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Multa con telelaser senza foto
Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza 14 30 gennaio 2015, n. 1778 Presidente/Relatore Bianchini Rileva in fatto 1 - M.S., con ricorso del 7 ottobre 2009 innanzi al Giudice di Pace di Sassari, propose opposizione al verbale della polizia municipale di Sassari con il quale era stata accertata mediante apparecchiatura "telelaser" - e immediatamente contestata, la violazione dellart. 142, comma Vili del d. lgs 285/1992 per aver superato di 33 km/h il limite massimo di velocità stabilito localmente in 50 km/h, venendo altresì irrogata la sanzione amministrativa di 155 Euro e la decurtazione di cinque "punti" dalla patente di guida: a sostegno della opposizione il M. denunciò l'omessa e scorretta segnalazione della presenza dei dispositivi di controllo per la velocità; la erronea rilevazione della velocità tenuta dal proprio autoveicolo; l'assenza di omologazione e taratura dello strumento utilizzato per la rilevazione; la mancanza di uria prova fotografica dell'infrazione e comunque di una convincente dimostrazione della effettiva velocità tenuta. 2 Il Comune contestò la fondatezza di tutti gli assunti del M. ; l'adito Giudice di Pace annullò il verbale assumendo, da un lato, la inidoneità dell'apparecchiatura "telelaser" a fornire una verificabile dimostrazione che la velocità riscontrata si riferisse proprio al veicolo oggetto di contestazione e rilevando, dall'altro, che non sarebbe stato posto in loco alcun cartello di preavviso della presenza del rilevatore di velocità. 3 Il Tribunale di Sassari, pronunziando sentenza n. 390/2012, accolse l'appello del Comune, ritenendo innanzi tutto che dal verbale di constatazione sarebbe emersa chiaramente l'apposizione di un cartello preannunziante la postazione di rilevamento della velocità; quanto poi alla ritenuta non collegabilità della misurazione allo specifico veicolo sostenuta in prime cure sulla base della mancanza di una riproduzione fotografica - ne ribadì la legittimità in considerazione del fatto che la disposizione contenuta nel d.l. 121/2002, prescrivente specifici metodi fotografici o video di rilievo dell'infrazione, non avrebbe determinato l'abrogazione dell'art. 142 VII comma d.lgs. 285/1992, disciplinando le due norme diverse fattispecie ed essendo limitata la normativa più recente a regolare il caso di assenza dell'agente operante; statuì infine la non necessità di taratura preventiva degli apparecchi deputati alla rilevazione della velocità. 4 Per la cassazione ha proposto ricorso il M. sulla base di cinque motivi di annullamento; il Comune ha resistito con controricorso. Ritiene in diritto I - Il Comune contro ricorrente ha eccepito linammissibilità del ricorso, sulla base del rilievo che nella narrativa del fatto il ricorrente avrebbe omesso di riportare per intero le difese svolte dall'ente territoriale, così incorrendo nella violazione del principio della c. d. autosufficienza del ricorso: l'eccezione non è fondata perché l'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso appare idonea a render manifesta la enunciazione delle ragioni del decidere, messe in relazione ai motivi di critica esposti nel ricorso principale: del resto neppure il Comune contro ricorrente ha saputo specificare in cosa la difettosa riproduzione delle proprie difese sarebbe di ostacolo per consentire alla Corte di valutare: lo svolgimento del procedimento; le ragioni della decisione e la portata dei motivi di censura. II - Viene poi sostenuta l'inammissibilità del ricorso per essere il medesimo privo di una specifica indicazione delle norme di cui - nel primo, nel secondo e nel quinto motivo - si sarebbe concretizzata la dedotta violazione di legge: in contrario va messo in rilievo che, come di recente affermato dalle sezioni Unite di questa Corte, (Cass. Sez. Un n. 17931/2013) la inidonea indicazione dei vizi disciplinati nell'art. 360 cpc, in presenza di un chiaro svolgimento della critica, non determina alcuna incertezza interpretativa da parte della Corte e quindi non ridonda in una causa di inammissibilità del motivo. III - Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 91 cpc, laddove il Tribunale lo avrebbe condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, anche se nel primo grado il Comune non si sarebbe avvalso della facoltà di ricorrere ad una difesa tecnica, stando in giudizio con un proprio funzionario. III.a Il motivo è parzialmente fondato perche la parte che sta in giudizio di persona non può richiedere che il rimborso delle spese vive sopportate (mentre il legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come difensore di se medesimo ai sensi dell'art. 86 c. p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale e ciò perché solo nel secondo caso vi è esplicazione di difesa tecnica che costituisce parametro per la liquidazione di diritti ed onorari: vedi Cass. Sez. I n. 12680/2004; Cass. Sez. III n. 691/1994). IV - Con il secondo motivo viene denunciato un vizio di motivazione, laddove il Tribunale avrebbe omesso di statuire sull'ammissione della prova per testi avente ad oggetto l'assenza del cartello, che avrebbe dovuto preannunziare il collocamento del rilevatore di velocità. IV.a - Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perché non viene riportato il contenuto del capitolato di prova come neppure la posizione assunta dal Comune sulla specifica circostanza che, per come riassunta nel mezzo, sembra contraddire quanto dedotto con i successivi motivi, in cui si contesta la idoneità strutturale e rispetto alla localizzazione, del cartello - tuttavia ritenuto esistente - a soddisfare le prescrizioni normative e regolamentari. V - Con il terzo e con il, logicamente connesso, quarto motivo viene denunziata la falsa applicazione dellart. 