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Accise cogenerazione, il Governo mette fine al vuoto normativo
Con lo schema di decreto-legge cosiddetto "fiscale", approvato ieri 15 ottobre 2018 dal Consiglio dei Ministri, il Governo ha voluto mettere la parola fine all'annosa vicenda legata alla modalit di calcolo delle accise per i carburanti utilizzati negli impianti di cogenerazione. Come per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, secondo quanto stabilito dall'articolo 3-bis del decreto-legge 16/2012 (convertito dalla Legge 44/2012), anche al combustibile utilizzato negli impianti di cogenerazione si applicano le aliquote agevolate previste per la produzione di energia elettrica. Tale aliquote dovevano essere rideterminate in relazione a dei coefficienti individuati da un decreto attuativo mai pubblicato. In attesa che quest'ultimo venisse varato, per la determinazione dei coefficienti, il Dl 16/2012 stabil di tornare alla metodologia contenuta nella Delibera 16/98, ma con una riduzione del 12% dei parametri. Dal 31 dicembre del 2012, termine ultimo entro cui doveva uscire il decreto attuativo, si fatto ricorso a numerose proroghe. L'ultima stata quella stabilita dal "Milleproroghe 2017" (Dl 244/2016): fino al 31 dicembre 2017, per il calcolo dell'accisa agevolata riservata alla cogenerazione si doveva continuare ad applicare la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri. E dal 1 gennaio del 2018? Cosa bisognava fare in questa situazione di completo vuoto normativo? Con l'articolo 17 contenuto nello schema di decreto-legge fiscale, si cerca di porre rimedio a entrambe le mancanze:. modificando l'articolo 3-bis del decreto-legge 16/2012: non dovremo pi attendere nessun decreto attuativo. In sostituzione, si deciso di intervenire sul Testo Unico accise (Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504), prevedendo che, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibile impiegati nella produzione di energia elettrica siano determinati da appositi consumi specifici convenzionali, indicati, per tipologia di combustibile, in una tabella presente nello stesso schema di decreto (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso). La nuova modalit di calcolo si applica a partire dal 1 dicembre 2018. . colmando il vuoto normativo di quasi un anno: dal 1 gennaio al 30 novembre 2018 vale la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri.