Fisco OggiProventi da peer to peer lending:analisi del nuovo regime fiscale_1
La legge di bilancio 2018, nell'ambito delle agevolazioni a favore
dei soggetti operanti nel settore del Fintech (tecnologia digitale
applicata ai servizi finanziari), ha introdotto uno specifico
regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer
to peer lending, prevedendo la loro qualificazione in termini di
redditi di capitale e l'applicazione di una ritenuta a titolo
d'imposta nella misura del 26% (articolo 1, commi 43 e 44, legge
205/2017). Con il presente contributo, suddiviso in due parti, si
intende fornire una sintetica descrizione del nuovo regime di
tassazione. L'analisi delle regole fiscali sarà preceduta
dalla descrizione delle caratteristiche principali del comparto
delle attività Fintech, nel cui ambito si collocano le
piattaforme di peer to peer lending. Il settore Fintech Il termine
Fintech è il risultato dell'unione delle parole "finanza" e
"tecnologia" (tecnofinanza, financial tecnology, tecnologia
applicata alla finanza). Esso, quindi, indica in senso lato
"l'innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione
tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di
business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante
sui mercati finanziari, sulle istituzioni o sull'offerta di
servizi" (cfr. la recente Indagine conoscitiva della Banca d'Italia
del dicembre 2017, il documento del Financial stability board,
"Fintech credit Market structure: business models and financial
stability implications", nonché Lo sviluppo del Fintech.
Opportunità e rischi per l'industria finanziaria nell'era
digitale). Le attività Fintech si collocano, pertanto,
all'interno del più generale processo di digitalizzazione
dell'economia e si caratterizzano per l'applicazione delle
innovazioni tecnologiche ai servizi finanziari, ma non solo.
Infatti, in ambito Fintech tali innovazioni investono tutti i
settori dell'intermediazione bancaria e finanziaria: credito
(crowdfunding) servizi di pagamento (instant payment) valute
virtuali (bitcoin) servizi di consulenza (robo-advisor) tecnologie
di validazione decentrata delle transazioni (blockchain o Dlt -
distributed ledger technology), di identificazione biometrica
(impronta digitale, retina o riconoscimento facciale), di supporto
all'erogazione di servizi (cloud computing e big data). In altri
termini, le attività Fintech potenzialmente interessano ogni
parte del mercato dei servizi bancari e finanziari, ponendosi
all'interno di un processo di continua sperimentazione di servizi
innovativi, fondati su nuove relazioni tra intermediari finanziari
(tradizionali e non), imprese, istituzioni e individui. Il
crowdfunding Nell'ambito delle attività Fintech si colloca,
tra le altre, la macrocategoria dei servizi di crowdfunding,
cioè strumenti di raccolta fondi per un progetto o
un'attività specifica, mediante un invito pubblico. Il
crowdfunding si articola nei seguenti modelli applicativi:
investment-based crowdfunding: emissione di strumenti
rappresentativi del capitale sociale ovvero di titoli di debito o
altri strumenti finanziari, distribuiti tramite piattaforme on line
invoice trading crowdfunding: cessione di crediti commerciali a un
gruppo di investitori tramite piattaforma on line social lending
e/o lending-based crowdfunding e/o peer to peer lending: strumenti
attraverso i quali una pluralità di soggetti può
richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori,
tramite piattaforme on line, fondi rimborsabili per uso personale o
per finanziare un progetto. Il peer to peer lending Il peer to peer
lending rientra, quindi, nel novero dei servizi di crowdfunding e
rappresenta uno strumento di finanziamento, alternativo rispetto
agli intermediari creditizi, attraverso il quale "famiglie e
piccole imprese vengono finanziate direttamente da una moltitudine
di investitori. L'incontro tra domanda e offerta di fondi (da parte
di privati o investitori istituzionali) avviene su una piattaforma
informatica che valuta il merito di credito dei debitori e gestisce
i flussi di pagamento tra le parti" (vedi "Il lending-based
crowdfunding: opportunità e rischi" in Questioni di Economia
e finanza, Banca d'Italia, n. 375, marzo 2017). Questo canale di
finanziamento si distingue dalle altre tipologie di crowdfunding
poiché "finanziatori e prenditori sottoscrivono
(direttamente o indirettamente) un contratto di debito, con il
quale i primi forniscono una somma in denaro e i secondi si
impegnano a restituire il capitale (quasi sempre maggiorato da un
tasso d'interesse) in un dato lasso temporale". Attraverso il peer
to peer lending singoli investitori, società che offrono
servizi di gestione patrimoniale, investitori istituzionali o
banche finanziano famiglie, associazioni senza scopo di lucro, Pmi.
