Fisco Oggi
Detraibile l’Iva sulla consulenza resa nell’ambito di un’acquisizione
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla possibilità di usufruire della detrazione dellIva assolta a monte per prestazioni di servizi di consulenza resi da altra società nellambito di unoperazione di acquisizione di partecipazioni (causa C-249/2017). Il procedimento principale La controversia vede protagonista una società aerea irlandese che aveva lanciato unofferta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di unaltra società, sostenendo per questo ingenti spese per i servizi di consulenza legati alloperazione che, per problemi relativi al rispetto del diritto di concorrenza, era stata realizzata solo parzialmente. La società acquirente aveva richiesto la detrazione dellIva assolta a monte dichiarando che, dopo aver acquisito la totalità della partecipazione, avrebbe fornito alla società partecipata servizi di gestione, imponibili ai fini Iva. Lamministrazione finanziaria irlandese negava il diritto alla detrazione, respingendo la natura economica delloperazione, avverso cui la società proponeva ricorso dinanzi alla commissione di primo grado, che lo respingeva. La decisione veniva confermata anche dalla Corte circondariale, dinanzi a cui la società aveva proposto appello. La società proponeva ulteriore ricorso dinanzi alla Corte suprema dIrlanda, la quale decideva per la sospensione del giudizio, interrogandosi in merito al diritto di una società holding di poter detrarre lIva assolta a monte su servizi resi nellambito di unacquisizione di partecipazioni in una sua controllata. Il procedimento giungeva, quindi, allattenzione della Corte di giustizia europea alla quale veniva chiesto se a una società holding, che intende acquisire la totalità delle partecipazioni di unaltra società, a cui prestare poi servizi di gestione imponibili ai fini Iva, debba essere riconosciuto il diritto alla detrazione dellimposta assolta a monte per le spese di consulenza sostenute nellambito delloperazione straordinaria, quandanche risulti che lacquisizione non sia stata, in tutto o in parte, realizzata. Sulle questioni pregiudiziali Gli aspetti analizzati dalla Corte hanno riguardato, in primo luogo, lanalisi della qualifica di soggetto passivo della società holding che ha usufruito dei servizi consulenziali oggetto di controversia e della misura in cui lIva assolta a monte su tali prestazioni fosse detraibile. Innanzi tutto, è stato ribadito che una società che abbia come unica e sola attività la compravendita di partecipazioni in altre società, comunemente nota come holding finanziaria o holding pura, non può essere qualificata come soggetto passivo ai fini Iva, in quanto non esercita unattività economica nellaccezione prevista dallarticolo 4 della direttiva 2006/112/Ce. Infatti, la mera assunzione di partecipazioni finanziarie non configura unattività che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, essendo poi la riscossione di un eventuale dividendo legato esclusivamente alla proprietà del bene. Questo principio non vale nel caso in cui, allacquisizione societaria, sia associata una ingerenza diretta o indiretta nella gestione della società-obiettivo che comporti leffettuazione di operazioni soggette a Iva, quali, ad esempio, la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali o tecnici. Rientrano appieno in tali attività economiche anche quelle preparatorie, quando è acclarata lintenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo unattività economica al cui fine sono state sostenute le prime spese di investimento. Se ne deduce, pertanto, che è certamente soggetto passivo ai fini Iva la società che effettua operazioni preparatorie allacquisizione di partecipazioni in altra società, dirette allesercizio di unattività economica consistente nella gestione della società partecipata. In questottica, è detraibile lIva sostenuta a monte e sono imponibili le prestazioni di servizi di gestione resi. In merito al diritto alla detrazione dellIva, previsto dallarticolo 17 della sesta direttiva, gli eurogiudici ripercorrono i meccanismi sottesi al sistema comune dellIva, diretti a garantire la neutralità dellimposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché le stesse siano, in linea di principio, di per sé soggette a Iva. Tale sistema consente, da un lato, che sia assicurato il diritto alla detrazione dellIva assolta in riferimento alle prime spese di investimento, sostenute dallimprenditore anche prima che abbia avuto inizio la produzione di un reddito imponibile, e, dallaltro, che tale diritto, una volta nato, sia garantito anche nellipotesi in cui lattività prevista non sia stata realizzata, in tutto o in parte. In occasione della controversia in commento, la Corte ribadisce un altro importante principio in materia di detraibilità dellimposta, secondo cui la stessa deve essere sempre ammessa quando via sia un nesso diretto e immediato con il complesso dellattività economica del soggetto passivo (e non con le singole operazioni a valle). Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza del nesso alla luce del contenuto oggettivo delle operazioni rispetto allattività imponibile del soggetto passivo. Nel caso di specie, i giudici europei hanno riconosciuto la detraibilità delle spese di consulenza essendo stato appurato che le stesse, sostenute nellambito delloperazione pubblica di acquisto, fossero connesse allobiettivo di effettuare servizi di gestione nei confronti della società partecipata e non alla mera acquisizione finanziaria della partecipazione. La società, pertanto, ha agito in quanto soggetto passivo ai fini Iva, godendo del diritto alla detrazione dellimposta assolta a monte, anche se lacquisizione della partecipazione è riuscita solo parzialmente, venendo meno anche le relative operazioni imponibili. Le spese sostenute, infatti, presentano un nesso immediato e diretto con il complesso dellattività economica e, pertanto, fanno parte delle spese generali di questultima. La decisione della Corte Per tutti questi motivi, la Corte di giustizia europea ha dichiarato il seguente principio di diritto:Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che intenda acquistare la totalità delle azioni di unaltra società, al fine di esercitare unattività economica consistente nel fornire a questultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate allimposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente lIVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nellambito di unofferta pubblica di acquisto, quandanche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dallattività economica prevista. Data della sentenza 17 ottobre 2018 Numero della causa C249/17 Nome delle parti Ryanair Ltd contro The Revenue Commissioners