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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; sospensioni cartelle</title>
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		<title>Legge di Stabilità 2013 &#8211; Cartelle Esattoriali</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione Coattiva]]></category>
		<category><![CDATA[sospensioni cartelle]]></category>

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		<description><![CDATA[LEGGE DI STABILITA’ 2013 &#8211; CARTELLE ESATTORIALI : Possibile sospensione immediata per le entrate tributarie – estinzione automatica dei crediti iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999 inferiori a 2.000 Euro di Alessio Foligno L.n.228.2012_stralcio La Legge  24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato” (Legge di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LEGGE DI STABILITA’ 2013 &#8211;  CARTELLE ESATTORIALI : Possibile sospensione immediata per le entrate tributarie  – estinzione automatica  dei crediti iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999  inferiori a 2.000 Euro  </strong><br />
<em>di Alessio Foligno</em></p>
<p><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/ANYSNXBCAUFEQ7WCA5G2T36CA54UA8GCA2N0H8ECA57E9Q0CAWJ1POMCAH38CXECA0OPPV3CAFXBLWFCA2G4V74CAJ2AF55CAUDEZCWCAL6OH2VCAB7HEXSCAZPE7FOCA5LZH55CAFFCPM8CA7IU8BF.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1853" src="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/ANYSNXBCAUFEQ7WCA5G2T36CA54UA8GCA2N0H8ECA57E9Q0CAWJ1POMCAH38CXECA0OPPV3CAFXBLWFCA2G4V74CAJ2AF55CAUDEZCWCAL6OH2VCAB7HEXSCAZPE7FOCA5LZH55CAFFCPM8CA7IU8BF.jpg" alt="" width="107" height="108" /></a><a href="http://www.datalexis.it/wp/informa_giustiziatributaria/wp-content/uploads/2013/01/L.n.228.2012_stralcio.docx">L.n.228.2012_stralcio</a> La Legge  24 dicembre 2012, n. 228 <em>“Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale </em><em>dello Stato”</em> (Legge di stabilità&#8217; 2013) ha introdotto particolari novità in materia di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.</p>
<p>All’art. 1 commi 527  e 528 è espressamente  previsto, infatti, che decorsi sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge che ci occupa ( 2 gennaio 2013 – 2 luglio 2013)  i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivi di capitale, interessi   e  sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  sono automaticamente annullati. Ai  suddetti crediti essendo, come detto,  estinti  senza la necessità di alcun altro atto o azione ,non si applicheranno le disposizioni inerenti al controllo della inesigibilità previste dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs.112/1999 e  dovranno essere quindi  comunque rimborsate all’Agente della Riscossione dagli Enti le spese da esso sostenute per la mancata riscossione di essi . Ai fini del discarico per le dichiarazioni di inesigibilità dei crediti affidati   sono stati, comunque, altresì, differiti al 31 dicembre 2014 i termini generali  entro i quali gli Agenti della Riscossione debbono effettuare  tali dichiarazioni agli enti titolari delle entrate al fine di poterne ottenere il discarico. <strong>Un’altra novità  introdotta dall’art.1 comma 531 riguarda l’istituzione di un </strong><em>Comitato di indirizzi e verifica dell’attività di riscossione</em><strong>, quindi una sorta di comitato di vigilanza sull’attività dell’Agente della Riscossione  , costituito da un magistrato della Corte dei Conti, due membri del Tesoro, uno delle Entrate, uno dell’Inps e un altro, a rotazione, in rappresentanza degli enti che si avvalgono di Equitalia.</strong> In particolare tale comitato di controllo dovrà individuare  i criteri dell‘attività di riscossione, da approvarsi con apposito D.M. ,identificando  le  categorie  dei  crediti  oggetto  di recupero  coattivo  e le  linee   generali  per   lo svolgimento mirato e selettivo dell&#8217;azione di riscossione, anche  tenendo conto della capacità&#8217; operativa  degli  Agenti  e dell&#8217; economicità&#8217; della stessa. </p>