I modelli operativi adottati dai gestori delle piattaforme on line,
"che facilitano l'incontro tra domanda e offerta di finanziamenti",
sono molto eterogenei. Tuttavia, è possibile indicare le
seguenti caratteristiche comuni: raccolta delle domande di
finanziamento provenienti dai potenziali debitori, con
l'indicazione delle informazioni essenziali sul progetto da
finanziare selezione dei potenziali debitori sulla base del loro
merito di credito assegnazione di un rating relativo al livello di
probabilità che il prestito venga ripagato
possibilità di finanziare anche solo una quota del prestito
richiesto gestione dei flussi di pagamento tra debitori e
investitori utilizzo di procedure standardizzate e automatizzate
erogazione dei servizi attraverso canali digitali remunerazione
mediante commissioni proporzionali all'importo del debito e
dell'ammontare investito. A oggi, il peer to peer lending copre
solo una piccola quota del mercato dei finanziamenti, sebbene si
tratti di un settore in continua espansione. Cina, Regno Unito e
Usa sono i paesi in cui questo strumento è maggiormente
diffuso. In Italia il peer to peer lending è operativo dal
2008, ma finora non ha trovato una significativa diffusione, anche
a causa delle incertezze del quadro regolamentare. In questo
contesto, tuttavia, è intervenuta la Banca d'Italia che, con
il provvedimento 8 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n.271, del 19 novembre 2016), ha dettato
disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi
dalle banche, dedicando specifica attenzione anche al social
lending. Innanzitutto, la Banca d'Italia ha ribadito che il social
lending (o lending based crowdfunding o peer to peer lending)
è uno strumento attraverso il quale una pluralità di
soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali
finanziatori, tramite piattaforme on line, fondi rimborsabili per
uso personale o per finanziare un progetto. In secondo luogo, si
prevede che l'operatività dei gestori dei portali on line e
di coloro che prestano o raccolgono fondi tramite gli stessi
portali (rispettivamente, finanziatori e prenditori) è
consentita nel rispetto delle norme che regolano le attività
riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti (ad
esempio, attività bancaria, raccolta del risparmio presso il
pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico,
mediazione creditizia, prestazione dei servizi di pagamento). Con
riguardo alla raccolta del risparmio tra il pubblico, il
provvedimento ricorda che tale attività è, in linea
di principio, vietata sia ai gestori sia ai prenditori. Tuttavia,
anche per questi soggetti operano le deroghe al divieto di raccolta
di risparmio tra il pubblico previste dall'articolo 11, Dlgs
385/1993 (Testo unico bancario). In particolare, per quanto
riguarda i gestori, non costituisce raccolta di risparmio tra il
pubblico: la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento
utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di
pagamento dai gestori medesimi, se autorizzati a operare come
istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o
intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di pagamento
la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica
effettuata dai gestori a tal fine autorizzati. Per i prenditori,
invece, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico:
l'acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative
personalizzate con i singoli finanziatori. Con riguardo alle
modalità operative tipiche delle piattaforme di social
lending, le trattative possono essere considerate personalizzate
allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado di
incidere con la propria volontà sulla determinazione delle
clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale
si limita a svolgere un'attività di supporto allo
svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del
contratto. Per non incorrere nell'esercizio abusivo della raccolta
del risparmio, i prenditori si avvalgono esclusivamente di
piattaforme che assicurano il carattere personalizzato delle
trattative e sono in grado di dimostrare il rispetto di tale
condizione anche attraverso un'adeguata informativa pubblica
l'acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza
prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare,
assicurativo e previdenziale. Infine, la Banca d'Italia precisa
che: la previsione di un limite massimo, di contenuto importo,
all'acquisizione di fondi tramite portale on line di social lending
da parte dei prenditori è volta a impedire ai soggetti non
bancari di raccogliere fondi per ammontare rilevante presso un
numero indeterminato di risparmiatori sono comunque precluse ai
gestori e ai prenditori la raccolta di fondi a vista e ogni altra
forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi
di pagamento a spendibilità generalizzata restano ferme le
possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che
esercitano attività di social lending attraverso portali on
line. Nell'ambito di tale disciplina, quindi, i gestori delle
piattaforme on line non entrano a far parte del contratto di
finanziamento stipulato tra finanziatore e prenditore, ma svolgono
unicamente una serie di attività di supporto alle parti (ad
esempio, raccolta delle domande di finanziamento, selezione dei
potenziali debitori sulla base del loro merito di credito,
assegnazione di un rating, gestione dei flussi di pagamento,
incasso degli interessi e rimborso del capitale). Il profilo
fiscale Nell'indagine conoscitiva sopra ricordata, la Banca
d'Italia ha sottolineato che "con riferimento alla normativa
fiscale, una delle principali preoccupazioni dell'industria Fintech
è legata all'assenza di incentivi agli investimenti tramite
piattaforme di crowdfunding". In questo scenario, quindi, si
è inserita la legge di bilancio 2018 (con le disposizioni
dettate dai ricordati commi 43 e 44 dell'articolo 1), con
l'obiettivo di rendere la tassazione dei proventi derivanti dalle
attività di peer to peer lending fiscalmente competitiva
rispetto a quella degli impieghi finanziari tradizionali. L'esame
specifico del nuovo assetto tributario sarà oggetto della
seconda parte del contributo. 1 - continua