013: LO STATO ESCE DI SCENA, MA NON DEL TUTTO</title>
		<link>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=1859&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legge-di-stabilita-nuova-imu-versione-2013-lo-stato-esce-di-scena-ma-non-del-tutto</link>
		<comments>http://www.informat-press.it/giornalecomuni/?p=1859#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giustizia Tributaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Iuc - Imu - Tasi]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità locale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma entrate locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; La legge di stabilità, recentemente approvata dal Parlamento, ha soppresso la riserva allo Stato della “imposta municipale propria anticipata”, in modo tale che l’intero gettito dell’IMU è attribuito ai comuni con l’eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D (alberghi, opifici, banche etc.). L’art. 1, comma 380, lettera [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/imageimu.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1861" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/imageimu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La legge di stabilità, recentemente approvata dal Parlamento, ha soppresso la riserva allo Stato della “imposta municipale propria anticipata”, in modo tale che l’intero gettito dell’IMU è attribuito ai comuni con l’eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D (alberghi, opifici, banche etc.).</p>
<p>L’art. 1, comma 380, lettera h), della citata legge n. 218/2012 è intervenuto abrogando il comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (riserva allo Stato che gravava sulla generalità degli immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali). Quindi, per gli anni 2013 e 2014, la quota statale dell’imposta è soppressa. La compensazione della perdita di gettito per lo Stato è garantita attraverso la soppressione del fondo destinato alla perequazione verticale tra comuni ricchi e poveri (c.d. Fondo sperimentale di riequilibrio) e la previsione di una riserva di gettito a vantaggio dello Stato dell’IMU derivante dagli immobili, ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard del 0,76%. Altra novità della legge di stabilità è la possibilità riconosciuta ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota del 0,76% per gli immobili classificati nella categoria catastale D. Inoltre è istituito il fondo di solidarietà comunale (perequazione orizzontale) alimentato integralmente da una quota del gettito IMU.</p>
<p>La <em>ratio</em> dell’intervento legislativo è di rendere l’IMU un’imposta “propria” degli enti locali, cioè che va a finanziare i loro servizi, senza dipendere più dai trasferimenti statali, in modo tale da responsabilizzarli e realizzare l’autonomia di entrata e di spesa, come stabilito nei principi della legge delega n. 42/2009 e come previsto inizialmente dal D.Lgs n. 23/2011 artt. 8 e 9. Il fine del legislatore è anche quello di superare le criticità dell’IMU, tale intervento semplifica il compito del contribuente che evita il doppio calcolo della quota statale e comunale e la complicazione dei doppi codici tributo da applicare nel modello F. 24.</p>
<p>Per il 2013 i pagamenti saranno effettuati solo con codici comunali ad eccezione degli immobili di categoria D, il cui gettito è destinato allo Stato.</p>
<p>A decorrere dal 2013, <em>ex</em> art. 9, comma 3, D.Lgs n. 23/2011, il versamento dell’IMU è effettuato in due rate di pari importo scadenti la prima il 16/6 e la seconda il 16/12. Resta la possibilità per il contribuente di pagare in unica soluzione annuale il 16/6. Non sarà più possibile pagare in tre rate l’imposta della abitazione e delle relative pertinenze, previste solo per l’anno passato.</p>
<p>Mentre nel 2012 l’IMU aveva le sembianze di una imposta “ibrida” per alcune tipologie di immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati), perché la parte statale rappresentava una imposta autonoma disciplinata a sé, nella versione del 2013 la quota statale sembrerebbe una compartecipazione di gettito in favore dello Stato (comma 380 lettera f).della legge n. 218/2012). Può essere letto con questa chiave interpretativa l’abrogazione del comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. L’abrogato comma 11 conteneva le regole per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi le sanzioni e gli interessi della quota statale, tali attività, secondo tale norma, seguono le disposizioni in materia di imposta municipale propria e sono svolte dal comune al quale spettano anche le sanzioni e gli interessi. Questo comporta che tali funzioni saranno interamente a cura dei comuni.</p>
