nextville.itAccise cogenerazione, il Governo mette fine al vuoto normativo
Con lo schema di decreto-legge cosiddetto "fiscale", approvato ieri
15 ottobre 2018 dal Consiglio dei Ministri, il Governo ha voluto
mettere la parola fine all'annosa vicenda legata alla modalit di
calcolo delle accise per i carburanti utilizzati negli impianti di
cogenerazione. Come per tutti gli impianti di produzione di energia
elettrica, secondo quanto stabilito dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 16/2012 (convertito dalla Legge 44/2012), anche al
combustibile utilizzato negli impianti di cogenerazione si
applicano le aliquote agevolate previste per la produzione di
energia elettrica. Tale aliquote dovevano essere rideterminate in
relazione a dei coefficienti individuati da un decreto attuativo
mai pubblicato. In attesa che quest'ultimo venisse varato, per la
determinazione dei coefficienti, il Dl 16/2012 stabil di tornare
alla metodologia contenuta nella Delibera 16/98, ma con una
riduzione del 12% dei parametri. Dal 31 dicembre del 2012, termine
ultimo entro cui doveva uscire il decreto attuativo, si fatto
ricorso a numerose proroghe. L'ultima stata quella stabilita dal
"Milleproroghe 2017" (Dl 244/2016): fino al 31 dicembre 2017, per
il calcolo dell'accisa agevolata riservata alla cogenerazione si
doveva continuare ad applicare la metodologia di calcolo stabilita
dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri. E dal
1 gennaio del 2018? Cosa bisognava fare in questa situazione di
completo vuoto normativo? Con l'articolo 17 contenuto nello schema
di decreto-legge fiscale, si cerca di porre rimedio a entrambe le
mancanze:. modificando l'articolo 3-bis del decreto-legge 16/2012:
non dovremo pi attendere nessun decreto attuativo. In sostituzione,
si deciso di intervenire sul Testo Unico accise (Dlgs 26 ottobre
1995, n. 504), prevedendo che, in caso di generazione combinata di
energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibile
impiegati nella produzione di energia elettrica siano determinati
da appositi consumi specifici convenzionali, indicati, per
tipologia di combustibile, in una tabella presente nello stesso
schema di decreto (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in
basso). La nuova modalit di calcolo si applica a partire dal 1
dicembre 2018. . colmando il vuoto normativo di quasi un anno: dal
1 gennaio al 30 novembre 2018 vale la metodologia di calcolo
stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei
parametri.