Fisco OggiDetraibile l’Iva sulla consulenza
resa nell’ambito di un’acquisizione
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla
possibilità di usufruire della detrazione dellIva assolta a
monte per prestazioni di servizi di consulenza resi da altra
società nellambito di unoperazione di acquisizione di
partecipazioni (causa C-249/2017). Il procedimento principale La
controversia vede protagonista una società aerea irlandese
che aveva lanciato unofferta pubblica di acquisto sulla
totalità delle azioni di unaltra società, sostenendo
per questo ingenti spese per i servizi di consulenza legati
alloperazione che, per problemi relativi al rispetto del diritto di
concorrenza, era stata realizzata solo parzialmente. La
società acquirente aveva richiesto la detrazione dellIva
assolta a monte dichiarando che, dopo aver acquisito la
totalità della partecipazione, avrebbe fornito alla
società partecipata servizi di gestione, imponibili ai fini
Iva. Lamministrazione finanziaria irlandese negava il diritto alla
detrazione, respingendo la natura economica delloperazione, avverso
cui la società proponeva ricorso dinanzi alla commissione di
primo grado, che lo respingeva. La decisione veniva confermata
anche dalla Corte circondariale, dinanzi a cui la società
aveva proposto appello. La società proponeva ulteriore
ricorso dinanzi alla Corte suprema dIrlanda, la quale decideva per
la sospensione del giudizio, interrogandosi in merito al diritto di
una società holding di poter detrarre lIva assolta a monte
su servizi resi nellambito di unacquisizione di partecipazioni in
una sua controllata. Il procedimento giungeva, quindi,
allattenzione della Corte di giustizia europea alla quale veniva
chiesto se a una società holding, che intende acquisire la
totalità delle partecipazioni di unaltra società, a
cui prestare poi servizi di gestione imponibili ai fini Iva, debba
essere riconosciuto il diritto alla detrazione dellimposta assolta
a monte per le spese di consulenza sostenute nellambito
delloperazione straordinaria, quandanche risulti che lacquisizione
non sia stata, in tutto o in parte, realizzata. Sulle questioni
pregiudiziali Gli aspetti analizzati dalla Corte hanno riguardato,
in primo luogo, lanalisi della qualifica di soggetto passivo della
società holding che ha usufruito dei servizi consulenziali
oggetto di controversia e della misura in cui lIva assolta a monte
su tali prestazioni fosse detraibile. Innanzi tutto, è stato
ribadito che una società che abbia come unica e sola
attività la compravendita di partecipazioni in altre
società, comunemente nota come holding finanziaria o holding
pura, non può essere qualificata come soggetto passivo ai
fini Iva, in quanto non esercita unattività economica
nellaccezione prevista dallarticolo 4 della direttiva 2006/112/Ce.
Infatti, la mera assunzione di partecipazioni finanziarie non
configura unattività che comporti lo sfruttamento di un bene
materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo
carattere di stabilità, essendo poi la riscossione di un
eventuale dividendo legato esclusivamente alla proprietà del
bene. Questo principio non vale nel caso in cui, allacquisizione
societaria, sia associata una ingerenza diretta o indiretta nella
gestione della società-obiettivo che comporti leffettuazione
di operazioni soggette a Iva, quali, ad esempio, la prestazione di
servizi amministrativi, finanziari, commerciali o tecnici.
Rientrano appieno in tali attività economiche anche quelle
preparatorie, quando è acclarata lintenzione, confermata da
elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo unattività
economica al cui fine sono state sostenute le prime spese di
investimento. Se ne deduce, pertanto, che è certamente
soggetto passivo ai fini Iva la società che effettua
operazioni preparatorie allacquisizione di partecipazioni in altra
società, dirette allesercizio di unattività economica
consistente nella gestione della società partecipata. In
questottica, è detraibile lIva sostenuta a monte e sono
imponibili le prestazioni di servizi di gestione resi. In merito al
diritto alla detrazione dellIva, previsto dallarticolo 17 della
sesta direttiva, gli eurogiudici ripercorrono i meccanismi sottesi
al sistema comune dellIva, diretti a garantire la neutralità
dellimposizione fiscale per tutte le attività economiche,
purché le stesse siano, in linea di principio, di per
sé soggette a Iva. Tale sistema consente, da un lato, che
sia assicurato il diritto alla detrazione dellIva assolta in
riferimento alle prime spese di investimento, sostenute
dallimprenditore anche prima che abbia avuto inizio la produzione
di un reddito imponibile, e, dallaltro, che tale diritto, una volta
nato, sia garantito anche nellipotesi in cui lattività
prevista non sia stata realizzata, in tutto o in parte. In
occasione della controversia in commento, la Corte ribadisce un
altro importante principio in materia di detraibilità
dellimposta, secondo cui la stessa deve essere sempre ammessa
quando via sia un nesso diretto e immediato con il complesso
dellattività economica del soggetto passivo (e non con le
singole operazioni a valle). Spetta al giudice nazionale verificare
la sussistenza del nesso alla luce del contenuto oggettivo delle
operazioni rispetto allattività imponibile del soggetto
passivo. Nel caso di specie, i giudici europei hanno riconosciuto
la detraibilità delle spese di consulenza essendo stato
appurato che le stesse, sostenute nellambito delloperazione
pubblica di acquisto, fossero connesse allobiettivo di effettuare
servizi di gestione nei confronti della società partecipata
e non alla mera acquisizione finanziaria della partecipazione. La
società, pertanto, ha agito in quanto soggetto passivo ai
fini Iva, godendo del diritto alla detrazione dellimposta assolta a
monte, anche se lacquisizione della partecipazione è
riuscita solo parzialmente, venendo meno anche le relative
operazioni imponibili. Le spese sostenute, infatti, presentano un
nesso immediato e diretto con il complesso dellattività
economica e, pertanto, fanno parte delle spese generali di
questultima. La decisione della Corte Per tutti questi motivi, la
Corte di giustizia europea ha dichiarato il seguente principio di
diritto:Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra
di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che
conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che intenda acquistare la totalità
delle azioni di unaltra società, al fine di esercitare
unattività economica consistente nel fornire a questultima
prestazioni di servizi di gestione assoggettate allimposta sul
valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente lIVA
assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di
servizi di consulenza sostenute nellambito di unofferta pubblica di
acquisto, quandanche risulti che tale attività economica non
è stata realizzata, purché tali spese siano motivate
esclusivamente dallattività economica prevista. Data della
sentenza 17 ottobre 2018 Numero della causa C249/17 Nome delle
parti Ryanair Ltd contro The Revenue Commissioners