<p>Significativa è la risoluzione 2/DF 2012 del Dipartimento delle politiche fiscali la quale ha stabilito che il contribuente al fine di ottenere il rimborso deve presentare un’unica istanza all’ente locale, il quale verifica il fondamento della richiesta. Non è altresì ammissibile la correzione del codice tributo per tramite dell’Agenzia delle entrate, ma occorre presentare apposita istanza al comune.</p>
<p>In aggiunta il comma abrogato disponeva che la quota statale fosse versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Venendo meno tale riferimento normativo si può rimediare facendo riferimento alle scadenze dei versamenti comunali. La nuova disposizione non è esente da problemi, bisognerà capire con chiarezza a cosa si applica l’art. 1, comma 380, lettera f), della legge 218/2012. Tale norma stabilisce che gli immobili colpiti dalla riserva statale sono quelli “<em>ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 0,76 per cento</em>”. Due sono le ipotesi: la riserva statale si applica a tutti gli immobili di categoria D, oppure solo a quelli che abbiano una effettiva destinazione produttiva. Per ragioni di semplicità e di coerenza del sistema, dato che l’IMU è un tributo a base catastale che prescinde dalla destinazione d’uso si propenderebbe per la prima tesi.</p>
<p>L’abrogato comma 11 conteneva la riserva ai comuni del gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10, soggetti ad aliquota del 0,2%, che i comuni possono ridurre allo 0,1%. Ad una prima lettura si potrebbe dire che dal 2013 l’intero gettito di tali immobili appartiene allo Stato, ma poiché tali fabbricati sono soggetti ad aliquota dello 0,2% e non ad aliquota standard dello 0,76%, allora non ricadono nella previsione della legge di stabilità e quindi la quota resterebbe ai comuni. Altro punto su cui possono nascere dubbi interpretativi sono i fabbricati appartenenti al gruppo D, ma non inscritti al catasto il cui valore ai fini IMU è calcolato in base alle scritture contabili a lordo degli ammortamenti, rivalutato sulla base di appositi indici ministeriali. Si potrebbe sostenere che poiché il legislatore non ha disciplinato il caso specifico si applica la regola generale e quindi il gettito andrà allo Stato. Per la stessa tipologia di immobili posseduti da persone fisiche non nell’esercizio d’impresa non troverebbe applicazione la riserva allo Stato, perché non utilizzate ad uso produttivo. La presenza di una quota riservata allo Stato applicata alla generalità degli immobili seppure con alcune eccezioni (immobili adibiti ad abitazione principale etc.), limitava fortemente la podestà regolamentare dei comuni prevista dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997, cioè il diritto dei comuni di intervenire con proprio regolamento. Infatti i comuni non potevano, fino ad oggi, disporre dell’imposta statale e neanche abbassare l’aliquota al di sotto dello 0,38%. Ora tale stortura è presente solo per i fabbricati di categoria D. Ciò significa che i comuni non potranno mai avvalersi del potere di ridurre l’aliquota di base al di sotto dell’aliquota standard.</p>
<p align="center"><strong>Categorie catastali D</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">D/1</td>
<td valign="top">Opifici</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">D/2</td>
<td valign="top">Alberghi e pensioni</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">D/3</td>
<td valign="top">Teatri, sale per concerti e spettacoli</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">D/4</td>
<td valign="top">Case di cura e ospedali privati</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">D/5</td>
<td valign="top">Istituti di credito, cambio e assicurazioni</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">D/6</td>
<td valign="top">Fabbricati per esercizi sportivi a fini di lucro</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">D/7</td>
<td valign="top">Fabbricati per attività industriali</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">D/8</td>
<td valign="top">Fabbricati per attività commerciali</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">D/9</td>
<td valign="top">Edifici galleggianti e ponti privati a pedaggio</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">D/10</td>
<td valign="top">Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>di Luca Teresa </strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">
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