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	<title>Finanza Territoriale - Edizione speciale dedicata al Giornale dei Comuni &#187; tari</title>
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		<title>TARI per le attivita&#8217; commerciali e artigianali</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Foligno - Nicola Ricciardi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>

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		<description><![CDATA[di Alessio Foligno e Nicola Ricciardi &#124; Si è più volte posto il quesito circa la debenza della TARI da parte dei proprietari di immobili affittati ad attività commerciali e/o artigianali; da parte dei proprietari di immobili non affittati; da parte dei proprietari di immobili per i quali non sono state allacciate le utenze di acqua e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">di <a href="http://www.finanzaterritoriale.it/?author=13" target="_blank">Alessio Foligno</a> e <a href="http://www.finanzaterritoriale.it/?author=14" target="_blank">Nicola Ricciardi</a> |</p>
<p style="text-align: justify;">Si è più volte posto il quesito circa la debenza della TARI da parte dei proprietari di immobili affittati ad attività commerciali e/o artigianali; da parte dei proprietari di immobili non affittati; da parte dei proprietari di immobili per i quali non sono state allacciate le utenze di acqua e luce.</p>
<p style="text-align: justify;">La Tari è dovuta se l&#8217;immobile è suscettibile di produrre rifiuti; quindi, ne sono soggetti anche gli immobili non utilizzati, anche quelli non allacciati alle reti idriche, elettriche ed anche quelli privi di mobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste le regole contenute nell&#8217;articolo 1, commi 641 e seguenti della legge di Stabilità (147/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Come per la Tarsu, alla luce dei principi affermati da tempo dalla Cassazione, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili «<em>suscettibili di produrre rifiuti urbani</em>». Del resto per la Tares, leggendo la relazione sull&#8217;articolo 14 del dl salva Italia (201/2011), che l&#8217;aveva istituita, viene posto in rilievo che il Legislatore, laddove assoggettava al tributo gli immobili «<em>suscettibili di produrre rifiuti</em>», aveva inteso recepire «<em>il consolidato orientamento della Corte di cassazione, riconducendo l&#8217;applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall&#8217;effettiva produzione degli stessi</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, le regole fissate dalla Suprema corte per la Tarsu si applicano sia alla Tares sia alla Tari, non essendo stata modificata per quest&#8217;ultima la previsione contenuta nella «vecchia» norma di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, anche di recente la Cassazione, con l&#8217;ordinanza 18022 del 24 luglio 2013, ha ritenuto legittima la pretesa di un comune di applicare la Tarsu a un appartamento inutilizzato; per i Supremi Giudici, il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell&#8217;occupazione dell&#8217;immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">La tassa si paga anche se non viene utilizzato il servizio di smaltimento svolto dall&#8217;amministrazione comunale; per i giudici di piazza Cavour infatti, «<em>dando rilevanza all&#8217;avvenuto trasferimento della residenza anagrafica (e alla concreta idoneità del bene a produrre rifiuti, siccome desumibile per presunzione dal mancato consumo delle erogazioni di energia) il giudice del merito ha chiaramente violato le norme che disciplinano il presupposto dell&#8217;imposta</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, sulla questione della tassabilità degli immobili inutilizzati si registrano prese di posizione diverse tra Corte di Cassazione, Giudici tributari e Ministero dell&#8217;economia e delle finanze; le stesse amministrazioni comunali poi non hanno quasi mai applicato la regola fissata dalla Suprema Corte, la quale ha sempre posto dei limiti rigidi per l&#8217;esonero dal pagamento del tributo sui rifiuti, che è dovuto a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ex lege, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati); non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l&#8217;immobile ed anche il mancato arredo non costituisce prova dell&#8217;inutilizzabilità dell&#8217;immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa regola è stata ribadita, tra le altre, dalle sentenze nn. 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha stabilito che l&#8217;esonero dal pagamento del tributo non spetta neppure quando il contribuente fornisca la prova dell&#8217;avvenuta cessazione di un&#8217;attività industriale. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, invece, nelle linee guida che ha fornito ai Comuni nel 2013 sulla corretta applicazione della Tares (tassa sui rifiuti e i servizi), ha sostenuto che non sono soggetti al pagamento le unità immobiliari prive di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche, che di fatto non vengono utilizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, secondo il Ministero, gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o a attività commerciali e industriali non erano soggetti al pagamento della Tares; la tesi ministeriale si pone in contrasto sia con le pronunce della Cassazione che con l&#8217;interpretazione del legislatore (articolo 14 del dl 201/2011), laddove prevede la tassazione di tutti gli immobili «suscettibili» di produrre rifiuti urbani, vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall&#8217;effettiva produzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito, finora, ha sempre ritenuto <strong>i</strong><strong>llegittima la previsione regolamentare, adottata da alcuni Comuni, che tendeva ad escludere per la Tarsu</strong> (o a dichiarare esenti dal tributo) <strong>gli immobili che non avessero arredi</strong><strong>,</strong> oppure allacci alla rete elettrica o idrica (sentenze n.16785/ 2002, n. 9920 /2003, n.1850/2010 ed altre); si cita a tal proposito, la <strong>Commissione Tributaria Regionale della Sicilia</strong> (sentenza n. 121 del 25 ottobre 2012) che ha sancito che <strong>la non attivazione delle utenze (gas, energia elettrica, acqua) non è decisiva ai fini del pagamento della Tarsu</strong>.</p>
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		<title>L’approfondimento IFEL del 24 aprile 2015 sulla disciplina TARI dei rifiuti speciali</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mancini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrate Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Entrate Tributarie Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tari]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>

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		<description><![CDATA[In relazione ai dubbi interpretativi sulla materia della tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, disciplinata nei commi 649 e 682 della Legge n.147/2013 l’IFEL ha pubblicato in data 24 /4/2015 una NOTA di approfondimento che si articola nei seguenti cinque punti: i rifiuti speciali non assimilabili; i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In relazione ai dubbi interpretativi sulla materia della tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, disciplinata nei commi 649 e 682 della Legge n.147/2013 l’IFEL ha pubblicato in data 24 /4/2015 una NOTA di approfondimento che si articola nei seguenti cinque punti:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">i rifiuti speciali non assimilabili;</li>
<li style="text-align: justify;">i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e l’obbligo di disciplinare le riduzioni;</li>
<li style="text-align: justify;">la disciplina dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive;</li>
<li style="text-align: justify;">la tassabilità dei magazzini nel caso di produzione di rifiuti speciali non assimilabili;</li>
<li style="text-align: justify;">la produzione promiscua di rifiuti speciali e e di speciali assimilati.</li>
</ol>
<p><strong>DOCUMENTO CORRELATO</strong></p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/04/2015_04_24_def_Disciplina_magazzini_materie_prime-merci_non_soggette_a_Tari.pdf" target="_blank">Nota Ifel di approfondimento &#8211; La disciplina TARI dei rifiuti speciali</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/04/img_tari.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4471" src="http://www.finanzaterritoriale.it/wp-content/uploads/2015/04/img_tari.jpg" alt="img_tari" width="478" height="270" /></a></p>
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