3 del d.l. 160/2007, dell'art. 142 del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 125 del regolamento di esecuzione portato dal d.lgs. 495/1992 laddove il giudice dell'appello aveva ritenuto idoneo alla segnalazione della presenza dell'apparecchiatura di rilievo della velocità, un cartello posto all'interno di un cantiere e non corrispondente alle specifiche indicate nel regolamento di attuazione (d.m. 15 agosto 2007) richiamato dall'art. 142, comma 6bis, del citato d.lgs. 285/1992, introdotto dal d.l. 160/2007, così fallacemente apprezzando la riproduzione fotografica del medesimo che avrebbe rappresentato non già una segnalazione secondo le specifiche bensì solo un cartello di carta, protetto da una busta di plastica, posizionato all'interno di un cantiere, collocato oltretutto in modo inidoneo a consentire la corretta e tempestiva visibilità. V.a - Non è fondata la tesi esposta dal Comune contro ricorrente, secondo la quale la normativa di settore circa i cartelli di preannuncio sarebbe applicabile solo alle strade extraurbane - sul falso presupposto che ad esse si riferisca il regolamento citato allorché parla di "rete stradale" - atteso che l'unico distinguo contenuto nel d.m. 15 agosto 2007 è tra dispositivi fissi e quelli mobili "destinati a misurare in maniera dinamica la velocità". V.b - Ciò premesso, i due connessi motivi non possono trovare accoglimento in quanto la sintetica motivazione del Tribunale non fornisce alcun indizio che il cartello di cui afferma la presenza, traendola da attestazioni contenute nel verbale di constatazione (su cui peraltro vedi il motivo che segue) e dalla riproduzione fotografica di esso allegata al medesimo, fosse difforme dalle prescrizioni regolamentari, così che la deduzione contenuta nei motivi in esame avrebbe costituito un vizio di travisamento del fatto, denunziabile a' sensi dell'art. 360,1 comma n. 5 cpc. V.b.1 - A ciò va aggiunto che, se pure si fosse riscontrata tale difformità rispetto al modello regolamentare, la circostanza non avrebbe integrato i lamentati vizi di violazione di legge, atteso che, mentre l'adozione dei cartelli di preannunzio corrispondenti alle caratteristiche regolamentari, determina l'insorgenza di una presunzione juris et de jure di idoneità di essi a consentire il preavviso della esistenza di un successivo dispositivo di misurazione della velocità (rimanendo oggetto di indagine solo se essi siano stati posti a distanza e con modalità di collocazione "adeguate" rispetto a detta apparecchiatura: come previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale citato), la sussistenza di preavvisi non regolamentari deve essere, caso per caso, indagata al fine di scrutinarne l'efficacia e tale delibazione potrebbe esser sollecitata in sede di legittimità solo nella prospettiva di un vizio di omessa motivazione - secondo la nuova disciplina dell'art. 360, I comma n. 5 cpc, introdotta con la legge n. 134/2012. VI - Con il quinto motivo si denuncia la violazione delle norme attributive della pubblica fede alle attestazioni contenute nei verbali degli agenti accertatoli in merito alla velocità effettivamente tenuta dall'automobilista, ciò in quanto si sostiene che non si potrebbe escludere che l'accertamento prima e la contestazione poi, fossero frutto di un involontario errore di percezione sensoriale da parte dei pubblici ufficiali. VI.a - Il motivo è inammissibile per genericità e formulazione ipotetica degli assunti che, se coerentemente valutati in tutte le loro implicazioni, condurrebbero a negare sempre e comunque la validità di una rilevazione strumentale della velocità eccedente i limiti se non fosse accompagnata da un rilievo fotografico, quale quella operata dai c. d. telelaser, mentre costituisce principio più volte affermato in sede di legittimità quello per il quale in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo telelaser, non è richiesto né dall'art. 142 c. strad. né dall'art. 345 reg. c. strad. che detta apparecchiatura sia anche munita di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate (Cass., VI-2 n. 13894/2012; Cass. Sez. II n. 171/2010). VII - Il ricorso è quindi idoneo ad essere trattato in camera di consiglio a' sensi degli artt. 375 n. 5, 376 e 380 bis cpc, per essere dichiarati: il primo motivo, fondato ed i restanti manifestamente infondati. Giudica il Collegio che sono condivisibili le conclusioni sopra riportate, non essendo stata depositata memoria ex art. 380 bis cpc ad esse contraria e non avendo le parti svolto discussioni orali dalle medesime divergenti. L'accoglimento del primo motivo determina la cassazione della impugnata decisione sul capo relativo alla condanna alle spese ed il rinvio al Tribunale di Sassari, in diversa composizione soggettiva per il loro ricalcolo - non possibile in sede di legittimità, stante l'omnicomprensività, sul punto, della pronuncia di secondo grado, che ha coacervato le spese dei due gradi di giudizio in un unico importo- e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Stante il parziale accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del comma quater dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa il capo di decisione in relazione alla censura accolta e rinvia, per nuova decisione in merito, al Tribunale di Sassari in funzione di giudice di appello, in diversa composizione soggettiva, il quale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; a' sensi dell'art. 13, comma I quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13