<p>I commi da 537 a 543 del già citato art. 1  prevedono ,altresì, per i concessionari della riscossione dei tributi, quindi solo per le entrate tributarie, l’obbligo di sospendere   immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore, entro novanta giorni  dalla notifica  del primo atto  di  riscossione o  della  procedura cautelare o esecutiva. Tale dichiarazione, anche telematica dovrà documentare, ai fini dell’ottenimento della sospensione,   che  gli atti emessi dall&#8217;ente creditore prima  della  formazione  del  ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l&#8217;avviso per i quali  si procede, siano stati interessati:</p>
<p>a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  è  reso esecutivo;</p>
<p>b) da un provvedimento di sgravio emesso dall&#8217;ente creditore;</p>
<p>c) da una  sospensione  amministrativa   concessa  dall&#8217;ente    creditore;</p>
<p>d) da una sospensione giudiziale, oppure da una  sentenza  che  abbia    annullato in tutto o in  parte  la  pretesa  dell&#8217;ente  creditore,   emesse  in  un  giudizio  al  quale  il  concessionario   per   la    riscossione non ha preso parte;</p>
<p>e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,  in    data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore    dell&#8217;ente creditore;</p>
<p>f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilità&#8217;  del  credito sotteso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di presentazione  della citata dichiarazione, il concessionario per la riscossione dovrà  trasmetterla  all&#8217;ente  creditore  corredata della documentazione  allegata al fine di avere conferma dell&#8217;esistenza delle ragioni del  debitore  ed ottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi informativi. Decorsi ulteriori sessanta  giorni  l&#8217;ente creditore sarà  tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all&#8217;attivazione,  a confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta, provvedendo, contestualmente,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al  concessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di sospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore dell&#8217; inidoneità&#8217;  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la riscossione, dandone  immediata  notizia  al concessionario della riscossione per  la  ripresa  dell&#8217; attività&#8217;  di recupero del credito.</p>
<p>In caso di mancato invio da parte dell&#8217;ente creditore  della comunicazione prevista e di  mancata  trasmissione  dei conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione entro  il termine di duecentoventi giorni  dalla  data di  presentazione  della  dichiarazione ,le partite saranno annullate di diritto e quest&#8217;ultimo sarà  automaticamente discaricato dei relativi ruoli i cui importi saranno contestualmente eliminati  dalle scritture patrimoniali dell&#8217;ente creditore.</p>
<p> Nel caso in  cui  il contribuente produca  documentazione  falsa, si applicherà  la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento dell&#8217;ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro, ferma restando la responsabilità&#8217; penale  di esso.</p>
<p>Le disposizioni suddette in termini di sospensione e annullamento  avranno efficacia  anche  per le  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente legge, facendo però decorrere i termini per l’osservanza degli obblighi dei concessionari e degli enti titolari dell’entrata dal 2 gennaio 2013 .</p>
<p>I Commi 544 e 545 renderanno , invece ,più agevoli e  meno complicate le modalità di riscossione degli importi inferiori ai 1.000 euro.  Infatti, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti aventi detto limite  , intrapresa  successivamente  al 2 gennaio 2013,   non  si procederà alle azioni cautelari  ed  esecutive  se non dopo che siano decorsi centoventi  giorni  dall&#8217;invio al debitore,  mediante  posta  ordinaria,  di  una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.</p>
<p>Viene quindi abrogata la lettera gg -<em>quinquies </em> del  comma  2  dell&#8217;articolo  7  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,che prevedeva per gli importi inferiori ai 2.000 euro particolari formalità e tempistiche per l’applicazione delle misure cautelari e delle procedure  esecutive che aveva ,di fatto, paralizzato la riscossione coattiva soprattutto delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, spesso contraddistinte da importi di non particolare rilevanza relativamente ad un singolo debitore.</p>
<p>&nbsp;</p>
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