astrolabio.itSe Questo E’ un Paesaggio
Il Governo del Cambiamento per adesso cambia poco ma, soprattutto
comincia molto male per ciò che riguarda la tutela del
paesaggio. Fra le prime misure, ha ritenuto di particolare urgenza
il ricorso alla Corte Costituzionale contro la Moratoria delle
nuove autorizzazioni ad impianti eolici e fotovoltaici decisa dalla
Regione Sicilia. Applaudono le cosche &. Oops&. volevamo
dire i facilitatori delle pale sul territorio&. Il Consiglio
dei ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte
costituzionale la legge di stabilità della Regione Sicilia,
in quanto varie norme eccedono dalle competenze statutarie e
violano principi costituzionali. Tra le norme contestate vi
è quella che stabilisce una moratoria di 120 giorni al
rilascio di nuove autorizzazioni per parchi eolici e fotovoltaici,
in attesa del nuovo Piano regionale. Il governo ha fatto ricorso
alla Consulta con queste motivazioni, riportate sul sito del
dipartimento per gli Affari regionali:LArt. 17 introduce la
sospensione del termine per il rilascio delle autorizzazioni per
gli impianti eolici e fotovoltaici che oltre a contrastare con
lart. 41 della Cost. limitando la libertà di iniziativa
economica ambientale, contrasta anche con la disciplina nazionale
(art. 12 del d.lgs. n. 387/2003) violando lart. 117, comma 3 Cost.
In particolare la disposizione sospende fino a 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge il rilascio delle (relative)
autorizzazioni ad impianti di produzione di energia elettrica da
fonte eolica o fotovoltaica al fine di verificarne, attraverso un
adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli
effetti sul paesaggio e sull'ambiente. In base ad una prima opzione
ermeneutica, la sospensione potrebbe essere riferita unicamente a
nuove istanze autorizzative, cioè in procinto di essere
presentate, e non a quelle in istruttoria che sarebbero fatte salve
(anche se tale lettura potrebbe essere smentita dall'aggettivo
"compiuta" riferito all'istruttoria, che sarebbe quindi
salvaguardata solo se compiuta). In base a tale interpretazione, la
disposizione integra la violazione dell'art. 41 Cost. in base al
quale l'iniziativa economica privata è libera così
come è libera l'attività di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili. Quest'ultima si inquadra infatti
nella disciplina generale della produzione di energia elettrica
che, secondo principi di derivazione comunitaria, è appunto
attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico (art. 1 decreto legislativo n. 79 del 1999 di attuazione
della direttiva 96192/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica). A tale attività si accede
dunque in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle
modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.
Ciò detto, la sospensione fino a 120 giorni nel rilascio
delle autorizzazioni non trova ragionevole giustificazione
nell'utilità sociale, mentre determina la violazione di
detto termine, se non altro per i procedimenti in cui è
stata già acquisita la VIA ovvero per le istanze già
corredate di tale valutazione ambientale. In tal senso la legge
contrasta con la norma di principio di cui all'art. 12, comma 4,
del d.lgs. 387/2003, ispirata alle regole della semplificazione
amministrativa e della celerità, da applicare in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale per garantire la
conclusione entro un termine definito del procedimento
autorizzativo. Più precisamente, la legge regionale
impedisce la conclusione del procedimento unico e il rilascio
dell'autorizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni
previsto dal ciato comma 4 dell'art. 12, riconosciuto pacificamente
dalla Corte Costituzionale come principio fondamentale della
materia (Corte Cost. n. 364 del 2006, n. 28212009, n. 12412010) e
riservato pertanto alla competenza legislativa statale. In
proposito, risulta evidente il contenuto non derogabile delle
statuizioni contenute nelle direttive n. 2001/7710E e n.
2009128/CE, attuate, rispettivamente, con il d.lgs. n 387 del 2003
e con il d. lgs. 2812011, in quanto il legislatore comunitario, nel
porre a carico degli Stati membri l'obiettivo di promuovere il
maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha a tale
scopo indicato i termini entro i quali essi devono raggiungere
determinati risultati. Peraltro, la salvezza della "compiuta
istruttoria delle istanze, pervenute" contenuta nell'art. 17 in
esame appare del tutto incongruente se l'istruttoria, pur non
compiuta, ha riguardato gli aspetti paesaggistici ed ambientali
delle iniziative in questione, atteso che il non meglio
identificato "adeguato strumento di pianificazione del territorio
regionale" ha proprio lo scopo di verificare gli effetti sul
paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica
ed è quindi idoneo, attraverso la prevista sospensione, a
condizionare il rilascio delle relative autorizzazioni ed il
contenuto delle stesse. Alla luce delle considerazioni che
precedono e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale
richiamata, si ritiene che la norma sia da censurare.