Fisco Oggi
L’iscrizione all’Aire di Campione non basta per il regime particolare
Una persona residente in Svizzera nel Canton Ticino e iscritta allAire presso il comune di Campione dItalia, ma che non risulta, in precedenza, essere stata residente nellexclave italiana, non può avvalersi delle disposizioni previste dallarticolo 188-bis, Tuir, ma deve far riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato (secondo quanto previsto dallarticolo 58, Dpr 600/1973) nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito. È questa, in sintesi, la risposta n. 4 dell11 gennaio 2019, fornita dallAgenzia delle entrate a unistanza di interpello. In particolare, listante chiede se il proprio domicilio fiscale debba essere considerato il comune di Campione dItalia (articolo 188-bis, comma 3, Tuir) o se, invece, sia corretta linterpretazione evidenziata dalla Certificazione unica del 2018 (redditi 2017) la quale riportava, in via convenzionale, un altro comune come domicilio fiscale. Si ricorda che, in base allarticolo 188-bis, ai fini irpef, i redditi, diversi da quelli dimpresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione dItalia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nello stesso comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dellexclave italiana, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui allarticolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30% (peraltro, la legge di stabilità 2014 ha stabilito che la riduzione forfetaria del cambio sia stabilita, entro il 15 febbraio di ogni anno, con un provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate cfr articolo 1, comma 632, legge 147/2013). LAgenzia sottolinea che per lapplicazione dellarticolo 188-bis, Tuir, è necessario che il soggetto sia: iscritto allanagrafe di Campione dItalia oppure iscritto allAire di Campione dItalia e residente nel Canton Ticino, ma già residente e domiciliato nellexclave italiana. Nel caso in esame, listante è sì residente nel Canton Ticino e iscritto allAire del comune di Campione dItalia, ma non risulta, però, essere stata in precedenza residente a Campione. In assenza di questo requisito, quindi, listante non può avvalersi delle disposizioni previste dallarticolo 188-bis, Tuir e, di conseguenza, deve fare riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato, in base allarticolo 58, Dpr 600/1973, nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.